Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32917

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Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Potenza ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale T.F. è stata ritenuta colpevole del delitto ex art. 594 c.p., comma 4, per avere pronunziato, nel corso dell’udienza civile relativa al procedimento di separazione tra la stessa e il coniuge P. P., l’espressione "tu sei una larva umana", diretta al predetto.

Con riconoscimento di attenuanti generiche, T. è stata condannata alla pena di Euro 200 di multa pena condonata.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 594, 599 e 90 c.p., insussistenza dell’elemento psicologico, erronea applicazione dell’art. 194 c.p.p., vizio di motivazione, travisamento del fatto, manifesta illogicità, omessa dichiarazione di maturata prescrizione.

La credibilità della PO è stata tutta fondata sul fatto che la stessa non si è costituita PC; nessuna penetrante indagine è stata effettuata per la ricostruzione storica del fatto. Anche a voler concedere che esso si sia verificato, nulla si dice circa la sussistenza dell’elemento psicologico. Il richiamo all’art. 90 c.p., è improprio in quanto esso attiene alla imputabilità e non all’elemento soggettivo. Andava condotta indagine per verificare la esatta percezione della realtà e l’intimo convincimento del soggetto agente. In realtà, si trattò solo di un aspro alterco, determinato dalla situazione di tensione che la T. stava vivendo. In fine nessuna valutazione è stata effettuata circa la sussistenza della cause di non punibilità della ritorsione e della provocazione.

In estremo subordinerà rilevata la prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Per quel che si legge nella sentenza di appello (nè la T. lo nega), l’imputata, nell’impugnare la pronunzia di primo grado, non ha contestato la materialità del fatto, ma ha affermato che ella non aveva nessuna intenzione di ingiuriare il P..

Le doglianze relative alla effettiva pronunzia delle parole di cui al capo di imputazione, dunque, sono inammissibili in quanto non dedotte con i motivi di appello.

Adabundantiam e appena il caso di notare che la CdA, comunque, oltre alla intrinseca credibilità del P., ha tenuto conto anche del fatto che le altre persone presenti al fatto hanno confermato (tranne l’avvocato della T. che "non lo ha escluso") che le parole in questione furono profferite.

Quanto all’elemento psicologico, il giudice di secondo grado afferma che la volontà offensiva era "estraibile" (testuale) dalle espressioni adoperate dalla imputata, volendo evidentemente intendere che il significato sociale delle parole era tale da comportare la manifestazione di un giudizio di disvalore nei confronti del coniuge.

Con ciò il giudicante si è correttamente allineato alla giurisprudenza di questa Corte che non ritiene necessario un animus jniuriandi perchè sussista il delitto di cui all’art. 594 c.p., essendo sufficiente il dolo generico (che può addirittura assumere anche la forma del dolo eventuale), in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente (ASN 199907597-RV 213631).

Orbene, non risulta, nè la ricorrente lo deduce, che l’imputata non fosse consapevole del significato dell’espressione diretta all’indirizzo del marito, dal quale si stava separando.

Nel ricorso, poi, non si specifica in cosa sarebbe consistita l’ingiuria pronunziata dal P., cui avrebbe fatto seguito la ritorsione della T., nè quale sarebbe il fatto ingiusto della PO. Il reato, commesso il 31.7.2002, si prescriverebbe il 31.1.2010 (dunque prima della sentenza di secondo grado), ma va calcolata sospensione di anni 1, mesi 7, giorni 24 (e dunque il termine va rifissato al 24.9.2011).

Per tutte le ragioni sopra specificate, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del grado e al versamento di somma alla Cassa ammende, somma che si stima equo fissare in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 26-09-2011, n. 34749

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Svolgimento del processo

Che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 aprile 2009, ha confermato la condanna di M.A. e Mo.An. per i reati di cui agli artt. 718 e 719 c.p. (in quanto tenevano nel Bar (OMISSIS) cinque apparecchi elettronici del tipo videopoker), inflitta dal Tribunale di Avellino con sentenza del 21 febbraio 2008;

che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza di motivazione, mancanza e manifesta illogicità della stessa, erronea applicazione della legge penale, estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto la colpevolezza sarebbe stata affermata senza indicare le ragioni di fatto e di diritto, in particolare in riferimento a Mo.An., solo intestataria del contratto di affitto del bar, ed a M.A. ritenuto responsabile quale padre della stessa, mentre non poteva essere ritenuta ritenere penalmente rilevante la presenza di macchine da gioco in locali non aperti al pubblico; comunque la pena sarebbe sproporzionata e peraltro i reati sarebbero estinti per prescrizione.

Motivi della decisione

Che i motivi di ricorso sono generici e privi dei riferimenti specifici necessari a supportare le censure avanzate e che risultano peraltro manifestamente infondati, atteso che la sentenza della Corte di appello, che ha confermato e condiviso le valutazioni espresse dal giudice di prime cure – sicchè il compendio motivazionale della sentenza impugnata deve essere considerato unitamente a quello di primo grado – ha fornito compiuta e convincente risposta alle doglianze avanzate in appello, concludendo per una valutazione di utilizzabilità da parte degli avventori del pubblico esercizio degli apparecchi videopoker rinvenuti in una saletta con ingresso occultato e quindi per la sussistenza dei reati e la loro riferibilità agli imputati, il primo co-gestore di fatto, la seconda anche titolare, del bar-caffè;

che pertanto il ricorso è inammissibile e che l’inammissibilità preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza pacifica, cfr., per tutte, SS.UU. n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164), con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3895

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza depositata il 13 giugno 2007, il Giudice di pace di San Dona di Piave, in accoglimento della domanda di D.R.G., stabili che il confine tra i fondi contigui di proprietà dell’attore e del convenuto B.D. coincideva con quello determinato dal c.t.u. nella relazione peritale e, per l’effetto, condannò il convenuto ad arretrare l’esistente recinzione in pali di cemento e rete metallica; e dispose la compensazione tra le parti delle spese di lite.

2. – Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 maggio 2009, ha rigettato l’appello principale del B. e, in accoglimento di quello incidentale del D.R., ha posto le spese del primo grado di giudizio a carico del B., condannandolo anche al pagamento di quelle della fase di gravame.

2.1. – Il Tribunale ha escluso la prova dell’intervenuta usucapione dell’area in contestazione da parte del B., "non essendo dato ravvisare con certezza la maturazione del ventennio fra il 1972 e il successivo intervento di spontaneo arretramento di tale recinzione, collocato vagamente all’inizio degli anni novanta", tanto più che "è proprio la condotta del B., di sostituire detta vecchia delimitazione con un nuovo muretto, a proprio svantaggio, e di mantenere questa situazione per molti altri anni, a rendere del tutto dubbio che un animus possidendi assistesse la situazione anteriore".

Secondo il Tribunale, per individuare il confine non resta che attenersi ai dati catastali, ricostruiti esattamente dal c.t.u. con riguardo agli estratti di mappa.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2009, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

2. – Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di possesso, ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per avere il Tribunale erroneamente attribuito all’arretramento della recinzione verso la proprietà del ricorrente significato di rinuncia al possesso. Ad avviso del ricorrente, la realizzazione in posizione arretrata di una porzione di recinzione ed il mantenimento della recinzione esistente non potevano assurgere, nemmeno in via indiziaria, a volontà da parte del ricorrente di dismettere il possesso sull’area di terreno in contestazione, in mancanza della prova che l’area stessa fosse ritornata nel possesso del D.R..

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142 e 1158 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale considerato che è stato provato che, almeno in parte, è stata mantenuta la vecchia rete in pali di cemento e rete metallica, e quindi l’esercizio del possesso utile dal 1979 fino al 2002, con conseguente usucapione dell’area prospiciente il tratto di recinzione esistente in prosecuzione del muretto in cemento.

2. – I due motivi – i quali, attesa la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Confermando la sentenza del Giudice di pace, il quale, con riguardo all’intervenuta usucapione della striscia di terreno in contestazione, era giunto alla conclusione che il convenuto non aveva "fornito alcuna prova decisiva e determinante del possesso dell’area", il Tribunale ha escluso che l’usucapione fosse maturata a favore del B. prima che la vecchia delimitazione venisse spostata, a suo svantaggio, all’inizio degli anni novanta, e ciò non essendo dato "ravvisare con certezza la maturazione del ventennio" fra la data del 1972 "e il successivo intervento di spontaneo arretramento di tale recinzione, collocato vagamente all’inizio degli anni novanta". Il Tribunale ha anche osservato che "proprio la condotta del B., di sostituire detta vecchia delimitazione con un nuovo muretto, a proprio svantaggio, e di mantenere questa nuova situazione per molti altri anni", vale a "rendere del tutto dubbio che un animus possidenti assistesse la situazione anteriore".

Il ragionamento alla base della statuizione del giudice d’appello – frutto di un ponderato esame delle risultanze di causa – si sottrae alle censure che ad esso sono state mosse.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il Tribunale non ha negato che il possesso possa essere mantenuto solo animo, ma ha rilevato – con una valutazione priva di mende logiche e giuridiche – che l’arretramento spontaneo (prima del compimento del ventennio) della precedente recinzione con l’erezione, al posto di essa, di un muretto "a proprio svantaggio" è un indice della circostanza che la precedente situazione di fatto non era accompagnata dall’intento di tenere l’area racchiusa da quella recinzione come propria.

Il ricorrente sostiene altresì che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare che parte della vecchia rete, già esistente in loco nel 1985, era ancora presente quando la causa fu, nel 2002, introdotta. Sennonchè, il ricorso non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, il tenore di tutte le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, limitandosi a riportare un frammento della testimonianza resa, sul punto, da C. N., moglie del B..

E’ evidente, pertanto, che le critiche di parte ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

Esse non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimente, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5825 Concordato tributario

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Svolgimento del processo

La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale l’accertamento, emesso dalla ASCIT SPA per conto del Comune di Capannori, inerenti la tariffa TIA relativa all’anno 2005.

La CTP di Lucca, rigettava il ricorso, mentre la CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, in riforma della decisione di primo grado, riteneva il ricorso ammissibile e lo accoglieva in parte nel merito, dichiarando non soggetti alla quota variabile TIA i locali di produzione dei rifiuti speciali e non dovuta l’IVA; dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione passiva del Comune di Capannori. L’ASCIT SPA, giusto ricorso notificato l’08/12-19 luglio 2011, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre mezzi e, con successiva memoria del 09.02.2012, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 nonchè dell’art. 7, comma 6 del Regolamento del Comune di Capannori, deducendo la tardiva proposizione dell’originario ricorso, nella considerazione che il termine di sospensione per giorni novanta, conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sia rimasto interrotto per effetto del mancato raggiungimento dell’accordo e che, quindi, alla data di proposizione del ricorso doveva ritenersi decorso il prescritto termine decadenziale. La censura è a ritenersi infondata, dovendo riconoscersi l’operatività della sospensione del termine decadenziale, disposta dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12 quale conseguenza della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Tanto deve affermarsi in adesione alle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 140 del 2011, la quale chiamata a pronunciarsi in ordine alla incostituzionalità delle disposizioni, nella parte in cui non prevedono che il mancato raggiungimento dell’accordo abbia effetto interruttivo della sospensione del termine d’impugnazione, ha rilevato che la constatazione del mancato accordo tra le parti, non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso e che, quindi, una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del Regolamento Comunale, che disciplinino l’accertamento con adesione, deve operarsi nel senso che al verbale di constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Il termine di cui la ricorrente poteva avvalersi per la presentazione del ricorso, era dunque di complessivi 150 giorni (60 + 90) che, nel caso, risulta rispettato. Con il secondo mezzo la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e art. 49, commi 3 e 4 nonchè artt. 17 e 23 del Regolamento TIA del Comune di Capannori, ed altresì per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. Viene censurata la decisione nella parte in cui, dopo avere riconosciuto che la quota fissa della TIA è sempre e comunque dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, ha,- si sostiene erroneamente,- ritenuto ed affermato, che la normativa statuale, che attualmente regola la materia impone di ritenere esentata dal pagamento della tariffa l’impresa che dimostri che i rifiuti prodotti nel proprio stabilimento, nell’esercizio della specifica attività, vengono smaltiti in proprio, restando salva la facoltà del Comune, – che accerti la promiscuità dei rifiuti (urbani e speciali) prodotti su tali aree,- di pretendere "anche la quota variabile previa riduzione". Le questioni poste dal mezzo, si ritiene vadano risolte alla stregua di condiviso orientamento giurisprudenziale.

Segnatamente, per quanto riguarda il profilo di censura con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, sulla base di quanto affermato, da ultimo, da questa Corte (Cass. n. 627/2012), la quale, dopo avere evidenziato che "la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, – nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, – l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali", ha affermato che "In tema di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili), l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti, innanzitutto, a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e i quali poi abbiano rilasciato il prescritto formulario di identificazione o, in caso di mancata ricezione di questo, altra idonea attestazione", precisando pure che "l’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7 del Decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 del per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2 e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14 del Decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2 il quale, nell’approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai Comuni anche ai fini TARSU".

La decisione impugnata, sul punto, appare in linea con il principio desumibile da tale decisione e non giustifica la formulata censura, essendo pervenuta alla rassegnata decisione, sulla base della fondamentale considerazione che la società contribuente non solo aveva sempre sostenuto di avere prodotto, nell’area oggetto di accertamento, rifiuti speciali e di avere sempre provveduto al relativo smaltimento a propria cura e spese, ma pure che aveva fornito la prova di tali circostanze, mentre il Comune non si era fatto carico di superare e vincere gli elementi probatori offerti dalla contribuente.

Per ciò che attiene, invece, il profilo motivazionale le censure risultano fondate, in quanto il Giudice di merito afferma, apoditticamente, che la contribuente ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento. Nel caso, infatti, la CTR non fa riferimento ad alcun documento e, d’altronde, la ricorrente assume che, nei gradi di merito la contribuente non ha prodotto documentazione alcuna od altro mezzo di prova, idonei ad attestare la produzione di rifiuti speciali non assimilati, il relativo smaltimento a propria cura e spese tramite ditta autorizzata, e quant’altro indispensabile per ritenere assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente. L’espressione utilizzata dalla CTR, in buona sostanza, si rivela insufficiente a rendere conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da quali elementi la valutazione afferente sia stata tratta, ragion per cui impinge nel denunciato vizio avendo fatto malgoverno del principio secondo cui "Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 C.P.C., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006);

Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13 nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, sostenendosi che avrebbe errato la CTR nel riconoscere alla TIA natura tributaria, così escludendone l’imponibilità ai fini IVA. Il mezzo va rigettato, dovendosi escludere l’applicazione dell’IVA, avuto riguardo alla natura tributaria della TIA, riconosciuta dalla Corte Costituzionale con le decisioni n. 238 del 2009 e n. 64 del 2010 e confermata da questa Corte, con le decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n. 25929/2011.

Con tali decisioni, che si condividono e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato, infatti, puntualizzato che l’inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, porta ad escludere, in assenza di specifica previsione legislativa, la sussistenza del rapporto sinallagmatico, costituente presupposto dell’assoggettamento ad IVA, D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 3 e 4.

Conclusivamente il ricorso va accolto, nei sensi e nei limiti del denunciato vizio di motivazione.

Va, dunque, cassata la decisione di appello, in relazione al profilo di censura accolto, e la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi e limiti di cui alla parte motiva il ricorso, che rigetta per il resto; cassa, in relazione, la decisione di appello e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.