Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2011) 29-11-2011, n. 44143

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Svolgimento del processo

Il pubblico ministero presso il tribunale di Pordenone impugna l’ordinanza del gip presso il medesimo tribunale con la quale è stata respinta la richiesta di archiviazione, con ordine di procedere ad assumere a sommarie informazioni il querelante e ad assumere l’interrogatorio dell’indagato, qualora lo stesso intenda sottoporvisi. Ritiene il pubblico ministero che il provvedimento sia abnorme nella parte in cui ordina di eseguire l’interrogatorio dell’indagato, in quanto l’interrogatorio non è mezzo di indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa.

Il procuratore generale ritiene il provvedimento non autonomamente ricorribile, in quanto atto di impulso (cfr. cassazione sezione seconda 20 aprile 2001 numero 22.625); in secondo luogo ritiene che il provvedimento del gip di Pordenone non sia affatto abnorme in quanto il cattivo esercizio del suo potere può semmai sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Inoltre, afferma il procuratore generale che la natura dell’interrogatorio quale strumento di difesa dell’indagato non ne esclude la concomitante natura di atto di indagine, tale essendo qualsiasi atto destinato ad acquisire ulteriori conoscenze utili ai fini delle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso si fonda su una giurisprudenza consolidata di questa corte e deve dunque essere accolto per la parte in cui ordina al pubblico ministero di procedere all’interrogatorio dell’imputato; in argomento si vedano Sez. 5, Sentenza n. 2293 del 14/05/1999 Cc. (dep. 09/06/1999) Rv. 213733: "E’ abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell’ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l’interrogatorio dell’indagato, quale atto d’indagine, attesochè l’ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4, presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell’imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare"; Sez. 6, Sentenza n. 1783 del 19/12/2005 Cc. (dep. 17/01/2006) Rv. 233388: "Nell’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4, deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva";

Sez. 3, Sentenza n. 23930 del 27/05/2010 Cc. (dep. 22/06/2010 ) Rv.

247875: "E’ affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Giudice, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine ma uno strumento di garanzia e di difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento positivo di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, non avendo quest’ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’accusa).

Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’accertamento positivo di un elemento della fattispecie penale ipotizzata non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, il quale non ha alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi dell’accusa. D’altra parte, nella fase delle indagini preliminari il sistema contempla l’interrogatorio dell’indagato come strumento di garanzia dopo l’arresto del medesimo dopo cioè che a suo carico siano emersi gravi indizi. Il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta del pubblico ministero e ritenga necessarie nuove indagini a seguito dell’udienza camerale presuppone che emergano elementi tali da non potere escludere il reato ipotizzato, ma tuttavia insufficienti per configurarlo. E’ quindi contraddittorio il provvedimento del giudice che da un lato disponga un supplemento d’indagine perchè non è in grado di decidere sulla infondatezza o fondatezza della notizia di reato – ipotesi quest’ultima che avrebbe comportato l’invito a formulare l’imputazione – e, dall’altro, disponga l’espletamento di un atto (interrogatorio dell’indagato) che in base all’ordinamento presuppone la formulazione dell’imputazione e la sussistenza di gravi indizi (cfr. Cass. n. 1783 del 2006; 9 giugno 1999 rv 2134733).

Per le considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio limitatamente all’indicazione, tra le altre indagini, dell’interrogatorio dell’indagato, mentre va confermato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha indicato, come ulteriore indagine del pubblico ministero, l’interrogatorio dell’indagato e rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-07-2012, n. 12007 Crediti privilegiati

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Svolgimento del processo

Il ricorrente Consorzio Intercomunale Priula impugna per saltum, con il consenso all’iniziativa dell’intimato Fallimento Cappa Mobili s.r.l. in liquidazione, la sentenza Trib. Treviso 2.2.2005 n. 183 con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del competente giudice delegato, venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 98 L.fall., volta all’ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito riferito al servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla relativa IVA ed al tributo ambientale provinciale. Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex art. 2752 cod. civ., fu motivato dal tribunale veneto – che ammise invece il credito al passivo tra i chirografari – per il collegamento di rinvio della norma civilistica al T.U. Finanza Locale (R.D. n. 1175 del 1931) e la conseguente impossibilità di farne applicazione analogica, stante la natura eccezionale delle cause di prelazione e l’impossibilità di ravvisare nella disposizione una norma in bianco. Ne sarebbe perciò derivata la preclusione ad attribuire il privilegio (generale) richiesto sui beni mobili del debitore a tutti i tributi dei comuni e delle province istituiti da leggi posteriori, oltre che quello speciale all’IVA di rivalsa per lo svolgimento di un mero servizio. La tariffa per i rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, a sua volta per un verso si configurerebbe obbligatoria e determinata in via autoritativa dal Comune e però, L. n. 498 del 1992, ex art. 12 (cui rinvia il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 23), si porrebbe anche alla stregua di corrispettivo dei servizi pubblici, improntata all’equilibrio costi-ricavi tale da garantire la copertura delle necessità di gestione, erogabile altresì da soggetti privati, costituiti come imprese commerciali, con esclusione in generale del valore di tributo, oltre che, infine, assoggettabile ad IVA. Il ricorso è affidato a quattro motivi, con deposito di memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., u.c., e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando che la sentenza abbia omesso di considerare la cd. tariffa rifiuti come una vera tassa, anzichè – come avvenuto – alla stregua di un corrispettivo e dunque errando nel negare ad essa il trattamento di credito privilegiato. L’inquadramento letterale della tariffa-TIA non avrebbe tenuto conto della sua sostanziale derivazione dalla precedente TARSU, di cui avrebbe riprodotto i caratteri di determinazione diretta dell’autorità locale e non commutatività o corrispettività, nè assumendo significato dirimente l’applicazione dell’IVA ovvero, come nel caso, l’erogazione del servizio da parte di impresa privata.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione ancora dell’art. 2752 c.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per averne invocato un’interpretazione restrittiva, con l’esclusione dal privilegio di rutti i tributi istituiti successivamente al T.U. Finanza locale (R.D. n. 1175 del 1931), anzichè seguire la tesi del rinvio recettizio.

Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo essa omesso di decidere la domanda di ammissione al passivo per gli interessi e ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c., comma 1, e degli artt. 54-55 l.fall. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, essendo viziata la sentenza ove non ha fatto applicazione del principio generale per cui anche il Consorzio ha diritto a vedersi riconoscere gli interessi sui propri crediti liquidi ed esigibili, ed ancora in via privilegiata.

1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’evidente connessione e ne va affermata la fondatezza, con conseguente assorbimento del quarto. Con recente pronuncia, al cui principio di diritto si intende dare continuità, questa Corte ha invero statuito di aver "già avuto occasione di riconoscere al credito della tariffa rifiuti il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., u.c., con Cass. 5297/2009. E’ poi seguita Cass. Sez. Un. 13894/2009 – pronunciata in sede di regolamento di giurisdizione – che, ritenendo la natura non tributaria della tariffa pur in presenta di precedenti tra loro contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte, ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della previsione della giurisdizione del giudice tributario. Un mese dopo, però, Corte Cost. 238/2009 ha confermato – in relazione ad altre ordinanze di rimessione – la natura tributaria della tariffa e successivamente, con ord. 64/2010, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalle Sezioni Unite; le quali, a loro volta, preso atto di quest’ultima decisione, con ordinanza 14903/2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie aventi ad oggetto l’obbligazione di pagamento della medesima tariffa. Sempre le Sezioni Unite hanno anche risolto, con la sentenza 11930/2010, la questione dell’interpretazione dell’art. 2752 c.c., u.c., accogliendone l’interpretazione estensiva per la quale tutti i tributi locali, siano o meno previsti dal richiamato R.D., godono del privilegio di cui trattasi". (Cass. 4554/2012). La conclusione promana invero dal convincimento secondo cui "La tariffa di igiene ambientale (TIA) riveste natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere ed il beneficio che il singolo riceve. Pertanto, al credito relativo si applica il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., comma 3, in quanto tale norma, con l’espressione "legge per la finanza locale", rinvia non ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione, in coerenza con il fine del privilegio in questione, volto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali" (Cass. 2320/2012). Ed invero l’inquadramento tipologico della TIA ha condotto ad affermare che "si tratta di un complesso di proventi non sempre esattamente inquadrabili o definibili, i cui confini sono stati tracciati da … Sezioni Unite (ordinanze n. 123/07 e 8956/07) attraverso l’affermazione secondo cui deve essere riconosciuta natura tributaria a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il singolo riceve". (Cass. s.u. 3158/08; Cass. 5297/2009).

3. Parimenti, è stato osservato che la natura tributaria della tariffa non è messa poi in discussione dall’eventuale tipologia eventualmente privatistica del soggetto che gestisce la stessa.

Questa Corte ha infatti già ribadito "che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servici (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servigi (e delle entrate) stesse. La natura tributaria in questione non può neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, preveda (n. 127 sexiesdecies) che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al pagamento dell’IVA 10%. E’ sufficiente a tale proposito osservare che detta previsione normativa è stata introdotta dal D.L. n. 557 del 1993, art. 4, comma 1, convertito con L. n. 133 del 1994, quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che dimostra che l’applicazione dell’Iva all’importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria, o meno". (Cass. 5297/2009).

Deve dunque concludersi (in accoglimento della corrispondente censura avanzata dalla società ricorrente) che l’entrata in questione ha natura tributaria, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. E parimenti ne consegue che dalla descritta qualificazione giuridica della tariffa rifiuti, anche il relativo credito assume il rango privilegiato ex art. 2752 cod. civ., benchè la sua istituzione sia avvenuta con leggi successive al R.D. n. 1175 del 1931 (così per l’ICI, Cass. s.u. 11930/2010), così dovendosi ricorrere alla citata interpretazione estensiva, poichè "la norma fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo T.U. del 1931 – ma intese rinviare all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata eccezione onde consentire … l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata" (Cass. s.u. 11930/2010).

4. Il ricorso va pertanto accolto quanto ai primi due motivi, con influenza diretta sul terzo, non potendosi predicare un error in procedendo autonomamente ancora apprezzabile quanto alla sentenza impugnata che non aveva deciso sulla domanda relativa agli interessi proprio a seguito del diniego della qualificazione privilegiata del credito principale: affermata quest’ultima, ne deriva l’applicazione integrale del criterio concorsuale di cui agli artt. 54-55 l.fall.

anche all’obbligazione accessoria. La conseguente cassazione della sentenza impugnata si accompagna peraltro, sussistendo i requisiti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., (nella formula applicabile) ed in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla decisione della causa nel merito, con il riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., comma 3 (nel testo ratione temporis vigente) al credito insinuato al passivo del Fallimento intimato – per detta tariffa di igiene ambientale – dal consorzio ricorrente. Analoga sorte compete alla prestazione accessoria degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e qualità richieste dal creditore e fino alla liquidazione mobiliare. Per la parte di credito dell’IVA di rivalsa per lo svolgimento del servigio (secondo la ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito sulle fatture impagate), si osserva che, da un lato, ogni controversia ad essa relativa attiene ai limiti di esercitabilità della prelazione e da svolgere nella fase del riparto, esulando dalla presente sede di accertamento la verifica del bene oggetto del privilegio, quando sia da riconoscere in via astratta (Cass. 6849/2011; 16080/2004; s.u. 16060/2001);

dall’altro, il consorzio ricorrente ha espressamente precisato che la qualificazione siccome tributaria della tariffa determinerebbe il non addebito dell’IVA stessa, conseguendone il sopravvenuto difetto d’interesse alla domanda e l’assorbimento del motivo di ricorso, per tale parte.

5. In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto dell’epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte, ritenendo fondati i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l’effetto, decidendo nel merito la domanda di ammissione al passivo, ammette il creditore al passivo del Fallimento Cappa Mobili s.r.l. in liquidazione in via privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per il servizio di gestione dei rifiuti, nonchè agli interessi con il tasso di legge sul capitale come da domanda e fino alla liquidazione mobiliare; dichiara l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10690

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giorno 27.1.2012, la corte d’assise d’appello di Venezia in riforma della pronuncia della corte d’assise di Padova – che aveva derubricato il reato di omicidio contestato a U. N.F., come eccesso colposo di legittima difesa-, condannava il medesimo per il reato di omicidio volontario del fratello W., commesso in (OMISSIS) e gli infliggeva la pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.

La corte di secondo grado non conveniva sulla valutazione operata in prime cure, sede in cui il reato fu qualificato come violazione degli artt. 55 e 539 cod. pen; infatti sull’appello del Pm e del Pg la corte d’assise d’appello giungeva alla conclusione che il Wa. era stato ucciso dal fratello, in quanto ripetutamente colpito con un vetro tagliente ed acuminato, spesso più di quattro centimetri, con colpi sferrati dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra;

l’azione dell’imputato veniva ritenuta connotata sul piano volitivo da dolo d’impeto, conclamato dalla stretta contestualità tra litigio e reazione e tale condizione psicologica veniva ritenuta compatibile con la riconduzione della volontà allo schema del dolo eventuale. In sostanza, veniva ritenuto che l’imputato non avesse compreso il reale pericolo che dalla condotta del fratello poteva seguiva (colpevole di aver rotto lo stipite della porta in una reazione di violenza), cosicchè operò in chiave aggressiva e non già solo difensiva.

Veniva peraltro ritenuto che lo stesso avesse agito animato da sentimenti di rivalsa e di stizza, visto che si armò di mezzo letale, inferse ripetuti colpi rendendosi perfettamente conto della micidialità del suo comportamento, avuto riguardo alle zone del corpo attinte. Venivano ritenute l’attenuante della provocazione e le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’Imputato per dedurre omissione, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. La corte d’assise d’appello era tenuta, proprio perchè andava a riformare in senso peggiorativo la prima sentenza ad un onere motivazionale rafforzato, con l’indicazione delle linee portanti dell’alternativo ragionamento probatorio, onere che non sarebbe stato assolto. In primis viene rilevato come in seconde cure siano stati ritenuti entrambi fondati gli appelli della parte pubblica, ancorchè il PG avesse chiesto, seppure in subordine, di inquadrare la condotta nel delitto preterintenzionale, atteso che dopo aver colpito, l’imputato si adoperò a chiamare i soccorsi, segno questo indicativo di una volontà diretta non ad uccidere, ma solo a ledere, andata oltre le intenzioni. La difesa aveva chiesto di maggiormente indagare sulle ragioni del litigio, aveva sollecitato una valutazione del fatto che la scena del delitto era stata modificata con l’intervento del 118, con il che doveva persistere il dubbio sulla presenza o assenza di pezzi di vetro sporchi di sangue ed aveva lamentato la mancata effettuazione di analisi scientifiche, onde accertare la riportabilità del sangue rinvenuto sull’arma del delitto, nonchè i rilievi dattiloscopia sulla stessa. Il pezzo di vetro che è stato ritenuto l’arma del delitto, non è detto che sia stato quello che procurò la morte alla vittima. Su tutti questi interrogativi sollevati la corte avrebbe omesso ogni motivazione. Ancora, la sentenza sarebbe censurabile, a giudizio della difesa, laddove è stato asserito che il mancato ricorso a moderne tecniche investigative era giustificabile in quanto non rientravano nei protocolli investigativi adottati e che in ogni caso la difesa avrebbe potuto avvalersene in sede di indagini difensive, atteso che tale modus opinandi caricherebbe sulle spalle dell’imputato l’onere di effettuare quegli accertamenti che la Polizia giudiziaria non sarebbe solita compiere. La corte veneziana sarebbe poi incorsa, secondo la difesa, in un travisamento probatorio, laddove venne sostenuto che l’imputato fu reticente quanto alle modalità di ferimento del fratello, che invece ebbe a spiegare nel corso dell’esame dibattimentale; il discorso giustificativo sarebbe poi illogico manifestamente, laddove con riferimento ai tempi ristretti della colluttazione, si afferma che la vittima possa essersi lanciata per ben cinque volte consecutive sull’arma e per l’identica ragione si dovrebbe escludere che nei medesimi tempi ristretti l’imputato abbia colpito per ben cinque volte il fratello. E’ poi stato escluso che le ferite siano state provocate da frammenti di vetro perchè non ve ne furono di sporchi di sangue, laddove vennero sequestrati numerosi pezzi di vetro sul pavimento, proprio dove il corpo del W. venne disteso per compiere le operazioni rianimatorie. Non solo, ma la difesa si duole che sia stato omesso di motivare sulle dimensioni dei pezzi di vetro che l’imputato si sarebbe trovato tra le mani dopo la frantumazione della lastra e soprattutto che non sia stata presa in considerazione la plausibile ipotesi che la vittima sia stata ferita con cocci trattenuti dalla maglia, a seguito di azione di trattenimento ad opera del padre, ovvero di strattonamento reciproco dei corpi con azioni di allontanamento ed avvicinamento alternate. La sentenza poi sarebbe contraddittoria, laddove erroneamente avrebbe recepito le conclusioni dei consulenti del Pm, che ebbero ad evidenziare le due dinamiche, quella di tipo volontario e quella di tipo preterintenzionale. La prima sarebbe avallata dalla pluralità di ferite, dell’utilizzo di arma letifera, dalla diversità di profondità delle ferite, dalle reiterate ferite in regione precordiale sinistra, da alcune ferite passive. La seconda dinamica sarebbe supportata dal fatto che l’evento seguì a colluttazione, che la lotta per la differente corporatura dei due fu impari, che venne utilizzata un’arma atipica, che vennero registrate prevalentemente ferite da punta e da taglio non penetranti, ad eccezione di una , letale, in regione precordiale, nonchè la presenza di ferite da difesa passiva. A fronte di tale prospettazione, il ricorrente fa rilevare come non vi siano dati dirimenti di pertinenza medico legale che facciano propendere per l’una piuttosto che per l’altra ipotesi. Su questo fronte la sentenza non solo sarebbe contraddittoria, ma avrebbe omesso ogni motivazione, quanto all’ipotesi alternativa di cui all’art. 584 cod. pen., sostenuta dallo stesso Procuratore Generale nel suo atto di appello, come se una volta esclusa la legittima difesa, rimanesse solo l’ipotesi dell’omicidio volontario. Sul punto il ricorrente lamenta un altro profilo di carenza, visto che anche nella parte della motivazione dedicata ad escludere la legittima difesa sarebbero stati spesi scarni argomenti, senza fare mente alla differenza di corporatura tra i due ( W. pesava sui cento chili, mentre il fratello ne pesava 67); sarebbe stato travisato il fatto, affermando che le uniche manifestazioni di violenza del W. furono il danneggiamento dello stipite della porta e qualche spinta al fratello, laddove lo stipite fu letteralmente divelto, facendo volare a terra la madre che cercava di tenere chiusa la porta per impedire l’ingresso del figlio, a riprova dell’intervenuta percezione di una situazione di reale pericolo, che l’imputato venne fatto cadere su un tavolino e che venne scaraventato di peso dal fratello nella vetrinetta, dove l’anta in vetro andò in frantumi, situazione che fece sì che egli si trovò tra le mani un frammento di vetro. Su tali aspetti la corte d’assise d’appello non ebbe a soffermarsi, ancorchè siano stati fatti oggetti di approfondimento in primo grado. Viene infine dedotta la mancanza di motivazione sulla pena accessoria inflitta della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, atteso che non essendo automaticamente applicabile, doveva formare oggetto di adeguata valutazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini che sono di seguito specificati. Il compendio dei contributi informativi raccolti nell’immediatezza del fatto aveva consentito ai giudici di merito di dare per pacifico che i due fratelli si erano trovati a (OMISSIS), a casa dei genitori, che era scoppiata una lite tra i due , alla presenza di questi ultimi, che dopo un primo scontro verbale i due fratelli erano stati separati, nel senso che la madre si era portata con sè in salotto l’imputato, mentre il padre era stato insieme alla vittima in cucina, che ad un certo punto il W. era entrato con irruenza nel salotto, danneggiando lo stipite della porta e facendo cadere a terra la madre che cercava di ostacolarne l’accesso; che il W. aveva quindi spinto il fratello contro una credenza i cui vetri erano andati in frantumi, che questi ne aveva afferrato uno con la mano destra (rinvenuto sporco di sangue e ritenuto compatibile con le lesioni riportate dalla vittima) ed aveva colpito il fratello W.. Sulla base di queste emergenze disponibili, la corte ha correttamente sconfessato l’ipotesi ricostruttiva del primo giudice, secondo cui l’imputato avrebbe operato per legittima difesa, poichè non era provato nè che la vittima si fosse lanciata per ben cinque volte contro l’imputato, nè che fosse stata ferita per cocci trattenuti dalla sua maglia, che non vennero rinvenuti sporchi di sangue sul luogo del delitto: seppure il W. fosse uomo di corporatura massiccia, gli atti di violenza a lui riconducibili furono quello contro lo stipite della porta (che effettivamente divelse) e gli spintoni, di cui uno contro la vetrinetta del fratello, condotta che per quanto violenta, correttamente venne considerata inidonea a fare insorgere nell’imputato la sensazione di trovarsi in pericolo, tanto da sentirsi legittimato ad armarsi di un oggetto micidiale. Il dato dell’intervenuto rinvenimento sul luogo del delitto di un solo coccio sporco di sangue non lasciava ombra di dubbio sulla riconducibilità delle ferite a quel pezzo di vetro, tra l’altro indicato dallo stesso imputato come l’arma del delitto. Sul punto non sono dunque ravvisabili le carenze di ordine istruttorio lamentate dalla difesa profilandosi del tutto superflua, sia l’indagine dattiloscopica sul frammento di vetro in questione (che l’imputato ammise di aver afferrato ed usatocene l’indagine biologica.

La condotta tenuta dall’imputato, una volta esclusa la ricorrenza della legittima difesa, andava però maggiormente scandagliata, poichè non poteva essere esclusa l’Ipotesi di una condotta trasmodata oltre le intenzioni, considerato che il motivo della contesa fu occasionale, i due si trovarono entrambi presso i genitori che cercarono in un primo tempo di operare come pacieri, separandoli, che dopo aver inferto le lesioni l’imputato troncò la sua azione per adoperarsi nel soccorso del fratello, che fu lui ad avere chiamato il 113, sollecitando l’intervento di un’autoambulanza , manifestando subito la volontà di costituirsi. Detti profili avrebbero dovuto portare a non trascurare l’eventualità che l’azione aggressiva dell’imputato, rivolta verso il fratello, fosse mirata sicuramente a colpirlo duramente nella sua incolumità fisica, ma senza volontà omicidiaria, laddove l’evento tanto infausto poteva essere stato frutto di una perdita di controllo. Che con detta ipotesi ci si dovesse confrontare lo avevano suggerito gli stessi consulenti medico legali che avevano prospettato una lettura alternativa dei dati obiettivi rilevati sul corpo della vittima ed avevano prospettato due dinamiche possibili, l’una di tipo volontario e l’altra di tipo preterintenzionale, concludendo per l’insussistenza di dati medico legali inequivoci, dirimenti e discriminanti tra le due ipotesi. In sostanza se la natura volontaria era suggerita dalle reiterate ferite a livello precardiale, di cui una penetrante, dall’altro la tipologia del mezzo, le plurime lesioni non penetranti, le lesioni di difesa passiva davano ragione di una dinamica di tipo preterintenzionale, ipotesi che era stata affacciata come subordinata dallo stesso Procuratore Generale appellante. La netta e decisa scelta di campo operata dai giudici a quibus non è stata adeguatamente motivata, non essendo stata neppure presa in considerazione l’ipotesi alternativa, più favorevole all’imputato.

E’ noto che l’omicidio preterintenzionale, secondo la nozione fornitane dall’art. 584 c.p., si configura allorquando l’azione aggressiva dell’autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorchè legato da nesso causale alla condotta dell’agente. Sul terreno dell’accertamento concreto, quando la lesione produttiva dell’evento letale sia stata recata per mezzo di un’arma, l’accertamento del fine perseguito dall’agente deve essere attuato tenendo conto del tipo dell’arma, della reiterazione e direzione dei colpi, della distanza di sparo, della parte vitale del corpo presa di mira e di quella concretamente attinta(Sez. 5, 26.5.2011, n. 36135). Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nell’elemento psicologico, nel senso che nell’ipotesi della preterintenzione la volontà dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita dall’"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta, quali il tipo e la micidialità dell’arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta (Sez. 1 4.7.20007, n. 35369). Al descritto criterio la Corte d’Appello non si è attenuta, cosicchè la valutazione espressa si espone alle censure avanzate. La sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio avanti la corte d’assise d’appello di Venezia, cui va rimessa la decisione anche sulle spese di patrocinio della parte civile anche nella sede di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’assise d’Appello di Venezia, cui rimette la decisione sulle spese di patrocinio della parte civile in questa sede.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 17-10-2008 (08-10-2008), n. 39132 Ordinanze contingibili e urgenti emanate da dirigenti amministrativi in ambito non esclusivo del Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi condannava D.V.G. e M.A. per il reato di cui all’art. 650 c.p. in quanto, quali proprietari di un bene immobile, non avevano ottemperato all’ordine del Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) di allacciarlo alla rete fognaria pubblica.
Rilevava che la materialità del fatto era pacifica e che non poteva accogliersi la tesi degli imputati secondo i quali l’ordinanza era illegittima perchè emessa da organo incompetente, e cioè dal dirigente tecnico, invece che dal sindaco.
Infatti, il potere del sindaco è previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, e l’art. 107 consente l’emissione degli stessi provvedimenti anche ai dirigenti degli uffici, con esclusione di alcuni tra i quali non rientrano quelli di cui all’art. 50 cit., comma 5.
Aggiungeva che il potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene competeva anche ai dirigenti amministrativi senza bisogno di una delega formale.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano:
– erronea applicazione di norme giuridiche in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, riconosce il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti solo al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, mentre compito dell’art. 107 è quello di chiarire che la sovrintendenza di funzioni statali o regionali spettano solo al sindaco ed esclude che tale potere sia attribuibile ai dirigenti;
inoltre l’art. 54 stesso decreto riserva solo al sindaco la possibilità di emettere ordinanze in presenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini e quindi ciò deve valere anche per quelle messe per motivi di igiene e sanità, così come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L’interpretazione delle norme effettuato dal giudice di primo grado appare del tutto conforme alla lettera della legge, in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 prevede al comma 5 che ai dirigenti amministrativi spetta l’adozione di atti di gestione e provvedimenti amministrativi del proprio settore tranne quelli previsti in capo al sindaco all’art. 50, comma 3, e all’art. 54.
Ne consegue che tale competenza sussiste anche per il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall’art. 50, comma 5 e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco.
La giurisprudenza di legittimità citata non riguarda le ordinanze emesse per motivi di igiene, ma solo quelle per motivi di incolumità previste dall’art. 54, per le quali sussiste una esclusione oggettiva (Sez. 1^, 28 gennaio 2003 n. 7025, rv. 223488).
Il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.