Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14751 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel dispositivo scritto sul ruolo di udienza del 10 novembre 2010 della quarta Sezione di questa Corte di Cassazione relativo al procedimento R.G. n. 9682/2010 inerente al ricorso di E. M. avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione distaccata di Belpasso del 20.11.2009 e nella sentenza documento n. 45888/2010 (Presidente Dott. Gaetanino Zecca, Consigliere relatore dott.ssa Felicetta Marinelli), è stato scritto per errore "con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria", anzichè "con rinvio al tribunale di Catania".

La dicitura di cui sopra è frutto di un evidente errore materiale.

Non si tratta di una differenza di scrittura che determina una modificazione essenziale dell’atto ove si abbia riguardo al permanere della statuizione di rinvio, rispetto alla quale la correzione non copre uno spazio di libera determinazione del giudicante, ma uno spazio definito e obbligato dalla regola di cui all’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c).
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo apposto sul ruolo di udienza e nella sentenza documento n. 45888/2010, relativo al procedimento n. 9682/2010 nei confronti di E.M., definito all’udienza pubblica del 10.11.2010, nel senso che laddove è scritto "al Tribunale di Reggio Calabria" deve invece intendersi e leggersi "al Tribunale di Catania".

Manda alla Cancelleria per la annotazione del presente provvedimento sull’originale degli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1079 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 10.2.2011, il difensore degli esponenti ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha dato atto di non avere più interesse alla decisione della presente controversia, vista la mancata approvazione del PII di cui è causa;

sussistono, peraltro, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa anche la complessità della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 1241

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata il Sindaco del Comune di Lecco, richiamata la vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari e comunitari, preso atto che a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari si è verificato un fenomeno di esponenziale incremento delle richieste di iscrizione che, se non adeguatamente regolamentato, potrebbe assurgere a vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia della igiene e sanità pubblica, posto che, assai spesso, gli alloggi destinati ad ospitare i nuovi residenti versano in condizioni di degrado incompatibili con il requisito della abitabilità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità previsti dalla legislazione vigente; considerato che tale situazione mette altresì a repentaglio l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubica intesa nella sua più ampia accezione, ha ritenuto di adottare adeguate misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell’ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04.

Avverso il predetto atto sono insorte le associazioni ricorrenti, ritenendo che la disciplina dell’iscrizione anagrafica da esso introdotta contrasti con le rispettive finalità statutarie in quanto discriminatoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lecco e il Ministero dell’Interno.
Motivi della decisione

Il Comune di Lecco ha depositato in giudizio l’ordinanza sindacale n. 299 del 23 dicembre 2010 con la quale ha disposto l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato.

Il Collegio deve prenderne atto dichiarando cessata la materia del contendere.

Le spese devono porsi a carico dell’Amministrazione resistente, che con l’intervento in autotutela ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto impugnato. Resta inoltre fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte virtualmente soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida un Euro 2.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-05-2011, n. 21371

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.A. e S.M. F. per i reati di calunnia loro rispettivamente ascritti, perchè il fatto non costituisce reato.

Le due imputate erano accusate di aver con due distinte querele accusato, sapendolo innocente, S.P. di aver fatto abusivo ingresso all’interno delle loro proprietà per effettuare delle misurazioni e di aver, senza il loro consenso, scattato delle fotografie, riprendendo anche le loro persone; e (la sola M.) di aver effettuato alla M. una telefonata minacciosa.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile S.P., con il quale denuncia:

– la erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen., in relazione all’affermazione secondo cui i fatti denunciati dalle imputate non integrino alcuna fattispecie di reato, in quanto per la configurabilità del delitto di calunnia è sufficiente la sola astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona incolpata, nella specie sussistente, posto che a carico del S. era stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen.. La sentenza risulterebbe inoltre contraddittoria, confondendo il piano oggettivo della idoneità astratta dei fatti denunciati con quello soggettivo necessario ad integrare il delitto di calunnia. La sentenza – stante la formula adottata – avrebbe ritenuto in ogni caso preponderante la mancanza dell’elemento soggettivo, pur avendo affermato che l’intento delle imputate era stato quello di denunciare il S. per "danneggiarlo".

– la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata, contravvenendo alla regola di giudizio di cui all’art. 425 cod. proc. pen., avrebbe in più passaggi rilevato l’impossibilità di accertare la falsità dei fatti oggetto delle denunce delle imputate, negando così l’accesso al dibattimento per il raggiungimento della piena prova della colpevolezza di queste ultime.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

2. Sul primo motivo, quanto al rilievo relativo alla configurabilità del reato di calunnia (astratta idoneità dei fatti denunciati ad essere ricompresi in ipotesi di reato), deve osservarsi che il giudice del merito non ha ritenuto dirimente, al fine del decidere, che i fatti denunciati non configurassero alcuna fattispecie di reato, così da escludere la materialità della condotta del delitto di cui all’art. 368 cod. pen.. La formula utilizzata ("il fatto non costituisce reato") e la motivazione dimostrano che la decisione sia stata assunta in considerazione della mancanza dell’elemento soggettivo e non di quello oggettivo del reato.

Pertanto, la doglianza, investendo argomentazioni che non hanno avuto rilevanza decisiva nel ragionamento giustificativo, appare del tutto priva di consistenza (Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, dep. 08/11/1993, Dossi, Rv. 195709; Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, dep. 28/06/2008, Borrata, Rv. 241042). Nè tali argomentazioni, inserite nel discorso giustificativo, risultano inficiare la tenuta logica della motivazione.

Quanto ai rilievi riguardanti la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, va rammentato che, nel delitto di calunnia, il dolo è integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (scienza dell’innocenza dell’incolpato) e momento volitivo (volontarietà della incolpazione), di guisa che l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata dalla sentenza impugnata esclude l’elemento soggettivo.

Nel caso in esame, il giudice a quo ha ritenuto che le imputate, pur denunciando fatti corrispondenti al vero, avessero erroneamente attribuito valenza penale rilevante alle condotte del S. e, stante un pregresso rapporto conflittuale tra confinanti, lo avessero denunciato, enfatizzando un avvenimento in realtà risibile.

La correttezza della conclusione cui perviene il giudice di merito in punto di diritto non può dirsi invalidata dalla considerazione dei motivi che possono aver indotto le imputate a presentare le querele, posto che, secondo un pacifico orientamento di legittimità, sono irrilevanti, al fine di ritenere od escludere il dolo generico del delitto di calunnia, i motivi dell’azione.

2. Quanto al vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è manifestamente infondato.

Si rammenta al riguardo che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione.

Pertanto, qualora, all’udienza preliminare, emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo se questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. In altri termini, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile e non suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio.

L’esame della sentenza dimostra che il Giudice si è attenuto ai principi giuridici indicati.

Nella specie, la sentenza impugnata ha chiaramente espresso il criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero, non emettendo un giudizio anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere, bensì ritenendo, con motivazione che, sul piano argomentativo, non mostra aporie evidenti e che non ha trascurato alcuna delle circostanze emerse in fase di indagine, che tale quadro probatorio non avrebbe potuto subire alcuna variazione all’esito di un dibattimento.

Il Giudice ha evidenziato che non era emersa dagli elementi acquisiti nella fase investigativa – nè il dibattimento era suscettibile di aggiungere elementi ulteriori – la prova della consapevolezza piena e assoluta da parte delle imputate dell’innocenza dell’incolpato.

Ha ritenuto infatti che le imputate nelle querele avessero enfatizzato avvenimenti risibili, il cui accadimento era risultato provato – o comunque non provabile con certezza in dibattimento (considerata l’equivalenza della versione data dalle imputate con quella esposta dalla parte offesa) -, attribuendo ad essi erroneamente valenza penale. Fatti che, ad un più attento esame, erano risultati invece privi di connotazioni illecite.

3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.