Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 22-03-2011, n. 11477 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 13.7.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 678 cod. proc. pen., l’impugnazione proposta da O.J. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano con il quale applicava al predetto la misura di sicurezza, perchè depositata oltre il termine di legge.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente il D. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e contestando la ritenuta intempestività dell’atto di impugnazione. Rileva, in particolare, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, emesso all’esito dell’udienza camerale del 15.10.2009 e depositato il 16.10.2009, veniva notificato il 3.11.2009 al difensore che lo impugnava con atto depositato il 27.11.2009, ossia in termini f dovendosi applicare nella specie, ad avviso del ricorrente, la disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato Inammissibile.

1. Come è noto, il magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di sicurezza, a norma dell’art. 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’interessato ed il difensore possono proporre appello al tribunale di sorveglianza, osservando le disposizioni generali sulle impugnazioni ( art. 680 c.p.p., comma 3).

Conseguentemente, l’appello avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza deve essere proposto nel termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), decorrente dalla notificazione all’interessato dell’avviso di deposito (Sez. 1, n. 8644, 10/02/2009, Sherja, rv. 292889).

2. Nella specie, come rilevato dallo stesso ricorrente, il provvedimento con il quale è stata applicata la misura di sicurezza, avverso il quale è stato proposto l’appello, è stato notificato al difensore il 3.11.2009; pertanto, l’atto di impugnazione, depositato il 27.11.2009, era tardivo e correttamente ne è stata dichiarata l’inammissibilità.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14473 Successione a titolo universale e particolare

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9 e 10 gennaio 1990 B. A. conveniva davanti al Tribunale di Como i fratelli D., B. e B.T., nonchè le nipoti (figlie di B.B.) R. e G.G. e la s.r.l.

La Bilaterale, chiedendo in sostanza di ricostruire e dividere in parti uguali tra i quattro figli il patrimonio relitto della madre C.C..

Tra l’altro, premesso che con atto qualificato come vendita in data 6 dicembre 1985 la defunta aveva ceduto, senza il corrispettivo di alcun prezzo ovvero per un prezzo irrisorio, il suo patrimonio immobiliare alla s.r.l. La Bilaterale, di cui erano socie le nipoti R. e G.G., chiedeva l’accertamento della nullità di tale atto, in quando donazione priva della necessaria forma.

B.T. aderiva alle domande dell’attore.

B. e B.D. eccepivano il proprio difetto di legittimazione in ordine alle domande relative alla vendita in data 6 dicembre 1985.

R. e G.G. e la s.r.l. La Bilaterale eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di divisione e contestavano la simulazione della vendita in data 6 dicembre 1985.

Con successivo atto di citazione notificato il 10 e 14 giugno B.A. conveniva davanti al Tribunale di Como i fratelli D., B. e B.T., nonchè le nipoti R. e G.G. e la s.r.l. La Bilaterale, riproponendo le domande di cui al primo giudizio, con l’aggiunta di una richiesta di risarcimento dei danni patiti e premessa la qualificazione dell’azione come "petizione di eredità, azione di riduzione, reintegrazione di quote di legittima, azione di divisione, azione di risarcimento danni".

Riuniti i due giudizi, con sentenza in data 21 dicembre 2001 il Tribunale di Como dichiarava che A., T., B. e B.D. erano eredi in parti uguali della defunta madre C.C., escludeva che B.A. avesse esperito un’azione di riduzione a tutela della sua quota di legittima e riteneva che, come erede della defunta, ai sensi dell’art. 2722 c.c., gli era preclusa la prova per testi della simulazione della vendita in data 6 dicembre 1985.

B.A. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 23 aprile 2005.

I giudici di secondo grado ritenevano che l’attore con la seconda citazione aveva rivendicato all’eredità paterna anche gli immobili di cui alla vendita in data 6 dicembre 1985 ed aveva premesso alle domande finali la seguente precisazione: "in accoglimento delle domande qui proposte petizione di eredità, azione di riduzione, reintegrazione e di quota di legittima, azione di divisione, azione di risarcimento danni". Tali enunciazioni, tuttavia, non bastavano a ritenere effettivamente proposta una domanda di riduzione delle donazioni lesive della sua quota di legittima, laddove le domande finali erano "divisione dell’intera massa ereditaria in quattro parti uguali" – previo accertamento della nullità della donazione mascherata da vendita, ovvero della natura fiduciaria "di comodo" dell’intestazione alla soc. La Bilaterale, senza alcuna indicazione nè della quota di riserva nè della quota disponibile oltre la quale vanno ridotte la donazioni. Ne conseguiva che la prova della simulazione degli atti compiuti dalla madre subiva le stesse limitazioni che sarebbero state opponibili alla dante causa ex art. 1417 c.c., con esclusione della prova per testi e quindi di quella presuntiva.

Ad ogni modo l’attore era decaduto dalla prova testimoniale, non avendo tempestivamente ed esaustivamente proposto le proprie istanze istruttorie nel termine ex art. 244 c.p.c., fissatogli dal g.i..

Per quanto riguardava la prospettata natura fiduciaria della vendita in data 6 dicembre 1985, i giudici di secondo grado ritenevano che la stessa, in considerazione del notevole valore dell’oggetto e della qualità delle persone, non poteva essere provata per testi ai sensi dell’art. 2721 c.c..

Sul punto era stato ammesso l’interrogatorio delle controparti sui capitoli dedotti da B.A., ma gli interrogati avevano escluso la natura fittizia della vendita.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione B. A., con quattro motivi.

Resistono con controricorso B.D. e B. B., che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato, con tre motivi, illustrati da memoria, al quale resiste con controricorso B.A..

Altro controricorso è stato proposto da La Bilaterale s.r.l., G. e G.R..
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, B.A. ribadisce di avere espressamente proposto (anche) un’azione di riduzione, come risultava dalla formulazione dell’atto di citazione, nel quale era stato precisato che il valore dei beni trasferiti alla soc. La Bilaterale era di molto superiore a quello risultante dall’atto di vendita, per cui erroneamente non è stato ammesso a provare la simulazione di tale atto, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma.

Le doglianze sono infondate.

Occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè il valore della quota di legittima violata dal testatore (sent. 12 settembre 2002 n. 13310). In particolare, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (sent. 29 ottobre 1975 n. 3661). L’azione di riduzione, indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l’espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (sent. 16 novembre 2000 n. 1484).

Alla luce di tali principi, essendosi limitato B.A. (a prescindere dal generico riferimento all’azione di riduzione) a dedurre che l’atto di vendita in favore della soc. La Bilaterale dissimulava una donazione (evidentemente indiretta) alle nipoti R. e G.G., ma non anche che tale presunta donazione fosse lesiva della propria quota di legittima (non precisata in relazione all’asse ereditario della madre), correttamente i giudici di merito non l’hanno ammesso a provare la simulazione.

Il terzo motivo del ricorso principale, con il quale B. A. censura l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale era comunque incorso in decadenza in ordine alle richieste istruttorie aventi ad oggetto la prova della simulazione, viene ad essere assorbito.

Con il quarto motivo del ricorso principale B.A. si duole del rigetto della domanda relativa alla simulazione dell’atto in data 6 dicembre 1985 o della natura fiduciaria dello stesso.

Con riferimento alla simulazione ribadisce la tesi che erroneamente non sono state ammesse le prove testimoniali sul presupposto della mancata proposizione dell’azione di riduzione.

Per la infondatezza della doglianza si rinvia a quanto osservato in sede di esame del primo e secondo motivo.

Secondo il ricorrente in via principale, poi, la sentenza impugnata avrebbe totalmente trascurato di considerare la nullità della donazione dissimulata per difetto del requisito di forma ex art. 782 c.c..

Il ricorrente invoca in proposito anche l’art. 737 c.c..

A prescindere dalla incomprensibilità del riferimento all’art. 737 c.c., che stabilisce il principio della collazione tra i figli legittimi e naturali ed il coniuge in relazione ad una donazione che si assume effettuata in favore delle nipoti e comunque nulla (e quindi inefficace), il ricorrente trascura di considerare che in tanto una donazione dissimulata può essere nulla per difetto di forma, in quanto risulti provata la simulazione dell’atto che la dissimula, prova che nella specie è stata ritenuta inammissibile.

Deduce poi il ricorrente in via principale:

Parimenti la sentenza impugnata ha violato gli artt. 1351 e 2721 c.c., il primo sulla necessità di forma scritta per il preliminare di vendita e il secondo sui limiti di valore per l’ammissibilità della prova per testi.

Osserviamo innanzitutto che entrambe tali limitazioni non si applicano alle obbligazioni unilaterali, quale sarebbe stato l’impegno – invocato ripetutamente, quanto inutilmente dalla de cuius – dei suoi familiari a restituirle le quote della Bilaterale, società che ella riteneva di fiduciaria, o di comodo.

Ma c’è di più. Secondo l’assunto dell’attore, nel dicembre 1983 sono intercorsi tra i soggetti convenuti:

– una vendita di beni immobili ad una società;

– un impegno dei soci di quest’ultima a trasferire alla venditrice, a sua semplice richiesta, le quote della società acquirente.

Diversi i soggetti, diverso l’oggetto, diverse le finalità dei due atti. Per cui si giustifica la diversità di forma, visto che solo il primo atto richiede ad substantiam la forma scritta per il trasferimento della proprietà dei beni immobili (e così per il preliminare, e quindi, in via di interpretazione, anche per il pactum fiduciae); mentre, per il trasferimento delle quote, l’art. 2479 cod. civ. (nella formulazione vigente nel 1983) prevedeva che le quote di società a responsabilità limitata si trasferissero con il solo consenso (salvo le formalità necessarie ai fini dell’opponibilità del trasferimento alla società e ai terzi).

Sicchè non ricorre affatto, per questo secondo atto, il limite previsto dall’art. 1351 c.c..

Tanto meno è applicabile l’art. 2721 c.c. (il cui divieto non investe, lo abbiamo accennato, gli atti unilaterali), anche perchè nella specie, la "stessa qualità delle parti" (parenti tra loro in linea retta), l’età avanzata della de cuius, la sua scarsa conoscenza degli atti giuridici e dei suoi effetti, e la fiducia riposta nei confronti di figli e nipoti, potevano intuitivamente giustificare che ella non si preoccupasse di premunirsi di uno scritto. Tutte circostanze che avrebbero agevolmente consentito di derogare al limite di valore e che invece sono state pretermesse dalla Corte territoriale.

Sostiene, poi, il ricorrente che comunque la natura fiduciaria della vendita in data 6 dicembre 1985 risultava dagli elementi acquisiti al giudizio.

Anche tale doglianza è infondata.

Occorre premettere che la natura di tale negozio fiduciario, secondo la sentenza impugnata non sarebbe stato esaurientemente esplicitato dalla difesa appellante. Ad ogni modo, lo si dovrebbe intendere come assistito da un patto di cessione delle quote de La Bilaterale alla C. o a chi la stessa avesse indicato (cfr. cap. B deduzioni istruttorie di A.): ossia un negozio trilatero con cui i soci della società che acquisiva gli immobili si impegnavano a cedere le suddette quote. L’effetto concreto voluto sarebbe quello di modificare la situazione giuridica avente ad oggetto beni immobili, attraverso il meccanismo di cessione delle quote della fiduciaria, con il coinvolgimento di soggetti diversi dalla stessa acquirente, ossia dei soci sia apparenti (le sorelle G.) che effettivi ( B. e la moglie di D., ovvero B. e D. attraverso l’interposizione della moglie); un negozio complesso e di rilevante sostanziale valore economico …

Ne consegue che il solo fatto della incertezza dell’oggetto di tale negozio fiduciario, sulla base delle prospettazioni dello stesso ricorrente principale, come ricostruito con fatica dalla sentenza impugnata, sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della ammissione delle prove testimoniali, il cui contenuto non viene riprodotto nel ricorso, al fine di valutarne la congruenza.

Ad ogni modo, anche se è vero che le limitazioni di carattere probatorio di cui all’art. 2721 c.c., non sono applicabili agli atti unilaterali (cfr. sent.: 14 luglio 2003 n. 10989; 9 settembre 1991 n. 9480), nella specie l’attuale ricorrente in via principale pretendeva di dimostrare l’esistenza di un pactum fiduciae, cioè di un contratto.

Ciò premesso, va ricordato che secondo questa S.C. in tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non potere derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 c.c., non è tenuto ad esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (sent. 19 agosto 2003 n. 1211).

Per il resto le critiche rivolte alla sentenza impugnata in ordine alla affermazione che il pactum fiduciae non poteva considerarsi provato sulla base degli altri elementi probatori invocati dal ricorrente in via principale si dirigono contro una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso incidentale proposto da B.D. e B.B. viene ad essere assorbito.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti costituite, che si liquidano, per ognuna di esse, come da dispositivo.
P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna delle parti costituite, nella complessiva somma di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2011, n. 15784 Assicurazioni sociali

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza de 29 maggio 2007, respingendo l’appello dell’INPS, ha dichiarato il diritto di M.C. – che aveva presentato la relativa istanza amministrativa in data 25 marzo 2003 – alla ricostituzione della pensione della quale era titolare con il riconoscimento della contribuzione figurativa per un periodo dell’anno 1964 corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità e collocato al di fuori di un rapporto di lavoro, ritenendo non preclusiva, ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione, la circostanza che, in quel periodo, non fosse prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratrici a domicilio, qual era diventata, nella specie, l’istante, dal 1976 al 1978.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste M.C. con controricorso.
Motivi della decisione

1. L’INPS, nell’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2114 c.c., nonchè della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, e, inoltre, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, formulando, ai sensi dell’ari. 366 bis c.p.c, il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se è possibile l’accredito di contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità riferito ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratrici a domicilio". 2. Il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.

3. E’ da premettere che, avendo la M. chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo della sua maternità con domanda amministrativa del 25 marzo 2003, la vicenda trova regola nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, il cui testo è da leggere nel senso (successivamente) indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (legge finanziaria 2008) e applicabile di ufficio quale ius superveniens nella presente controversia (la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2008, dopo la notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 29 dicembre 2007, a mezzo del servizio postale).

4. Il D.Lgs. n. 151 de 2001, art. 25, comma 2, nel suo testo originario, disponeva "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro". 5. Come emerge dal dato testuale della indicata disposizione, i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro (regolati dagli artt. 16 e 17 dello stesso D.Lgs.) vengono ad essere coperti da contribuzione figurativa anche se non interni a un rapporto di lavoro. In altri termini, il diritto all’accredito figurativo deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi in questione ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accreditamento figurativo di contributi.

6. Non è, quindi, fondata la tesi dell’INPS per cui la tutela non spetterebbe alla odierna resistente per il solo fatto che l’attività lavorativa da essa svolta – lavoratrice a dotnicilio – non era soggetta ad assicurazione obbligatoria per maternità negli anni in cui si era verificato l’evento per il quale era stata richiesta la contribuzione figurativa (in effetti la tutela della maternità è stata prevista, per la prima volta, per le lavoratrici a domicilio, dalla L. n. 1204 del 1971, art. 1, con riferimento alle disposizioni degli artt. 2, 4, 6 e 9 della stessa legge).

7. Occorre, tuttavia, verifìcare, se, nel caso concreto, ricorrano, o meno, le condizioni cui il ripetuto del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, come autenticamente interpretato dalla richiamata disposizione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, subordina l’attribuzione del beneficio previdenziale controverso.

8. Il testo della norma, da ultimo citata è il seguente "Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs….". 9. Per effetto della norma in parola, l’individuazione dei possibili destinatari dell’accredito figurativo previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile solo se e in quanto – alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo – il soggetto che richiede il beneficio contributivo risulti "iscritto in servizio" al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO e possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

10. Sempre la riferita norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale nella sentenza n. 71 del 2010, nella quale il giudice delle leggi ne ha ribadito la natura interpretativa, conseguendone che il diritto al beneficio dell’accredito figurativo compete solamente agli iscritti ai fondi indicati nell’art. 25, comma 2, in possesso di un quinquennio di contribuzione e che siano anche "in servizio" al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001. 11. Questa Corte, nelle sue recenti sentenze nn. 23037 e 24236 del 2010, nelle quali ha proceduto a un’approfondita ricostruzione della normativa dettata, nel tempo, in materia di contribuzione figurativa per l’evento maternità, ha affermato – avuto anche riguardo alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata – che la espressione "iscritti in servizio" sia stata scelta dal legislatore essenzialmente per limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa, escludendo la tutela per le maternità collocate in epoca remota e, quindi, non richieda un effettivo svolgimento di attività lavorativa, ma comprenda i soggetti iscritti ad un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e da considerare "in attività" al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, perchè non titolari di trattamento pensionistico.

12. In sostanza, esclusi dal beneficio sono i soggetti già pensionati alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lg. n.l51/2001).

13. Nella sentenza impugnata che, ovviamente, non ha potuto tener conto della norma interpretativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, nessun accertamento risulta compiuto in ordine alla circostanza – che diventa, viceversa, determinante – relativa alla condizione personale della M., se si trattasse cioè di un soggetto già titolare di pensione alla data del 27 aprile 2001, ovvero di un soggetto – a quella stessa data – iscritto in un’ assicurazione di lavoro dipendente e in possesso di un quinquennio di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

14. La sentenza impugnata va, quindi cassata, con rinvio ad altro giudice, designato nella stessa Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che procederà ali"accertamento di cui al punto precedente, sulla base del principio di diritto per cui "In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del D.Lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all’accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall’art. 25, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.l51 del 2001, come autenticamente interpretato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, l’istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro".

Al giudice di rinvio si demanda anche di provvedere per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17898 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

Con atto del 1997, R.M., L., T. e g.

m., proprietari di un fondo sito in (OMISSIS), ove sorgeva la loro abitazione, esponevano che nella corte esisteva una servitù di passo di uso agricolo a favore dei fondi di proprietà di M.G. e che il passo era sempre avvenuto sporadicamente, tanto che la corte veniva utilizzata per l’essicazione del fieno e per usi propri di essi esponenti.

Essendo venuti a conoscenza della intenzione di G. di edificare su propri fondi, avevano fatto presente di non essere disposti a concedere l’ampliamento della servitù agricola;

Essendo poi stata concessa la concessione edilizia, si erano presentati alcuni camion, i cui conducenti, evidentemente istruiti al riguardo dai loro committenti, avevano preteso il passaggio.

Convenivano pertanto di fronte al tribunale di V.G. perchè fosse accertato che esisteva soltanto una servitù di tipo agricolo.

Costituitasi, M.G. assumeva che il suo fondo era intercluso, contestava che lo spiazzo in questione costituisse corte e, nell’interpretazione di entrambi i giudici del merito, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva.

Con sentenza del 2001, l’adito tribunale accoglieva la riconvenzionale determinando in L. 40.000.000 l’indennità dovuta e regolando le spese.

I M. proponevano appello cui resisteva G., che instava per ottenere la condanna delle controparti al pagamento delle spese pur senza articolare uno specifico motivo di appello incidentale.

Con sentenza in data 15.6/15.11.2004, la Corte di appello di Venezia respingeva l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte lagunare che l’area interessata non poteva essere considerata corte; che il fondo della controparte doveva considerarsi intercluso, atteso che il fondo attraverso cui avrebbe dovuto esercitarsi altrimenti il passaggio era in era comproprietà con il marito, e cioè di un terzo mentre l’abbattimento di manufatti al fine suddetto era da considerarsi eccessivo in relazione alla necessità del fondo dominante.

L’interclusione poi era stata determinata da fatto della G. che aveva eretto manufatti, ma tanto non escludeva lo stato di fatto venutosi a creare, atteso che quanto posto in essere corrispondeva ad un conveniente uso del fondo stesso.

La domanda proposta da G. poi andava qualificata giuridicamente dal giudice, che la aveva interpretata come volta ad ottenere la costituzione della servitù e non solo di accertamento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria, gli originari attori e gli altri eredi di mo.gi., deceduto nelle more del giudizio;

resiste con controricorso M.G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, si adduce violazione dell’art. 1051 c.c., comma 4, nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si assume al riguardo che la sussistenza su di un fondo di una servitù di passaggio non sarebbe di ostacolo alla qualificazione come cortile del fondo stesso; che la qualifica come cortile di un fondo non comporta la necessità di escludere ogni possibilità di immissione di terzi estranei; che l’analisi condotta dal CTU non risulterebbe tale da poter determinare la natura cortilizia o meno del terreno de quo.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c., comma 2, e vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si assume al riguardo che la Corte lagunare avrebbe errato nell’interpretazione della norma citata, considerando la demolizione di un manufatto come circostanza impediente la conveniente costituzione di una servitù di passaggio secondo il criterio del minor aggravio per il fondo servente, mentre il CTU non aveva escluso ipotesi alternative.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 1051 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla avvenuta costruzione volontaria, in evidente accordo con il coniuge comproprietario, di manufatti, in modo tale da creare la dedotta interclusione del fondo di G..

Con il quarto mezzo si lamenta violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., e vizio di motivazione in relazione alla esatta qualificazione della domanda riconvenzionale spiegata dalle controparti, che sarebbe stata solo di accertamento e non di costituzione della servitù coattiva.

Con il quinto motivo, si lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie volte alla definizione della qualità del terreno in argomento come cortile o meno, lamentandosi che le stesse erano volte ad individuare la concreta destinazione impressa allo spazio stesso, atteso che la esistenza di una servitù di passaggio per uso agricolo non sarebbe sufficiente ad escludere la natura cortilizia di un fondo.

In ordine al primo motivo deve rilevarsi che la statuizione al riguardo della Corte lagunare si basa sull’uso che di detta area, non recintata, viene in concreto fatto.

Ha rilevato la sentenza impugnata infatti che l’area de qua è gravata di servitù agricola a favore di fondi di terzi ed inoltre insiste su di essa servitù di uso pubblico da oltre venti anni) a favore dei fedeli che la domenica escono dalla chiesa, i cui gradini dono degradanti sul fondo in questione.

Il fatto che l’area de qua sia utilizzata dai proprietari per l’essicazione del fieno e per il parcheggio di auto, se visto in relazione ai rilevati caratteri che connotano l’area de qua, determinano una situazione dei luoghi assolutamente peculiare e tale da imporre una valutazione del caso concreto che comporta un accertamento di fatto, come tale non censurabile in questa sede di legittimità, atteso che l’analisi compiuta nella sentenza impugnata risulta scevra da vizi logici o tecnici.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

A completamento della tematica afferente alla qualificazione dell’area de qua, va affrontato il quinto motivo; infatti la richiesta prova per testi varrebbe a dimostrare che sul terreno in questione viene effettuata la essicazione del fieno e che sulla stessa viene anche esercitato il parcheggio di auto; in ragione delle considerazioni svolte a proposito del mezzo testè esaminato, deve essere condivisa le tesi secondo cui considerata la finalità perseguita, la circostanza, anche se dimostrata, non varrebbe a modificare le conclusioni raggiunte al riguardo.

Anche il quinto motivo deve essere quindi respinto.

Il secondo motivo, premesso che l’interclusione del fondo di G. deve essere considerata acclarata, atteso che al fine che ne occupa non può considerarsi unitariamente il fondo predetto con quello del marito, va rilevato che le conclusioni raggiunte dal CTU hanno considerato impraticabili o molto ardue altre soluzioni, siccome comportanti l’abbattimento di manufatti insistenti sul fondo di G. e su quello del marito.

Anche in tal caso infatti la valutazione della possibilità di una congrua applicazione del principio del minor danno per il fondo servente a fronte della situazione derivante a carico di quello dominante, integra una valutazione di merito, come tale non valutabile in sede di legittimità posto che non vengono denunciati vizi intrinseci della soluzione adottata e la scelta della stessa non viola alcuna disposizione o principio normativo.

Non può in ogni caso al riguardo ignorarsi che la preesistenza di una servitù di passaggio sul fondo individuato dal CTU come il più idoneo ad ospitare il tracciato della costituenda servitù di passaggio non poteva non costituire un forte elemento a favore dell’utilizzo di un percorso già adibito, seppure con modalità diverse, a tanto. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.

11 terzo mezzo poi risulta quanto meno riduttivo nel ricondurre alla esistenza di manufatti sul terreno di G. e del di lei marito la esclusione, da parte del CTU, della praticabilità in concreto di tracciati alternativi.

Si adombra in ricorso, neppure troppo nascostamente, che i manufatti sarebbero stati eretti ad arte, proprio per rendere impraticabili altri percorsi ipotizzabili.

A parte le considerazioni svolte a proposito del motivo che precede, e relative alla preesistenza di una servitù di passo, sia pure a fini agricoli, sul terreno degli odierni ricorrenti, cosa questa che rendeva più agevole sfruttare un percorso già praticato, devesi rilevare che la adombrata costruzione di manufatti finalizzata a scopi processuali non risulta dimostrata in modo compiuto se non mediante illazioni e che, in ogni caso, sussistono ulteriori ragioni, già evidenziate, che hanno determinato il convincimento della Corte territoriale.

Rimane in ogni modo che i fabbricati insistono anche sul terreno di un terzo, gli interessi del quale non possono essere considerati recessivi rispetto a quelli della parti in causa.

Anche questo mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il quarto mezzo ci si duole del fatto che l’originaria domanda degli odierni resistenti sia stata interpretata come volta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva, anche se il verbo utilizzato (accertarsi) comportava altro senso alle richieste svolte.

Il motivo non ha pregio, atteso che la Corte lagunare, nell’esercizio, istituzionalmente demandato al giudice del merito, dell’interpretazione degli atti processuali ha ritenuto di interpretare la domanda originariamente proposta come volta alla costituzione della servitù a prescindere dalla espressione verbale utilizzata, tenuto conto che una siffatta pronuncia era l’unica compatibile e coerente con le premesse della comparsa di costituzione e la proposizione della domanda riconvenzionale.

Tale analisi ermeneutica non risulta essere stata contrastata con argomentazioni atte a svilirne la valenza.

Non basta infatti prospettare una diversa interpretazione per rendere inidonea quella adottata in sentenza se questa risulta, come nella specie, immune da vizi logici e giuridici.

Anche tale motivo deve pertanto essere respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

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