Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18598

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Svolgimento del processo

Il Condominio di via (OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Napoli per ottenere la sua condanna alla corresponsione del contributo richiesto ex L. n. 219 del 1981, relativa alle aree colpite dal sisma del 1980, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale. Deduceva che il Consiglio circoscrizionale, con nota del 30 aprile 1994, aveva comunicato la concessione del contributo richiesto, nella misura di L. 99.212.000, e che il Comune non aveva ancora provveduto ad erogarlo.

Costituendosi in giudizio il Comune eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva spettando la stessa al Sindaco nella qualità di ufficiale di governo. Nel merito rilevava che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato la non riferibilità dei danni subiti dall’edificio agli eventi sismici.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda rilevando che nessuna competenza al riconoscimento del contributo spetta in questa materia al Consiglio circoscrizionale e che, dal verbale dei Vigili del fuoco del 29 gennaio 1992, oltre all’assenza di riferimenti ad eventi sismici, era emerso che il quadro fessurativo, da cui era interessato l’edificio, era di recente formazione.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli.

Ricorre per cassazione il Condominio di via (OMISSIS). Si difende con controricorso il Comune.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del Commissariato straordinario per le zone terremotate e successive modificazioni, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito nella L. n. 874 del 22 dicembre 1980. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il Condominio ricorrente la Corte di appello ha errato nel ritenere che la domanda di contributo fosse stata proposta ai sensi della L. n. 219 del 1981 dato che era stata proposta in base alla citata ordinanza n. 80/1981 emessa in virtù del D.L. n. 776 del 1980, art. 3, lett. c) convertito in L. n. 219 del 1981.

Il motivo è generico e non consente di comprendere per quali ragioni le citate disposizioni di legge vengano invocate dal Condominio ricorrente. In ogni caso deve respingersi il motivo se inteso a far affermare, in base alla normativa citata, la competenza dei consigli circoscrizionali a riconoscere il diritto al contributo richiesto e a vincolare l’amministrazione comunale senza alcuna statuizione di approvazione da parte del Sindaco nella sua veste di Commissario.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il Condominio ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui non sarebbe stata dimostrata la legittimazione del Presidente della circoscrizione a riconoscere il diritto al contributo.

Anche questo motivo appare infondato perchè pretende di censurare sotto il profilo del difetto di motivazione una scelta interpretativa della Corte di appello che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa di cui alla L. n. 219 del 1981, in base alla quale la competenza al riconoscimento del diritto al contributo spetta al Sindaco.

E’ inoltre da rilevare che il Condominio non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dato rilievo alla eccepita non attribuibilità delle lesioni a carico del fabbricato di via (OMISSIS), sulla base degli accertamenti peritali, ma ha limitato la propria impugnazione all’affermazione del suo diritto al contributo per effetto del riconoscimento da parte del consiglio circoscrizionale. La decisione di primo grado basata su una doppia ratio decidendi è pertanto da considerarsi inoppugnabile sotto il profilo dell’accertamento di merito relativo alla verifica di lesioni attribuibili all’evento sismico del 1980, verifica comunque necessaria al fine di attribuire il diritto al contributo.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del Condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 27-05-2011, n. 21334 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.G., imputato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere detenuto di gr. 294 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per avere a più riprese ceduto sostanza dello stesso tipo a soggetti diversi – ed indicato quale responsabile di una risalente e continuata attività di traffico delle medesime sostanze, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Varese, del 13 luglio 2010, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del decreto di sequestro dell’autovettura "BMW X/5 3000", targata (OMISSIS), emesso dal Gip dello stesso tribunale ex art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

Nel loro provvedimento, i giudici del riesame hanno ribadito la ricorrenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sequestro in ragione dell’accertata sproporzione tra i redditi leciti percepiti dall’imputato e dalla moglie (rispettivamente, pari a Euro 12.000,00 e Euro 13.000,00 riportati nell’unica dichiarazione dei redditi dagli stessi prodotta, risalente all’anno 2005), rispetto al valore del veicolo sequestrato, acquistato per la somma di Euro 40.000,00.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata ih punto di verifica della legittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’auto, che apparirebbe evidente, a giudizio del ricorrente, dalla documentazione prodotta ed acquisita in atti; si lamenta, altresì, nel ricorso che il tribunale abbia condannato lo stesso ricorrente al pagamento delle spese del procedimento benchè il medesimo tribunale, con il provvedimento impugnato, avesse dato atto della insussistenza dei presupposti per un sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p., ed avesse disposto, sotto tale profilo, l’annullamento del decreto.

2 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la non proponibilità nella sede di legittimità dei motivi proposti.

1) Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, questa Corte ha costantemente affermato la necessità di accertare, quanto al "fumus commissi delicti", la riconducibilità del fatto contestato all’imputato nell’ambito di taluno dei reati indicati nella predetta norma e, quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di tale requisito con la confiscabilità del bene, l’esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè, la sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro rispetto ai redditi dichiarati e la mancata giustificazione della lecita provenienza degli stessi.

Tali verifiche il giudice del riesame ha, nel caso di specie, correttamente eseguito con risultati favorevoli alla tesi d’accusa, nel senso che è stato accertato, non solo il risalente ed attuale coinvolgimento dell’imputato in torbide vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche una evidente sproporzione tra i redditi legittimamente prodotti, quasi inesistenti, e l’acquisto di un’autovettura, non solo costosa nell’iniziale prezzo di acquisto, ma anche nel suo mantenimento. In particolare, i giudici del riesame hanno rilevato come, a fronte di un costo iniziale di acquisto dell’auto, nell’anno 2005, per il prezzo di Euro 40.000,00, fossero stati accertati redditi dell’imputato e della moglie, solo per l’anno 2005, appena sufficienti per il sostentamento della famiglia.

Sproporzione che lo stesso giudice ha ritenuto non essere stata smentita dalla documentazione in atti, ritenuta parziale e lacunosa:

a) quella relativa all’atto di vendita di un esercizio commerciale, in quanto non accompagnata da alcuna attestazione circa i pagamenti ricevuti, b) quella relativa ai redditi della moglie, M. N., in quanto rappresentata dal solo frontespizio di una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 e da una dichiarazione del padre della stessa attestante il versamento alla figlia, nell’anno 2006, della somma di Euro 30.000,00 a seguito della vendita di un immobile, non confortata da documentazione di riscontro.

Orbene, a fronte delle coerenti argomentazioni del tribunale, il ricorrente propone censure che, pur formalmente intestate in termini di violazione di legge, nella sostanza attengono alla verifica in concreto dei presupposti di fatto dell’art. 12 sexies: la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell’indagato per determinati reati, quali quelli connessi al traffico di stupefacenti, e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati ed all’attività lavorativa svolta. Censure in fatto, cioè, non deducibili nella sede di legittimità, ove è consentito proporre, in caso di sequestro preventivo, solo censure riconducibili alla violazione di legge.

Peraltro, con sentenza di patteggiamento recentemente emessa nei confronti dell’imputato, asseritamente non impugnata, prodotta dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Varese ha disposto la confisca dell’autovettura in questione, avendo ribadito il giudizio di sproporzione tra il bene in questione ed i redditi legittimi riconducibili all’imputato ed alla moglie.

2) Quanto alla condanna al pagamento delle spese del procedimento inflitta al B. dai giudici del riesame, dallo stesso ritenuta ingiusta in ragione dell’annullamento del decreto di sequestro in riferimento al disposto dell’art. 321 c.p.p., rileva la Corte che essa è stata giustamente disposta, ove si consideri che il ricorrente è rimasto sostanzialmente soccombente, essendo stato in realtà confermato dal tribunale il decreto di sequestro, seppur solo attraverso il richiamo al citato D.L., art. 12 sexies.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1001 Attività soggette a vigilanza sanitaria

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Svolgimento del processo

La Società ricorrente premette in fatto di gestire in forza di regolare autorizzazione un centro medico per la cura delle patologie psicofisiche e del sovrappeso.

In data 8 giugno 2005 i locali dell’ambulatorio venivano però fatti oggetto di un sopralluogo da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Treviso i quali dopo aver redatto il verbale di constatazione procedevano al sequestro amministrativo del centro medico avendo ravvisato la violazione dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie.

Avverso detto sequestro la ricorrente proponeva opposizione e il sindaco del Comune di Marcon né disponeva il dissequestro. Ciò nonostante il Comune di Marcon prendeva lo spunto per contestare alla società ricorrente la violazione della legge n. 1 del 1999 sull’attività di estetista. Di conseguenza l’amministrazione comunale con ordinanza 97/2005 ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di euro 312.00 a titolo di sanzione per avere esercitato abusivamente l’attività di estetista consistente nell’esecuzione di saune e massaggi e quindi ordinava la chiusura della porzione del locale destinata a tali attività.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 1 e 12 della legge n. 1 del 1990 nonché degli articoli 1 e 8 della legge regionale del Veneto n. 29 del 27 novembre 1991.

Il Comune ha applicato malamente la legge n.1 del 1990 ritenendo che nella specie fossero svolte attività di estetista. Per contro i massaggi e le saune costituivano solo attività complementari rispetto alla principale attività medico curativa del centro. Tali attività allorquando vengono svolte in correlazione a prescrizioni mediche con finalità terapeutiche non possono considerarsi attività estetiche. Nei locali della società ricorrente si svolgono attività esclusivamente mediche volte alla prevenzione e alla terapia dell’obesità ed al sovrappeso.

2) Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento.

Il Comune è stato sempre informato sulla tipologia e sulla natura dell’attività del centro e ha ritenuto di autorizzare l’esercizio sul presupposto che tutto fosse in regola per cui non si comprende perché ora assume un atteggiamento contraddittorio con i provvedimenti già rilasciati.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

All’odierna pubblica udienza la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riguardo al primo motivo il Collegio rileva che dall’accertamento svolto dal NAS è risultato che l’attività in questione consisteva in massaggi e saune e che le tre clienti presenti nel centro al momento dell’ispezione svolgevano tali attività in difetto di prescrizioni mediche. E’ risultato inoltre che a presidiare tali attività vi fossero dipendenti in possesso della qualifica di estetiste.

Ora può convenirsi con la ricorrente che saune e massaggi possano ritenersi correlati anche a finalità di carattere terapeutico ma nella specie deve ritenersi assorbente il fatto che tale correlazione non poteva ritenersi sussistente proprio per il fatto che nessuna delle tre clienti, al momento dell’ispezione, effettuavano massaggi e saune in forza di puntuali prescrizioni mediche.

In disparte poi la circostanza che è stata la stessa rappresentante legale della società ricorrente ad ammettere al personale del NAS di Treviso che nella specie si svolgevano attività di carattere estetico.

In altre parole tali attività erano svolte in modo del tutto autonomo rispetto all’attività medica per cui le stesse non potevano non essere ritenute abusive e quindi necessitanti di autonoma e specifica autorizzazione.

In mancanza poi del nesso funzionale tra l’attività medico curativa e le attività di massaggi e saune, nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi al fatto che queste ultime attività fossero espletate in un centro medico di dimagrimento; anzi proprio perché era un centro medico occorreva che le stesse fossero sorrette da puntuali prescrizioni mediche in funzione di una precisa finalità terapeutica.

Quanto rilevato consente di disattendere anche il secondo motivo posto che del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che fosse stato evidenziato, in sede di richiesta di autorizzazione, la presenza nel centro medico anche di una sauna e di un centro massaggi; è ciò perché, come detto, l’utilizzo delle suddette attività, non è in principio incompatibile con finalità terapeutiche ma il loro espletamento in un centro medico (autorizzato come tale) non può non presupporre necessariamente una prescrizione medica.

In forza delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3970 Istituti autonomi per le case popolari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il signor A. F. F., già Presidente del collegio sindacale dell’Istituto autonomo per le case popolari di Lecce, con il ricorso n. 320 del 2006, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Giunta regionale della Regione Puglia, n. 828 del 28 giugno 2005, recante nomina del dott. L. M. a Presidente del collegio sindacale dell’Istituto suddetto.

2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 1969 del 2006, ha accolto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

La domanda cautelare è stata accolta con l’ ordinanza n. 26 ottobre 2006, n. 5607

4. All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, n. 1969 del 2006, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Giunta regionale della Regione Puglia, n. 828 del 2005, recante nomina del Presidente del collegio sindacale dell’Istituto autonomo per le case popolari di Lecce.

2. Nella sentenza si afferma che:

– con il provvedimento impugnato è stato nominato il dott. L. M., ritenendo la decadenza automatica dall’incarico del dott. F. F., nominato dalla precedente Amministrazione regionale, in applicazione dell’art. 6, comma 6, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che stabilirebbe tale decadenza per il Presidente del collegio sindacale in conseguenza della cessazione dalle funzioni della Giunta regionale che lo ha eletto;

– tale interpretazione è scorretta, poiché tiene conto soltanto della norma citata e non dell’art. 31 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 ("Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000") recante il commissariamento degli IACP pugliesi fino all’approvazione della nuova disciplina del loro ordinamento; in questa norma è prevista la cessazione degli organi ordinari dalla data di nomina del commissario straordinario "a eccezione del Collegio sindacale" (comma 2 dell’art. 31 citato), dovendosi però considerare che nessun termine di scadenza è fissato per il mandato del commissario straordinario, sottratto così alla regola del collegamento con l’organo politico da cui promana, per cui tale transitorietà della fase contingente della vita amministrativa degli IACP non può non trasmettersi all’attività del collegio sindacale, il cui mandato non cessa, di conseguenza, all’atto della cessazione delle funzioni dell’organo politico che ha provveduto alla nomina;

– non è fondato, invece, l’ulteriore motivo di ricorso della violazione dell’art. 2400 c.c., essendo questa norma propria dell’ordinamento civilistico relativa alle società di capitali e perciò estranea alla regolazione specifica degli Istituti in questione.

3. Nell’appello si deduce che:

– soltanto una normativa a carattere eccezionale può derogare alla disciplina generale della fattispecie, data dall’art. 6 della legge n. 865 del 1971, per il quale il mandato dei componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale degli IACP inizia con la loro nomina e scade con la cessazione dell’organo politico che ha deciso la detta nomina;

– tale normativa di eccezione è stata introdotta con la legge regionale n. 28 del 2000, ma limitatamente agli organi di amministrazione degli IACP; di questi è infatti prevista la cessazione dalla data di nomina del commissario straordinario, del quale è a sua volta stabilita la nomina prima della scadenza della Giunta e fino alla definizione della riforma del settore, ma, contestualmente, è esclusa da tale disciplina quella sulla durata del collegio sindacale, che resta, di conseguenza, quella ordinaria; è errata perciò l’interpretazione data nella sentenza impugnata, che estrae dalle dette disposizioni una diversa normativa implicita, contrastante con i principi di cui agli articoli 14 e 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile anche per l’effetto che ne deriva dell’abrogazione retroattiva della normativa ordinaria di disciplina della durata del collegio sindacale;

– l’interpretazione data dall’Amministrazione è inoltre coerente con le diverse funzioni del commissario straordinario e del collegio sindacale, volte, per il primo, allo scopo specifico della riforma del settore e la cui durata è perciò collegata al raggiungimento di tale scopo, restando connesse, per il secondo, al fine ordinario dell’esercizio dei controlli di competenza.

4. Ritiene la Sezione che le censure dell’appellante siano fondate.

Infatti, per gli organi di cui qui si tratta l’art. 6 della legge n. 865 del 1971 prevede, ai sensi del comma 3, n. 1, che: "Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da: 1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze…"; ai sensi del comma 6, che "Il collegio dei sindaci è composto: a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti…Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni"; ai sensi del comma 7, che "I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti".

L’art. 31 della legge regionale n. 28 del 2000 prevede che "1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell’intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale…viene nominato un commissario straordinario per ciascun IACP. 2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale".

Con questa normativa è perciò stabilito chiaramente che:

a) in via ordinaria, i componenti degli organi degli Istituti che traggono la loro legittimazione dagli organi politici degli enti territoriali, poiché da questi eletti o nominati (i membri del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio provinciale e, per il collegio sindacale, il Presidente, nominato dalla Giunta regionale, e il componente nominato dal consiglio provinciale), restano in carica per lo stesso periodo degli organi politici;

b) in via straordinaria, gli organi degli Istituti cessano dalle funzioni all’atto della nomina del commissario straordinario salvo i collegi sindacali.

All’atto perciò della nomina del commissario straordinario di certo cessa dalle funzioni il consiglio di amministrazione, decadendo dalla carica anche i componenti eletti dal consiglio provinciale, in coerenza con la finalità propria della nomina del commissario che è quella di concentrare sull’organo straordinario i poteri dell’organo ordinario di gestione mentre, per espressa disposizione della stessa normativa straordinaria, all’atto della nomina suddetta non cessano invece dalle funzioni i collegi sindacali.

Se ne deduce che la durata dei collegi sindacali continua ad essere disciplinata secondo le previsioni della normativa ordinaria e che, perciò, i componenti il cui incarico deriva dalle determinazioni degli organi politici degli enti territoriali cessano dalle funzioni con la scadenza dei detti organi e sono rinnovati a seguito della rinnovazione di questi.

Tale conclusione risulta corroborata dalla lettera della normativa ed è coerente con la sua ratio, che è quella di differenziare la provenienza della legittimazione politica dell’organo di gestione e di quello di controllo, con l’evidente, e ragionevole, scopo di evitare la possibilità di una medesima provenienza per entrambi, proprio in ragione della straordinarietà dei poteri del primo, e dell’opportunità, quindi, che sia fondato su una diversa legittimazione l’organo deputato al relativo controllo.

5. Per quanto considerato, l’appello è fondato e deve essere perciò accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, n. 8196 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.

Condanna l’appellato, signor A. F. F., al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio a favore della Regione Puglia, appellante, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.