Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-09-2011, n. 5332 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte attuale ricorrente, assunta dal Comune di Ischia, con rapporto convenzionale, mediante contratto d’opera ex art. 2222, c.c., più volte rinnovato, instaurava un giudizio per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, invocando la presenza dei classici elementi rivelatori del medesimo: rispetto di un prefissato orario di lavoro; adempimento degli ordini di servizio predisposti dalla p.a.; impiego di mezzi forniti da quest’ultima; corresponsione di uno stipendio fisso.

Il giudizio si concludeva con il riconoscimento da parte di questo Consiglio di Stato del diritto alle differenze retributive e previdenziali, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato in via di fatto e con la condanna del comune al pagamento delle relative somme, dalla data di maturazione del credito e fino all’effettivo soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e nei limiti del divieto di cumulo, secondo i criteri stabiliti dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella decisione n. 3/1998.

Nonostante la notificazione di una diffida, il Comune di Ischia non dava integrale esecuzione al giudicato e questa Sezione accoglieva il conseguente ricorso in ottemperanza, fissando un termine all’amministrazione per il pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti al ricorrente e nominando un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il commissario ad acta si è limitato ad accertare che l’amministrazione ha estinto ogni suo debito mediante pagamenti eseguiti prima della decisione del menzionato giudizio di ottemperanza.

Con il presente incidente di esecuzione il ricorrente contesta la quantificazione del debito operata dall’amministrazione e condivisa dal commissario, rilevando, in particolare, la mancata considerazione di alcuni elementi della retribuzione, quali l’anzianità individuale, l’indennità di turno, l’indennità di rischio, le ferie non godute, le festività retribuite e il lavoro ordinario festivo, lo straordinario, gli assegni per il nucleo famigliare e il TFR.

Il Comune di Ischia è opposto alle richieste, ribadendo di aver dato piena esecuzione al giudicato.

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio concerne l’esatta quantificazione di quanto dovuto dall’amministrazione in conseguenza della richiamata sentenza di questa sezione di condanna al pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti al ricorrente per svolgimento di fatto di mansioni di pubblico impiego e della successiva decisione resa in sede di ottemperanza.

Con riferimento agli atti posti in essere dal commissario ad acta, il Collegio rileva come la tesi del già avvenuto pagamento delle somme oggetto della sentenza da eseguire si pone in contrasto con il giudicato formatosi in sede di ottemperanza.

Infatti, in sede di accoglimento del ricorso in ottemperanza, questa Sezione ha rilevato che "le nuove determinazioni amministrative (a ragione ritenute non satisfattive della pretesa sostanziale della parte interessata) non potevano che essere censurate nella medesima sede dell’ottemperanza, onde non vedere completamente vanificata la vittoria riportata nella sede della legittimità, di fronte al palese tentativo dell’amministrazione di eludere il vincolo nascente dal giudicato di cui sopra".

Al momento di tale decisione, già erano noti i pagamenti effettuati dal comune e la Sezione ha condiviso la tesi del ricorrente, secondo cui tali pagamenti non costituivano integrale esecuzione del giudicato.

Da ciò consegue che è ormai precluso al Comune (e, quindi, anche al commissario ad acta, che al comune deve sostituirsi) insistere sulla tesi della piena satisfattività dei pagamenti del 2009.

Peraltro, in altro analogo caso (sempre relativo al Comune di Ischia), questa Sezione ha di recente ritenuto che il pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti per svolgimento di fatto di mansioni di pubblico impiego va determinato alla luce dell’art. 2126 c.c. e che le prestazioni lavorative rese non possono essere retribuite mediante l’attribuzione di una paga oraria, ma mediante uno stipendio tabellare mensile lordo iniziale rapportato alle funzioni svolte, comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, nonché degli altri elementi accessori e continuativi della retribuzione (nella specie, contributo posto, premio di produzione, ecc.), ed infine mediante erogazione della indennità di fine rapporto (Cons. Stato, V, n. 3464/2011).

Del resto, come dimostrato dal ricorrente, il comune aveva adottato fin dal 1998 un atto ricognitivo del proprio debito, includendo le voci stipendiali richieste ora dal ricorrente; all’epoca a tale ricognizione non seguì il pagamento perché la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Ischia non ammise il credito alla massa passiva della liquidazione, essendo pendente una vertenza giudiziaria sul diritto e mancando un preliminare riconoscimento da parte dell’ente.

La "vertenza giudiziaria" si è poi conclusa con la sentenza qui posta in esecuzione e, di conseguenza, in assenza di contrari elementi non forniti dal comune, le somme spettanti possono essere quantificate prendendo come base i conteggi effettuati dallo stesso ente nel 1998, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.

3. In conclusione, il presente ricorso va accolto e va ordinato al comune di procedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza al pagamento delle residue somme in favore della parte ricorrente; in caso di inerzia provvederà il già nominato commissario ad acta.

Il criterio per procedere alla liquidazione è prendere come base i conteggi effettuati dal comune nel 1998, aggiungere rivalutazione e interessi fino al primo pagamento del 2009, detrarre l’importo di tale pagamento parziale e computare la differenza e sulla differenza l’ulteriore rivalutazione e gli interessi – secondo i criteri già stabiliti – fino al soddisfo (nei conteggi andranno verificati anche i versamenti previdenziali e assistenziali).

Alla soccombenza del Comune in tale ulteriore fase del giudizio di ottemperanza seguono le spese nella misura indicata in dispositivo, quantificata in considerazione del numero di ricorsi seriali proposti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e ordina al Comune di Ischia di procedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti nei termini e nei modi indicati in parte motiva, confermando la nomina del commissario ad acta.

Condanna il Comune di Ischia alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di tale fase del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 750,00, oltre Iva e C.P.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 817 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 85 del 29 marzo 2004 avente ad oggetto la sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in in via delle Tortore n. 23 su terreno di proprietà distinto in catasto al foglio 81 particella 696. Con ordinanza collegiale 623/2004 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva per violazione del garanzie partecipative. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti eccesso di potere, contraddittorietà, errata ricostruzione del fatto. Le censure non possono essere accolte in quanto, come riconosciuto nel ricorso stesso, le opere sono abusive ossia realizzate sine titulo. Conseguentemente non ha alcun rilievo giuridico la circostanza che il ricorrente possa chiedere il condono delle medesime, in assenza peraltro di una specifica istanza in tal senso.

Deducono i ricorrenti violazione di legge con riguardo all’art. 7 L. 241/90. Il collegio, pur consapevole che la sospensiva è stata concessa sul presupposto della violazione delle garanzie partecipative, deve comunque disattendere quanto statuito nell’ordinanza cautelare e respingere la censura in esame sulla base di un successivo e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento" (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

Infine deducono i ricorrenti eccessiva afflittività della sanzione con riguardo all’acquisizione della superficie fondiaria, che tuttavia resta un atto vincolato per l’amministrazione e quindi dovuto. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 07-10-2011, n. 36397 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora, ha condannato l’imputato, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), perchè, nella sua qualità di direttore dei lavori, aveva iniziato i lavori per un impianto di irrigazione a pioggia, opera pubblica di interesse statale, senza l’osservanza dei requisiti previsti dall’art. 7, lett. b), del citato D.P.R., per la mancanza del parere dell’autorità di bacino; lo ha, invece, assolto da altra imputazione.

2. – Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento e, in particolare, lamentando: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alle caratteristiche dell’opera, la quale non sarebbe un tutto unico, ma un insieme di opere da realizzare in tre fasi, la prima delle quali – consistente nella realizzazione di condotte d’acqua interrate – non richiederebbe, come invece ritenuto in sentenza, il parere dell’autorità di bacino; 2) la violazione di legge consistente nell’erroneo assunto che la mancanza del parere dell’autorità di bacino integri il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a); 3) la concessione – non richiesta e, pertanto, da revocarsi – della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è solo parzialmente fondato.

3.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che l’impianto di irrigazione da costruire non sarebbe un tutto unico, ma un insieme di opere da realizzare in tre fasi, la prima delle quali – consistente nella realizzazione di condotte d’acqua interrate – non richiederebbe, come invece ritenuto in sentenza, il parere dell’autorità di bacino.

Tale assunto è erroneo, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

E’, infatti, evidente che l’opera in questione costituisce un tutto unico, perchè essa è stata progettata unitariamente e, soprattutto, perchè il suo impatto ambientale, idrogeologico e urbanistico non può che venire in rilievo globalmente, per consentire all’amministrazione una valutazione complessiva e non parcellizzata.

Il fatto che, per mere finalità esecutive e finanziarie, l’opera debba essere realizzata in tre fasi non fa venire meno la sua unitarietà, perchè tali fasi non possono essere considerate funzionalmente autonome e distinte, essendo unitariamente dirette ad uno stesso obiettivo finale e devono, dunque, essere sottoposte anche al controllo preventivo ai fini di difesa del suolo, che si realizza attraverso il prescritto parere dell’Autorità di bacino competente.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato sostiene l’erroneità dell’assunto – posto a fondamento della sentenza censurata – secondo cui la mancanza del parere dell’autorità di bacino integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a).

Deve, infatti, richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora il parere dell’Autorità di bacino sulla compatibilità idrogeologica dell’opera sia necessario, la sua mancanza integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. a), anche ove sia stata rilasciata la relativa concessione edilizia (Sez. 6^, 20 settembre 2004, n. 39523).

3.3. – Deve essere invece accolta la richiesta di esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata in via subordinata, sul rilievo che tale beneficio non era stato richiesto dall’imputato. La natura meramente dichiarativa di tale pronuncia, consente a questa Corte – in base al disposto dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), – di provvedere direttamente sul punto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

4. – Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena; beneficio che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2886 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha proposto il presente gravame per i dedotti motivi di illegittimità;

che si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito;

che, in sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del medesimo;

che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.