Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20838 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 22.5.2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21.1.2008 dal Tribunale di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, con la quale P.W. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 (capo b), art. 734 c.p. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo e) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in primo grado per i rimanenti reati in mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda.

La Corte territoriale disattendeva le doglianze difensive in ordine alla intervenuta prescrizione, ritenendo che la condotta si fosse protratta fino al gennaio (OMISSIS) quantomeno sotto il profilo delle rifiniture (risultando l’opera ancora al rustico e priva di infissi).

2) Ricorre per cassazione P.W., a mezzo del difensore, denunciando con il primo e secondo motivo la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006.

Con l’atto di appello era stata espressamente contestata la mancata applicazione dell’indulto. Si evidenziava, infatti, che gli effetti della sospensione della pena e quelli dell’indulto sono diversi e comunque non sussiste alcuna incompatibilità, operando i due benefici in maniera ed in tempi diversi. Evidente nel caso di specie era l’interesse del P. all’applicazione del condono, essendo stata la sospensione della pena subordinata alla demolizione delle opere. La Corte di Appello non ha preso neppure in considerazione tale motivo di appello.

Con il terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione dei reati, anche a voler ritenere gli stessi commessi in data (OMISSIS).

3) Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

3.1) Effettivamente con l’atto di appello (quarto motivo) era stata chiesta l’applicazione dell’indulto, evidenziandosi, da un lato, la compatibilità dello stesso con il beneficio della sospensione e, dall’altro, l’interesse concreto dell’appellante, essendo la concessa sospensione condizionata.

La Corte territoriale ha omesso completamente di motivare in ordine a tale specifica richiesta, sia pure per disattenderla. Non l’ha infatti proprio presa in considerazione, come risulta dalla parte della motivazione nella quale sono riportati i motivi di appello (non se ne fa, infatti, minimamente cenno).

Tra l’altro, al momento della presentazione dell’appello e della decisione della Corte territoriale, vi era contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla contestuale applicabilità della sospensione della pena e dell’indulto.

Solo infatti, con la sentenza delle sezioni unite n. 36837 del 15.7.2010, è stato affermato il principio che "Con la sentenza di condanna non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo". 3.2) La forza propulsiva dell’atto di impugnazione consente di rilevare la prescrizione, maturata successivamente alla emissione della sentenza impugnata. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che i reati non si siano consumati con la mera realizzazione della struttura. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa con l’ultimazione dell’opera ivi comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 31 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 33013 del 3.6.2003).

La stessa Corte territoriale ha, però, irrevocabilmente accertato che la condotta si sia protratta "fino al gennaio (OMISSIS)". Sicchè il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è maturato in data 18.7.2009, essendo l’accertamento avvenuto il (OMISSIS) e non essendosi verificate cause di sospensione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-10-2011, n. 20830 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 1 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con T.M. (un precedente contratto a termine intervenuto fra le stesse parti è stato ritenuto legittimo dalla Corte di merito ma la relativa statuizione non è stata oggetto di censura);

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

3. il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

4. osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine apposto al contratto de quo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 dei c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo, statuizione censurata con i primi due motivi di ricorso;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit);

5. così respinti i primi due motivi, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso col quale Poste Italiane, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., censura la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della messa in mora; tale censura è infatti del tutto inconferente atteso che non tiene conto del fatto che la Corte territoriale ha basato la propria statuizione sul rilievo che non hanno formato oggetto di specifici motivi di impugnazione da parte della soc. Poste Italiane le statuizioni concernenti le conseguenze risarcitorie riconosciute dal primo Giudice ed ha quindi implicitamente ritenuto che sulla statuizione del giudice di primo grado relativa alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine si fosse formato il giudicato;

6. l’inammissibilità del terzo motivo determina l’infondatezza della tesi svolta dalla società ricorrente con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. secondo cui dovrebbe applicarsi al caso di specie lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010;

ed infatti, con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento il comma 7 dell’art. 32 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va osservato, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in caso di assenza o di inammissibilità (come nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte) di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

7. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2500,00 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 settembre 2009 il giudice di pace di Corato ha condannato T.E. alla pena pecuniaria di legge per i delitti di ingiuria, minaccia e lesione personale in danno di D.C.V., unificati dal vincolo della continuazione.

Ha ritenuto il giudicante che la colpevolezza dell’imputato fosse provata dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute improntate all’equilibrio e alla credibilità.

L’imputato ha proposto appello con due atti distinti, l’uno inoltrato personalmente e l’altro sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito esposti.

L’atto personalmente stilato dal T. contiene una rievocazione della lunga storia dei rapporti conflittuali fra il deducente e il D.C., unitamente a una descrizione delle condizioni economiche e familiari di quest’ultimo, assertivamente incompatibili col reddito percepito; segue una dettagliata contestazione di quanto riferito dalla persona offesa nella querela, con la conclusiva protesta d’innocenza e richiesta di assoluzione.

L’atto a firma del difensore, Avv. Luigi di Rella, è affidato a un solo motivo articolato in più censure. Con esso si contesta che la sussistenza del fatto-reato possa dirsi provata in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, senza un attento controllo della sua credibilità oggettiva e soggettiva. Si contesta, altresì, l’efficacia dimostrativa della certificazione medica, rilasciata sulla base soltanto di una sintomatologia soggettiva, e si pone in dubbio sotto più profili la affidabilità del narrato del D. C..

Il Tribunale di Trani in composizione monocratica, in considerazione dell’inappellabilità della sentenza del giudice di pace, contenente condanna alla sola pena pecuniaria, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione quale giudice competente a conoscere del gravame.

Motivi della decisione

Bene ha operato il Tribunale nel trasmettere gli atti a questa Corte Suprema, dovendo l’impugnazione essere qualificata come ricorso ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, stante l’inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, emessa dal giudice di pace ( D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37).

Ciò detto, occorre ancora precisare che, dei due atti d’impugnazione presentati nell’interesse dell’imputato, al primo soltanto – e cioè a quello sottoscritto personalmente dal T., depositato il 4 novembre 2009 – può essere riconosciuta la qualità di ricorso;

mentre il secondo atto, redatto dal difensore e depositato il 7 novembre 2009, per la sua posteriorità rispetto al primo deve essere considerato alla stregua di una memoria recante motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.

Orbene, per quanto si riferisce al primo degli atti menzionati, ne va rilevata l’inammissibilità.

Il ricorso per cassazione è un gravame a critica vincolata, i cui motivi devono necessariamente appartenere al novero di quelli elencati nell’art. 606 c.p.p.. Di contro nell’atto d’impugnazione presentato in proprio dal T. non si rinviene alcuna censura riconducile a violazione di legge, processuale o sostanziale, ovvero a vizi della motivazione, o ancora alla mancata acquisizione di una prova decisiva. Il narrato che informa lo scritto si caratterizza per una serie di querimonie riguardanti condotte pregresse del D. C. e, solo in parte, s’indirizza a contestare l’attendibilità della versione fornita dalla persona offesa in ordine ai fatti cui l’imputazione si riferisce. In quest’ultima parte – la sola che in qualche modo abbia riguardo all’oggetto del processo – le doglianze del ricorrente si appuntano invariabilmente su questioni di merito, senza addurre alcuno dei vizi di legittimità che, come dianzi annotato, sono tassativamente elencati nell’art. 606 c.p.p..

La rilevata inammissibilità del ricorso proposto dal T. già varrebbe a travolgere i nuovi motivi presentati dal difensore, alla stregua di quanto disposto dal citato art. 585 c.p.p., comma 4. Ma in aggiunta a ciò vi è da osservare che, anche ad un’autonoma valu- tazione, le censure ivi proposte non attingono la soglia dell’ammissibilità: vuoi per manifesta infondatezza, vuoi per estraneità al novero dei motivi consentiti in sede di legittimità.

Sotto il primo profilo va detto che il rimprovero di errata motivazione, mosso al giudice di pace per avere, secondo il ricorrente, dato credito alle dichiarazioni della persona offesa senza averle sottoposte al prescritto vaglio di attendibilità, s’infrange nella semplice lettura della sentenza impugnata; nella motivazione, invero, si coglie agevolmente la verifica di credibilità cui il giudicante ha sottoposto la deposizione del D. C., pervenendo a conclusione positiva in base alla rilevata sua linearità e al connotato riguardante l’esposizione delle sole circostanze fattuali, non accompagnate da commenti inconferenti o da integrazioni inutili. A fronte di tale congruo – e logicamente ineccepibile – discorso giustificativo, gli ulteriori argomenti spesi dal ricorrente per screditare la deposizione testimoniale del D. C. si risolvono nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6271 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 20 settembre 2010 con il quale la ricorrente è stata giudicata non idonea al concorso per volontari in ferma prefissata quadriennale per "statura cm 159, art. 2, lettera "d", Decreto interdirigenziale del 14 ottobre 2009 (bando di concorso);

Considerato che la ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 525 del 19 gennaio 2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 22 febbraio 2011 il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che l’altezza della ricorrente è di cm 160 e quindi incompatibile con l’idoneità richiesta dal bando di concorso in questione, che prevede per i candidati di sesso femminile, una statura non inferiore a cm 161;

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono negative per la ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità, non si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va respinto, mentre le spese, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, vanno poste a carico della parte soccombente;

Ritenuto, infine, che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore, il Collegio delega il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’art. 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza specificatamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) con esclusione del compenso spettante all’organismo verificatore che sarà liquidato in separata sede.

Incarica la Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.