T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2300 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 1 marzo 2007 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali preposto alla Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a 9 posti di dirigente, professionalità Archivista di Stato, nel ruolo dei Dirigenti di seconda fascia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con successivo decreto 18 maggio 2007 del medesimo Dirigente sono state apportate alcune integrazioni al bando del suddetto concorso (i posti sono stati diminuiti ad 8) e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. In particolare, con l’art. 1, punto d) è stato provveduto alla sostituzione dell’art. 2 del precedente decreto, articolo rubricato "requisiti di ammissione". Nella versione così sostituita, il comma 2 così stabilisce il requisito attinente al servizio ritenuto necessario: "Avere compiuto almento cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio effettivo nelle stesse posizioni funzionali. Per il computo dell’effettivo servizio non possono essere presi in considerazione periodi derivanti da retrodatazioni fittizie, o da attribuzione di anzianità convenzionale. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio effettivo è ridotto a quattro anni".

I ricorrenti, avendo presentato domanda di partecipazione ed essendo stati ammessi alla procedura in questione, hanno svolto, nel corso del 2008, le due prove scritte previste dal bando e, avendole superate, sono stati ammessi alla prova orale, anch’essa ugualmente superata.

Successivamente, a seguito di un accesso agli atti, i ricorrenti hanno ottenuto la copia del decreto dirigenziale approvativo della graduatoria, nonché la copia del decreto dirigenziale datato 27 luglio 2007 con il quale sono stati individuati i candidati esclusi dal concorso.

Nella stessa occasione, i ricorrenti hanno potuto prendere visione, seppure non in modo integrale, degli atti del procedimento concorsuale; in particolare, anche delle domande di ammissione di alcuni candidati.

Proprio dall’esame di una di queste ultime, i ricorrenti hanno appreso che la candidata M.G., ai fini del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 2, del bando di concorso, ha dichiarato di avere svolto per alcuni distinti periodi temporali il servizio di professore a contratto presso l’Università di Urbino e di essere stata altresì destinataria, per più volte, di assegni di ricerca della durata di 12 mesi, per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la medesima Università.

Non essendo stata, la suddetta candidata, ricompressa fra i candidati esclusi dal concorso è risultato evidente ai ricorrenti che il Ministero ha considerato l’attività svolta dalla candidata M.G. idonea ad integrare il requisito di ammissione.

Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti del concorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e la controinteressata che ha dedotto, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione e, nel merito, la infondatezza dello stesso.

Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio ritiene di potere prescindere dalla eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controinteressata in considerazione della infondatezza nel merito dello stesso.

Con un primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la candidata M.G. non era in possesso del requisito prescritto dall’art. 2 del bando di concorso ("avere compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea") in considerazione del fatto che la stessa, ai fini del prescritto requisito ha fatto valere l’attività svolta quale professore a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino e l’attività di collaborazione alla ricerca svolta presso lo stesso Ateneo quale titolare di assegno di ricerca ex art. 51 L. n. 449/1997.

Entrambe tali attività, secondo la tesi dei ricorrenti, non identificherebbero in alcun modo un servizio svolto nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio come la disposizione del bando richiamata dai ricorrenti richiede, ai fini della ammissione al concorso in oggetto, il compimento di 5 anni "di servizio effettivo presso una pubblica Amministrazione", non specificando espressamente se tale servizio debba necessariamente essere instaurato a seguito di pubblico concorso ovvero se possa ritenersi sufficiente un qualsiasi tipo di servizio (anche di natura privatistica) espletato presso la stessa Amministrazione.

E’ ben vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 480/2002 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all’atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.P.R. n. 382 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.

Tuttavia, la fattispecie sottoposta alla attenzione della Corte riguardava il riconoscimento diretto di benefici economici e di carriera in capo a soggetti estranei alla Amministrazione mentre nella odierna fattispecie, al contrario, il requisito è richiesto ai soli fini della ammissione a pubblico concorso nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost. (si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 480/2002 che "quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenziamente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza -, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all’art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall’altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996)").

L’interpretazione della clausola fornita dalla Amministrazione – relativa alla ricomprensione nella locuzione "servizio effettivo" anche dei servizi espletati in regime privatistico – dunque, lungi dal comportare una disparità di trattamento appare pienamente legittima ed applicativa del generale principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali.

Con una seconda censura i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della ulteriore violazione ed erronea applicazione dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dell’art. 2, comma 2, del bando di concorso approvato con D.D. 1 marzo 2007 ed integrato con D.D. 18 maggio 2007.

Sostengono i ricorrenti che la candidata M.G. avrebbe dovuto essere esclusa anche perché ai fini dell’accesso alla attività di professore a contratto non sarebbe necessario il possesso del diploma di laurea mentre il bando di concorso espressamente richiedeva, quale requisito di ammissione, lo svolgimento di servizio "in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea".

La censura è infondata.

Così come rilevato dagli stessi ricorrenti, la candidata M.G. è effettivamente in possesso del diploma di laurea con la conseguenza che la questione sollevata appare superata in concreto dalla sussistenza del requisito richiesto dal bando.

Non v’è dubbio, quindi, che il requisito sostanziale richiesto dal bando è posseduto dalla candidata in questione, con conseguente infondatezza della censura sollevata.

Sotto tale profilo, infatti, non può non rilevarsi che l’indicazione del bando di concorso è volta ad evitare che alla procedura concorsuale partecipino soggetti che, pur avendo il requisito dei 5 anni di servizio effettivo presso una Amministrazione, non siano in possesso dell’ulteriore requisito (diploma di laurea) richiesto ai fini dello svolgimento dello specifico posto messo a concorso.

La legittimità della intervenuta ammissione della ricorrente importa la correttezza della procedura concorsuale e la legittimità degli atti posti in essere dalla Commissione con conseguente infondatezza della terza censura avanzata dai ricorrenti in ordine alla illegittimità derivata di tutti gli atti di gara con particolare riferimento alla approvazione della graduatoria finale.

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 04-04-2011, n. 13472 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Locri avverso la sentenza, in data 28.4.2010 del GIP presso il Tribunale di Locri, con la quale, nell’applicare la pena concordata è stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio non contemplato nell’accordo ed è stata conseguentemente dichiarata estinta la misura cautelare in atto il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La sospensione condizionale della pena non risulta essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore neppure anche al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti processuali.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalla parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell’accordo che non le contempla.

Di conseguenza nella fattispecie, poichè la sospensione non veniva nè concordata dalle parti nè richiesta dall’imputato, il giudice, vincolato dal prevalente potere dispositivo delle parti, non poteva concedere il beneficio (cfr. N. 4124 del 1998 Rv. 211508, N. 33301 del 2002 Rv. 222608, N. 41307 del 2003 Rv. 225783, N. 34352/03 Rv 228309) Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata e la contestuale ordinanza devono essere annullate senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la contestuale ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. reg. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15674

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.12.2008 la 3 Sezione Penale della Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che in data 7,12.2007 aveva condannato C.G. alla pena ritenuta di giustizia per tentata estorsione e violazione dell’art. 494 c.p..

Evidenziava la Corte Territoriale che la prospettata desistenza era priva di riscontri in quanto non vi erano agli atti elementi dai quali evincere che l’imputato aveva abbandonato il proposito estorsivo. Tale volontà non poteva desumersi dal fatto che l’imputato per alcuni giorni non si era presentato presso l’esercizio commerciale della parte offesa.

Ricorre per Cassazione l’imputato personalmente deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione all’art. 56 c.p., comma 3 e art. 629 c.p.. Si doleva del mancato riconoscimento della desistenza rilevando che la Corte territoriale aveva acriticamente aderito al percorso motivazionale del GUP:

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2011, n. 17805 contratto

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Svolgimento del processo

Nell’aprile del 1996 l’Autocarrozzeria Varenna s.n.c. conveniva in giudizio,innanzi al Tribunale di Genova, T.I. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 5.436.616, a saldo delle fatture n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), per lavori eseguiti sull’autovettura di proprietà della T., rimasta danneggiata a seguito di due sinistri stradali. La convenuta, costituitasi, assumeva che si era accordata con l’attrice nel senso che l’autocarrozzeria avrebbe effettuato le riparazioni dell’auto per un compenso pari a quello che sarebbe stato riconosciuto dalle Compagnie di Assicurazione, oltre a L. 650.000 per le riparazioni alle parti meccaniche.

Con sentenza del 22.7.1999 il Tribunale condannava la T. a corrispondere la somma di L. 2.280.191 oltre accessori (in corso di causa era stata emessa ordinanza, ex art. 186 bis c.p.c., di condanna della convenuta al pagamento di L. 3.156.425).

Avverso tale decisione la T. proponeva appello cui resisteva l’Autocarrozzeria.

Con sentenza 22.4.2005 la Corte di Appello di Genova, ammesse le prove orali, rigettava la domanda dell’Autocarrozzeria Varenna, dichiarando che alla stessa nulla doveva la T. e condannava l’appellata al pagamento delle spese di lite.

Tale decisione era impugnata con ricorso per cassazione dall’Autocarrozzeria Varenna sulla base di tre motivi.

Resisteva con controricorso T.I. depositando memoria illustrativa.
Motivi della decisione

La ricorrente denuncia:

1) nullità della sentenza per error in procedendo; violazione degli artt. 112, 329, comma 2 e art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

La Corte di merito, a fronte della contestazione della T. di non dover corrispondere l’importo corrispondente a quanto non ricevuto dall’assicurazione e che riguardava una franchigia di L. 1.000.000,era incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo rigettato integralmente la domanda dell’attrice;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 115 c.p.c., comma 2; difetto di motivazione e/o comunque motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5;

la Corte territoriale, dopo aver richiamato le osservazioni del primo giudice sull’inverosimiglianza in astratto di una pattuizione che rendeva aleatoria la percezione di un compenso per un servizio reso, aveva, contraddittoriamente, riformato la sentenza di primo grado solo sulla base delle prove orali, erroneamente valutando gli elementi probatori acquisiti, quanto alla individuazione e delimitazione della pattuizione intercorsa fra le parti; la Corte di Appello aveva attribuito rilevanza esclusiva alle dichiarazioni dei testi disattendendo il fatto notorio secondo cui, in presenza di una franchigia, l’assicurazione avrebbe corrisposto un importo inferiore al dovuto; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2721, 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 116 c.p.c.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

la Corte di Appello aveva fondato la decisione esclusivamente sulle prove testimoniale, omettendo di esaminare gli altri elementi probatori, quali l’emissione di regolari fatture mai contestate dalla T.; il versamento, da parte della stessa, della somma non contestata, pari a L. 3.156.425, solo a seguito di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; il riferimento dei testi alla sola fattura n. 35 e non a quella successiva (n. 45), trattandosi di lavori eseguiti in tempi diversi.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non è dato ravvisare, infatti, alcun vizio di ultrapetizione,avuto riguardo alle conclusioni precisate dall’Autocarrozzeria Varenna all’udienza del 27.1.2005 ove si chiedeva il pagamento della residua somma di L. 2.280.191, somma per la quale risulta emessa la sentenza di condanna della T. in primo grado e di cui l’Autocarrozzeria chiedeva la conferma "in ogni suo punto", con rigetto dell’appello.

Il riferimento, nel dispositivo della sentenza impugnata, alla reiezione della domanda proposta con l’atto di citazione deve, logicamente, essere correlata alla modificazione della domanda da parte dell’attore, come riportata nelle conclusioni suddette sicchè, rispetto al "petitum" dedotto in primo grado e devoluto in appello, non sussiste alcun vizio di ultrapetizione.

Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi ed attinenti entrambi al vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, sono del pari infondati.

Al riguardo si osserva che le censure, se pure titolate come vizi di motivazione e come violazione di norme di diritto, si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie e del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, stante una motivazione sul punto esente da vizi logici ed errori di diritto.

Spetta, infatti, solo al giudice di merito valutare le prove, controllarne l’attendibilità e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Peraltro, nel giudizio di legittimità il ricorrente, ove deduca il difetto o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, in osservanza del principio di autosufficienza esaminate o del ricorso, oltre ad indicare il contenuto delle prove non correttamente esaminate o non esaminate, deve indicare le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione, così da consentire alla Corte di Cassazione di verificare il carattere decisivo del mancato od erroneo esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione e che avrebbero portato ad una decisione diversa della controversia. Sotto tale profilo le censure sub 2) e 3) sono carenti, ed il "fatto notorio" cui si fa riferimento (inverosimiglianza di una pattuizione che rendeva del tutto aleatoria la percezione di un compenso per un servizio reso) non può, comunque, qualificarsi in tal senso, tenuto conto della specifica pattuizione sul compenso dovuto, come invocata dalla resistente e che il giudice di appello ha ritenuto provata anche sulla base delle prove testimoniali assunte.

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.300,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.