Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18638

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato in sede di appello, il sequestro preventivo destinato alla confisca, disposto dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino il 28.05.20l0, in relazione alla imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricorre la difesa di S.A. deducendo che nel caso della fattispecie prevista dall’art. 640 bis c.p. è possibile solo la confisca per equivalente della somma corrispondente al prezzo del reato e non anche a quella corrispondente al profitto. La confisca per equivalente, inoltre, è prevista solo come facoltativa. Non è pertanto invocabile, nel caso in esame, l’intero disposto dell’art. 322 ter c.p.. Aggiunge anche il ricorrente che, comunque, l’importo che si intende sequestrare è di gran lunga maggiore di quello che ha costituito il profitto del reato contestato, posto che il finanziamento erogato è di soli Euro 226.494,00, per un valore del bene sequestrato maggiore di Euro 600.000,00.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1 Preliminarmente va precisato che il motivo dedotto, relativo alla omessa quantificazione del profitto, prospettando una violazione di legge per carenza di motivazione, sicuramente rientra nell’ambito di cui all’art. 325 c.p.p., comma 1. 2.2 In ordine alla specifica doglianza va rilevato che questa Corte ha già affermato, in un caso del tutto analogo a quello oggi all’esame (Sez. 5, n. 02101 del 09/10/2009, dep. 18/01/2010, Sortino, Rv. 245727). che, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicchè si impone la valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto e che tale valutazione "incide sulla legittimità del provvedimento, dal momento che uno dei requisiti di cui il giudice deve valutare la esistenza ai fini della emissione del provvedimento ablativo è costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni da sottoporre a vincolo e la entità del profitto del reato. Siffatta valutazione deve essere compiuta sia in sede di confisca che di sequestro preventivo funzionale alla confisca". 2.3 Occorre pertanto che il giudice di merito, anche esaminando l’eventuale materiale probatorio prodotto dalla difesa, e sicuramente dando conto dei dati economici desumibili dai fatti indagati e della logica collocazione data agli stessi nel contesto motivazionale del provvedimento ablativo, individui in termini quantitativi, apprezzabilmente congrui, l’elemento "profitto" individuando gli elementi specifici di cui esso è composto.

2.4 Il collegio non ha preso in esame, nè avrebbe potuto, attenendo la questione al merito, l’assunto difensivo secondo il quale il profitto sarebbe limitato alla somma del finanziamento percepito.

Compete, infatti, al giudice di merito e non alla Corte di legittimità, valutare tutte le implicazioni di natura economica, in termini di profitto che comporta la fruizione del finanziamento, con le peculiari regole, anche di natura contrattuale, alle quali tale elargizione è subordinata, comporta, (rv 239927, rv 243198, rv 246995, rv 247768) Tale valutazione è stata esplicitamente omessa dal Tribunale: si impone, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame sul punto, risultando assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avellino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19990 Contratto di locazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la S.a.s. Torre & C, premesso di esercitare da oltre 20 anni l’attività di bar gastronomia in alcuni locali siti all’interno della Pontificia Università Gregoriana, condotti in locazione, e di aver ricevuto la disdetta del contratto quinquennale sottoscritto con l’Università, chiedeva dichiararsi la scadenza del rapporto locatizio per la data del successivo 28.2.2006 e chiedeva dichiararsi l’invalidità di una clausola compromissoria contenuta all’art. 14 della scrittura. In esito al giudizio in cui si costituiva l’Università Pontificia il Tribunale adito dichiarava l’improponibilità del ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello la società Torre ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 7 febbraio 2009 rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza la Torre & C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Resiste con controricorso la Pontificia Università Gregoriana.
Motivi della decisione

Le prime due doglianze, articolate dalla ricorrente, rispettivamente, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e della motivazione insufficiente e/o contraddittoria, intimamente connesse tra loro, si fondano sulla considerazione che la Corte di Appello di Roma avrebbe violato la norma processuale richiamata perchè, richiesta di accertare la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti, aveva qualificato il rapporto sulla base delle clausole della scrittura senza investire l’accertamento dei rapporti di fatto instaurati tra le parti e senza considerare l’avvenuto pagamento del corrispettivo, pervenendo poi alla conclusione che le parti avessero sottoscritto un contratto, che per la disciplina in esso contenuta, doveva essere qualificato come appalto di servizi, con una motivazione – così continua la ricorrente nel secondo motivo – insufficiente e contraddittoria M in quanto l’accertamento della qualificazione giuridica da attribuirsi ad un regolamento sancito in una scrittura non è idonea ad escludere che tra le parti siano intercorsi altri e/o diversi rapporti". Sia l’una che l’altra censura sono infondate. Ed invero, torna utile rilevare, con riguardo al dedotto vizio motivazionale, che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del rapporto locativo tra le parti soltanto all’esito di un approfondito percorso argomentativo attraverso l’esame delle varie clausole contrattuali e la valutazione del rapporto intercorso tra le parti. A tal fine, i giudici di seconde cure hanno posto l’accento, in particolare, sui seguenti rilievi: 1) il contratto prevedeva che la società Torre avrebbe potuto esercitare il servizio in esclusiva con la possibilità di trattenere interamente i ricavi di gestione e fruire gratuitamente dei locali destinati allo svolgimento del servizio. 2) L’imposizione degli obblighi di manutenzione e di adeguamento dei locali non costituisce elemento decisivo per ritenere la sussistenza di un rapporto locativo dal momento che l’ordinamento conosce il ed. comodato modale e ne ritiene la validità laddove, come nel caso in esame, il modus non assurga a corrispettivo del godimento della cosa. 3) il pagamento di un corrispettivo a carico della società " per l’affidamento del servizio", analogamente, non è una circostanza particolarmente significativa perchè la previsione di un corrispettivo a favore dell’Amministrazione interessata, secondo la giurisprudenza amministrativa, è compatibile con lo schema del contratto di appalto di servizi laddove i vantaggi derivanti all’appaltatore siano talmente elevati da richiedere, sotto un profilo di equilibrio economico, che sia questi a versare un corrispettivo all’Amministrazione.

Pertanto, doveva escludersi che i due contratti collegati, il comodato dei locali e l’appalto del servizio di bar-gastronomia da svolgersi nei locali medesimi, avessero una funzione dissimulatoria del contratto di locazione, che sarebbe stato in realtà voluto dai contraenti secondo l’assunto della società. Da ciò derivava – questa, la conclusione della Corte di merito – l’inoperatività della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978.

Alla stregua delle considerazioni riportate, che peraltro riproducono solo parzialmente gli argomenti svolti dai giudici di secondo grado, risulta con chiara evidenza che la Corte territoriale, contrariamente alla tesi della ricorrente, ha invece argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione ed è appena il caso di osservare che il controllo di sufficienza e di logicità della motivazione – consentito al Giudice di legittimità – non consente nè una rivalutazione delle risultanze processuali nè una diversa opzione interpretativa.

Quanto al primo motivo di impugnazione in particolare, va rilevato che deve essere tenuta ben distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr Cass. 20373/08) Del resto, ad integrare gli estremi dell’omessa pronuncia, occorre che si sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento al caso concreto con la conseguenza che non sussiste il vizio in parola in relazione a una questione implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza, cui risulti legata da nesso di dipendenza logico-giuridica. Ed è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice del merito è pervenuto alla qualificazione giuridica del contratto, intercorrente tra le parti, come appalto di servizio collegato ad un comodato, dopo aver esaminato il rapporto instaurato ed avere escluso la sussistenza della locazione, asseritamente voluta dalle parti, pronunciandosi, in tal modo sia pure implicitamente, anche sul motivo, riguardante la richiesta di accertamento del rapporto locatizio.

Passando all’esame della terza doglianza, va rilevato che la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., da parte della Corte di merito, per aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse chiesto accertarsi la simulazione relativa di un contratto di appalto di servizi laddove nelle conclusioni rassegnate in appello essa aveva chiesto dichiararsi che "il rapporto giuridico intercorso tra le parti ha (avesse) natura giuridica di contratto di locazione ad uso diverso". Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la quarta doglianza, articolata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione – la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato per aver dapprima posto in rilievo l’accertamento della simulazione relativa e quindi attribuito valore decisivo al fatto che il contratto, alla stregua delle clausole stabilite, dovesse qualificarsi come appalto di servizi collegato ad un comodato.

Anche tali censure, connesse tra loro, sono infondate. A riguardo, deve premettersi che l’interpretazione della domanda è attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della motivazione per cui non merita censura ove sorretta da una motivazione congrua, giuridicamente corretta e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica. Ciò premesso, mette conto di sottolineare che il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte e che, ai fini di una corretta interpretazione delle richieste, occorre individuare l’effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto sia della volontà espressamente formulata nelle conclusioni sia di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell’azione proposta.

Tutto ciò premesso e considerato, appare di ovvia evidenza l’infondatezza delle doglianze in esame ove si consideri che la richiesta dell’accertamento di un rapporto locativo, a fronte di due diversi contratti, risultanti dalla scrittura privata, il comodato dei locali e l’appalto del servizio di bar-gastronomia da svolgersi nei locali medesimi, non poteva non essere interpretata, altresì, come una domanda sostanzialmente tendente alla previa declaratoria della simulazione relativa dei contratti collegati, virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, trovandosi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi, a base della richiesta di accertamento del rapporto locativo. Restano da esaminare le ultime due censure, rispettivamente articolate per violazione dell’art. 1803 c.c.. e per violazione degli artt. 1195, 1199, 1324, 2730, 2732, 2733 e 2735 c.c., con le quali la ricorrente, dopo aver dedotto che la Corte avrebbe sbagliato a ravvisare un comodato in un contratto, in cui veniva posto a carico dell’appaltatore l’obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria e di pagare all’appaltante un corrispettivo per l’affidamento dei servizi, lamenta che la Corte avrebbe altresì sbagliato ad escludere che le quietanze rilasciate con la dicitura " per l’affitto dei locali di piazza (OMISSIS)" non facessero piena prova della corresponsione delle somme a titolo di canone locativo per il godimento dei locali.

La prima delle due doglianze in discorso, costituente la penultima censura secondo l’ordine di ricorso, è certamente infondata alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte di merito, riportate in precedenza quando sono state esaminate le prime due censure del ricorso. Una valutazione più approfondita deve invece investire l’ultimo motivo di impugnazione, riguardante le quietanze rilasciate dalla Pontificia Università Gregoriana con la dicitura "per l’affitto dei locali di piazza (OMISSIS)" . Ciò, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte, "la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra tra le parti confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma per un determinato titolo" (Cass. n. 3921/06, Cass. n. 2813/2000, n. 8229/94). Invero, l’efficacia probatoria, attribuita dalla legge alla quietanza, è piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo (cfr. Cass. n. 27510/08 in motivazione).

A riguardo, la Corte territoriale ha però osservato che "la quietanza costituisce prova legale del pagamento ma non della qualificazione del titolo per cui lo stesso è fatto (cfr Cass. n. 11881/03 secondo cui la confessione può avere ad oggetto circostanze obiettive e non giudizi)" e da questa premessa ha quindi fatto derivare la conclusione che dalla dicitura apposta sulle quietanze non possono trarsi sicuri elementi per ritenere la sussistenza di un contratto di locazione tra le parti.

La considerazione della Corte di merito merita attenzione. Se è vero infatti che la dichiarazione contenuta nelle quietanze costituisce sicuramente prova del fatto che l’Università ricevesse delle somme per l’uso dei locali, la qualificazione giuridica del fatto, qui come affitto anzichè, magari, per l’affidamento dei servizi svolti nei locali nell’ambito dell’appalto o comunque per altro titolo giuridico, esula dal contenuto della confessione, dovendo questa avere ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni e giudizi (cfr anche Cass. 27 febbraio 2001 n. 2903) . Ed è appena il caso di sottolineare che è incensurabile in Cassazione l’accertamento, adeguatamente motivato ed esente da vizi, logici e giuridici, col quale il giudice del merito abbia escluso l’esistenza di una confessione stragiudiziale.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. La delicatezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 13-06-2011, n. 23714 Affidamento in prova

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imento impugnato.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 13 ottobre 2010 e depositata il 20 ottobre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Roma – per quanto qui rileva – ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato B.D., motivando: appare più opportuno concedere la più ristretta misura della detenzione domiciliare, piuttosto che quella invocata in via principale, "per la quale è necessario un contesto di maggiore affidabilità del soggetto". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mauro Frezza, mediante atto recante la data del 3 novembre 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore eccepisce la nullità del provvedimento, essendo stata immotivatamente e illegittimamente disattesa la istanza del condannato di essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione ove è ristretto agli arresti domiciliari in executivis e, comunque, di essere sentito personalmente.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo: ricorrono i presupposti e le condizioni di legge per l’affidamento in prova al servizio sociale; laddove il Magistrato di sorveglianza non ha concesso l’autorizzazione ad allontanarsi da casa per lavorare, il Collegio ha illogicamente negato la misura richiesta valutando negativamente la mancanza di attività lavorativa.

3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 1 marzo 2011, rileva: l’omessa audizione del condannato, il quale aveva chiesto, tramite il difensore, di essere sentito, "configura la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Assorbente è l’esame del motivo in rito.

Il ricorrente ha documentato, mediante pertinente produzione allegata al ricorso, di aver chiesto tramite il difensore di fiducia, con atto redatto il 29 settembre 2010, di essere autorizzato a intervenire alla udienza del 13 ottobre 2010, fissata davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, per la trattazione delle istanze di applicazione delle misure alternative.

In difetto della concessione della doverosa autorizzazione, alla celebrazione della udienza in camera di consiglio in absentia dell’interessato instante, agli arresti domiciliari in executivis, consegue la nullità generale del procedimento à sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).

La partecipazione – ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4, secondo inciso, – dell’interesso, che ha chiesto di essere sentito personalmente, alla udienza camerale partecipata del tribunale di sorveglianza, è equiparabile, infatti, all’intervento dell’imputato nel procedimento di cognizione.

Sicchè la lesione del relativo diritto comporta la nullità generale.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 27-06-2011, n. 25669 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. In data (OMISSIS) S.A. veniva tratto in arresto in flagranza di reato, per avere detenuto all’interno della propria abitazione sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa grammi 600. Con ordinanza in data 22.6.2010 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, convalidava l’arresto ed applicava al prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari. All’esito degli accertamenti tossicologici effettuati sulla sostanza in sequestro, il PM contestava l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e chiedeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella carceraria.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Enna, con ordinanza in data 2.9.2010 applicava al S. la misura cautelare della custodia in carcere.

Successivamente, con ordinanza del 13.10.2010, in accoglimento dell’istanza presentata dal prevenuto, il G.i.p. sostituiva l’estrema misura in atto con quella degli arresti domiciliari, tenuto conto delle eccezionali esigenze familiari del prevenuto e della valenza da assegnare al periodo di custodia carceraria presofferto. Avverso la predetta ordinanza proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Enna ed il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 11.11.2010, annullata l’ordinanza del G.i.p. da ultimo richiamata, ha applicato al S. la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale ha rilevato: che lo stato di gravidanza della convivente del S. non dimostra la necessità di continuativa assistenza da parte della donna; e che è da escludere un affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto delle modalità della condotta, che hanno indotto il PM a contestare l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2; il Collegio ha pure considerato che S. è gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici.

2. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione S.A. a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge, in relazione all’art. 275 c.p.p.; la parte ritiene che nel caso di specie non sussista l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa come individuata dal Tribunale. Il ricorrente si sofferma, in particolare, sulla aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, osservando che nel caso di specie la medesima deve essere esclusa.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio, stante l’impossibilità assoluta a comparire per motivi di salute del medesimo difensore; la Corte ha rigettato l’istanza, su conforme parere espresso dal P.G., in considerazione dello stato detentivo dell’imputato e posto mente al fatto che il difensore non ha altrimenti indicato le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 48771 del 1 dicembre 2003, dep. 19 dicembre 2003, Rv. 227693).

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto l’applicazione nei confronti del S. della misura cautelare carceraria, in considerazione del concreto pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dalle specifiche modalità del fatto, qualificato dalla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Al riguardo, il Collegio ha considerato che il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal prevenuto (gr. 600 di hashish, corrispondenti a 2787 dosi singole medie) era idoneo a saturare, per un certo periodo di tempo, il mercato locale di un piccolo centro come quello di (OMISSIS) e dei comuni limitrofi. Le argomentazioni svolte dal Tribunale del Riesame, in relazione alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, poggiano sull’apprezzamento dell’influenza potenziale del quantitativo di droga sequestrato rispetto al mercato di destinazione.

4. Si osserva che il parametro di valutazione costituito dalla potenziale saturazione del "mercato" – inteso come l’area di destinazione e consumo della sostanza tossica oggetto di valutazione, in riferimento al numero di probabili o possibili consumatori – è stato da tempo espunto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte:

si è chiarito, invero, che la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 deve ritenersi sussistente quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica, ovvero per un rilevante, ancorchè indefinito, numero di tossicodipendenti e, quindi, allorchè sia idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti; e che non rileva la situazione del "mercato" e la sua eventuale saturazione, giacchè tale riferimento introduce, nell’esegesi della disposizione di legge, un elemento non richiesto e spurio rispetto alla ratio della disposizione, di profilo mercantilistico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre, tenuto conto delle condizioni di clandestinità del mercato medesimo e della conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili (Cass. Sez. U 21 giugno 2000, n. 17, Rv. 216666).

4.1 Non sfugge che con recente, allo stato isolata, sentenza Sez. 6, 2 marzo 2010, n. 20119, si è ritenuto, muovendo dalla necessità di garantire parametri oggettivi nell’interpretazione delle norme, che "non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, non superino i cinquanta chilogrammi". 5. Ritiene, non di meno, questo Collegio di aderire al diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale l’aggravante della ingente quantità, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, sussiste quando il quantitativo della sostanza stupefacente, pur non raggiungendo il tetto massimo di valore, sia tale da rappresentare un rilevante pericolo per la salute pubblica, ovvero sia idoneo a soddisfare le esigenze di un molto, eccezionalmente elevato numero di tossicodipendenti. Secondo tale condivisa prospettiva ermeneutica deve sottolinearsi, in particolare:

che il giudice del merito, nell’effettuare l’apprezzamento demandatogli, non ha l’obbligo di ragguagliare i dati a prefissati indici quantitativi, non altrimenti espressi dal legislatore ma solo quello di accertare, in concreto, che quel quantitativo rappresenti, in effetti, un rilevante pericolo per la salute pubblica, destinato ad un notevole, eccezionalmente alto numero di tossicodipendenti; e che non rileva la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, giacchè tale riferimento è, in realtà, ultroneo rispetto alla ratio della norma e, peraltro, neppure congruamente accertabile per le condizioni di clandestinità del mercato medesimo e la conseguente mancanza di conoscenze certe e riscontrabili (Cass. Sez. 4 sentenza n. 24571 del 3.6.2010, dep. 30.6.2010, Rv. 247823).

Preme evidenziare che l’orientamento ora richiamato è stato da ultimo ribadito da una recente decisione di questa sezione, ove sono stati censiti, nei termini che seguono, i parametri di riferimento che vengono in rilievo al fine di verificare la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità: "1) l’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale (in concreto: non si deve trattare di grammi o etti di sostanza stupefacente); 2) il grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo della sostanza comporta; 3) la possibilità di soddisfare le richieste (non di pochi o tanti ma) di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 9927/2011, del 1 febbraio 2011, dep. 11.3.2011, n.m.).

6. Orbene, non v’è chi non veda che l’apprezzamento compiuto dal Tribunale del Riesame, in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, rispetto alla detenzione di 600 grammi di hashish – pure prescindendo, come chiarito, dal non condiviso orientamento basato su prefissati indici quantitativi – non risulta rispettoso dei criteri ermeneutici da tempo indicati dalle Sezioni Unite, che hanno escluso la conducenza del parametro della saturazione del "mercato" di destinazione; e neppure dei criteri fondati sul concreto pericolo per la salute pubblica, come focalizzati dalla più recente giurisprudenza, di cui sopra si è dato conto.

7. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al punto concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. La natura assorbente del rilievo, rispetto alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, assolve dall’esaminare ogni ulteriore motivo di censura; ed il giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà a procedere a nuova valutazione in ordine alla misura da ritenersi adeguata rispetto alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie, tenuto conto della qualificazione del reato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata in relazione al punto concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.