Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41034

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione G.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.11.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 4.7.2005 per il reato di ricettazione, commesso in epoca antecedente e prossima al mese di novembre del 1996.

Con l’unico motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza per non avere rilevato la prescrizione del reato.

Si deve premettere che in effetti, il reato di ricettazione si sarebbe prescritto anteriormente alla sentenza di appello alla stregua del regime normativo introdotto dalla cd. legge Cirielli, che ha sensibilmente ridotto i termini prescrizionali. Nella specie, però, resta applicabile ai sensi della disposizione transitoria della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, la disciplina previgente, perchè la sentenza di primo grado è intervenuta prima della novella legislativa, situazione discriminante rimasta immune al vaglio di costituzionalità della norma transitoria, censurata dalla Corte Costituzionale, con sentenza nr. 393 del 23.10.2006, solo nella parte relativa all’applicabilità della disciplina abrogata ai procedimenti penali pendenti in primo grado per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, fosse stato soltanto aperto il dibattimento.

Trattandosi di delitto che secondo l’originaria previsione degli artt. 157 e 160 c.p., si prescriveva nel termine massimo prorogato di quindici anni, ne deriva pertanto la manifesta infondatezza delle censure difensive.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 130 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento di non idoneità n. 324500/2-10 del 26 luglio 2011 con il quale la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, nell’ambito del concorso per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi, lo ha dichiarato non idoneo per "Alterazione acquisita cronica estesa della cute (tatuaggio) gamba destra visibile con l’uniforme (art. 19, D.T. 5/12/2005 . art. 10, c. 7 del bando di concorso)".

Il ricorrente censura il giudizio di inidoneità sul presupposto che l’alterazione della cute non sarebbe visibile con l’uniforme di servizio.

L’amministrazione ha depositato relazione di servizio e documenti.

Il ricorso è infondato.

Come già chiarito nei propri precedenti, il Collegio osserva che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente – alla stregua del giudizio di valore – sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare.

Nel caso in esame consta che:

a)il tatuaggio è effigiato sulla "superficie laterale del III medio-distale della gamba destra, raffigura un "cavalluccio marino ed ha la dimensione di cm 10,5 x 4;

b)il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 (corretta fonte di riferimento in quanto normativa richiamata dall’art. 10, punto 7 del bando di concorso);

c)la documentazione fotografica e le dimensioni (cm 10,4 di lunghezza x 4 di larghezza) rendono ragione, obiettivamente, della non minuta estensione del tatuaggio;

d)la commissione ha giudicato l’alterazione cutanea "cronica" ed "estesa" nonché visibile con l’uniforme;

e)il giudizio di valore è immune dai rubricati vizi di eccesso di potere in quanto il tatuaggio riscontrato nel caso di specie – per la sua consistenza, estensione, metodica applicativa invasiva (per farlo si usa una macchinetta elettrica, cui sono fissati degli aghi in numero variabile, a seconda dell’effetto desiderato; il movimento della macchinetta pennette l’ entrata nella pelle degli aghi che depositano il pigmento nel derma) nonché per l’uso di sostanze chimiche e la sua non facile rimuovibilità se non mediante interventi manipolativo-correttivi della cute – può essere ragionevolmente ritenuto causa di "alterazione acquisita e cronica della cute", siccome obiettivamente in grado di provocare una modificazione permanente dello stato anteriore del soggetto: il giudizio reso dalla commissione, espressione di discrezionalità tecnica sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5 dicembre 2005), s’appalesa, pertanto, in parte qua, immune da vizi logici, di ragionevolezza e/o coerenza intrinseca;

f)più in generale, e per completezza, il collegio osserva che la cronicità del tatuaggio neppure può escludersi a motivo della sua (presunta) rimuovibilità mediante trattamenti sanitari; in disparte quanto appena sopra osservato, l’eventuale rimuovibiltà dell’alterazione è circostanza che non rileva poiché il giudizio della commissione è di natura storica, soggetto alla regola tempus regit actum ed al principio di par condicio che si impone alla procedura concorsuale come limite (anche temporale) agli accertamenti di idoneità dei candidati;

g)neppure rientra tra le incombenze della commissione appurare l’indelebilità o meno delle effigi dovendosi limitare il suo compito – per fatto di norma (art. 19 D.M. 5 dicembre 2005) – alla sola verifica circa la natura (estesa e/o grave) dell’acquisita alterazione: e ciò, si ripete, secondo un giudizio di valore espressione di discrezionalità tecnica;

h)ad ogni modo, l’art 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa all’altro presupposto rappresentato dalla "estensione" del tatuaggio: ne consegue, che l’alterazione acquisita, cronica della cute o estesa (come riscontrata dalla commissione nel caso di specie) è pertinente, motivata causa di non idoneità al reclutamento;

i)la sede e le dimensioni del tatuaggio neppure consentono di escluderne la visibilità (elemento rilevante sotto i profili del deturpamento, del decoro e dell’immagine dell’Istituzione; ed invero, il carabiniere è chiamato a svolgere, nell’ambito delle funzioni istituzionali, una variegata gamma di servizi tali da rendere visibile il tatuaggio in questione. E’ quello che può accadere, ad esempio, in particolari contesti ambientali in cui il carabiniere può trovarsi ad operare e che prevedono l’uso di un abbigliamento particolare: servizi di pedinamento, di osservazione come quelli svolti d’estate in lidi marini, che possono presupporre l’uso di un costume da bagno.

Non irragionevolmente, pertanto, il tatuaggio in questione può costituire un vulnus sia all’efficacia del servizio (potendo anche risultare un facile elemento identificativo del militare) che al decoro dell’amministrazione (per la sua visibilità in determinati contesti);

l)e non è dubbio che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare);

l)il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) si estrinseca, infatti, nell’ambito dell’Istituzione militare, anche nel rispetto di un decoroso aspetto esteriore.

Per le esposte argomentazioni, non implausibilmente il tatuaggio è stato contemplato quale causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce una alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisionomiche.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto mentre le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-11-2012) 07-12-2012, n. 47648

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/01/2011 la Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 31/03/2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di V. G.per i reati edilizi ed in materia antisismica di cui ai capi e), f) e g) dell’imputazione per estinzione a seguito di prescrizione e rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 349 c.p. di cui al capo h).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente; con un unico motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p.. Premette che la Corte ha ritenuto ritualmente notificata al domicilio eletto dall’imputato la citazione per l’udienza del 21/01/2011 non essendo stato ivi reperito l’imputato per insufficiente indicazione, nel decreto, del numero civico, con conseguente applicabilità dell’art. 161 c.p.p., comma 4.
Obietta il ricorrente che l’applicabilità di tale ultima norma è condizionata all’avvenuto trasferimento dal domicilio eletto o ad altra causa che renda definitivamente impossibile la notificazione in quel luogo, non essendo invece sufficiente l’assenza dell’interessato.

Motivi della decisione

3. Il motivo è manifestamente infondato. Risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso in virtù dell’eccezione di carattere processuale, che l’ufficiale giudiziario, recatosi il 25/11/2010 presso viale dei pini sud 75 in Giugliano, ove l’imputato, in data 19/01/2004, aveva eletto domicilio, non potè procedere alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non disponendo del numero di interno corrispondente all’abitazione di V., venendo quindi la notifica successivamente effettuata ai difensori di fiducia Avv. XX e Avv. XX. Di qui, allora, come del resto già rilevato dalla sentenza impugnata, la corretta applicazione, anche in osservanza dei criteri stabiliti da questa Corte (nel senso, infatti, che al fine di ritenere l’impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, non è sufficiente la semplice attestazione dell’ufficiale giudiziario di non avere reperito l’imputato, ma occorre un "quid pluris", ovvero che all’esito di un accertamento eseguito "in loco" risulti che l’elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia trasferito altrove (vedi Sez. U. n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, in motivazione; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 252059), dell’art. 161 c.p.p., comma 4, posto che l’ufficiale giudiziario, proprio dando atto del fatto che sarebbe stata necessaria una indicazione più specifica (segnatamente quella del numero di interno) rendeva evidente che la dichiarazione di domicilio sul punto resa dall’imputato era stata insufficiente.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di merito, per quanto detto non validamente impugnata (Sez. U. n. 32 del 22/01/2000, De Luca).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo ritenuta equa in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 68

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con bando n. 9569 del 21 agosto 2009, il Rettore dell’Università degli studi di C. rendeva nota l’intenzione della Facoltà di ingegneria dello stesso Ateneo di coprire per l’anno accademico 2009/20010 alcuni insegnamenti scoperti tramite affidamento in supplenza o, in assenza di domande, mediante contratto, tra cui quello di "Legislazione sul lavoro e sull’infortunistica" (IUS/07) di sessanta ore.
Il bando, nel richiamare l’applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 luglio 2008, e del regolamento per il conferimento di incarichi d’insegnamento nei corsi di studi dell’Università di C., emanato con D.R. n. 13902 del 2 dicembre 2008, specificava che l’affidamento mediante contratto di diritto privato poteva disporsi in favore di "soggetti italiani e stranieri esterni al sistema universitario, che devono comprovare la qualità di studioso ed esperto della materia oggetto dell’incarico con il conseguimento di titoli accademici post laurea, anche all’estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale continuativa non inferiore a un quinquennio nello specifico settore di conoscenze richieste nel bando"; e che in caso di più domande, fermo restando le priorità di cui all’art. 4 del citato Regolamento, si sarebbe proceduto "…a una valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, e avendo riguardo all’esperienza documentata, al suo prestigio e al credito di cui lo stesso gode nell’ambiente professionale e scientifico, e alla finalità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito della struttura interessata, in modo da accertare l’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell’incarico e alla tipologia specifica dell’impegno richiesto dal bando".
Nella seduta del 29 settembre 2009, il Consiglio di Facoltà, visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento (D.R. n. 13902 del 2 dicembre 2008), fissava dei "criteri di valutazione", caratterizzati dal seguente ordine di priorità:
1) titolo di dottore di ricerca in disciplina pertinente all’insegnamento o affine;
2) titolo post lauream (master universitari in disciplina pertinente all’insegnamento o affine);
3) qualificazione scientifica aggiornata (da valutarsi mediante pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all’argomento dell’insegnamento);
4) precedenti esperienze didattiche a livello universitario per la copertura di insegnamenti pertinenti o affini.
Nella stessa seduta il Consiglio prendeva atto della presentazione di quattro domande di assegnazione del contratto e, dopo l’illustrazione dei curricula dei candidati da parte del Presidente della Commissione didattica di Facoltà, deliberava di affidare il contratto alla dott.ssa Ma.Mi., "… già dottore di ricerca nello stesso settore, autrice, altresì, di pubblicazioni recenti sull’argomento oggetto dell’insegnamento e già docente a contratto presso questa Facoltà …".
Il dott. Pi.Sc. impugnava tale deliberazione, censurandola sia nella parte in cui aveva fissato i citati "criteri di valutazione", in quanto non consentiti dal bando, e sia per la mancata effettuazione della prevista "valutazione comparativa dei candidati" e, quindi, per difetto di motivazione.
2) Con sentenza n. 2187 del 22 dicembre 2009, il giudice adito accoglieva il ricorso.
In via preliminare, detto giudice rilevava che sussistevano i presupposti per adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, L. n. 1034/1971, come novellato dall’art. 9, L. n. 205/2000, e che, nel caso in esame, la controversia rientrava nella cognizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il T.A.R. riteneva illegittimo l’operato del Consiglio di Facoltà.
A suo avviso, il Consiglio non aveva il potere né di aggiungere né di specificare i criteri di valutazione, essendo essi già stabiliti nel bando di selezione. Infatti, l’art. 9 del regolamento per l’affidamento degli incarichi, adottato con D.R. 2 dicembre 2008, prevedeva che fosse il bando a indicare criteri e modalità per la valutazione comparativa dei candidati e che quest’ultima dovesse avvenire "sulla base dei criteri indicati nel bando".
Inoltre, l’operato del Consiglio si rivelerebbe palesemente lesivo, oltre che dello stesso bando, anche del principio di imparzialità, in quanto nella procedura in esame non soltanto non è stata garantita alcuna segretezza dei dati dei partecipanti, ma l’Ufficio protocollo dell’area gestione del personale aveva acquisito le istanze dei partecipanti con gli allegati curricula, prive di busta, come è attestato dalla impressione del timbro di protocollo sulla prima pagina delle istanze stesse. Appariva, poi, singolare che, nell’ordine di priorità stabilito dalla commissione, il primo posto fosse stato dato al titolo di dottore di ricerca, e cioè proprio all’unico titolo non posseduto dal dr. Sc., il quale, al contrario, aveva altri titoli post lauream assenti nel curriculum della controinteressata, dott. Mi. Così operando, il Consiglio non avrebbe effettuato alcuna effettiva valutazione comparativa tra i candidati, limitandosi ad accennare a una pretesa "attenta valutazione", e soffermandosi esclusivamente, e per giunta in modo generico, sui titoli della controinteressata, senza prendere in alcun modo in considerazione il pur prestigioso curriculum del ricorrente.
Infine, la materia oggetto della selezione riguardava la "legislazione sul lavoro e sull’infortunistica" e, quindi, l’insegnamento da svolgere non era limitato al diritto del lavoro in senso stretto, ma richiedeva anche l’approfondimento della branca della sicurezza del lavoro, particolarmente importante ai fini della formazione degli studenti del corso di laurea in ingegneria gestionale.
L’esame dei curricula dei candidati ha evidenziato il possesso, in capo alla dott. Mi., del solo titolo di dottore di ricerca in materia di "Diritto del lavoro europeo", con carenza di titoli scientifici o professionali, nella materia per il cui insegnamento essa concorreva.
Il T.A.R. concludeva, annullando gli atti impugnati e riconoscendo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno.
3) L’Amministrazione universitaria ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio i dottori Sc. e Mi., i quali hanno svolto le rispettive tesi difensive.
4) In via preliminare, va esaminato il motivo di appello con cui si contesta che la controversia rientri nella cognizione del giudice amministrativo.
Ad avviso dell’appellante, che richiama precedenti giurisprudenziali di taluni T.A.R., tra cui la stessa Sezione di C., la materia in questione è inquadrabile nella sfera del diritto privato, trattandosi di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazioni, devoluti come tali alla giurisdizione del giudice ordinario.
La censura è infondata.
La controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che si verte in tema di "procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni", ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, intendendosi, con tale termine, tutte le sequenze procedimentali, aperte a soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione, da effettuarsi in base al possesso di titoli predeterminati dal bando o a mezzo di prove rivelatrici del livello di preparazioni culturale e/o di idoneità ed esperienza professionale dei candidati (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 1396 del 9 marzo 2010).
5) Con altro motivo di censura si contesta che nella specie ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che prevede la possibilità che il giudice adotti sentenza in forma semplificata.
Ad avviso dell’appellante, la controversia non era di facile e immediata soluzione, tant’è che la sentenza appellata consta di ben quarantotto pagine.
La censura è infondata.
Il T.A.R. ha ritenuto che la controversia in esame fosse manifestamente fondata e in tal senso ha optato per una decisione in forma semplificata. È pur vero che nella previsione legislativa la motivazione della sentenza deve essere concisa (potendo consistere "in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto"), ma il superamento di tale limite non si traduce in un vizio della sentenza tale da comportarne l’invalidità.
Infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v’è ragione di discostarsi (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4244), la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, è in ogni caso infondata nel merito, atteso che la stessa deduce il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l’effetto devolutivo di quest’ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante.
6) Per contro, è fondato il motivo di appello che è diretto a sindacare la decisione del giudice di prime cure di accogliere il ricorso del dr. Sc. e, conseguentemente, di annullare gli atti relativi alla selezione.
Va, in primo luogo, osservato che la Commissione giudicatrice ha il potere di specificare le previsioni del bando di concorso, senza che ciò comporti violazione del principio d’imparzialità, sempre che i criteri di specificazione siano conformi alle statuizioni del bando e non si risolvano nella disapplicazione di dette statuizioni.
Ciò posto, va osservato che il bando stabiliva, in primo luogo che, nella valutazione comparativa dei candidati doveva tenersi conto del "rilievo scientifico dei titoli".
Ebbene, alla stregua di siffatta indicazione, appare legittimo che, nell’ordine di priorità dei titoli, il primo posto sia stato assegnato a quello di "dottore di ricerca in disciplina pertinente all’insegnamento o affine".
Come rettamente sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione, il dottorato di ricerca è, infatti, un titolo riconosciuto dalla legge e rilasciato dagli Atenei al termine di un lungo periodo di formazione, a conclusione del quale è previsto un esame volto a verificare la conoscenza e la capacità scientifica del discente.
Inoltre, tale titolo ha particolare rinomanza all’estero, tant’è che il PHD, che è l’equivalente del dottorato di ricerca, costituisce titolo necessario nel mondo anglosassone per accedere all’insegnamento.
Quanto al titolo di "assegno di ricerca", posseduto dal dr. Sc., rettamente lo stesso è stato collocato al secondo posto della scala di priorità dei criteri, trattandosi di titolo di minore importanza rispetto a quello di dottore di ricerca.
Relativamente alla materia, oggetto della selezione, concernente "la legislazione sul lavoro e sull’infortunistica", ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che la dott. Mi. fosse sprovvista di esperienza didattica e scientifica nel settore della legislazione sull’infortunistica.
Nella materia del diritto del lavoro, non può non ritenersi compresa anche la legislazione sugli infortuni, trattandosi di branca della suddetta disciplina. Parimenti errata è l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui nel precedente anno accademico la dott. Mi. era stata preceduta dal dott. Sc. ai fini del conferimento di analogo incarico di insegnamento.
Come è stato eccepito dalla difesa dell’Amministrazione, alla selezione in questione non ha potuto partecipare la dott. Mi., posto che alla medesima era già stato conferito il massimo delle ore di insegnamento consentite (120).
7) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in primo grado dal dr. Sc.
Si ravvisano comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal dott. Sc. Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, il 18 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

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