Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2687 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta dal contribuente P.L. per gli anni dal 1998 al 2001, relativamente alla sua attività di taxista esercitata senza l’ausilio di lavoro dipendente e con il solo impiego dell’autovettura di proprietà.

La C.T.P. di Macerata dichiarava decaduto il contribuente dal diritto di richiedere il rimborso per l’anno 1998 e accoglieva per gli altri anni il ricorso rilevando l’assenza di un’autonoma organizzazione del lavoratore autonomo. La C.T.R. ha confermato tale decisione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione degli artt. 2082, 2083, 2195 c.c., falsa applicazione degli artt. 2222, 2229 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51 e formulando il seguente quesito di diritto:

se in relazione all’IRAP per tutte le imprese ivi comprese le piccole imprese e quelle che operano in contabilità semplificata il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura dell’attività svolta e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.

Motivi della decisione

La giurisprudenza di questa Corte è ormai assolutamente conforme nel ritenere che l’autonoma organizzazione, requisito necessario per l’assoggettabilita all’imposizione I.R.A.P., sussiste in presenza di una delle due seguenti condizioni: a) ricorso, non meramente occasionale, a prestazioni lavorative subordinate o di terzi in regime di collaborazione esterna; b) impiego di capitali di non irrilevante entità. Tali condizioni devono essere finalizzate all’incremento delle capacità lavorative e delle potenzialità reddituali del professionista o del lavoratore autonomo. E’ escluso quindi che il carattere organizzativo autonomo possa considerarsi implicito nell’attività di lavoro autonomo ma deve invece essere accertato con riferimento alle specifiche fattispecie sia pure con attribuzione a carico del contribuente dell’onere di provare la sussistenza delle condizioni di esclusione dell’applicabilità dell’imposta.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione con riferimento al recente formarsi di una giurisprudenza consolidata relativamente ai lavoratori autonomi.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3632

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 22/5/09, dichiarava inammissibile la istanza di revisione della sentenza, resa dalla Corte di Appello di Bari, in data 16/9/03. proposta nell’interesse di N.P..

L’interessato, a supporto della domanda avanzata, ha evidenziato che il Tribunale di Trani ha assolto per non avere commesso il fatto T.R. dalla medesima accusa contestata al N., sul rilievo che la effettiva disponibilità del terreno era da condurre a P.A., figlio della T., circostanza questa che avrebbe dovuto scagionare anche il medesimo N..

La Corte di Appello di Bari ha, invece, affermato la penale responsabilità di quest’ultimo, richiamando emergenze istruttorie che provavano la disponibilità in capo all’imputato del terreno in cui venivano versati indiscriminatamente i rifiuti: il N. aveva, in tutta evidenza, la disponibilità della parte di terreno, avendone concesso, solo una parte al predetto P., ritenendo che vi fossero sufficienti elementi per provare il concorso di esso prevenuto nell’illecita attività contestata.

Con memoria aggiunta la difesa del N. ha specificato ulteriori ragioni a sostegno di quanto in ricorso dedotto.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

La difesa del ricorrente ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia le ragioni a sostegno delle censure mosse con la impugnazione, in dipendenza delle conclusioni a cui è pervenuto il Procuratore Generale presso questa Corte nella requisitoria scritta.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale adottata dalla Corte di Appello di Lecce si palesa del tutto logica e corretta.

In adesione a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, inoltrata in atti, non può non rilevarsi che in tema di revisione il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano (Cass. 9/9/04, n. 36121).

Sul punto, peraltro, questa Corte ha, ulteriormente affermato che in tema di revisione ciò che è emendabile è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l’essenza della giurisdizione; sicchè non è ammissibile la istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Cass. 13/2/09, n. 6273).

Nel caso di specie la T. è stata assolta, con la sentenza asseritamene inconciliabile, perchè ritenuta esente da responsabilità in ordine al reato ascrittole, nel dimostrato presupposto che il reato, sicuramente commesso, era stato consumato dal di lei figlio.

La attribuzione di responsabilità in capo a quest’ultimo, P. A., risulta perfettamente compatibile con il riconoscimento di colpevolezza del N..

Sul punto si precisa che, a giusta ragione la Corte di Appello di Lecce ha rilevato:

– la Corte di Appello di Bari ha affermato la responsabilità del N. ritenendo, sul presupposto della pratica disponibilità dell’area, che vi fossero elementi sufficienti per la prova di un concorso;

– per la imponenza del fenomeno e la assenza di qualunque misura precauzionale, non si poteva ritenere l’imputato estraneo all’abbandono incontrollato dei rifiuti in terreno di sua proprietà;

– il contratto relativo alla concessione al P. aveva per oggetto la concessione di appena mezzo ettaro dell’intero fondo in proprietà al N., che rimaneva nella libera disponibilità dei rimanenti tredici ettari.

Ne consegue che, come a giusta ragione ritenuto dal giudice di merito, la T. è risultata estranea alla realizzazione della discarica de qua in difetto di prove di un suo coinvolgimento; di contro, il N. è stato ritenuto responsabile perchè, nel pieno possesso dell’area di sua proprietà, ha concorso nel reato ascrittogli, consentendo lo scarico incontrollato dei rifiuti. Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il N. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1415 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società ricorrente ha realizzato in Roma, via Gian Pietro Talamini s.n.c., due edifici, uno residenziale ed uno a destinazione mista, previa acquisizione del permesso di costruire 8.3.2006, n. 210, prot. n. 17370.

È stata riscontrata una difformità rispetto a detto titolo edilizio, consistente nel posizionamento delle coperture di entrambi gli edifici ad una quota superiore, con un’eccedenza di altezza nel sottotetto pari a circa 0,80 m.

Con determinazione dirigenziale del XII Municipio del Comune di Roma 15.2.2010, n. 271, è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive accertate, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008.

Successivamente, verificato, sulla base di quanto documentato ed asseverato da tecnici strutturisti, che il ripristino dello stato dei luoghi non era possibile, senza nocumento per la statica degli edifici, con determinazione dirigenziale del medesimo Municipio 30.4.2010, n. 731, è stata comminata la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge regionale, nella misura di Euro 985.032,00, pari al doppio dell’asserito incremento di valore di mercato dell’immobile, calcolato con riferimento alla data di applicazione della sanzione.

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nella parte in cui l’entità della sanzione è stata determinata nella suddetta misura.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 della legge regionale del Lazio n. 15/2008 – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza e per difetto di istruttoria.

La rubrica dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008 recita "Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali", mentre l’Amministrazione, nel corso dell’istruttoria concernente l’istanza avanzata dalla Società ricorrente, avrebbe fatto riferimento all’art. 18 della menzionata legge regionale. Conseguentemente, ai fini del calcolo della sanzione da applicare, questa avrebbe dovuto riferirsi all’art. 18, anziché all’art. 16 della citata legge regionale n. 15/2008, determinandola in una misura massima di 30.000,00 Euro.

Nella specie non si sarebbe verificato alcun incremento di valore, non avendo la ricorrente dichiarato di voler mutare la destinazione dei locali, la cui altezza è di 0,80 m maggiore rispetto a quella prevista in progetto, e non essendosi realizzato alcun aumento di superficie.

Pertanto, non essendo possibile, a dire della ricorrente, determinare il diverso valore di mercato derivante dall’abuso, si sarebbe dovuto applicare l’art. 18 della legge regionale de qua, con quantificazione della sanzione nella misura massima di 30.000,00 Euro.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha prodotto documentazione conferente.

Con ordinanza 21.10.2010, n. 4677, è stata immediatamente fissata l’udienza pubblica del 10.1.2011, stante la necessità di un approfondimento, possibile solo nel merito, e nelle more sospesa l’efficacia del provvedimento gravato, nella misura eccedente l’importo di Euro 30.000,00.

Entrambe le parti hanno depositato memorie defensionali in vista della menzionata pubblica udienza del 10.1.2011, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame ha per oggetto il provvedimento, individuato in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 985.032,00, per la realizzazione, in difformità dal permesso di costruire, della copertura di due edifici ad un’altezza superiore di 0,80 m, con innalzamento, nella stessa misura, del piano sottotetto.

In particolare, ivi si censura l’entità della predetta sanzione pecuniaria.

1.1 – Esso è destituito di fondamento.

2 – Si è già esposto in narrativa che, riscontrato il suindicato abuso, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, ne era stata ingiunta la demolizione. Successivamente, accertata l’impossibilità della demolizione senza pregiudizio per la parte conforme al permesso di costruire, è stata disposta la sanzione pecuniaria, in applicazione della medesima disposizione, specificamente del comma 3, che disciplina la quantificazione di tale sanzione, in misura pari al doppio dell’incremento di valore derivante delle opere abusive, facendo riferimento alla data di applicazione della sanzione stessa.

Perciò, coerentemente, è stato applicato sempre il menzionato art. 16 della legge regionale n. 15/2008, nel primo caso per ingiungere la demolizione, mentre nel secondo caso per irrogare la sanzione pecuniaria, una volta accertato il pregiudizio per la parte conforme, in caso di demolizione di quella abusiva.

2.1 – Deve poi rimarcarsi che l’applicazione della citata disposizione risulta corretta, tenuto conto che l’aumento di volume derivante dalla maggiore altezza degli edifici ed, in particolare, del piano sottotetto, che è l’unico interessato dallo stesso, essendo rimasta invariata quella dei piani sottostanti, ha integrato una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio; la variazione essenziale costituisce, a sua volta, una delle ipotesi contemplate in tale disposizione, che dà luogo alle due alternative sanzioni in precedenza descritte.

Infatti, per effetto della maggiore altezza al piano sottotetto per 0,80 m, si è determinato un aumento del volume superiore al 2%, che, secondo quanto stabilito dal successivo art. 17, integra, appunto, una variazione essenziale. Va poi considerato che, con detto aumento dell’altezza, si è oggettivamente ottenuto il cambio di destinazione d’uso per una parte del sottotetto, laddove essa è divenuta pari a 2,40 m. Si deve evidenziare la consequenzialità di tale cambio di destinazione d’uso per una superficie, che in precedenza era priva dei requisiti richiesti per l’utilizzo residenziale e che, al fine del calcolo degli oneri concessori, nonché del computo della superficie e della volumetria complessivi realizzati, era stata calcolata, invece, quale superficie destinata a soffitta.

2.2 – Tale cambio di destinazione d’uso integra anch’essa una variazione essenziale, in quanto comporta un aggravio del carico urbanistico; questo viene, infatti, calcolato avendo a riferimento proprio la superficie, in questo caso con destinazione residenziale.

2.3 – Alla luce dei dati sopra evidenziati ed, in particolare, della congruità della disposizione in concreto applicata rispetto all’abuso contestato e della coerenza riscontrata tra la prima e la seconda determinazione dirigenziale adottate in relazione al medesimo abuso, non può fondatamente invocarsi il richiamo, eseguito dall’Amministrazione, in un atto endoprocedimentale, all’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, di cui si chiede in questa sede che sia fatta applicazione.

In tale atto, infatti, si fa riferimento all’istruttoria relativa ad una richiesta di applicazione di tale ultima disposizione, da parte della Società ricorrente, perciò non esprime la volontà del Comune di Roma, nella persona del Dirigente che ha poi emanato il provvedimento qui impugnato.

3 – Deve poi sottolinearsi che in ogni caso, in base al citato art. 18, comma 3, della legge regionale n. 15/2008, anche la difformità parziale, invocata da parte ricorrente, in caso di accertato pregiudizio per la parte conforme derivante dalla demolizione di quella abusiva, è sanzionata con una sanzione pecuniaria "pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere abusive, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione", il che è quanto è stato fatto dall’Ente civico resistente con riguardo all’abuso commesso dalla Società ricorrente.

3.1 – È il diverso e successivo comma 4 del richiamato art. 18 a prevedere che "qualora (…) non sia possibile determinare il valore di mercato (…)", debba applicarsi, in via del tutto residuale, "una sanzione pecuniaria da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di 30 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso".

4 – Nel caso in esame, differentemente da quanto asserito dalla Società istante, è possibile determinare l’incremento del valore di mercato, tenuto conto del cambio di destinazione d’uso che è conseguito, per effetto dell’aumento dell’altezza nel sottotetto, in particolare, relativamente alle superfici nelle quali essa è divenuta pari a 2,40 m, imprimendosi oggettivamente il carattere residenziale.

Ne deriva che sussisteva un parametro al quale ancorare il calcolo della sanzione pecuniaria: esso era ed è rappresentato proprio dalla differenza di valore di mercato, per il passaggio da uso soffitta ad uso residenziale con riguardo a quelle superfici aventi tale altezza. Detto calcolo è stato poi correttamente effettuato dal Comune di Roma, tenendo a riferimento le quotazioni ufficiali immobiliari dell’Agenzia del Territorio, per stabilire i due valori di mercato, a seconda della destinazione d’uso.

5 – Deve concludersi che il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

6 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la Società ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9672 Premio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società "Belluardo Paolo & Carmela" S.n.c. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modica, l’Agenzia di (OMISSIS) dell’Italica Ass.ni, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modica, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla Soc. Belluardo Paolo & Carmela avverso il d.i. che la Italica Assicurazioni aveva ottenuto per il mancato pagamento della somma di L. 3.750.606 in relazione a premi per polizze infortunio e incendio.

Si costituiva l’Agenzia di (OMISSIS) dell’Italica Ass.ni chiedendo il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.

Il Tribunale di Modica con sentenza n. 339/05 del 5-6/7/2005 rigettava l’appello e confermava la sentenza appellata.

Ricorre per Cassazione la Belluardo Paolo & Carmela S.n.c. con due motivi.

Non resiste l’intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 167 c.p.c. ed all’art. 2698 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), omessa motivazione su punti decisivi ai fini del decidere specificamente proposti con l’appello, erronea rappresentazione degli atti processuali e delle posizioni delle parti e conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Con il secondo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1897 c.c. in relazione alla comunicazione di eliminazione e riduzione del rischio, omessa motivazione ed illogicità manifesta della motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

I motivi vanno trattati congiuntamente.

Assume il ricorrente che il Tribunale, dopo avere sintetizzato correttamente le posizioni dell’opponente, ritiene che l’assunto "è rimasto privo di prova: l’asserzione secondo cui le parti avrebbero convenuto di assicurare contro il rischio incendio distintamente l’immobile e la merce in esso contenuta, presupponeva la produzione, da parte di chi ciò asseriva del documento contratto …".

Si osserva al riguardo che la motivazione è erronea perchè erronea la rappresentazione dei fatti processuali e posizione delle parti: la comunicazione alla agenzia assicuratrice che all’interno degli immobili assicurati non vi era più di quanto in precedenza contenuto, era stata inviata regolarmente dalla società che aveva atteso invano una ispezione della società assicuratrice. E la comunicazione relativa alla riduzione del rischio era chiara e faceva intendere che l’oggetto del rischio incendio era diverso da quello originariamente pattuito.

Si tratta comunque di apprezzamenti di fatto in riferimento, appunto, alla comunicazione in relazione alla copertura dei rischi.

I motivi sono infondati e vanno rigettati.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

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