T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 25-11-2011, n. 1469 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna: a) la clausola del bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, con cui si prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; b) il provvedimento di ammissione al concorso dei candidati B.A. e C.G.; c) la delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali; d) la determina del Servizio Affari del Personale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso.

Nel ricorso si espone che nel concorso di cui si tratta si è collocato al primo posto il candidato B.A. con punti 80,5, al secondo posto la candidata C.G. con punti 80,05 e al terzo posto la ricorrente con punti 79,93.

La ricorrente lamenta: a) "violazione dell’art. 8, primo comma, del d.p.r. n. 487/1994"; b) "omessa esclusione dei candidati B.A. e C.G., violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 14, secondo comma, d.p.r. n. 487/1994, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità, violazione degli artt. 9699 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montalto Uffugo, violazone dell’art. 3 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento"; c) "violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost. e dei principi in materia di trasparenza amministrativa".

In particolare la ricorrente osserva che: a) come risulta dal verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 24.00 del 21 dicembre 2009; b) il candidato B.A. ha inviato la propria domanda in data 2 gennaio 2010 e la candidata C.G. in data 31 dicembre 2009, di talché entrambi avrebbero dovuto essere esclusi; c) i titoli devono essere valutati prima della correzione degli elaborati, mentre il bando prevedeva che i titoli, inclusi quelli culturali (per i quali non erano previste modalità obiettive di calcolo), sarebbero stati richiesti ai candidati dopo il completamento delle prove di esame; d) secondo il d.p.r. n. 487/1994, sugli elaborati non deve essere apposta la sottoscrizione, né altro contrassegno, mentre il candidato B. ha numerato le pagine dei propri elaborati e il Presidente della Commissione ha omesso di apporre sull’elaborato relativo alla seconda prova il numero identificativo, mentre sull’elaborato relativo alla prima prova lo ha apposto con penna verde (diversamente da quanto avvenuto per gli altri candidati); e) il Segretario Generale del Comune ha ritenuto di sanare tali irregolarità apponendo con matita rossa sugli elaborati il numero identificativo "ex post", facendo poi recepire tale attività con delibera di Giunta n. 18 del 9 febbraio 2001; f) il candidato B. avrebbe dovuto essere bocciato in ragione delle macroscopiche erroneità riscontrabili nei suoi elaborati; g) alla candidata C.G. sono stati erroneamente attribuiti punti 3,75 per titoli di servizio; h) l’attribuzione del punteggio per titoli culturali in favore di C.G. è illegittimamente intervenuta dopo il completamente delle prove d’esame e l’identificazione dei candidati; i) senza alcuna plausibile giustificazione, alla ricorrente non è stato assegnato alcun punteggio per la voce "titoli vari"; l) l’intera procedura concorsuale è, comunque, illegittima, in quanto, in violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, la Commissione ha omesso di predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione delle prove.

Il Comune di Montalto Uffugo, costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del gravame, osservando che: a) anche la ricorrente ha inviato la propria domanda in data successiva al 21 dicembre 2009 (precisamente in data 4 gennaio 2010), in quanto, con modifica resa pubblica nelle forme di legge dal 3 dicembre 2009, attraverso apposita "erratacorrige", l’Amministrazione ha chiarito che il termine per la presentazione delle domande sarebbe venuto in scadenza il 4 gennaio 2010; b) i criteri per la valutazione dei titoli erano già predeterminati nel bando di gara e nei verbali n. 1 e n. 6 delle operazioni concorsuali; c) la differenza fra la ricorrente e la candidata C.G. nell’attribuzione del punteggio relativo ai "titoli vari" dipende dal fatto che la seconda ha conseguito e autocertificato una competenza professionale e culturale maggiore rispetto a quella – semplicemente – dichiarata dalla prima; d) la Commissione ha, comunque, riconosciuto alla ricorrente un punteggio eccessivo in relazione ai "titoli di servizio"; e) le incongruenze negli elaborati del candidato Boffa sono state sottolineate dalla Commissione, la quale, peraltro, ha ragionevolmente ritenuto di procedere ad una positiva valutazione complessiva di tali elaborati considerati nel loro complesso; f) la numerazione delle pagine non costituisce segno di riconoscimento; g) la Commissione, in occasione della prima seduta, ha ritenuto di applicare, in ordine ai criteri di valutazione, quanto stabilito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Montalto Uffugo; h) l’apposizione del numero in verde su uno degli elaborati del candidato B.A. è attribuibile alla Commissione ed è stata effettuata in epoca successiva alla stesura degli elaborati e prima dell’apertura delle buste contenenti i nominativi degli autori.

Il controinteressato B.A., costituitosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso, osservando che: a) il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato sino al 4 gennaio 2010; b) la Commissione ha stabilito i criteri di correzione delle prove richiamando la disciplina del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 34 dell’11 febbraio 1999; c) la numerazione delle pagine, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, non costituisce segno di riconoscimento; d) l’apposizione con penna verde del numero identificativo su uno degli elaborati del controinteressato attiene alla fase della correzione e l’apposizione con penna rossa ad opera del Segretario Comunale è intervenuta in occasione dell’accesso agli atti richiesto dal ricorrente; e) il giudizio tecnicodiscrezionale della Commissione può essere sindacato in sede giurisdizionale soltanto nell’ipotesi di macroscopica irragionevolezza; f) la valutazione della Commissione sugli elaborati del controinteressato appare ragionevole e tiene conto delle inesattezze contenute in tali prove; g) in ordine al punteggio assegnato alla ricorrente per "titoli vari", correttamente la Commissione non ha tenuto conto dei titoli dichiarati e non prodotti; g) l’art. 8 d.p.r. n. 487/1994 deve essere interpretato in modo ragionevole, nel senso che occorre evitate che l’attribuzione dei punteggi sia influenzata dalla conoscenza degli esiti delle prove scritte, mentre nel caso di specie la Commissione ha rigidamente predeterminato i criteri di attribuzione del punteggio, con esclusione di qualsiasi ipotesi di alterazione del giudizio; h) il Regolamento Comunale (art. 99) contiene una disciplina predeterminata e vincolante anche in relazione all’attribuzione del punteggio riservato ai "titoli vari".

La ricorrente, con memoria depositata in data 8 settembre 2011, ha rinunciato ai motivi di ricorso relativi alla mancata esclusione dei controinteressati per avere gli stessi presentato tardivamente la domanda di partecipazione al concorso e all’attribuzione alla candidata C.G. di un punteggio di servizio superiore a quello alla stessa spettante, ribadendo, per il resto, le proprie difese sulle questioni di seguito indicate: a) illegittimità della clausola del bando che prevede la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali; b) illegittima ammissione del candidato B. alla prove orali nonostante gli inequivoci segni di riconoscimento apposti sui suoi elaborati e a dispetto dei plateali errori in essi contenuti; c) omessa predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali.

Con ulteriori memorie le parti hanno ribadito le rispettive difese.

Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va in primo luogo dichiarata l’estinzione del giudizio in ordine ai motivi di ricorso su cui è intervenuta rinuncia da parte della ricorrente e, conseguentemente, sull’impugnazione del provvedimento di ammissione al concorso dei candidati B.A. e C.G..

Deve, poi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione della determina del Servizio Affari del Pesonale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso, in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", i quali, se rilevanti ai fini della decisione, sono disapplicati dal giudice amministrativo, qualora illegittimi, ai sensi della medesima disposizione.

Ne consegue che deve essere indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione in ordine all’impugnazione della determina del Servizio Affari del Pesonale n. 9 in data 27 dicembre 2010.

Innanzi a tale giudice il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la riproposizione del giudizio innanzi al giudice ordinario.

Per quanto attiene il resto della controversia, è fondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della clausola del bando che ha previsto la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali.

In materia di concorsi pubblici per titoli ed esami è, infatti, necessario (onde evitare che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri calibrando i punteggi da attribuire a seconda dei "curricula" dei partecipanti) che la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sia effettuata prima che si proceda alla correzione degli elaborati (e, pertanto, prima che siano identificati i soggetti ammessi alla prova orale).

Per quanto attiene i concorsi delle Amministrazioni statali, dispone esplicitamente in tal senso l’art. 8 d.p.r. n. 487/1994.

Tale disposizione non è direttamente applicabile alla fattispecie in esame (venendo in rilievo una procedura concorsuale indetta da un Comune), ma è indubbio che la stessa costituisca espressione di un principio generale, che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni e che è volto a salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza delle selezioni concorsuali.

E’ vero, peraltro, che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. Cons. St., V, n. 4863/2000) il principio non va interpretato in modo eccessivamente rigoroso e formalistico, sicché deve escludersi l’illegittimità della procedura nel caso in cui l’Amministrazione, prima della correzione degli elaborati, abbia puntualmente predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio.

Tuttavia, nel caso di specie – a differenza di quanto affermato dal Comune e dal controinteressato – non può riscontrarsi siffatta puntuale determinazione, in quanto l’art. 99 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ("Valutazione dei titoli vari") prevede la valutazione, a discrezione della Commissione, di tutti gli altri titoli non classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del ricorrente.

La norma lascia, quindi, ampio spazio all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione e non delinea un’applicazione matematica di punteggi già predeterminati in riferimento ai diversi titoli rientranti nella categoria dei "titoli vari" di cui al citato art. 99.

E’ vero che il secondo comma della disposizione stabilisce puntualmente che l’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici deve essere valutata con l’attribuzione di 0,5 punti per i posti corrispondenti a quello a concorso, ma tale previsione resta limitata a siffatta ipotesi e non si estende nemmeno all’ipotesi dell’idoneità per posti diversi, atteso che la stessa norma aggiunge che in tal caso la Commissione deve valutare il titolo tenendo conto dell’importanza del posto (ma, in ogni caso, con punteggio inferiore a quello attribuito per concorsi a posti corrispondenti a quello a concorso).

La ricorrente, peraltro, senza graduare le proprie conclusioni, ha anche chiesto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio di 0,80 per titoli vari in favore della controinteressata C.G., ciò che determinerebbe il passaggio della ricorrente al secondo posto della graduatoria.

La richiesta non può essere accolta.

Qualora, infatti, si faccia valere un’illegittimità del bando che infici la regolarità di una procedura concorsuale, non è possibile limitare gli effetti della pronuncia di annullamento in base alla specifica convenienza del soggetto che propone ricorso.

In altri termini, se con l’impugnazione della "lex specialis" (che è ovviamente necessaria anche nel caso in cui si contesti la specifica applicazione della norma del bando in occasione dell’attribuzione del punteggio ad altro candidato) si contesta la legittimità dell’intera procedura, nel caso in cui la censura risulti fondata, è l’intera selezione concorsuale che ne resta necessariamente inficiata, non essendo possibile limitare gli effetti di siffatta pronuncia di annullamento a particolari applicazioni della norma concorsuale da parte dell’Amministrazione procedente.

Se un bando prevede, ad esempio, la valutazione discrezionale dei titoli in epoca successiva all’espletamento delle prove, il ricorrente non può invocare siffatta illegittimità al solo fine di neutralizzare il punteggio assegnato ad uno o più controinteressati, mentre resterebbero preservati i punteggi (illegittimamente) attribuiti al ricorrente medesimo o ad altri candidati.

Ciò in quanto la norma del bando che si impugna, ancor prima di inficiare l’eventuale attribuzione di un punteggio a uno o più controinteressati, rende illegittima l’intera procedura concorsuale, di talché il suo annullamento non può che spiegare effetti nei confronti dell’intera selezione.

Ne consegue che il Collegio non può limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio di 0,80 per titoli vari in favore della controinteressata C.G., senza disporre l’annullamento del bando di concorso (e, pertanto, dell’intera selezione concorsuale).

Per le ragioni appena indicate, l’accoglimento della censura (che determina l’annullamento della procedura) con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della clausola del bando che ha previsto la produzione dei titoli dopo l’espletamento e la valutazione delle prove scritte e orali risulta anche assorbente rispetto a quelle con la quali la V. ha denunciato l’illegittima ammissione del candidato B. alla prove orali e l’omessa predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali.

In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto, in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accolto, con conseguente annullamento: a) del bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, nella parte in cui lo steso prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; b) della delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali;

In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) nei termini di cui in motivazione, dichiara in parte estinto, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte accoglie il ricorso in epigrafe; 2) annulla: – il bando in data 20 novembre 2009 del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di funzionario, categoria D3, Area Contabile, presso il Comune di Montalto Uffugo, nella parte in cui lo stesso prevede che, dopo il completamento delle prove, saranno richiesti ai candidati i titoli culturali unitamente a quelli di studio e di servizio; – la delibera di Giunta Municipale del Comune di Montalto Uffugo n. 436 in data 27 dicembre 2010, con cui sono stati approvate le operazioni concorsuali; 3) indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione per quanto attiene l’impugnazione della determina del Servizio Affari del Personale n. 9 in data 27 dicembre 2010, con cui si è disposta l’assunzione del vincitore del concorso; 4) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7912 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Il Fallimento Imar Costruzioni s.p.a. agiva in giudizio nei confronti di Sicilcassa s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2 del mandato all’incasso (e dei conseguenti pagamenti e/o atti di compensazione) conferito dalla società fallita alla Sicilcassa s.p.a. il 1 luglio 1994 con scrittura privata autenticata nella firma e la conseguente condanna alla restituzione dei pagamenti incassati dall’Istituto di credito il 3/10/1994, in forza della richiamata procura irrevocabile, per L.806.820.000.

Il Fallimento esponeva a riguardo che per ripianare i conti correnti intrattenuti presso la Sicilcassa, Imar Costruzioni s.p.a. in bonis aveva ceduto a questa il 21/4/1994 il credito vantato nei confronti dell’Anas, relativo al quarto certificato di pagamento del 5 Sal; che Sicilcassa, a cui Imar aveva conferito il 1/7/94 mandato irrevocabile all’incasso, avendo Anas comunicato di non potere adempiere al mandato di pagamento a causa del ritardo della notifica dell’atto di cessione, aveva provveduto ad incassare il 3/10/94 la somma di L. 806.820.000, versandola in pari data sui conti correnti intrattenuti da Imar.

Sicilacassa in l.c.a. sì costituiva, eccepiva l’improcedibilità D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 83 e la prescrizione del diritto e nel merito, l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza 15-16/6/2004, revocava il pagamento effettuato da Anas il 3/10/94 ed incassato da Sicilcassa per conto di Imar, mentre dichiarava improcedibile la domanda di condanna alla restituzione delle relative somme.

La Corte d’appello, con sentenza 5-3/28/4/2010, in accoglimento dell’appello avanzato da Sicilcassa in l.c.a., respingeva la domanda di revoca del pagamento di Euro 416.687,80 e condannava il Fallimento alla metà delle spese processuali di primo grado, compensate nel resto, nonchè al pagamento delle spese del secondo grado.

La Corte del merito, premesso che la cessione di credito del 21/4/1994, espressamente definita pro solvendo, aveva ad oggetto "il credito di L. 827.288.000 che la società cedente ha in virtù del seguente mandato di pagamento: ANAS… certificato n. 4 per il pagamento della quarta rata di acconto a fronte del quinto stato di avanzamento lavori…", mentre con l’atto in data 1/7/1994, Imar aveva costituito in modo irrevocabile procuratrice speciale Sicilcassa "all’oggetto di riscuotere in nome e per conto della anzidetta società il credito di L. 809.200.000 da quest’ultima vantato nei confronti dell’ANAS a fronte del quinto certificato relativo ai lavori urgenti…", ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente considerato come unica operazione sia la cessione di credito che il mandato all’incasso, senza verificare in particolare se i conti correnti della Imar, all’atto della rimessa, presentassero scoperture, ovvero un saldo meramente passivo; che nessuna prova aveva fornito la Curatela sulla natura solutoria ed in che parte dei versamenti, tale non potendosi ritenere le "veline nota di conto corrente" e la fotocopia di una pagina del libro giornale della società fallita, nè poteva ritenersi tardiva la contestazione della Sicilcassa sulle passività maturate sui conti in oggetto, essendosi limitata l’appellante a contestare la decisione del Tribunale basata sull’assenza di prova, il cui onere gravava sulla Curatela.

Propone ricorso il Fallimento, sulla base di cinque motivi.

Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. ha depositato controricorso. Il Fallimento ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla qualificazione della domanda ed ai presupposti dell’azione.

Il ricorrente fa presente che nè la propria domanda nè la sentenza di primo grado si riferiscono alla cessione di credito, peraltro mai perfezionatasi, valutata dalla Corte del merito, ed il rimedio azionato non è quello di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, bensì l’azione data L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2. 1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa e applicazione della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo della controversia.

Secondo la parte, la cessione di credito è stata allegata quale fatto storico, per dimostrare la natura anomala dell’atto impugnato in revocatoria, ma la revocabilità andava valutata con riferimento al mandato irrevocabile all’incasso, nel caso concretante una forma assimilabile alla cessione di credito, e non già alle rimesse isolatamente considerate.

1.3.- Con il terzo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1264, 1265, 1362, 1363 e 1723 c.c., della L. Fall., art. 67, comma 2, e del vizio di motivazione: la pronuncia impugnata è viziata dall’erroneo postulato secondo cui non sarebbe revocabile l’atto di conferimento di mandato irrevocabile all’incasso, distinguendosi con ciò dalla cessione di credito, potendosi unicamente appuntare la revoca alle rimesse correlate all’esecuzione del mandato, e nessuna motivazione è stata resa per smentire quanto accertato dal Tribunale in ordine all’assimilabilità sostanziale ed alla sovrapponibilità del mandato in rem propriam alla cessione di credito, quanto all’effetto voluto dalle parti.

Nella specie, continua il ricorrente, è del tutto chiara la funzione solutoria attribuita dalle parti al conferimento del mandato irrevocabile: l’atto di cessione di credito del 21/4/1994 era stato restituito, poichè l’Anas aveva provveduto al pagamento del 4 certificato di acconto all’Impresa Imar, il 1 luglio 1994, Imar rilasciava il mandato in oggetto, le relative somme venivano incassate il 3/10/94, come si ricava dalle distinte contabili, e confluivano nei conti (OMISSIS), ovvero quei medesimi rapporti citati nella precedente cessione di credito non perfezionatasi; dalle ricevute e,segnatamente, dalla dicitura riportata nella sezione "Note", si deduce che i due conti erano revocati, quindi i pagamenti hanno avuto funzione solutoria, resa palese dal tenore del mandato irrevocabile e dall’innegabile collegamento con il pregresso negozio di cessione, non eseguito solo a causa della tardività della notifica rispetto alla data di accredito delle somme di un precedente acconto per Sal.

1.4.- Con il quarto motivo, il Fallimento denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla conclusione della Corte del merito sull’onere probatorio, atteso che, per essere i pagamenti conseguenza dell’anormalità del mandato irrevocabile all’incasso,la prova della scientia decoctionis è presunta; comunque, gli elementi evidenziati forniscono chiaro riscontro della consapevolezza in capo all’accipiens dello stato di insolvenza in cui versava la società. 1.5.- Con il quinto motivo, il ricorrente censura la regolamentazione delle spese, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., quale conseguente alla cassazione della sentenza impugnata.

2.1.- I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi infondati.

Il Giudice del merito, dopo avere evidenziato la confusione operata dal Tribunale tra la cessione di credito ed il mandato irrevocabile, tanto da fare riferimento alla "relativa somma", come se il mandato all’incasso si riferisse allo stesso importo della cessione, ha valutato la domanda del Fallimento, come intesa ad ottenere la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, dell’operazione complessiva costituita dal mandato irrevocabile all’incasso conferito alla Banca da Imar Costruzioni s.p.a. e dalle rimesse nei conti correnti delle somme incassate in forza del detto mandato, tant’è che ha valutato la revocabilità delle rimesse effettuate il 3/10/94, entro il biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, stante che il mandato all’incasso risaliva al 1/7/94 e la dichiarazione di fallimento al 29/4/96 (ove la Corte del merito avesse valutato la domanda come proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, lo spazio temporale sarebbe stato evidentemente di un anno).

Tale impostazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

E’ stato ripetutamente affermato, tra le ultime, nella pronuncia 13561/2009, che il mandato irrevocabile all’incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito. (Cass. 1391/03; 10208/07; 5061/01; 6882/01).

Da ciò consegue che la revoca del mandato in rem propriam può consistere nella dichiarazione di inefficacia del solo negozio se ad esso non è conseguito alcun incasso da parte del mandatario. Se, invece, si è verificata questa ultima ipotesi, è evidente che alla dichiarazione di inefficacia consegue anche quella strettamente collegata dei pagamenti ottenuti tramite l’esecuzione del mandato.

Detti pagamenti costituiscono, infatti, una mera operazione materiale, compiuta dalla banca in esecuzione del mandato e volta ad acquisire materialmente le risorse finanziarie. (Cass. 21823/05)".

La Corte d’appello ha quindi richiamato il principio consolidato, espresso tra le ultime nella pronuncia 1060/2006, secondo cui "L’inclusione da parte di una banca nel conto corrente del cliente di somme ad essa rimesse da terzi, per effetto di mandato all’incasso (sia esso o non "in rem propriam") conferitole dal cliente medesimo, non realizza un’obbligazione autonoma della banca, "ex mandato" di rimettere al mandante le somme riscosse, ma, determinando, nell’ambito dell’unitario complesso rapporto di conto corrente, una variazione quantitativa del debito del correntista, non inquadrabile nello schema della compensazione legale che presuppone l’autonomia delle reciproche obbligazioni, configura secondo l’intento pratico perseguito dalle parti, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista, ovvero un atto direttamente solutorio delle somme mutuate dalla banca al cliente ed addebitate nel conto, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che, sopravvenuto il fallimento del correntista, quelle rimesse, in quanto atti estintivi di debiti, sono assoggettabili a revocatoria, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2", e ha rilevato come nel caso non fosse stata effettuata dal Tribunale la specifica indagine sui conti correnti sui quali erano stati effettuati i versamenti delle somme riscosse in base alla procura all’incasso, se presentassero una scopertura o un saldo meramente passivo, svolgendo pertanto una funzione meramente ripristinatoria della provvista e non solutoria.

Pertanto, la Corte palermitana non ha affatto affermato l’irrevocabilità del mandato, ma ha verificato la sussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria, ovvero il carattere solutorio dei versamenti sui conti correnti delle somme riscosse in base alla procura all’incasso. Così in particolare, ha verificato se risultava provato dalla Curatela che i conti all’atto delle rimesse presentassero una scopertura, da cui la funzione solutoria di debito scaduto ed esigibile, ovvero un saldo meramente passivo, con funzione meramente ripristinatoria della provvista.

2.2.- Il terzo motivo è infondato.

La Corte del merito non ha affermato l’irrevocabilità del mandato all’incasso ed ha argomentato e motivato sulla differenza tra cessione di credito e mandato all’incasso; quanto alla funzione solutoria, la Corte del merito ha rilevato la carenza di prova da parte della Curatela, onerata della prova, che si era limitata a riferire che i versamenti in oggetto servivano "al fine di ripianare le eccedenze verificatesi sui conti…", non potendo rilevare a riguardo le "veline nota di conto corrente" e la fotocopia del libro giornale della società fallita.

A fronte di detti specifici rilievi, il Fallimento ricorrente ha inteso far valere il collegamento con la cessione di credito, pacificamente divenuto inefficace, il carattere irrevocabile del mandato, che evidentemente non ha alcun nesso causale con il fatto da provare, e la dicitura riportata nella sezione "Note" delle ricevute, da cui, secondo la parte," si deduce come ognuno dei due conti fosse "C/REVOCATO – RISCONTRARE AUTORIZZAZ. UFFICIO LEGALE" e con la causale "06 Incassi con add. in conto preaut." (pag. 13-14 del ricorso).

Al riguardo si deve rilevare che, anche a ritenere non valutato dalla Corte del merito detto elemento documentale, comunque inidoneo a provare l’effettiva esposizione debitoria della Imar Costruzioni, rimarrebbe ferma la conclusione in ordine alla mancata prova da parte della Curatela sul punto, da cui l’impossibilità dì stabilire la natura solutoria ed in quali limiti, dei versamenti di cui si discute.

2.3.- Il quarto motivo è inammissibile.

Va a riguardo rilevato che il Fallimento ricorrente si duole dell’inversione dell’onere della prova in relazione al requisito soggettivo della, revocatoria, mentre il Giudice del merito non ha affatto argomentato sotto tale profilo, ma come, si è detto sopra, ha verificato, escludendolo, il presupposto oggettivo della revocatoria.

2.4.- Il quinto motivo sulle spese, non autonomo, è assorbito dalla reiezione degli altri motivi.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto ed il Fallimento va condannato alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 29-11-2011, n. 44106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione F.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 28 settembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per di ingiuria e minacce continuate gravi, fatti aggravati ex art. 61 c.p., n. 10.

Era accaduto che il (OMISSIS) il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva apostrofato l’agente della polizia penitenziaria M. con gli epiteti "pezzo di merda e figlio di puttana" nonchè aveva minacciato il medesimo ed altri colleghi successivamente intervenuti (il v. sovr. B. e l’assistente S.) impugnando una lametta.

Erano scaturite da tali fatti le imputazioni ex art. 594 c.p. e art. 61 c.p., n. 10 (capo A) e art. 81 c.p., art. 612 c.p., comma 2 (in relazione all’art. 585 c.p.) e art. 61 c.p., n. 10 (capo b) .

Deduce il ricorrente, limitatamente alla imputazione sub B), il vizio di motivazione.

In ordine ai fatti che si assumono posti in essere in danno dell’agente M., la difesa afferma di "non potere condividere" le conclusioni della Corte di appello.

In primo luogo dubita che le frasi siano state effettivamente pronunciate e, nella eventualità della prova, afferma che sarebbe errata la qualificazione giuridica come minaccia grave ai sensi dell’art. 612 c.p., comma 2.

Delle due ipotesi previste da tale comma, la prima e cioè quella della gravità della minaccia, non si ritiene sufficientemente analizzata. In particolare non vi è disamina dell’entità del turbamento psichico della vittima.

In ordine alla seconda ipotesi, quella cioè dell’uso di un’arma, la difesa ricorda che la minaccia sarebbe stata proferita quando l’imputato era stato rinchiuso dentro la cella, momento caratterizzato da una certa reazione dell’imputato che, in quel frangente, non impugnava nulla.

D’altra parte la istruttoria aveva fatto emergere che l’agente M. non aveva mai visto la lametta nelle mani del detenuto in cella ed era anche da escludere che egli avesse subito alcun turbamento essendo semmai l’imputato in posizione di soggezione;

2) lo stesso vizio di motivazione con riferimento al reato di minacce in danno di B. e S..

La descrizione del comportamento del prevenuto lascia comprendere che lo stesso, quando erano intervenuti i due predetti, teneva in mano la lametta ma non la usava per minacciare. Anche la relazione di altro collega (ispettore St.) evidenziava che il detenuto veniva fatto camminare nei corridoi e pertanto inveiva ma non minacciava.

La difesa concludeva rilevando la anomalia dell’accertamento sul possesso della lametta che, incredibilmente, sarebbe stata lasciata per un lunghissimo tempo nelle mani del detenuto senza che nessuno fosse intervenuto.

Il ricorso è inammissibile perchè fondato in parte sulla mera riedizione dei motivi di appello cui la Corte di merito ha già adeguatamente risposto e in parte su ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte alla Cassazione.

Invero il primo motivo appare integralmente ripetitivo delle doglianze formulate con i motivi di appello e privo di qualsiasi riferimento al testo e agli argomenti della motivazione della sentenza impugnata.

Invero è del tutto evidente che la difesa continua a lamentare la assenza di prova in ordine alla integrazione di una minaccia grave sotto il profilo della insussistenza di una seria entità del turbamento psichico dell’agente, nonostante che in sentenza si sia chiaramente spiegato che l’art. 612 c.p., comma 2, viene in considerazione sotto altro profilo: quello cioè della minaccia proferita con uso di un’arma, quale la lametta deve ritenersi.

La censura è dunque inammissibile per genericità in quanto costituisce la semplice ripetizione di un motivo di appello già analizzato dal giudice a quo.

Quanto al secondo punto del primo motivo e cioè quello del mancato uso della lametta al momento della esposizione della minaccia a M., si rileva la inammissibilità della doglianza dal momento che è basata su una ricostruzione della vicenda alternativa a quella operata, del tutto plausibilmente da giudice a quo.

E’ noto che, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne1 deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verifica re se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).

Orbene, il giudice ha accreditato la versione, già fatta propria dal giudice del merito sulla base della deposizione degli agenti, secondo cui il prevenuto ha minacciato il M. di tagliargli la faccia tenendo dietro la schiena il braccio come per nascondere un oggetto che, successivamente, si rivelava appunto una lametta.

Rispetto a tale argomentazione, inammissibilmente la difesa trascrive nel ricorso altri brani della deposizione dell’agente M. dai quali si inferirebbe che l’agente stesso era riuscito a chiudere la porta della cella dietro al detenuto il quale, in quel frangente, non maneggiava alcunchè.

La Cassazione infatti non è organo deputato ad apprezzare in via diretta i risultati di prova e ad interpretarli in modo autonomo rispetto al giudice del merito e, d’altra parte, un simile apprezzamento sarebbe impedito anche dalla evidente impossibilità di evocare il travisamento della prova: infatti è del tutto evidente che l’argomento della difesa attiene ad un passo della testimonianza dell’agente del tutto compatibile con la interpretazione che il giudice ha dato dell’intero comportamento del prevenuto, tenuto conto soprattutto di quanto accadde quando il F. fu fatto riuscire dalla cella per essere accompagnato dall’Ispettore per motivi disciplinari.

Inammissibile perchè versato in fatto è anche il secondo motivo di ricorso.

La difesa ancora una volta ricorre alla citazione di prove (la relazione dell’ispettore St.) che a Cassazione non può valutare in sè, indipendentemente cioè dalla valutazione datane dal giudice del merito e secondo una linea che si discosti dall’apprezzamento della razionalità e della completezza del ragionamento esibito nel provvedimento impugnato.

Non può dunque, la Cassazione, essere chiamata, come invece fa il ricorrente, ad accreditare una ricostruzione alternativa del comportamento del detenuto e ad accedere alla tesi difensiva (peraltro contraddittoria intrinsecamente) secondo cui quello avrebbe sì inveito contro gli agenti che lo scortavano ma, pur brandendo una lametta, si sarebbe astenuto dal minacciarli.

Infine del tutto inammissibile è la riproposizione dei dubbi della difesa sulla logicità della affermazione – proveniente invero da tutte le testimonianze – del possesso di una lametta da parte del detenuto che per lungo tempo non ne sarebbe stato privato coattivamente, atteso che si tratterebbe di una osservazione incapace di rappresentare una massima di esperienza e, come tale, di poter essere considerata dal giudice della legittimità come utile parametro di riferimento per saggiare la razionalità del ragionamento del giudice.

Infatti l’id quod plerumque accidit è semmai nel segno della possibile predisposizione di armi improprie, nel carcere, e comunque di una gestione della situazione di pericolo da parte del personale penitenziario tale da non aggravare la esposizione dei presenti.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 326

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola ispettori sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2010/2011;

Tenuto conto che la ricorrente è stata esclusa in ragione di un esito a lei sfavorevole della visita di idoneità fisica, a causa di una riscontrata "tachicardia sinusale in soggetto con trombocitopenia";

Rilevato che questo Tribunale, dopo aver constatato che in atti era stata depositata una perizia medica con la quale si contestavano i presupposti dell’esclusione, ha disposto una verificazione medica presso l’Ospedale Policlinico militare del Celio con ordinanza n. 1504 del 2010, che ha avuto esito favorevole per l’odierna ricorrente, avendo quel Collegio medico evidenziato "Assenza di patologia cardiovascolare e di piastrinopenia", con riferimento ai criteri indicati dal D.M. 17 maggio 2000 n. 155 (i virgolettati sono tratti dal verbale della commissione medica, versato in atti);

Ritenuto, quindi, che sussistono evidenti presupposti di fondatezza dei motivi di gravame dedotti con il ricorso principale, di talché esso va accolto con annullamento del provvedimento di esclusione della concorrente dalla selezione e dalla successiva ammissione al corso;

Stimato, infine, che le spese seguono la soccombenza e che vengono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine al ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanzeComando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Signora R.D.R. che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

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