Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 06-06-2013, n. 24792 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Milano confermò la sentenza emessa il 22.6.2006 dal tribunale di Monza, che aveva dichiarato L.G.S.A. colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 609 quater c.p., u.c., per avere in due occasioni compiuto atti sessuali con D.G.A.O., minore degli anni 10, perchè all’interno della propria auto dopo avere denudato se stesso e il minore, lo aveva preso in braccio e toccato lascivamente il sedere e i genitali, e con le attenuanti generiche prevalenti lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale di Euro 30.000,00, L’imputato, a mezzo dell’avv. L. L., propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e mancata applicazione dell’art. 190 c.p.p.. Osserva che doveva essere disposta la riaudizione del minore, a seguito della deposizione della sorella dell’imputato. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che l’imputato non avesse diritto al mezzo istruttorie.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità del minore. Lamenta in particolare che è mancata una necessaria ed accurata indagine psicologica sulla attendibilità in senso onnicomprensivo, essendosi la sentenza impugnata limitata a frasi meramente assertive ed apodittiche.

Inoltre la sentenza deduce la sincerità del racconto anche dalle modalità di disvelamento progressivo senza valutare il rischio di dinamiche di assecondamento, sebbene abbia affermato che il racconto è emerso nei suoi contorni definiti solo a seguito delle insistenti domande della madre.

Erroneamente poi è stato stabilito un nesso di derivazione certo tra la sintomatologia e le pretese condotte abusanti.

3) mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 609 quater, comma 4.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per quanto concerne la richiesta di rinnovazione dibattimentale al fine di procedere alla nuova audizione del minore, essa era stata avanzata per il motivo che nel corso della istruttoria dibattimentale, ed in particolare a seguito della deposizione della sorella dell’imputato, sarebbero emersi elementi contrastanti con le dichiarazioni a suo tempo rese dal minore nell’incidente probatorio, in relazione agli abusi che sarebbero stati commessi nell’auto del L.G. parcheggiata sotto la casa della sorella il (OMISSIS) 2003. La richiesta era quindi espressamente volta ad ottenere chiarimenti dalla persona offesa in ordine alla dinamica dei fatti del (OMISSIS).

La corte d’appello ha rigettato la richiesta per il motivo che "le complete garanzie di contraddittorio e difesa assicurate nell’espletamento dell’incidente probatorio, la cui utilizzabilità in giudizio è prevista dall’art. 403 c.p.p. e art. 431 c.p.p., lett. d), comportano l’assenza di ogni diritto nelle parti, che vi abbiano partecipato, di esigere la ripetizione, in sede dibattimentale, delle attività compiute in sede di incidente probatorio". La corte ha poi rilevato (richiamando la sent. della Sez. 3^, 6.11.2002, n. 514/2003, Panaccione, m. 223355) che nel caso in cui sia stato disposto l’incidente probatorio ai sensi dell’art. 398 c.p.p., comma 5 bis per reati sessuali commessi in danno di minori di anni sedici, deve essere escluso il diritto delle parti che vi abbiano partecipato alla ripetizione in dibattimento delle attività di istruzione probatoria espletate in tale sede, per ovvie esigenze sia di tempestività e connessa genuinità della prova, sia di salvaguardia della integrità psicologica del teste, evitandogli la rivisitazione di esperienze traumatiche subite.

La corte d’appello, quindi, non è entrata nel merito della rilevanza e necessità di procedere alla riassunzione del mezzo istruttorio, ma ha in sostanza superato il tema proposto dalla difesa sulla base di una presunta "assenza di ogni diritto" in capo alla parte di chiedere la ripetizione di attività istruttorie già espletate in sede di incidente probatorio.

Questa affermazione però non tiene conto di quanto disposto dall’art. 190 bis c.p.p., il quale, a certe condizioni ("l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze"), consente di ripetere l’esame del minore che sia già stato sentito nelle forme dell’incidente probatorio quando si procede per taluni reati, fra i quali quello oggetto del presente giudizio.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare che "Ai fini della valutazione dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’assunzione della testimonianza di una minore vittima d’abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede d’incidente probatorio, è necessario che nell’atto d’appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l’esame ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l’utilità di assumerne la testimonianza" (Sez. 3^, 3.4.2008, n. 19728, Ranzini, m. 240041).

Ciò significa che è possibile per la parte che vi abbia interesse chiedere e ottenere la rinnovazione del mezzo istruttorio a condizione che siano precisate le circostanze sulle quali il teste sia chiamato a riferire e l’esame sia necessario sulla base di specifiche esigenze.

La sentenza impugnata ha omesso di esaminare la presenza di queste condizioni ma ha rigettato l’istanza per la ragione che la parte non avrebbe alcun diritto in proposito, e quindi con una motivazione incongruente rispetto alla norma processuale. In sostanza, l’istanza è stata respinta con una motivazione meramente apparente.

Per quanto concerne il giudizio di credibilità del minore persona offesa, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (v. Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., m. 247740, in motivazione) che "le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorchè la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o, come nel caso di specie, infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l’ambiente scolastico, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti – ancorchè non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. 3^, 6 maggio – 8 luglio 2008, n. 27742) – si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa (Cass., sez. 3^, 3 luglio 1997, Ruggeri)". La medesima sentenza ha quindi precisato che "in altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale – proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l’incidenza in concreto – presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonchè, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3^, 4 ottobre 2007, Bagalà)".

La complessità di tale giudizio, che involve conoscenze di discipline diverse da quelle strettamente giuridiche, richiede, specie se si tratti di soggetto di tenera età, un’accurata indagine psicologica del minore volta ad escludere la ricorrenza di eventuali condizionamenti interni ed esterni che possano compromettere la genuinità della sua deposizione.

In particolare, la giurisprudenza ha più volte affermato che "La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali:

l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (Sez. 3^, 3.7.1997, n. 8962, Ruggeri, m. 208447).

Si è quindi ritenuto che "quando la capacità a testimoniare e l’attendibilità del bambino non sia stata accertata attraverso una perizia o quando questa non sia stata svolta col rispetto di protocolli generalmente riconosciuti ed approvati dalle rispettive comunità scientifiche, allora la valutazione sulle dette capacità ed attendibilità deve necessariamente fondarsi su altri oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro ed è onere del giudice dare di ciò adeguata e puntuale motivazione" (Sez. 3^, 2.10.2012, n. 1234/2013, M., m. 254464, in motivazione).

Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta la presenza di perizie mediche o psicologiche, o di pareri o testimonianze qualificate che supportino un giudizio di "credibilità in senso onnicomprensivo", così come richiesto in tema di valutazione della testimonianza del minore.

Nè sul punto la sentenza impugnata offre una adeguata e puntuale motivazione, in quanto in realtà non tocca il problema della credibilità del bambino, ma si sofferma sul solo aspetto della ritenuta intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni. In altre parole, la sentenza di merito ritiene credibile il minore in quanto sono attendibili le sue dichiarazioni, ma non antepone o accompagna il giudizio di attendibilità con una più ampia valutazione di credibilità del minore.

Secondo la giurisprudenza, invece, "solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l’intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità" (Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., m. 247740, in motivazione; Sez. 3^, 7.11.2006, n. 5003/2007, Miloti, m. 235649).

In realtà la sentenza impugnata contiene un qualche accenno sulla presunta mancanza di possibili interventi e condizionamenti esterni, in grado di inficiare la credibilità del minore. In particolare, la corte d’appello afferma che "l’attenta lettura del verbale di incidente probatorio non lascia spazi a dubbi di sorta nè consente di ravvisare interventi esterni da parte della madre o del suo compagno tali da renderlo viziato"; che "l’età del minore non è nemmeno quella di un bambino così piccolo da consentire l’influenza di condizionamenti esterni quali film, programmi televisivi, informazioni varie, conflitti parentali o simili avendo egli ampiamente superato la prima età scolare ed essendo pertanto in grado di inquadrare i fatti reali, di non confonderli con quelli immaginari, di ricordarli, e anche di rimuovere il ricordo, salvo riprenderlo di fronte a domande specifiche"; che l’età ancora infantile e la semplicità del linguaggio "costituiscono sintomo di sicura assenza nel racconto di influenze esterne e di etero suggestione" e di fenomeni di autosuggestione.

Esattamente, però, il ricorrente lamenta che si tratta di affermazioni meramente assertive ed apodittiche, con le quali vengono riconosciuti nella vittima tratti che in astratto potrebbero connotare un minore infradecenne, senza che la tenuta di un siffatto convincimento sia stata convalidata da congruenti ed accurate indagini, o comunque da specifiche e concrete considerazioni, sulla personalità del minore e sul suo contesto familiare di riferimento.

Secondo la giurisprudenza, invero, "c’è sì la astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa; ma resta ferma l’esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., cit.).

Inoltre, giustamente il ricorrente lamenta che la motivazione è carente anche nella parte in cui afferma l’attendibilità delle dichiarazioni del minore. La sentenza impugnata invero deduce l’attendibilità del racconto anche dalle modalità di disvelamento progressive degli abusi subiti da parte del minore, il quale aveva "dapprima omesso di riferire alcunchè e, solo dopo il secondo episodio ha raccontato alcuni particolari, approfondendo poi il racconto nei giorni successivi a seguito delle insistenti domande della madre che lo rassicurava". La motivazione però non tiene conto di quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza sulle speciali cautele che devono essere osservate nella valutazione delle dichiarazioni di un minore in casi come questo, specialmente quando chi raccolga le sue confidenze sia un genitore essendo più alto il rischio dell’instaurarsi di dinamiche di assecondamento che inducano il minore a raccontare quanto si attende l’interrogante. Nella specie la sentenza impugnata afferma appunto che il racconto del minore era emerso nei suoi contorni definitivi solo a seguito "delle insistenti domande della madre", circostanza questa che il giudice, dopo averla accertata, avrebbe dovuto approfondire e valutare, al fine di escludere che la spontaneità fosse stata all’origine compromessa dall’atteggiamento insistente della madre.

La sentenza impugnata, inoltre, sembra stabilire un nesso di derivazione certo ed automatico tra la sintomatologia manifestata dal minore e le condotte abusanti dell’imputato. Secondo la corte d’appello, invero, "la verità del racconto della parte lesa trova ancora riscontro nella sintomatologia presentatasi subito dopo gli abusi subiti quale lo stato di ansia generalizzata, manifestatasi col pianto e con la ricerca del rifugio nelle braccia della madre allorchè egli era stato riaccompagnato a casa dall’imputato la sera del (OMISSIS), che costituiscono tipici "indicatori di abuso", secondo la letteratura scientifica e l’esperienza giudiziaria".

A parte l’assertività e l’apoditticità anche di questa affermazione – che non indica le fonti scientifiche di riferimento e che non tiene conto che, secondo la giurisprudenza, i criteri scientifici cui occorre fare riferimento sono, se non necessariamente quelli indicati dalla c.d. Carta di Noto, comunque quelli contenuti in protocolli generalmente accettati dalla relativa comunità scientifica – deve osservarsi che, sul punto specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha plurime volte affermato il principio che "In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell’abuso e che quest’ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell’interpretazione, concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l’oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie nella quale la prova indiziaria dei presunti abusi in danno di minori risultava costituita, oltre che dalle dichiarazioni dei genitori, da due certificati medici di equivoca interpretazione quanto alle potenziali tracce degli abusi o perchè compatibili con una patologia congenita ovvero perchè non necessariamente riferibili adatti di natura sessuale)" (Sez. 3^, 18.9.2007, n. 37147, Scancarello, m. 237555).

La motivazione della sentenza impugnata è infine erronea anche nella parte in cui respinge la richiesta di riconoscimento della attenuante del fatto lieve per la ragione che "non solo i fatti si sono svolti con modalità insistenti ed aggressive ma anche che l’appellante si è approfittato di una situazione di difficoltà della famiglia della parte lesa, presentandosi come persona attenta e premurosa e come figura di riferimento per il minore, salvo tradire poi la fiducia ricevuta". Si tratta di una valutazione che non corrisponde ai criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza, nel senso che l’attenuante in esame è applicabile quando, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, ossia quando il fatto abbia avuto minore lesività, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico tutelato costituito dalla libertà sessuale della vittima ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 15.6.2010, n. 27272, P., m. 247931; Sez. 3^, 11.5.2011, n. 23093, D, m. 250682; Sez. 3^, 7.11.2006, n. 5002/2007, Mangiapane, m. 235648;

Sez. 3^, 19.12.2006, n. 1057/2007, Sala, m. 236024).

Nella specie la corte d’appello ha fatto riferimento alle modalità insistenti ed aggressive che avrebbero connotato la condotta, ma ha omesso di esaminare l’entità della compromissione della libertà sessuale e del danno arrecato al minore. Esattamente il ricorrente lamenta che i giudici hanno omesso di tenere conto delle deposizioni dei sanitari (dalle quali non sarebbero emersi elementi comprovanti, sul piano psichico o fisico, gravi lesioni della sfera sessuale del minore) e del fatto che i genitori non hanno sentito l’esigenza di sottoporre il bambino ad eventuali terapie di recupero, ossia di circostanze che avrebbero potuto influire sulla valutazione in esame.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 24 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle P.V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOC xxx".
Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.
In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.
In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.
In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.
A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.
I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;
2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.
La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.
Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.
Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.
La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..
Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..
Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.
Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.
Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..
4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.
Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.
5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.
La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.
Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "xxx", "xxx" e "xxx": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V..
Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.
2.1 La prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.
Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.
L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.
In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.
In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.
Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.
2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).
Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.
L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).
A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.
Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.
Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).
In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.
Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.
Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.
2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.
L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.
La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.
Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.
Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.
2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..
Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.
Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.
Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.
Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.
Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).
Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.
3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.
4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).
4.1 Le censure sono infondate.
4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.
Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.
Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.
In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.
Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.
Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.
Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.
4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.
Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.
Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.
4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.
Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.
L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.
5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).
In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chinè Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15751 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

" S.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, ma ha depositato atto di costituzione.

Il contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, – è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 28545/08), deve rilevarsi che non risulta che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo, complesso motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione del principio del favor rei, assumendo, da un lato, che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata solo per un giorno anzichè dal 1 gennaio dell’anno in corso e, dall’altro, che avrebbe dovuto comunque applicarsi la sanzione più favorevole di cui alla L. n. 248 del 2006.

Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio, correttamente il giudice tributario ha ritenuto che la sanzione andasse commisurata al periodo dal 1 gennaio, non avendo la datrice di lavoro assolto tale onere probatorio.

Il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, è d’altro canto applicabile alle sole sanzioni in materia tributaria, cosicchè nella materia del lavoro resta fermo il principio generale della irretroattività della legge (cfr. Cass. 24053/04)";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. III 04-04-2006 (22-02-2006), n. 11909 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO – PRODOTTI ALIMENTARI – Responsabilità del titolare dell’azienda – Delega di funzioni – In azienda a struttura semplice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 maggio 2004, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ha riconosciuto R? M? colpevole della contravvenzione di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), per avere posto in vendita, in data 2 novembre 2001, in qualità di legale rappresentante del supermercato Cosm Fiduciaria s.r.l. sito in Salerno alla via Acquasanta, tre confezioni di vino da tavola marca "Tavernello" con scadenza di validità nel 2000 e all’inizio del 2001, in cattivo stato di conservazione, condannandola alla pena di Euro 300,00 di ammenda.

Al riguardo, il giudice dichiara di aderire all’orientamento delle S.U. di questa Corte (sentenza del 4 gennaio 1996 n. 1) che esclude l’equiparazione tra la situazione di validità scaduta di un determinato prodotto e quella di cattiva conservazione dello stesso, ma osserva che nel caso di specie vi era stata una modificazione organolettica del sapore e del colore dovuta a cattivo stato di conservazione delle confezioni di vino: era infatti risultato che era in corso una ristrutturazione del supermercato per cui la merce era stata ripetutamente spostata e rimessa sui banchi e inoltre il perito aveva attribuito il deterioramento ad una probabile cattiva conservazione della merce.

Da ciò la valutazione di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato nonché della colpevolezza dell’imputata, per violazione del dovere di diligenza.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando il mancato rilievo da parte del giudice di merito della nullità del decreto di citazione a giudizio, eccepita dalla difesa all’udienza del 9 febbraio 2004, deducendo la mancanza di requisiti di cui all’art. 552 c.p.p., lett. d), che avrebbero impedito alla imputata di partecipare all’udienza. In particolare, deduce che nel decreto non era stato indicato in quale dei quattro piani e in quale aula si sarebbe tenuta l’udienza; e non ritiene soddisfacente la risposta del giudice, secondo la quale l’aula dell’udienza era indicata in un foglio affisso presso la cancelleria della sezione, in quanto ella non era tenuta a conoscere la circostanza, recandosi in cancelleria.

Con altro motivo l’imputata lamenta la mancata sospensione del processo ai sensi della L. n. 134 del 2003, art. 5, motivata col fatto che l’udienza in cui questa era stata richiesta, il 9 febbraio 2004, non sarebbe stata la prima utile dopo l’entrata in vigore della suddetta legge; al riguardo, l’imputata deduce l’erroneità di tale motivazione, in quanto prima dell’udienza del 9 febbraio 2004 c’era stata un’udienza di mero rinvio per la disposta nuova notifica all’imputato del relativo avviso e una successiva, ancora di mero rinvio, da parte del G.O.T., in quanto il giudice titolare del processo era a tale data impedito.

Con un ulteriore motivo, la ricorrente censura il fatto che il giudice non abbia tenuto conto della sua estraneità al fatto, quantomeno quanto all’elemento soggettivo, poiché, essendo amministratrice e legale rappresentante della società che gestisce un supermercato di 26 dipendenti, non era certamente addetta alla sistemazione degli scaffali nè poteva seguire personalmente l’esecuzione dei relativi lavori.

Infine, la ricorrente deduce che, non essendo risultata dall’istruttoria alcuna alterazione di natura chimica dei prodotti in questione, ma solo una modificazione organolettica del gusto e del colore, senza implicazioni di tipo nocivo, la conclusione che la sostanza sarebbe stata tenuta in cattivo stato di conservazione sarebbe del tutto illogica.

L’imputata conclude pertanto chiedendo l’annullamento, in principalità senza rinvio e in subordine con rinvio, della sentenza impugnata.

In estremo subordine chiede la riduzione della pena e la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, l’imputata censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la nullità per indeterminatezza del decreto di citazione a giudizio, il quale non aveva indicato il piano e l’aula in cui si sarebbe tenuta l’udienza.

Il motivo è infondato.

La norma del codice di rito invocata dalla difesa della ricorrente stabilisce infatti (art. 552 c.p.p., comma 2) che il decreto è nullo se manca o è insufficiente l’indicazione, tra gli altri, dell’elemento indicato alla lett. d) del comma precedente, in particolare "del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione". Poiché nel caso in esame il decreto indicava oltre al giorno a all’ora dell’udienza, anche la sezione del Tribunale di Salerno che avrebbe celebrato il processo, ciò appare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, del tutto sufficiente per l’individuazione della relativa aula in un edificio di soli quattro piani e con la possibilità, menzionata anche dalla sentenza impugnata, di assumere, su di un piano di normale diligenza, informazioni presso la cancelleria della sezione ove per giunta era affisso un avviso contenente l’indicazione dell’aula. Col secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe irragionevolmente respinto l’istanza di sospensione del processo, formulata dal difensore all’udienza del 9 febbraio 2004 ai sensi della L. n. 134 del 2003, art. 5, per consentire all’imputata di valutare l’opportunità di accedere al c.d. patteggiamento.

Anche tale motivo è infondato, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato in proposito, rilevando come la prima udienza successiva all’entrata in vigore della L. 12 giugno 2003, n. 134, entro la quale era diritto dell’imputato di chiedere e ottenere, ai sensi della legge, art. 5, comma 2, la sospensione del processo per valutare l’opportunità di formulare la richiesta di cui all’art. 444 c.p.p., non era quella del 9 febbraio 2004, ma quella precedente del 18 dicembre 2003, in ragione del fatto che si era trattato di una udienza effettiva in cui, prima di disporre il rinvio, il G.O.T. aveva proceduto alle attività preliminari al dibattimento, con la dichiarazione della contumacia dell’imputata, per cui in tale sede avrebbe dovuto trovare ingresso l’istanza in parola. Col terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza in quanto non avrebbe adeguatamente valutato la propria estraneità al fatto di reato, in ragione della posizione di vertice rivestita e quindi dell’impossibilità di seguire personalmente l’esecuzione delle singole operazioni del supermercato, a maggior ragione le più banali, come quella relativa alla sistemazione della merce sugli scaffali.

In proposito, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il tema dell’eventuale delega di funzioni, espressa (cfr., ad es. Cass. sez. 3^ 26 maggio 2003 n. 22931) o implicita (cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^ 28 aprile 2003 n. 19642), all’interno delle aziende, dai vertici verso le strutture intermedie e periferiche, assume normalmente rilievo sul piano della individuazione della responsabilità penale unicamente all’interno di strutture complesse, corrispondendo allora alla necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l’esercizio dei poteri di direzione e controllo dell’attività produttiva (così, implicitamente, anche le sentenze citate; come espressa condizione di legittimità della delega, cfr., tra le altre, Cass. sez. 3^ 17 gennaio 2000 n. 422 e sez. 6^ 29 ottobre 1997 n. 9715).

Nel caso in esame, l’imputata non deduce neppure l’esistenza di una delega esplicita o implicita, ma si limita a rilevare che non rientrava tra i suoi compiti la movimentazione della merce sugli scaffali del supermercato (ritenuta, come vedremo, all’origine della accertata cattiva conservazione delle confezioni di vino), dimenticando peraltro che rientra nei compiti dell’amministratore di una società l’organizzazione dell’impresa e la vigilanza sull’intero andamento aziendale (Cass. sez. 3^ 9 luglio 2004 n. 36055), di cui è praticamente impossibile ipotizzare una delega anche solo parziale all’interno di una struttura semplice come appare essere il supermercato gestito dalla società di cui la ricorrente è amministratrice, alla stregua del resto delle indicazioni contenute nello stesso ricorso (supermercato con 24 dipendenti, di cui non è specificata l’eventuale organizzazione in del resto improbabili articolazioni complesse).

Il motivo appare pertanto infondato.

Col quarto motivo di ricorso l’imputata deduce la contraddittorietà della sentenza, laddove pur dando atto, sulla scia della relazione del chimico che aveva eseguito le analisi del prodotto, dell’assenza di mutamenti di natura chimica, aveva ritenuto provato che la sostanza era stata tenuta in cattivo stato di conservazione. Anche tale motivo è infondato.

Al riguardo va premesso che secondo la giurisprudenza delle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 9 gennaio 2002 n. 443), la contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto persegue il fine di benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. In altri termini, l’interesse protetto dalla norma e leso dal comportamento punito va individuato nel rispetto di quello che è stato definito "ordine alimentare", ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Cass. sez. 3^, 2 settembre 2004 n. 35828). Ciò premesso sull’argomento, va rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato l’alterazione organolettica del gusto e del colore del vino sequestrato e quindi la lesione del c.d. "ordine alimentare", con l’avvio di un processo degenerativo della bevanda, ne ha attribuito la causa al cattivo stato di conservazione del prodotto, ipotizzato come probabile dato causale anche dal perito chimico esaminato in giudizio e confermato dal fatto, emerso in giudizio, che il prodotto aveva subito nel passato una movimentazione anomala, in occasione di lavori di ristrutturazione che avevano interessato il supermercato.

Infine appare manifestamente infondata la richiesta di riduzione della pena, che il giudice ha contenuto in prossimità del minimo edittale e genericamente motivata quella di concessione del beneficio della non menzione.

Concludendo, il ricorso va pertanto rigettato, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese processuali, operato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.