Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-07-2012, n. 12023 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello di Venezia che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. Deve premettersi che due motivi di ricorso concernono la regolarità del giudizio di appello. Si sostiene, per la prima volta in questa sede, che l’appello sarebbe stato proposto tardivamente e che l’appellante avrebbe violato il termine, ritenuto perentorio, fissato dall’art. 435 c.p.c., comma 2. Entrambi i motivi sono infondati per le ragioni esposte da Cass., Sez. un., 16 gennaio 2007, n. 752 e da Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489.

3. La questione di fondo oggetto del giudizio è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

4. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

5. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

6. Intervenne il legislatore, dettando della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

7. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 8. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

9. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

10. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

11. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 hi cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

12.Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

13. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

14. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984;

ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2,010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

15. Nella memoria per l’udienza la difesa dei ricorrenti chiede la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 richiamando la tesi che 1) ritiene "errata" la decisione Scattolon laddove ha giudicato assorbita la quarta questione a seguito della decisione sugli altri punti sottoposti al suo esame e 2) prospetta la necessità di non sottoporre la questione nuovamente al vaglio della Corte costituzionale per contrasto sopravvenuto con l’art. 117 Cost., in quanto la controversia, come sancito nella sentenza Scattolon, rientra nel diritto dell’Unione, con la conseguenza che il giudice ordinario dovrebbe "disapplicare direttamente la norma interpretativa che ha violato la Carta oppure operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia".

16. Deve premettersi che la decisione della Corte di giustizia, di cui si è prima messo in evidenza l’efficacia vincolante per il giudice nazionale, presenta tale efficacia nella sua interezza e non può discrezionalmente essere ritenuta vincolante per una parte e non vincolante per un’altra.

17. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 18. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

19. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

20. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è condivisibile, in quanto, nelle controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

21. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10748

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 9 maggio 2012 il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, la domanda proposta da D.S.G. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1 in relazione a due sentenze di condanna a suo carico, l’una resa il 17.9.2009 e l’altra il 25.10.2010 dal GIP del Tribunale di Verbania, per condotte riferibili al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 commesse, rispettivamente, nel (OMISSIS).

A sostegno della decisione il G.E. valorizzava il dato temporale e cioè la notevole distanza delle condotte che, ad avviso del giudicante, escludeva la rilevanza anche dello stato di tossicodipendenza dell’istante, tenuto conto, altresì, che tra le due condotte sono intervenuti un processo, un periodo di custodia cautelare e la prima condanna, tutte evenienze, quelle appena elencate, idonee ad incidere sulla continuità del disegno criminoso.

2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il D.S. denunciandone la illegittimità per difetto della motivazione.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente delibato la istanza rivolta dal detenuto dappoichè ignorato il documentato stato di tossicodipendenza, a cagione del quale il ricorrente si determinò a commettere i reati di cui alla istanza rigettata, identici nella loro tipicità criminale e per modalità esecutive. Nè possono essere intesi in termini assoluti, conclude il difensore, gli accadimenti processuali in forza dei quali ha considerato il G.E. interrotto il programma criminoso.

2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49ha il giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, il quale ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).

3.2 Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito abbia fatto di essi puntuale applicazione con provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso in esame, il quale anche per tale ragione non può trovare ingresso.

Correttamente ha il G.E. interpretato la disciplina novellatrice dell’art. 671 c.p., comma 1, valutando lo stato di tossicodipendenza fra gli elementi da utilizzare per la decisione e non già come status implicante di necessità l’applicazione della disciplina di favore, di poi valorizzando il dato temporale e cioè la distanza di circa quindici mesi, per dedurre da essa, con giudizio logico e di merito insindacabile in questa sede, che siffatta distanza escludeva al momento della prima condotta delittuosa la configurabilità anche della seconda seppure a grandi linee.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

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Cass. pen., sez. I 30-10-2008 (02-10-2008), n. 40524 Competenza a disporlo dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha confermato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo di un impianto di autolavaggio, adottato in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 659 c.p. sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica disposta in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. e di esposti presentati da abitanti della zona nonchè di una perizia stragiudiziale di parte;
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione della legge processuale sull’assunto dell’incompetenza del g.i.p. ad emettere il decreto di sequestro una volta intervenuto, come nella specie, il decreto che dispone il giudizio e confuta la valenza probatoria della consulenza disposta nel giudizio civile, le cui risultanze sono state reiteratamente disattese in quella stessa sede, richiamando, altresì, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di emissioni sonore prodotte nell’ambito di attività produttive, riconducibili alla previsione dell’art. 659 c.p., comma 2, la rilevanza penale della condotta è circoscritta alla sola violazione delle prescrizioni dell’autorità diverse da quelle dettate dalla L. n. 447 del 1995 in tema di limiti delle emissioni stesse, essendo l’inosservanza di queste ultime sanzionata in via amministrativa ex art. 10, comma 2, della citata L.;
ritenuta l’infondatezza del primo motivo, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale (v. Cass., sez. 1, 9.11.2004, Elefante, in CED Cass., rv. 230604) secondo il quale il g.i.p. è competente ad emettere il decreto di sequestro preventivo richiesto dopo il rinvio a giudizio e prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dell’art. 317 c.p.p., comma 2, ultima parte, (nella specie non risulta confutata l’affermazione contenuta nel decreto del g.i.p. secondo cui la trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice della cognizione non era ancora avvenuta);
attesa, per contro, la fondatezza delle ulteriori censure, non risultando specificati gli elementi identificativi della condotta illecita di cui si è ravvisato il fumus nè chiarito a quale delle diverse ipotesi tipizzate dai due commi della norma incriminatrice il fatto sarebbe riconducibile e ravvisandosi carenza motivazionale in punto di valenza dimostrativa apoditticamente assegnata alla consulenza tecnica disposta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., nonostante le diverse valutazioni alle quali era pervenuto il giudice civile, della cui esistenza si da conto nella parte narrativa del provvedimento censurato senza, tuttavia, che le stesse, come pure le difformi risultanze delle misurazioni effettuate dall’ARPA, risultino criticamente prese in esame e confutate nel merito, ai fini del giudizio sulla configurabilità del fumus commissi delicti, da condurre alla stregua delle emergenze processuali;
ritenuto, conclusivamente, doveroso l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo, esauriente esame in ordine ai punti sin qui evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, 9 novembre 2009, n. 23686 Nuovo condomino, a chi fare il decreto ingiuntivo per gli oneri arretrati?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’8.4.03 Igor G. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/03 emesso dal G.d.P. di Viareggio, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 254,09, oltre le spese, quale rata di oneri condominiali scaduta il 1° giugno 2002, relativa al Condominio Apuania sito in Viareggio, Quartiere Apuania 26.

Deduceva l’opponente la sua carenza di legittimazione passiva in quanto l’appartamento cui si riferiva la rata condominiale, era stato da lui venduto a terzi e di ciò era stato informato il Condominio; e, comunque, egli aveva pagato tutte le somme da lui dovute fino al momento della vendita dell’immobile.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituitosi, il Condominio contestava la domanda attrice eccependo di aver sollecitato ripetutamente il pagamento della rata; di non conoscere il nominativo del compratore e di aver quindi legittimamente agito nei confronti dell’opponente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’opposizione.

Acquisita documentazione, il G.d.P. con sentenza 30.3.2004 respingeva l’opposizione e condannava il G. al pagamento delle spese giudiziali.

Afferma il G.d.P.: che il G. ha venduto l’appartamento con atto 27.5.2002, trascritto al 29.5.2002, dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, comunicando l’avvenuta vendita in data 27.5.2002, senza specificare né gli estremi del rogito notarile, né la sua trascrizione; che legittimamente l’amministratore ha chiesto e ottenuto il d.i. nei suoi confronti, essendo obbligato al pagamento il proprietario dell’immobile al momento in cui viene deliberata la spesa; né essendo a carico dell’amministratore l’onere di controllare preventivamente i registri immobiliari onde accertare la titolarità della proprietà.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il G..

Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

Motivi della decisione

Deduce il G. a motivo d’impugnazione:

1) la violazione dell’art. 390 c.p.c. per motivazione mancante, apparente e contraddittoria per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto legittimamente emesso nei confronti del G. il decreto ingiuntivo datato 18.02.03,

NONOSTANTE: A) a tale data l’ingiunto non fosse condomino per avere venduto l’immobile in data 27.5.202 con atto trascritto il 29.5.2002;

B) la delibera assembleare di approvazione dei preventivi (di cui il d.i.) fosse del 28.5.2002;

C) il G., alla data del 27.5.02, non aveva alcun debito verso il Condominio;

D) il G. non poteva considerarsi “condomino apparente”, come risultava dalle lettere 24.5.02 e 25.7.02, mancando la buona fede;

E) non sussistesse alcun onere dell’ingiunto di chiamare in causa gli acquirenti per essere da loro manlevato.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. 23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

Nella specie, poiché il G. ha venduto il 27.5.2002 l’immobile e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quando il ricorrente non era più proprietario dell’immobile, il decreto ingiuntivo non poteva più essere né chiesto né emesso nei suoi confronti.

Né per le ragioni suddette, può in tema di condominio essere ammessa la figura del condomino “APPARENTE”.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro G.d.P. di Viareggio.

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