Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 15 aprile 1994 D.G. conveniva davanti al tribunale di Marsala D’.Gi. esponendo di aver stipulato, in data 28 giugno 1988, col convenuto, titolare dell’omonima impresa edile, un contratto di appalto avente ad oggetto la edificazione di un fabbricato in (OMISSIS) per il corrispettivo a misura di L. 16.000 per metro quadro, convenendo i prezzi con separata scrittura; a conclusione delle opere il convenuto aveva chiesto il pagamento di L. 81.987.800 oltre IVA senza rilasciare fattura ma solo ricevuta a saldo il 19 ottobre 1990 ma, da controllo effettuato, aveva riscontrato una differenza a suo favore di L. 18.059.685, di cui chiedeva la condanna del D’., con rivalutazione ed interessi. Il convenuto resisteva, contestando la richiesta sotto vari profili, eccependo l’improponibilità della domanda già commessa in arbitri, la prescrizione, e, riconvenzionalmente, la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo, dei danni in L. 3.430.665 per il compenso agli arbitri, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza parziale del 28 ottobre 1996 il Tribunale rigettava l’eccezione di improponibilità ed, espletate istruttoria documentale e ctu, con sentenza 20 febbraio 2004, rigettava la domanda ed, in accoglimento della riconvenzionale, condannava l’attore a pagare Euro 6.254,60 oltre interessi e rivalutazione, decisione confermata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza 1307/2005, che sottolineava non potersi muovere contestazioni alle conclusioni del ctu in primo grado e recepite dal Tribunale, non essendo state le stesse mosse ritualmente nè dopo il deposito della ctu nè tanto meno dopo i chiarimenti forniti specificamente sul punto. Ricorre D. con due motivi, resiste D’..

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione ed omesso esame di documentazione prodotta.

La consulenza fissa il valore dell’opera in L. 73.712.700 più IVA, stabilita dal ctu, richiamato a chiarimenti, al 20%, non essendo a conoscenza che la fattispecie riguarda la prima casa e, pertanto, andava stabilita al 4%, come riconosciuto dalla parte convenuta.

Col secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto.

Raccapricciante appare la condanna alle spese per il lodo arbitrale, posto che, con sentenza parziale, era stata rigettata l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda sulla base del lodo considerato inefficace.

La prima censura non merita accoglimento, riproponendo questioni affrontate e decise in sentenza con motivazione corretta ed immune da vizi logici.

A prescindere dalla circostanza che l’omesso esame di documentazione prodotta implicherebbe un errore revocatorio, la sentenza, a pagina quattro, ha spiegato che a seguito del chiarimento del ctu, l’IVA doveva essere calcolata al 20%, le parti precisarono le conclusioni e nessuna contestazione fu mossa sull’indicata percentuale nè alcuna prova fu offerta in riferimento all’eventuale effettivo diritto alla diversa percentuale del 4%.

Sul secondo motivo, a pagina cinque, la sentenza ha dedotto: "risulta documentalmente provato e non contestato tra le parti che, su iniziativa dell’odierno appellante, il D’. aderì alla proposta di compromettere la questione in arbitri;

che, poichè lo stesso appellante non ritenne di aderire al lodo da questi pronunziato, il D’. venne convenuto in giudizio, costituendo un suo diritto eccepire preliminarmente l’improponibilità della domanda attesa l’esistenza di un lodo arbitrale, cui si era pervenuti su iniziativa del D. e per il quale il D’. aveva sopportato le spese. E’ evidente, pertanto, che il D’. ha risentito un danno consistito in quanto inutilmente pagato per l’arbitrato irrituale, cagionato dalla scelta, prima , dell’appellante di affidare ad arbitri la composizione della controversia e, poi, una volta non ottenuto quanto evidentemente propostosi con tale scelta, di non condividere la decisione dei medesimi".

Va, tuttavia, affermato che non risulta riserva di appello avverso la sentenza parziale che ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda, donde la necessità di valutare l’eventuale diversa ripartizione delle spese e l’accoglimento del motivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa sul punto la sentenza e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-03-2011, n. 6033 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lucera accoglieva la domanda proposta da L.D. L., operaia agricola a tempo determinato, per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2001, in quanto corrisposta dall’INPS utilizzando come base di calcolo il salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 anzichè, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva provinciale.

Impugnata dall’INPS, la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe.

Ha premesso la Corte che l’indennità di disoccupazione era stata inizialmente determinata sulla base del cd. salario medio convenzionale (calcolato secondo i criteri di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3), che era rimasto bloccato per alcuni anni , ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, con conseguente congelamento dell’indennità di disoccupazione, finchè, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, detto salario medio convenzionale, per come rilevato nell’anno 1995, dovesse restar fermo – ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo fosse superato da quello della retribuzione spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ha, quindi affermato, che i minimi retributivi contrattuali relativi alla qualifica della ricorrente avevano superato, fin dall’ottobre 1998, il salario medio convenzionale rilevato per l’anno 1995, dovendo computarsi anche la voce denominata nei contratti collettivi "quota di t.f.r.", posto che l’emolumento in parola non aveva, in realtà, natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ma costituiva una componente della retribuzione correntemente dovuta agli operai agricoli, in quanto, lato sensu, compensativa del lavoro a tempo determinato. Ne conseguiva, secondo la Corte, che la "quota di t.f.r." doveva, anch’essa, considerarsi voce utile alla determinazione della prestazione previdenziale oggetto di causa e non, invece, salario differito, come tale escluso, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 (modificativo della L. n. 153 del 1969, art. 12) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee in agricoltura.

Per la cassazione di questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria.

La parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46. 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso va accolto.

Questa Corte si è nuovamente espressa sulla questione nella recente sentenza n. 202 del 2011 (e in numerose altre conformi pronunce), ribadendo quanto già affermato nella sua precedente decisione n. 10546/2007, secondo la quale "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto" e osservando ulteriormente, a conforto del suddetto principio, che attribuire alla voce "quota di t.f.r." una natura giuridica diversa da quella espressamente indicata dalle parti stipulanti i contratti collettivi provinciali – a partire da quello del 27.11.1991 – non è consentito dalla disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Ha affermato,altresì, la citata sentenza che, anche a voler negare valore cogente alle indicazioni espresse dall’autonomia collettiva quando questa regoli istituti di fonte legale (come, appunto, il TFR), rispetto alla voce per cui è causa non è ravvisabile, da parte degli stipulanti, alcuna violazione delle norme imperative che disciplinano la materia. Ha, quindi, ancora una volta, concluso che la voce in questione non va computata nella retribuzione contrattuale da porre a confronto con il cd. salario medio convenzionale, ai fini della verifica richiesta dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, per l’individuazione del parametro di calcolo da applicare, a far data dal 1998, per la determinazione, provincia per provincia, del il "quantum" delle prestazioni previdenziali temporanee (come, nella specie, l’indennità di disoccupazione) maturate dagli operai agricoli a tempo determinato.

Alla stregua degli indicati principi, ai quali non si è attenuta la Corte territoriale, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 24-02-2011, n. 7182 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-4-2008 il GUP del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di B.A., G.T., Z.G. e V.U. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (rivelazione di segreti di ufficio, vari episodi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio: artt. 326, 319 e 321 c.p.), perchè il fatto non sussiste.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ha proposto appello (che è stato trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Brescia a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per Cassazione) avverso tale sentenza, sollevando in via preliminare questione di illegittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 4, in relazione agli artt. 111, 3 e 97 Cost., nella parte in cui esclude l’appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere.

Nel merito, il ricorrente deduce l’infondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, essendo queste state disposte nell’ambito dello stesso procedimento a carico di R.G., che figurava imputato prima dello stralcio conseguente alla sua scelta di essere giudicato con rito abbreviato.

Rileva, inoltre, che lo stesso GUP ha dato atto, a pag. 14, 15 e 16, che il B. ha ricevuto del danaro, un telefono cellulare e il pagamento delle fatture riferite a tale scheda, e che il predetto imputato aveva avviato una vera e propria attività di consulenza e di intermediazione a favore di R.G., agevolandolo sensibilmente nella sua attività di raccolta e smaltimento rifiuti.

Evidenzia che, in tema di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio allorchè il pubblico ufficiale, in cambio di danaro o altra utilità, asservisca la sua funzione agli interessi del privato.

Il P.G., pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia di decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di Bergamo nei confronti dei quattro imputati, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.
Motivi della decisione

Secondo un principio affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, al quale è riservato, in via esclusiva, il potere di valutare sia l’ammissibilità che la fondatezza dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. 331-10-2001 n. 45371;

Sez. 3, 30-11-2007 n. 2469; Sez. 5, 28-4-2009 n. 21581). Il principio contenuto nell’art. 568 c.p.p., comma 5, secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente- non consente, infatti, al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa della inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. Sez. 1, 10.1.1994 n. 3769; Sez. 3, 24.3.2009 n. 19980).

Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello di Brescia, stante l’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere impugnata dal Procuratore Generale, in ossequio alla regola innanzi enunciata ha trasmesso gli atti, per competenza, alla Corte di Cassazione.

Questa Corte, chiamata a valutare l’ammissibilità e la fondatezza dell’atto di impugnazione in esame, non può non rilevare che lo stesso non reca solo un errato nomen iurte, ma manifesta anche l’inequivoca volontà del Procuratore Generale di proporre appello.

Ciò è reso evidente non solo dalla questione di illegittimità costituzionale dedotta col primo motivo (che bene avrebbe potuto essere sollevata con l’unico mezzo consentito, e cioè il ricorso per Cassazione, ed è stata invece devoluta, secondo l’intenzione dell’impugnante, al giudice di merito), ma anche e soprattutto dal petitum contenuto nelle conclusioni, che non ha ad oggetto l’annullamento della sentenza impugnata (unico provvedimento consentito in sede di legittimità), bensì remissione di un provvedimento squisitamente di merito, quale il decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di Bergamo.

Di conseguenza, essendosi in presenza di un atto di gravame denominato come appello e formulato con le richieste tipiche di tale mezzo di impugnazione, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Qualora, infatti, la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge (come nel caso in esame, in cui l’intenzione indiscutibile del Procuratore Generale è stata quella di proporre appello e non ricorso per Cassazione, formulando richieste non consentite in sede di legittimità), il gravame deve essere sanzionato con l’inammissibilità (Cass. S.U. 26-11-1997/26-1-1998 n. 16; Sez 3, 21-5-2008 n. 23651; Sez. 5, 3.-7-2009 n. 35442).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 10459 Azioni per il rispetto delle distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P., M. e B.L., comproprietari di un edificio posto in (OMISSIS), agivano nei confronti di R.D., proprietario di un vicino edificio eretto su più piani (a sua volta costruito in luogo di un precedente manufatto in lamiera), per sentirlo condannare alla rimessione in pristino della sopraelevazione realizzata e del tamponamento di una terrazza, lamentando sia la violazione delle distanze dai corpi di fabbrica esistenti, sia l’illegittima apertura della veduta esercitata tramite detta terrazza.

Il convenuto resisteva in giudizio, proponendo domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna degli attori a demolire un capannone e una tettoia costruiti sul loro fondo a distanza irregolare.

Il Tribunale di Verona, condannava il convenuto ad arretrare la sopraelevazione a distanza di cinque metri dal confine, e gli attori a distaccare dal confine la parte di tettoia posta sopra il servizio igienico.

Tale sentenza, impugnata in via principale dal R. e in via incidentale dai B., era confermata dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8.10.2004.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte lagunare osservava, rigettando la censura di extrapetizione sollevata dall’appellante, che la domanda dei B., siccome diretta ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, evidenziava che l’immobile R. violava le distanze sia tra fabbricati, sia del fabbricato del convenuto dal confine; che anche la ristrutturazione con sopraelevazione costituiva nuova costruzione, importando, come nella specie verificato dal c.t.u., un sensibile aumento di volumetria; e che dagli accertamenti eseguiti dal c.t.u. non era stato possibile, invece, accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone degli appellati, per cui rettamente il giudice di primo grado l’aveva ritenuto regolare in rapporto alla disciplina vigente all’epoca della sua primigenia edificazione.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre R. D., formulando sette motivi d’annullamento, illustrati da memoria.

Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione al primo motivo d’appello, con il quale l’appellante aveva riscontrato la sostanziale discrepanza tra la domanda degli attori, intesa alla riduzione in pristino per quanto attinente alle distanze tra i corpi di fabbrica preesistenti, e la statuizione del Tribunale, che aveva condannato il convenuto ad arretrare la sopraelevazione a cinque metri dal confine, osservando che la sostanziale equiparazione effettuata dalla Corte territoriale tra domanda di rispetto delle distanze tra costruzioni e domanda diretta all’osservanza della distanza delle costruzioni dal confine, è apodittica ed errata, perchè pone sul medesimo piano pretese che sia dal punto di vista letterale, sia da quello giuridico sono palesemente divergenti.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al primo motivo d’appello prospettato", avendo il giudice d’appello ritenuto indifferentemente applicabili alla fattispecie due diverse discipline, intese a tutelare oggetti giuridici diversi, e cioè le norme sulla distanza tra costruzioni e quelle sulla distanza delle costruzioni dal confine.

3.- Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione, la nullità del procedimento, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al secondo motivo d’appello prospettato, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la questione, pur dedotta da parte appellante, relativa all’operatività del principio della prevenzione, previsto dal P.R.G. del comune di Verona ed applicabile alla fattispecie ricorrendone le condizioni di fatto.

4. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione "di norme di diritto" – ma in realtà del solo L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), unica norma citata – in relazione al secondo motivo d’appello, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’opera realizzata dal R. costituisca ristrutturazione edilizia, trattandosi, al massimo di una piccola modifica della sagoma e del volume dell’edificio, sicchè sarebbe improprio applicare al caso di specie le disposizioni previste per le nuove costruzioni.

5. – Con il quinto motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione al terzo motivo d’appello, in quanto la Corte territoriale nell’affermare che la distanza legale doveva essere mantenuta da tutta la nuova costruzione, e precisamente, dalla parte sopraelevata, ha esteso immotivatamente al terzo motivo di gravame, che criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il diritto a mantenere l’edificio preesistente non trovava giustificazione rispetto al primo piano, le ragioni svolte per motivare la reiezione del secondo motivo d’appello, senza entrare in medias res.

6. – Il sesto motivo denuncia l’omessa e/o contraddittoria motivazione in relazione al quarto motivo d’appello, nella parte in cui la Corte lagunare ha ritenuto che non è stato possibile accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone degli appellati, di guisa che rettamente il Tribunale lo aveva ritenuto legittimo in rapporto alla normativa esistente all’epoca della sua primigenia costruzione.

Non si intende, sostiene parte ricorrente, il fondamento di tale "assurda ed incomprensibile" deduzione, nè la ragione, in sè contraddittoria, per cui mentre la costruzione B. dovrebbe ritenersi regolare, non essendo stato possibile accertare con esattezza le dimensioni del preesistente capannone di questi ultimi, non altrettanto dovrebbe concludersi per quella di proprietà R..

7. – Con il settimo motivo è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante la domanda di arretramento della tettoia del fabbricato di proprietà B., motivo che l’appellante aveva esplicitato a pag. 22 dell’atto d’appello, criticando la sentenza del Tribunale scaligero nella parte in cui si era limitata a disporre il distacco, e non anche l’arretramento, della tettoia stessa.

8. – Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che gli artt. 871 e 872 cod. civ. distinguono, nell’ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato dalle norme che, prive di portata integrativa o modificativa e se pure dirette incidentalmente ad assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione delle proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti alle esigenze igieniche, al godimento della proprietà ed alla tutela dell’estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall’azione di risarcimento del danno, a parte il potere della P.A. di imporne l’osservanza coattiva, e, per quelle del primo tipo, anche dall’azione reale per l’eliminazione dello stato di fatto creato dalla violazione edilizia (cfr. Cass. nn. 16094/05, 5508/94, 12918/91, 4737/87); e che le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, o in rapporto con l’altezza delle stesse, ancorchè inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l’assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile perchè tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la loro violazione consente al privato dì ottenere la riduzione in pristino (Cass. nn. 7483/01 e 6209/96).

Non di meno, il fatto che in materia di distanze il distacco delle costruzioni tra loro e di ciascuna costruzione dal confine si collochi tendenzialmente salvo, cioè, l’interpretazione dello specifico strumento urbanistico non deponga altrimenti – nel medesimo ambito delle norme integrative del codice civile, non toglie che rientra nel potere dispositivo della parte che si assuma danneggiata dall’altrui attività edilizia dolersi dell’una e/o dell’altra violazione, e che sia compito del giudice di merito interpretare la domanda fornendo adeguata e logica motivazione delle conclusioni cui perviene.

8.1. – Nel caso in esame, la Corte territoriale sulla censura di extrapetizione formulata dall’appellante si è limitata ad affermare, in maniera sostanzialmente apodittica, che sebbene rispondesse al vero che i B. avessero chiesto la condanna del R. alla riduzione in pristino dell’immobile per quanto attinente alla distanza con i corpi di fabbrica preesistenti, e che, per contro, il Tribunale aveva condannato il convenuto ad arretrare la sopraelevazione del suo fabbricato a cinque metri dal confine, la pronuncia di primo grado corrispondeva esattamente alla domanda, poichè con essa gli attori non si erano limitati a lamentare la violazione della distanza tra fabbricati, ma avevano inteso evidenziare che la costruzione del R. violava anche le norme sulla distanza dal confine, che diversamente gli attori non avrebbero chiesto la riduzione in pristino.

Si tratta, a ben vedere, di una sostanziale petizione di principio, che utilizzando il petitum formale quale unico elemento per interpretare la causa petendi, vanifica l’interrogativo ermeneutico risolvendolo all’interno di una signoria dell’effetto, che, in materia, è recessiva rispetto alla natura della norma violata, dalla quale soltanto dipendono le conseguenze, ripristinatorie o solo risarcitorie, della violazione oggetto di doglianza.

Di qui la necessità di una rinnovata e diversamente motivata interpretazione della domanda, che costituisce compito precipuo del giudice di merito.

9. – L’accoglimento del suddetto motivo implica assorbimento dell’esame delle censure seconda, terza, quarta e quinta, che presuppongono tutte l’impostazione seguita dalla Corte d’appello nel ritenere valutabile la domanda anche sotto il profilo della violazione della distanza dal confine.

10. – E’ invece infondato il sesto motivo, perchè illogica non è la diversificata soluzione giuridica cui la Corte territoriale è pervenuta sulla base di un diverso accertamento di fatto, che predica come pacifica la recente sopraelevazione del fabbricato R., ma la pretesa della parte ricorrente per cui debba essere isonoma (non la posizione iniziale delle parti rispetto alla legge, ma) la soluzione stessa della lite, di guisa che quest’ultima non potrebbe essere favorevole ad una parte e contraria all’altra.

11. – Il settimo motivo, infine, è fondato.

In effetti, a fronte della specifica censura con la quale l’appellante R. aveva lamentato che il giudice di prime cure si era limitato a disporre il semplice distacco, e non l’arretramento, della tettoia del manufatto di proprietà B., la Corte d’appello ha omesso ogni accertamento in merito, non rinvenendosene traccia nè in motivazione, nè nel dispositivo della sentenza impugnata.

12. – Per quanto fin qui considerato, quest’ultima sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo e il settimo motivo del ricorso, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, e rigettato il sesto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.