T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4581 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 novembre 2005 e depositato il successivo 29 novembre 2005, la ricorrente impugna l’ordinanza prot. n. 1937/2004/dt con la quale, in data 27 settembre 2005, il Prefetto di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. POR4000012435, chiedendone l’annullamento.

A tale fine la ricorrente – dopo aver introdotto la questione della giurisdizione e conseguentemente sostenuto la spettanza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo – deduce i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 203, COMMI 1 BIS, E 204, COMMA 1, DEL C.D.S., in quanto l’ordinanza prefettizia impugnata non è stata adottata entro il termine perentorio di 210 gg. decorrenti dalla data di presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale, decorso il quale "il ricorso si intende accolto".

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 203, COMMA 1, DEL C.D.S.. MANCATA AUDIZIONE PERSONALE DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 241/90. DIFETTO DI ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI, atteso che l’ordinanza impugnata non reca in calce "alcuna indicazione né dell’autorità cui è possibile ricorrere né del relativo termine di proposizione del ricorso".

4. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI E DELLA MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA.

Con atto depositato in data 2 dicembre 2005 si sono costituite le Amministrazioni intimate, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la stessa ricorrente introduce – così esonerando dalle incombenze di cui all’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. – la questione della giurisdizione.

In particolare, sostiene "la competenza del G.A. a conoscere della presente controversia" in ragione della natura meramente procedimentale del provvedimento impugnato.

Tale tesi non è condivisibile.

Stante il disposto degli artt. 204 bis e 205 del codice della strada e tenuto, altresì, conto dell’orientamento della giurisprudenza in materia, l’ordinanza prefettizia in parola è da ritenere, infatti, impugnabile esclusivamente innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Come emerge dal dato testuale, le su richiamate previsioni di legge statuiscono la competenza esclusiva dell’a.g.o. ad esaminare le controversie in materia di contravvenzioni al codice della strada e in ordine ai relativi provvedimenti prefettizi.

In aderenza a tali prescrizioni, la possibilità di ravvisare un concorrente potere di intervento della giurisdizione amministrativa non può che essere ragionevolmente esclusa, e ciò anche con riguardo al provvedimento di inammissibilità adottato sul ricorso proposto ex art. 203 c.d.s. dal presunto trasgressore, non potendo la giurisdizione amministrativa radicarsi per l’esclusiva ragione che il successivo art. 205 non prevede espressamente che le ordinanze prefettizie che dichiarano l’inammissibilità del ricorso possano essere impugnate con il rimedio dell’opposizione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32631; Tar Lombardia, Milano, III, 31 luglio 2009, n. 4563).

Ciò detto, va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, al quale la ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 11 del cod.proc.amm..

Anche tenuto conto della carenza, nel provvedimento, di indicazioni in ordine all’autorità giudiziaria a cui proporre ricorso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10785/2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2011) 07-06-2011, n. 22699 Misure alternative

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 16 febbraio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava l’inammissibilità delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da M.G..

Rilevava il tribunale che il M. era stato condannato per reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, circostanza assolutamente ostativa ai sensi dell’art. 4 bis O.P. alla concessione dei benefici richiesti. Osservava, poi, che dall’esame della documentazione in atti non appariva alcun elemento da cui emergesse che egli avesse prestato collaborazione ai sensi dell’art. 58 ter O.P., anzi vi era la prova che nessuna collaborazione era stata prestata, al punto che il soggetto era stata comminata una pena aumentata in conseguenza dell’applicazione dell’aggravante citata, mentre non era stata applicata la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 2.- Propone ricorso per Cassazione il difensore di M. G., avvocato Roberto Materia, adducendo l’abnormità del provvedimento; violazione della L. n. 354 del 1975, e in particolare della citata Legge, artt. 4 bis, 47, 47 ter, 58 ter, nonchè degli artt. 656 e 665 c.p.p. e segg., degli artt. 629 e 56 c.p.; mancata acquisizione della sentenza di condanna del Tribunale di Messina quale prova decisiva ai fini della valutazione; carenza di motivazione sul punto relativo al mancato vaglio da parte del collegio giudicante dell’ipotesi della cosiddetta collaborazioni impossibile o irrilevante e della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 bis, commi 1 bis e 1 ter O.P..

3.- Il Procuratore Generale presso la Corte Dott. Galati Giovanni, con atto depositato il 28 luglio 2010, chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

1.- Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di misura alternativa presentata dal ricorrente sul rilievo che la condanna in esecuzione era stata pronunciata per reati aggravati ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 e che dalla documentazione in atti non risultava che egli avesse prestato la collaborazione attiva prevista dall’art. 58 ter O.P.; traendo la prova della mancata collaborazione dall’applicazione dell’aggravante sopradetta e dalla non applicazione dell’attenuante prevista alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 2.- La suddetta motivazione appare apodittica, essa infatti non da conto alcuno del contenuto dispositivo del comma 1 bis dell’art. 4 bis O.P. il quale prevede che, anche in relazione alle pene conseguenti a condanna per delitti contemplati nel novero di cui al comma 1 della stessa norma , i benefici penitenziari possano essere concessi, purchè siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui sussistano le fattispecie della collaborazione impossibile, inesigibile ovvero oggettivamente irrilevante. Si tratta di ipotesi, peraltro introdotte nella legge a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 , che possono e devono essere verificate attraverso il riscontro con i contenuti della sentenza di condanna; ne consegue che, qualora la sentenza non sia stata esaminata, ovvero del vaglio del suo contenuto non vi sia menzione nel provvedimento che dichiara l’inammissibilità delle istanze di misura alternativa proposte dal condannato – per uno dei reati c.d. ostativi contemplarti nel comma 1 dell’art. 4 bis O.P.- il provvedimento stesso è privo dei requisiti di completezza ed adeguata motivazione, oltre che viziato in relazione all’osservanza della norma di cui all’art. 4 bis O.P..

3.- E’ pur vero che diverse pronunce di questa Corte hanno affermato che sussiste, al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari stabilite dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter e 2 della L. 12 luglio 1991, n. 203, un dovere di allegazione da parte del richiedente il quale deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della sua collaborazione (ex plurimis, da ultimo, Sez. 1, sent.

24.2.2010, n. 10427, Rv. 246397; e tra le prime Sez. 1, sent.

19.5.1997, n. 3479, Rv. 207851), ma nei diversi casi esaminati, oggetto delle richiamate decisioni di legittimità, il provvedimento della magistratura di sorveglianza dava, comunque, conto dell’avvenuto esame del contenuto della sentenza di condanna. Per le ragioni sopra esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1166 Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con ricorso notificato il 03/10/2000 e depositato il giorno 31 seguente, la curatela del fallimento M. s.r.l. impugnava il provvedimento specificato in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, per i motivi seguenti.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.9 della L.r. 15 maggio 1991, n.27, così come modificato dalla L.r. 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 4 della L.r. 10 gennaio 1995, n.5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità manifesta e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art.5 del D.A. 9 maggio 1997.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 9 L.r.30/04/1991, n.10. Violazione dell’art. 7 L. n.241/1990 e dell’art.11 L.r. n.10/1991.

1.2.L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio senza svolgere difese scritte.

1.3.Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

2.1. Il ricorso è infondato.

2.2. Si deduce col primo motivo, in sostanza, che la ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.9 L.r.27/1991 e ss.mm., tanto è vero che in sede di verifica di da parte dell’Ispettorato non sarebbe stata in proposito riscontrata alcuna carenza. Si assume, d’altra parte, che il mancato versamento dei contributi previdenziali INPS, dal maggio 1997 alla cessazione di attività dell’azienda sarebbe irrilevante, ai fini della concessione del contributo, in quanto non contemplato come ostativo dalla predetta norma regionale.

La censura è palesemente priva di giuridico fondamento, ove si consideri che:

a) l’art. 9 L.r. cit., al 6° comma, prevede: "La concessione dei contributi è subordinata alla applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria;

b) mentre al comma 8, stabilisce che: " L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi;

c)l’art. 2 comma 1 bis l. n. 638 del 1983 prevede e punisce come reato l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

d) di conseguenza l’adozione del provvedimento impugnato costituiva per l’U.P.L.M.O. di Palermo una attività amministrativa la cui adozione appare doverosa, alla stregua delle predette norme.

2.3. Sul secondo motivo, è sufficiente osservare che essendo l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 241/1990 strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, (Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4899).

Va peraltro considerato che in base alla regola di cui all’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14, l. n. 15 del 2005, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato – come avviene nella specie – che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197).

3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 (mille /00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-07-2011, n. 26703 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trieste confermò la sentenza 29.1.2007 del Gup del tribunale di Trieste, che aveva dichiarato K.H. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo nullità della notifica delle sentenze di primo grado e di appello per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’imputato (turco o tedesco), che non comprende l’italiano. Chiede quindi che gli atti siano rimessi al tribunale affinchè provveda alla rinotifica della sentenza con la relativa traduzione disponendo che da questa decorra il termine di trenta giorni per l’appello. In via subordinata, chiede di essere riammesso in termini per la proposizione del ricorso per cassazione essendo stati omessi dal difensore motivi di doglianza nel merito della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non sussiste obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloglotta che non comprenda la lingua italiana dell’estratto contumaciale di sentenza" (Sez. 1^, 21.4.2010, n, 16807, Culi, m. 247073); e "La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta) (Sez. 1^, 31.3.2010, n. 24514, Hassan, m. 247760). Ha messo in rilievo la prima decisione che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, sussiste la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli – come l’estratto contumaciale della sentenza – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (Cass., sez. 1, 2 aprile 2002, n. 15745, Corasciuc; Cass., sez. 6, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol).

Nella specie, quindi, non è fondato il ricorso che lamenta la mancata traduzione in lingua turca o tedesca dell’estratto contumaciale che, essendo atto processuale cui l’interessato non partecipa direttamente ed è destinato a consentire l’eventuale proposizione di impugnazione, non rientra tra quelli per i quali è prescritta la traduzione all’imputato che non comprende la lingua italiana (Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 5572, m. 239495, Sez. 1^, 3 luglio 2008, n. 28595, m. 240813; Sez. 6^, 21 ottobre 2008, n. 44101, m. 242227; Sez. 2^, 9 gennaio 2009, n. 6084, m. 243281; Sez. 1^, 22 settembre 2009, n. 40603, Yang, m. 245564).

Non vi è motivo per la rimessione alle Sezioni Unite perchè sul punto allo stato non vi è contrasto di giurisprudenza, essendo rimasta minoritaria ed abbandonata la contraria tesi interpretativa richiamata dal ricorrente.

Va ricordato, per completezza, che la direttiva 2010/64/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, prevede all’art. 3, commi 1 e 2, che gli Stati membri assicurino che gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa; e che tra i documenti fondamentali rientrano anche le sentenze. Ai sensi dell’art. 8, peraltro, gli Stati membri hanno tempo, per emanare le norme interne necessarie per attuare la direttiva, fino al 27 ottobre 2013.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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