T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-07-2011, n. 6484 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 1 febbraio 2011 e depositato il successivo 3 marzo, la parte istante, quale Istruttore di Vigilanza Cat. C, Posizione economica C2, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nemi, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’utile partecipazione alla procedura di mobilità esterna di cui all’art. 30, comma 2/bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo in possesso di tutti i titoli necessari.

Al riguardo, la signora Belardi Adalisa ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano di Roma, il quale ha eccepito, in rito, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché per difetto di interesse ad agire e mancata notifica al Comune di Nemi e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.

Preliminarmente occorre rilevare che allo stato degli atti non è possibile accertare l’esatto momento in cui si è perfezionata la notifica dei provvedimenti impugnati poiché non si conosce la data precisa della consegna delle due raccomandate alla ricorrente.

Stante il tempo trascorso tra la data indicata nel timbro postale impresso sulle rispettive raccomandate (2.12.2010) e la notifica del presente gravame (1.2.2011), che corrisponde a soli 61 giorni, non è possibile con certezza dichiarare la eccepita tardività del ricorso in esame.

Diversamente appare fondata l’eccezione di inammissibilità del giudizio instaurato poiché al riguardo è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario come affermato, tra l’altro, dal giudice amministrativo in primo e secondo grado (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2010 n. 8234, TAR Campania, Sede di Napoli, Sez. III, 27 ottobre 2010 n. 21821 e TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, 27 ottobre 2010 n. 3834).

Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto l’istituto della mobilità esterna (trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi) che si configura come cessione del contratto di lavoro; essa si verifica nel corso del rapporto e non appartiene a quelle vicende che l’art. 63 comma 4, d.lg. n. 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione amministrativa. Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra p.a., infatti, è un atto di gestione del rapporto e per tale ragione il relativo contenzioso rientra attualmente nella giurisdizione del giudice del lavoro. In questi casi ha luogo una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’Amministrazione di provenienza e quella di destinazione e non si determina, quindi, la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma semplicemente la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente con continuità del suo contenuto.

Ciò premesso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiarando a tal fine inammissibile il giudizio in esame per difetto di giurisdizione del giudice adito, non avendo ragioni per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali citati.

Per la particolarità della vicenda, sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 27-07-2011, n. 29977 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 20/07/010, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 18/02/010 – appellata da C.P., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione – rideterminava la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione. C.P. proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che andava espletato l’incidente probatorio per accertare, tramite perizia psicologica, la credibilità e l’assenza di suggestione, anche involontaria, nei confronti della minore, persona offesa;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata. La sentenza si fondava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dei parenti della stessa; dichiarazioni non attendibili e comunque non suffragate da riscontri obiettivi;

3. che andava concessa l’attenuante del fatto di minore gravità;

4. che l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., u.c. non era stata contestata, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 522 c.p.p.;

5. che le attenuanti generiche andavano ritenute prevalenti sull’aggravante, ex art. 609 ter c.p., u.c.;

6. che comunque la pena era eccessiva.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente esaminato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che C. P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – aveva commesso reiterati abusi sessuali in danno di Ca.

N. (nata il (OMISSIS)); fatti iniziati nel (OMISSIS) e protrattisi negli anni successivi sino al (OMISSIS); il tutto come indicato ed argomentato esaurientemente dai giudici del merito.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – sia le eccezioni processuali, sia le doglianze attinenti al merito ed al trattamento sanzionatorio – sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Le doglianze relative alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Ad abundatiam si osserva:

a) La censura relativa al mancato espletamento dell’incidente probatorio teso all’effettuazione di una perizia psicologica sulla persona della minore Ca.Ni., onde accertare la sua idoneità a rendere testimonianza, è infondata. La richiesta di incidente probatorio è stata proposta tardivamente dopo la chiusura delle indagini preliminari. Detta richiesta non è stata reiterata con l’istanza di rito abbreviato, che non era condizionata all’espletamento della perizia psicologica. La idoneità a testimoniare della parte offesa è stata esaustivamente accertata dai giudici del merito. Nel caso in esame la minore Ca.Ni. è stata escussa, come teste dalla corte Territoriale, che ne ha accertata la piena attendibilità (vedi pag. 7-11 sent. 2 grado). b) Non vi è stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 522 c.p.p., poichè l’età della p.o. inferiore a dieci anni in riferimento all’inizio delle condotte abusive del C.) è stata valutata non come aggravante, ma quale dato fattuale ai fini della determinazione della pena, ex art. 133 c.p.. Peraltro va evidenziato che nel capo di imputazione è esplicitamente affermato che gli abusi contestati all’imputato erano iniziati nel 2003 (quando Ca.Ni., nata il (OMISSIS), aveva solo 7 anni) ed erano stati reiterati sino al (OMISSIS). c) L’attenuante del fatto di minore gravità non era concedibile stante la reiterazione degli abusi sessuali protrattisi nel tempo per quattro anni (con approfittamento del rapporto di fiducia tra il C. e la famiglia della vittima), il tutto indice di grave lesione della libertà di autodeterminazione della minore nella sua sfera sessuale. Detta rilevante lesione della sfera sessuale (dovuta alla reiterazione degli abusi nel corso di quattro anni), non era esclusa dal contenuto non eccessivamente invasivo delle singole condotte lesive, come già evidenziato dalla Corte Territoriale nella concessione delle attenuanti generiche (applicate, peraltro, anche in considerazione dell’incensuratezza del C. e dell’avvenuto risarcimento del danno). d) La gravità dei fatti e la conseguente pericolosità sociale di C.P. in relazione ai rapporti con i minori, sotto il profilo dell’aggressività sessuale, erano elementi ostativi sia al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ex art. 609 ter c.p., n. 1, sia ad una riduzione della pena.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29591 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

G.R. propose appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Varese che aveva respinto un suo ricorso contro il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irap negli anni dal 1998 al 2002 compresi.

La commissione regionale della Lombardia, convenendo con l’eccezione all’uopo sollevata dall’amministrazione, dichiarò il gravame inammissibile.

Evidenziò che l’originale dell’appello non conteneva la procura al difensore, la quale era stata allegata soltanto alla copia del ricorso depositata presso la commissione provinciale. Osservò non essere stato l’incarico conferito nell’originale del ricorso in appello (notificato all’ufficio), ma in un separato documento, unito, dopo l’attestazione di conformità, alla copia per la commissione.

Ritenne dunque violati il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, e art. 12, comma 3.

La G. ha proposto, contro questa sentenza, ricorso per cassazione sorretto da tre motivi e illustrato anche da memoria.

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

1. – I motivi, con idonei quesiti, deducono violazioni di norme del processo tributario, segnatamente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, anche in relazione all’art. 83 c.p.c., comma 3, e del D.Lgs., art. 18, comma 3.

Segnatamente si sostiene:

(a) col primo motivo, che diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 12, comma 3, in quanto la procura era stata conferita al difensore nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (tanto nell’originale rimesso all’agenzia delle entrate, quanto nella copia depositata presso l’adita commissione provinciale). Invero la procura era stata conferita mediante foglio separato, ma congiunto materialmente con tutti gli altri costituenti il ricorso; ed era stata conferita mediante espressione ("nel presente procedimento") tale da determinarne la validità anche per i successivi gradi;

(b) col secondo motivo, che era da considerarsi irrilevante la posizione topografica della procura rispetto all’atto – se, cioè, in calce o a margine – in generale dovendosi la medesima ritenere apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, che sia congiunto materialmente all’atto cui inerisce;

(c) col terzo motivo, che la tesi, svolta, in particolare, nel primo motivo, doveva trovare forza nel fatto di essere stato comunque legittimamente proposto l’appello relativo a controversia di valore superiore a Euro 2.582,28, in quanto contenente l’indicazione dell’incarico difensivo a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3. 2. – Giova osservare che la ratio deciderteli espressa dall’impugnata sentenza, in sintonia con l’eccezione formulata dall’appellata agenzia delle entrate, verte sulla sola considerazione dell’atto contenente l’appello, la cui inammissibilità è stata affermata in base al rilievo di essere risultato – codesto atto – mancante del conferimento dell’incarico a un professionista abilitato alla difesa tecnica. Tanto risulta in modo planare dalla seguente frase della motivazione: "(..) l’incarico al difensore non risulta conferito nell’originale del ricorso in appello pervenuto all’Ufficio mentre, nella copia depositata in commissione, esso non risulta conferito a norma dell’art. 12, comma 3 (non essendo la procura redatta in calce od a margine dell’appello, ma in un separato documento, unito dopo l’attestazione di conformità, alla copia per la commissione)".

I tre motivi dell’odierno ricorso, tra loro strettamente connessi al punto da richiedere un esame unitario, postulano invece – e pregiudizialmente – che la questione del conferimento dell’incarico in calce (o a margine) dell’atto contenente l’appello non avrebbe dovuto essere considerata decisiva, stante la rilevanza ultrattiva della procura rilasciata al difensore in primo grado, con formula volutamente ampia ("nel presente procedimento") e tale da rivestire validità anche per il grado successivo. Codesta procura, del resto, dalla sentenza non risulta aver formato oggetto di contestazione nell’arco del giudizio.

3. – Essendo dedotto il vizio in procedendo, la Corte, giudice della fattispecie, è tenuta alla diretta verifica degli atti processuali richiamati.

E da questi risulta che, in effetti, il ricorso in primo grado contenne, in calce, su foglio separato, ma congiunto agli altri da apposita spillatura, la delega al difensore così testualmente congegnata: "Il sottoscritto G.R. (..) conferisce procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge al Dr. Luigi C., affinchè lo rappresenti, assista difenda nel presente procedimento eleggendo a tal fine domicilio presso il suo studio in (..), con promessa di rato e valido". Seguì la firma del conferente e l’autentica del difensore nominato.

Ora, il D.Lgs. n. 546 del 1992 non prevede il rilascio di una procura di rappresentanza, ma soltanto, ove la causa sia di valore superiore a Euro 2.582,28, la necessità del conferimento di un incarico professionale a prestare assistenza (è fatta salva la possibilità di conferire una procura di rappresentanza, ma a soggetti che esercitino attività di avvocato; mentre il Dr. C. è commercialista).

Sennonchè il conferimento dell’incarico di assistenza in giudizio può certamente avvenire in forme proprie del mandato ad litem, essendo pur sempre previsto che lo stesso sia rilasciato "con atto pubblico o scrittura privata autentica od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato" (cit. D.Lgs., art. 12, comma 3).

La validità di un tal mandato segue le regole generali dettate per il processo civile dall’art. 83 c.p.c., e in particolare la regola secondo la quale "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che però sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". 4. – Da quanto precede deriva la fondatezza dell’attuale doglianza di parte ricorrente. E difatti il collegio condivide e ribadisce il principio, già da questa Corte affermato, che la procura ad litem (nella specie per l’assistenza tecnica davanti al giudice tributario), rilasciata in primo grado impiegando l’espressione "per il presente giudizio", a altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo altresì alla proposizione dell’appello, senza necessità del conferimento di un’ulteriore delega, quando dal contesto dell’atto non risulti – come nella specie – l’esistenza di elementi limitativi (v. ex multis Cass. n. 10813/2010; n. 12170/2005;

n. 8806/2000).

Ha dunque errato l’impugnata sentenza nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, donde essa va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale per l’esame del merito. La quale commissione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1554 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

La srl Parga propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/45/06, depositata il 5 giugno 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), in riforma della decisione di primo grado ha confermato l’avviso con il quale l’ufficio aveva respinto la domanda della contribuente, presentata il 26 giugno 2003, di definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, dell’IRPEG per l’anno 2000, per la presenza di una causa ostativa, costituita dalla intervenuta notifica, un anno prima, di un processo verbale di constatazione con esito positivo, non definito, come prescritto per i processi verbali di constatazione, secondo le modalità fissate ai successivi artt. 15 e 16.

La materia imponibile rilevata era costituita dalla plusvalenza iscritta in bilancio dalla srl Parga in seguito al conferimento transfrontaliero di azioni della spa Camuzzi Gazometri a favore della società olandese Mill Hill Investments BV: secondo il verbale di constatazione, tale plusvalenza era ammontante a lire 310.795.056.348, nel caso si assumesse come valore di realizzo il valore iscritto nel bilancio della conferente, ovvero di lire 332.384.466.848, nel caso si assumesse come valore di realizzo la somma iscritta nel bilancio della conferitaria. Secondo il giudice d’appello il processo verbale di constatazione aveva avuto "esito positivo", perchè indicava dei maggiori componenti positivi, sui quali poteva essere applicata, per la definizione, la percentuale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. a); la scelta di quale dei due importi rilevasse per la definizione del p.v.c. era questione estranea al giudizio, essendo sufficiente, per rimanere nell’ambito del richiesto, constatare che dal processo verbale emergevano maggiori redditi. E non essendo stato definito il detto processo verbale ai sensi dell’art. 15, le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9 non potevano essere applicate, sicchè il diniego di condono impugnato doveva ritenersi legittimo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la contribuente denuncia omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; con il secondo e con il terzo motivo, violazione delle norme di diritto previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 9, 14 e 15 sotto due distinti profili, nonchè per vizio di motivazione sul punto. La ricorrente si duole che il processo verbale di constatazione notificato sia stato considerato causa ostativa della definizione cd. tombale, ritenendosi che esso abbia avuto "esito positivo", laddove un tale esito avrebbe potuto ravvisarsi solo qualora l’atto avesse contenuto tutti gli elementi necessari e sufficienti a consentire al contribuente la definizione nei termini prescritti dalla stessa legge di condono per i processi verbali di constatazione, essendo a tal fine indispensabile che esso indicasse un ben preciso ammontare imponibile, su cui applicare l’aliquota prevista dall’art. 15, e non potendosi considerare integrata la fattispecie ove fossero ipotizzati due diversi rilievi, di diverso ammontare, entrambi scaturenti del medesimo presupposto d’imposta, ma alternativi e non cumulabili; il detto "esito positivo", poi, era ravvisabile solo qualora i rilievi in esso ipotizzati non risultassero palesemente infondati, ovvero fossero stati giudicati infondati, in via amministrativa e/o giudiziale, e qualora i rilievi siano sostanziali e non meramente formali, come quelli inidonei ad influire sulla misura dell’imponibile e/o dell’imposta a carico del contribuente verificato.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente legati – senza tuttavia tacere che il primo motivo, con il quale si denunciano violazioni di legge, è privo del quesito prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – sono infondati.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "la definizione automatica per gli anni pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, presupponendo l’assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell’amministrazione, è preclusa nel caso di notifica sia di un processo verbale di constatazione con esito positivo, sia di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, sia di un invito al contraddittorio, di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, con la conseguenza che per il verificarsi dell’effetto impeditivo di tale forma di condono non è necessario che la notifica del processo verbale di constatazione sia seguita da quella dell’invito al contraddittorio, nè rileva in senso contrario, nel caso di sola notifica di un invito al contraddittorio, la successiva eventuale emissione di un avviso di accertamento" (Cass. n. 8616 e n. 8618 del 2011).

La L. n. 289 del 2002, art. 9 sotto la rubrica Definizione automatica per gli anni pregressi regola un’ipotesi di condono che si realizza con il pagamento di una quota, dell’8%, dell’imposta dichiarata, mentre la definizione dei processi verbali di constatazione si perfeziona, secondo il successivo art. 15, canna 4, lett. a), mediante il pagamento di un importo calcolato applicando l’aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo, e quindi con il versamento di un valore significativamente maggiore.

La prima specie di definizione, come si vede, basata com’è sulla spontanea dichiarazione del contribuente, presuppone l’assenza di ogni attività accertativa da parte dell’amministrazione, il che spiega perchè l’art. 9, al comma 14 preveda espressamente che le disposizioni dell’articolo non si applicano non solo quando il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1, ma, tra le altre ipotesi, qualora, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero sia stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

In ciascuna di queste tre ipotesi si è svolta infatti un’attività prodromica all’accertamento o già esauritasi nell’emissione di un avviso da parte dell’amministrazione, che si colloca oltre la mera dichiarazione presentata dal contribuente.

Verbale di constatazione con esito positivo, pertanto, è l’atto con il quale, come nella specie, a conclusione dell’indagine si segnali all’ufficio finanziario, per le valutazioni e le determinazioni a quello spettanti, l’esistenza di materia imponibile, e cioè, per le imposte sui redditi, come si legge alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. a), di "maggiori componenti positivi" e/o di "minori componenti negativi".

Conviene in proposito ricordare che per le operazioni compiute nel corso di accessi, ispezioni e verifiche i funzionari procedenti sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6 – applicabile all’accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 -, "che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento" (Cass. n. 10381 del 2011).

La sentenza impugnata è perciò del tutto immune dai vizi ad essa addebitati dalla contribuente, il cui ricorso deve essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.