Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2010) 13-01-2011, n. 668

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 – La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 24/2/2009, confermava la decisione 8/10/2007 del Tribunale di Pordenone, che aveva dichiarato T.F. colpevole del reato di cui all’art. 336 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa e condonata ex L. n. 241 del 2006, di mesi sei di reclusione.

L’addebito specifico mosso all’imputato e, di avere minacciato, nel corso di una telefonata effettuata in data 28/3/2003, il consulente tecnico d’ufficio F.A., che doveva procedere, per incarico del Giudice dell’esecuzione, alla stima del valore dell’immobile pignorato (casa di abitazione) in danno dello stesso imputato e di sua moglie, al fine di costringere detto consulente ad omettere l’atto d’ufficio.

Il Giudice distrettuale riteneva, sulla base della puntuale e attendibile testimonianza del F., che la condotta posta in essere dall’imputato integrava il reato contestatogli: il T., infatti, nel momento in cui contattò telefonicamente il F., intimandogli di non presentarsi presso la sua abitazione altrimenti gli avrebbe "spaccato la faccia", era ben consapevole di interloquire con il CTU, dal quale aveva ricevuto, proprio quello stesso giorno (28/3/2003), la lettera raccomandata che lo preavvertiva del sopralluogo da effettuarsi il successivo 4 aprile, per visionare l’immobile al fine di determinarne il valore.

2 – Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, denunciando il vizio di motivazione della sentenza in relazione ai seguenti profili: a) non si era dimostrato che la telefonata minacciosa incriminata fosse stata fatta da lui; b) la minaccia, in ogni caso, non era funzionale all’omissione dell’atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale; c) il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva era viziato dalla circostanza che quest’ultima era stata erroneamente ritenuta infraquinquennale anzichè semplice.

3 – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata, facendo buon governo della legge penale, riposa su un percorso argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Con la prima doglianza si deduce, per la prima volta in questa sede, la mancanza di prova in ordine all’attribuibilità soggettiva all’imputato della telefonata incriminata, circostanza questa non specificamente contestata con i motivi di appello. Ne consegue che sul punto non può essere attivato il sollecitato sindacato di legittimità.

Anche il secondo profilo di doglianza, non oggetto dei motivi di appello, è dedotto per la prima volta in questa sede e si risolve comunque in una non consentita censura in punto di fatto all’iter motivazionale della sentenza di merito.

A non diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al profilo di censura relativo al giudizio di comparazione tra le accordate attenuanti generiche e la ritenuta recidiva specifica, che è tale, essendo stato l’imputato già condannato, con sentenza 14/2/2001 (irrevocabile il 21/12/2001) della Corte d’Appello di Trieste, per violazione della normativa sulle armi.

4 – Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 635

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce ha accolto il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellati avverso:

– la deliberazione in data 26 giugno 2008, n. 29 del Consiglio Comunale del Comune di Parabita, con cui è stato adottato un piano urbanistico esecutivo convenzionato di aree ricadenti in zona Cb4 del programma di fabbricazione;

– la deliberazione in data 13 agosto 2009, n. 31 dello stesso Consiglio Comunale, pubblicata all’albo pretorio del Comune in data 2 settembre 2009, con cui è stato definitivamente approvato lo stesso piano urbanistico esecutivo previo rigetto di osservazioni presentate anche dagli stessi ricorrenti.

2. – Si sono costituiti in giudizio gli appellati eccependo l’infondatezza dell’appello e riproponendo, anche con successive memorie, gli ulteriori motivi, assorbiti dal T.A.R., che sostanziavano il ricorso di primo grado.

Gli appellanti, con memoria in data 3 dicembre 2010, hanno svolto ulteriori considerazioni ad integrazione del contenuto dell’atto di appello.

Non si è costituito il Comune intimato.

3. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 17 dicembre 2010.

4. – In via preliminare va rilevato che non risulta ad oggi pervenuto il fascicolo d’ufficio di primo grado, la cui trasmissione è espressamente prevista dall’art. 6 norme att. C.p.a.

Il Collegio ritiene peraltro necessaria, per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in contenzioso, l’acquisizione di detto fascicolo, sì che occorre ordinare al Segretario della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce di provvedere al relativo deposito presso la Segreteria della Sezione entro e non oltre il 28 febbraio 2011.

Resta riservata al definitivo ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, riservata ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese, ordina al Segretario della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, nel términe ivi indicato.

la sentenza impugnata.

Fissa per il prosieguo della trattazione la udienza pubblica del 29 marzo 2011.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7402 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

Il 22 aprile 2005 la commissione tributaria regionale di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. SIM fusa con la soc. MAGICA, confermando l’annullamento della cartella per sanzioni da ritardato versamento delle imposte (IRPEG/ILOR) a saldo per l’anno 1994 relativamente alla dichiarazione presentata nel 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che, siccome l’assemblea per l’approvazione del bilancio 1994 si era tenuta il 30 giugno 2005, il dovuto era stato tempestivamente versato il 29 luglio 1995, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla suddetta approvazione.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’amministrazione; non si è costituita la soc. contribuente.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia il malgoverno dei principi in materia di esercizio sociale e di approvazione del bilancio e, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., D.P.R. 600 del 1973, art. 9, del D.P.R. 602 del 1973, art. 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che, se correttamente applicati, avrebbero dovuto portare a ritenere che il termine per il prescritto versamento d’imposta era irrimediabilmente scaduto il 31 maggio 1995.

Il motivo è fondato.

2. Ai fini dell’accertamento della violazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9 – che, per la presentazione della dichiarazione IRPEG, stabilisce il termine di "un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto" e, se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, "entro un mese dalla scadenza del termine stesso" – occorre fare riferimento all’art. 2364 cod. civ., comma 2 (nel testo vigente "ratione temporis"), che prevede che l’assemblea ordinaria (unico organo competente all’approvazione del bilancio e del rendiconto) "deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale" e che "l’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono" (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 23983 del 24/09/2008 e n. 9757 del 14/04/2008).

3. Nella specie da nessuna parte della sentenza emerge che nel verbale dell’assemblea il ritardo nell’approvazione del bilancio 1994 sia stato in qualche modo giustificato con il richiamo di qualche previsione dell’atto costitutivo ovvero che gli amministratori invochino una previsione di tal genere per giustificare la ritardata convocazione dell’assemblea.

4. Chiudendosi l’esercizio il 31 dicembre 1994, l’approvazione del bilancio doveva essere effettuata al massimo entro il 30 aprile 1995 ( art. 2364 c.c.) e, in mancanza, la dichiarazione IRPEG doveva, comunque, essere presentata entro un mese dalla scadenza di detto termine ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9) e cioè entro il 31 maggio 1995, data entro la quale doveva essere versato anche il saldo dell’imposta ( D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3, n. 3 e art. 8, n. 3).

5. Dunque, il versamento del 28 luglio 1995, anche se effettuato entro un mese dall’approvazione del bilancio 1994 in data 30 giugno 1995, era tardivo rispetto alla scadenza legale del 31 maggio 1995 e comportava l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1992, art. 13. 6. La sentenza impugnata, che dagli esposti principi si è discostata, va cassata; alla pronuncia non segue il rinvio potendo la causa essere immediatamente decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della soc. contribuente.

7. La modestia dell’importo controverso e l’assenza di resistenza da parte della contribuente nelle due fasi di gravame, fa stimar equa la compensazione integrale di tutte le spese processuali.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’agenzia e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese di tutti i gradi.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 03-03-2011, n. 8469

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila ricorre avverso a sentenza del Tribunale di Pescara che applicato la pena richiesta dalle parti nel a misura di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa nel procedimento penale contro G. P., imputato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9, comma 1; art. 668 c.p., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13 e art. 707 cod. pen., art. 99 c.p., comma 1, n. 1 e comma 4, fatti commessi il (OMISSIS).

Deduce violazione di legge per essere la pena stata irrogata senza considerare la aggravante della recidiva, avendo il giudice omesso di motivarne l’esclusione di rilevanza nel caso concreto.

Il ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte conosce che altra decisione (Cass. 4^ n. 46457 del 5.10.2004, depositata il 30 11.04, rv. 230655) ha ritenuto la nullità di analoga sentenza di patteggiamento rilevando che l’assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della recidiva non consente "di valutare per quale ragione la pena sia da valutare come correttamente determinata".

Deve peraltro applicarsi nella fattispecie il principio, già affermato da atre decisioni (Cass. 2^ n. 23177 del 6.3.09, depositata 4.6.09, rv. 244786; Cass. 1^ n. 4932 del 10 7 2000 depositata 10.8.00, rv. 216554) che ove dalla stessa formulazione del capo di imputazione emergono dati che palesemente giustificano la decisione del giudice relativa alla sussistenza di una circostanza attenuante o, come nel caso in esame, alla insussistenza di una circostanza aggravante possa ritenersi implicitamente ritenuta la attenuante o esclusa l’aggravante. Nel caso in esame, attesa la tipologia del delitto continuato oggetto di patteggiamento, deve ritenersi che il giudice ha considerato ed escluso la aggravante della recidiva, anche se espressamente non ha espresso considerazioni, con la conseguenza che la sanzione deve ritenersi "correttamente determinata", anche per il rilievo che il ricorrente non ha rappresentato elementi imponenti l’incidenza della recidiva quale espressione di maggiore capacità delinquenziale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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