Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro sentenza del 4 giugno 2009 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con cui era stato condannato – concesse le attenuanti generiche e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione – per i reati, accertati il (OMISSIS), di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c – a un mese e cinque giorni di arresto ed Euro 22.200 di ammenda, con sospensione della pena condizionata all’esecuzione della contestualmente ordinata demolizione delle opere abusive, per aver realizzato su un immobile preesistente, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza la prescritta autorizzazione, una sopraelevazione, D.S. A. proponeva appello, respinto dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza emessa il 16 giugno 2011.

2. Contro tale sentenza D.S. ha personalmente presentato ricorso, articolato su tre motivi.

Il primo motivo è qualificato come violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e in relazione all’art. 157 c.p.. Lamenta il ricorrente sia che, in evidente contrasto con l’art. 157 c.p. e nonostante la richiesta formulata in tal senso dal P.G. nelle conclusioni all’udienza del 16 giugno 2011, la corte territoriale non ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione, sia che "la richiesta formulata dalle parti in sede di discussione" non ha riscontro nella motivazione.

Il secondo motivo è qualificato come violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 125 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, per avere il giudice di merito raggiunta la prova della reità solo sulla base di mere congetture e presunzioni, traendo tale convincimento unicamente dalla qualità di proprietario dell’area sulla quale è stato realizzato il manufatto abusivo, circostanza che ex art. 192 c.p.p., comma 2 non è idonea a costituire prova piena della responsabilità penale in assenza di altri elementi indiziari; la decisione del giudice di appello, avendo pretermesso di valutare le doglianze difensive formulate nell’atto di impugnazione, sarebbe affetta da assoluta carenza o insufficienza di motivazione.

Il terzo motivo concerne violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 165 c.p., per avere il giudice d’appello ritenuto apoditticamente corretta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, non essendo invece consentita al giudice, in caso di reato di costruzione in assenza o in totale difformità della concessione, tale subordinazione, ogni determinazione sulla demolizione spettando all’Autorità amministrativa.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo del ricorso è palesemente fondato.

Invero, come aveva evidenziato nelle sue conclusioni il Procuratore Generale dinanzi alla Corte d’appello, nella fattispecie la prescrizione era già maturata prima della pronuncia di secondo grado. Si tratta infatti di contravvenzioni per le quali il dies a quo è identificabile nel 3 novembre 2005, cui pertanto deve applicarsi il regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251. La prescrizione, essendo prevista fa pena dell’arresto, sarebbe dunque decorsa in quattro anni e sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. nel testo applicabile; nel caso di specie, deve aggiungersi sospensione per complessivi un anno, un mese e quattro giorni, pervenendo cosi al 7 giugno 2011, data – anteriore a quella della sentenza di secondo grado: 16 giugno 2011 – in cui il reato si è estinto. Assorbito ogni altro profilo, deve quindi annullarsi la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13968

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Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originario ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS ha depositato procura;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 337 ORDINANZA 15 – 24 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 36, comma
34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso dalla
Commissione tributaria regionale della Toscana, nel procedimento
vertente tra Podere La Cantina s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Empoli, con ordinanza del 28 settembre 2009 iscritta al n.
127 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il giudice
relatore Franco Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Toscana,
nel corso di un giudizio di appello promosso da una societa’ di
capitali avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva
rigettato il ricorso proposto contro alcuni avvisi di accertamento
aventi ad oggetto la ripresa a tassazione di proventi illeciti, ha
sollevato, con ordinanza del 28 settembre 2009, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione, questioni di
legittimita’ dell’art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, «nella parte in cui tale norma si qualifica
indebitamente interpretativa, e quindi con efficacia retroattiva»;
che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice
rimettente: a) una societa’ di capitali aveva impugnato, davanti alla
Commissione tributaria provinciale di Firenze, gli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate di Empoli, con i quali
erano stati riprese a tassazione, ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e
dell’IVA relative agli anni 2001 e 2002, alcune somme illecitamente
distratte in favore di tale societa’ dal suo amministratore, il quale
aveva agito a danno di altra societa’ di capitali della quale egli
aveva, parimenti, «poteri di rappresentanza e delega»; b) il giudice
di primo grado aveva rigettato il ricorso, affermando che detti
proventi illeciti erano classificabili come «redditi diversi», ai
sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e che,
pertanto, erano tassabili in forza della norma di interpretazione
autentica introdotta dal comma 4 dell’art. 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in base al
quale, «Nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita’
qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non
gia’ sottoposti a sequestro o confisca penale […]»; c) la
contribuente aveva proposto appello deducendo che i suddetti proventi
illeciti non erano classificabili in alcuna delle categorie previste
dal citato art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, in
particolare, non erano classificabili come «redditi diversi», ai
sensi dell’art. 67 dello stesso decreto;
che, secondo quanto premesso in punto di diritto dallo stesso
giudice rimettente: a) i proventi illeciti di cui agli impugnati
avvisi di accertamento non rientrano nelle ipotesi di «redditi
diversi» elencate dal combinato disposto dei citati artt. 6, comma 1,
e 67 del d.P.R. n. 917 del 1986; b) tuttavia, il denunciato art. 36,
comma 34-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006 stabilisce che «In
deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 dell’art. 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi
indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito
di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi
diversi»; c) il menzionato comma 34-bis dell’art. 36 del
decreto-legge n. 223 del 2006 costituisce una norma innovativa e non
meramente interpretativa rispetto al comma 4 dell’art. 14 della legge
n. 537 del 1993, perche’ – a differenza di quest’ultima disposizione
– sottopone a tassazione, classificandoli ex novo quali «redditi
diversi», anche i proventi illeciti che non rientrano nelle ipotesi
di «redditi diversi» elencate dal combinato disposto degli artt. 6,
comma 1, e 67 del d.P.R. n. 917 del 1986;
che, poste tali premesse, il giudice a quo afferma che la
norma censurata, in quanto di natura innovativa, si autoqualifica
indebitamente come norma di interpretazione autentica del comma 4
dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993 e pertanto, nel sottoporre
retroattivamente a tassazione i proventi illeciti oggetto della
controversia, viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo sia dei
«principi di ragionevolezza, razionalita’ e non contraddizione», sia
del «divieto di introdurre ingiustificate disparita’ di trattamento»,
sia della «tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti», sia – infine – della «coerenza e […] certezza
dell’ordinamento giuridico», nonche’ gli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e
136 Cost.;
che, in punto di rilevanza, il medesimo giudice si limita ad
affermare che la «questione […] appare […], all’evidenza,
rilevante»;
che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto
di rilevanza o, in subordine, manifestamente infondate;
che la difesa dello Stato, a sostegno della dedotta
inammissibilita’, osserva che: a) il reddito delle societa’
commerciali e’ considerato d’impresa «da qualsiasi fonte provenga»,
secondo quanto disposto dall’art. 95 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel
testo applicabile ratione temporis); b) conseguentemente, i proventi
illeciti percepiti dalle suddette societa’ debbono classificarsi come
«redditi d’impresa», i quali sono ricompresi in una delle categorie
di redditi indicate nell’art. 6 del citato d.P.R. n. 917 del 1986 e
sono, pertanto, assoggettabili a tassazione ai sensi del comma 4
dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, indipendentemente
dall’applicazione della disposizione denunciata; c) nella specie, la
contribuente e’ una societa’ commerciale e, pertanto, i proventi
illeciti da essa percepiti vanno classificati come redditi d’impresa
e sono assoggettabili a tassazione a prescindere dalla norma oggetto
di censura e dalla sua efficacia retroattiva; d) per l’effetto, le
questioni, avendo ad oggetto una disposizione non applicabile nel
giudizio principale, sono prive di rilevanza e, dunque,
inammissibili;
che, inoltre, l’Avvocatura dello Stato deduce che, gia’ prima
dell’entrata in vigore della disposizione denunciata,
l’interpretazione data dalla giurisprudenza al comma 4 dell’art. 14
della legge n. 537 del 1993 consentiva di ricomprendere tra i redditi
diversi anche le somme indebitamente acquisite dalla societa’, con
conseguente inammissibilita’, per irrilevanza, delle questioni;
che, sempre in ordine ai profili preliminari delle questioni
prospettate, la medesima Avvocatura eccepisce l’inammissibilita’
delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 23, 24, 97, 101,
104 e 136 Cost., per difetto di motivazione in ordine alla non
manifesta infondatezza;
che, a sostegno della richiesta subordinata di dichiarazione
di manifesta infondatezza delle questioni, la difesa dello Stato
rileva che: a) la disposizione censurata ha natura genuinamente
interpretativa, perche’, prima della sua entrata in vigore, la
giurisprudenza della Corte di cassazione, «quantomeno in alcune
pronunce», aveva ritenuto tassabile ogni provento illecito ed era
quindi incerto il significato attribuibile al comma 4 dell’art. 14
della legge n. 537 del 1993, cosi’ da legittimare l’emanazione di una
norma interpretativa; b) anche nel caso in cui il suddetto comma 4
potesse interpretarsi nel senso che alcuni proventi illeciti non sono
tassabili (in quanto non rientranti in alcuna delle categorie di
reddito di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986), la
disposizione censurata sarebbe ugualmente legittima e ragionevole,
proprio perche’ diretta ad eliminare retroattivamente – cioe’ con
«effetto sostanzialmente equivalente ad una pronuncia di
incostituzionalita’» – una lacuna legislativa produttiva di una
ingiustificata disparita’ di trattamento fiscale di diversi tipi di
proventi illeciti.
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Toscana
dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della
Costituzione, della legittimita’ dell’art. 36, comma 34-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione
denunciata – stabilendo che il comma 4 dell’art. 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), si
interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati,
qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui
all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), «sono
comunque considerati come redditi diversi» − ha natura di norma
innovativa e, pertanto, si autoqualifica indebitamente come norma di
interpretazione autentica, perche’ sottopone a tassazione in via
retroattiva, quali «redditi diversi», anche i proventi illeciti che,
in base al disposto degli artt. 6, comma 1, e 67 del d.P.R. n. 917
del 1986, non rientrano in detta categoria di redditi;
che, per la Commissione tributaria regionale, la suddetta
disposizione denunciata viola, pertanto: a) l’art. 3 Cost., sotto il
profilo sia dei «principi di ragionevolezza, razionalita’ e non
contraddizione», sia del «divieto di introdurre ingiustificate
disparita’ di trattamento», sia della «tutela dell’affidamento
legittimamente sorto nei soggetti», sia, infine, della «coerenza e
[…] certezza dell’ordinamento giuridico», b) gli artt. 23, 24, 97,
101, 104 e 136 Cost.;
che le questioni sono manifestamente inammissibili per
difetto di motivazione sulla rilevanza;
che il rimettente muove dal duplice presupposto che i
proventi ripresi a tassazione – costituiti da somme illecitamente
distratte, in favore della societa’ di capitali contribuente,
dall’amministratore di quest’ultima, il quale aveva agito a danno di
altra societa’ di capitali della quale egli aveva, parimenti, «poteri
di rappresentanza e delega» – siano illeciti e non siano
classificabili in alcuna delle categorie di reddito di cui all’art.
6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e, in particolare, nella
categoria dei «redditi diversi»;
che, tuttavia, lo stesso rimettente, in ordine alla asserita
non riconducibilita’ di detti proventi alle menzionate categorie di
reddito (cioe’ redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente;
di lavoro autonomo; di impresa; diversi), si limita ad affermare che
essi non rientrano in alcuna delle ipotesi di «redditi diversi»
elencate dall’art. 67 del citato d.P.R. n. 917 del 1986 ed omette di
prendere in considerazione le altre categorie reddituali;
che, in particolare, la Commissione tributaria regionale non
fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per cui i proventi illeciti
ripresi a tassazione non siano riconducibili alla categoria dei
«redditi d’impresa» (menzionata negli avvisi di accertamento
impugnati dalla contribuente), motivazione tanto piu’ necessaria in
quanto l’art. 95 del citato testo unico delle imposte sui redditi –
corrispondente all’attuale art. 81 – qualifica come «reddito
d’impresa», in forza di una specifica presunzione, il reddito
complessivo delle societa’ di capitali, indipendentemente dalla
natura della fonte dalla quale esso derivi («Il reddito complessivo
delle societa’ e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, e’ considerato
reddito d’impresa ed e’ determinato secondo le disposizioni di questa
sezione»);
che tale lacuna motivazionale in ordine alla possibilita’ di
classificare i suddetti proventi illeciti nella categoria «reddito
d’impresa» – prevista dal comma 1, lettera e), dell’art. 6 del d.P.R.
n. 917 del 1986 – si risolve in un difetto di motivazione
sull’applicabilita’, nel giudizio a quo, della disposizione
censurata, la quale, come riconosce lo stesso rimettente, si applica
solo «qualora» i proventi illeciti «non siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1,» citato;
che tale profilo di inammissibilita’ per difetto di
motivazione sulla rilevanza delle questioni, risulta assorbente
rispetto a quello ulteriore della totale assenza di motivazione in
ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con
riferimento ai parametri degli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 36, comma 34-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in
relazione agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Gallo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Cassazione Sez. Lavoro n. 21621 del 21.10.2010 Lavoro, civile, malattia, depressione, licenziamento, giusta causa, mancata visita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 1 aprile 2005 Tizio dipendente della s.r.l. O. dal 19.10.xxx al 20.8.xxx [ndr 17 anni], conveniva in giudizio detta societa’ davanti al Tribunale di Taranto per ottenere la pronuncia di nullita’ ed inefficacia del licenziamento disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 Stat.lav.

La societa’ convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale adito, con sentenza n. 9931 del 2005.

Detta sentenza – avverso la quale proponeva appello la societa’ convenuta – veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1 giugno 2007.

Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva;

a) che l’assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le fasce orarie di reperibilita’ non assumeva in se’ e per se’ rilevanza disciplinare;

b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessita’ sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;

c) che nessun rilievo disciplinare – per l’assenza di intento elusivo – poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale;

d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu sottoposta a visita di controllo il (…);

e) che comunque vi e’ una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.

Avverso tale sentenza la societa’ datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con controricorso.

Motivi della decisione Col primo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, degli artt.

1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, carenza di indagine in merito alla intenzionalita’ della condotta della lavoratrice ed all’effettivo ricorrere dei dati fattuali posti a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. di categoria all’epoca vigente – assume la societa’ ricorrente che le decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro profili;

a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria – ai fini della determinazione della oggettiva gravita’ della condotta della lavoratrice alla circostanza che la lavoratrice, gia’ assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilita’ in data 28.6.2004, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno 29.6.2004, come prescritto dal medico fiscale; b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente all’assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la quale, invece, non ammette deroghe all’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’;

c) per non aver la lavoratrice provato – come era suo onere ex art. 2687 c.c. – che la visita medica cui era sottoposta presso il suo sanitario di fiducia durante le fase di reperibilita’, fosse indifferibile;

d) per avere, la Corte di appello ignorato l’ulteriore inadempienza, posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per aver violato l’art. 34, lett. b), terzo capoverso del ccnl di categoria all’epoca vigente secondo il quale: “qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale ha comunque l’obbligo di avvertire l’amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo cfr. la dipendente non puo’ limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica durante l’orario di reperibilita’, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza ed indifferibilita’ e cioe’ di una necessita’ di effettuarli solo durante le ore della possibile visita di controllo).

Si tratta, dunque, per la societa’ ricorrente, di rispondere al quesito di diritto formulato con il ricorso principale, se debbono dirsi violati dai giudici di merito i principi generali di correttezza e buona fede, posti dall’art. 1375 c.c., la cui osservanza e’ indispensabile per assicurare la corretta esecuzione del rapporto stesso, e se deve accertarsi il presupposto della intenzionalita’, decisivo ai fini di perseguire disciplinarmente la condotta della dipendente.

Col secondo motivo – denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 41 del CCNL, ed alla L. n. 638 del 1983, art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia; incongruita’ ed illogicita’ delle conclusioni della Corte di appello per mancata ed erronea valutazione delle risultanze processuali soprattutto in ordine alla natura recidivante delle mancanze commesse e della maggiore perseguibilita’ di detta infrazione.

Valutazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; omessa o erronea valutazione delle deduzioni avanzate dal convenuto Istituto su punti decisivi della controversia – rileva la ricorrente che;

a) i Giudici di merito non hanno conferito alcun rilievo al fatto che la lavoratrice non si sia presentata alla visita di controllo nell’ambulatorio medico disposta dal medico fiscale. Sul punto non e’ necessario ricordare (cfr. la sentenza appellata) la “buona fede dell’appellata desumibile anche dal fatto che dalla certificazione prodotta dal suo difensore emerge che essa fu sottoposta alla visita di controllo in data 20.7.2004, e cioe’ ben 22 giorni dopo il verificarsi dell’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilita’;

b) il Giudici di merito non hanno mai dato rilievo alla natura recidivante delle ripetute mancanze poste in essere dalla C., influendo essa certamente sulla determinazione della sanzione disciplinare adottata (cfr. Cass., 13536 del 2002; n. 7391 del 1999 ecc).

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Le motivate e argomentate valutazioni dei Giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, resistono decisamente alle critiche della ricorrente le quali, in buona sostanza, integrano una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del materiale di causa del tutto inammissibile in questa sede di legittimita’.

I Giudici di merito hanno, invero, approfondito tutti i comportamenti addebitati alla C., partendo dalle due contestazioni: la prima, del 5 luglio 2004 relativa alla sua assenza – alle ore 18,30 del 28 giugno 2004 – dal suo domicilio, in occasione del primo controllo medico fiscale, e la seconda, per essere stata vista, nei giorni 6 ed 8 luglio 2004, rimanere in spiaggia per qualche ora.

A differenza dei Giudici di merito, la societa’ ricorrente ha trascurato la gravita’ dello stato patologico a carico della C. e le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti.

Questa Corte ha piu’ volte statuito – in casi simili – che “per giustificare l’obbligo di reperibilita’ in determinati orari non e’ richiesta l’assoluta indifferibilita’ della prestazione sanitaria da effettuare, ma e’ sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.

Anche quanto alla seconda contestazione (l’essere stata vista recarsi al mare, a trecento metri di distanza dal suo domicilio, e restare ivi per qualche ora della mattinata), la decisione adottata dai Giudici di merito appare del tutto ragionevole, una volta escluso, nel particolare caso, che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione.

La sentenza impugnata ha altresi’ compiuto una attenta disamina della complessiva condotta della C., prima e dopo la malattia. Cio’ ha consentito – da una parte – di evidenziare la sua totale incensuratezza, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della societa’ ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilita’ a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra, il che depone chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.

Ma anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, resta inconfutabile la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (cfr. Cass., n. 21213 del 2005).

In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in se’ e per se’, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto precede, il ricorso non merita accoglimento e, dunque va respinto con onere a carico della societa’ ricorrente, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della societa’ ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 41,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, e spese, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 21.10.2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.