Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2011, n. 19722 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.2.02 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di condanna al pagamento di crediti retributivi proposta da C.S. contro A.V., titolare della ditta Neon Beta, e P.A..

Con sentenza 2.5.06 la Corte d’Appello di Napoli, vista l’omessa notifica all’appellato A., malgrado il nuovo termine all’uopo concesso all’udienza del 5.7.05, dichiarava improcedibile il gravame proposto dal C., che oggi ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a un solo motivo.

Gli intimati A. e P. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332, 435 e 143 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nonchè difetto di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha dichiarato improcedibile l’appello per essersi perfezionata la notifica solo nei confronti della P. e non anche dell’ A., nonostante che ciò non fosse ascrivibile ad inerzia del C., che all’atto di gravame consegnato all’ufficiale giudiziario (munito di decreto di fissazione della nuova udienza e di verbale d’udienza in cui era stato concesso il nuovo termine per la notifica) aveva altresì allegato certificato di residenza dell’appellato. Lamenta il ricorrente di non aver potuto prevedere che all’indirizzo di residenza anagrafica del notificando questi risultasse sconosciuto. Precisa, in proposito, che alla prima udienza prevista per il 5.7.05 la Corte d’Appello aveva concesso ulteriore termine per la notifica fissando nuova udienza per il giorno 11.4.06, ma che le copie del ricorso, dei verbali e del suddetto provvedimento gli erano state rilasciate dalla cancelleria soltanto il 15.2.06 sicchè, una volta non andata a buon fine – in data 2.3.06 – la notifica presso il luogo di residenza (ove l’ A. risultava sconosciuto), al momento in cui l’atto era stato restituito all’appellante, qualche giorno dopo, risultava impossibile coltivare in subordine la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c., vista ormai l’insufficienza dei termini a comparire. Per questo motivo all’udienza dell’11.4.06 il C. aveva chiesto ulteriore termine per curare la notifica all’ A. ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;

la sua istanza era stata disattesa dalla Corte partenopea nonostante che, secondo la giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. (sent. n. 1238/2005), in caso di notifica non perfezionatasi per cause imprevedibili dovesse concedersi nuovo termine.

11 motivo è infondato, dovendosi a riguardo ribadire l’orientamento espresso, da ultimo, dalle S.U. di questa S.C. con sentenza n. 20604/08, in forza del quale, ove l’atto d’appello nel rito speciale non sia stato notificato, non può concedersi nuovo termine, attesa l’inapplicabilità in tal caso degli artt. 291 e 421 c.p.c. in ragione di doverosa interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo.

Infatti, come in precedenza statuito delle medesime Sezioni Unite, il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost. impone un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione di questioni attinenti a norme processuali "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 28.2.07 n. 4636, espressamente richiamata dalla summenzionata sentenza n. 20604/08).

Dunque, alla prima udienza del 5.7.05, constatato che l’atto d’appello non risultava notificato all’ A., la Corte territoriale non avrebbe potuto concedere nuovo termine, essendosi per ciò solo già verificata l’improcedibilità del gravame e, con essa, il passaggio in giudicato – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – della pronuncia di prime cure.

Nè giova il richiamo, svolto in ricorso, ad altra sentenza delle S.U. di questa S.C. (la n. 1238 del 21.1.05), secondo la quale, se la notifica non si perfeziona a causa di un evento non rientrante nella normale prevedibilità (in quel caso si trattava del sopravvenuto decesso del destinatario), bisogna concedere nuovo termine per evitare un’irragionevole compressione del diritto di difesa e finire con l’equiparare l’inerzia del notificante all’oggettiva imprevedibilità della morte del notificando, situazioni del tutto diverse fra loro.

In realtà, nel caso di specie lo stesso ricorrente ammette che la notifica all’ A. per la prima udienza innanzi alla Corte d’Appello, fissata per il 5.7.05, non era andata a buon fine perchè il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo di via (OMISSIS)) e aggiunge, poi, che era risultato vano anche il successivo tentativo eseguito, dopo la concessione del nuovo termine da parte dei giudici del gravame, presso la residenza anagrafica (tale risultante da apposita certificazione) di via (OMISSIS)).

Ora, se la residenza anagrafica dell’appellato A. era effettivamente quella di via (OMISSIS), ciò vuoi dire che la prima notifica presso il n. 19 della stessa via non era andata a buon fine non già per un evento sopravvenuto ed imprevedibile, bensì per erronea indicazione dell’indirizzo da parte del notificante, sicchè in ogni caso non gli si sarebbe potuto concedere nuovo termine (neppure ai sensi della citata sentenza n. 1238/05).

Se, invece, i due numeri civici contraddistinguevano – in realtà – il medesimo edificio (come talvolta accade in caso di successivo mutamento della numerazione da parte della competente amministrazione comunale) oppure se la residenza anagrafica era – in realtà – quella di cui al civico n. 19, dove era stata vanamente tentata la prima notifica, dopo l’udienza del 5.7.05 in cui era stato concesso nuovo termine a fronte di evento imprevedibile (l’avvenuto trasferimento dell’ A.) la successiva notifica si sarebbe dovuta subito effettuare ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il che il ricorrente non ha fatto.

In breve, o già all’udienza del 5.7.05 il nuovo termine per notificare non poteva essere concesso, oppure – se concedibile – non poteva essere ulteriormente rinnovato all’udienza dell’11.4.06.

Quanto alla denunciata violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. – meramente elencati tra le altre fonti normative nel titolo del motivo di ricorso – essa è inammissibile per mancata esplicitazione della relativa censura.

Infine, erroneamente in ricorso si parla anche di vizio di motivazione nonostante che esso sia configurabile soltanto in relazione a fatti (decisivi) controversi e non anche a una questione di diritto (come quella oggetto del ricorso): rispetto ad essa ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto (potendo questa S.C., se del caso, esercitare il proprio potere di correzione ex art. 384 c.p.c., u.c.); se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di violazione o falsa applicazione di legge.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1430

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 31 marzo 2011 e depositato il 18 aprile successivo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 4465/09 del 27 luglio 2009 del T.A.R. Lombardia, Milano, IV Sezione, divenuta definitiva il 27 dicembre 2009, pronunciata sui ricorsi proposti dalla stessa ricorrente R.G. n. 3940/2001 e n. 2307/2002, come da certificato di non proposto appello, rilasciato dal Consiglio di Stato in data 6 dicembre 2010.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la U. s.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 6 giugno 2011, la parte ricorrente, preso atto dei provvedimenti adottati dal Comune al fine di ottemperare alla sentenza di questa Sezione, ha comunicato di voler rinunciare al ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 giungo 2011, dopo che la parte ricorrente ha ribadito l’intenzione di rinunciare al ricorso e ha ottenuto l’adesione delle altre parti costituite in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso, in seguito alla dichiarazione effettuata oralmente in udienza dalla parte ricorrente – preceduta dall’atto di rinuncia depositato in giudizio in data 6 giugno 2011, che tuttavia non appare rituale, atteso che non risulta notificato alle controparti – al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso.

2. Le spese, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dà atto della rinuncia al ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22917 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

G.A.M. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della legge n.89/2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia previdenziale, instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno nel marzo 2002, conclusosi nel luglio 2005. La Corte d’appello liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la durata irragionevole di un anno e sette mesi del giudizio presupposto, la somma di Euro 2.583,33 oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto, depositato il 12 aprile 2008, A.M. G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per la notifica il 26 maggio 2009. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente censura la statuizione avente ad oggetto la liquidazione delle spese del procedimento di equa riparazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della L. n. 1051 del 1957 nonchè della tariffa forense: la Corte di merito ha errato nel non aver specificato quanto liquidato per diritti e quanto per onorari, precludendo in tal modo alla parte di controllare la legittimità della liquidazione stessa.

La censura è inammissibile. La determinazione degli onorari di avvocato, in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari, qui neppure prospettata e che in ogni caso avrebbe dovuto – per il principio dell’autosufficienza del ricorso – essere dedotta specificamente e con riferimento alle singole voci ed agli importi non considerati. Peraltro, la omessa precisazione, nella sentenza di merito, della somma liquidata per onorari rispetto a quella per diritti costituisce omissione che, avendo ad oggetto una mera operazione tecnico-esecutiva da svolgersi obbligatoriamente e sulla base di presupposti e parametri oggettivi, ben può essere rimossa mediante il procedimento di correzione di errori materiali previsto dall’art. 287 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. n. 19229/2009; n. 2605/2006;

n. 1440/1974).

Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 910,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6276 trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, 92 sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica hanno chiesto – in buona sostanza – l’accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale proprio delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato non già con la decorrenza (1.1.92) fissata dal (regolarmente convertito) D.L. n. 469/92: ma, anche, per il periodo pregresso. (In particolare, sin dalla data di entrata in vigore della legge n.121/81: che, com’è noto, ha esteso ai Carabinieri il trattamento economico proprio dei "poliziotti").

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.6.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; anche a non voler considerare

che la posizione che gli interessati rivestivano, al momento della proposizione del ricorso, nell’ambito delle rispettive Forze Armate di appartenenza è la naturale conseguenza di appositi atti di inquadramento;

che (infatti), col provvedimento di inquadramento, si stabilisce la posizione giuridica e funzionale del dipendente pubblico in seno all’apparato amministrativo: e si determina, correlativamente, quale trattamento economico deve esser corrisposto a tale soggetto;

che (pertanto), se questi intende giovarsi – a qualunque titolo (anche solo sotto il profilo strettamente temporale) – di benefici ("lato sensu") non previsti da detto provvedimento, deve impugnare un simile atto (ciò che, nel caso di specie, non è pacificamente avvenuto) nei rituali termini di decadenza;

anche, cioè (a voler esser ancora più precisi), a non voler tener conto del fatto

che, nei confronti di un atto di inquadramento (stante la sua natura autoritativa: e non "paritetica"), sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo: e non, già, di diritto soggettivo;

che l’azione di accertamento della fondatezza della pretesa di un pubblico dipendente ad un diverso inquadramento dovrebbe, quindi, esser dichiarata inammissibile,

non ci si può, comunque, esimere dal rilevare come gli odierni ricorrenti pretendano di far valere un diritto (a contenuto patrimoniale) di cui non solo non riescono ad individuare con esattezza la fonte ma che – a ben vedere – riconoscono (essi stessi) esser privo della prescritta base normativa.

E che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che, da parte attorea, si propone di sottoporre la questione sottesa al presente ricorso al vaglio della "Consulta": che (peraltro), sui problemi connessi al riordino delle carriere di queste particolari categorie di soggetti, ha già (e ripetutamente) avuto modo di pronunciarsi: escludendo, in primo luogo, la possibilità – per essa – di emettere sul punto sentenze "additive"; e concludendo nel senso che il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che – "in subjecta materia" – gli è tradizionalmente riconosciuta come propria, non ha violato – in realtà – alcun principio di rango costituzionale. (Non foss’altro perché le posizioni messe a raffronto sono, tra loro, ontologicamente e geneticamente diverse).

E dunque; atteso (o, meglio, ribadito)

che le pretese azionate col presente ricorso non poggiano su di alcun fondamento positivo;

che la lamentata disparità di trattamento, lungi dall’esser ingiustificata, è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti ai quali – soli – è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.",

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 10.000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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