Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3221 Rivalutazione monetaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per il Lazio, il dott. A. G., già in servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, chiedeva l’accertamento del diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, per la ritardata liquidazione da parte dell’E.N.P.A.S. dell’indennità di buonuscita.

Precisava che l’E.N.P.A.S. aveva ricevuto il progetto di liquidazione, predisposto dal Ministero della Difesa, corredato della copia autentica dello stato di servizio, in data 6 agosto 1990 e che il 26 marzo 1991, dopo 266 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ha ricevuto l’assegno relativo alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Posto che l’indennità di buonuscita deve essere corrisposta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 26 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032 e all’art. 7, comma 3, della legge 20 marzo 1980, n. 75, entro novanta giorni dalla data di cessazione del servizio, trascorso tale lasso temporale, l’Amministrazione risultava obbligata a corrispondere gli interessi legali sul capitale dovuto, nonché la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 Cod. proc. civ..

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale riconosceva fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente con richiamo al principio acquisito in giurisprudenza in base al quale non solo gli interessi legali (per i quali vi è espressa previsione al n. 4 dell’art. 2948 Cod. civ.), ma anche la rivalutazione monetaria del credito per ritardato pagamento degli emolumenti concessi a vario titolo sono soggetti al termine breve (quinquennale) di prescrizione. Il primo giudice perveniva a detta conclusione sul rilievo che interessi e rivalutazione non costituiscono competenze accessorie fondate su autonome fonti dell’obbligazione, sottoposte all’ordinaria prescrizione decennale, ma operano all’interno del credito retributivo per mantenerlo costantemente adeguato nella sua funzione primaria di sostentamento del lavoratore con applicazione, in conseguenza, della prescrizione di durata quinquennale, specificatamente prevista all’ art. 2948, n. 5 Cod. civ., e dall’ art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973 con riguardo all’indennità di fine servizio.

Con riguardo al caso di specie l’indennità era stata corrisposta in data 26 marzo 1991, mentre il ricorso risulta notificato in data 24 maggio 1996 e, quindi, oltre il termine prescrizionale.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. G. e. a contestazione del giudice di prime cure, ha dedotto:

– che il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione va stabilito alla data del 4 giugno 1991, di comunicazione da parte dell’ E.N.P.A.S. del diniego di corresponsione degli accessori al credito principale, e non al 26 marzo 1991, data di erogazione del trattamento di fine servizio;

– che l’I.N.P.D.A.P., succeduto nei rapporti già facenti capo all’ E.N.P.A.S., con nota indirizzata alla difesa erariale avrebbe da ultimo, affermato che provvederà al pagamento degli interessi spettanti.

L’I.N.P.D.A.P. si è costituito in resistenza formale.

2). L’appello è infondato.

Il dott. G. non contesta che l’erogazione dell’ indennità di buonuscita è avvenuta alla data del 26 marzo 1991. A partire da detto momento era, quindi, in condizione di conoscere l’entità della somma corrisposta e di attivarsi per il pagamento del residuo credito per interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente da ogni espressa pronunzia dell’ ente in ordine alla non spettanza degli accessori al credito principale. Ciò in base al principio sancito dall’art. 2935 Cod. civ. che raccorda l’inizio del decorso del termine di prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

E’ irrilevante il richiamo dell’ appellante ad atti dell’ente previdenziale cui si riconduce natura ricognitiva del diritto alla corresponsione degli accessori al credito principale per interessi e rivalutazione monetaria, perché tutti successivi alla consumazione del termine quinquennale di prescrizione e non idonei, quindi, ad esplicare effetto interruttivo dello suo decorso secondo quanto stabilito dall’ 2944 Cod. civ..

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In presenza di costituzione solo formale dell’ente previdenziale spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21650 Divorzio

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22/1/2004, P.S. chiedeva al Tribunale di Roma pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile nei confronti della moglie G.M., escludendosi ogni assegno a favore di quest’ultima e della figlia maggiorenne.

Costituitosi il contraddittorio, la G. chiedeva disporsi assegno di mantenimento di Euro 300 mensili per la figlia, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, e assegno per sè per l’importo di Euro 400 mensili.

Con sentenza non definitiva del 5/7/2004, il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti.

Con sentenza definitiva del 22/7/2005, il predetto Tribunale rigettava la domanda di assegno divorzile, condannando peraltro il P. alla corresponsione di assegno di Euro 400 mensili per la figlia, maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente.

Con ricorso depositato in data 19/11/2005, la G. interponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo per sè l’assegno divorzile.

Costituitosi il contraddittorio, il P. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, escludersi l’assegno per la figlia ritenuta autosufficiente economicamente.

La corte d’Appello di Roma, con sentenza 14/6- 3/10/2007, condannava il P. a corrispondere alla G. assegno mensile divorzile di Euro 250 e la somma di Euro 200 mensili per il mantenimento della figlia.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, non sussistendo i presupposti dell’assegno divorzile.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

La sentenza impugnata ha considerato i presupposti dell’assegno:

l’inadeguatezza dei mezzi della G. (a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale) e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Giurisprudenza costante di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 18433 del 2010) chiarisce che in mancanza di prova specifica sul "tenore di vita" può sopperire l’ammontare complessivo delle disponibilità economiche dei coniugi, che rifornisce una presunzione sul tenore di vita pregresso.

Rileva comunque il successivo miglioramento del reddito dell’onerato, quando esso costituisca uno sviluppo naturale e prevedibile della sua situazione reddituale (tra le altre, Cass. n. 4758 del 2010).

Il giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti: il P. impiegato presso la Confartigianato di (OMISSIS), con un reddito netto di circa Euro 25.000 annui, è proprietario di immobile, non adibito a sua abitazione, e dunque suscettibile di produrre reddito da locazione, la G., casalinga durante la convivenza matrimoniale, dopo la separazione, collaboratrice domestica e successivamente operatrice sanitaria, con un reddito di circa Euro 14.000, sostiene un rilevante esborso mensile per la casa in locazione. Dal contesto motivazionale della sentenza impugnata (la G. dapprima casalinga, poi adattatati allo svolgimento di "umili attività": collaboratrice domestica, "portantina," ancorchè part time) emerge l’impossibilità per l’odierna resistente di procurarsi ulteriori mezzi per ragioni oggettive.

E’ appena il caso di precisare che la convivenza matrimoniale, durata pacificamente sette anni, potrebbe incidere sul quantum, ma certo non sul diritto all’assegno. Il giudice a quo peraltro valorizza – e la valutazione è insuscettibile di controllo in questa sede, in quanto sorretta da motivazione adeguata e non illogica – il prevalente impegno assunta dalla G. nella cura della figlia, a lei affidata in via esclusiva e ancora con lei convivente.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, relativamente all’attività lavorativa svolta dalla figlia.

Il motivo va dichiarato inammissibile, per assenza della sintesi, omologa al quesito di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, tra le altre, Cass. 2694 del 2008) di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23738 Università

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Svolgimento del processo

p.1. Nel luglio del 2002 il Tribunale di Roma veniva adito da P.P., L.V.L. e B.A. per sentir condannare: a) in via principale il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al pagamento dell’adeguata remunerazione per i cinque anni di durata del corso di specializzazione universitaria in urologia da essi seguito anteriormente all’anno accademico 1991-1992, con commisurazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 attuativo con ritardo della direttiva comunitaria CEE n. 82/76/CEE, per gli specializzandi iscritti successivamente a quell’anno accademico; b) in via subordinata al risarcimento del danno a inadempimento di quella direttiva; c) e, in via ulteriormente subordinata, di un equo indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Roma, sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia CE che avevano sanzionato l’inadempimento della detta direttiva, accoglieva parzialmente la domanda principale e previa disapplicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8, comma 2, che aveva limitato l’applicazione dell’art. 6 dello stesso D.Lgs., con il quale si era provveduto ad adempiere tardivamente la direttiva, solo agli specializzandi iscritti agli anni accademici dal 1991-1992, riconosceva agli attori la metà delle somme previste dal detto art. 6, a motivo che essi avevano provato sì la frequenza dei corsi, ma non che essi fossero strutturati secondo la modalità a tempo pieno. p.2. Sull’appello del Ministero la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 21 luglio 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda degli attori.

La Corte capitolina ha motivato tali statuizioni rilevando che erroneamente il Tribunale aveva proceduto alla disapplicazione dell’art. 8, comma 2, del citato D.Lgs. nel presupposto che la direttiva de qua fosse self-executing. Al contrario, essa lasciava allo Stato Italiano libertà di scelta circa l’individuazione del soggetto debitore e della misura della remunerazione. A sostegno di tale assunto la Corte territoriale ha richiamato i precedenti di questa Corte di cui a Cass. n. 4915 del 2003 e 9842 del 2002ed ha reputato che, in difetto di una normativa interna relativa alle posizioni degli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione prima dell’anno accademico 1991-1992, non fosse possibile estendere la normativa di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 dandole applicazione retroattiva. p.3. Contro la sentenza i medici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso. p.4.1 ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo complesso motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", "violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" e "violazione e/o falsa applicazione di obblighi sanciti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nonchè dai principi posti dalla Corte di Giustizia Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.

Entrambi i motivi svolgono – al lume della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE di cui alle note sentenze Carbonari e Gozza e di quella della Corte costituzionale sull’obbligo del giudice italiano di disapplicare la normativa interna contraria al diritto comunitario – critica alla motivazione della sentenza impugnata là dove si è rifiutata di applicare la disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991 ed ha rigettato le domande dei ricorrenti. p.2. Il primo motivo, là dove enuncia la violazione della normativa comunitaria, è fondato, ma, sulla base della qualificazione della domanda degli attori cui la Corte deve procedere alla luce dell’evoluzione della propria giurisprudenza in materia.

Tale qualificazione – invocata, del resto, dai ricorrenti nella memoria – è possibile in questa sede di legittimità in quanto si limita a sovrapporre l’esatta qualificazione in iure della richiesta di tutela giurisdizionale, cioè dei fatti posti a suo fondamento, a quelle prospettate con la domanda principale e con la prima domanda subordinata dagli attori. La sovrapposizione è attività di mera applicazione dell’esatta disciplina giuridica alla materia del contendere ed è possibile in questa sede perchè non richiede alcun accertamento di fatto precluso alla Corte. D’altro canto, avendo i ricorrenti dedotto l’erroneità della sentenza con riferimento alle norme che presiedono alla posizione che i soggetti dell’ordinamento interno hanno verso lo Stato quando non provvede all’adempimento delle direttive comunitarie ed inoltre con specifico riferimento all’inadempimento delle direttive evocate nel motivo, la sovrapposizione di quella qualificazione è possibile in quanto si tratta di qualificazione che la giurisprudenza di questa Corte ha enunciato proprio con riferimento alla situazione originatasi a favore dei singoli per l’inadempimento delle citate direttive.

La qualificazione di cui si discorre emerge dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa corte n. 9147 del 2009, alle quali la giurisprudenza di questa Sezione ha dato continuità con le sentenze (sostanzialmente gemelle) nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, peraltro seguite dalle altre sentenze su questioni simili successivamente depositate e relative a ricorsi decisi nella stessa udienza del 18 aprile 2011.

Nelle dette decisioni si è anzitutto inteso condividere l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte circa la natura dell’azione esercitata per pretese come quella dei ricorrenti e circa il termine di prescrizione applicabile.

Tale insegnamento – del quale la sentenza impugnata non ha potuto tenere conto, perchè pronunciata anteriormente – ha espresso il seguente principio di diritto: "In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione".

Le citate sentenze gemelle, condividendo la qualificazione dell’azione esperibile data dalle Sezioni Unite, hanno, poi, precisato che "il concetto di responsabilità contrattuale è stato usato dalle Sezioni Unite palesemente nel senso non già di responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso – comune alla dottrina in contrapposizione all’obbligazione da illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, considerato dall’ordinamento interno, per come esso deve atteggiarsi secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come fonte dell’obbligo risarcitorio, secondo la prospettiva scritta nell’art. 1173 c.c.". p.2.1. Ora, la qualificazione della richiesta di tutela giurisdizionale fatta valere dai ricorrenti nei termini indicati dalla richiamata giurisprudenza evidenzia che la sentenza impugnata è errata in iure, perchè, invece, di esaminare la domanda dei ricorrenti qualificandola correttamente in iure, l’ha esaminata sulla base della prospettazione fatta valere dai ricorrenti con la loro domanda principale, cioè quella che tendeva a postulare la mera applicazione anche a posizioni come quelle dei ricorrenti della disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Poichè la qualificazione supposta dalla sentenza impugnata è erronea non merita esaminare se le valutazioni che hanno indotto la Corte territoriale a respingere la domanda dei ricorrenti sulla base di essi fossero o meno corrette. La sentenza impugnata, infatti, una volta che si proceda alla qualificazione corretta in iure della richiesta di tutela giurisdizionale appare per ciò solo errata, perchè il modo di essere del nostro ordinamento in relazione a vicende come quelle prospettate dai ricorrenti prevedeva e prevede in astratto una tutela contro l’inadempimento delle note direttive, onde occorre verificare se ed in quali termini tale tutela sussista in concreto, il che esige di verificare se i ricorrenti si siano venuti a trovare effettivamente in una situazione di fatto nello svolgimento dei loro corsi di specializzazione tale che, se il diritto comunitario fosse stato adempiuto, sarebbe sussistito il diritto alla remunerazione della loro attività, nonchè di determinare, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dei corsi ai quali fa riferimento la sentenza impugnata, entro quali limiti la remunerazione sarebbe stata conseguibile. Punti di fatto che, per la verità, aveva ritenuto il primo giudice e che andranno riesaminati solo nei limiti in cui l’appello principale dell’Amministrazione li aveva – in ipotesi – messi in discussione e non è stato – sempre in ipotesi – oggetto di esame a causa della ritenuta assorbenza del punto su cui si fonda la sentenza qui cassata (e, naturalmente al di fuori dei punti, con statuizione coperta da giudicato interno, sui quali la sentenza impugnata ebbe a dichiarare l’inammissibilità dell’appello).

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà comunque in diversa composizione ed esaminerà la domanda sulla base della qualificazione dei fatti posti a suo fondamento in base ai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Corte.

Il secondo motivo resta assorbito.

Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione. Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1141 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– è fondato il secondo motivo di ricorso in cui si deduce che la motivazione addotta dal Comune per inibire la realizzazione dei lavori non attiene alla conformità urbanistica dell’opera,

– la denuncia d’inizio attività presentata dai ricorrenti è stata infatti inibita con la seguente motivazione: "non si comprende la diversa conformazione del lotto in lato est tra proprietà privata e proprietà comunale così come non si comprende quanto da voi dichiarato nella relazione tecnica in merito ad un errore catastale. Si fa ovviamente presente che le opere riguardanti la recinzione non potranno occupare la proprietà adiacente",

– questa non è una motivazione di tipo urbanistico, ed anzi essa nulla dice sulla conformità urbanistica dell’opera,

– il tecnico comunale ha effettuato considerazioni sulla reazione tecnica che accompagnava il progetto, ma in realtà doveva soltanto dire se vi fosse conformità urbanistica oppure no,

– la difesa del Comune aggiunge negli scritti difensivi che le opere in realtà erano già state effettuate e quindi il permesso andava chiesto in sanatoria; ciò può essere vero, ma questa motivazione non c’è nel provvedimento impugnato, e non può essere aggiunta in corso di causa,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.500 (oltre iva e cpa, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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