Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 18-10-2011, n. 37732 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 dicembre 2010, depositata il 25 marzo 2011, a quinta sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto da B.L. avverso l’ ordinanza del 13 luglio 2010 del Tribunale di Teramo.

Questa Corte, in particolare, rigettava:

– in via preliminare, le eccezioni attinenti alla dedotta omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale all’avv. Murane e all’avv. Macrì, sul rilievo che il primo non risultava difensore nel procedimento, senza che potesse ritenersi efficace eventuale nomina nei processi a monte della vicenda, e sul rilievo che il secondo non solo aveva partecipato all’udienza svolgendo attività difensiva, ma era anche stato destinatario di regolare e tempestiva notifica dell’avviso;

– l’istanza di rimessione formulata dal ricorrente, in relazione a un procedimento penale in corso nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Teramo, ritenendo che "i fenomeni di pregiudizio e ostilità circoscritti all’interno di un ufficio giudiziario non costituiscono la grave situazione locale che l’art. 45 c.p.p. postula".

Alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza conseguiva la condanna del ricorrente al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

2. Avverso la suddetta sentenza B.L., con atto depositato il 14 febbraio 2011, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., deducendo che nella sentenza erano apprezzabili tre ordini di errori di fatto, attinenti alle "presupposte attestazioni di fatto", ciascuno dei quali ricorribile alla luce dei principi di diritto in materia:

1. il ricorrente aveva depositato presso la Cancelleria del giudice a quo il ricorso introduttivo il 9 luglio 2010 e memoria difensiva il successivo 12 luglio 2010, con nomina dell’avv. Murane, quale secondo difensore per il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 613 c.p.p., e contestuale revoca dell’avv. Marazzitta, nominato solo per il giudizio di merito, mentre gli atti erano stati trasmessi a questa Corte il successivo 13 luglio 2010. La ritualità della designazione dell’avv. Murone, pervenuta all’Ufficio presso cui giaceva ancora il ricorso, e la sussistenza per entrambi i difensori del requisito dell’abilitazione al patrocinio dinanzi a questa Corte imponevano, ad avviso del ricorrente, l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, con esclusione dei difensori già revocati e sostituiti;

2. la Corte aveva attestato la notifica dell’avviso di legge al ricorrente mediante invio dello stesso all’avv. Marazzitta, mentre era mancata la notifica a favore del ricorrente nel domicilio speciale già eletto nello studio dell’avv. Murone;

3. era stata attestata l’avvenuta notifica dell’avviso all’avv. Macrì, ma erroneamente, perchè l’avviso notificando era stato abbandonato presso la portineria, cui era addetto tale S., non preposto allo studio del difensore nè suo collega di studio, senza i necessari adempimenti per il perfezionamento dell’atto, effettuati in altre documentate occasioni, e senza che rilevasse la conoscenza della fissazione dell’udienza, conseguita in data 2 dicembre 2010 da parte del predetto difensore attraverso la consultazione del servizio informatico elettronico, essendo intervenuta mentre già era in corso il termine dilatorio di dieci giorni antecedenti l’udienza.

3. Ad avviso del ricorrente, la sussistenza della rappresentata situazione di fatto, provata per tabulas, era da ritenere suscettibile di correzione mediante l’istituto del ricorso straordinario.

A tale riguardo il ricorrente, richiamando principi tratti da sentenze di questa Corte, deduceva che:

– la radicalità del vizio concerneva gli "elementi presupposti della pronuncia";

– l’invocabilità del rimedio era giustificata anche dalla disposta condanna con il provvedimento, del quale si deduceva l’erroneità, al versamento di considerevole pena pecuniaria;

– la locuzione "condannato" doveva essere interpretata come comprensiva anche del soggetto nei cui confronti era stato formulato un giudizio di colpa, a fondamento della condanna a pena pecuniaria;

– l’esclusione di una interpretazione riduttiva della portata dell’art. 625-bis c.p.p. aveva già portato a ritenere che la legittimazione della sua proposizione spettasse anche al condannato solo agli effetti civili, e doveva essere esclusa anche alla luce delle statuizioni di questa Corte, in merito all’applicabilità in termini estensivi della previsione di cui all’art. 130 c.p.p., in presenza di patologie derivanti dalla violazione di regole funzionali all’assistenza defensionale della parte.

4. Secondo il ricorrente, ove fosse formulata una diversa valutazione, in presenza della irragionevole situazione di "disparità pregiudiziale" nella quale si sarebbe trovato nel patire l’omessa disamina dell’istanza di giustizia e la condanna a sanzione pecuniaria, doveva essere rilevata l’illegittimità costituzionale dell’art. 625-bis c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. e in riferimento al quadro normativo che aveva sorretto l’introduzione della medesima norma, rappresentandosi la proponibilità del ricorso anche al solo scopo di segnalare l’apparente illegittimità costituzionale della norma.

5. Con dichiarazione autografa, depositata in Cancelleria il 28 settembre 2011, B.L. ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha affermato con decisione a sezioni unite (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, dep. 30/04/2002, Basile P., Rv. 221281) che il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione a un principio cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato, consistente nella inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, e che consegue a tale rilievo che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, di cui all’art. 625-bis c.p.p., non sono suscettibili di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall’art. 14 disp. gen..

In coerenza con tale premessa è orientamento costante di questa Corte che dal carattere tassativo della normativa dettata dall’indicato art. 625-bis c.p.p., che ammette il ricorso soltanto "a favore del condannato" (comma 1) e limita la legittimazione all’impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), discende che oggetto dell’impugnazione straordinaria possono essere soltanto i provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e che l’estensione di detta impugnazione a decisioni diverse trova insuperabile preclusione nel divieto dell’interpretazione analogica (in tal senso, con riguardo a sentenze rese in materia cautelare:

Sez. 2, n. 11741 del 19/02/2008, dep. 14/03/2008, Testa, Rv. 239743;

Sez. 2, n. 22497 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, anelli, Rv. 237015;

Sez. 5, n. 13415 del 20/02/2004, dep. 19/03/2004, Longo, Rv. 227813;

con riguardo a sentenza resa in materia di incidente di esecuzione:

Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2009, dep. 16/12/2009, Sarno, Rv. 245385;

con riguardo a sentenze relative a provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza: Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, dep. 30/09/2009, Somma, Rv. 245292; Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, dep. 20/11/2007, Mediati, Rv. 238302; Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, dep. 19/12/2005, Ierinò, Rv. 233218; con riguardo a sentenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione: Sez. 3, n. 1265 del 11/12/2008, dep. 15/01/2009, Gullì, Rv. 242164; con riguardo a sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione: Sez, 1, n. 14869 del 27/03/2007, dep. 13/04/2007, Cotronei, Rv. 236166).

3. Alla luce di questi principi, che questo Collegio condivide e riafferma per la loro coerenza al sistema normativo, che ne esclude ogni sospetta costituzionalità, la proposizione del ricorso straordinario, possibile solo contro le sentenze di condanna, è inammissibile contro la decisione adottata nel procedimento di rimessione del processo a norma dell’art. 45 c.p.p..

Tale inammissibilità, poichè dipende da vizio originario dell’impugnazione, come tale ostativo alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, preclude di rilevare la carenza sopravvenuta di interesse dedotta dal ricorrente a fondamento della dichiarazione di rinuncia al ricorso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-05-2012, n. 7183 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 novembre 2003 il Tribunale di Tortona respinse le domande proposte da C.V. nei confronti dei proprietari confinanti M.V. e M.G., dirette ad ottenere l’arretramento delle opere edilizie da questi erette sul proprio fabbricato al fine del recupero del sottotetto ed alla eliminazione delle vedute conseguenti in quanto realizzate in violazione della distanza legale. Il giudice di primo grado motivò la decisione affermando che la struttura realizzata dai convenuti, in quanto pressochè incassata nel tetto preesistente, non costituiva una costruzione in senso proprio e non era quindi idonea a creare intercapedini dannose e che l’altezza e le dimensioni del parapetto relativo all’apertura impedivano che ad essa potessero attribuirsi le caratteristiche della veduta.

Interposto gravame, la pronuncia di primo grado venne interamente confermata dalla sentenza n. 1546 del 9 ottobre 2006 della Corte di appello di Torino, la quale respinse la domanda di arretramento della costruzione dei convenuti affermando, con diversa motivazione, che le norme in materia di distanze legali tra costruzioni non potevano nel caso di specie trovare applicazione in quanto i fabbricati delle parti in causa risultavano costruiti in aderenza e che "l’abbaino più vicino al confine e non a distanza di tre metri ha il muro esterno che coincide esattamente con la prosecuzione verso l’alto della linea di confine, anch’esso è aderente al fabbricato di controparte"; dichiarò invece inammissibile, per mancanza di specificità delle censure, il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di eliminazione della veduta.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 marzo 2007, ricorre C.V., affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso M.V. e M.G..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 877 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto legittima la nuova costruzione posta a distanza inferiore di quella legale senza che la stessa fosse stata costruita in aderenza, lasciando del tutto indimostrata la propria decisione. La statuizione impugnata è errata, in quanto l’opera realizzata dalla controparte non combaciava perfettamente con il muro del vicino, ma, essendo stata realizzata in arretramento ad una distanza inferiore di quella legale, creava uno spazio vuoto tra le costruzioni, che finiva altresì per pregiudicare il diritto dell’attore di sopraelevare a sua volta.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione, censurando la sentenza impugnata per non avere esaminato i propri rilievi di fatto che contestavano che i fabbricati fossero tra loro in aderenza e per non avere dato corso alle proprie istanze di disporre una nuova consulenza tecnica e l’ispezione diretta dello stato dei luoghi.

I due motivi, che per la loro connessione obiettiva possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.

La Corte di appello ha motivato la propria decisione di rigetto richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che, "nel descrivere lo stato dei luoghi, dichiara che i fabbricati delle parti sono in aderenza e che il confine tra loro coincide con la linea di aderenza tra i due corpi di fabbrica"; ha quindi ritenuto che "i fabbricati sono esclusi dall’ambito di operatività dell’art. 873 c.c. e, poichè l’abbaino più vicino al confine e non a distanza legale di tre metri ha il muro esterno che coincide esattamente con la prosecuzione verso l’alto della linea di confine, anch’esso è aderente al fabbricato di controparte".

La conclusione così accolta resiste alle censure sollevate dal ricorrente di vizio di motivazione e di violazione di legge.

L’affermazione del giudice di merito, secondo cui i fabbricati delle parti risultano tra loro in aderenza e l’ampliamento costruttivo realizzato dai convenuti proseguiva verso l’alto in proiezione verticale con la linea di confine, costituiscono invero accertamenti di fatto non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie risulta sufficiente ed adeguata mediante richiamo alle conformi risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Le contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente appaiono d’altra parte prive di pregio, non indicando in modo specifico le fonti di prova da cui emergerebbero elementi di fatto contrastanti. Le critiche, per come sollevate, appaiono quindi generiche e non sorrette in modo adeguato dal principio di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Ciò vale in particolare per l’assunto secondo cui l’ampliamento realizzato dal convenuto non combacerebbe perfettamente con il muro di confine ma sarebbe stato realizzato in arretramento, mentre le deduzioni svolte nel secondo motivo in ordine alla distanza dal confine dei pilastri che reggono la falda del sottotetto e del paramento e della porta finestra della mansarda integrano altresì elementi di fatto non probanti, in quanto inidonei di per sè a confutare l’affermazione del giudicante che l’opera era stata realizzata in proiezione rispetto alla linea di confine e non era, rispetto ad essa, in posizione arretrata.

Nè sussiste il vizio di violazione di legge denunziato, apparendo la decisione impugnata conforme all’orientamento di questa Corte, che qui merita ulteriore conferma, secondo cui, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può validamente dolersi della costruzione da parte del proprietario dell’altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, essendo in questi casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente, tenuto conto che l’art. 873 cod. civ., trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti (Cass. n. 1673 del 1995; Cass. n. 9726 del 1993).

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata è incorsa in vizio sia di extrapetizione, laddove ha respinto la domanda dell’attore per una ragione diversa da quella accolta dal giudice di primo grado e senza che essa avesse formato oggetto di valida eccezione della controparte, che di omessa pronuncia, per non avere esaminato le deduzioni dell’appellante che aveva rilevato che la mansarda con terrazzo coperto della controparte insisteva non solo su uno lato della sua proprietà, coincidente con il mappale 1522, ma anche su altro lato, riferibile al mappale 974, ove si trovava posizionata a distanza inferiore da quella legale e che in alcuni punti tale opera oltrepassava la linea di confine.

Il motivo appare fondato con riguardo alla censura di omessa pronuncia.

La lettura della sentenza impugnata convince invero che la Corte di appello ha esaminato la domanda di arretramento avanzata dall’attore solo con riferimento alla parte dei fabbricati costruiti in aderenza, laddove invece il C., come risulta dall’esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella stessa decisione, premettendo che il proprio fabbricato confinava su due lati con la proprietà dei convenuti, aveva lamentato la violazione della distanza legale con riferimento ad entrambe le parti confinanti del proprio immobile. Risulta pertanto evidente che la domanda non sia stata esaminata nella sua interezza, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.).

La prima censura, che lamenta il vizio di extrapetizione per avere il giudicante fondato la propria decisione sulla circostanza che i fabbricati delle parti erano in aderenza senza che la stessa fosse stata dedotta dai convenuti, è invece infondata, in quanto la situazione dei luoghi e in particolare la posizione dei fabbricati rientra nell’ambito dei fatti costitutivi della domanda diretta alla tutela della distanza legale tra costruzioni, che, in quanto tali, il giudice è tenuto ad accertare e valutare giuridicamente ai fini della pronunzia di merito, a prescindere da eventuali contestazioni o eccezioni della parte convenuta.

Il quarto motivo denunzia omessa motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano l’accoglimento della domanda di eliminazione della veduta realizzata dalla controparte, disconoscendo i precisi e puntuali rilievi critici svolti dall’appellante nel proprio atto di impugnazione avverso la decisione di primo grado.

Il motivo è fondato.

La conclusione fatta propria dalla Corte distrettuale, che ha ritenuto il motivo di appello inammissibile per mancanza di specifiche censure alla sentenza di primo grado, non è condivisibile. Dalla lettura degli atti di causa – consentito a questa Corte in ragione proprio della natura processuale del vizio denunziato (Cass. n. 806 del 2009; Cass. n. 21676 del 2008) – risulta il Tribunale aveva respinto la domanda di eliminazione delle vedute rilevando che la larghezza del parapetto consentiva di guardare nel fondo vicino, ma non di affacciarsi e vedere sullo stesso. Il C. aveva impugnato questo capo della decisione assumendo che il primo giudice aveva erroneamente considerato in modo congiunto la veduta esercitata dal fronte del terrazzo e quella esercitata sul lato del medesimo; che, quanto alla veduta esercitata sul parapetto frontale, l’altezza e lo spessore del davanzale, consentivano, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non solo l’ispectio ma anche una comoda prospectio; che, con riferimento alla veduta laterale, il criterio dell’altezza media seguito dal giudice era erroneo, in quanto il parapetto aveva un’altezza variabile tra metri 1,25 e 1,70.

La lettura dell’atto di appello, posto in raffronto con la pronuncia di primo grado, dimostra che le censure sollevate nell’atto di gravame, oltre ad individuare esattamente i punti della decisione di cui la parte chiedeva il riesame, sottoponevano a critica le argomentazioni accolte dal primo giudice, opponendo ad esse contrapposte ragioni. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, deve quindi riconoscersi alle critiche svolte dall’appellante un grado di specificità e di determinatezza sufficienti a superare, sotto il profilo considerato, il vaglio di ammissibilità imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., comma 1.

Il motivo va pertanto accolto.

Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione i motivi di appello che investivano il capo della decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda di eliminazione della veduta.

Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 900 e 905 cod. civ., sostenendo l’erroneità della decisione che ha disatteso la domanda di eliminazione della veduta.

Entrambi i motivi vanno dichiarati assorbiti in ragione dell’accoglimento del quarto motivo, da cui appaiono logicamente dipendenti. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, nei limiti sopra precisati, e del quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione ed il quarto, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto ed il sesto; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9061

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Svolgimento del processo

L’avv. S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento depositato il 16.2.2006,con il quale il tribunale di Pordenone, adito ai sensi della L. Fall., art. 26, in sede di reclamo proposto dallo stesso legale avverso il decreto del giudice delegato del 14.11.2005 (che aveva liquidato le prestazione professionali difensive da lui svolte, in favore del fallimento, in grado d’appello avanti la Commissione tributaria regionale della Lombardia), accoglieva in parte lo stesso reclamo e liquidava per le predette prestazioni, l’importo di Euro 1230,00 per onorario, Euro 141 per diritti e Euro 25,30 per spese,oltre rimborso forfettario ed accessori di legge se dovuti. In effetti la parcella in questione riguarda la sola attività professionale successiva alla presentazione dei motivi d’appello, in relazione alla quale il legale era già stato pagato dalla curatela. Secondo il tribunale, il legale non aveva provato alcune voci della parcella che erano state oggetto di contestazioni. Il ricorso per cassazione si articola in n. 5 mezzi; l’intimato fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione o pronuncia; contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il fallimento, a suo avviso, non aveva mai contestato in modo specifico le sue prestazioni professionali: il curatore aveva parlato solo di esorbitanza dei compensi ciò che non escludeva che l’attività fosse stata effettivamente svolta.

La doglianza è inammissibile in quanto con essa viene eccepito un vizio di motivazione, non consentito in sede di ricorso ex art. 111 Cost. ("Il provvedimento camerale L. Fall., ex art. 26, con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l’assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo": Cass., n. 7782 del 29/03/2007; Cass. n. 15941 del 177772007). Il provvedimento in esame invero è stato depositato anteriormente alla modifica dell’art. 360 c.p.c., a seguito del D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 2, per cui il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Con il 2 motivo: si denunzia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente:

il giudice aveva posto a carico del professionista l’onere di provare ciò che non era stato minimamnete contestato dal curatore, a fronte di una nota spese 19.10.2005 che riportava analiticamente anche la data di svolgimento delle singole prestazioni professionali.

La doglianza non ha fondamento.

Invero incombono al professionista in quanto attore i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi fosse contestazione "…in ordine all’effettività ed: alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste". Nella fattispecie la contestazione della parcella vi era stata da parte del curatore, che l’aveva ritenuta esorbitante, non essendo necessario che essa avesse carattere specifico, bastando anche una contestazione di carattere generico (Cass. n. 14556 del 30/07/2004).

Con il 3 motivo il ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge nonchè vizio di omessa o contraddittoria motivazione.

Il ricorrente elenca le voci che non sarebbero state riconosciute dal giudice (diritti ed onerosi per: corrispondenza informativa, consultazioni cliente, ricerca documenti, accessi ad uffici pubblici, scritturazione, copia, disamina, ritiro sentenza ecc) e sostiene che si tratta di voci forfettarie in relazione alle quali non è necessaria alcuna prova specifica. La doglianza in parte inammissibile (sotto il profilo del vizio motivazionale) è peraltro infondata non ravvisandosi alcuna violazione dei legge (peraltro neppure precisata). Il tribunale in effetti ha dato atto ed elencato le missive prodotte dal legale in relazione alle quali gli è stato riconosciuto il diritto procuratorio.

Con il 4 motivo (vizio di carenza o contraddittoria motivazione) si ritiene che non sarebbero cumulabili i compensi spettanti in ragione della partecipazione ad una sola udienza (avanti alla CTR), qualunque sia l’attività in essa svolta (secondo il giudice sarebbe dovuto solo il compenso per la discussione orale in cui si identifica e sostanzia l’attività del difensore in sede d’udienza celebrata avanti al CTR).

La doglianza è inammissibile in quanto con essa viene eccepito un vizio di motivazione, nei consentito in sede di ricorso ex art. 111 Cost..

Con il 5 motivo il ricorrente denuncia infine il vizio di cui all’art. 91 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione circa il fatto che non sono state liquidate le spese del reclamo, tanto più che lo stesso era stato in parte accolto.

La doglianza è fondata. Il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi (v.

Cass. n. 11503 del 12.05.2010).

Conclusivamente va accolto il 5 motivo del ricorso e rigettati gli altri. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto.

Decidendo nel merito la causa stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., si liquidano le spese del reclamo in compassivi Euro 650,00, di cui Euro 300,000 per diritti e Euro 350,00 per onorario, oltre spese generali ed accessorie. Si ritiene di compensare, stante il parziale accoglimento, le spese di questo giudizio di legittimità, in ragione di J4, liquidando la residua metà in Euro 250,00, di cui Euro 50 spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi 4 motivi del ricorso; accoglie il 5 motivo;

cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e decidendo nel merito liquida le spese dei reclamo in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 300,000 per diritti e Euro 350,00 per onorario, oltre spese generali ed accessorie. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità in ragione di 74, liquidando la residua metà in Euro 250,00, di cui Euro 50 spese vive, oltre spese generali ed accessori di legga.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2012, n. 11306 Azioni per il rispetto delle distanze

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Svolgimento del processo

1.- Ba.Ma. e Ba.St., comproprietari della p. ed. 278 C.C. Vigo Anaunia, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trento B.O. e B. F., comproprietari delle limitrofe p. ed. 206 e p.f. 28, dolendosi del fatto che questi ultimi avevano realizzato una costruzione adibita a garage senza rispettare le distanze imposte dagli strumenti urbanistici locali integrative di quelle fissate dall’art. 873 cod. civ..

Pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti all’eliminazione integrale della costruzione o al necessario arretramento nel rispetto delle distanze di legge.

Si costituivano in giudizio B.O. e B. F. i quali, nel contestare le avverse pretese, deducevano che il manufatto era del tutto sotterraneo in rapporto all’andamento naturale del terreno per cui era esente dal rispetto delle distanze legali.

Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che la costruzione in esame fosse interrata; evidenziava che le carenze riscontrate nel ripristino dell’andamento naturale del terreno non incidevano sulla natura dell’opera, ma comportavano solo l’obbligo per i convenuti di completare tale ripristino.

Con sentenza dep. il 21 giugno 2006 la Corte di appello di Trento, in riforma della decisione impugnata dagli attori, accoglieva la domanda da questi ultimi proposta.

I Giudici rilevavano che gli immobili delle parti si fronteggiano lateralmente e si trovano entrambi a livello più basso rispetto alla strada pubblica che corre lungo il lato sud delle stesse; prima dell’intervento edilizio oggetto di causa lo spazio esistente tra i lati delle due case – ora occupato da una rampa e dal manufatto ad uso garage era occupato da una scarpata naturale coperta da vegetazione spontanea; i B. avevano modificato l’assetto di tale scarpata, in quanto, nella parte più vicina alla p.ed. 278, avevano realizzato una rampa di collegamento tra la sovrastante strada pubblica ed il cortile del loro immobile, mentre nella parte più vicina al fabbricato principale della p.ed. 206 avevano costruito il garage di cui si discute con dimensioni volumetriche sostanzialmente corrispondenti all’andamento della scarpata preesistente e con riporto di terreno e ghiaino sulla copertura; la realizzazione della rampa aveva reso inevitabilmente visibile e sporgente il muro, destinato secondo il progetto originario a contenere il terrapieno che si sarebbe creato con la costruzione della rampa.

Non poteva condividersi quanto ritenuto dal primo giudice, in quanto il garage dei convenuti, lungi dall’essere stato realizzato sotto il livello naturale del terreno, era stato reso possibile solo con una radicale trasformazione dell’area che era stata preventivamente spianata e poi occupata con detto manufatto e con la relativa rampa di accesso, essendo del tutto irrilevante che occupasse il medesimo volume del terreno preesistente, dal momento che rappresentava una struttura artificiale sostitutiva dell’assetto naturale dei luoghi e, integrando una costruzione, era soggetta al rispetto delle distanze legali ovvero di metri dieci dalla costruzione degli attori.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B.O. e B.F. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Ba.Ma..
Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione in ogni caso falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 cod. proc. civ., art. 118 norme att. cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza, violazione in ogni caso falsa applicazione dell’art. 113 anche in relazione alla L. n. 122 del 1989, art. 9, deduce la nullità della sentenza impugnata laddove non aveva indicato la norma integrativa dell’art. 873 in base alla quale era stata ritenuta la violazione delle distanze legali e non aveva applicato la L. n. 122 del 1989, art. 9 che consente la costruzione di parcheggi nel sottosuolo e o nei locali a piano terra dei fabbricati in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

Formula il seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte di Cassazione se con riferimento all’art. 111 Cost., comma 6 e per il combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nel condannare alla demolizione di un manufatto per la pretesa violazione delle distanze legali la mancata indicazione della specifica norma regolamentare integrativa dell’art. 873 c.c. che s’assume violata e rispetto alla quale è imposta la demolizione, comporta la nullità della sentenza non consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione adottata; dica altresì questa On.le Corte di Cassazione se, nella ricerca "solitaria" della norma di diritto applicabile al caso di specie, l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello di Trento dell’applicabilità o meno al garage dei ricorrenti della L. n. 122 del 1989, art. 9 viola l’art. 113 c.p.c.".

1.2.- Il motivo va disatteso.

L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nè il vizio di violazione di legge ai sensi del comma 1, n. 3, della stessa norma qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla "ratio" dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (Cass. 27890/2008).

Nella specie, la sentenza ha specificato che gli strumenti urbanistici vigenti prevedevano la distanza di dieci metri fra costruzioni e che il manufatto de quo era stato realizzato in violazione di tali prescrizioni. Per quel che concerne l’applicazione della L. n. 122 del 1989, la doglianza introduce una questione nuova, in quanto non trattata dalla sentenza impugnata e, involgendo anche accertamenti di fatto nuovi (la esistenza del vincolo pertinenziale secondo la speciale disciplina urbanistica), è inammissibile in sede di legittimità.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione in ogni caso falsa applicazione dell’art. 813 cod. civ., così come integrato dal regolamento locale – motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, deduce che non potevano trovare applicazione le norme sulle distanze, tenuto conto della modesta entità della porzione non interrata, mentre la porzione fuori terra era comunque al di sotto dell’originaria linea naturale del terreno.

La decisione era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui i locali costruiti interamente al di sotto del piano di campagna sono esenti dal rispetto delle distanze: come era risultato dalla c.t.u., il garage era stato costruito al di sotto della pendenza naturale del terreno originariamente occupato dalla scarpata ed era legittimo ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 Piano Generale di tutela degli insediamenti storici; i Giudici, contraddittoriamente, dopo avere dato atto di tale situazione,avevano poi ritenuto irrilevante che lo stesso occupasse la stesa volumetria della preesistente scarpata.

Formula il seguente quesito di diritto "dica la Suprema Corte di Cassazione se nella nozione di costruzione così come contemplata dall’art. 873 c.c. integrato dai regolamenti edilizi locali debba ricomprendersi anche il manufatto che, pur emergendo limitatamente dal terreno, risulti comunque realizzato al di sotto del livello naturale del piano di campagna, o debba invece considerarsi come costruzione interrata non soggetta al rispetto delle distanze legali".

2.2.- Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), secondo il citato art. 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo cui è,invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, aveva inteso valorizzare,secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si era proposto l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati.

In effetti,la ratio ispiratrice dell’art. 366 bis cod. proc. civ. era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione,che non è solo quella dì soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile – come si è detto – di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (S.U.3519/2008). Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto),separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo,che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 20603/07). In tal caso,l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto,sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto,non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma ha evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 c.p.c., n. 5 al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del giudice di legittimità quello dì controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si è, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, il quesito da in sostanza per accertata una ricostruzione in fatto – realizzazione al di sotto del livello naturale del piano di campagna e natura o meno di costruzione interrata del garage realizzato – che invece costituiva proprio oggetto della questione dibattuta, posto che la decisione impugnata, nel ritenere che non potesse essere considerata interrata la costruzione de qua, ha accertato che il garage era stato realizzato attraverso una integrale immutazione dei luoghi, essendo stata la preesistente scarpata spianata per realizzare la rampa di accesso al cortile e il garage, e ha, perciò, considerato irrilevante la circostanza che il manufatto fosse stato realizzato nei limiti della linea del terreno preesistente: qui è appena il caso di accennare che per configurarsi l’ipotesi della costruzione, totalmente interrata che, come tale, è sottratta al rispetto delle distanze legali, occorre considerare il piano di campagna sul quale è collocato l’edificio confinante, perchè soltanto in quel caso vengono meno le ragioni che ispirano la normativa in materia di distanze che fra l’altro trova applicazione anche per le costruzioni edificate su fondi a dislivello.

Il motivo in sostanza formula critiche all’accertamento di fatto al riguardo compiuto dai Giudici, accertamento che in sede di legittimità è censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione: ma allora, ai sensi del citato art. 366 bis, sarebbe stato necessario indicare il fatto controverso con specifico riferimento alla fattispecie concreta esaminata e le ragioni per le quali la motivazione sarebbe stata erronea.

3.1.- Il terzo motivo, lamentando violazione in ogni caso falsa applicazione degli artt. 2699 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. nonchè carente, illogica e contraddittoria motivazione,deduce che la sentenza impugnata non aveva considerato che il manufatto de quo era stato realizzato al di sotto del piano di campagna, secondo quanto emerso dalle relazioni del tecnico comunale P. e dall’arch. Po., che non erano state mai contestate da controparte, ed avevano colmato eventuali lacune della consulenza tecnica d’ufficio.

Formula il seguente quesito di diritto: "dica la Ecc. Corte di Cassazione se la consulenza tecnica d’ufficio esonera la parte dall’onere di fornire le prove di quanto si afferma in giudizio violando così il disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., e se la produzione di documentazione proveniente da pubblici ufficiali di cui agli artt. 2700 e segg. c.c. impone al Giudice di merito di operare comunque un raffronto tra detta documentazione ed altra documentazione prodotta non avente la stessa fede privilegiata motivando l’eventuale ritenuta inattendibilità ai fini decisori della documentazione proveniente dai pubblici ufficiali".

3.2.- Il motivo è inammissibile. Vanno qui ribadite le considerazioni formulate in occasione del precedente motivo, dovendo qui osservarsi che il "quesito" non contiene alcun riferimento alla controversia in esame e in effetti non pone una questione di diritto la cui soluzione potrebbe portare alla decisione del ricorso: in realtà, anche il motivo in esame formula critiche alla ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici, per cui il motivo avrebbe dovuto concludersi con la separata e specifica indicazione del fatto controverso (gli elementi probatori emersi dagli atti menzionati nel motivo) e le ragioni per le quali la motivazione sarebbe viziata. La declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo motivo, essendo preclusiva dell’esame nel merito delle censure relative alla legittimità della costruzione e alla violazione delle distanze legali, impedisce dì prendere in considerazione e verificare anche lo ius superveniens invocato dai convenuti a favore della legittimità della costruzione.

4.1.- Il quarto motivo (violazione in ogni caso falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. nonchè motivazione carente e ingiusta) denuncia che erroneamente i convenuti erano stati condannati alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, quando gli attori avevano agito in giudizio indicando erroneamente le norme regolamentari e richiamando poi le risultanze peritali senza che peraltro fosse stato dimostrato che la costruzione de qua fosse soggetta al rispetto delle distanze legali; la Corte di appello aveva erroneamente valutato il contenuto degli elaborati peritali; lo stesso geom. M. aveva avuto difficoltà nel ricostruire l’originario stato dei luoghi.

3.1. Il motivo va disatteso.

Le spese processuali sono state poste a carico dei convenuti in applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. essendo i medesimi risultati soccombenti: qui deve ricordarsi che, in materia di regolamento delle spese processuali, il giudice incontra l’unico obbligo di non porle a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione è rimessa alla sua scelta discrezionale e motivata.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente costituito delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012
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