Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1724 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da R.M.G. e altri due ricorrenti indicati in epigrafe.

Ha condannato a pagare la somma di Euro 7.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 1.800,00.

Il decreto è stato impugnato dalle parti attrici.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte di appello ha liquidato la somma di Euro 7.000,00 con la precisazione che in essa "devono ritenersi già inclusi gli interessi legali maturati dalla data della domanda alla data del" decreto "cui devono aggiungersi gli interessi legali dal presente decreto".

Talchè è insussistente la violazione di legge denunciata.

2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa.

Il motivo è infondato perchè la Corte di merito ha liquidato per spese, diritti e onorari la somma di Euro 1.800,00, di gran lunga superiore a quella che in cause similari questa Corte liquida decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-11-2011, n. 8602 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 settembre 2000 e depositato il successivo 15 settembre, la ricorrente, dipendente dell’Ospedale S. Camillo gestito dall’Azienda Ospedaliera Nicholas Green Ospedale S. CamilloForlaniniSpallanzani – ex USL RM 10, chiede il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione relativa alle ore di lavoro prestato a titolo di straordinario per la complessiva somma di Lire 1.479.203, oltre interessi e rivalutazione monetaria e conseguente condanna dell’Azienda intimata al pagamento di quanto dovuto per il numero di ore effettivamente svolte.

Riferisce che l’Azienda rifiuta il pagamento, poiché essa è subentrata all’originario Ente titolare mentre sarebbe obbligata la USL titolare della gestione stralcio al pagamento del debito pregresso, che viene individuata nell’Azienda USL RM/D, competente per la gestione stralcio della ex USL RM/10.

L’Azienda USL RM/d non si è costituita in giudizio.

All’Udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La giurisprudenza si è più volte soffermata sull’argomento in discussione (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 7625 del 2010; TAR Lazio, sez. III, n. 11160 del 2008), rilevando che nell’ambito del rapporto di pubblico impiego la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non sia intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, di cui non sia stata accertata la rispondenza a concrete ed effettive necessità (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2004 n. 1532).

È noto infatti che la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti il normale orario d’ufficio: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione.

Invero, sotto un primo profilo, l’autorizzazione (che di regola dev’essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse, che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, dec. 24 dicembre 2003 n. 8522; sez. V, dec. 10 febbraio 2004 n. 472, dec. 27 giugno 2001 n. 3503 e dec. 8 marzo 2001 n. 1352; sez. VI, dec. 14 marzo 2002 n. 1531); inoltre, essa rappresenta anche lo strumento, più adeguato, per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme di danaro, per compensare prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il doveroso rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare per l’impiegato nocumento alla sua salute ed alla sua dignità di persona.

Sotto altro profilo, poi (e con particolare riferimento al principio del buon andamento), la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per l’amministrazione, anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti assegnati ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché all’organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

Deve anche aggiungersi che la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette.

La giurisprudenza ha anche affermato che il principio della indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione implicita), ma, nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti (C.d.S., sez. V, dec. 9 marzo 1995 n. 329).

Sulla scorta di tali consolidati e condivisibili principi il ricorso in esame non può trovare favorevole considerazione.

In punto di fatto è pacifico che le prestazioni di lavoro straordinario di cui l’interessato chiede il pagamento non siano mai state autorizzate, né in via preventiva, come di norma dovrebbe avvenire, né successivamente in via di sanatoria, come pure è ammesso in casi eccezionali.

Ciò trova documentale conferma nei tabulati mensili delle presenze, relative al periodo in contestazione, che indicano le ore di lavoro straordinario effettuate, trattandosi di mera operazione aritmetica ed automatica, mancando qualsiasi elemento indiziario da cui ricavare che alla ricordata contabilizzazione (e differenziazione) automatica (in ordinarie e straordinarie) delle ore di servizio prestate corrisponda un’autorizzazione implicita (o quanto meno una in sanatoria) alla prestazione di lavoro straordinario.

D’altra parte, è appena il caso di rilevare che, la stessa disciplina invocata a sostegno della pretesa azionata (art. 80 del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 ed artt. 19 e 62 del c.c.n.l), lungi dal riconoscere la libera prestazione di lavoro straordinario, ne circoscrive l’ammissibilità a situazioni contingenti ed eccezionali ed a ben precisi limiti temporali.

In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, il ricorso dev’essere respinto.

La risalenza della controversia giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 07.11.08 e depositato il 28.11.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che revocava il permesso di soggiorno a suo tempo concesso per la sopravvenienza di una condanna per reati ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché in virtù della lunga permanenza in Italia egli doveva essere equiparato ad un soggiornante di lungo periodo con conseguente valutazione in concreto della pericolosità sociale.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di motivazione poiché è mancata la valutazione in concreto della pericolosità ed il terzo la violazione dell’art. 21 nonies L. 241\90 poiché non è stata effettuata alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato che faceva affidamento sull’esistenza del titolo di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo o alla concessione del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non può concordarsi con la valutazione in fatto del ricorrente come soggiornante di lungo periodo poiché tale qualifica non deriva dal tempo di permanenza in Italia ma dall’ottenimento di un esplicito titolo di soggiorno per tale motivo.

Non doveva pertanto essere effettuata alcuna valutazione in concreto della pericolosità né tanto meno può essere censurata una mancata ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento dell’atto se solo si considera che in sede di successivo rinnovo del permesso la Questura non avrebbe che potuto rigettare la richiesta per mancanza di uno dei requisiti per la concessione del rinnovo.

Le spese possono essere compensate tenuto conto per congruità concreta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-05-2012, n. 7952 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. La Cooperativa a r.l. La Marmorera Cautanese propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento alla consolidata giurisprudenza della C.E.D.U. sull’art. 6, p.1 della Convenzione Europea e sull’illogico divario con i parametri della stessa Corte Europea. Contraddittorietà della motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5); b) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 commi 1 e 3 contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 2056 c.c. oltre che dell’articolo 1226 e seguenti cod. civ. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5); c) violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3 contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta alla Corte di appello di aver calcolato la durata del procedimento a partire dalla data dello stato passivo fallimentare e non invece dalla data della domanda di ammissione al passivo. Con gli altri due motivi di ricorso la ricorrente lamenta la insufficienza della liquidazione dell’indennizzo se comparato con i parametri della giurisprudenza della Corte Europea.

3. Non svolge difese il Ministero.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è infondato. La Corte di appello è stata costretta a far decorrere la data di inizio del procedimento oggetto della valutazione di ragionevole durata dal deposito dello stato passivo non avendo fornito la ricorrente indicazioni circa la data della domanda di ammissione al passivo.

5. Da tale data (8 novembre 1999) alla proposizione del ricorso per equa riparazione (16 marzo 2007) sono intercorsi sette anni e 4 mesi.

La Corte di appello ha stimato quindi una durata eccessiva della procedura in danno della società ricorrente di anni due e ha liquidato l’indennizzo in 2.000 Euro adottando un parametro annuo di liquidazione di 1.000 Euro.

6. La determinazione dell’indennizzo operata dalla Corte di appello è conforme ai parametri di liquidazione minima adottati da questa Corte in conformità alla giurisprudenza Europea. Ciò avuto riguardo sia alla durata ragionevole di una procedura fallimentare complessa che questa Corte ha ritenuto di contenere nel termine massimo di sette anni (Cass. civ. sezione 6-1, ord. n. 5316 del 4 marzo 2011) e al parametro di liquidazione annuo (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza, n. 11922 del 30 luglio 2010, secondo cui ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore del Ministero che liquida in Euro 495 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.