Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. D. ed G.A., in proprio e quali eredi di G.G., propongono ricorso per cassazione, notificandolo il 25.10.06, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 810/06, pubbl. il 12.5.06 e notificata il 12.7.06, con la quale era rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza n. 1451 del Tribunale di Venezia nei confronti di S.D.;
in particolare:
1.1. la B. ha intimato precetto a G.D. e G.A. (quest’ultimo quale erede di G.G.) per L. 59.204.600, fondandolo su titolo esecutivo giudiziale, ma gli intimati si sono opposti (con atto di citazione notificato il 2.11.99), deducendo l’estinzione per compensazione di gran parte del credito ingiunto (sia individuando la data di insorgenza del credito cui opponevano il proprio in quello della sentenza che riconosceva la validità della precedente transazione, sia sostenendo l’imputazione prioritaria del pagamento intercorso al capitale anzichè agli accessori), ma invocando pure la riduzione della penale (di L. 50.000 giornaliere) ex art. 1384 c.c.;
1.2. a seguito della contestazione dell’intimante, il Tribunale rigetta sostanzialmente l’opposizione, riconoscendo la validità del precetto per L. 54.311.318;
1.3. la Corte di Appello, con la qui gravata sentenza, individua il dies a quo nella data della transazione e non della sentenza e ritiene corretta l’imputazione del pagamento intercorso, ai sensi degli artt. 1249 e 1193 c.c.; e, qualificata inammissibile l’istanza di riduzione della penale, siccome contenuta nella sentenza posta a base dell’esecuzione, rigetta l’appello e condanna gli appellanti alle spese pure del secondo grado.
2. I G. affidano la loro impugnativa a tre quesiti, cui resiste la B. con controricorso, deducendo sotto molteplici profili l’inammissibilità del ricorso; e, presentate memorie da ricorrente e controricorrente, solo il difensore di quest’ultima compare all’udienza pubblica del 7.3.11 per la discussione orale.
Motivi della decisione
3. I ricorrenti censurano, senza formulare quesiti, la gravata sentenza:
3.1. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alle norme sul tempo della compensazione: sostenendo che il credito cui si oppone in compensazione il controcredito è sorto solo con la pronuncia giudiziale e quindi dopo quest’ultimo;
3.2. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1193 e 1194 c.c.: ritenendo erronea l’imputazione operata dai giudici di merito, in quanto con l’intercorso pagamento doveva considerarsi estinta l’intera sorta capitale, con conseguente non operatività della penale;
3.3. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1384 c.c.:
argomentando per l’ammissibilità dell’esame dell’istanza di riduzione della penale, per essere stata la stessa ritenuta inammissibile dal primo giudice e comunque in quanto essa era manifestamente eccessiva ed incongrua in L. 50.000 giornaliere.
4. La B., dal canto suo, si duole dell’evidente inammissibilità del ricorso, sia in quanto tardivo, sia per la carenza dei quesiti di diritto, sia per l’erroneo riferimento alla normativa anteriore alla riforma ex D.Lgs. n. 40 del 2006, sia per la prospettazione di vizi della motivazione in punto di mero fatto.
5. Effettivamente, il ricorso è inammissibile:
5.1. infatti, la sentenza gravata, pubblicata il 12.5.06, è stata notificata il 12.7.06, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 25.10.06;
5.2. l’espressione "opposizione a precetto" sta a indicare soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito; pertanto, anche l’opposizione al precetto, benchè preceda l’inizio dell’esecuzione, a prescindere dalla sua qualificazione come opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; sulla generale applicabilità alle opposizioni in materia esecutiva v. ancor più di recente: Cass., ord. 9998/10, Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345 e Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120);
5.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011 n. 3466; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);
5.4. pertanto, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione è elasso, senza alcuna sospensione feriale, il 12.9.06 ed il ricorso per cassazione, notificato soltanto il 25.10.06, è irrimediabilmente tardivo.
6. Tanto assorbe gli ulteriori motivi di inammissibilità, primo fra tutti la carenza del prescritto quesito di diritto, imposto per tutti i ricorsi per cassazione avverso provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 27, comma 2, di detto decreto), dalla chiara ed univoca lettera dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante le contrarie argomentazioni svolte dai ricorrenti in memoria ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio. Ed il ricorso va dichiarato inammissibile senz’altro.
7. Infine, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono, per l’evidente violazione delle disposizioni sulla tempestività della proposizione del ricorso stesso, la soccombenza dei ricorrenti, con loro solidale condanna secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna D. ed G. A., nella qualità di cui sopra e tra loro in solido, al pagamento, in favore di B.D., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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