Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

p.1. Con sentenza del 26/10/2009, la Corte di Appello di Palermo, confermava la sentenza pronunciata in data 15/04/2008 con la quale il g.m. del Tribunale di Agrigento aveva ritenuto V.S. responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. VIOLAZIONE dell’art. 163 c.p. per non avere la Corte territoriale concesso la sospensione condizionale della pena stante l’età avanzata, la "prassi giudiziaria" secondo la quale il beneficio può essere concesso per più condanne "ove supportato da altri elementi positivi". La Corte, poi, non aveva preso in esame gli elementi fattuali che avevano indotto esso ricorrente a commettere il reato. p.2.2. OMESSA motivazione in ordine alla mancata concessione, dell’indulto.
Motivi della decisione

p.3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, la Corte l’ha rigettata perchè l’imputato "… ne ha già beneficiato tre volte, perchè ciononostante ha commesso delitti non colposi e, infine, perchè nei suoi confronti non appare formulabile una positiva prognosi di emenda".

La motivazione è ineccepibile e le doglianze dedotte sul punto sono manifestante infondate in quanto palesemente in contrasto con la normativa vigente.

Quanto, infine, all’indulto, non è vero che la Corte non abbia motivato, avendo, al contrario, scritto che "pare appena il caso di osservare che la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile e, stanti, gli indicati presupposti di prevenzione speciale, non appare giustificata l’applicazione provvisoria del condono" che, peraltro, ben potrà essere applicato, ove ne sussistano i requisiti, dal giudice dell’esecuzione. p.4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25735

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Svolgimento del processo

Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 20.3.2007, dichiarava F.A.C. colpevole, nella qualità di amministratore di fatto di Atlantic Trade s.r.l., del reato di ricettazione continuata di numerosi capi abbigliamento con marchio contraffatto, finalizzata alla vendita e lo condannava alla pena di anni due di reclusione e Euro 3000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16/9/2010, in parziale riforma della sentenza, appellata dell’imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine ai fatti di cui al sequestro in data 20/7/2000, contestato sub. a) e al reato di cui all’art. 474 c.p. per intervenuta prescrizione, determinando la pena, per i fatti residui, in anni due, mesi 10 di reclusione e Euro 700 di multa, confermando, nel resto l’impugnata sentenza. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità essendo stata effettuata la notifica all’imputato, effettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, a mezzo telefax il non a mezzo ufficiale giudiziario;

b) mancata assunzione di una prova decisiva avendo la Corte territoriale respinto la richiesta di perizia in ordine alla autenticità della merce;

c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di ricettazione, considerando anche che i responsabili delle ditte venditrici della merce all’imputato sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

Motivi della decisione

E’ fondato ed è assorbente degli altri il rilievo relativo alla intervenuta prescrizione del reato.

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 20.3.2007, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni (anni 8 + 1/4 (anni due per le cause interruttive), già decorso dal tempo del commesso reato. Il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, pertanto, per individuare il momento consumativo, bisogna risalire a quello in cui è stato commesso il fatto tipico descritto dalla norma, cioè nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa, e non in quello in cui tale fatto venne accertato in relazione all’eventuale effetto permanente del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 19644 del 08/04/2008 Ud. (dep. 16/05/2008) Rv. 240406; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 23/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169865; Sez. 2).

Occorre, quindi, verificare, ai fini della prescrizione, l’epoca in cui la merce è stata acquistata e non rivenduta.

Tuttavia, anche con riferimento, all’epoca in cui i fatti sono stati accertati ((OMISSIS)), successivi all’acquisto della merce da parte dell’imputato, il reato è prescritto, anche considerando gg 32 di sospensione della prescrizione dal 18.2006 al 21.2.2006 per astensione degli avvocati.

Il ricorso per cassazione astrattamente accoglibile o la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, come nella specie, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicchè non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione. (Sez. 6, Sentenza n. 35391 del 11/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003).

Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità del prevenuto per il reato di ricettazione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato di cui sopra estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-12-2011, n. 25678 Disoccupazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 25/1/07 la Corte d’Appello di Catanzaro accolse l’appello proposto il 7/5/04 da L.P.G. avverso la sentenza del 10/6/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Rossano, che le aveva rigettato la domanda finalizzata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1998 sulla base della accertata mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato per il biennio di riferimento 1997-98, dopo aver rilevato che la produzione in secondo grado del certificato di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo in questione costituiva valida prova, in assenza di elementi contrari alla tesi della ricorrente, dell’esistenza del rapporto lavorativo agricolo di tipo subordinato.

Conseguentemente la Corte d’appello condannò l’Inps a corrisponderle l’indennità di disoccupazione per l’anno 1998, oltre accessori di legge, mentre compensò le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, che affida l’impugnazione ad un unico motivo di censura.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di censura l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe dovuto trascurare la circostanza della tardività della produzione in appello, ad opera della ricorrente, del certificato di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e al riguardo richiama l’orientamento formatosi sulla sentenza n. 8202 del 20/4/2005 delle Sezioni unite di questa Corte in tema di tempestività dell’assolvimento degli oneri probatori e delle corrispondenti preclusioni e decadenze nel rito del lavoro. Inoltre, a conforto della eccepita tardività di cui innanzi, la difesa dell’ente previdenziale adduce che il suddetto certificato non era stato nemmeno indicato nel ricorso di primo grado e che in appello la ricorrente non aveva affatto giustificato il ritardo nella produzione del documento. Il ricorso è infondato.

Invero, come si è già affermato (Cass. sez. lav. n. 5878 dell’11/3/2011) "nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato." Orbene, nel caso di specie, da una parte, risulta dal fascicolo di primo grado che nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, nel sostenere l’assunto dello svolgimento di attività lavorativa agricola, fece espresso riferimento alla produzione di un estratto contributivo e ad un ricorso indirizzato in sede amministrativa al Comitato Provinciale dell’Inps; dall’altra, nessuna contestazione fu mossa all’esistenza di tale estratto da parte della difesa dell’Inps che evidenziò, anzi, di aver disposto indagini e di aver attivato la procedura di cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza. In pratica, nel caso in esame, l’esistenza di specifiche allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla sussistenza del presupposto dell’espletamento dell’attività agricola, da una parte, e le puntualizzazioni dell’istituto previdenziale in merito all’attivazione di una procedura di cancellazione della controparte dagli elenchi dei lavoratori agricoli, dall’altra, non potevano non indurre la Corte d’appello ad avvalersi dei suoi poteri ufficiosi nell’ammettere la produzione documentale oggetto di contestazione, offerta dalla lavoratrice, al fine precipuo di ricerca della verità sostanziale per la decisione della lite.

D’altronde, non va sottaciuto che nella stessa decisione n. 8202 del 20/04/2005 delle Sezioni unite di questa Corte, richiamata dalla difesa dell’Inps, è stato precisato che il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento -ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nei giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Il ricorso dell’Inps va, pertanto, respinto.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in cui L.P.G. è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4738 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la impugnata sentenza il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, – Sede di Milano – ha preso in esame il ricorso proposto dalla odierna appellata S. (Società Impianti Metano S.p.A.) volto ad ottenere l’ annullamento della deliberazione della dell’autorità per l’energia ed elettrica ed il gas del 6 marzo 2009 n. 20/09 con la quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 25.823.

Il primo giudice ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il mezzo di primo grado e lo ha in parte accolto (con riguardo alla sanzione pecuniaria irrogata alla originaria ricorrente) annullando la sanzione inflitta alla predetta.

La ricostruzione della complessa vicenda sottesa alla adozione della delibera deve muovere dall’antecedente storicotemporale che ne aveva determinato l’adozione.

Esso riposa nel contrasto insorto tra la originaria ricorrente S. S.p.a (che nel 2002 era titolare in esclusiva del servizio di distribuzione e fornitura agli utenti finali del gas Metano nei comuni di Turate, Zanica e Grassobbio,) e la S.p.a. D. Energie (società prescelta da tre operatori, originariamente clienti della S. quale "nuovo" fornitore di gas metano) in ordine alle modalità con cui la predetta S.p.a. D. Energie avrebbe dovuto accedere alla rete per iniziare la fornitura del combustibile alle tre clienti finali.

S. SPA sosteneva che le disdette delle tre società originariamente da essa rifornite non avevano rispettato i termini di preavviso previsti dalla delibera n. 184/01 dell’AEEG (con conseguente necessità di spostare in avanti la data dell’accesso alla rete rispetto a quella indicata da D. Energie).

L’Autorità aveva quindi aperto un’istruttoria formale volta all’accertamento della violazione da parte di S. del diritto di accesso alla rete di D., sfociata nella delibera sanzionatoria n. 77/04 del 25 maggio 2004 (con la quale era stato affermato che il rifiuto di accesso alla rete opposto da SIME era ingiustificato in quanto non ricorrevano le tassative condizioni previste dall’art. 24 comma 2 del d.Lgs 164/00 per giustificare il diniego).

La S. era insorta avverso detta delibera proponendo ricorso al Capo dello Stato: la predetta delibera è stata annullata con decreto in data 18/01/2007 emesso su parere della prima sezione del Consiglio di Stato del 5 luglio 2006.

A seguito predetto decreto demolitorio la AEEG aveva riesercitato il proprio potere, valorizzato le risultanze di una pregressa ispezione effettuata presso S. (il 16 e 17 maggio 2006)ed aveva accertato che la predetta società non aveva ancora consentito l’accesso alla rete a D..

Con la impugnata delibera n. 20/09 pertanto, l’AEEG aveva (nuovamente) sanzionato il comportamento di SIME ordinando alla stessa di consentire l’accesso alla rete da parte di E.On Energia S.p.A. (subentrata a D.) presso i punti di riconsegna dei clienti finali Fiap, C. e H. C. ed irrogandole la sanzione pecuniaria di Euro 25.823.

In sede infraprocedimentale S. aveva motivato le ragioni per cui l’accesso non era stato ancora consentito a D., facendo presente che tutte le utenze intestate al cliente finale FIAP erano cessate con il 19/03/2007 e che D. Energie non aveva più effettuato alcuna richiesta di "giro" delle utenze intestate a C. e H. C. in quanto essa intratteneva con esse un rapporto di fornitura di fatto, ricevendo regolarmente i corrispettivi nonostante che a fornire il gas fosse ancora S..

L’Autorità aveva disatteso tali giustificazioni rammentando che con l’ adozione della delibera n. 108/06 essa aveva approvato un "codice di rete tipo" recante una disciplina dettagliata sia con riguardo alle procedure per l’accesso alle reti di distribuzione, sia con riguardo alle modalità di erogazione del servizio di distribuzione.

Ne conseguiva che (diversamente dal contesto normativo vigente alla data dell’adozione della delibera n. 77/04 ed esaminato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato conclusosi con decreto annullatorio reso in data 18/01/2007) dopo la delibera n. 108/06 una impresa di distribuzione non avrebbe più potuto rifiutare o rinviare l’accesso sulla scorta del mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del contratto con l’utente.

Neppure poteva affermarsi la legittimità della condotta serbata dalla odierna appellata sulla scorta della considerazione per cui, a seguito della citata delibera n. 108/06 D. avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di accesso alla rete presso i punti di riconsegna dei tre utenti finali.

Al contrario di quanto sostenuto da S., infatti, doveva affermarsi che conservava validità la originaria istanza di accesso inoltrata prima della adozione della delibera n. 77/04.

Avverso tale delibera sanzionatoria la odierna appellata era insorta prospettando quattro distinte ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il primo giudice ha analiticamente preso in esame dette doglianze e ne ha condiviso la portata critica.

In particolare, nel prendere in esame il parere sotteso al dPR reso in data 18/01/2007 che aveva annullato la delibera "madre" n. 77/04 ha evidenziato che ivi si era affermato che il diniego di accesso alla rete doveva considerarsi senz’altro "legittimo" per tutta la durata del termine semestrale di preavviso decorrente dalla disdetta inviata da parte delle Società C. ed H. C..

Per quanto riguarda il periodo successivo, l’Autorità avrebbe dovuto verificare se il disaccordo in ordine alle condizioni contrattuali da applicare per il servizio di trasporto del gas fosse dipeso da una volontà dilatoria di S. al fine di "sottrarsi agli obblighi legali di distributore di rete" (parere cit. pag. 16), oppure da ragioni serie ed effettive.

Con la impugnata delibera n. 20/09, tuttavia, l’Autorità aveva preso in considerazione non già il comportamento tenuto da S. prima della delibera n. 108/06 (onde verificare se essa avesse esercitato in buona fede il proprio potere di negoziare il contenuto del contratto con D.), bensì il comportamento tenuto da quest’ultima dopo l’entrata in vigore della suddetta deliberazione n. 108/2006 e, ritenendo che la delibera n. 108 predetta non avesse apportato innovazioni in ordine alle condizioni previste per l’accesso alla rete, aveva ritenuto che S. avrebbe dovuto automaticamente consentire l’accesso alla rete a D. senza attendere una nuova richiesta da parte di quest’ultima.

Tale modus operandi tuttavia – secondo il primo giudice- obliava la circostanza che la delibera n. 108/06 aveva approvato un disciplinare tipo (c.d. "codice di rete") contente le clausole contrattuali standard atte a garantire a tutte le imprese interessate l’accesso alla rete a parità di condizioni.

Ma tale disciplinare non poteva avere valenza retroattiva ed integrare così la domanda di accesso presentata da D. prima della sua entrata in vigore: D., infatti, aveva proposto a S. di stipulare un contratto di vettoriamento in base alle condizioni previste dal "proprio" contratto tipo (lettera in data 15/01/2002. punto "c" secondo capoverso); con il mutamento delle condizioni applicabili al contratto tale proposta era divenuta inefficace con conseguente necessità di una nuova manifestazione di volontà e ne conseguiva che non si poteva, quindi, pretendere che S. dopo l’entrata in vigore della delibera n. 108 del 2006 mettesse di propria iniziativa a disposizione di D. i punti di accesso delle rete senza una nuova richiesta da parte di quest’ultima.

La sanzione pecuniaria irrogata alla predetta società è stata, conseguentemente, annullata.

La sentenza è stata appellata dall’ Autorità originaria resistente di primo grado che ne ha contestato la fondatezza proponendo articolati motivi di impugnazione ed evidenziando che il parere reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 5079/05 sotteso al dPR reso in data 18/01/2007 (che aveva annullato la delibera "madre" n. 77/04) aveva attribuito all’Autorità il potere/dovere di provvedere nuovamente, alla stregua del contenuto della sopravvenuta delibera n. 108/06.

Nel pieno rispetto di tale prescrizione era stata avviata l’attività ispettiva sottesa alla deliberazione n. 20/2009: erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che, a seguito della entrata in vigore della delibera n. 108/06 fossero rimaste caducate tutte le precedenti richieste di accesso alla rete (tra cui quella di D. rimasta inevasa) rese sotto l’usbergo della antevigente disciplina.

L’appellata S. si è costituita depositando una articolata memoria e chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

Alla odierna pubblica udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e deve essere respinto nei termini di cui alla motivazione che segue con conseguente conferma della appellata sentenza.

2. A seguito dell’intervenuto accordo tra S. e la subentrante di D. ed a seguito della (conseguente ed inimpugnata) statuizione di parziale improcedibilità del ricorso di primo grado relativamente all’ordine impartito a S. di consentire l’accesso al sistema, la materia del contendere risulta ristretta alla legittimità – o meno- della sanzione pecuniaria irrogata all’appellata con la predetta deliberazione n. 20/2009 avversata in primo grado.

2.1. Con riferimento a tale profilo, risulta di centrale importanza richiamare il contenuto e le affermazioni contenute nel citato parere reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato n. 5079/05 sul ricorso straordinario avversante la precedente delibera sanzionatoria n. 77/04.

In proposito, si rammenta brevemente che mercè detta deliberazione in ultimo citata l’ appellante Autorità aveva ritenuto sussistere la violazione, da parte della appellata del disposto di cui all’art. 18 comma V della propria deliberazione n. 122/02 recante "Conferimenti della capacità di trasporto negli impianti di distribuzione"che così disponeva: "l’esercente l’attività di distribuzione effettua, di norma con cadenza il primo giorno del mese, salvo la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 20, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all’altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione.".

Come si è esposto nella premessa in fatto, detta deliberazione n. 77/04 è stata annullata a seguito del ricorso straordinario proposto dalla SIME SPA e la riedizione del potere da parte dell’Autorità ha dato luogo alla deliberazione n. 20/2009 impugnata in primo grado.

Nell’incipit della predetta delibera n. 20/2009 l’Autorità ha rammentato che il d.P.R. 18 gennaio 2007 aveva annullato la deliberazione n. 77/04 facendo "salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione ai sensi di quanto rappresentato nel parere del Consiglio di Stato".

Quanto alla latitudine del potere di verifica ad essa pertinente, l’Autorità ha ivi fatto presente che il citato parere del Consiglio di Stato aveva individuato le circostanze dedotte da Sime che illegittimamente erano state ritenute irrilevanti dalla deliberazione n. 77/04 e che l’Autorità avrebbe dovuto valutare adeguatamente: esse erano state individuate nella circostanza che, al tempo della violazione non era stata ancora completata la disciplina dei rapporti oggetto della controversia tra Sime e D. -disciplina successivamente definita dall’Autorità con le deliberazioni n. 138/04, n. 168/04, n. 108/06 – ed in particolare che le parti non avevano raggiunto un accordo sul contenuto del contratto di vettoriamento che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra di loro. Inoltre, che non erano ancora spirati, per due dei tre clienti finali (C. e H. C.), i termini (semestrali) previsti per l’esercizio della facoltà di recesso dai contratti di compravendita con il loro precedente fornitore.

Il detto parere- secondo quanto riportato dall’Autorità al paragrafo 10.5 della deliberazione n. 20/2009 impugnata – aveva circoscritto la portata dell’annullamento prescrivendo all’Autorità di modulare l’ordine di consentire l’accesso a D. Energie, alla luce della completa disciplina in materia di accesso al servizio di distribuzione attualmente vigente rideterminare la sanzione pecuniaria "tenendo conto delle buone ragioni di Sime e del contegno vessatorio, quanto meno per quanto riguarda il completamento dei periodi semestrali di disdetta e considerando in concreto e nel merito le ragioni prospettate in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto.".

2.1.1. Ritiene il Collegio opportuno rammentare altresì che il predetto parere (punto 4.1.) aveva escluso che la configurazione di diritto soggettivo perfetto attribuita alla posizione attiva di cui all’art. 24 del d.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 implicasse il corollario per esso potesse qualificarsi qual "diritto assoluto" richiamando (punto 4.3.) la "predisposizione di una disciplina legale di conformazione" volta a rendere "le cause di rifiuto all’accesso ivi indicate le uniche legittimamente ipotizzabili" (obiettivo, questo, conseguito soltanto dopo l’adozione della esaustiva deliberazione n. 108/2006); al contempo, si era ivi rilevato (punto 4.5.) che, all’epoca in cui si sviluppò la vicenda contenziosa "il quadro regolatorio non era del tutto definito".

Quanto alla tempistica del recesso e del subentro, nel predetto parere si è altresì affermata la non condivisibilità della tesi della Sime per cui anche il contratto da essa intrattenuto con la Fiap avesse durata pluriennale (esso è stato espressamente qualificato di durata annuale: punti 7.1 e 7.2. del parere), ma si è al contempo disattesa la tesi dell’Autorità per cui anche i contratti stipulati dalla Sime con C. ed H. avessero durata annuale (punto 8).

Da ciò facendo conseguire (punto 8.7.) il "diritto soggettivo perfetto" di Sime di effettuare la fornitura in favore di C. ed H. "fino al completo spirare del termine della disdetta semestrale".

Sotto altro profilo (punto 9.4. del parere) si è ivi confutata la tesi dell’Autorità sottesa alla delibera n. 77/04 secondo cui non fosse necessaria la stipula di un accordo scritto tra le parti (e ciò proprio utilizzando qual coordinata ermeneutica una serie di atti promananti dalla stessa Autorità: punto 9.7. del parere citato).

Da tali premesse si è fatto discendere l’obbligo dell’Autorità – per quanto di interesse nell’odierno procedimento- di rimodulare la sanzione pecuniaria tenendo conto delle complessive valutazioni esposte al punto n. 10.5 del parere cui si fa integrale riferimento in questa sede.

3. Alla stregua del contenuto del citato parere devono essere immediatamente precisate alcune circostanze: in primo luogo, i termini del rapporto negoziale intercorso tra Sime e Fiap sono stati valutati in sede di ricorso straordinario in senso sostanzialmente conforme (id est: che trattavasi di contratto di durata annuale, soggetto a preavviso di disdetta trimestrale) alla prospettazione dell’Autorità: sono pertanto inammissibili tutte le argomentazioni riproposte dall’appellata nella propria memoria e volte a rimettere in discussione tale caposaldo motivazionale, in quanto già deciso con efficacia di giudicato.

Secondariamente che, quanto all’applicazione della sanzione, la rimodulazione avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che i contratti stipulati dalla Sime con C. ed H. avevano durata pluriennuale (e pertanto soggetti a più lungo termine di disdetta, pari a sei mesi); del "diritto soggettivo perfetto" di Sime di effettuare la fornitura in favore di C. ed H. "fino al completo spirare del termine della disdetta semestrale"; della necessità che l’accesso della subentrante venisse regolato da un accordo scritto (e delle "ragioni prospettate in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto": punto 10.5. del citato parere); del contegno vessatorio intrattenuto da C. ed H. nei confronti dell’appellata ("quantomeno per quanto riguarda i periodi semestrali di disdetta" punto 10.5. del citato parere).

4. E’ agevole riscontrare che tali aspetti, senz’altro favorevoli alla posizione di S., non sono stati compiutamente valutati dall’Autorità in fase di riedizione del potere.

Ed invero, il primo dato eclatante dimostrativo di tale circostanza riposa nella quantificazione della sanzione contenuta nella delibera n. 20/2009 censurata in primo grado rispetto a quella contenuta nella delibera n. 77/2004 parzialmente annullata in sede di ricorso straordinario: essa è identica.

Tale quantificazione risente della circostanza che sostanzialmente la delibera gravata in primo grado avrebbe individuato una persistente condotta ostruzionistica dell’appellata nei confronti della D., protrattasi sino a data successiva alla emissione del parere reso sul ricorso straordinario più volte citato.

Senonchè, se tale modus operandi in via di principio consente una valutazione sostanzialmente unitaria che giunga ad una complessiva quantificazione della condotta, non alle stesse conseguenze può pervenirsi nel caso di specie, laddove l’obbligo imposto all’Autorità di "rimodulare la sanzione" con riferimento alle condotte già esaminate in sede di ricorso straordinario, e tenendo conto delle indicazioni emerse in sede di parere reso dal Consiglio di Stato, avrebbe dovuto approdare ad una determinazione distinta da quella afferente alla "nuova" (recitus al persistere della) condotta ostruzionistica individuata in sede di riedizione del potere.

Allo stato, invero, non risulta in alcun modo intellegibile quale peso, sotto il profilo sanzionatorio, sia stato attribuito dall’Autorità alle condotte pregresse poste in essere da S. e quale a quelle oggetto di "nuovo accertamento", costituenti prosecuzione dell’illegittimo rifiuto opposto a D. già in passato sanzionate; neppure risulta chiaro se -ed in che termini- le indicazioni contenute nel citato parere reso dal Consiglio di Stato relativamente alle richieste " vessatorie" proposte dalle controparti negoziali nei confronti dell’appellata siano state tenute in considerazione.

La circostanza che la sanzione in passato irrogata fosse stata pari al minimo edittale non esonerava l’appellante Autorità a motivare in ordine a tali profili.

Né legittimamente poteva sostanziarsi la riedizione del potere utilizzando i risultati di una ispezione pregressa, temporalmente antecedente alla stessa emissione del più volte citato parere del Consiglio di Stato e del decreto demolitorio che lo ha recepito

5. Ma vi sono ulteriori emergenze processuali che militano per la reiezione dell’appello ed inducono a ritenere esatto il ragionamento espresso dal primo giudice nel capo della sentenza che ha preso in esame il segmento comportamentale dell’appellata successivo alla entrata in vigore della delibera n. 108/2006.

Nel rammentare infatti che è rimasto processualmente accertato che – già al momento della prima richiesta di accesso avanzata dalla D. – l’appellata avesse trasmesso a quest’ultima (inviandone copia all’Autorità) uno schema di contratto di vettoriamento che D. rifiutò di sottoscrivere (ed in ordine al cui contenuto non furono dall’Autorità sollevati rilievi), appare di rilevo rimarcare che tutte le parti del procedimento concordano sulla circostanza (a più riprese evidenziata peraltro nel più volte citato parere di questo Consiglio di Stato)che la sopravvenuta delibera n. 108/2006 abbia dettato compiuta e completa regolamentazione della materia (disciplinare tipo -"codice di rete"- contente le clausole contrattuali standard atte a garantire a tutte le imprese interessate l’accesso alla rete a parità di condizioni).

A fronte di tale innovazione, il ritenere una supposta ultrattività della pregressa richiesta di accesso avanzata da D. (e sulla base delle diverse condizioni in passato vigenti) collide sia con la portata innovativa di detta delibera, ma soprattutto, con le espresse indicazioni circa la necessità di una apposita richiesta di interconnessione che si rinvengono sub art. 14 commi 2, 3, 6 e 7 della delibera 29 luglio 2004, n. 138/04, (come modificata, tra l’altro dalla deliberazione n. 108/06).

La tesi dell’appellante Autorità, sostanzialmente, postula una inammissibile ultrattività della pregressa richiesta di accesso che collide con la irretroattività dell’innovato quadro regolamentare e che implica la inammissibile conseguenza per cui – in carenza di nuova richiesta, che tenesse conto del mutamento del quadro regolamentare- motu proprio l’appellata dovesse consentire a D. l’accesso alla rete, che risultava però normativamente regolato dalla sopravvenuta delibera n. 108/2006.

Tale ricostruzione non è accoglibile,e la comprova dell’esattezza della motivazione del primo giudice, si rinviene ex post nella circostanza che, non appena detta richiesta venne formulata, immediatamente l’appellata provvide ad ottemperare agli obblighi su di essa incombenti e discendenti dalla disposizione primaria di cui all’art. 24 comma I del d.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 ("Le imprese di gas naturale hanno l’obbligo di permettere l’accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto. ")

Il primo giudice ha quindi fatto buongoverno del principio secondo il quale "la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi." (si veda Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, ma anche Consiglio Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).

Alla stregua delle superiori considerazioni il complessivo percorso argomentativo della appellata decisione resiste alle censure articolate nell’appello: appare, pertanto, esatta e meritevole di conferma la decisione, e non meritevole di accoglimento l’appello proposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’appellante Autorità deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore dell’appellata società in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in Euro diecimila (Euro 10.000/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 3434 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Autorità al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata società nella misura di Euro diecimila (Euro 10.000/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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