Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 25-03-2011, n. 12199 Associazioni mafiose

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con decreto del 22 gennaio 2010, la Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, in riforma della decisione di primo grado, ritenuto che D.F.A. era attinto da plurimi indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e disponeva altresì la confisca dei beni intestati a lui, alla suocera V.C. e ai figli An. e Al..

Contro il decreto hanno presentato ricorso per cassazione il proposto e i suoi familiari. p.2. D.F.A. denuncia:

1. la nullità del giudizio di secondo grado e del susseguente decreto per mancata correlazione tra accusa e decisione, atteso che, mentre l’avviso di udienza gli contestava l’inserimento nel clan camorristico Grimaldi e nel traffico organizzato di t.l.e., la Corte d’appello lo ha ritenuto invece collegato al clan camorristico capeggiato da U.A., dedito ad attività estorsive e al traffico di cocaina;

2. motivazione mancante o meramente apparente atteso che la ritenuta appartenenza ad associazione di tipo mafioso sarebbe stata desunta da elementi privi di concludenza e sintomaticità;

3. motivazione mancante o meramente apparente in ordine alla confisca, perchè non sarebbe stata esaminata la documentazione contabile versata in atti per giustificare i redditi percepiti e la legittima modalità di acquisto dei beni immobili.

Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa sviluppa soprattutto il primo motivo di ricorso, deducendo la nullità del giudizio sotto il profilo che, avendo la Corte utilizzato i documenti trasmessi dal procuratore della Repubblica senza averne previamente disposta l’acquisizione, sarebbe mancato il contraddittorio con violazione del diritto di difesa. p.2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ pacifico che, nel procedimento di prevenzione, l’avviso di udienza spedito ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3, deve contenere non solo la vocatio in jus, ma anche la c.d. contestazione, ossia l’indicazione della misura proposta, della forma di pericolosità ascritta e degli elementi di fatto da cui di desume la pericolosità medesima. E’ altrettanto pacifico che il rispetto del principio di correlazione tra contestazione e decisione, mentre esige che non sia applicata una misura diversa da quella proposta, non richiede invece che rimangano immutati gli elementi di fatto dai quali si evince la pericolosità sociale. Sarebbe infatti irragionevole includere nel recinto di necessaria correlazione tra accusa e decisione anche il materiale indiziario, posto che l’ampiezza del potere di indagine attribuito tanto al pubblico ministero quanto al tribunale (v. L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2) rende assai improbabile l’ipotesi di un quadro fattuale cristallizzato sugli elementi originariamente acquisiti, impermeabile alle nuove acquisizioni effettuate in corso di procedimento.

Nel caso concreto il principio di correlazione è stato rispettato, perchè la specie di pericolosità sociale accertata e di misura di prevenzione conseguentemente applicata corrisponde puntualmente alla proposta. Petitum (la misura di prevenzione personale e patrimoniale) e causa petendi (la pericolosità sociale qualificata dall’appartenenza ad associazione di tipo mafioso) enunciati nella proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica sono stati recepiti senza mutazione nel decreto applicativo della misura e, quindi, la doglianza sulla mancata correlazione tra accusa e decisione è infondata.

E’ vero, invece, che il giudice d’appello, per riformare la decisione di primo grado, ha utilizzato elementi tratti dalla copiosa documentazione trasmessa a più riprese dalla Procura della Repubblica, ma tale documentazione – come risulta dai verbali di udienza – è stata regolarmente acquisita agli atti su disposizione della Corte e i rinvii chiesti dalla difesa per esaminare e controdedurre sono stati sempre accordati. Pertanto il diritto di difesa, avendo la parte potuto interloquire sui nuovi elementi acquisiti, è stato salvaguardato e l’eccezione di nullità va conseguentemente respinta. p.2.2 Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Riguardo al vizio di motivazione, è opportuno rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo – imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, – di provvedere con decreto motivato.

Precisati i limiti in subiecta materia del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, si osserva che il decreto impugnato contiene una succinta, ma pur sempre sufficiente giustificazione delle ragioni poste a base della decisione adottata. La Corte ha indicato gli indizi e relative fonti da cui ha desunto la probabile appartenenza del proposto a un’associazione di tipo mafioso e ha disposto la confisca dei beni sequestrati osservando che il proposto e i suoi familiari non avevano mai svolto una lecita e redditizia attività lavorativa, per cui i beni in discorso erano sicuramente provento dell’attività illecita del proposto, che li aveva fittiziamente intestati ai familiari. Ha escluso però dalla confisca la casa di abitazione, acquistata parte per successione ereditaria e parte per donazione, dimostrando di avere tenuto conto, seppure senza farne esplicita menzione, della documentazione contabile prodotta dalla difesa nel corso dell’ultima udienza, implicitamente disattendendola per il resto.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. p.3. V.C., De.Fi.An. e D.F. A. denunciano la nullità del decreto, nella parte in cui ha disposto la confisca dei beni a loro intestati, per la duplice ragione:

– che il pubblico ministero ha proposto appello soltanto nei confronti di D.F.A.;

– che essi ricorrenti, chiamati a intervenire nel procedimento, pur avendo partecipato al giudizio di primo grado, non avevano ricevuto avviso per il giudizio d’appello. p.3.1 La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare:

– che l’omessa citazione del terzo, riguardi essa l’intero procedimento o un grado soltanto, non determina la nullità del procedimento medesimo;

– che il terzo, a tutela del suo diritto, ha la facoltà di proporre incidente di esecuzione per contestare la legittimità della misura patrimoniale che colpisce i beni a lui intestati, ritenuti nella disponibilità del proposto.

Infatti parti necessarie del procedimento di prevenzione sono il pubblico ministero e il proposto, sicchè il terzo, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, non si pone sullo stesso piano del soggetto a cui può essere applicata la misura. Ne consegue che la mancata citazione dello stesso non comporta la nullità del procedimento e non invalida l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la sua facoltà di esplicare le sue difese – quale estraneo assoggettato di riflesso all’esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto – con l’incidente di esecuzione e, all’occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice che ha deliberato sull’incidente (v. Cass., Sez. 2, 17.10.2002 n. 40880, Ferdico; Sez. 6, 2.3.1999 n. 803, Morabito, rv 214780).

L’anzidetto ricorso è dunque infondato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14382

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di liquidazione per maggiori imposte di successione, avviso fondato anche sull’attribuzione di una rendita catastale effettuata dall’UTE D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12;

Letto il controricorso della contribuente;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si denuncia l’assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata si risolve esclusivamente nell’apodittica affermazione che la sentenza di primo grado "è confermata";

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16502 Danno

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o del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire ad A. M. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00.

L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 24 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20/11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel. La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 13-05-2011, n. 18875

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 13.7.2010 la Corte di appello di Caltanisetta confermava il decreto di confisca emesso in data 20.10.2005 dal Tribunale di Caltanisetta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, avverso il quale avevano proposto appello V.C. P. e T.G., relativo a un appartamento e a un’autorimessa siti in (OMISSIS), già sottoposti a sequestro, con la seguente motivazione.

Nei confronti di V.C.P. era stata disposta in data 6.5.1998 la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, sul presupposto della sua pericolosità qualificata dall’appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra.

Il Tribunale di Caltanisetta, con il menzionato decreto, aveva confiscato i suddetti beni immobili e rigettato la richiesta di confisca di altri beni intestati ai figli del V., dopo aver preso in considerazione, anche mediante accertamenti peritali, da una parte, le disponibilità lecite accertate in capo al nucleo familiare del V. nel periodo fra il (OMISSIS) e, dall’altra, gli esborsi contemporaneamente sostenuti dal medesimo nucleo familiare.

La Corte d’appello riteneva che non dovesse essere compiuta alcuna rivalutazione della pericolosità del V., in quanto ai fini della confisca ex L. n. 576 del 1965, art. 2 ter era sufficiente accertare che la misura personale non fosse stata revocata, presupponendosi la permanenza di detta pericolosità durante tutto il periodo di applicazione originariamente indicato.

Riteneva che fosse del tutto irrilevante l’assetto formale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e che la disponibilità degli immobili in questione in capo al V. si desumeva inequivocabilmente dal fatto che si trattava di un immobile destinato ad abitazione del nucleo familiare sicchè, una volta escluse le risorse per l’investimento in capo alla T., si doveva necessariamente ritenere che il V., per procurarsi il bene, ne avesse finanziato l’acquisto. La Corte focalizzava l’attenzione sulla situazione esistente prima dell’esborso, avvenuto il 15.12.1995, sostenuto per l’acquisto degli immobili de quibus.

Analizzate le conclusioni dei periti e del consulente della difesa, quantificava in L. 142.246.000 la somma versata all’atto dell’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS).

Dagli accertamenti disposti era risultato che i redditi familiari erano pari a zero negli anni 1986 e 1987 e successivamente, fino al 1993, si attestavano su importi complessivi annui non superiori ad Euro 5.000,00; quindi, prima della vendita degli immobili di (OMISSIS) appartenenti alla T., compiuta il 29.12.1993, non poteva essere avvenuto alcun accumulo di somme di origine lecita idonee a giustificare i successivi acquisti. Analizzate le risultanze e le conclusioni dei periti e del consulente della difesa, La Corte d’appello fissava in complessive L. 105.500.000 la somma ricavata dalla vendita dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS).

Tale somma, a giudizio della predetta Corte, doveva ritenersi in misura non indifferente utilizzata negli anni 1994 e 1995 per far fronte alle spese di sostentamento familiare e legali (lo stato di detenzione del V. aveva avuto inizio nell’anno 1993), tenendo anche conto del fatto che le entrate lecite annuali erano scese ad Euro 4.000,00, con conseguente disponibilità media mensile di Euro 335,00 circa.

Risultava, quindi, ingiustificato l’esborso di L. 142.246.000 per l’acquisto degli immobili di (OMISSIS), poichè il nucleo familiare non disponeva, alla data del 15.12.1995, di tale somma lecitamente acquisita.

D’altra parte, non erano state rilevate, in prossimità dell’acquisto, movimentazioni di denaro che potessero consentire di tracciarne la provenienza, anche in parte, dalle vendite di due anni prima effettuate dalla T..

Avverso il suddetto decreto della Corte di appello di Caltanisetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di V.C. P. e di T.G. ed ha chiesto l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.

Il decreto impugnato era stato emesso pur essendo venuto a mancare un presupposto indefettibile per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, l’attualità della pericolosità sociale del V., sulla quale nell’impugnato provvedimento non era stata compiuta alcuna analisi, non considerando, in particolare, che il predetto aveva trasferito, assieme ai propri due figli, la propria residenza, dimora e domicilio nel Comune di (OMISSIS) nella regione Marche, al fine di tranciare qualsiasi legame anche territoriale con (OMISSIS) e i luoghi della (OMISSIS) nei quali era stato accusato di avere commesso delitti. Il decreto di confisca era stato emesso senza un sicuro accertamento della disponibilità dei beni da parte del V. e in carenza del presupposto del requisito della rilevante sproporzione tra i redditi dei ricorrenti e il valore dei beni in questione.

Non rispondeva al vero che l’appartamento e l’autorimessa, intestati a T.G. e ubicati in (OMISSIS), fossero destinati al nucleo familiare, in quanto risultava in atti che il Va. viveva, unitamente ai figli, da almeno quindici anni nella regione Marche, mentre T.G. aveva continuato ad abitare nel predetto immobile, acquistato esclusivamente con propri mezzi finanziari.

Non si era tenuto conto del fatto che i coniugi ricorrenti erano in regime di separazione di beni dal 14.1.1978 e che T.G. aveva acquistato la proprietà dei suddetti immobili mediante proprie ed esclusive risorse finanziarie, di cui era stata dimostrata la provenienza. Non era stato provato in alcun modo che gli immobili in questione fossero stati acquistati con il frutto di attività illecite o che il loro valore fosse sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta.

L’esborso sostenuto per l’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa di cui trattasi – pari a L. 72.326.993 – era avvenuto all’atto del rogito notarile del 15.12.1995, con il quale la proprietà dei medesimi era stata trasferita a T.G..

Nel 1991 la predetta aveva stipulato un contratto preliminare per l’acquisto dei suddetti immobili, ottenendo, previo versamento di una caparra, il possesso dei beni.

Nel 1993 aveva venduto al prezzo di L. 110.662.500 un appartamento e un’autorimessa di sua proprietà, siti in (OMISSIS), ricevuti in dono dal padre.

Nel dicembre 1995, con parte del ricavato della vendita degli immobili di (OMISSIS), aveva versato il saldo, per l’acquisto dell’appartamento di (OMISSIS), all’atto della stipula del rogito.

Nel provvedimento impugnato, mal calcolando le esigenze del nucleo familiare del V., si era giunti all’assurda conclusione che i redditi familiari pervenuti tra il 1986 e il 1993 sarebbero stati impiegati per il sostentamento del nucleo familiare, senza considerare che i figli erano vissuti fin dalla tenera età in convitto con retta a carico della Regione Siciliana e che ai loro bisogni avevano provveduto i nonni paterni.

Del tutto arbitrariamente, poi, si era ritenuto che la somma ricavata dalla vendita dell’appartamento e dell’autorimessa di (OMISSIS) fosse stata utilizzata in gran parte negli anni 1994 e 1995 per il sostentamento della famiglia e per spese legali, non tenendo conto che in quel periodo il V. era detenuto e che la di lui moglie era stata ricoverata per gravi problemi di salute.
Motivi della decisione

Il ricorso è incentrato su motivi di fatto e critiche alla motivazione del provvedimento della Corte di appello di Caltanisetta che non possono essere presi in considerazione, essendo deducibile in sede di legittimità, avverso il provvedimento de quo, solo la violazione di legge. Infatti, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per detta violazione in forza della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e quindi non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo, sancito dal citato art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato (V. Sez. 1 sent. n. 5525 del 2.10.1997, Rv. 209129).

Il ricorrente si lamenta per il fatto che nel provvedimento impugnato non fosse stata compiuta alcuna analisi circa l’attualità della pericolosità sociale del V.; ma in tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell’accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego di attività illecite, atteso che la misura pur essendo applicata per scelta del legislatore nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed è quindi equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p., comma 2.

In altri termini, la ratio della confisca eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l’applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorchè tale risultato sia conseguibile solo all’esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno della pericolosità del prevenuto (V. Sez. 1 sent. n. 27433 del 15.6.2005, Rv. 231755). Sostiene il ricorrente che il provvedimento di confisca era stato emesso senza un sicuro accertamento della disponibilità dei beni immobili, intestati alla moglie T. G., da parte del V..

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, però, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o indirettamente, e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pur relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dalla citata Legge, art. 2 bis, comma 3; il legislatore presuppone, infatti, che l’indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava pertanto l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (V. Sez. 1 sent. n. 2960 del 7.12.2005, Rv. 233429).

Nel provvedimento impugnato si è analizzata quale fosse, prima dell’acquisto degli immobili in questione, la situazione reddituale del V. e della moglie e, alla stregua dei risultati di detta analisi, si è concluso che le disponibilità per l’acquisto di detti immobili poteva provenire solo dalle attività illecite del V..

Nel ricorso si sostiene, in definitiva, che dalle indagini esperite si poteva evincere che l’acquisto dell’appartamento e dell’autorimessa, siti in (OMISSIS), era avvenuto con i proventi di una vendita, avvenuta due anni prima, da parte di T.G. di beni immobili a lei intestati e siti in (OMISSIS).

La Corte di appello, dopo aver verificato anche tramite perizie le disponibilità lecite del nucleo familiare del V. nel periodo dal 1986 al 2002, ha con ampia motivazione, e prendendo in considerazione i motivi dedotti con l’atto di impugnazione, escluso che l’acquisto dei beni immobili in questione fosse avvenuto con i proventi della vendita degli immobili siti in (OMISSIS), traendo da questo accertamento le conseguenze previste dalla legge in termini di confisca dei beni sequestrati.

Le valutazioni di merito della Corte di appello, contenute in una motivazione certamente attenta e approfondita, sono sottratte al vaglio di legittimità, una volta verificato che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – sono stati rispettati i presupposti di legge per ordinare la confisca dei beni avendo la Corte distrettuale accertato che l’acquisto dei beni in questione non poteva essere avvenuto con i proventi della vendita degli immobili siti in (OMISSIS) e di proprietà di T.G..

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000) al versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

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