Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13236

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 11 giugno 1999 stipulato da P.I. s.p.a. con T.R.;
per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso; P.I. s.p.a. ha depositato memoria;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;
dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante di P.I. s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 20-01-2014, n. 2295

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 27.4.2012, resa all’esito di giudizio abbreviato subordinato all’espletamento di perizia chimica sulla sostanza stupefacente oggetto di reato, il Tribunale di Torino ha dichiarato il cittadino nordafricano A.D. responsabile dell’ascritto reato di concorso in illecita vendita di una dose di cocaina commesso il (OMISSIS). Condotta criminosa ritenuta univocamente dimostrata in base al servizio di osservazione diretta dell’episodio criminoso da parte degli agenti di polizia operanti e alle dichiarazioni del terzo acquirente. Per l’effetto il Tribunale, concessa al prevenuto ("trattandosi di semplice spaccio in strada senza impiego di particolari risorse") l’attenuante del fatto di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (L.S.), stimata equivalente alla contestata recidiva qualificata ex art. 99 c.p., comma 4, lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

In particolare il Tribunale ha espressamente escluso – così respingendo specifica richiesta del difensore dell’imputato – la possibilità di elidere l’incidenza sanzionatoria della recidiva (annoverando l’ A. ben sette precedenti penali per reati in materia di stupefacenti) e di formulare, quindi, un più favorevole bilanciamento delle circostanze del reato, stante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sancito dall’art. 69 c.p., comma 4 (come sostituito dalla L. n. 251 del 2005) per imputati attinti da recidiva reiterata.

2. Giudicando sull’impugnazione del difensore dell’ A., imperniata sul solo trattamento sanzionatorio e segnatamente sulla concessione delle circostanze attenuanti innominate e sulla disapplicazione della contestata recidiva (onde uniformare la pena alla concreta modesta offensività del fatto criminoso), la Corte di Appello di Torino con sentenza in data 12.10.2012 ha confermato la decisione di primo grado.

In motivazione la Corte territoriale, dando atto della non accolta istanza difensiva di differimento della discussione del gravame in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 69 c.p., comma 4 connessa a fatti reato qualificabili ex art. 73, comma 5 L.S., ha – per un verso – ritenuto l’imputato immeritevole delle attenuanti generiche (straniero irregolare e privo di lecita attività lavorativa). Per altro verso la Corte ha rilevato l’inesistenza dei presupposti per disapplicare, ai fini sanzionatori regolati dall’art. 69 c.p., comma 4, la recidiva qualificata, poichè i numerosi precedenti penali dell’ A. per reati analoghi a quello ascrittogli costituiscono ineludibile indice della sua pericolosità sociale e del maggior disvalore del suo illecito contegno. Evenienze che giustificano il più severo trattamento sanzionatorio previsto dal combinato disposto dell’art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4, preclusivo di un giudizio di bilanciamento della pur riconosciuta attenuante ex art. 73, comma 5 L.S. in termini di prevalenza rispetto alla rediva plurireiterata.

3. Con ricorso personale l’imputato ha impugnato per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5 L.S. e art. 69 c.p., comma 4 in riferimento alla ritenuta rilevanza sanzionatoria della recidiva qualificata.

Incongruamente, sostiene l’ A., la Corte torinese non ha accolto l’istanza di rinvio del difensore in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 c.p., comma 4 riferibile a fatti di piccolo spaccio di droga qualificati lievi ai sensi del citato art. 73, comma 5 L.S., sollevata proprio dal Tribunale di Torino. Questione che il giudice delle leggi ha deciso (sentenza Corte Cost. n. 251/2012 del 5.11.2012), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 c.p., comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5 L.S. sulle aggravanti e sulla recidiva. Di tal che ben avrebbe potuto e dovuto, stante la palese minima offensività del contegno antigiuridico dell’imputato, la Corte di Appello determinare, anche mantenendo fermo il giudizio di significatività della recidiva, la pena in misura ben inferiore rispetto a quella inflitta al ricorrente.

4. Il ricorso è fondato e va accolto in ragione dello ius superveniens, suscettibile di incidere in favorem rei (art. 2 c.p., comma 4) in punto di trattamento sanzionatorio, a seguito della citata decisione della Corte Costituzionale n. 251/2012, che ha espunto dall’ordinamento il divieto di prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento comparativo delle circostanze del reato per i fatti definibili di piccolo spaccio di droga.

4.1. Come noto, il giudice delle leggi è pervenuto alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69 c.p., comma 4, valutando il divieto di prevalenza dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità sulla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 irragionevole e lesivo dei principi di uguaglianza davanti alla legge e di proporzionalità della pena ed evidenziando come la recidiva reiterata rifletta i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che – pur pertinenti al reato – non assumono nella individualizzazione della pena una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo, operando il principio di offensività non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti influenti sulla pena e sulla sua finale determinazione ("Le rilevanti differenze quantitative delle comminatorie edittali dell’art. 73 L.S., comma 1 e comma 5 rispecchiano le diverse caratteristiche oggettive delle due fattispecie, sul piano dell’offensività e alla luce delle stesse valutazioni del legislatore: il trattamento sanzionatorio decisamente più mite assicurato al fatto di lieve entità, la cui configurabilità è riconosciuta dalla giurisprudenza comune solo per ipotesi di minima offensività penale, esprime una dimensione offensiva la cui effettiva portata è disconosciuta dalla norma censurata, che indirizza l’individuazione della pena verso l’abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato").

4.2. Non vi è dubbio che nella vicenda processuale riguardante il ricorrente A. l’abrogato divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 L.S. sulla recidiva qualificata, vigente all’epoca dell’impugnata decisione di appello, ha inciso in consistente misura sulla pena detentiva (quattro anni di reclusione) inflitta all’imputato per un episodio criminoso (vendita di una sola dose di cocaina) di cui le due conformi decisioni di merito hanno affermato la limitata gravità e offensività, tanto da inquadrarlo nella casistica della "lieve entità", cioè di minima offensività secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa S.C. (Cass. S.U., 24.6.2010 n. 35737, P.G. in proc. Rico, rv. 247911). E’ di tutta evidenza, quindi, che il previgente divieto ex art. 69 c.p., comma 4 di bilanciamento delle circostanze del reato in termini di possibile prevalenza delle attenuanti (comuni o speciali) sulla recidiva, ha svolto decisiva incidenza nel determinismo della sanzione inflitta all’ A., stabilita in base alla cornice edittale delineata dall’art. 73, comma 1 L.S..

4.3. L’illegittimità parziale della pena inflitta all’ A., riveniente dall’effetto abolitivo del divieto di cui all’art. 69 c.p., comma 4 correlato all’attenuante speciale del fatto di lieve entità sancito dalla sentenza n. 251/2012 della Corte Costituzionale (cfr., in tema di sopravvenuta incostituzionalità dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 11 bis: Cass. Sez. 6, 17.11.2010 n. 40836, xxx, rv. 248533; Cass. Sez. 2, 11.2.2011 n. 8720, Idriz, rv.

249816; Cass. Sez. 1, 15.3.2011 n. 16292, Cortez e altri, rv.

249968), impone l’annullamento in parte qua dell’impugnata sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale per un nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio applicabile al ricorrente A..

Al riguardo è appena il caso di osservare, come di recente ribadito da questa stessa S.C., che il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4:

"quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali"). Se detto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, "intesa come disposizione che correla la previsione di una sanzione ad uno specifico comportamento e che stabilisce una differenza di pena in conseguenza di una determinata condotta", può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui "sia stabilita una sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista – che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza" del reato (in questi termini Cass. Sez. 1, 25.5.2012 n. 26899, P.M. in proc. Harizi, rv. 253084).

4.4. Nè può sottacersi, infine, che la latitudine del giudizio di rinvio cui è chiamata la Corte di Appello di Torino ex art. 627 c.p.p. in ordine all’intero trattamento sanzionatorio applicabile all’imputato è vieppiù ampliata – in ragione della cogente applicabilità dell’art. 2 c.p., comma 4 e art. 129 c.p.p. – dalla ulteriore novella normativa sopravvenuta alla presente decisione di legittimità e al deposito della relativa motivazione, produttiva comunque dei medesimi effetti pratici rescissori della pena già applicata al ricorrente. Novella costituita dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, che con l’art. 2, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 73, comma 5 L.S., qualificando i fatti riconducibili nell’area della lieve entità come fattispecie autonoma di reato e non più come circostanza attenuante speciale, avuto riguardo (oltre che alla univoca relazione di accompagnamento del decreto legge) alla specifica clausola di riserva o sussidiarietà ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") che scandisce la nuova disposizione (in tal senso già Cass. Sez. 6, 8.1.2014, ric. xxx). Sulla scia delle argomentazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251/2012 sui referenti applicativi dell’art. 69 c.p., comma 4 in tema di reati riguardanti sostanze stupefacenti il legislatore di urgenza, intervenuto – tra l’altro – anche sulla pena detentiva edittale massima della fattispecie ex art. 73 L.S. (ridotta da sei a cinque anni di reclusione), ha inteso risolvere in radice ogni possibile questione interpretativa in tema di bilanciamento delle circostanze (attenuanti e aggravanti) connotanti il "nuovo" reato, essendo evidente che la qualificazione della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5 L.S. come autonoma ipotesi di reato (e non più come circostanza attenuante) rende inapplicabili i criteri di bilanciamento dell’art. 69 c.p., comma 4 anche ad altre eventuali circostanze (attenuanti o aggravanti) che caratterizzino la nuova fattispecie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 c.p., comma 4 delle circostanze e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4232 INDEBITO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decisione n. 548/96, la quinta sezione del Consiglio di Stato accertava la legittimità dell’inquadramento della ricorrente e di due suoi colleghi nel ruolo funzionale dei "Piscologi coordinatori", anziché in quello dei Psicologi equiparati ai medici, ai sensi della L. n. 207/85, art. 14.

Con il ricorso di primo grado la stessa si duole, ora, del provvedimento n. 2170 del 28/8/96, del Direttore generale dell’Usl 3 Genovese, con il quale l’amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza di tale errato inquadramento.

Il Tar ha respinto i motivi proposti avverso l’atto di recupero, ad eccezione di quello relativo alla parziale prescrizione delle somme dovute.

Con l’appello in esame la ricorrente chiede la riforma di tale sentenza riproponendo i motivi già respinti in primo grado e cioè:

violazione degli artt. 7 e 8 della L n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

violazione dei principi generali in tema di ripetizione degli emolumenti, dell’art. 2033 c.c. per difetto dei presupposti legittimanti e dell’art 3 della L. n. 241/90, per difetto di istruttoria e di motivazione;

eccesso di potere e violazione dei principi in tema di ripetizione degli emolumenti e violazione dei principi di buona fede, interesse pubblico ed eccessiva gravosità;

violazione dei principi in tema di prescrizione, dovendosi applicare, alla fattispecie, la prescrizione breve;

contraddittorietà ed illogicità dei criteri di recupero;

illegittimità del recupero in considerazione dell’effettivo svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei medici psichiatri.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

Motivi della decisione

L’appellante impugna il provvedimento n. 2170/96, di recupero delle somme corrisposte dall’amministrazione in conseguenza del suo errato inquadramento, accertato con sentenza del Consiglio di Stato n. 548/96.

Con il primo motivo si afferma l’illegittimità del recupero, in quanto non sarebbe stato dato spazio alla procedura di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato perché, come evidenziato dal giudice di primo grado ed anche dallo stesso provvedimento, la procedura di avvio poteva dedursi dall’atto n. 685/96 (poi annullato in via di autotutela) e dalla nota n. 1536/96, con la quale veniva comunicata la presa d’atto della sentenza del C.S. n. 548/96.

La censura è, comunque, inammissibile con riferimento all’art. 21 octies della L n. 241/90 che preclude l’annullamento dell’atto per violazione delle norme sul procedimento qualora lo stesso debba ritenersi "vincolato" nel contenuto, come nella fattispecie, in cui si dispone una procedura di mero recupero di indebito.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza del C.S. n. 548/96, posta a base del provvedimento di recupero, non avrebbe avuto ad oggetto il trattamento economico della ricorrente e che, inoltre, l’amministrazione non avrebbe chiarito i criteri seguiti per il calcolo delle somme dovute, anche con riferimento alla trattenuta delle imposte.

Entrambi i motivi sono infondati, atteso che il recupero delle somme costituisce l’effetto naturale di quanto disposto dalla richiamata sentenza, mentre l’ulteriore censura risulta inammissibile per genericità della doglianza, non offrendo specifici elementi di contestazione sulle somme indicate per il recupero; infine, va considerato che il recupero riguarda, chiaramente, soltanto le somme effettivamente corrisposte, attenendo la voce " tributi" ad una autonoma obbligazione del datore di lavoro.

Con il terzo motivo, si censura il recupero perché attuato in violazione dei principi di affidamento e di buona fede del dipendente e per l’incidenza sulle sue esigenze primarie di vita.

Le censure sono infondate.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la buona fede del dipendente non rappresenta un ostacolo al recupero degli emolumenti non dovuti, ma rende soltanto necessaria una ponderazione degli interessi coinvolti, con conseguente illegittimità dell’atto solo quando il sacrificio del dipendente non risulti di rilevanza tale da prevalere su quello pubblico (C.S. n.2436/06, n. 3963/06, n.8086/06).

Nella fattispecie, il recupero è stato attuato mediante rate mensili di importo non superiore a 1/5 dello stipendio, e quindi, con il minor sacrificio per il ricorrente e con salvaguardia dei mezzi necessari per lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa.

Con il quarto motivo si sostiene che l’eccezione di prescrizione sulla ripetizione delle somme non andrebbe riferita a quella ordinaria decennale, come ritenuto dal Tar, ma a quella breve quinquennale, prevista per le obbligazioni che maturano periodicamente, ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La censura è infondata perché, nella fattispecie, si verte sulla ripetizione ex art. 2033 c.c., a cui è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c (C.S. n. 2006/02, n. 6554/04, n. 5/05, n. 1702/06).

Con un ulteriore motivo l’appellante sostiene il vizio di contraddittorietà della delibera n. 2170/96 perché l’Usl, dopo aver stabilito che le trattenute mensili non avrebbero dovuto essere superiori ad 1/5 dello stipendio ha, nel contempo, disposto anche di recuperare i crediti che fosssero eventualmente maturati nei confronti dell’amministrazione.

La censura è infondata in quanto tale compensazione riguarda crediti diversi dallo stipendio, e pertanto, non intacca il rapporto di 1/5 tra retribuzione e trattamento economico ridotto.

Infine, si sostiene che, negli anni tra il 1983 ed il 1988, l’appellante avrebbe svolto le medesime funzioni dei medici psichiatri per le quali era stata retribuita e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione, in suo favore, l’art. 2126 c.c.

Anche tale motivo è infondato, non sussistendo i presupposti affermati dall’appellante, dato che l’indebito in esame va correlato non già all’effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma alla errata applicazione di una disciplina contrattuale, non dovuta.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 2708/07, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009, con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 15-03-2006 (09-02-2006), n. 9121 SICUREZZA PUBBLICA – STRANIERI – Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato – Obbligo di motivazione autonoma rispetto al decreto prefettizio di espulsione

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Ritenuto in fatto

Il procuratore generale di Brescia ricorre in Cassazione avverso la sentenza pronunciata il 16 maggio 2005 dal tribunale monocratico della stessa sede nel procedimento a carico di I. H., imputato del reato previsto e punito dall’articolo 14 comma 5 ter del decreto legislativo 30 luglio 2002 n. 189 e mandato assolto perché il fatto non sussiste, nel presupposto della mancanza di motivazione e della conseguente disapplicabilità del decreto del questore.

Il ricorrente, ricordando il contrasto giurisprudenziale nell’ambito dei tribunali del distretto, richiama la giurisprudenza di questa corte secondo la quale non è necessaria la motivazione del decreto di allontanamento emesso dal questore, occorrendo fare riferimento a quella contenuta nel decreto di espulsione preventivamente emanato dal prefetto.

Considerato in diritto

Il Procuratore Generale ricorrente si è appellato ad un principio di diritto affermato da talune sentenze di questa stessa sezione, secondo il quale la motivazione non sarebbe richiesta nel prowedimento del Questore, a causa del suo carattere meramente esecutivo di quello di espulsione emanato dal Prefetto, cui occorrerebbe riferirsi per il doveroso controllo di legittimità inerente alla motivazione.

La tesi, però, nonostante i ricordati precedenti, si dimostra fallace e non può essere seguita, per due ragioni tra loro interagenti, la cui congiunta considerazione convince della necessità che anche il decreto del Questore sia supportato da adeguata motivazione.

Vi è, intanto, il fondamentale principio di diritto, sancito dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale, per la parte che qui rileva, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, deve essere motivato.

ÿ ben vero che il terzo comma del medesimo articolo esclude dall’obbligo i casi in cui le ragioni della decisione risultino da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, ma questa eccezione non può essere applicata – nel caso che qui interessa – attraverso il richiamo al provvedimento prefettizio di espulsione, cui occorrerebbe fare rinvio ai fini del controllo della motivazione.

Diverso infatti, è l’oggetto giuridico, e diversi sono i presupposti dell’uno e dell’altro provvedimento.

Si giunge, così, alla seconda delle ragioni tra loro interagenti cui si è fatto cenno.

Nel secondo provvedimento, quello del Questore, quest’ultimo, pur tenuto, in seguito ai provvedimento prefettizio, all’obbligo giuridico di dar corso all’espulsione, si trova di fronte a tre scelte, rimesse a valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, che hanno una loro autonomia concettuale ed una loro giuridica rilevanza diversa rispetto alle scelte preventivamente demandate al Prefetto: l’accompagnamento immediato alla frontiera e, quando ciò non sia possibile per le ragioni indicate dalla norma, il trattenimento presso un centro di accoglienza, o, in caso di impossibile ricorrenza di questa seconda ipotesi, l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

ÿ evidente lo spettro delle eventualità tra le quali il Questore è chiamato a scegliere, sulla base di presupposti diversi, pur nell’adempimento di un’attività vincolata, quanto all’esito, all’esecuzione del decreto prefettizio.

ÿ altrettanto evidente la diversa incidenza sulla sfera della libertà personale e su tutta un’altra serie di diritti e interessi della persona, messa in moto dall’una piuttosto che dall’altra delle opzioni possibili.

Non vi è, quindi, alcuna ragione per escludere un provvedimento siffatto dall’obbligo generale di motivazione, sia perché l’eventualità non è riconducile alla richiamata eccezione di cui al comma 4 dell’articolo citato, sia perché non è rinvenibile nei principi generali alcuna altra ragione che possa in altro modo giustificarla.

Alla luce di queste considerazioni non appaiono esaustive e convincenti quelle opposte contenute nella sentenza di segno contrario emessa da questa stessa sezione (la già citata n. 9609 del 09/01/2004 Ud. (dep. 02/03/2004) Rv. 227224, Sabati), secondo la quale non avrebbe senso richiamare il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990; e ciò non solo e non tanto per la ragione addotta nel ricorso, secondo cui il provvedimento &l questore non avrebbe natura propriamente amministrativa, in quanto meramente attuativo del decreto di espulsione emesso dal prefetto, ma anche e soprattutto perché il suddetto obbligo, in applicazione dell’ancor più generale principio di specialità, deve ritenersi implicitamente ma inequivocabilmente escluso in forza della sua mancata previsione nella specifica disposizione normativa che prevede il provvedimento in discorso, se interpretata (doverosamente) nel contesto dell’intera ed organica disciplina in cui essa è inserita.

L’invocata organica interpretazione, infatti, non sembra in grado di dar conto delle ragioni che possano indurre il Questore ad adottare l’una piuttosto che l’altra delle opzioni demandategli, sia pure nell’ambito di una provvedimento finalisticamente vincolato, così come è alquanto opinabile che all’eventuale inosservanza dell’obbligo di motivazione non corrisponda un concreto interesse nel soggetto destinatario, in considerazione del fatto (di cui, anche, è cenno nella sentenza citata, e in altre) che l’ordine di allontanamento sarebbe in ogni caso la più favorevole delle ipotesi di fronte alle quali il soggetto passivo viene a trovarsi.

Considerando infatti la situazione di disagio in cui sempre versa lo straniero privo del permesso di soggiorno, è veramente molto dubbio che l’ordine di allontanarsi con i propri mezzi (quali? con l’aiuto di chi? come?) sia per lui più favorevole dell’essere trattenuto, almeno provvisoriamente, in un centro di accoglienza.

Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene di discostarsi da quel precedente e, in adesione a quelli di segno opposto, riaffermare il principio di diritto circa l’obbligo di motivazione del decreto del Questore e la conseguente infondatezza dell’opposto principio costituente l’unico fondamento del ricorso in esame.

Il ricorso va perciò respinto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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