Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-02-2013, n. 7975

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 gennaio 2012, la Corte di appello di Firenze, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Empoli appellata da H.M., riduceva la pena, previa esclusione della contestata recidiva, a due anni un mese di reclusione ed Euro 450 di multa; confermava nel resto la sentenza con la quale l’ H. era stata dichiarata colpevole di rapina impropria di Euro 1.100,00 in danno di G.M. e di lesioni volontarie in danno di T.S..

La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità sulla scorta della testimonianza del T. che, insospettito dello strano comportamento della donna (la quale entrata nel negozio di parrucchiera, se ne allontanava senza nulla dire dopo una breve sosta vicino al banco di ingresso), aveva controllato il contenuto del cassetto e, avvedutosi della sparizione delle banconote, aveva inseguito e raggiunto la donna, la quale aderiva parzialmente alle richieste di chiarimento (aprendo la borsa e togliendosi due volte lo stesso stivale) per poi rifugiarsi in macchina con la quale si dava alla fuga (urtando alla gamba T.) senza attendere l’arrivo della polizia.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

– errata qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anzichè furto, perchè la condotta violenta si è consumata a distanza di tempo dalla sottrazione;

– contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla prova del fatto contestato, con violazione dei criteri di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2 perchè l’unico elemento indiziario è costituito dalla presenza dell’imputata all’interno dell’esercizio commerciale;

– erronea qualificazione del fatto in ordine al delitto di lesioni personali non essendo provata la volontarietà delle stesse, riconducibili a condotta colposa, quindi non perseguibile per difetto di querela.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè per costante giurisprudenza di questa Corte il concetto di immediatezza ha natura relativa.

Va ribadito che in tema di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza" (Cass. Sez. 2, 9.11.2007 n. 43337; Cass. Sez. 6, 16.10.2009 n. 39924) essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l’impunità (Cass. Sez. 2, 9.4.2009 n. 30127).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perchè i giudici di merito oltre all’elemento probatorio costituito dalla presenza della donna nell’esercizio commerciale hanno tenuto conto di altri indizi, individuati nell’ingiustificato suo allontanamento dopo essersi trattenuta in prossimità del banco d’ingresso dove si trovava custodito il danaro; della sparizione di questo; della condotta successiva della donna che, raggiunta, solo apparentemente aderiva alle richieste di chiarimenti, essendosi sfilata per due volte lo stesso stivale, per poi rifiutarsi di attendere l’arrivo della polizia.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso. L’intenzionalità dell’urto nella fase di allontanamento alla guida dell’autoveicolo è stata desunta dalla descrizione di tale fase da parte della persona offesa. In assenza di critica specifica a tale ricostruzione, le conclusioni cui sono pervenuti i giudizi di merito non sono suscettibili di censura in questa sede.

4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 26-06-2008 (24-06-2008), n. 25902 Uso di un’arma – Necessità che l’arma sia impugnata

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell’11.11.2002, il Tribunale di Matera dichiarò, fra l’altro: D.L.R.A. responsabile dei reati di cui all’art. 629 c.p., commi 1 e 2, artt. 611 e 644 c.p., e lo condannò alla pena di anni 4 mesi 9 di reclusione ed Euro 650,00, di multa per estorsione continuata, di mesi 5 di reclusione per il reato di cui all’art. 611 c.p., di anni 3 mesi 10 di reclusione ed Euro 15.000,00, di multa per usura in danno di M.P., di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 6.000,00, di multa per usura in danno di S.F., di anni 1 mesi 10 di reclusione per usura in danno di B.D. e così alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed Euro 31.650,00 di multa;
M.R. e O.P. responsabili del reato di estorsione e li condannò rispettivamente alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa e di anni 5 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
M. fu interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena e gli altri imputati furono interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.
D.L. fu sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni 3.
Gli imputati furono altresì condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili (D. L. in favore della curatela del fallimento di C. G., di C.G., di M.P., di L.G., quale erede di S.F., di B. D. e Br.Do.; M. e O. in favore di M.P.).
Avverso tale pronunzia, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Potenza (limitatamente alle pene accessorie), i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 27.1.2006, fra l’altro, concesse a D.L. le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiarò non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui all’art. 611 c.p., ed ai reati di usura in danno di M.P., S. e B. perchè estinti per intervenuta prescrizione e lo condannò, per il reato di estorsione continuata alla pena di anni 4 mesi 7 di reclusione ed Euro 600,00, di multa, con riduzione della durata minima della libertà vigilata ad anni 1.
Ridusse la pena inflitta a M. ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa e la pena inflitta ad O. ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa. I predetti furono dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Confermò le statuizioni civili relative ai predetti imputati e li condannò alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di giudizio.
Ricorrono per cassazione il difensore dell’imputato D.L., M. personalmente ed il difensore di O..
Il difensore di D.L. deduce:
1. violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata, che sarebbe solo apparente e non potrebbe essere integrata dal richiamo alla sentenza di primo grado che sarebbe altrettanto immotivata; non sarebbe stata esaminata la censura specificamente svolta nei motivi di appello circa l’inattendibiltà di C.G., alle cui dichiarazioni non vi sarebbero riscontri ed i fatti riferiti non sarebbero neppure esattamente collocabili (la persona offesa parla di "una volta" e riferisce un episodio mai denunciato); la persona offesa ha indicato l’arma del ricorrente in una pistola semiautomatica affermando di aver ciò appreso dai Carabinieri a fronte della descrizione fornita e – a fronte della contestazione di non aver denunziato il fatto – ha precisato di aver parlato con i Carabinieri di altri e diversi episodi di minaccia ad opera di altri soggetti e poi, avendo appreso che quelle armi erano semiautomatiche, aveva desunto che anche quella del ricorrente lo fosse; la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle specifiche censure; sarebbe priva di motivazione la sentenza con riferimento alla mancata assunzione del teste Avv. Auletta che certamente avrebbe avuto notizia di eventuali minacce patite dal suo assistito; mancherebbe motivazione in relazione all’aggravante dell’arma dal momento che non è stato accertato se l’arma sia stata mostrata;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 611 c.p., anzichè ad un proscioglimento nel merito, dal momento che, secondo il racconto della persona offesa D.L. aveva solo la faccia arrabbiata e non proferì minaccia alcuna; inoltre il fine di indurre la persona offesa a non denunciare i fatti sarebbe stato trasformato nel fine di ritrattare in violazione dell’art. 521 c.p.p.;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena per il reato di estorsione aggravata, in quanto, avendo la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti, la pena base non avrebbe più potuto essere quella determinata dal primo giudice di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00, di multa, ma il minimo edittale era di anni 3 di reclusione ed Euro 516,00, di multa; nè, in assenza di appello del P.M. avrebbe potuto essere individuata una pena più elevata di quella inflitta dal Tribunale;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della misura di sicurezza per la dura minima di anni 1, in quanto il riferimento ai danni cagionati alla persona offesa non avrebbe attinenza alla pericolosità e non sarebbe stata valutata l’epoca remota dei fatti.
M.R. deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione senza evidenziare in modo dettagliato il fatto e sarebbero apodittiche le argomentazioni relative al coinvolgimento del ricorrente; non vi sarebbero prove certe e tangibili;
2. violazione di legge in relazione all’incompetenza del Tribunale di Matera perchè il reato sarebbe stato consumato in (OMISSIS);
3. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della continuazione fra il fatto oggetto del presente procedimento ed il reato di detenzione illegale di arma per il quale vi è condanna definitiva;
4. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Il difensore di O.P. deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione, benchè il Tribunale avesse riconosciuto che ciascuno degli imputati avesse posto in essere condotte distinte, sicchè non vi sarebbe alcuna condotta di minaccia posta in essere dal ricorrente, nè accordo con altri;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stato ritenuto che l’imputato avesse minacciato M.P., mentre egli avrebbe solo gridato all’indirizzo di costui e la Corte territoriale non avrebbe chiarito se le forti grida possano costituire minaccia; il fatto che le grida siano state effettuate alla presenza dei dipendenti di M.P. le priverebbe di ogni valenza intimidatoria;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto O. non avrebbe avuto alcun rapporto usurario con M.P. e anche se il ricorrente avesse avuto titoli di credito rilasciati dalla persona offesa, esigerne il pagamento non avrebbe integrato il delitto di estorsione; il ricorrente avrebbe agito su delega del fratello per il recupero della gru affidata in comodato a M.P..
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.L. è inammissibile perchè, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito, non hanno affatto travisato il contenuto delle prove in atti, ma hanno espresso una valutazione sulle stesse. In particolare non è vero che non sia stata esaminata la doglianza sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di C.G., che è stato confermato sulla base del fatto che le stesse erano "ottimamente circostanziate" e riscontrate dai documenti rinvenuti e dalle dichiarazioni di Co.Ma. (f. 13 sentenza impugnata).
In tale valutazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità sicchè le censure svolte non possono essere proposte in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "I limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass. Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Le doglianze relative alle pretese contraddizioni relative alla indicazione dell’arma quale semiautomatica non solo non hanno carattere di decisività rispetto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma non presentano neppure profili di evidente falsità.
Non si può parlare di mancata ammissione di una prova decisiva quanto alla mancata audizione dell’Avv. Auletta, anzitutto perchè si versa in ipotesi di rinnovazione del dibattimento in appello e la stessa avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403: "In tema di giudizio di appello, poichè il vigente c.p.p., pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione – in senso positivo o negativo – sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento." Inoltre difetta il carattere di decisività della prova di cui si lamenta la mancata assunzione.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 4836 del 5.4.1994 dep. 28.4.1994 rv 198620).
In altri termini "Il vizio della sentenza di cui all’art. 606 c.p.p., lett. d), (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2) consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; perchè si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell’idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2380 del 27.1.1995 dep. 9.3.1995 rv 200980).
Peraltro "il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (mancata assunzione di prova decisiva) rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione.
La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 12584 del 21.10.1994 dep. 20.12.1994 rv 200073).
Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l’accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all’art. 495 c.p.p., comma 2, va rapportato, per verificarne il fondamento alla motivazione della sentenza impugnata. Viene, infatti, ad essere priva di fondamento la censura che denunzi il rigetto, sul punto, della istanza difensiva, se tale rigetto risulti sorretto da argomentazioni logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte, non possono modificare il peso delle prove di accusa". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 11411 del 14.10.1993 dep. 14.12.1993 rv 198554).
Quanto al fatto che non vi sarebbe risposta a specifiche censure mosse nei motivi di appello va ricordato che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata". (Cass. Pen. sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
Per quanto attiene al fatto che l’arma non sarebbe stata utilizzata per minacciare, va ricordato che, per la configurabilità dell’aggravante dell’arma, nel delitto di estorsione, e necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (V. Cass. Sez. 1^ sent. n. 16211 del 5.10.1978 dep. 29.12.1978 rv 140683).
Il secondo motivo proposto nell’interesse di D.L. è manifestamente infondato.
Quanto alla pretesa imputazione del fatto questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza – o nullità della sentenza per difetto di contestazione – quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell’imputazione originaria:
quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa". (Cass. Sez. 1^ sent. 9958 del 27.10.1997 dep. 5.11.1997 rv 208935).
In ordine alla mancata pronunzia di assoluzione nel merito anzichè per prescrizione è sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal dell’art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 31463 del 8.6.2004 dep. 16.7.2004 rv 229275).
Nel caso di specie non si ravvisa nella motivazione della sentenza della Corte territoriale alcun vizio di tal genere in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Il quarto motivo proposto nell’interesse di D.L. è manifestamente infondato dal momento che la sociale pericolosità dell’imputato è stata anzitutto motivata in base alla "pervicacia nella attività delittuosa" (f. 23 sentenza impugnata), desumibile dal numero di episodi contestati.
E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.L..
In conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti la pena base aveva un minimo edittale di anni 3 di reclusione ed Euro 516,00, di multa ed ai sensi dell’art. 597 c.p.p., comma 4, il giudice d’appello avrebbe dovuto diminuire la pena inflitta dal primo giudice, che tali attenuanti non aveva riconosciuto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per una nuova determinazione della pena.
Il primo motivo di ricorso proposto da M. è inammissibile per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c) perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
Il secondo motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato e generico, dal momento che il fatto è contestato come commesso in (OMISSIS) e non è precisato nel ricorso per quale ragione il reato dovrebbe invece ritenersi commesso solo in (OMISSIS). Inoltre non consta che l’incompetenza per territorio sia stata eccepita tempestivamente e neppure che sia stata dedotta nei motivi di appello.
Il terzo motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato in quanto non consta che sia stata chiesta al giudice d’appello l’unificazione sotto il vincolo della continuazione del reato oggetto del presente procedimento con quello relativo alla detenzione dell’arma, per la quale sarebbe intervenuta sentenza di condanna irrevocabile. Peraltro l’applicazione della continuazione, ove ne sussistano i presupposti potrà essere richiesta al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p..
Il quarto motivo di ricorso proposto da M. è manifestamente infondato in quanto, essendo il reato commesso fino al (OMISSIS), la prescrizione non è maturata essendo il termine di anni 15 prorogabile della metà.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di O. è inammissibile perchè non dedotto nei motivi di appello.
Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di O. è manifestamente infondato dal momento che la sentenza impugnata richiama quella di primo grado affermando che dalle dichiarazioni della persona offesa risultava che O. aveva posto in essere le minacce "di cui in rubrica" (f. 4 sentenza impugnata), vale a dire, come si evince da capo 6, minacce di morte.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poichè propone a questa Corte censure di merito, avendo la Corte territoriale affermato che l’imputato aveva riferito al teste P. che M.P. gli doveva dei soldi.
I ricorsi di M.R. e O.P. devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.L.R. A. limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro e dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto D.L..
Dichiara inammissibili i ricorsi di M.R. e O. P. e condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17528 del 2011 Aggredita da un cane randagio; Il Comune risarcisce i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/2/2010 la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame interposto dalla sig. R. P. nei confronti della pronunzia Trib. Torre Annunziata 14/5/2002 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti del Comune di Meta di risarcimento dei danni lamentati a seguito del sinistro avvenuto il 12/6/1996, allorquando, mentre percorreva la locale via Caracciolo alla guida del proprio ciclomotore Honda Vision, veniva aggredita da un cane randagio che la faceva cadere dal motociclo, provocandole danni patrimoniali e non patrimoniali.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Meta.

Motivi della decisione

Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 c..c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., 112, 113, 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.,; nonché «contraddittoria, erronea, insufficiente ed illogica motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1° co, n. 5, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto essere stata nel caso contestata la mancata prevenzione del fenomeno «del randagismo in sé, con totale avulsione dal fatto concreto», laddove ha agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del subito attacco da parte del cane randagio, e quindi a causa più generalmente del mancato controllo del randagismo.
Lamenta che il giudice di merito «avrebbe dovuto pronunciare su tutta la domanda dopo aver assolto al potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione esperita e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda» –
Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 c.p., 2051, 2043, c.c, 3, 13, 50 d.lgs. n. 285 del 1992, 2, 4 L. n. 281 del 1991, 1, 5, 11 L. Regione Campania n. 36/93, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Sì duole che la corte di merito abbia erroneamente limitato l’indagine alla prevenzione del randagismo da parte del Comune senza alcuna relazione con la tutela della pubblica incolumità.
Lamenta che i giudici di merito abbiano «ingiustificatamente separato il fatto- custodia/condizioni della strada dal fatto-aggressione del cane randagio», e che la corte di merito abbia omesso ogni valutazione in merito alla del pari lamentata «pericolosità del tracciato e del manto stradale di via Caracciolo» , oltre che della «presenza del cane». Si duole non essersi considerato che il Sindaco ha, non già quale ufficiale di governo bensì come rappresentante del Comune, il potere-dovere di controllare che le A.S.L. svolga i poteri ad esse delegati in materia di randagismo.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo legge_281_1991demanda alle Regioni l’istituzione dell’anagrafe canina e l’adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Al riguardo, la legge_regionale_campania_36_1993 (successivamente abrogata dalla L. n. 16 del 2001, ma nel caso ratione temporis applicabile) dispone in particolare che alla sua attuazione «provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le USL, con la collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche» (art. 1, comma
4). Prevede quindi l’istituzione dell’anagrafe canina (art. 3), la realizzazione di vaccinazioni e controlli sanitari ( art. 4 ), la costruzione di «rifugi municipali per cani» ( già canili municipali ) (art. 5), il controllo del randagismo ( art. 7 ), la promozione di iniziative di informazione e di educazione ( art. 10 nonché l’esplicazione di attività di vigilanza a mezzo (anche) di guardie zoofile comunali (art. 11 ).
Orbene, emerge già alla stregua di tali richiami evidente come compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo ( anche ) dei cani vaganti ( siano essi «tatuati», e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero «non tatuati» ) spettano ( pure ) ai Comuni ( non può pertanto condividersi quanto affermato da Cass., 7/12/2005, n. 27001 ), tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza (cfr. Cass., 28/4/2010, n. 10190).
Risulta allora non corretta la limitazione della domanda nel caso operata dalla corte di merito al mero «dovere istituzionale di ogni amministrazione comunale di prevenire il randagismo», nonché alla rilevanza del fenomeno alla mera attività di «accalappiamento dei cani randagi»; come del pari non corretta è l’affermazione secondo cui all’epoca del sinistro de qua in base al quadro normativo all’epoca vigente siffatta «funzione pubblica» spettava «in via esclusiva» all’unità sanitaria locale territorialmente competente», non potendo pertanto avallarsi la ravvisata irrilevanza della verifica circa la configurabilità della responsabilità del Comune di Meta in merito al sinistro de qua.
Atteso che risulta in effetti erronea ed apodittica la limitazione della disamina al mero profilo della
«funzione pubblica» svolta dalla P.A., atteso che la stessa corte di merito da atto in motivazione come l’oggetto della pretesa della odierna ricorrente sia costituito dal risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro, dalla considerazione anche di tale ( aspetto della ) domanda non può dunque prescindersi, spettando ai giudici di merito dare la corretta qualificazione dell’ipotesi di responsabilità nel caso ricorrente, se quella generale ex art. 2043 c.c. ovvero un’ipotesi di responsabilità speciale aggravata ex art. 2051 c.c. o art. 2052 c.c., a tale stregua compiendo quella valutazione nella specie adombrata ma poi in effetti non compiuta, in ragione della -come detto- ravvisata relativa irrilevanza ai fini della decisione.
Va al riguardo osservato che in caso di ravvisata integrazione dell’ipotesi generale di responsabilità aquiliana non può prescindersi dal rilievo che, come da questa Corte anche recentemente precisato, la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (cfr., con riferimento a diversa ipotesi, Cass., 27/4/2011, n. 9404 ).
In presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa invero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione.
Va altresì posto in rilievo che il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale.
Comportamento cui la P.A. è d’altro canto tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n.
9404 ).
Condotta che ove tardiva, carente o comunque inidonea provoca o non impedisce la lesione di quei diritti ed interessi la cui tutela è propriamente rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri ‘attribuiti per l’assolvimento della funzione (cfr. Cass., 25/2/2009, n. 4587. V. anche Cass., Sez. Un., 27/7/1998, n. 7339).
A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest’ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (Ct r. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404).
Alla fondatezza -nei suindicati termini- dei motivi consegue, assorbiti gli altri, con i quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc., 101, 190, 281 quater, 342, 343, 345 c.p.c.., in riferimento all’art. 360, 1° Co. n. 3, c.p.c., nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., nonché «fittizia, omessa, contraddittoria, erronea, insufficiente ed illogica motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1° co. 5, c.p.c. ( 2° motivo ); violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 100, 101, 159, 82, 83, 85, 88, 167, 168, 180, 182 c.pc., in riferimento all’art. 360, 1° Co. n. 3, c.p.c., nullità dei procedimenti e delle sentenze di 1° e 2 grado, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 4° motivo ); violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° Co. n. 4, c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 5, c.p.c. ( 5° motivo ), l’accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suesposti principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° ed il 3° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 23.08.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 393 Vini denominazione d’origine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG Asti".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da F. che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da F. che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di F., invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da F. a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di F. nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di F.) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da F. nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di F. nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che F. – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di F. in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di F. contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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