Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8336 Opposizione agli atti esecutivi Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

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Svolgimento del processo

1. D. ed G.A., in proprio e quali eredi di G.G., propongono ricorso per cassazione, notificandolo il 25.10.06, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 810/06, pubbl. il 12.5.06 e notificata il 12.7.06, con la quale era rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza n. 1451 del Tribunale di Venezia nei confronti di S.D.;

in particolare:

1.1. la B. ha intimato precetto a G.D. e G.A. (quest’ultimo quale erede di G.G.) per L. 59.204.600, fondandolo su titolo esecutivo giudiziale, ma gli intimati si sono opposti (con atto di citazione notificato il 2.11.99), deducendo l’estinzione per compensazione di gran parte del credito ingiunto (sia individuando la data di insorgenza del credito cui opponevano il proprio in quello della sentenza che riconosceva la validità della precedente transazione, sia sostenendo l’imputazione prioritaria del pagamento intercorso al capitale anzichè agli accessori), ma invocando pure la riduzione della penale (di L. 50.000 giornaliere) ex art. 1384 c.c.;

1.2. a seguito della contestazione dell’intimante, il Tribunale rigetta sostanzialmente l’opposizione, riconoscendo la validità del precetto per L. 54.311.318;

1.3. la Corte di Appello, con la qui gravata sentenza, individua il dies a quo nella data della transazione e non della sentenza e ritiene corretta l’imputazione del pagamento intercorso, ai sensi degli artt. 1249 e 1193 c.c.; e, qualificata inammissibile l’istanza di riduzione della penale, siccome contenuta nella sentenza posta a base dell’esecuzione, rigetta l’appello e condanna gli appellanti alle spese pure del secondo grado.

2. I G. affidano la loro impugnativa a tre quesiti, cui resiste la B. con controricorso, deducendo sotto molteplici profili l’inammissibilità del ricorso; e, presentate memorie da ricorrente e controricorrente, solo il difensore di quest’ultima compare all’udienza pubblica del 7.3.11 per la discussione orale.
Motivi della decisione

3. I ricorrenti censurano, senza formulare quesiti, la gravata sentenza:

3.1. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alle norme sul tempo della compensazione: sostenendo che il credito cui si oppone in compensazione il controcredito è sorto solo con la pronuncia giudiziale e quindi dopo quest’ultimo;

3.2. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1193 e 1194 c.c.: ritenendo erronea l’imputazione operata dai giudici di merito, in quanto con l’intercorso pagamento doveva considerarsi estinta l’intera sorta capitale, con conseguente non operatività della penale;

3.3. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1384 c.c.:

argomentando per l’ammissibilità dell’esame dell’istanza di riduzione della penale, per essere stata la stessa ritenuta inammissibile dal primo giudice e comunque in quanto essa era manifestamente eccessiva ed incongrua in L. 50.000 giornaliere.

4. La B., dal canto suo, si duole dell’evidente inammissibilità del ricorso, sia in quanto tardivo, sia per la carenza dei quesiti di diritto, sia per l’erroneo riferimento alla normativa anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 40 del 2006, sia per la prospettazione di vizi della motivazione in punto di mero fatto.

5. Effettivamente, il ricorso è inammissibile:

5.1. infatti, la sentenza gravata, pubblicata il 12.5.06, è stata notificata il 12.7.06, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 25.10.06;

5.2. l’espressione "opposizione a precetto" sta a indicare soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito; pertanto, anche l’opposizione al precetto, benchè preceda l’inizio dell’esecuzione, a prescindere dalla sua qualificazione come opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; sulla generale applicabilità alle opposizioni in materia esecutiva v. ancor più di recente: Cass., ord. 9998/10, Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345 e Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120);

5.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

5.4. pertanto, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione è elasso, senza alcuna sospensione feriale, il 12.9.06 ed il ricorso per cassazione, notificato soltanto il 25.10.06, è irrimediabilmente tardivo.

6. Tanto assorbe gli ulteriori motivi di inammissibilità, primo fra tutti la carenza del prescritto quesito di diritto, imposto per tutti i ricorsi per cassazione avverso provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 27, comma 2, di detto decreto), dalla chiara ed univoca lettera dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante le contrarie argomentazioni svolte dai ricorrenti in memoria ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio. Ed il ricorso va dichiarato inammissibile senz’altro.

7. Infine, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono, per l’evidente violazione delle disposizioni sulla tempestività della proposizione del ricorso stesso, la soccombenza dei ricorrenti, con loro solidale condanna secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna D. ed G. A., nella qualità di cui sopra e tra loro in solido, al pagamento, in favore di B.D., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 07-03-2011, n. 2061 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’esito dell’udienza pubblica;

Ritenuto che sussistono i presupposti per dare atto della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2472

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto:

il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione per gli accertamenti attitudinali per il concorso di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’E.I., anno 2010;

il giudizio di non idoneità reso con la seguente motivazione: "A seguito di colloquio di approfondimento il candidato ha ottenuto una valutazione di scarso nelle seguenti caratteristiche attitudinali: a) efficacia personale afferente all’area Aspetti motivazionali; b) coerenza delle aspettative afferente all’area Aspettative professionali";

Visti i seguenti motivi di ricorso:

a)contraddittorietà del giudizio rispetto:

ai propri precedenti di carriera (VFP1);

al bando di concorso laddove questo considera tra i titoli da valutare quelli maturati nel servizio quale VFP1;

b)difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Visto che l’interessato si è, altresì, gravato contro la graduatoria finale di merito del concorso mediante motivi aggiunti adducendo che se la commissione lo avesse giudicato idoneo egli, una volta superata la prova di efficienza fisica, si sarebbe collocato in posizione migliore rispetto all’ultimo classificato;

Vista l’ordinanza collegiale n. 1540/2010 con la quale sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione;

Visto che l’incombente è stato assolto;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio e datone avviso alle parti;

Visti gli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010;

Ritenuto il ricorso infondato in quanto:

l’ampia documentazione versata in giudizio rende ragione sulla motivazione, per relationem agli atti istruttori, del giudizio in attitudinale;

privi di elementi di illogicità ed incoerenza appaiono, tra loro, gli esiti della batteria testologica, dell’intervista di selezione e del questionario informativo;

le criticità emerse nel corso dell’intervista sono state approfondite dalla commissione attitudinale mediante ulteriore colloquio il cui esito non appare in contrasto con gli elementi presupposti sui quali l’indagine andava incentrata;

esiste un non implausibile nesso logico tra le risultanze del perito selettore, del consulente psicologo e della commissione attitudinale;

l’iter di valutazione ha rispettato il protocollo metodologico;

la circostanza che l’interessato sia stato giudicato comunque idoneo al servizio militare non contraddice il contestato giudizio di non idoneità quale VFP4 siccome reso ai sensi della diversa direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

del tutto irrilevanti sono i precedenti di carriera come VFP1 in quanto:

a)è plausibile che il profilo somatofunzionale (che l’amministrazione valuta positivamente allorquando il soggetto, esaminato con proiezione verso i compiti che lo attendono, dia affidamento di ben adempiere questi ultimi) abbia potuto subire modificazioni nel corso del tempo (per fattori esogeni o endogeni alla vita militare);

b)sussiste obiettiva differenza, quanto meno funzionale, tra il giudizio sotteso al concorso per l’accesso alla ferma prefissata (VFP1), nel quale il ricorrente sostiene di essere stato riconosciuto idoneo, e quello volto all’arruolamento quale VFP4 trattandosi di valutare, sì, le medesime caratteristiche ma secondo criteri più stringenti avuto riguardo alle diverse esigenze e prospettive che connotano il reclutamento di tali militari, tali da rendere oggettivamente incomparabili le due situazioni a confronto che, per la diversità di contenuti e prospettive professionali, ben possono condurre ad un giudizio di segno opposto;

c)il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato quale VFP1, il suo vissuto lavorativo e lo stato di servizio non sono, pertanto, ontologicamente comparabili con il giudizio all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità quale VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

d)i precedenti di carriera si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio somatofunzionale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo (valutazione attitudinale) alla capacità del candidato di assolvere ai compiti propri e specifici del ruolo; capacità attitudinale che sconta un giudizio di valore che l’apposita commissione è chiamata a rendere alla luce dei diversi e più specifici compiti che il candidato sarà chiamato a disimpegnare.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, il ricorso infondato mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della difesa mentre nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituito;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14737

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma in data 8.04.2009 rigettava l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da C.M..

Tale provvedimento veniva impugnato dalla difesa del C..

Il Tribunale di Roma in data 14.12.2009 rigettava il ricorso.

Avverso tale provvedimento il C. personalmente proponeva ricorso per cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

C.M. censurava il provvedimento impugnato per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale, riportandosi a quanto affermato nel decreto di rigetto emesso ab origine, avrebbe fatto una motivazione tautologica e solo apparente, senza rispondere alle argomentazioni svolte nel ricorso, in cui si faceva riferimento al fatto che egli, tossicodipendente, faceva uso del denaro provento dei reati per procurarsi la droga e che comunque, negli ultimi anni, avendo trascorso più tempo in carcere che libero, non aveva avuto possibilità di trarre guadagno da qualunque attività lecita o illecita.

Lamentava pertanto il C. che tali doglianze non erano state valutate dal giudice nel provvedimento impugnato. Il proposto ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il provvedimento impugnato, che richiama le argomentazioni del provvedimento reiettivo della richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio erariale, fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sulla computabilità dei redditi da attività illecita ai fini del superamento dei limiti reddituali che impediscono l’accoglimento della richiesta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Sent. n. 1390 del 17.04.98, Rv. 211311; Cass., Sez. 4, Sent. n. 25044 dell’11.04.2007, Rv. 237008) ai fini del diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.. Nella presente fattispecie, pertanto, correttamente il provvedimento impugnato considera rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato i numerosi precedenti del C. per reati contro il patrimonio e la misura di prevenzione che gli è stata applicata.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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