Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21491 Danno biologico

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Svolgimento del processo

Con sentenza 20 novembre 1998 il Tribunale di Agrigento condannava la SAI, nella qualità di impresa designata FGVS, in solido con F.S., a corrispondere a titolo di risarcimento del danno biologico e morale a C.C. la somma di L. 7 milioni ed a V.L. la somma di L. 119.800.000, oltre rivalutazione monetaria (detratto quanto già ricevuto a titolo di provvisionale dal giudice penale (Tribunale di Agrigento sentenza 30 aprile 1981) che aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose in danno di C. e V., lo stesso F..

La vettura del F. aveva invaso la carreggiata di pertinenza della Fiat, guidata da C.C., che aveva subito lesioni così come la trasportata, V.L. di sedici anni.

Rilevava il Tribunale che non vi erano dubbi in ordine alla responsabilità del Ca. che era stato già condannato per il reato di lesioni colpose alle pene di legge dal giudice penale.

Il Tribunale penale aveva, altresì, assegnato una provvisionale sia alla C. che alla V..

Il giudizio civile era interrotto a seguito della morte del difensore del F. e riassunto nei confronti della SAI, quale impresa designata a pagare l’indennizzo. Ciò a seguito della decisione della Corte Costituzionale, la quale aveva stabilito la non applicabilità della normativa nazionale alle imprese assicurative autorizzate all’esercizio della assicurazione responsabilità civile autoveicoli nel solo ambito della Regione Sicilia (Corte Cost. 144 del 21 marzo 1989). Con la conseguenza che l’auto del Ca., assicurata presso la San marino s.p.a. doveva considerarsi come non assicurata, e che le attrici avevano diritto di rivolgersi al Fondo di garanzia Vittime della Strada ed alla SAI, quale impresa designata, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20.

La sentenza era appellata dalla SAI che chiedeva fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, la nullità della sentenza, essendo stata emessa nei confronti di un soggetto non citato in giudizio, la illegittimità del criterio di valutazione dei danni adottato ed, inoltre, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 21, la limitazione della propria condanna nei limiti del massimale di legge, vigente all’epoca del sinistro: (OMISSIS) (L. venti milioni).

Con una prima sentenza non definitiva del 21 maggio 2004 – 27 aprile 2005, la Corte di appello di Palermo rigettava le censure di difetto di legittimazione passiva e di nullità dedotte dalla SAI, disponendo ctu per accertare la entità delle lesioni subite dalle attrici e dei postumi permanenti da esse derivate.

Con sentenza 20 giugno – 25 agosto 2008, la Corte d’appello determinava nella minor somma di Euro 57.843,17 il risarcimento attribuibile alla V. per danno biologico e morale, (riducendo da L. 59.800.000 a L. 52.000.000 il risarcimento da danno biologico già riconosciuto dal Tribunale, riducendo da 23 a 20 la percentuale di postumi permanenti invalidanti), stabilendo tuttavia – in accoglimento dell’appello proposto dalla compagnia assicuratrice – che la Sai era temuta a corrispondere alla stessa V. il danno nella misura del massimale di Euro 10,329.13 oltre alla rivalutazione ed agli interessi nei termini già specificati nel dispositivo della sentenza di primo grado.

Le due appellate avevano eccepito la tardività della eccezione di superamento del massimale formulata dalla appellante. Non si trattava, tuttavia, sottolineava la Corte, di domanda nuova, ma semplicemente di eccezione, proponibile per la prima volta anche in appello, trattandosi di controversia iniziata prima del 30 aprile 1995.

Al limite del massimale di legge, precisavano i giudici di appello, non soggiacciono solo gli interessi e la rivalutazione, peraltro già riconosciuti dal primo giudice e non oggetto di impugnazione in sede di appello da parte della SAI. La Corte di appello confermava quando stabilito dal primo giudice con riferimento alla C..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la sola V., con unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 345 vecchio rito c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I giudici di appello avevano erroneamente ammesso proposizione di una nuova domanda in appello, anche se proposta in via subordinata, ritenendo che poichè la causa era disciplinata dalle norme del vecchio rito, era possibile proporre nuove eccezioni non rilevabili di ufficio anche in grado di appello.

Le censure formulate con l’unico motivo non colgono nel segno.

Deve considerarsi principio consolidato quello che la eccezione di superamento del massimale può essere formulato per la prima volta anche in grado di appello (a maggior ragione nei giudizi ai quali risulta applicabile il vecchio rito).

Deve tuttavia essere osservato che il giudice di appello ha riconosciuto il diritto della V. a ricevere interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale, nei termini specificati nel dispositivo della decisione di primo grado.

In realtà la decisione del Tribunale civile (come ricorda la decisione della Corte di appello, p. 4) prevedeva esclusivamente la condanna della compagnia Sai, in qualità di impresa designata ed in solido con il F.S., al pagamento della somma di L. 119.800.000 "oltre a quanto spettante ad entrambe per la rivalutazione monetaria". Pertanto, nella decisione del giudice di primo grado non era contenuto alcun accenno agli interessi maturati.

La sentenza di appello,, pertanto, deve essere corretta sul punto in cui ha confermato la decisione di primo grado in ordine al riconoscimento di interessi e rivalutazione, mentre in effetti la sentenza di Tribunale riconosceva il diritto alla sola rivalutazione sul risarcimento integrale (cf. p. 4 sentenza di appello).

Ritiene il Collegio che in una situazione del genere, la causa possa e debba essere decisa senza rinvio, con una decisione di merito, confermando la decisione di appello, con riferimento alla condanna in favore della V. della minor somma di Euro 57.843,17 con la precisazione che la condanna del F. deve intendersi riferita anche alla SAI, nei limiti del massimale all’epoca vigente, di Euro 10,329,143, oltre alla sola rivalutazione dovuta come per legge. La decisione di primo grado non era stata impugnata sul punto del mancato riconoscimento degli interessi dalla sig.ra V..

La causa deve essere decisa nel merito, specificando che la condanna della SAI – nei limiti specificati nella sentenza di appello – deve intendersi limitata nei confronti della SAI al massimale vigente, maggiorato della sola rivalutazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, ferma la decisione per quella del giudice primo grado.
P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito condanna la compagnia al risarcimento dei danni entro i limiti del massimale, precisando che il massimale deve intendersi maggiorato della sola rivalutazione. Compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 23779 Procura alle liti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta all’istanza dei ricorrenti in epigrafe del 16 gennaio 2008 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1989, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo. La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997, n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che la precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’atto conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti attrici nel merito deducono violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo, che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede. Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa. Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale. Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quella del ricorso, per garantire il carattere speciale del conferimento dei poteri al difensore, nel quale si fa espresso riferimento "al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo". Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire la procura al giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la "procura speciale" apponibile "in calce o a margine della citazione" o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine a cui essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003). Una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è stato notificato a controparte (Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità ( art. 156 c.p.c.).

La procura è nulla quando dal suo contenuto emerga l’incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci nel merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27681 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In accoglimento dell’appello del p.m. il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di M.C. indagato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. Ricorre il M. che rileva come il compendio indiziario a suo carico sia costituito da un’unica conversazione tra presenti che lo vede interlocutore insieme a I.M.. Ora, pure ammesso che in questa conversazione il M. comprenda la strategia dell’interlocutore, tanto non dimostrerebbe affatto la sua partecipazione al sodalizio. Il GIP infatti aveva rigettato la richiesta del p.m. ritenendo che il ricorrente fosse solo un recettore passivo delle confidenze dello I.. E la frase del M. che il Tribunale ha ritenuta significativa ai fini di una partecipazione al sodalizio è frutto di un’interpretazione erronea.

Tanto più che il Tribunale avrebbe dovuto suffragare una stabile attività di supporto da parte del ricorrente secondo quanto addebitato nel capo di incolpazione.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile per risolversi nella prospettazione di una tesi alternativa a quella adottata dal Tribunale del riesame, il quale dal dialogo in questione ricava gravi indizi di un inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso.

Di tale conclusione non tenta nemmeno di confutare la intrinseca logicità, ma essa viene contrastata con una diversa lettura degli atti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27679 Premio contributo assicurativo

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 gennaio 2007, ha accolto il gravame svolto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da B. R., aveva ritenuto rinunciabile il diritto alla rendita costituita nei confronti del B. a seguito di infortunio in itinere occorso il 28 dicembre 2000. 2. La Corte territoriale riteneva irrinunciabile il diritto alla rendita, commisurata al danno biologico pari al 18 per cento a decorrere dal 27 febbraio 2002, e manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, B. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INAIL ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorrente censura la sentenza impugnata con i motivi di seguito sintetizzati:

– violazione e falsa applicazione del (T.U.) D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 63 e 74 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 deducendo la spiccata natura risarcitoria ed indennitaria, e non alimentare come ritenuto invece dalla corte di merito, del ristoro del danno biologico introdotto con il citato decreto legislativo per gli infortuni successivi al 25 luglio 2000 ed esponendo altresì il rilievo per cui l’INAIL risarcisce il medesimo danno biologico che, per infortunio cagionato, come nella specie, da un terzo, il danneggiato, può azionare direttamente nei confronti del terzo responsabile, ex art. 2043 c.c. (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione degli artt.66 e 74, T.U. cit. e D.Lgs. n. 38 cit., art. 13 in relazione all’art. 112, T.U. cit., e artt. 2934 e 2946 c.c., con riferimento alla disponibilità del diritto alla rendita già costituita, derivante dalla prescrittibilità del diritto e dalla qualificata natura di indennizzo delle menomazioni rinvenibile fin dal dettato letterale del citato D.Lgs. n. 38, art. 13 e dai profili essenzialmente civilistici e ed obbligatoti della prestazione, con conseguenza applicazione del relativo regime di disponibilità piena del diritto (secondo motivo);

– violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 38 Cost., muovendo dal rilievo per cui la prestazione de qua non si pone tra i diritti inviolabili del cittadino, nè nel novero delle prestazioni assolutamente indisponibili per pervenire alla considerazione per cui, pur a voler ritenere irrinunciabile la prestazione, benchè la costituzione abbia affermato l’irrinunciabilità dei diritti solo ove sancita expressis verbis (argomenta ex art. 36 Cost., comma 3), i diritti alla prestazione INAIL diventano, di norma, disponibili una volta acquisiti (terzo motivo);

– violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del cit.

D.Lgs., per non aver la corte di merito posto l’accento sulla peculiare ipotesi di infortunio in itinere, nel qual caso l’obbligo risarcitorio nasce in capo a due soggetti, l’INAIL, in base all’art. 13 del citato D.Lgs., e il terzo danneggiarne, sulla base del diritto comune ex art. 2043 c.c., nel qual caso la rinunciabilità del diritto alla rendita deriva dalla connessa libertà del danneggiato di scegliere a quale soggetto richiedere il ristoro del danno (quarto motivo);

– infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 cost. e art. 2041 c.c. in base al rilievo per cui se al lavoratore devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita e non devono crearsi disparità di trattamento tra chi subisce lo stesso evento in ambito non lavorativo, l’esigua cifra mensile assegnata non corrisponde al percepimento di un capitale e il ricorrente potrebbe non percepire, per intero, l’importo a suo favore previsto ed erogato a titolo di rendita qualora venisse a mancare a distanza di pochi anni dall’evento. Deduce, inoltre, il ricorrente che la rivalsa nei confronti del terzo responsabile civile è immediata ed immediato è il percepimento dell’intera rendita capitalizzata grazie ad una società di assicurazione solvibile che corrisponde quanto richiesto.

In conclusione, per la parte ricorrente, la soluzione interpretativa accolta dai Giudici del gravame viola l’art. 2041 c.c. giacchè si risolve in un arricchimento ingiustificato dell’INAIL in danno dell’infortunato e del responsabile civile verso il quale si è agito in rivalsa (quinto motivo).

5. Tutti i motivi si concludono con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

6. I motivi, esaminati unitariamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento.

7. Questa Corte di legittimità, in un precedente risalente (sentenza 29 giugno 1982, n. 3921), pronunciato con riferimento al sistema di tutela approntato con il D.P.R. n. 1124 del 1965, è già intervenuta sul tema dell’indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla rendita con iter argomentativo condiviso dal Collegio anche alla luce della tutela introdotta con l’art. 13, cit. D.Lgs..

8. Invero, il diritto alle prestazioni assicurative in caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, tra le quali la rendita, trova diretta tutela, come qualsiasi altra prestazione previdenziale nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, nell’art. 38 Cost., comma 2, che proclama il principio, non programmatico, ma precettivo, secondo cui "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria". 9. Il diritto alla rendita I.N.A.I.L., come quello alla pensione I.N.P.S., non conferisce al titolare soltanto un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma assicura al titolare stesso la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di particolari eventi sfavorevoli, che rendano impossibile o limitino la sua attività lavorativa.

10. Tutte le prestazioni previdenziali di carattere economico, invero, non concernono solo la tutela del lavoratore, in forma indennitaria, contro le conseguenze dannose di rischi determinati, ai quali costui è soggetto a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa (infortuni sul lavoro, malattie professionali), ovvero per eventi naturali della vita (invalidità, vecchiaia), ovvero ancora per ragioni attinenti al mercato del lavoro (disoccupazione involontaria), ma si estendono alla tutela del lavoratore dalle situazioni di bisogno che possano presentarsi nel corso della sua esistenza e alle quali egli non possa far fronte con la sua normale retribuzione. n. Per tale peculiare profilo, non possono disconoscersi a tali prestazioni previdenziali e, in particolare alle rendita erogata dall’I.N.A.I.L. nel caso che ci occupa, finalità spiccatamente alimentari, trattandosi di prestazioni accomunate, nella carta costituzionale, dallo scopo di consentire al lavoratore di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri e incerti, che richiedano notevoli sacrifici economici, garanzia costituzionale circoscritta alle ipotesi considerate più pregnanti ed invasive nella vita del lavoratore, quali l’infortunio, la malattia, l’invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria.

12. Nè il Collegio ritiene possa smentire il carattere alimentare della rendita I.N.A.I.L. la sua funzione indennitaria, che si concretizza in un risarcimento, sia pure in forma limitata e predeterminata, per la perdita o la riduzione dell’attitudine al lavoro dell’assicurato.

13. Se, infatti, prevale l’opinione che l’assicurazione infortuni sul lavoro sia una forma di assicurazione contro i danni, è pur vero che anche le altre assicurazioni sociali obbligatorie, del resto come quelle private, hanno una funzione indennitaria, nel senso che esse tendono ad eliminare, per quanto possibile, il danno derivante dagli eventi tutelati.

14. Può, semmai, ammettersi che l’aspetto indennitario della rendita corrisposta dall’I.N.A.I.L. sia più accentuato che nelle altre prestazioni previdenziali giacchè, nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli eventi assicurati sono direttamente collegati, con rapporto di causa ad effetto, all’attività lavorativa, stante lo specifico riferimento eziologico fra lavoro e rischio, che permea l’intera normativa relativa a tale assicurazione.

15. Ma l’aspetto indennitario della rendita I.N.A.I.L., nel quale risiede la sua funzione propriamente giuridica, come di tutte le altre prestazioni economiche delle assicurazioni sociali obbligatorie, viene assunto dalla legislazione previdenziale come strumento pratico per l’attuazione della funzione sociale, costituzionalmente garantita (art. 38 Cost., comma 2), che consiste nella tutela del lavoratore dal bisogno eventuale.

16. Non vale, poi, ad escludere il carattere alimentare della rendita I.N.A.I.L., inteso come tutela del lavoratore dal bisogno, il rilievo che l’ammontare di tale prestazione sia insensibile alle vicende economiche dell’assicurato (diversamente dalle prestazioni erogate dall’I.N.P.S.) ed ancorato, piuttosto, in sede di revisione, alle condizioni fisiche dell’assicurato stesso. Vale al riguardo osservare che la situazione di bisogno è, per legge, oggetto di una presunzione assoluta, anche se valutata, in subjecta materia, in relazione alle condizioni fisiche dell’assicurato.

17. La rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale ha, pertanto, come funzione sociale, costituzionalmente garantita che informa tutta la normativa specifica, quella di fornire al lavoratore i mezzi di sostentamento, in sostituzione o ad integrazione di quelli venutigli a mancare, in tutto o in parte, a causa della perdita o della riduzione della sua capacita lavorativa.

18. La natura di prestazione destinata all’assolvimento di una funzione sociale, costituzionalmente garantita e, dunque, al perseguimento di un interesse pubblico sovraordinato comporta che nel bilanciamento tra gli interessi del beneficiario della prestazione e l’ente erogatore della prestazione economica conformata ad una funzione sociale non possono prevalere interessi individuali connaturati alla regola dell’indisponibilità (v., Cass. 8229/1994).

19. In altri termini, l’inidoneità delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dal rapporto INAIL – danneggiato a costituire oggetto di negozi abdicativi si giustifica in ragione del fatto che il nostro sistema di sicurezza sociale assume come corrispondente ad un interesse riferibile a tutta la collettività che l’assistito non possa restare privo di tutela al verificarsi di eventi identificati come generatori di protezione da norme di rango costituzionale o da altre fonti normative di rango primario (cfr., con riferimento alle prestazione a carico dell’AGO, Cass. 1770/2000).

20. Peraltro, la pregnanza della funzione sociale e solidale assolta dall’INAIL nell’erogazione delle prestazioni previdenziali è stata già oggetto di attenta disamina da parte del Giudice delle leggi e dei Giudici sovranazionali.

21. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 350 del 1997, ha rimarcato la distanza tra le prestazioni fornite dall’INAIL e il risarcimento secondo le regole della responsabilità civile, rammentando la genesi della tutela antinfortunistica, di assicurazione sorta non con intenti propriamente risarcitoli, ma piuttosto al fine di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all’infortunio o alla malattia (all’uopo rinviando a Corte cost. n. 100 del 1991), sulla base di una logica "transattiva" confermata dalle rispettive posizioni del trilaterale rapporto assicurativo: da un lato il datore di lavoro – sul quale grava la parte più consistente dei contributi – che, per contropartita, viene di regola esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’infortunio (artt. 10 e 11 del D.P.R. cit.);

dall’altra l’ente previdenziale, che paga le rendite secondo un ammontare – predeterminabile per gli opportuni calcoli statistici sui costi di gestione – con eventuale diritto di regresso verso il datore o di surroga verso i terzi; in ultimo, il lavoratore, il quale "con una ridotta partecipazione agli oneri contributivi, viene ad usufruire delle prestazioni fornite dall’INAIL in modo quasi automatico, nel contesto di una esclusione dal completo risarcimento secondo le regole della responsabilità civile". 22. I successivi interventi del Giudice delle leggi non ne hanno modificato l’impianto giacchè, sul diverso tema della prescrizione, con la sentenza 297/1999 hanno pur richiamato la connotazione risarcitoria e l’ispirazione alla logica di tipo assicurativo più che pienamente solidaristica ma, si ripete, ai diversi fini della prescrizione sottesa ad innegabili esigenze, pubblicistica, l’una, di pronto accertamento dei fatti e privatistica, l’altra, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell’avente diritto.

Peraltro, con riferimento al regime prescrizionale è invalsa, nella giurisprudenza di legittimità, la connotazione di indisponibilità relativa del diritto alla rendita (per tutte, v. Cass. 5801/1993).

23. La sottolineatura del carattere pubblicistico dell’assicurazione sociale, come già fatto con Corte cost. n. 160 del 1974, si è poi avuta con Corte cost., sentenza n. 36 del 2000, ove si è sottolineata la funzione precipua di garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita, confermato dall’obbligo per l’Inail di pagare le rendite in modo automatico ed indipendentemente dalla regolarità dei versamenti contributivi;

dalla suddivisione dell’onere economico complessivo, che grava in gran parte su di un’ampia platea di datori di lavoro, e solo in misura minima sui lavoratori; dall’esercizio dell’assicurazione con forme di assistenza e di servizio sociale.

24. La valorizzazione del carattere solidaristico cui è informato l’intervento dell’INAIL e la relativa funzione di carattere esclusivamente sociale costituisce, inoltre, il filo conduttore della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di compatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che istituisce il regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che con la sentenza 22 gennaio 2002, in causa C- 218/00, ha escluso che la nozione d’impresa, ai fini del diritto antitrust, si possa attagliare all’Inail.

25. In particolare, la Corte CEE ha rimarcato che la mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e prestazioni erogate implica quindi una solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli che, tenuto conto dei loro redditi esigui, sarebbero privati di un’adeguata tutela sociale qualora tale nesso esistesse.

26. I criteri di solidarietà, chiariti da Corte CEE, sentenza 5 marzo 2009, in causa C-350/07, con riferimento a sistemi assicurativi non caratterizzati, come in Italia e in Germania, dalla natura pubblica dell’ente assicuratore, valgono a maggior ragione per l’ente pubblico assicuratore che adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale.

27. L’opzione interpretativa fatta propria dal Collegio trova, inoltre, conferma, in alcune recenti decisioni della corte che, pur non affrontando funditus la questione ora controversa, hanno espressamente escluso, nella diversa ipotesi di azione di regresso dell’INAIL contro il datore di lavoro per ottenere il rimborso di quanto erogato a titolo di prestazioni previdenziali, quelle esigenze di tutela di interesse pubblico, che attengono alle finalità delle prestazioni erogate dall’INAIL (art. 38 Cost., comma 2), costituenti l’oggetto del rapporto giuridico previdenziale intercorrente tra l’INAIL ed il lavoratore infortunato, tanto vero che le prestazioni erogate dall’INAIL non sono pignorabili e non sono disponibili (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110) (cfr., Cass. nn. 13957 e 13598 del 2009), assimilando quell’azione ad una azione di risarcimento danni promossa dall’infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all’Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

28. Ulteriori argomenti militano a favore dell’indisponibilità del diritto alla rendita, quali le seguenti implicazioni aberranti della tesi della parte ricorrente.

29. Il negozio abdicativo non involgerebbe il diritto alla rendita nella sua essenza, con riferimento ad eventuali futuri aggravamenti, giacchè l’assistito potrebbe se mai rinunciare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio, ìà est la rendita con riferimento al gradiente invalidante certo ed attuale, ed eventuali aggravamenti che in futuro dovessero manifestarsi rimarrebbero sprovvisti della tutela pubblicistica della quale l’assistito, dopo averne preteso l’"affievolimento", potrebbe invocare la reviviscenza impugnando la validità del negozio abdicavo.

30. Ma anche un nuovo infortunio o una malattia professionale avrebbero esiti peculiari giacchè priverebbero l’assicurato della valutazione complessiva imposta dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13. 31. Inoltre, in ipotesi di concorso di colpa dell’infortunato non scatterebbe la riduzione proporzionale delle somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio.

32. Tanto premesso va aggiunto che non è decisivo, a favore dell’opzione interpretativa della parte ricorrente, l’argomento che riconnette la rinuncia alla rendita alla volontà di rivolgersi direttamente al terzo responsabile per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni sofferte, giacchè ove il danno civilistico risultasse di ammontare maggiore rispetto all’indennizzo erogato dall’INAIL ben potrebbe il lavoratore danneggiato agire nei confronti del danneggiale per il danno differenziale, senza alcuna previa rinuncia alla prestazione previdenziale.

33. Nè sono decisivi gli argomenti che correlano all’età del lavoratore infortunato, nella specie già prossimo alla pensione al momento dell’infortunio, e alla sua aspettativa di vita, profili interpretativi che adombrano la violazione del canone di ragionevolezza sol comparando il medesimo evento infortunistico in ambito diverso dal rapporto di lavoro ovvero tra lavoratori infortunati con margini temporali di sopravvivenza dall’evento infortunistico diversi.

34. Si tratta di profili non rilevanti in causa per saggiarne la violazione del canone costituzionale, per l’irrilevanza del tertium comparationis con riferimento alla tutela risarcitoria dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, e per la vaghezza della comparazione, con riferimento alla non giovane età dell’infortunato, a fronte del canone solidaristico che permea la tutela assicurativa.

35. E, per finire, va richiamato il canone solidaristico che, come detto, impronta la tutela assicurativa, per ritenere non meritevole di condivisione la tesi di un arricchimento ingiustificato dell’INAIL in danno dell’infortunato in ragione dell’immediato esercizio della rivalsa nei confronti del danneggiante.

36. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

37. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.