T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 2016 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.

Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e le società contro interessate che hanno proposto ricorso incidentale e, comunque, eccepito l’infondatezza del ricorso principale, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza depositata in data 18.02.2011, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso principale.

Durante la camera di consiglio del 31.03.2011, il ricorrente incidentale ha rinunciato alla domanda cautelare proposta.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con bando pubblicato sulla GURI del 17.09.2010, il Comune di Milano indiceva una gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori di "Conservazione e riuso dei locali dell’Antico Ospedale del Castello Sforzesco di Milano – Piazza Castello 1", da aggiudicare con pubblico incanto e secondo il metodo del massimo ribasso.

Alla procedura partecipavano numerose imprese tra cui il Consorzio Stabile E., ricorrente principale e la costituenda ATI tra T. S.r.l. Tecnici Restauro Conservazione Beni Culturali di S.F. e P.V., capogruppo mandataria e le mandanti E.C.S. di C.P.&.M.A. s.n.c., E.T.I. di M.I. e S.F. s.r.l., arch. S.B., ing. D.P. e arch. P.B. Società Consortile A R.L..

All’esito delle operazioni di gara, durante la quale sia la ricorrente principale, sia la ricorrente incidentale sono state ammesse prima con riserva e poi in via definitiva, la stazione appaltante individuava come aggiudicatario provvisorio la società Centro di Restauro Zanolini Paola Ravenna Ida s.r.l..

Successivamente la stazione appaltante, a seguito della riammissione di un concorrente già escluso, rideterminava la soglia di anomalia, individuando il nuovo aggiudicatario provvisorio nell’ATI facente capo a T. S.r.l., che aveva presentato un ribasso del 23,013% sull’importo a base di gara, mentre al secondo posto di collocava il Consorzio Stabile E., con un ribasso del 22,960%.

Quindi, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI facente capo a T. S.r.l..

Va osservato che in conseguenza dell’accoglimento della domanda cautelare contenuta nel ricorso principale il Comune ha dichiarato – senza alcuna contestazione sul punto – di non avere consegnato i lavori e di non avere stipulato il contratto di appalto.

Avverso gli atti indicati in epigrafe sono stati presentati il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti da parte di Consorzio Stabile E., nonché il ricorso incidentale da parte della costituenda ATI controinteressata.

2) Deve essere esaminato con priorità il ricorso incidentale, in quanto diretto ad evidenziare l’illegittimità degli atti di gara in ragione della mancata esclusione delle società ricorrenti e, pertanto, teso a porre in luce la carenza di interesse all’impugnazione in capo alle medesime società, in quanto avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura, con conseguente carenza in radice dei presupposti per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto (cfr. in argomento da ultimo Consiglio Stato, Ad. Plen., 07 aprile 2011, n. 4).

2.1) Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale formulata dal Consorzio Stabile E. in sede di proposizione del ricorso per motivi aggiunti, che per il profilo in esame non contiene l’articolazione di ulteriori doglianze avverso gli atti già impugnati, né estende ad altri provvedimenti l’impugnazione proposta, ma consiste solo nella articolazione di una eccezione.

In particolare, si lamenta che il ricorso incidentale è stato notificato personalmente sia al Consorzio Stabile E., sia al Comune di Milano, anziché ai rispettivi difensori costituiti, mentre sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che la notifica sia avvenuta presso i domicili eletti.

L’eccezione è priva di pregio.

L’art. 42 del codice del processo amministrativo, applicabile al caso di specie ratione temporis, dispone che il ricorso incidentale deve essere notificato alle parti che si sono costituite ai sensi dell’art. 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito.

Sul piano fattuale va osservato che dalla relazione di notifica posta in calce al ricorso incidentale emerge che esso è stato notificato al "Consorzio Stabile E. Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. Antonio Ausiello, nel domicilio eletto presso l’Avv. Franco Da Re, con studio in Milano, via Euripide n. 11", nonché al "Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Paola Cozzi, nel domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale di Milano, via P.Andreani n. 10".

Al di là della formula lessicale utilizzate, è evidente che il riferimento ai difensori costituiti per il ricorrente principale e per l’amministrazione resistente vale ad individuare in costoro le persone cui la notifica è stata effettuata nel domicilio eletto per il giudizio, con conseguente osservanza del precetto dettato dall’art. 42 del codice di rito amministrativo.

Del resto, il ricorrente principale si è costituito e si è difeso rispetto al ricorso incidentale, sicché la fattispecie di cui si tratta è comunque riconducibile alla disciplina dell’art. 44 del codice del processo, riferibile anche al ricorso indentale, ove si stabilisce che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza dell’eccezione in esame.

2.2) E’ fondato e presenta carattere assorbente il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta la violazione del bando di gara, in quanto le autocertificazioni rese dal ricorrente, in relazione alle dichiarazioni di fatti e situazioni richieste dalla lex specialis, sono prive di efficacia essendo decorsi più di sei mesi dalla data della loro adozione.

In particolare, il Consorzio E. ha dichiarato di partecipare alla gara per la società consorziata Triade s.r.l. (doc. 7 del ricorrente incidentale) e quest’ultimo soggetto ha reso le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163, dichiarazione che ai sensi del comma 2 del medesimo art 38 devono essere rese in conformità alle disposizioni del d.p.r. 2000 n. 445.

Tuttavia, la dichiarazione di Triade relativa all’insussistenza delle situazioni di cui al comma 1 lett. a), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 38 è datata 24.02.2010, così come le dichiarazioni sostitutive di inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b), c) ed mter) e comma 2 del medesimo art. 38 (cfr. doc. ti 8, 9,10 del ricorrente incidentale).

Ne deriva che nel momento in cui sono state presentate tali dichiarazioni avevano già perso efficacia, essendo trascorsi più di 6 mesi dalla data della loro adozione.

In tal senso, l’art. 48 del d.p.r. 2000 n. 445 specifica che "Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono" mentre l’art. 41 del medesimo d.p.r. specifica che le certificazioni diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni – che hanno validità illimitata – sono dotate di una validità di sei mesi dalla data di rilascio,"se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore".

Nel caso di specie non è dubitabile che le dichiarazioni sostitutive di cui si tratta, essendo inerenti ai requisiti di ordine generale, si riferiscono a fatti suscettibili di modificazione, sicché la loro validità è limitata a sei mesi dalla data del rilascio.

Pertanto, posto che il bando è stato pubblicato in GURI in data 17.09.2010 ed è stato inserito nell’albo dell’ente locale dal 17.09.2010 al 03.11.2010, è evidente che le dichiarazioni in questione sono state presentate alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine della loro efficacia.

Né vi sono elementi per ritenere che l’apposizione della data sia il frutto di un mero errore materiale, sia perché si tratta di un dato ripetuto in tutte le dichiarazioni considerate e non emergente una tantum da una sola dichiarazione, sia perché almeno due delle dichiarazioni prese in esame (in particolare quelle di cui ai doc. 9 e 10 del ricorrente incidentale) non contengono neppure un oggettivo riferimento alla particolare procedura di gara.

Anzi, queste due dichiarazioni recano in epigrafe la formula "modello per appalti di importo oltre i 150.000 Euro sotto soglia CE’ e ciò conferma che si tratta di dichiarazioni predisposte preventivamente e in generale dalla società Triade s.r.l. senza alcun riferimento al concreto appalto, sicché, come già detto, non vi sono elementi per ritenere che l’indicazione della data del 24.02.2010 sia il frutto di un mero errore materiale.

Né rileva sul punto l’elaborazione giurisprudenziale in materia di falso innocuo, in quanto in tale caso non è in discussione la veridicità di quanto dichiarato, ma la stessa presentazione del documento prescritto dal bando a pena di esclusione.

Invero, la presentazione di una dichiarazione inefficace, perché scaduta e diretta ad autocertificare fatti che nel tempo sono suscettibili di modificazione, si traduce nell’assenza dell’autocertificazione richiesta, non solo dal citato art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163, ma anche dal bando di gara.

Sul punto, l’art. 6 del bando comprende espressamente le dichiarazioni di cui si tratta tra quelle che l’impresa esecutrice deve presentare a pena di esclusione; nondimeno la presentazione di un dichiarazione che per legge ha perso efficacia non soddisfa l’obbligo fissato dalla lex specialis, in quanto ad essa non è riferibile l’effetto di autocertificazione di fatti che le è proprio.

La presentazione di una dichiarazione inefficace comporta che i fatti, di cui l’art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163 e la lex specialis pretendono l’attestazione, non possono intendersi come attestati da parte dell’impresa interessata, perché la scadenza del termine di efficacia preclude di ricollegare alla dichiarazione le conseguenze giuridiche che le sono proprie.

Né si tratta di un profilo suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 2000 n. 445; invero, tale disposizione riguarda l’ipotesi di dichiarazioni che presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, ma nel caso di specie non siamo in presenza di dichiarazioni irregolari, ma di dichiarazioni inefficaci, perché presentate dopo la scadenza di sei mesi dalla loro adozione e, come già evidenziato, non vi sono elementi per ritenere che l’apposizione della data sia la conseguenza di un errore materiale.

Ne deriva la fondatezza del motivo in esame – che presentando carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate in via incidentale – con la conseguenza che il Consorzio Stabile E. avrebbe dovuto essere escluso dalla stazione appaltante.

3) In definitiva, il ricorso incidentale è fondato e ciò esclude, trattandosi di un ricorso c.d. paralizzante, che evidenzia fondatamente un profilo di esclusione dalla gara della seconda classificata, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della ricorrente principale all’esame dell’impugnazione proposta e dei successivi motivi aggiunti; impugnazione principale e motivi aggiunti che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

La peculiarità delle questioni trattate consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28841 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria, avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Napoli n. 1818/09 con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata pari ad anni sette di un giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania per due gradi e liquidata la somma di Euro 3500,00 a titolo di equo indennizzo, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole per non essere stato calcolato l’indennizzo sulla base dell’intera durata del processo.

Con il restanti tre motivi deduce sotto diversi profili l’insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale. motivo contesta la riduzione alla metà della liquidazione delle spese.

Il primo motivo è infondato.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

I restanti tre motivi sono fondati per quanto di ragione.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di circa sette anni, ha poi liquidato per tale periodo Euro 3500,00 pari a 500,00 Euro per anno discostandosi notevolmente ed immotivatamente dai parametri della CEDU (Cass. 21597/05).

Il motivi va pertanto accolti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata per quanto di ragione.

Sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito.

Sulla base di quasi sei anni di ritardo il danno va liquidato in complessivi Euro 6250,00 (sulla base di 750 Euro per i primi tre anni di ritardo ed Euro mille per i successivi) in corrispondenza dei parametri Cedu oltre interessi dalla domanda al saldo.

Condanna infine l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma di Euro 6250,00 a titolo di equo indennizzo oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1140,00 di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 340,00 per diritti oltre Euro 50 per spese, nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 850,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre, per entrambi i giudizi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario aVV.to Alfonso Marra.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 16-09-2011, n. 34226 Determinazione

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza del 23 settembre 2010 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a D. G. la pena di mesi sei e giorni tre di reclusione per il delitto di falso in scrittura privata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste lamentando una violazione di legge in ordine alla pena applicata che avrebbe dovuto essere di mesi e giorni sei di reclusione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è da accogliere.

2. L’impugnata sentenza è, in effetti, viziata da un evidente errore nel computo della pena che avrebbe dovuto essere quella indicata dal P.G. ricorrente.

Invero, partendo dalla pena base di mesi sette per il reato di cui all’art. 485 c.p., aumentata ex art. 81 c.p. alla pena di mesi nove e giorni dieci e con la riduzione di un terzo per il rito si addiviene alla pena definitiva di mesi sei e giorni sei.

3. Ne consegue, in conclusione, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), con la rideterminazione della pena a carico di D.G. in quella di mesi sei e giorni sei di reclusione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che specifica in mesi sei e giorni sei di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 03-10-2011, n. 35810 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20.11.2007 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo condannava A.G., all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., nn. 1 e 2, per avere, dal 1996, costretto la nipote infraquattordicenne M.S. a subire atti sessuali quali dettagliatamente descritti nel capo di imputazione.

Il Gip predetto assolveva l’ A. per insussistenza dei fatti da altri reati.

1. a. A seguito di rituale gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Brescia riduceva la pena a due anni e quattro mesi di reclusione, disattendendo tutte le doglianze dedotte dall’appellante in rito ed in ordine alla ritenuta colpevolezza.

1. b. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e questa Corte, Terza Sezione penale, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per i reati successivi al 30 marzo 2002, in ordine ai quali assolveva l’imputato per insussistenza del fatto, e rinviava per la determinazione della pena ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, ritenendo assorbiti gli ultimi due motivi di ricorso, demandandoli al giudice di rinvio; gli ultimi due motivi di ricorso erano i seguenti: a) la pena base era stata individuata in tre anni e sette mesi, mentre ex art. 609 quater c.p. nei casi di minore gravità il minimo (di 5 anni) andava diminuito fino a due terzi e, quindi, ad un anno ed otto mesi: i giudici del merito avrebbero dovuto partire dal minimo sia perchè la ragazza non aveva subito alcun danno, sia perchè la Corte aveva ritenuto la natura non invasiva degli atti sessuali commessi;

b) ai fini della continuazione sarebbe stato necessario individuare la violazione più grave: il che la Corte territoriale non aveva fatto, valutando anzi non un singolo fatto, ma una pluralità di fatti, così applicando un duplice aggravio di pena, in violazione dell’art. 81 c.p., commi 1 e 2. 1.c. La Corte d’Appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, dopo aver ricordato ciò che la Suprema Corte aveva devoluto alla sua cognizione – con specifico riferimento agli ultimi due motivi del ricorso che era stato deciso con la sentenza di rinvio per la determinazione della pena – riduceva la pena inflitta all’ A. ad anni due e mesi tre di reclusione, provvedeva alle statuizioni civili, e dava conto del proprio convincimento, per la parte che in questa sede rileva, con argomentazioni che possono così riassumersi:

A) non poteva trovare accoglimento la richiesta formulata in udienza dalla difesa di pronuncia di prescrizione con riferimento agli episodi relativi al 1997, stante il giudicato parziale sulla affermazione di penale responsabilità; B) il primo giudice aveva concesso all’imputato sia le circostanze attenuanti generiche che quella prevista dall’art. 609 quater c.p., comma 4, così calcolando la pena base per l’ipotesi "ordinaria" in anni 5, poi ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, ad anni 4 e mesi due, ridotta ancora, per l’ipotesi attenuata, ad anni tre, ed aumentata, ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., di mesi nove, ed ulteriormente ridotta, infine, per la scelta del rito, ad anni due e mesi sei di reclusione:

la Corte d’Appello, con la prima sentenza oggetto del ricorso per Cassazione, rilevata la non correttezza di tale procedura di calcolo, aveva fissato la pena base per l’ipotesi attenuata in anni tre e mesi sette di reclusione, l’aveva poi ridotta, per le circostanze attenuanti generiche, ad anni due e mesi nove, l’aveva quindi aumentata, ai sensi dell’art. 81 c.p., di mesi nove, così pervenendo ad una pena complessiva di anni tre e mesi sei, ridotta per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione; posto che la disposizione di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, stabilisce che "nei casi di minor gravità la pena è diminuita fino ai due terzi", ben poteva confermarsi il trattamento sanzionatorio base individuato dalla prima sentenza d’appello (in data 18 dicembre 2008) nella misura di anni tre e mesi sette di reclusione, risultando del tutto condivisibili le ragioni esposte nella sentenza stessa: la natura "non invasiva" degli atti giustificava la concessione dell’attenuante "de qua";

nell’ambito della discrezionalità disciplinata dall’art. 133 c.p., erano stati valorizzati, per individuare la pena della ipotesi attenuata, altri elementi di considerevole rilevanza: innanzitutto, l’età della ragazza all’atto in cui le attenzioni dello zio avevano avuto inizio (11 anni), ed ancora, la natura del rapporto affettivo- educativo esistente tra l’imputato e la vittima (zio, cui la minore era affidata) e l’incidenza delle condotte sulla psiche in formazione; si trattava di elementi che, per la loro pregnanza, non potevano giustificare l’applicazione della riduzione massima consentita (2/3) sulla pena minima della fattispecie base (5 anni);

C) l’età della minore assumeva una valenza particolare anche perchè, proprio su questa, e sulla relazione familiare e di affidamento, l’abusante aveva fatto conto per poter attuare le proprie condotte, protratte poi negli anni a seguire, secondo una dinamica nota che rende queste condotte, invasive della propria sfera sessuale, quasi "ineluttabili" per il minore che le patisce; del resto, la minore "invasività" ha anch’essa varie gradazioni e non poteva essere sottaciuto che l’episodio più grave, sotto questo profilo, appariva quello consumatosi quando la M. aveva (OMISSIS), allorquando lo zio le si era avvicinato, l’aveva baciata sui genitali togliendole poi i pantaloni e compiendo ulteriori atti sulle parti intime: condotta che, certamente, giustificava la inflazione della pena nella misura di anni tre e mesi sette, come individuata dalla Corte d’Appello con la prima sentenza; D) altrettanto condivisibile appariva la motivazione della riduzione non nel massimo per le circostanze attenuanti generiche: gli atti non erano stati compiuti isolatamente ma in maniera reiterata negli anni e, in siffatti reati, l’incensuratezza – che aveva portato il primo giudice a concedere le attenuanti in parola – ha scarsa incidenza; E) quanto agli effetti della pronuncia della Cassazione sul calcolo ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., secondo la ricostruzione dei fatti, solo pochi, minori episodi si collocavano dopo il compimento.da parte della vittima, dei sedici anni, collocandosi, la maggior parte degli atti sessuali, tra gli 11 e 14 anni della M., ed altri, di minor rilevanza, nell’epoca in cui la minore aveva 14/15 anni: ciò posto, e tenuto conto che l’aumento complessivo era stato conteggiato in mesi nove, la collocazione dei fatti più numerosi e più gravi nel periodo di età compreso tra gli 11 e 14 anni consentiva un calcolo dell’aumento ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., sulla pena di anni due e mesi 9, di mesi 7 e giorni 15; con conseguente pena pari ad anni tre, mesi 4 e giorni 15 di reclusione da ridursi di un terzo, per il rito, così pervenendosi alla pena finale di anni due e mesi tre di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’ A. deducendo motivi che possono così sintetizzarsi: a) omessa declaratoria di prescrizione nel giudizio di rinvio, non potendo essere negata l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. pur quando l’annullamento non riguardi l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato (al riguardo il ricorrente richiama dottrina e giurisprudenza, e sostiene che l’interpretazione seguita dalla Corte d’Appello – secondo cui l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione ai soli fini della pena comporterebbe la definitività del’affermazione di colpevolezza, con impossibilità di rilevare in sede di giudizio di rinvio le cause di non punibilità frattanto sopravvenute – si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali); b) vizio di motivazione in ordine all’entità – asseritamente modesta – della diminuzione per l’attenuante dell’ipotesi di minore gravità, sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nel valorizzare circostanze ontologicamente connesse al reato; c) ancora vizio di motivazione quanto all’aumento della pena per la continuazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle censure dedotte.

4. a. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che nella concreta fattispecie, in conseguenza della sentenza di annullamento parziale della Cassazione del 5 novembre 2009, si è formato il giudicato sulla colpevolezza dell’imputato per cui correttamente la Corte di merito non ha pronunciato declaratoria della prescrizione, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità: "qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale" (Sez. Unite, n. 4904/97, Attinà, RV. 207649). Tale principio è stato poi ulteriormente ribadito da questa Corte, ed ancora a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1/2000, Tuzzolino: nell’occasione è stata sottolineata, come "obiter dictum", la differenza tra le conseguenze dell’annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., ipotesi che si è verificata nel caso in esame, e quelle che sono invece riconducibili semplicemente alla preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, ed è stato ribadito che in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento). Trattasi di orientamento assolutamente consolidato e del tutto condivisibile che anche in questa circostanza, dunque, e pur a fronte delle argomentazioni svolte dal ricorrente, deve essere ribadito. D’altra parte – e qui si risponde alle considerazioni svolte dal ricorrente laddove sono stati prospettati eventuali profili di incostituzionalità – mette conto sottolineare che la stessa Corte costituzionale ha espressamente affermato (ordinanza n. 367/96) la configurabilità del "giudicato parziale". 4. b. Prive di fondamento sono anche le doglianze del ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio. Giova innanzi tutto ricordare quelli che sono i poteri del giudice nel giudizio rescissorio, in conseguenza di una sentenza di annullamento con rinvio. E’ stato affermato da questa Corte che nell’ipotesi di annullamento con rinvio per vizio motivazionale il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell’annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (così, "ex plurimis", Sez. 3, 22 marzo 2000, Boccardo, RV 216343). Orbene, nella concreta fattispecie la Corte distrettuale, nel diminuire ulteriormente (determinandola complessivamente in anni due e mesi tre di reclusione) la pena inflitta con la sentenza di secondo grado annullata dalla Cassazione (anni due e mesi quattro di reclusione), ha dimostrato di aver adeguatamente proceduto ad una globale valutazione di tutte le componenti, oggettive e soggettive, del fatto – la cui gravità appare peraltro assolutamente fuori discussione, avuto riguardo alla natura dei reati, alla minore età della parte lesa ed al rapporto di parentela che legava quest’ultima all’imputato – nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p..

4. e. Per quel che riguarda l’entità della diminuzione applicata dai giudici del merito per l’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale con l’impugnata decisione risulta del tutto immune da censura in quanto privo di qualsiasi profilo di illogicità ed assolutamente in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato ripetutamente, e condivisibilmente, affermato – in tema di presupposti per la configurabilità dell’attenuante in parola (ma si tratta di principio ovviamente applicabile anche per determinare l’entità della diminuzione per l’attenuante stessa, se riconosciuta) – quanto segue:

"in tema di reati sessuali commessi in danno di persona minore di età la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 quater c.p., comma 4, riproduttiva di quella prevista dal precedente art. 609 bis, comma 3, si fonda sulla minore gravità del fatto, comportante una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, ed è oggetto di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonchè degli elementi indicati nell’art. 133 c.p." (in termini, Sez. 3, 3.10.2006, Magni, RV 235031); ed ancora: in assenza di criteri normativamente predeterminati sulla base dei quali riconoscere l’attenuante della "minore gravità" prevista con riguardo al reato di atti sessuali con soggetto minorenne, debbono applicarsi le regole generali, per cui l’attenuante potrà essere concessa in ragione della natura intrinseca dell’atto sessuale compiuto, della maggiore o minore lesione fisica e/o psichica infetta alla vittima, delle circostanze nelle quali il fatto è maturato (Sez. 3, 27 aprile 2000, RV 200177); "nell’ambito degli atti sessuali, punibili ai sensi dell’art. 609 bis c.p. e art. 609 quater c.p., sono previsti casi di "minore gravità" in relazione ai quali è configurato un trattamento sanzionatorio attenuato, la cui individuazione, non essendo i relativi criteri normativamente disciplinati, viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che, ove adeguatamente motivato (vale a dire senza vizi logici resi palesi dal testo della motivazione stessa), si sottrae ad ogni censura nella sede di legittimità" (in termini, Sez. 3, 30 marzo 2000, Delle Donne).

4. d. Quanto infine all’aumento per la continuazione, ed avuto riguardo alle doglianze come formulate con il ricorso, è sufficiente osservare che: a) l’unico limite all’entità della pena a titolo di continuazione è quello posto dall’art. 81 c.p., comma 1, secondo cui l’aumento non può essere superiore al triplo della pena fissata per il reato base: e nel caso in esame l’aumento è rimasto ben al di sotto di detto limite; b) non sono previsti criteri per la quantificazione di detto aumento, trattandosi di statuizione che concerne apprezzamenti di merito e rientra nei poteri discrezionali del giudice: di tal che, la Corte territoriale, nella concreta fattispecie, avrebbe ben potuto limitarsi ad affermare la congruità dell’aumento quale determinato per la continuazione, senza alcun particolare onere motivazionale trattandosi di un aumento significativamente contenuto, rispetto al massimo aumento possibile, e tenendo conto della pluralità dei reati e della gravità dei fatti.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

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