Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 29-04-2011, n. 16725 Archiviazione

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 12 maggio 2010, il G.I.P. di Pescara disponeva l’archiviazione di un procedimento penale, instaurato a seguito di querela di D.F.A., per il reato di diffamazione in danno di quest’ultima, previa declaratoria dell’inammissibilità dell’opposizione dalla stessa proposta alla richiesta del Pubblico Ministero.

Il provvedimento era fondato sulla ritenuta superfluità dell’investigazione suppletiva richiesta, relativa all’assunzione a sommarie informazioni dell’indagato, il quale, per la sua posizione processuale, non avrebbe avuto alcun obbligo di rispondere nè di dire il vero, nonchè sulla infondatezza della notizia di reato.

Avverso tale provvedimento la D.F. proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 410 c.p.p., in quanto il provvedimento de plano era stato adottato in mancanza delle condizioni di legge, individuate nella omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione e l’infondatezza della notizia di reato, mentre il G.I.P. aveva fondato la propria decisione sull’inutilità della prova richiesta, nonostante l’audizione dell’indagato, che avrebbe potuto sfociare anche nella confessione, avrebbe potuto giustificare anche l’esercizio dell’azione penale, ad esempio in caso di palese divergenza tra le sue dichiarazioni e quelle della persona offesa.

L’inammissibilità dell’opposizione sulla base di una valutazione prognostica negativa dell’esito della prova indicata, concludeva, si poneva al di fuori del sistema processuale e imponeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’art. 410 c.p.p. stabilisce che con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

I requisiti richiesti per il provvedimento de plano sono dunque, come indicato in ricorso, la mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e l’infondatezza della notizia di reato.

Sul tema la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha più volte specificato che l’inammissibilità dell’opposizione si verifica anche nel caso in cui l’indicazione delle ulteriori investigazioni sia meramente formale, risolvendosi nella proposizione di temi d’indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonchè nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (Sez. 5, n. 21939, 8 giugno 2010; Sez. 5, n. 21929, 8 giugno 2010; Sez. 6, n. 13458, 31 marzo 2008; Sez. 6, n. 19618, 28 aprile 2004; Sez. 4, n. 17597, 16 aprile 2004).

La ritenuta irrilevanza della proposta di investigazione suppletiva deve riguardare non tanto il profilo prognostico del suo possibile esito, quanto piuttosto il difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari ed implica inoltre l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal G.I.P. (Sez. 1, n. 23687,18 giugno 2010; Sez. 5, n. 11524,16 marzo 2007).

Nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato in ricorso, dal tenore del provvedimento impugnato emerge chiaramente che il G.I.P. ha correttamente effettuato un giudizio di pertinenza degli atti di indagine richiesti, evidenziando la superfluità della richiesta di assunzione di informazioni dall’indagato senza formulare alcun giudizio prognostico circa l’esito delle investigazioni, limitandosi a chiarire che la prova richiesta non avrebbe apportato alcun concreto contributo per la verifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale.

Il riferimento alla superfluità della prova richiesta ed a quello che poteva essere l’esito dell’interrogatorio con il richiamo alla facoltà di non rispondere e alla mancanza di obbligo di dire il vero non può, inoltre, essere estrapolato dal contesto della motivazione e va comunque considerato anche con riferimento al reato oggetto del procedimento ed all’ambito entro il quale lo stesso si sarebbe consumato.

Nella fattispecie, la denuncia della ricorrente riguardava il reato di diffamazione asseritamente commesso dall’amministratore del suo condominio il quale, sentito dalla polizia giudiziaria in altro procedimento penale, aveva dichiarato a verbale che il condominio vantava crediti non riscossi nei suoi confronti, mentre la querelante aveva comunicato di non voler partecipare alle spese relative alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento da centralizzato ad autonomo.

A fronte di tale tema di indagine appare evidente che la valutazione del G.I.P. non riguardava l’esito della prova eventualmente assunta quanto, piuttosto, la sua pertinenza e rilevanza ai fini dell’incolpazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18862 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 13/12/2010, confermava l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, in data 25/8/2010, con la quale veniva respinta l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di I.R., affetto da AIDS conclamato, ritenendo non emergere un giudizio di assoluta incompatibilità tra le gravi condizioni dell’imputato e lo Stato detentivo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, evidenziando la incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del ricorrente che peggiorano costantemente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di custodia cautelare al fine di stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell’indagato occorre tenere conto non solo della situazione clinica esistente al momento dell’accertamento, ma anche della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente (Sez. 2, Sentenza n. 16584 del 18/01/2001 Cc. (dep. 08/04/2003) Rv. 224615; Sez. 6, Sentenza n. 3403 del 08/11/1996 Cc. (dep. 18/02/1997) Rv. 206897).

Conseguentemente la compatibilità in questione non può essere ritenuta sulla sola base della praticabilità delle terapie diagnostiche in ambiente carcerario, dovendosi anche valutarne gli effetti in termini di evoluzione e aggravamento della malattia, non esaminati dal Tribunale. Va conseguentemente annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 1357 Causa di servizio civile o militare

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 1999 e depositato in data 9 novembre 1999, il ricorrente espone:

– di essere stato in servizio nella Polizia di Stato dal 20 giugno 1978;

– di essere stato sottoposto, in data 24 ottobre 1994, a visita medica da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Messina, che, con verbale numero 5346, lo aveva giudicato non idoneo al S.I. in modo assoluto, ma tuttavia impiegabile ai sensi dell’articolo 4 DPR 339/82, contestualmente dichiarando che degli atti in suo possesso non emergeva che la patologia dell’odierno ricorrente dipendesse da causa di servizio;

– che successivamente, in seguito alla trasmissione di ulteriore documentazione da parte della Questura di Messina, la stessa Commissione Medica Ospedaliera, con verbale 5179 del 15 novembre 1995, confermava la diagnosi e dichiarava la dipendenza da causa di servizio;

– che, con lo stesso verbale, la stessa Commissione Medica Ospedaliera affermava che l’infermità dell’odierno ricorrente fosse di "…grave grado ascrivibile alla tabella A categoria 8 misura massima, nonché per le infermità consistenti in trauma degli arti inferiori e frattura 5° metacarpo come ascrivibili a tabella A categoria 8 misura massima e ciò ai fini dell’equo indennizzo…";

– di essersi recato, a seguito di tale determinazione, presso gli uffici competenti per ottenere l’effettiva liquidazione dell’equo indennizzo, è che il personale addetto avrebbe rifiutato di dar corso alle richieste adducendo che egli non avrebbe titolo l’ottenimento dei benefici per tardività della domanda;

– che in data 7 agosto 1996 è stato collocato in congedo assoluto perché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di istituto.

Affida quindi il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione erronea e falsa applicazione ed interpretazione dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 349/94. Secondo la norma citata, la domanda di equo indennizzo si intenderebbe presentata contestualmente alla domanda per ottenere il riconoscimento della causa di servizio se la menomazione dell’integrità psicofisica si è manifestata contestualmente alla infermità.

2. Diritto soggettivo. Azionabilità nel termine di prescrizione. L’accertamento operato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina avrebbe determinato nel ricorrente l’affidamento che alla liquidazione avrebbe provveduto d’ufficio la stessa amministrazione; inoltre, trattandosi di diritto soggettivo, l’azionabilità del diritto all’equo indennizzo sarebbe soggetta a prescrizione e non a decadenza.

3. Mancata comunicazione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera. In difetto della comunicazione o notificazione del verbale, non potrebbe decorrere il termine di sei mesi per chiedere la liquidazione dell’equo indennizzo.

Si è costituita l’amministrazione, spiegando difese nel merito.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Nel caso di specie, dalla esposizione delle parti, il ricorrente risulta aver presentato istanza di riconoscimento da causa di servizio ma non istanza di liquidazione di equo indennizzo.

L’articolo 3 del D.P.R. 349/94 dispone: "…1. L’impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto lesioni, per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende (…) 2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione dell’equo indennizzo previsto dall’art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all’infermità o lesione…".

Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato che il Collegio ritiene di condividere "…la richiesta dell’equo indennizzo deve essere contestuale a quella per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, salvo che la menomazione non si sia manifestata successivamente all’infermità o alla lesione (…) il termine quinquennale di prescrizione riguarda il diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo, laddove nei confronti della concessione dell’equo indennizzo, qual è la fattispecie di cui si discute, la posizione dell’interessato non è diritto soggettivo, ma di interesse legittimo e trovano applicazione i termini di decadenza semestrali cui si è fatto riferimento in precedenza…" (Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5533).

La necessità di una istanza ai fini della concessione di equo indennizzo permette di superare anche gli altri motivi di ricorso, che presuppongono entrambi che l’istanza di riconoscimento della infermità da causa di servizio valga anche quale istanza di concessione di equo indennizzo.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della natura della presente controversia e del suo andamento, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23710 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Palermo rigettava l’appello proposto da B.G. avverso il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale, osservando che sussisteva la pericolosità sociale e la sua attualità in quanto era stato condannato per traffico di stupefacenti, era stato raggiunto da avviso orale ed era stato arrestato di recente per il medesimo reato, frequentava pregiudicati e quindi ben poteva dirsi che si trattava di soggetto dedito abitualmente a traffici illeciti e che viveva dei proventi di tali traffici; a nulla valeva il riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 3 che prevedeva la pericolosità per la sicurezza pubblica in quanto non era questo il caso applicato al proposto.

Nel merito rilevava che il proposto non contestava minimamente i fatti oggetto dei procedimenti penali che quindi ben potevano essere valutati ai fini della prevenzione, a nulla valendo che si trattava di episodi di spaccio di lieve entità, così come rilevante era la sua frequentazione con pregiudicati, non giustificabile con il dedotto stato di tossicodipendenza, mai provato; inoltre aveva rilievo la mancanza di fonti lecite di sostentamento non potendo valorizzarsi l’affermazione che la misura di prevenzione gli impediva di trovare lavoro; infine lo stato di detenzione non influiva sulla attualità della pericolosità, trattandosi di un elemento neutro e dovendosi l’osservazione iniziare solo dopo la scarcerazione.

Avverso la decisione presentava ricorso il proposto e deduceva:

– violazione di legge in quanto la misura era stata disposta in assenza di uno dei requisiti di legge e cioè la pericolosità per la sicurezza pubblica richiesta dalla L. n. 1423 del 1956, art. 3;

nel caso di specie la misura era stata applicata solo perchè il soggetto era stato condannato per un reato e nessuna indagine ulteriore era stata compiuta per evidenziare la sussistenza di elementi dai quali ricavare la pericolosità per la sicurezza pubblica;

– violazione di legge in quanto mancava ogni motivazione sulla attualità della pericolosità che doveva essere valutata sia al momento della decisione che a quello della sua applicazione, mentre nel caso di specie non si era considerato che il proposto si trovava da oltre un anno in stato di detenzione e quindi doveva valutarsi se l’opera di risocializzazione aveva portato a un qualche effetto;

mancava ogni motivazione sulla attuale impossibilità di incontrare pregiudicati e sul percorso di rieducazione iniziato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Il provvedimento impugnato fonda il giudizio di pericolosità sui precedenti penali, sul precedente giudiziario per il quale il soggetto è detenuto, sulla frequentazione di pregiudicati, sulla mancanza di fonti lecite di sostentamento, sulla circostanza che ha continuato a delinquere anche dopo l’avviso orale.

Detti elementi vengono posti alla base di un giudizio di pericolosità sociale attuale e non vi è alcun dubbio che si tratta della pericolosità che viene richiesta dall’ordinamento per sottoporre un soggetto a misura di prevenzione.

La giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che la pericolosità richiesta è quella sociale in senso lato e comprende certo quella desunta dalla commissione di reati; l’unica cosa richiesta è che si fondi su dati di fatto obiettivi. Quanto all’attualità della pericolosità è altrettanto pacifico che lo stato di detenzione non è incompatibile col giudizio di pericolosità, purchè, se possibile, si sia valutato l’eventuale effetto rieducativo della pena (Sez. 6^ 28 maggio 1999 n. 19999, rv.

214171; Sez. 1^, 7 maggio 2008 n. 20948, rv. 240422).

Orbene nel caso di specie la detenzione al momento dell’applicazione della misura era in corso solo da un anno e quindi non si trattava di un periodo cosi lungo da garantire l’interruzione dei rapporti con l’esterno e comunque non emergevano elementi dai quali dedurre che la rieducazione fosse giunta ad un punto tale da aver fatto venir meno la pericolosità.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.