Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 14-07-2011, n. 27666 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale della Libertà di Roma, accogliendo per quanto di ragione l’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del Gip di quel Tribunale, applicava la misura custodiale in carcere a L.S., B.A., D.F., M.A., N.E., S.V. ed a N.E. quella degli arresti domiciliari in relazione a reati, loro singolarmente contestati, in tema di tentata estorsione, ricettazione, riciclaggio, usura e intestazione fittizia di beni.

2. La vicenda criminale, nella quale erano coinvolti i su indicati indagati, oggi ricorrenti, prendeva origine dalla indagine condotta, mediante intercettazioni, servizi di osservazione ed acquisizione di documentazione, ai danni di D.F., che, spacciandosi per consulente del Tribunale di Roma e millantando rapporti con magistrati e funzionari, avrebbe prospettato alle sue vittime la possibilità di partecipare con sicuro esito favorevole ad aste immobiliari ovvero garantito la soluzione di problemi in sede esecutiva che assillavano alcuni di costoro; in cambio dei suoi favori, coadiuvato da un staff organizzato, si faceva consegnare denaro in contante o in assegni che venivano subito negoziati; a questo traffico erano interessati e partecipi, a vario titolo, i nominati ricorrenti, nei cui confronti affermava la sussistenza di gravi indizi in relazione ad alcune delle molteplici imputazioni formulate dal PM, rispetto le quali il Gup aveva invece ritenuto la irrilevanza dei dati raccolti.

3. Ricorrono i sottoposti a misura e deducono:

3.1. L.S., è indagato per il delitto di cui al D.L. 3 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, capo HH, relativo alla fittizia intestazione a costui di una autovettura, in realtà destinata al pregiudicato S.V. ed allo scopo di celarne l’acquisto da parte di costui; con il primo motivo, riprende la eccezione di inammissibilità dell’appello e sottolinea che l’organo della accusa, nella impugnazione, non era andato al di là di generiche osservazioni sulla corretta applicazione della norma e di altrettanto generiche indicazioni sulla esistenza di esigenze cautelari; con il secondo motivo, denuncia il difetto di motivazione e la illogicità della stessa in tema di valutazione dei gravi indizi; in primo luogo, non potevano essere utilizzate le dichiarazioni con cui innanzi agli organi di polizia egli aveva ammesso la falsa intestazione, dato che erano autoindizianti e non precedute dal rituale avviso ex art. 63 c.p.p.. Inoltre, il ricorrente contesta la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale della Libertà, secondo cui il D. avrebbe convinto certo C., che si era rivolto a lui per vari favori, ad aprire un conto corrente, con la promessa di fargli avere un finanziamento;

in questo conto aveva fatto confluire il denaro che la finanziaria Sava aveva concesso al C. per l’acquisto di una auto; aveva indotto il nominato C. a rivendere, subito dopo l’accredito del denaro, l’auto al L., presentatogli dal D., che si sarebbe intestato il mezzo per favorire S.V., suo amico, il quale non poteva a ciò procedere, perchè sottoposto ad indagini per mafia. Oppone che egli è sempre stato il proprietario dell’auto, e come tale è riconosciuto anche dall’ultimo compratore, certo G., e che non è stata approfondita la tematica inerente al necessario dolo specifico, non essendo egli a conoscenza delle condizioni del S.; osserva infine che la misura non è proporzionata ai fatti, specie considerando la risalenza nel tempo degli stessi.

3.2. S.V., anche egli indagato per il capo HH, solleva la questione della non utilizzabilità delle dichiarazione del L.; esclude che ricorresse per egli la prova del timore di subire il sequestro del mezzo, non essendo sufficiente per l’individuazione del dolo la esistenza di un procedimento penale, peraltro conosciuto circa un anno dopo l’acquisto; nega i presupposti per la applicazione della massima misura carceraria, desunta da altre pendenze giudiziarie, la cui gravità indiziaria è però stata oggetto di negativa valutazione da parte degli organi giudiziari competenti che lo hanno rimesso in libertà. 3.3 D.F. è indagato per il reato sub HH di cui sopra si è detto e per il reato di cui al capo B, ossia la tentata estorsione in danno di certo Ca., costruttore edile. Secondo la ricostruzione emersa dalle dichiarazioni della parte offesa e di D’.Sa., altro coindagato, egli si sarebbe intromesso per il recupero di un asserita provvigione pari ad un milione di Euro, vantata da K.J. per una transazione immobiliare, e avrebbe posto in contatto l’estorto con il D’., presentatosi come siciliano in grado di proteggere il Ca. dai "napoletani" che sarebbero stati alle spalle del K. per proteggerlo e perchè anch’essi interessati al recupero della somma; inoltre il D. si sarebbe attivato per favorire ulteriori incontri, aventi lo scopo sempre di convincere al pagamento la pò, che però aveva avvisato le forze dell’ordine. I difensori del ricorrente hanno proposto distinte impugnazioni, che possono essere esaminate congiuntamente; in primo luogo, è denunciata per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, identificata nell’estorsione stessa, senza individuare gli elementi da cui trarre la esistenza della camorra alle spalle degli indagati, non essendo certo sufficiente la sola evocazione astratta.

Sottolineata la non attendibilità del Ca., deducono comunque la non sussistenza delle esigenze cautelari per difetto del requisito di attualità. In ordine al capo HH entrambi i difensori riprendono il tema della duplicazione a carico del D. del procedimento, essendo egli indagato presso il tribunale di Velletri per truffa e presso Roma per il delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in relazione alla stessa autovettura; in ogni caso la qualificazione è errata, trattandosi di truffa e mancando per il secondo reato il dolo specifico; anche in tal caso la misura non avrebbe alcuna attualità;

3.4. B.A., indagato per il delitto sub B, propone impugnazione analoga a quella ora esaminata, sia per la ritenuta aggravante sia che per la applicazione della misura cautelare.

3.5. N.E. e M.A. sono indagati per i delitti di cui ai capi P e V ed hanno proposto distinte impugnazioni, che però risultano identiche nei contenuti e possono essere esaminante congiuntamente. Entrambi deducono in relazione alla fattispecie di ricettazione loro contestata al capo P, che il Tribunale non ha adeguatamente spiegato la sussistenza dell’ingiusto profitto e della consapevolezza della provenienza illecita degli assegni che il D. si era fatto dare con un raggiro da certa Fioretti e che poi aveva versato nelle mani dei due indagati, suoi creditori. Il contenuto delle conversazioni intercettate non individuava un preciso collegamento con la precedente attività illecita, non bastando nè le sollecitazioni al pagamento dei debiti, nè il fatto che il D. garantisse il pagamento degli stessi, non appena in possesso degli assegni della F., nè le espressioni usate dai due indagati nei confronti del D., definito un truffaldino, generica e temporalmente successiva al reato.

Per quanto riguarda il capo V, riciclaggio di una somma di Euro 500, parte del più ampio provento di una truffa commessa dal D. ai danni di certo La. i due ricorrenti eccepiscono le medesime carenze motivazionali sopra illustrate, a nulla rilevando a tal fine la circostanza valorizzata dal Tribunale che l’operazione avvenisse per il tramite di certo Ca.Ga., braccio destro del D., uso ad operare sul conto a lui intestato, ma in realtà gestito a favore del D.. Entrambi chiedono l’annullamento della misura per difetto della gravità indiziaria e per mancanza dei presupposti di adeguatezza e attualità.

Motivi della decisione

1. I ricorsi del L., del S. e del D., quest’ultimo nella parte in cui impugna l’ordinanza relativamente al capo HH, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

2. Va preliminarmente rilevato che la eccezione di incompetenza territoriale, per essersi il reato, comunque, consumato in Velletri non è stata tempestivamente e ritualmente proposta innanzi al tribunale della Libertà: Infatti, come si evince dalla lettura del verbale del 2 marzo 2001, udienza nel corso della quale sono state raccolte le conclusioni dei difensori interessati alla questione, nessuno dei difensori presenti, nominativamente indicati, ha eccepito alcunchè in tal senso, formulando richieste di spostamento.

Pertanto, si è verificata la preclusione temporale all’esame della stessa ex art. 21 c.p.p., che opera anche nel giudizio sulla cautela innanzi a tribunale distrettuale (Cass. sez. 3 n. 3816 del 2008).

Sono invece fondati i rilievi sulla non adeguata valutazione degli elementi relativi alla configurabilità del delitto in esame, che hanno natura assorbente delle ulteriori doglianze in rito proposte.

Il Tribunale non ha tenuto conto che il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356) punisce l’intestazione fittizia o il fraudolento trasferimento di denaro, beni o altre utilità posti in essere al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati inerenti alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

Il riferimento alle mere disposizioni di legge anzichè alle misure (già in essere o ancora sub indice) evidenzia icasticamente l’abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie (che è a forma libera: cfr. Cass. Sez. 1, n. 30165 del 26.4.07, dep. 24.7.07, rv. 237595; Cass. Sez. 1, n. 14626 del 10.2.05, dep. 19.4.05, rv. 231379; Cass. Sez. 2, n. 38733 del 9.7.04, dep. 4.10.04, rv. 230109; Cass. Sez. 1, n. 43049 del 15.10.03, dep. 11.11.03, rv.

226607), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta.

A sua volta la dilatazione dell’elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell’elemento psicologico, che qualifica come illecita una condotta altrimenti penalmente irrilevante e supera ogni sospetto di illegittimità costituzionale per indeterminatezza della norma incriminatrice (ossia per eventuale violazione dell’art. 25 Cost., comma 2: cfr. Cass. Sez. 5, n. 39992 del 25.9.07, dep. 29.10.07, rv. 238189).

Le finalità di politica criminale della norma rivelano che l’oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell’evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicchè la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l’elemento materiale del reato nè una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto – nella norma incriminatrice in esame – come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 5541 del 15.1.09, dep. 9.2.09, rv. 243163).

E’, altresì, significativo che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza – nella struttura materiale del reato – all’applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo dello stesso art. 12 quinquies, al comma 2 cit. D.L..

In breve, il reato de quo prescinde dall’avvenuta adozione (o dalla pendenza del procedimento per l’emanazione) di misure di prevenzione patrimoniali.

Ciò non esclude che i concorrenti nel reato debbano avere consapevolezza della detta finalità, in quanto l’ampiezza e l’indeterminatezza dell’elemento oggettivo trova un limite nella indefettibile presenza del dolo specifico, da individuare nel momento selettivo della volontà diretta ad attuare la elusione.

In punto di motivazione, il tribunale ha individuato il dolo in base ad elementi del tutto inconferenti e non sintomatici della detta finalità; innanzi tutto, per il S. ha valorizzato la sua sottoposizione, in quel torno di tempo, ad indagini per delitti associativi, che ne giustificavano il timore di essere soggetto a misure patrimoniali; ma tale asserzione, identifica la consapevolezza soggettiva su un dato inesistente, posto che le indagini nei confronti del S. sono state da costui conosciute solo alla fine del dicembre 2008 e che, dunque, al momento del trasferimento dell’automobile, che è avvenuto nel 2007, costui non aveva alcun elemento che gli facesse ragionevolmente sospettare non tanto la possibile applicazione di una misura di prevenzione quanto la stessa sottoposizione ad un procedimento penale; nè all’evidenza può identificarsi il dolo specifico con la generica coscienza del proprio malaffare, concetto che dilaterebbe inaccettabilmente l’ipotesi in esame al di fuori del perimetro descritto dal D.L. n. 306 del 1991, art. 12, come sopra delineato.

Altrettanto vale per il L. ed il D., nei cui confronti non viene indicato alcun dato significativo del dolo specifico, posto che, per il primo, è valorizzata una dichiarazione che seppure spontanea e quindi utilizzabile, è aspecifica e generica; il fatto che l’indagato abbia ammesso di aver proceduto alla intestazione dell’auto per favorire l’amico S. è un elemento neutro, in quanto molteplici possono essere le ragioni per cui costui non voleva figurare, laddove, invece, era da rinvenire un dato indiziario strettamente correlato alla posizione processuale del S. ed alla possibilità di intervento del giudice sul suo patrimonio, nei termini di cui si è detto. Quanto al D., il giudice distrettuale non ha individuato alcun elemento di collegamento con il S., affidandosi ad una mera presunzione sulla natura illecita della operazione, che però inerisce al delitto di truffa e non anche al delitto di fraudolenta intestazione del bene. In conclusione, non vi sono elementi per la configurabilità del reato in esame e l’ordinanza sul punto è da annullare senza rinvio, con conseguente caducazione delle misure cautelari adottate in relazione al capo HH. Va da sè che l’esame delle ulteriori doglianze relative a tale reato è ultroneo.

3. Fondati sono altresì i ricorsi del D. e del B. in ordine alla sussistenza dell’aggravante speciale loto contestata al capo B della epigrafe.

Invero, la giurisprudenza di questa corte di legittimità ha affermato che il mero collegamento degli indagati con contesti di criminalità organizzata e la loro caratura mafiosa non è sufficiente per configurare l’aggravante essendo necessario l’uso del metodo mafioso (Sez. 6, 26 aprile 2007 n. 26326) ed ha specificato che la rappresentazione del potere del gruppo criminale deve porre concretamente la vittima in condizioni di soggezione in relazione alla prospettiva che egli sia tenuto ad adempimento (Sez. 2, 29 ottobre 2003 n. 47414, rv. 227583 e n. 141931-2010) Sez. 1, Sentenza n. 5783 del 22/01/2010 Cc. (dep. 12/02/2010).

Ora nel caso in esame, il giudice distrettuale non spiega come il solo riferimento che il D’. aveva fatto ad un non identificato gruppo napoletano avesse altresì l’idoneità ad evocare, in termini di effettivo utilizzo, nel senso indicato, una condotta di sopraffazione, nè come in tale assento quadro di necessità di pagare da parte del Ca., i due avessero, con la loro presenza, ragionevolmente Indotto la parte offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso.

Pertanto, si impone l’annullamento con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto e sulle consequenziali valutazioni delle esigenze cautelari ai danni dei due indagati.

4. Sono da rigettare i ricorsi di N.E. e M. A..

Entrambi si dolgono della non configurabilità della ingiustizia del profitto nei delitti di ricettazione e riciclaggio loro ascritti e della inesistenza comunque del dolo.

Ora, è principio pacifico che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, ne1 potendo consistere in un mero sospetto. Il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esistenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’eventualità di tale esistenza.

La sentenza impugnata è esente come detto da pecche, poichè in linea con tale principio, con iter argomentativo correttamente sviluppato, ha precisato che, rispetto alla ricettazione, la pressante esigenza dei due indagati di riavere i propri soldi era supportata dalla conoscenza della illiceità delle operazioni sottostanti, poste in essere dal D. per reperire il denaro necessario; ha desunto ragionevolmente tale conoscenza dal tenore delle conversazioni intercettate, valorizzando e la contestualità delle comunicazioni effettuate dal D. circa i movimenti della sua vittima e l’immediato saldo del debito, non altrimenti spiegabile se non con la manifestazione da parte di costui delle iniziative fraudolente in corso, ed il successivo chiaro riferimento che i due indagati fanno, in altra telefonata intercettata, alle attività truffaldine del D., sintomatico del metodo usato da costui per ottenere denaro contante.

In sostanza, ha ravvisato il dolo eventuale, poichè gli agenti si erano comunque rappresentati l’eventualità della provenienza delittuosa del denaro e nonostante ciò hanno agito egualmente, come se di tale provenienza avessero avuto la certezza.

Quanto, poi, alla illiceità del profitto, esso è ravvisabile in re ipsa nel conseguimento della soddisfazione dei propri crediti, non altrimenti realizzabili se non attraverso la ricettazione del contante; in altre parole, anche al di là della componente patrimoniale stricto sensu identificabile nell’importo di quanto loro dovuto dal D., è configurabile sotto la veste di vantaggio non patrimoniale, egualmente penalmente rilevante ai fini delle fattispecie in esame, l’adempimento spontaneo e veloce da parte di costui, con evidente risparmio di tempo, conseguente ad eventuali procedure di recupero.

In ultimo, non sono fondate le censure relative alla mancanza di esigenze cautelari, che il giudice distrettuale ha, invece, motivato, con adeguato riferimento alla loro personalità, alla precedente commissione di reati della stessa specie ed, in relazione alla attualità della misura rispetto alla data di commissione dei reati, alla permanente esistenza di una rete di collaboratori fidati, dediti a reati similari, organizzati ed attivi, anche successivamente alle attività delittuose de quibus. Si tratta all’evidenza di considerazioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte.

In conseguenza, il N. ed il M. sono da condannare al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria per i detti imputati curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di L., S. e D. in ordine al reato di cui al capo HH; annulla altresì l’ordinanza impugnata relativamente al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestato al capo B a B. e D. e rinvia per nuovo giudizio su tale capo e sulle conseguenti esigenze cautelari al Tribunale di Roma con riferimento a tali ricorrenti. Rigetta i ricorsi di M. e N. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p. limitatamente a tali ultimi ricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27647 Clausola

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 8 settembre 1998 la Air Liquide Italia s.r.l. (in corso di causa divenuta Air Liquide Italia s.p.a.; nel seguito: Air Liquide) stipulò con Enel Distribuzione s.p.a. un contratto di fornitura di energia elettrica per centotrentacinque imprese appartenenti al suo gruppo industriale, alcune delle quali richiedevano ingenti consumi.

Il contratto prevedeva che, indipendentemente dalla data di scadenza, stabilita al 31 dicembre 2000, le parti potessero rinegoziarlo se si fossero verificati aumenti o diminuzioni dei prelievi (art. 1), o nel caso che fossero consentite possibilità di approvvigionamento alternative a condizioni più favorevoli (art. 7). In tal caso, il medesimo art. 7 consentiva ad Air Liquide di recedere dal contratto, sempre che Enel fosse ritenuta non competitiva o non presentasse una pari offerta (clausola "inglese").

Con una Delib. 23 settembre 1998, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas impose ad Enel di inserire nei contratti stipulati dopo il 30 gennaio 1997 "il riconoscimento al cliente della facoltà di recesso unilaterale con onere di preavviso al fornitore non superiore a sei mesi". Enel propose allora ad Air Liquide la modificàdell’art. 7 del contratto, con l’inserimento di un preavviso di recesso unilaterale, nel caso in cui la somministrata avesse acquisito la qualifica di cliente idoneo (fruitore di energia elettrica cui è stata data legislativamente la facoltà di stipulare contratti di somministrazione di energia elettrica con soggetti diversi da Enel);

ma la proposta non fu accettata. Il 23 dicembre 1998 Enel comunicò la sua interpretazione autentica dell’art. 7, con la quale rinunciava alla clausola inglese, recependo quanto stabilito dall’Autorità garante per la concorrenze e il mercato in una procedura poi conclusa con provvedimento n. 7043 del 1999.

Con lettera 23 dicembre 1999 Air Liquide comunicò a Enel che quattro utenze, che avevano ottenuto la qualifica di cliente idoneo, sarebbero state stralciate dal contratto dal giorno 1 febbraio 2000, e espresse la volontà di mantenere il contratto per le utenze restanti, per le quali prevedeva un consumo in linea con i quantitativi previsti dal contratto. Con una successiva lettera 19 gennaio 2000 Air Liquide contestò la pretesa di Enel, che chiedeva il pagamento delle quote fisse relative al trimestre febbraio – aprile per le utenze stralciate, sostenendo che non era giustificata una penale per il recesso parziale con preavviso trimestrale, e che non vi era stato recesso, neppure parziale, bensì esercizio della facoltà prevista dal contratto di ridurre le utenze somministrate, ma che avrebbe pagato la somma richiesta, con riserva di pretendere la restituzione della penale in quanto non dovuta. Air Liquide sosteneva di essere costretta al pagamento per assicurare ai suoi tre clienti idonei il trasporto dell’elettricità acquistata dal nuovo fornitore, Energia s.p.a., a partire da giorno 1 febbraio 2000, perchè l’art. 21 del contratto di vettoriamento internazionale stipulato da Enel con Energia s.p.a. per i tre clienti idonei prevedeva la decorrenza del servizio dal giorno 1 maggio e non 1 febbraio 2000.

Il pagamento fu eseguito il 31 gennaio 2000. La clausola di decorrenza appena citata fu peraltro modificata a seguito di Delib.

21 febbraio 2000, n. 35 dell’Autorità per l’energia, nel senso che per ciascun punto di riconsegna il servizio di vettoriamento decorreva dalla stessa data in cui esso aveva acquisito la qualifica di cliente idoneo.

2. con atto notificato il 18 aprile 2001 Air Liquide citò Enel davanti al Tribunale di Milano chiedendone la condanna alla restituzione delle somme pagate, perchè non dovute.

Con sentenza 18 marzo 2003 il Tribunale di Milano accolse la domanda, ritenendo che nella fattispecie vi fosse stato un recesso parziale di Air Liquide, non subordinato a obbligo di preavviso nè a corrispettivo.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 19 novembre 2004, ha respinto il gravame di Enel con diversa motivazione. La corte osserva che Air Liquide aveva chiesto la rinegoziazione del contratto, e nella lettera 19 gennaio 2000 aveva riconosciuto di non aver esercitato alcun recesso, ma di essersi avvalsa della facoltà di ridurre le utenze somministrate e di adeguare il contratto alle nuove esigenze di approvvigionamento in conseguenza dell’acquisto da parte di tre utenze della qualifica di cliente idoneo. La relativa proposta non aveva avuto riscontro da Enel, che si era limitata ad addebitare unilateralmente alle utenze stralciate tre mesi di quota fissa. Il pagamento eseguito da Air Liquide non poteva qualificarsi accettazione tacita di una proposta di rinegoziazione che Enel – secondo il suo assunto -avrebbe formulato con l’addebito del trimestre, in risposta alla richiesta della somministrata; e ciò perchè le riserve formulate all’atto del pagamento l’impedivano. La pretesa di Enel, in effetti, era configurata alla stregua di un’indennità per insufficiente preavviso, e motivata sulla base di presunte previsioni contrattuali, sicchè la contestazione del titolo da parte della solvens – che rifiutava di pagare una penale per il recesso, perchè consentito senza preavviso dal contratto – era nella sostanza chiara ed inequivoca, e la giustificazione del pagamento come necessitato escludeva il comportamento concludente. In mancanza di rinegoziazione del contratto non vi era altro titolo giustificativo del pagamento. In particolare, non poteva parlarsi di risarcimento del danno da inadempimento, titolo mai dedotto in primo grado ed inammissibile in appello; in ogni caso, tenuto conto delle clausole contrattuali, del comportamento delle parti e della liberalizzazione del mercato elettrico, che legittimavano la condotta di Air Liquide, non vi era stato inadempimento.

4. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre Enel distribuzione s.p.a. con tre motivi.

Air Liquide s.p.a. resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura per vizi di motivazione l’affermazione della corte territoriale che nella fattispecie non vi sarebbe stata rinegoziazione. Si deduce che nell’esprimere questo giudizio sarebbe stata omessa ogni motivazione in ordine ai suoi presupposti di diritto, e sarebbe stata commessa una violazione o falsa applicazione di legge. Il presupposto di diritto della rinegoziazione, omesso in sentenza, è indicato nell’art. 1326 c.c., che disciplina il momento di perfezionamento del contratto, rendendo irrilevante la forma attraverso la quale la volontà è manifestata, e la varietà della negoziazione, più o meno complessa in ragione della maggiore o minore distanza delle posizioni iniziali. Il giudice di merito, accertato che Air Liquide aveva chiesto la rinegoziazione del rapporto in corso, avrebbe dovuto riconoscere che la richiesta era stata riscontrata da Enel "espressamente indicando le condizioni alle quali essa avrebbe consentito ad Air Liquide di pervenire a tale risultato: cioè il distacco delle tre unità da un lato e, dall’altro, il mantenimento, per le rimanenti unità, delle stesse condizioni già sottoscritte e disciplinate dal contratto di gruppo".

Questo riscontro di Enel era implicito nella circostanza che Air Liquide aveva pagato l’ammontare richiesto per pervenire al risultato voluto. Le riserve formulate al momento del pagamento erano irrilevanti secondo la ricorrente, che a questo riguardo denuncia anche la violazione dell’art. 1324 c.c. e dell’art. 1362 c.c., comma 1 nell’interpretazione di esse. Di tali riserve, infatti, l’una – circa la necessità di garantire la prosecuzione provvisoria, nel trimestre, della somministrazione per le utenze stralciate – sarebbe contraddetta dall’accertamento della corte che la mancata esecuzione del pagamento non avrebbe determinato il ritardo della conclusione del differente contratto di vettoriamento. L’altra riserva, circa l’inesistenza di obbligazioni di penale, sarebbe contraddetta dalla precedente e già considerata rinegoziazione.

6. Il motivo è infondato. Che il contratto di somministrazione sia di fatto proseguito tra le parti, con lo stralcio di tre utenze e il mantenimento delle condizioni di contratto per tutte le altre, non è contraddetto dalla corte territoriale (in sentenza si afferma espressamente essere pacifico che "la fornitura e la somministrazione di energia elettrica a tali utenze continuò, da parte di Enel, fino alla scadenza contrattuale"). Laddove nega ogni riscontro alla proposta di rinegoziazione, formulata da Air Liquide, il giudice di merito si riferisce manifestamente ad una controproposta di Enel di contenuto diverso dalla proposta; una proposta specificamente diretta a condizionare la prosecuzione, in misura ridotta, del rapporto contrattuale al pagamento del trimestre di quota fissa per le tre utenze stralciate. La corte territoriale afferma esplicitamente che la pretesa di Enel era configurata e quantificata non già come una controproposta negoziale – diretta quindi a condizionare la stessa prosecuzione del rapporto per le utenze non stralciate – ma come una vera e propria indennità per insufficiente preavviso di recesso, "comminata" sulla base di presunte previsioni contrattuali (ma la corte ha escluso in radice che vi sia stato recesso). E’ evidentemente a questa configurazione e quantificazione della pretesa che fa riferimento, in sentenza, la qualificazione, censurata con il ricorso, della richiesta di Enel come addebito unilaterale. Ora, questa valutazione costituisce il risultato di un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e nel quale non sono riscontrabili i vizi di omessa motivazione o illogicità (per antigiuridicità, nella fattispecie) della motivazione, indicati dalla ricorrente.

Quanto poi alle riserve espresse all’atto del pagamento, non si ravvisa alcuna contraddizione. La corte ha bensì accertato che successivamente al pagamento, giustificato con l’esigenza di non interrompere l’erogazione dell’energia, e successivamente altresì all’inizio del trimestre in discussione, una deliberazione dell’autorità di garanzia aveva stabilito che il nuovo contratto di vettoriamento di Enel con Energia s.p.a. avrebbe dovuto avere in ogni caso decorrenza dalla stessa data in cui il cliente di Enel aveva acquisito la qualifica di cliente idoneo. Ma tale evento sopravvenuto non contraddice l’interpretazione data dal giudice di merito della manifestazione di volontà ad esso anteriore, e neppure esclude che nell’intervallo tra il rifiuto del pagamento e l’intervento – ancorchè con efficacia retroattiva – del provvedimento del garante vi potesse essere la temuta interruzione dell’erogazione dell’energia. Quanto poi alla qualificazione della somma pagata come penale contrattuale o come corrispettivo rinegoziato del preavviso, s’è già detto.

7. Con il secondo motivo si censura, per violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999 e per vizio di motivazione l’affermazione del giudice di merito, che lo stralcio di alcune utenze di gruppo da parte di Air Liquide non comportava necessariamente una contropartita per Enel, a causa del favore che la legge e le autorità manifestavano per i somministrati che reperissero approvvigionamenti più favorevoli presso fornitori diversi da Enel.

La ricorrente addebita alla corte territoriale di aver supposto che la normativa di settore avrebbe disposto l’inserzione automatica, ex lege, di una clausola che consentirebbe al cliente – non certo di recedere parzialmente, ipotesi giuridicamente esclusa ed esplicitamente respinta dalla corte, ma – di modificare unilateralmente le pattuizioni di un accordo.

8. Anche questo motivo è infondato. Come riconosce la stessa ricorrente, la corte territoriale ha ravvisato nella comunicazione di Air Liquide, relativa alle utenze qualificate come clienti idonei, una richiesta di mantenimento delle condizioni pattuite per le altre utenze; e una richiesta è cosa incompatibile con l’esercizio di un supposto – ed in realtà nella specie inesistente – diritto potestativo di modifica unilaterale del contratto. L’accenno al favor per i "clienti idonei", nell’impugnata sentenza, non ha dunque il significato che ad esso la ricorrente attribuisce. Quell’accenno, introdotto da una concessiva, non concorre a delineare la ratio decidendi, ma intende portare un argomento ulteriore con riferimento all’ipotesi, non condivisa, che vi fosse stato un recesso parziale;

argomento, peraltro, nei termini enunciati, esente da vizi, perchè circoscritto all’affermazione che la normativa di settore non prevedeva corrispettivi o penali per il recesso, totale o parziale che fosse, che è cosa diversa dall’affermare che fosse consentito un recesso parziale, e senza corrispettivo o penale.

9. Con il terzo motivo si censura il rigetto dell’eccezione residuale di Enel, che qualificava il titolo dell’erogazione di Air Liquide come diritto al risarcimento per inadempimento al contratto di gruppo. Si deduce che l’eccezione non era tardiva, essendo stata formulata nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio, con un passo testualmente riprodotto nel ricorso. Gli ulteriori argomenti, con i quali la corte ha respinto l’eccezione nel merito, sarebbero stati confutati con i primi due motivi.

10. Il motivo, come risulta dall’ultima precisazione, è assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

11. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-09-2011, n. 5292 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, in accoglimento di ricorso proposto da P. M. R. avverso il decreto n. 177/2001 del 25 maggio 2001 della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro – col quale era stato annullato il provvedimento autorizzatorio n. 376/UTPSS del 14 marzo 2001, rilasciato dalla Regione autonoma della Sardegna ex art. 151, comma 4, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per l’esecuzione di lavori di miglioramenti fondiario costituiti dalla realizzazione di una casa colonica e annesso locale accessorio, di proprietà della ricorrente, in località Cognana nel Comune di Olbia, in area sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. 30 novembre 1965 (rettificato dal d.m. 10 gennaio 1968) ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497 -, annullava l’impugnato provvedimento soprintendentizio e poneva le spese di causa a carico dell’Amministrazione resistente.

L’adito Tribunale amministrativo regionale accoglieva, in particolare, il terzo e quarto motivo di ricorso – coi quali la ricorrente aveva dedotto diverse censure di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, nonché l’illegittimo travalicamento dei limiti di controllo da parte della Soprintendenza -, in particolare rilevando che "… il Soprintendente individua aspetti di contraddittorietà e di difetto di istruttoria in realtà non riscontrabili nel nullaosta regionale e, comunque, non ha indicato in alcun modo le ragioni per le quali l’opera assentita contrasti con gli interessi paesaggistici tutelati dal vincolo; perciò, nelle motivazioni del provvedimento non si riscontra quel necessario rapporto di collaborazione nell’ambito di un’attività che non può qualificarsi di mero controllo di legittimità…" (v. così, testualmente, a p. 7 dell’impugnata sentenza).

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Ministero, censurando l’erronea affermazione della sovrapposizione di autonome valutazioni tecnicodiscrezionali della Soprintendenza rispetto al nullaosta regionale e sostenendo che la stessa si era limitata a vagliarne i profili di legittimità (incluso l’eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche). L’Amministrazione appellante lamentava inoltre l’erronea applicazione dell’art. 16 r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, e chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, l’appellata ometteva di costituirsi nel presente grado.

4. All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. In linea di diritto giova premettere, che per consolidato orientamento di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni compiute dalla Regione (o da un ente subdelegato), tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un vaglio di legittimità che si estende però a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, ad es. per difetto di istruttoria e di motivazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, VI, 13 febbraio 2009, n. 772; 25 novembre 2008, n. 5771). Laddove, poi, l’autorità statale ravvisi una carenza motivazionale o istruttoria, costituente vizio di legittimità, nell’atto oggetto del suo scrutinio in quella sede di cogestione del vincolo, la stessa è chiamata ad evidenziare tali vizi con una motivazione che deve, necessariamente, impingere – per risultare a sua volta immune da vizi di legittimità – nella valutazione della compatibilità o meno dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato, VI, 14 ottobre 2009, n. 6294).

Orbene, applicando gli enunciati principi alla fattispecie sub iudice, ritiene il Collegio che si debba confermare la decisione dei primi giudici in ordine all’illegittimo esercizio del potere sovrintendenziale di annullamento, risultando l’autorizzazione regionale supportata da un’istruttoria adeguata, puntualmente richiamata nella relativa motivazione, nonché da un congruo percorso motivazionale, laddove precisa che l’opera in questione – peraltro, nelle more già completamente realizzata (v. memoria della ricorrente depositata il 30 aprile 2005 nel giudizio di primo grado) – non incide direttamente sugli elementi di pregio paesistico descritti nel decreto appositivo del vincolo e nei relativi allegati, ritenendola "coerente con i valori tutelati… in quanto non altera negativamente, date le linee semplici e tradizionali, l’assetto dei luoghi…" e imponendo una serie di prescrizioni da osservare in sede di realizzazione (segnatamente, la messa in opera di un manto di copertura in tegole curve o coppi e di infissi in legno o metallici in colori tradizionali, la tinteggiatura degli esterni con colori tradizionali, la rotazione del fabbricato come da rappresentazione planimetrica per ridurre i movimenti di terra e garantire un coerente inserimento nella zona).

A fronte di tale quadro istruttorio, prive di fondamento appaiono le censure d’illogicità e inadeguatezza motivazionale, nonché di carenza d’istruttoria, rilevate nell’impugnato provvedimento sovrintendentizio, le quali – come correttamente evidenziato dai primi giudici – non trovano riscontro nell’atto annullato, il quale risulta adeguatamente motivato sulla base della valutazione di compatibilità del progetto edilizio con gli elementi di pregio paesistico fissati dai citati decreti appositivi del vincolo.

5.2. Come, poi, esattamente osservato nell’impugnata sentenza, la mancata considerazione, nell’autorizzazione regionale annullata dal provvedimento sovrintendentizio, del Piano territoriale paesistico nel cui ambito rientra l’area su cui insiste l’opera in questione – il quale, secondo la valutazione del Tribunale amministrativo regionale, si limita a recepire il vincolo paesaggistico preesistente -, nel caso di specie non è idonea a inficiarne la legittimità, in difetto di prova di una sua concreta violazione, non adeguatamente fornita dall’Amministrazione statale neppure nel presente grado.

5.3. Quanto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione regionale per garantire la conformità dell’opera all’assetto paesistico, nel gravato provvedimento soprintendentizio è stato testualmente rimarcato che "in base al combinato disposto dell’art. 151 del T.U. in materia di Beni culturali e ambientali (D.L. 490/99) e dell’art. 16, primo comma, del R.D. 1357/1940 l’Autorità decidente può consigliare opportune modifiche al progetto però prima di assumere qualsiasi decisione" e che "l’Autorità decidente, avendo ritenuto la necessità di porre predette condizioni comportanti la proposizione di un progetto diverso e ben dettagliato, avrebbe dovuto non accogliere la richiesta di autorizzazione in esame e rinviare una ulteriore, eventuale diversa decisione al momento della presentazione del nuovo progetto redatto appunto in base alle citate prescrizioni", sicché incomprensibile appare l’assunto contenuto nel ricorso in appello, secondo cui "il Tar si aggrappa in malo modo all’art. 16 del Regio Decreto 1357/1940, che pervero nulla impinge nella fattispecie, poiché tale norma non è stata mai invocata dal Soprintendente a sostegno delle proprie argomentazioni, e comunque non inerisce all’aspetto controverso di cui si discute". Orbene, il Tribunale amministrativo regionale, con riguardo ai poteri conferiti all’autorità preposta alla gestione del vincolo paesistico dall’art. 16 r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, ha correttamente rilevato che in caso d’imposizione di prescrizioni è rimessa alla discrezionalità dell’autorità medesima la facoltà di richiedere, prima di concedere l’autorizzazione definitiva, che le siano presentati i progetti esecutivi (giusta espressa previsione contenuta nel comma 3 del citato art. 16), sicché il vizio d’illegittimità al riguardo rilevato nel provvedimento sovrintendentizio a ragione è stato ritenuto privo di consistenza nell’impugnata sentenza. Ne deriva l’infondatezza del motivo d’appello sul punto dedotto dall’Amministrazione appellante, basato su una lettura errata della gravata sentenza e, ad ogni modo, su un’interpretazione non corretta del citato art. 16, letto in termini di norma attributiva di modalità vincolate d’esercizio del potere d’imporre prescrizioni.

5.4. Per le esposte ragione, l’appello è da respingere, con conseguente conferma della gravata sentenza.

6. Non essendosi l’appellata costituito nel presente grado, nulla è dato statuire sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza ai sensi di cui in motivazione; nulla sulle spese del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-10-2011, n. 7998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con il ricorso sopra indicato, l’istante, premesso di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver operato un paragone tra il controinteressato e un falso invalido in una email pubblicata su una mailing list, esponeva di aver interesse a conoscere la documentazione indicata in epigrafe per verificare se il controinteressato sia effettivamente invalido e se l’attività di maratoneta, per la quale sarebbe richiesta la produzione di certificati medici agonistici di idoneità alla corsa sia compatibile con la patologia documentata. Tale richiesta è motivata dalla necessità di difendersi in sede disciplinare e di interessare eventualmente la Procura della Repubblica.

Stante il silenzio rifiuto maturato a seguito della mancata risposta all’istanza presentata, il richiedente deduceva i seguenti profili di illegittimità:

la violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e erronea valutazione dei presupposti;

violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di accesso ai documenti, violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo;

violazione dell’art. 22 e ss. l. n. 241 del 1190 sotto ulteriore profilo, precisando che in sede di accesso è preclusa alla pubblica amministrazione ogni valutazione in merito alla fondatezza dell’istanza.

La parte ricorrente chiedeva, peraltro, di valutare la sussistenza dei presupposti per condannare ex officio l’amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.a..

2) – Non si costituivano né le amministrazioni né il Circolo della Corte dei conti nè il controinteressato ai quali era notificato il ricorso.

3) – Alla camera di consiglio fissata per la discussione, con riferimento alla nota del Circolo della Corte dei conti pervenuta in data 5.10.2011, la parte ricorrente precisava di aver notificato il ricorso anche al Circolo predetto in quanto i documenti richiesti potrebbero essere detenuti dalla Federazione anche presso il Circolo sportivo di appartenenza del controinteressato.

Con riguardo all’interesse sotteso all’istanza il ricorrente precisava che la domanda di accesso era finalizzata ad accertare l’esistenza di certificati sullo stato di salute del controinteressato in contrasto con lo stato di invalidità relativo alla patologia documentata dallo stesso. Tale documentazione, pertanto, sarebbe rilevante ai fini della difesa del richiedente in sede di procedimento disciplinare.

All’esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

4) – Osserva in proposito il Collegio che dalla documentazione in atti (decreto n. 38 del 2010, con cui era stata promossa l’azione disciplinare nei confronti del ricorrente) si evince che il procedimento elevato trae origine dai messaggi immessi dal deducente sulla mailing list, contenenti "un malizioso paragone" tra il controinteressato e "un falso invalido", "notizie sensibili attinenti allo stato di salute" del controinteressato, l’irrisione di "una meritoria iniziativa benefica", l’insinuazione di "una mancanza di terzietà e imparzialità" del giudice che ha deciso sulla causa relativa al riconoscimento della causa di servizio dell’invalidità del controinteressato.

Dalla stessa documentazione allegata al ricorso ( decreto n. 38 cit.) si evince, altresì, che l’azione disciplinare, per quanto qui rileva, risulta promossa a seguito dell’esposto in data 26.1.2010 ove si fa chiaramente riferimento alla email dall’oggetto "invalidità di servizio e maratone di beneficienza" del 22 novembre del 2009, in cui si riportava la partecipazione del controinteressato alla maratona di beneficienza e subito dopo si menzionava la sentenza, che accoglieva per carenza di motivazione il ricorso proposto dal controinteressato avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.2.2006 ed il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso l’8.9.2005.

5) – Svolte siffatte premesse, devono trovare esame le singole richieste di ostensione degli atti in epigrafe indicati.

Con riguardo, in primo luogo agli atti indicati nelle lettere a) e b) della domanda, va rilevato che il ricorrente difetta di interesse. Siffatti atti, invero, relativi non ad accertamenti sanitari specifici ma ad abitudini personali ed agli hobbies del controinteressato (seppure eventualmente dannosi alla sua stessa salute) non sarebbero idonei a supportare la difesa del ricorrente in sede disciplinare.

Né può rilevare in alcun modo l’eventuale interesse alla promozione di azioni in sede penale, che il ricorrente ipotizza in ricorso. Infatti, come è noto, l’azione penale è obbligatoria, sicchè in ordine all’eventuale esercizio dell’azione sui fatti che sono stati resi pubblici dallo stesso ricorrente anche attraverso trasmissioni televisive, spetta alla magistratura penale ogni indagine e decisione di competenza.

6) – Con riferimento, poi, alla domanda di cui alla lettera c), va precisato che – come si evince dalla lettura necessariamente coordinata con il menzionato esposto (ed anche dalle interrogazioni parlamentari) – l’oggetto del procedimento disciplinare, per quanto d’interesse, è riferibile non tanto al mero accertamento della sussistenza della patologia del controinteressato, quanto piuttosto alla verifica della eventuale dipendenza di detta patologia da causa di servizio.

Ciò sia perché nel ripetuto esposto da cui l’azione disciplinare ha avuto inizio si richiamava una email del ricorrente avente ad oggetto "invalidità di servizio e maratone di beneficenza" (nel testo della quale è altresì riportata la frase "dalla invalidità di servizio alle maratone di beneficenza") sia perché è solo da una invalidità dipendente da causa di servizio che potrebbe derivare il godimento dei benefici che, ove l’invalidità fosse insussistente, risulterebbero illecitamente percepiti.

Ora, con riferimento alla acquisizione di dati sensibili, quali sono quelli relativi allo stato di salute del controinteressato, non può prescindersi dalla comparazione tra l’interesse di difesa in sede disciplinare, che il ricorrente assume essere alla base dell’istanza di accesso, e l’interesse del controinteressato alla tutela della sfera riservata vulnerabile.

Nella specie, ai fini della compiuta difesa in sede disciplinare, assume rilevanza la documentazione che il ricorrente afferma di aver già acquisito, relativa al riconoscimento della causa di servizio, mentre egli alcuna utilità potrebbe trarre dall’ulteriore documentazione di idoneità alla maratona, che – ove pure esistente – sarebbe semmai attinente a valutazioni mediche riferite a specifiche attività sportive.

Di qui la carenza di interesse ad ottenere copia della richiesta documentazione sanitaria del controinteressato.

7) – Ne consegue che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti, non avendo il ricorrente titolo alla richiesta esibizione.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.