Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (08-10-2008), n. 40965 Obbligo di allontanamento dalla casa familiare – Violazione degli obblighi inerenti alla misura cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha respinto l’appello ex art. 310 c.p.p. proposto da P.L. nei confronti dell’ordinanza del 26 febbraio 2006 dello stesso Ufficio giudiziario con la quale nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all’art. 572 c.p. in danno della moglie, è stata sostituita la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con quella della custodia in carcere per violazione degli obblighi inerenti alla prima misura. Il Collegio ha disatteso la richiesta dell’indagato volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della anzidetta ordinanza perchè, dopo la sostituzione della misura, non era stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p. e, in subordine, per insussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Con il ricorso per Cassazione il P. deduce l’erroneità della pronuncia di rigetto dell’appello limitatamente alla mancata declaratoria di inefficacia della misura per le suesposte ragioni.
Osserva che il Collegio ha erroneamente ritenuto applicabile alla specie l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione secondo cui in caso di sostituzione della misura per violazione degli obblighi non è necessario sottoporre l’indagato a nuovo interrogatorio di garanzia. Infatti – ricorda la difesa – l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è formato relativamente alla diversa fattispecie della sostituzione della misura in caso di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 3, in cui la sostituzione è obbligatoria. Nella fattispecie, al contrario, si verterebbe nella ipotesi completamente diversa di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1, di sostituzione della misura discrezionalmente disposta dal giudice: non avrebbe alcun senso in tal caso il richiamo da parte del Tribunale dell’orientamento che sostiene la superfluità dell’interrogatorio, ravvisata nel fatto che le esigenze cautelari sono già state valutate con l’originario provvedimento, e nel fatto che non avrebbe senso una nuova valutazione della misura ripristinata, essendo le stesse le esigenze che inducono il giudice ad applicarla nuovamente.
Nel caso, infatti, la misura della custodia cautelare è stata disposta ex novo, in base a esigenze cautelari derivanti non solo da una trasgressione degli obblighi, ma anche di fatti sopravvenuti e diversi inerenti alla entità, ai motivi e alle modalità della violazione, fattori tutti che devono essere valutati per la prima volta dal giudice e sui quali l’indagato ha diritto di difendersi tramite, appunto, l’interrogatorio di garanzia.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame di Milano, ha affermato la esistenza di un contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte, citando quattro massime, e precisando che due di esse sono state estratte da decisioni che hanno sostenuto la necessità di un nuovo interrogatorio dopo l’aggravamento della misura cautelare (Cass., sez. 6, dep. 23 novembre 2006, rv. 235280; Cass., sez. 4, dep. 29 ottobre 2007, rv. 237893), e altre due da decisioni che hanno affermato la superfluità di un nuovo interrogatorio (Cass., sez. 2, dep. 22 febbraio 2007, rv. 235616; Cass., Sez. 4, dep. 20 maggio 2004, rv. 228915).
Nessuna di tali decisioni, tuttavia, si attaglia alla fattispecie dedotta nel presente giudizio in quanto si tratta di sentenze, tutte, pronunciate in caso di violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare degli arresti domiciliari: se contrasto vi è (verosimilmente solo apparente, perchè due massime riguardano l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e altre due riguardano violazioni di obblighi diversi dall’allontanamento, ma sempre in tema di arresti domiciliari), tali pronunce non sono pertinenti al caso di specie in cui la originaria misura di cui si sarebbero violati gli obblighi da parte del P. è quella dell’allontanamento dalla casa familiare, misura dai contenuti ontologicamente diversi da quella degli arresti domiciliari.
Escluso che l’ipotesi da cui ha tratto origine il presente procedimento rientri nella previsione dell’art. 299 c.p.p., comma 4, che riguarda l’aggravamento delle esigenze cautelari fuori dalle ipotesi di provvedimenti sanzionatori per violazione di obblighi attinenti a una precedente misura cautelare, la fattispecie in esame ricade nell’ambito dell’art. 276 c.p.p., comma 1, e non in quella del comma 1 ter, che, dettata in tema di arresti domiciliari, ha carattere obbligatorio, escludendo qualsiasi profilo di discrezionalità nel solo caso ora ricordato.
L’ipotesi di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1, esclude qualsiasi automatismo e anzi prevede la eventualità della sostituzione della misura a tutte quella fattispecie in cui il giudice reputi necessaria la misura più grave, tenuto conto della entità della violazione, dei motivi e delle circostanze che l’hanno cagionata: profili tutti che implicano un giudizio di valore e sui quali non può neppure ipotizzarsi che il soggetto interessato non abbia os ad loquendum per esporre le proprie ragioni e fornire le proprie giustificazione in merito alla violazione, e che non debba essere sentito attraverso un interrogatorio di garanzia.
In ipotesi siffatte è da escludere, come ritiene il Tribunale, che non vi sia necessità di sentire l’interessato perchè le esigenze cautelari sono state già valutate ai fini della adozione della misura. Se valutazione vi è stata, essa aveva ad oggetto la possibilità di attuare una prima forma di cautela che poteva apparire facilmente realizzabile con allontanamento dalla casa coniugale: altra valutazione, certamente più grave e comunque diversa, è quella da effettuarsi nel caso di apprezzamento della più rigorosa misura della custodia cautelare in carcere rispetto a quella sicuramente più lieve dell’allontanamento della casa familiare. Deve quindi escludersi anche che, nel caso, siano già state valutate le ragioni della necessità dell’obbligo della custodia cautelare in carcere, venendo meno le affermazioni in proposito del Tribunale del riesame che ha ritenuto non necessario l’interrogatorio di garanzia essendo già state valutate in precedenza le esigenze cautelari.
Pertanto, va dichiarata la inefficacia del provvedimento impugnato per essere stato omesso l’interrogatorio di garanzia conseguente alla sostituzione dell’obbligo di allontanamento dalla Casa familiare con quello della custodia cautelare in carcere, e va disposta la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia dell’ordinanza del 26 febbraio 2008 del Gip del Tribunale di Milano. Ordina l’immediata liberazione di P.L. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, 21 dicembre 2009, n. 26919 Cartelle esattoriali per sanzioni stradali, tocca al giudice la chiamata in causa dell’ente creditore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Bari con sentenza del 31 ottobre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da G. D. M. avverso Sesit Puglia spa – ora E.TR Esazione Tributi spa – per l’annullamento della cartella di pagamento n. 01420000093126355000, nonché degli atti di iscrizione a ruolo e dei verbali di contestazione e ordinanza ingiunzione relativi a violazione del CdS.

E.TR Esazione Tributi spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 dicembre 2006, al quale il D. M. ha resistito con controricorso. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo la sentenza soggetta ad appello, perché relativa a giudizio in tema di opposizione all’esecuzione. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Giova preliminarmente stabilire se il ricorso per cassazione sia ammissibile. A tal fine occorre ricordare che: “L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. (Cass. 111012/07).

Nel caso di specie appare chiaro che l’opposizione è stata qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e 23 l. 689/81. Lo si desume in primo luogo dal fatto che il primo motivo di opposizione elencato in sentenza è costituito dalla mancata notifica del verbale di accertamento, cioè del provvedimento sanzionatorio a seguito del quale si è poi avviata la sequenza di atti esecutivi (cartella e atto iscrizione a ruolo) pure considerati in sede di atto introduttivo. In secondo luogo è agevole rilevare come sia stato più volte richiamato in sentenza il disposto dell’art. 22 legge 689/81. In terzo luogo il giudice di pace concentra la decisione, tra l’altro, sulla deduzione del ricorrente di “non avere precedentemente ottenuto la notifica delle ordinanze e degli avvisi di accertamento” e sulla fondatezza di tale rilievo, perché “l’opponente ha evidenziato che l’avviso di ricevimento risulta sottoscritto da persona rimasta sconosciuta”. Con ogni evidenza quindi il giudice di pace ha in primo luogo – come era doveroso – dato ingresso all’opposizione a sanzione amministrativa giacché in mancanza di contestazione della violazione (primo elemento da verificare, come è stato fatto), l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, (Cass. 3647/07). In tal caso le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte avverso la cartella esattoriale, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 (Cass. 12698/07) e vanno trattate con il rito previsto dalla legge 689/81 (Cass. 17312/07), cui si applica la sospensione feriale dei termini.

Il ricorso per cassazione è conseguentemente ammissibile e tempestivo.

Il primo complesso motivo, che denuncia nullità della sentenza sotto più profili, risulta fondato con riguardo all’eccepita mancata integrazione del contraddittorio con i due creditori per conto dei quali SESIT stava procedendo alla esazione. Trattasi di profilo preliminare, che assorbe gli altri.

Si legge in sentenza che la società concessionaria aveva chiesto l’estensione del contraddittorio alla Azienda dei Trasporti di Rimini, ma che secondo il giudice di pace gli enti creditori erano due, dovendosi aggiungere anche il Comune di Bari. Fondatamente la ricorrente denuncia (pag. 7) l’omessa pronuncia sul punto e impone alla Corte di rilevare la violazione del contraddittorio perpetrata con la mancata chiamata in causa dei creditori procedenti. Va infatti affermato che in tema di opposizione recuperatoria – cioè che rimette in discussione la sussistenza della violazione – a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione (che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa) è legittimato passivo nei confronti dell’opposizione e litisconsorte necessario dell’esattore. (cfr utilmente Cass. 21398/04; 24154/07).

Il giudice di pace, che avrebbe dovuto disporre d’ufficio la chiamata in causa degli enti creditori, ha quindi errato nel non accogliere neanche la specifica istanza di parte.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, restando assorbite le altre censure.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Bari per lo svolgimento del giudizio di opposizione previa integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Bari, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1856 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, in data 7.11.2003, con la quale Ca.Ma. e B.A. erano stati assolti dal reato di cui all’art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perchè il fatto non sussiste.

Gli imputati Ca. e B. erano stati tratti a giudizio in ordine a detto reato, a essi ascritto per avere, in cooperazione tra loro, la prima quale titolare dell’omonima impresa di trasporti ed il secondo quale organizzatore di fatto dell’attività, cagionato lesioni colpose gravi a C.S., dipendente della ditta con mansioni di autista.

Secondo l’ipotesi accusatoria gli imputati avevano consentito che il C. si ponesse alla guida di un autocarro, nonostante lo stesso presentasse difetti di funzionamento del cambio, difetti che erano stati portati a conoscenza del datore di lavoro, ed avessero disposto che il veicolo fosse caricato in eccedenza di circa 95 quintali rispetto al peso consentito, in violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 167, commi 1 e 2.

Per effetto di tali condotte accadeva che in un tratto in discesa dell’autostrada (OMISSIS), a causa del surriscaldamento dei freni e della impossibilità di rallentare la marcia, il C. era stato costretto a più riprese, per tentare di rallentare la corsa del veicolo, a dirigersi verso i muri delimitanti la carreggiata, finchè si verificava la fuoriuscita dell’automezzo dalla sede stradale ed il suo ribaltamento.

Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati assolti con la formula sopra indicata, sulla base di vane considerazioni, quali, in sintesi, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal C., la sostanziale efficienza dell’automezzo e soprattutto l’accertamento che il C. aveva superato i limiti di velocità, condotta che veniva ritenuta causa determinante dell’evento.

Con la sentenza di appello, annullata da questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie veniva ribaltata dai giudici di merito, che attribuivano le cause dell’incidente al difettoso funzionamento del sistema frenante, alla mancata esecuzione della manutenzione periodica ed al sovraccarico dell’autocarro.

Con la sentenza di annullamento di questa Corte si evidenziavano vizi di motivazione del provvedimento annullato, sia per la mancata indicazione delle risultanze processuali su cui era stato fondato l’accertamento di fatto, sia per il carattere generico e lacunoso delle argomentazioni afferenti a valutazioni di carattere tecnico- scientifico. Con la sentenza impugnata il giudice di rinvio sulla base della perizia disposta in quella sede, effettuata peraltro sulle risultanze degli accertamenti a suo tempo eseguiti e del cronotachigrafo, ha affermato sostanzialmente che il veicolo risultava essere stato sottoposto a revisione periodica e non presentava anomalie dell’impianto frenante; che il C. aveva tenuto per lunghi tratti una velocità media superiore a quella consentita dal codice della strada con punte di 100 km/h; che il surriscaldamento dell’impianto frenante, causa principale del sinistro, si manifesta preventivamente al conducente in seguito al progressivo allungamento della corsa del pedale del freno; che il sovraccarico dell’automezzo non poteva avere avuto ripercussioni nè sul freno motore, nè sulla frizione.

In conclusione la sentenza ha affermato che il compendio delle prove raccolte non consente di individuare con ragionevole certezza un nesso causale tra il sinistro stradale ed i comportamenti ascritti agli imputati.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore delle parti civili, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con quindici mezzi di annullamento i ricorrenti denunciano:

1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 40 e 41 in relazione all’art. 590 c.p., art. 2087 c.c., D.Lgs n. 626 del 1994, artt. 4, 21, 22, 35, 36, 37 e 38.

Si osserva che l’incidente sì è verificato nel corso dell’espletamento della normale attività del C. di lavoratore dipendente, a causa del surriscaldamento dei freni, fenomeno accentuato dal sovraccarico dell’autocarro. E’ stato inoltre accertato che era assente e comunque non funzionante il limitatore di velocità, che il mezzo era omologato come cassone ribaltabile trilaterale e non come portacontainer ed infine che il cambio era particolare, in quanto gli ingranaggi delle marce non erano sincronizzati ed il loro uso richiedeva uno specifico addestramento.

Si deduce, quindi, che di fronte alle rilevate inadempienze del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla tutela della salute dei lavoratori di cui alle disposizioni citate, il nesso causale poteva ritenersi interrotto solo in presenza di una condotta abnorme ed imprevedibile del lavoratore, ipotesi che non è stata neppure presa in esame dai giudici di merito.

A proposito della condotta del C. si osserva che a suo carico è stata ritenuta una presunta imperizia nell’uso del cambio e negligenza quanto alla velocità del mezzo, fattori causali che sarebbero stati evitati se il C. fosse stato addestrato adeguatamente all’uso del detto cambio e l’autocarro fosse stato dotato di limitatore di velocità.

Sul punto si osserva che la responsabilità del datore di lavoro in tema di infortuni sul lavoro non è esclusa da comportamenti negligenti, imperiti ed imprudenti del lavoratore, seppure possano avere contribuito al verificarsi dell’evento, in quanto il nesso causale è interrotto, ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2, solo in presenza di un comportamento assolutamente imprevedibile ed eccezionale.

2) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta carenza di prove circa il nesso causale tra le condotte omissive del datore di lavoro ed il verificarsi dell’infortunio. Con il mezzo di annullamento si ripropongono le già esposte argomentazioni in ordine allo accertamento delle condotte omissive ascritte al datore di lavoro per dedurre la illogicità della esclusione del nesso causale tra le stesse e l’evento in assenza di un comportamento del lavoratore che possa qualificarsi abnorme ed imprevedibile.

3) Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, lett. a) e c), art. 22, commi 1 e 2, artt. 34, 37 e 38.

La violazione degli obblighi di informazione ed istruzione dei lavoratori relativamente all’uso delle attrezzature di cui alle disposizioni citate viene riferito dai ricorrenti alla necessità che gli imputati avessero sottoposto il C. ad uno specifico addestramento in ordine all’uso del cambio non sincronizzato e del freno motore, non essendo all’uopo sufficiente il mero accertamento del possesso della patente di guida, come ritenuto in sentenza.

4) Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 35 e 36, art. 2087 c.c. e art. 179 C.d.S..

La violazione delle citate norme in materia di sicurezza sul lavoro viene riferita alla mancata installazione sull’autocarro di un limitatore di velocità, che risultava prescritto dalla carta di circolazione dell’automezzo.

5) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle omissioni denunciate con i precedenti mezzi di annullamento.

Si deduce che la sentenza ha illogicamente attribuito rilevanza alla imprudenza ed alla imperizia del C., in quanto la condotta della parte lesa doveva ritenersi conseguenza delle omissioni del datore di lavoro relativamente alla istallazione di un limitatore di velocità ed alla necessità che la parte lesa venisse adeguatamente addestrata in relazione alle specifiche caratteristiche dell’autocarro.

6) Violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 35 e 36 e art. 2087 c.c. in relazione alla omologazione dell’autocarro.

Si osserva che l’automezzo risultava essere allestito come cassone ribaltabile trilaterale, mentre veniva utilizzato come portacontainer e si deduce che la Corte territoriale ha omesso di valutare l’incidenza di detta violazione con riferimento agli obblighi del datore di lavoro di cui alle disposizioni citate.

7) Violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 35 e 36 e art. 2087 c.c. in relazione al sovraccarico dell’autocarro accertato in violazione dell’art. 167 C.d.S..

Si deduce che la Corte territoriale ha omesso di valutare la violazione della citata disposizione del C.d.S. e la sua incidenza causale sul surriscaldamento dei treni dell’autocarro, la cui responsabilità è da attribuirsi al datore di lavoro, con la conseguente violazione da parte di questi dei doveri inerenti alla sicurezza del lavoratore.

8) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono state accolte le conclusioni del perito in punto di accertamento della entità del sovraccarico dell’autocarro e non quelle del consulente di parte che lo aveva quantificato in misura maggiore.

9) Violazione di legge per manifesta illogicità della sentenza.

Con il motivo di gravame si ribadiscono le precedenti deduzioni in ordine alle già denunciate anomalie dell’automezzo e violazioni di obblighi in materia di sicurezza del lavoro da parte del datore di lavoro con la conseguente sussistenza del nesso di causalità con l’evento, che non è interrotto da un eventuale comportamento colposo del lavoratore.

10) Mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla valutazione della responsabilità di Ca.Ma. con riferimento al sovraccarico dell’autocarro ed alla sua incidenza causale sul surriscaldamento dei freni.

11) Carenza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della deposizione del teste G., da cui doveva inferirsi la consapevolezza della Ca. in ordine al sovraccarico dell’autocarro.

12) Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento del C..

Si deduce che i giudici di merito hanno attribuito alla parte lesa una sorta di accettazione del rischio, ritenendo che questi, benchè fosse consapevole del sovraccarico dell’autocarro, aveva tenuto una condotta di guida imprudente. Sì osserva in contrario che è obbligo del datore di lavoro impedire eventuali imprudenze o negligenze del lavoratore, nel caso in esame impedendo che l’autocarro venisse sovraccaricato e dotandolo di limitatore di velocità.

Si aggiunge che i giudici di merito hanno svalutato le dichiarazioni della parte lesa senza adeguata motivazione.

13) Travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione in ordine alla rilevanza attribuita alla revisione dell’autocarro per non essersi tenuto conto dell’uso improprio che veniva fatto dello stesso quale portacontainer.

14) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni formulata dalle parti civile, che non ha formato oggetto di esame, malgrado la intervenuta prescrizione del reato.

15) Contraddittorietà del dispositivo della sentenza in relazione alla motivazione adottata.

Si osserva che il giudice di rinvio ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva assolto gli imputati perchè il fatto non sussiste, senza precisare il comma in base al quale è stata emessa la pronuncia; che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, però, che l’assoluzione degli imputati è stata confermata a causa di un quadro probatorio contraddittorio ed insufficiente.

Si denuncia quindi il contrasto di tale motivazione con un’assoluzione cosiddetta con formula piena, mentre doveva pronunciarsi l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p., formula che non avrebbe precluso la tutela degli interessi delle parti civili e che si chiede pronunciarsi.

Con atto in data 18.11.2010, trasmesso a questa Corte il 24 novembre, le parti civili ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, facendo presente di essere state risarcite dei danni dalla Compagnia Assicurativa degli imputati.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Poichè la rinuncia all’impugnazione è stata determinata da carenza di interesse sopravvenuta delle parti ricorrenti, in conseguenza del soddisfacimento della loro pretesa risarcitoria, sussistono le condizioni per escludere la condanna delle stesse al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. (sez. un. 25.6.1997 n. 7, Chiappetta ed altro, RV 208166).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4767 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 29.12.2009 il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta presentata da R.L. di riconoscere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle condanne pronunciate con le sentenze 5.3.1993 del Tribunale di Ferrara e 24.6.1994 della Corte d’Appello di Bologna, che confermava quella pronunciata il 14.3.1993 dal GIP del Tribunale di Bologna. Osservava il giudice dell’esecuzione che i fatti oggetto delle due condanne sono analoghi, entrambe attengono alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti e sono stati commessi a distanza di oltre due anni uno dall’altro, dato temporale che poco si concilia con l’applicazione della disciplina dell’art. 81, cpv c.p.; l’istituto della continuazione presuppone l’ideazione di uno scopo unitario, tale da dare n senso ad un programma complessivo nel quale si collocano le diverse condotte considerate, successivamente commesse, di volta in volta, con singole determinazioni sul piano volitivo. La iniziale rappresentazione dell’agente deve ricomprendere tuta la serie degli illeciti che si inquadrano nel programma, pur definito nelle sue linee essenziali, e il programma stesso deve essere prefigurato sin dalla prima violazione. Deve quindi sussistere la prova certa che le singole azioni delittuose furono tutte deliberate e volute, almeno a grandi linee, fin dal momento in cui l’agente decise di dare inizio alla sua attività illecita programmandone la durata, la portata e l’esecuzione.

1.2.- Propone ricorso per Cassazione il difensore di R.L. adducendo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 c.p., art. 606 c.p.p., lett. e).

Premette il ricorrente che nell’istanza erano stati evidenziati:

l’omogeneità delle violazioni, la sistematicità dei reati, la realizzazione degli stessi in uno stesso contesto spaziale, l’eguale tipologia dei beni giuridici offesi, la commissione dei reati in un lasso di tempo non incongruo rispetto alla loro riconducibilità ad un disegno unitario. Tutti indici sulla base dei quali, se valutati congiuntamente alla situazione di tossicodipendenza del R., ben si potevano configurare i presupposti per l’applicazione della invocata continuazione. Il giudice dell’esecuzione, dopo una premessa circa il lasso di tempo, di oltre due anni intercorso tra la commissione dei due reati, ritenuto poco conciliabile con l’applicazione del richiesto istituto, sembrerebbe invece privilegiare l’esame dell’elemento soggettivo costituito dalla sussistenza del medesimo disegno criminoso, inteso quale volizione di uno scopo unitario in cui le condotte costituiscono un programma complessivo, per poi concludere, in via generale ed astratta e senza riferimento alcuno al caso di specie, che deve sussistere prova certa della unitarietà del disegno criminoso.

1.3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

2.- Il ricorso è inammissibile.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1^, 12.5.2006, n. 35797) la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, almeno a grandi linee, nella loro specificità, situazione che va tenuta distinta dalla mera inclinazione, da parte del reo medesimo, a reiterare nel tempo reati della stessa specie anche quando tale propensione alla reiterazione sia dovuta ad una scelta di vita deviante. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso devono essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo.

Qualora sussista anche solo taluno di detti indici il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.

Quando, come nel caso in esame, l’applicazione della disciplina del reato continuato sia domandata ex art. 671 c.p.p., la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita sulla base del raffronto del contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione" (Cass. Sez. 1^, 16.1.2009, n. 3747, RV 242537).

La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando la sua motivazione, a mente di quanto dedotto dall’istante, dia atto dell’avvenuto raffronto del contenuto delle sentenze in termini di verifica di tutti quegli indicatori (distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale, circostanze di tempo e di luogo, elemento soggettivo) dai quali possa essere desunta, ovvero esclusa, quella unicità del disegno criminoso presupposto per l’applicazione della disciplina della continuazione.

Nell’ordinanza impugnata il giudice, vagliato il contenuto delle sentenze di condanna, con motivazione essenziale ma completa e conferente rispetto a quanto dedotto dall’istante, ha escluso alla stregua del tempo intercorso e della attitudine soggettiva del condannato, quale risultante dai provvedimenti esaminati, che sussistessero le condizioni per l’affermazione della unitarietà del disegno criminoso.

Nè può dolersi il ricorrente che la condizione di tossicodipendenza, prospettata solo nel presente ricorso, non sia entrata a far parte del percorso di raffronto sopra detto posto essa non è stata, a suo tempo, sottoposta al vaglio del giudice dell’esecuzione. La tossicodipendenza, inoltre, non costituisce di per sè elemento unico e decisivo per fondare la esistenza della continuazione tra reati (Cass. Sez. 1^, 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1^, 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1^, 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2^, 6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 4^, 8.7.2008 n. 33011; Cass. Sez. 1^, 29.5.2009, n. 30310), ma deve, quando allegata, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1, per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies, entrare a far parte del percorso di raffronto tra gli elementi concreti ricavabili dal contenuto delle decisioni esaminate per, eventualmente, contribuire ad individuare la esistenza di un programma delineato ab inizio, sia pure a grandi linee, nella mente del soggetto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non ricorrendo assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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