Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1118 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con decisione n. 5053 del 27 settembre 2005 questa Sezione, in riforma della sentenza del Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia n. 2962 del 2 settembre 1998, disponeva l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato in data 9 aprile1997, con il quale, ai sensi dell’art.7, n.6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737, era irrogata nei confronti dell’ agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe G. la sanzione della destituzione dall’ impiego, con decorrenza 14 aprile 1997, su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina di Como in data 10 febbraio 1997, che lo aveva ritenuto responsabile della mancanza contestatagli essendo stata evidenziata a suo carico, a seguito di analisi di laboratorio, una positività di metaboliti urinari di cannabinoidi, sostanza di cui alla tabella II dell’art. 12 della legge 22.12.1975 n.685.

La statuizione di annullamento era pronunciata in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, con il quale era dedotta l’ illegittimità dell’atto impugnato per la mancata declaratoria dell’ inesistenza della violazione addebitata per insussistenza e/o mancata prova sul fatto contestato, (nonché di) inutilizzabilità delle analisi dell’11.6.1996.

L’ organo giudicante rilevava in particolare che nella particolare vicenda all’esame emergono dal procedimento disciplinare osservato circostanze tali da far ritenere che la valutazione dell’Amministrazione, nell’irrogazione dell’impugnata sanzione di destituzione si sia in effetti basata su elementi istruttori in parte inadeguati e non assolutamente certi e che, quindi, la stessa Amministrazione non abbia nella specie esercitato in modo pienamente corretto il proprio potere.

Nella motivazione delle sentenza, sulla scorta dei documenti versati in giudizio, era posto in rilievo:

– che l’agente scelto Cauchi, titolare di patente di guida per conduzione di automezzi dell’Amministrazione, veniva visitato in data 11.6.1996 presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato per il rinnovo della patente stessa, scaduta di validità;

– che in tale occasione il medesimo era sottoposto anche ad esame delle urine e che una prima determinazione semiquantitativa di laboratorio eseguita su un campione delle stesse avrebbe evidenziato positività ai metaboliti urinari di cannabinoidi;

– che l’allegato documento relativo all’esame in data 11.6.1996 risulta datato in effetti "23 maggio 1996 4:37" e, comunque, privo di intestazione riferita al ricorrente;

– che, nel frattempo, un altro campione di urina prelevato, sempre in data 11.6.1996, veniva inviato alla Direzione Centrale Polizia Criminale – Laboratorio della Polizia Scientifica per fare "effettuare indagini strumentali per la conferma di detta positività con apparecchio ADX Abbott" e che il controllo operato in data 21.6.1996 dalla Sezione Chimica del Servizio Polizia Scientifica evidenziava che "dai tracciati allegati, gli accertamenti analitici eseguiti con tecnica GC/MS hanno rilevato la presenza del metabolita della cannabis";

– che in data 2.8.1996 il Cauchi era sottoposto ad altri accertamenti presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Milano, questa volta orientati (diversamente da quelli iniziali) verso il c.d. Drugtest e l’analisi del capello (effettuato dal Centro tossicologico dell’Ospedale Riguarda di Milano), esami che davano risultati negativi; in tale occasione peraltro veniva espresso giudizio di non idoneità al servizio dell’interessato per la durata di 180 giorni;

– che questi ultimi giudizi venivano confermati dalla Commissione medica di II istanza di Torino, riunitasi il 14.8.1996, che esprimeva un giudizio conforme a quello della C.M.O. di Milano.

Il Collegio evidenziava gli elementi di perplessità nei dati documentali relativi alla visita effettuata dal Cauchi l’ 11 giugno 1996 in presenza di un referto elettronico datato "23.5.1996 4:37", e comunque non intestato al ricorrente, ed essendo smentito l’esito della indagine stessa da altre analoghe analisi compiute successivamente dal medesimo presso organi medicocollegiali in diverse sedi ospedaliere analisi peraltro più appropriate (Drug test e test sul capello) che hanno evidenziato la negatività della ricerca in riferimento al riscontro effettuato nella prima urino coltura.

Avverso detta decisione il Ministero dell’ interno ha proposto ricorso per revocazione per il motivo di cui all’ art. 81, n. 4), del r.d. 17 agosto 1906, n. 642, per errore nella cognizione dei fatti di causa che ha assunto valore decisivo ai fini della decisione del ricorso.

Nelle prospettazioni del Ministero con la pronunzia di accoglimento dell’appello è stato dato rilievo ad un accertamento datato 23 maggio 1996, che non è riferito ad un campione urinario appartenente al G., ma costituisce solo un test di routine per verificare il corretto funzionamento della macchina all’ uopo utilizzata. Viceversa il referto delle analisi effettuate in data 11 giugno 1996 dà atto della positività del ricorrente ai cannabinoidi, esito poi confermato da successiva analisi del medesimo campione effettuata il 22 giugno presso la Direzione centrale della polizia criminale.

Conclude il Ministero per l’ annullamento delle sentenza con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.

Si è costituito in giudizio il sig. G. che ha contraddetto in memoria alle deduzioni dell’ Amministrazione e concluso per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revocazione.

All’ udienza dell’ 11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Come in precedenza accennato, l’Amministrazione identifica il motivo di revocazione nell’erronea percezione da parte del giudice degli elementi documentali inerenti alle analisi di laboratorio eseguite in data 11 giugno 1996 per il controllo in ordine all’ assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’ agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe G.. Da esse risulterebbe, con carattere di incontrovertibilità, l’ esito positivo, in contrario alle conclusioni rese nella sentenza n. 5053 del 2005. Si verserebbe a fronte di un errore che ha assunto valore rilevante ai fini del convincimento del giudice, come tale riconducibile nell’ ipotesi di revocazione prevista dall’ art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

Il motivo di revocazione non va condiviso.

Va osservato che la pronunzia di cui si chiede la revoca è intervenuta a fronte di una pluralità di documenti afferenti ai test per la verifica della positività a sostanze cannabinoidi dei quali era stata curata l’ introduzione in giudizio, che si identificano:

– in un esame di urine datato 23 maggio 1996, privo di intestazione al ricorrente;

– in altro controllo su campione urinario operato in data 21 giugno 1996 dalla Sezione chimica del servizio Polizia scientifica, che dà atto della presenza del metabolita della cannabis;

– in successivi esiti di analisi eseguite presso la c.m.o. dell’ Ospedale militare di Milano in data 2 agosto 1996 e il Centro tossicologico dell’ Ospedale Niguarda di Milano (drug test e test su capello), che hanno evidenziato la negatività quanto alla presenza di sostanze di cui alla tabelle II dell’art. 13 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il convincimento del giudice si è formato sulla scorta di un esame critico di una pluralità di documenti acquisiti in ordine alla vicenda controversa.

La valutazione di prevalenza di un fatto documentalmente provato rispetto ad un altro viene, quindi, a ricondursi all’ autonoma ed insindacabile sfera di valutazione degli elementi probatori acquisiti in ordine ad un punto controverso della causa (positività o meno del G. all’ uso di cannabinoidi).

La doglianza dell’ Amministrazione, volta ad assegnare valore prevalente all’ indagine effettuata l’ 11 giugno 1996, si risolve, quindi, in una censura di errore di giudizio.

Siffatto profilo di doglianza non può avere ingresso nel ricorso per revocazione, che non può essere trasformato in mezzo di impugnazione per prospettare una diversa interpretazione del materiale probatorio onde ovviare a carenze defensionali circa la rilevanza degli elementi di prova acquisiti cui, nella stessa parte motiva delle sentenza oggetto della domanda di revocazione (pag. 9), è dato rilievo (cfr., Cons. Stato, V, 19 marzo 2007, n. 1298; V, 27 gennaio 2006 n. 244).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), in definitiva pronunzia, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9439

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Lecco, provvedendo ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., ha rinnovato la misura cautelare degli arresti domiciliari a suo tempo emessa nei confronti di C.P. dal Tribunale di Genova, successivamente dichiaratosi incompetente, in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale del riesame di Milano ha annullato la misura cautelare per ciò che attiene ad alcune imputazione e la ha invece confermata per quelle di cui ai capi nn. 20,30,32 e 38. 2. Ricorre per cassazione l’indagato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo si lamenta che non sono stati trasmessi al Tribunale del riesame alcuni dei decreti di autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni telefoniche a suo tempo emessi dall’autorità giudiziaria di Genova. Il Tribunale stesso ha dichiarato l’inutilizzabilità delle intercettazioni afferenti a tali decreti.

Tuttavia la sanzione avrebbe dovuto coinvolgere indistintamente tutti i decreti in ogni tempo adottati nel corso delle indagini e comunque tutti quelli non trasmessi.

2.2 Con il secondo motivo si deduce l’inutilizzabilità dei decreti acquisiti agli atti del procedimento ed adottati in via di urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 267 c.p.p., comma 2 per mancanza della motivazione in ordine alle ragioni di tale urgenza ed alla gravità del pregiudizio per le indagini. Nei decreti, infatti si fa riferimento ad informative della polizia giudiziaria che tuttavia non sono agli stessi allegati. Tale circostanza rileva poichè, ad avviso del ricorrente, il Gip non poteva essere in possesso delle annotazioni di polizia giudiziaria.

2.3 Con il terzo motivo si censura la mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni in questione. Il Tribunale ha giustificato tale omissione avendo ritenuto erroneamente che la richiesta sia stata avanzata tardivamente. In realtà la domanda è del 15 luglio 2010 e quindi anteriore di otto giorni rispetto all’udienza del Tribunale, sicchè vi erano le condizioni per soddisfarla.

2.4 Con il quarto motivo si censura l’apprezzamento del Tribunale in ordine all’esistenza di un grave quadro indiziario. Non sia è fornita la prova che le ipotetiche forniture riguardassero cocaina; e si è trascurato che l’indagato è affetto da una grave malattia tumorale e che ciò giustificava le visite ricevute dai suoi supposti complici. Il gravame, inoltre, espone numerose circostanze di fatto e frammenti delle emergenze investigative per argomentare l’assenza di un univoco significato probatorio delle acquisizioni valorizzate dal Tribunale.

3. Il ricorso è parzialmente fondato. Rilevano preliminarmente le questioni relative ai vizi afferenti al materiale probatorio. A tale riguardo, mentre sono infondate le prime due deduzioni, ha pregio la terza censura relativa alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni.

3.1 Il Tribunale ha correttamente dichiarato l’utilizzabilità dei soli decreti acquisiti al procedimento; ed invece l’inutilizzabilità delle captazioni fondate sui decreti autorizzativi non acquisiti agli atti. Tuttavia lo stesso Tribunale ha dato atto che tali ultime registrazioni sono ininfluenti ai fini della valutazione indiziaria in ordine agli illeciti per i quali è stata confermata l’ordinanza del Gip. Si tratta in realtà di una sola comunicazione relativa al capo d’imputazione n. 38 il cui quadro indiziario è stato ritenuto sufficiente pur tralasciando di utilizzare la prova in questione.

Tale apprezzamento è conforme ai principi e logicamente ineccepibile: da un lato, infatti, si è dichiarata l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi e dall’altro, tuttavia, è stata esperita la prova di resistenza, riscontrando la tenuta del quadro indiziario.

3.2 Il tema della motivazione dei decreti viene prospettato per la prima volta nella presente sede di legittimità. La censura, per come è esposta, si fonda, tuttavia, su una premessa palesemente ingiustificata. Si assume, infatti, che i decreti in questione siano stati motivati per relationem richiamando le informative di polizia;

ma del tutto apoditticamente si afferma che tali informative non siano state esaminate perchè non allegate ai decreti. E’ di tutta evidenza, tuttavia, che la motivazione per relationem non implica la necessità di formale fisica allegazione quanto piuttosto del richiamo ad un documento specifico acquisito agli atti del procedimento ed esaminato ai fini della valutazione demandata al giudice. Nel procedimento in esame non vi è alcun concreto elemento per ritenere che tale valutazione sia mancata. Il ricorso è basato sull’erroneo presupposto che il giudice delle indagini preliminari non abbia accesso agli atti d’indagine in occasione dell’adozione dei provvedimenti afferenti alle intercettazioni telefoniche. Dunque, il vizio motivazionale dedotto non sussiste.

3.3 E’ invece fondato, come si è accennato, il rilievo afferente alla mancata consegna dei supporti informatici relativi alle intercettazioni. L’ordinanza impugnata richiama correttamente la nota giurisprudenza costituzionale e quella delle Sezioni unite di questa Suprema corte, secondo cui il diritto indiscusso alla disponibilità di tali reperti deve essere compatibilizzato con le cadenze temporali inerenti al procedimento di riesame. Occorre dunque che la domanda sia proposta in tempo utile perchè possa essere materialmente soddisfatta. D’altra parte, prosegue ancora il Tribunale, l’osservanza del termine di legge per la decisione non esclude che eventuali rilievi possano essere comunque fatti valere successivamente una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta. Nel caso di specie, considera conclusivamente lo stesso Tribunale, la richiesta è stata avanzata al pubblico ministero presso il Tribunale di Lecco in data 15 luglio ed è stata successivamente inoltrata alla Procura della Repubblica di Genova al fine di ottenere la copia dei supporti in questione. In tale situazione si ravvisa che la richiesta sia tardiva, anche alla luce delle ragioni prospettate dal pubblico ministero in ordine all’impossibilità di adempiere tempestivamente.

Tale valutazione appare censurabile. La richiamata pronunzia delle Sezioni unite ha rammentato che la richiesta della copia dei supporti è finalizzata ad esercitare il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate; ed ha considerato che "ne consegue che essa deve essere rilasciata, comunque, in tempo utile perchè quel diritto di difesa possa essere in quella sede esercitato". L’importanza del diritto fatto valere dalla difesa implica "sotto il profilo organizzativo, l’opportunità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi anche preventivamente e per tempo per essere in grado di ottemperare tempestivamente al nuovo obbligo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale".

In tale situazione appare censurabile per irragionevolezza l’apprezzamento del Tribunale del riesame che ha ritenuto tardiva la richiesta di copia avanzata 12 giorni prima della decisione (27 luglio 2010) e, conseguentemente, giustificata la mancata consegna dei supporti di cui si discute. Infatti tra il giorno della richiesta e quello dell’udienza in cui è stata assunta la decisione è decorso un lasso di tempo apprezzabile ed idoneo a consentire l’estrazione delle copie richieste. Considerata la rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, l’accusa pubblica ben avrebbe potuto assumere le iniziative occorrenti per soddisfare la richiesta, magari con uno sforzo organizzativo. E’ ben vero che gli atti si trovavano presso altro ufficio giudiziario per effetto del trasferimento della competenza territoriale. Tuttavia, considerata anche la disponibilità di strumenti telematici di comunicazione, la distanza fisica tra gli uffici stessi non costituisce motivo sufficiente a giustificare l’inadempimento. Dunque, conclusivamente, come ritenuto dalla già richiamata pronunzia delle Sezioni Unite, la mancata consegna delle copie ridette determina nullità a regime intermedio che impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

"comportando la dichiarazione di nullità la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l’atto nullo e la necessità della rinnovazione di quest’ultimo, con emenda dei vizi riscontrati ( art. 185 c.p.p.). In sede di rinvio, non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10 (…) il tribunale del riesame è reintegrato nei poteri-doveri" istituzionali. Dovrà essere in particolare vagliata l’esistenza, a prescindere dalle intercettazioni telefoniche, di un quadro indiziario idoneo a giustificare la misura cautelare per alcuna delle imputazioni.

La decisione della questione in esame, determinando la caducazione dell’atto ed imponendo una nuova valutazione del materiale probatorio residuo, esonera dall’esame del motivo sub p. 2.4.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-06-2011, n. 12898 Notificazione degli atti

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 29.12.2005, dichiarava inammissibili le impugnazioni proposte – in relazione ad un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale – da D.G. A. e I.V. in via principale, e dalla società Toro Assicurazioni spa in via incidentale, avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 19.5.2000.

Il primo giudice – nella controversia in esame, promossa da M. V., D.G.A. e I.V. nei confronti delle società Cirio spa e Toro Assicurazioni spa – aveva accolto la domanda degli attori, di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale, rigettando le domande di garanzia avanzate dalla Toro Assicurazioni spa nei confronti della chiamata in causa Levante – Norditalia Assicurazioni (ora Carige Assicurazioni spa), e da quest’ultima, nei confronti della chiamata in causa Cidas Assicurazioni.

L’inammissibilità dell’appello principale era dichiarata per la rilevata tardività della notificazione dell’impugnazione, da parte degli appellanti, alla Toro Assicurazioni, eseguita oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 325 c.p.c., e decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, dalla notificazione della sentenza avvenuta, nella specie, alla parte personalmente, unitamente al precetto, ma, come tale, ritenuta dal giudice dell’impugnazione utile a far decorrere il termine breve per la sola parte notificante.

L’inammissibilità dell’appello incidentale era, invece, dichiarata per la mancata esposizione delle ragioni sulle quali lo stesso si sarebbe dovuto fondare.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo D.G.A. e I.V..

Resistono con controricorso la Toro Assicurazioni spa e la Carige Assicurazioni spa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 10.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 13.7.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.

Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. La questione di diritto posta dall’ordinanza di rimessione.

Con l’ordinanza interlocutoria è posta la seguente questione di diritto: " Se – valorizzando la portata precettiva del principio di durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), nonchè l’argomento che fa leva sulla circostanza per cui il notificante, proprio con l’effettuazione della notificazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., dimostra di avere completa ed effettiva conoscenza del contenuto della sentenza, rendendo così inutile la scissione, sul piano diacronico, della tutela in executivis e, per la parte residua, di quella impugnatoria, da differirsi eventualmente in base al termine lungo ex art. 327 c.p.c. – possa enunciarsi, contrariamente a quanto afferma l’attuale prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del solo notificante".

L’ordinanza dubita che l’orientamento attuale "sia coerente alle finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c., e soprattutto che esso sia compatibile con il novellato art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo".

La questione esige alcune precisazioni.

L’indirizzo che, fino alla fine degli anni l70 del secolo scorso, risultava consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, era nel senso che il principio di inidoneità della notificazione della sentenza al domicilio reale della parte, anzichè al procuratore costituito (come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.), in funzione della decorrenza dei termini abbreviati di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., dovesse trovare applicazione nei soli confronti del notificato.

E ciò perchè nel suo interesse esclusivo era posto l’obbligo della notificazione al procuratore costituito, mentre una tale esigenza non sussisteva per il notificante, il quale, "con il fatto stesso di prendere l’iniziativa della notificazione, dimostra di avere avuto la possibilità di valutare l’opportunità di impugnare o meno la sentenza nel termine breve" (così Cass. 11 dicembre 1978, n. 5844).

Era anche evidenziato che la notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente era affetta da nullità, e non già da inesistenza. Al che conseguiva, per un verso, l’assenza di prova legale della conoscenza dell’atto da parte del destinatario e, per altro verso, emergeva la conoscenza dello stesso da parte del notificante; in tal modo, facendo decorrere soltanto per quest’ultimo il termine breve per impugnare; notificante che, del resto, non poteva opporre una nullità alla quale aveva dato causa (Cass. 4 gennaio 1978, n. 15).

Nessun rilievo era attribuito alla circostanza che l’istanza di notificazione provenisse dalla parte stessa e non dal difensore, poichè, anche la sola iniziativa in tal senso, "dimostra la conoscenza e la utilizzazione di istituti e strumenti tecnico- giuridici che presuppongono necessariamente quanto meno l’assistenza se non proprio l’attività diretta di un difensore" (Cass. 11.5.1982 n. 2957).

Nè la conclusione sarebbe stata diversa se la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., ed, ancor più, se avesse anche contenuto una espressa riserva di impugnazione, poichè con essa si realizzava, sostanzialmente, lo scopo dell’art. 326 c.p.c., che condiziona la decorrenza del termine breve per l’impugnazione all’avvenuta notifica della sentenza e la connessa indisponibilità, per la parte notificante, degli effetti a tal riguardo conseguenti alla notificazione stessa, così da rendere irrilevante, ai fini della conservazione del termine di impugnazione annuale, il particolare fine processuale perseguito dalla parte notificante (possibilità di immediata esecuzione della sentenza, dimostrazione di non acquiescenza ad essa, od altro) (così ancora la citata Cass. n. 5844 del 1978). A partire dagli anni ’80, l’indirizzo giurisprudenziale così ripercorso è stato oggetto di un nuovo intervento da parte della Suprema Corte che ha ribaltato il principio in precedenza enunciato, affermando che la notificazione effettuata alla parte personalmente in forma esecutiva (art. 479 c.p.c.) deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante.

Il principio è affermato, inizialmente, dalle Sezioni Unite con la sentenza del 20 maggio 1982, n. 3111, e la giustificazione s’incentra, essenzialmente, nel principio di comunanza, per entrambe le parti, del termine per l’impugnazione.

Inoltre, si contesta la tesi sostenuta dal contrario indirizzo, evidenziandosi che, seppur è vero che le formalità imposte dagli artt. 285 e 170 c.p.c., sono "nell’interesse del notificato, parimente è vero che il notificante, adottando, ai fini esecutivi, quelle dell’art. 479 c.p.c., non ha di certo inteso interporre in mora la controparte ad impugnare la sentenza nel termine breve – sollecitatorio in tal senso – e, tanto meno, ha voluto mettere in mora se stesso".

Ulteriori conferme in tal senso sono contenute nelle pronunce successive (Cass. 17 agosto 1982, n. 4630; cass. 28 gennaio 1983, n. 786; Cass. 1 dicembre 1984, n. 6290; Cass. 6 marzo 1985, n. 1859;

Cass. 11 giugno 1986, n. 3870; Cass. 4 novembre 1987, n. 8091; Cass. 26 febbraio 1988, n. 2043; Cass. 13 febbraio 1989, n. 886; Cass. 19 gennaio 1990, n. 305; Cass. 6480 dell’8 giugno 1995, n. 6480; Cass. 9 luglio 1997, n. 6213; Cass. 13 gennaio 1999, n. 276; Cass. 18 aprile 2000, n. 4975).

Nel tempo, questo indirizzo è stato costantemente ed ininterrottamente seguito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

Fra le pronunce più recenti Cass. 1 giugno 2010, n. 13428; Cass. 27 aprile 2010, n. 10026; Cass. 29 marzo 2010, n. 7527; Cass. 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. 2 aprile 2009, n. 8071; Sez. Un., ord. 19 novembre 2007, n. 23829; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547. 2. La decisione di questa Suprema Corte.

La Corte ritiene che l’attuale indirizzo interpretativo – per il quale la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., sia inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti, sia del notificante, sia del destinatario – sia tuttora da seguire.

Le ragioni sono le seguenti.

Dato di partenza è che tale inidoneità si basa sul principio per il quale la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l’effetto particolare della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha funzione propedeutica all’esecuzione, ai sensi dell’art. 479 c.p.c..

La notificazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c., infatti, ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti, proprio per consentirle di valutare l’eventualità di un adempimento spontaneo.

La notificazione della sentenza ai fini della sua impugnazione, invece, è finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato; ed a questo fine le modalità ordinamentali da rispettare sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 170 e 285 c.p.c.( v. anche per un’analoga tematica Sez. Un. 22 giugno 2007, n. 14571). Il sistema processuale, in sostanza, pone in risalto proprio questo dato. Ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, l’iniziativa della parte che, in funzione sollecitatoria, mette in mora la controparte ad impugnare, mediante notificazione della sentenza nei modi stabiliti dall’art. 285 c.p.c., è l’unica modalità di notificazione che consenta di acquisire la scienza legale della sentenza, alla quale è condizionata l’impugnazione nel termine breve.

E, per conoscenza legale, deve intendersi la conoscenza acquisita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria, o che la stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare tale conoscenza, con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Al che consegue l’irrilevanza di una diversa scienza effettiva conseguita aliunde e, quindi, anche per effetto della notificazione della stessa sentenza a fini esecutivi, nei modi stabiliti dall’art. 479 c.p.c.. Nè, sotto questo profilo, è predicabile il concetto di nullità – inesistenza affrontato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità per escludere che il notificante possa far valere la nullità della notificazione, alla quale egli stesso ha dato causa (art. 157 c.p.c.), ovvero il principio della sanatoria della nullità della notificazione per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

Il concetto, infatti, attiene al tema della sanatoria ed, a tale fine, può essere postulato; non investe, invece, il diverso ambito del procedimento notificatorio e delle modalità allo stesso imposte dall’ordinamento positivo.

La notificazione alla parte personalmente – e non al procuratore costituito – non è nulla; realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., come tale, inidonea a realizzare quella funzione acceleratoria in grado di fare decorrere il termine breve per impugnare la sentenza (v. anche Cass. n. 10026 del 2010).

D’altra parte, sotto un ulteriore profilo, non può ipotizzarsi neppure un’ipotesi di decadenza "interpretativa", per essere legate, le cause di decadenza, al principio di tassatività.

Acquisito, dunque, questo punto fermo, il passo successivo non può che essere quello per cui l’inidoneità valga per entrambe le parti – notificante e destinatario -; e ciò perchè il termine di impugnazione è comune ad entrambe le parti.

Diversamente, nei confronti del notificante opererebbe una sorta di disparità di trattamento che non troverebbe addentellati ordina mentali giustificativi, creando una grave disarmonia sistematica.

Per una parte (notificante), infatti, decorrerebbe il termine breve e, per l’altra parte (notificato), il termine lungo.

L’unità dei termini per l’impugnazione assicura e tutela, invece, l’equilibrio e la parità processuale fra le parti, coniugandosi con il principio della conoscenza legale della sentenza ai fini dell’impugnazione quale quella acquisita soltanto attraverso l’adozione degli schemi legali tipici a tal fine predisposti dal legislatore (Artt. 285 e 170 c.p.c.).

In sostanza, si vuole sottolineare che il legislatore, per assicurare alla notificazione della sentenza una funzione acceleratoria e sollecitatoria, ha previsto l’utilizzo di un determinato paradigma procedimentale, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa a fini impugnatori, rimettendo alla valutazione ed all’interesse delle parti di attivare un tale meccanismo, attraverso il rispetto delle forme tipiche previste dall’art. 326 c.p.c..

Nè ad avvalorare una supposta diversità di termini (per il notificante e per il notificato) può essere invocato il c.d. principio della scissione della notificazione affermato dalla giurisprudenza costituzionale (tra le varie, Corte cost., sent. n. 28 del 2004), in forza del quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

La produzione degli effetti collegati alla notificazione stessa, infatti, è comunque condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e, sotto questo profilo, l’art. 326, primo comma, cod. proc. civ. integra proprio l’ipotesi in cui si richiede che la notificazione si sia perfezionata nei suo complesso; convalidando, anche per questa via, il principio della comunanza del termine d’impugnazione.

A sostenere la diversa tesi, prospettata con l’ordinanza di rimessione, non vale richiamare neppure quella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. ord. 18 settembre 2009, n. 20193; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. 8 maggio 2008, n. 11216) per la quale l’effetto acceleratorio della notificazione della sentenza "si consegue anche nei casi in cui la stessa notificazione sia stata fatta alla parte presso il suo procuratore costituito".

E ciò anche se la sentenza sia munita di formula esecutiva.

In questo caso, ciò che rileva, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non è infatti la volontà della parte che ha chiesto la notifica, ma la circostanza che l’opportunità dell’impugnazione possa essere verificata da un soggetto qualificato a farlo; ciò rendendo effettiva, per la parte, la tutela a tal fine predisposta dall’ordinamento.

Anche il principio della ragionevole durata del processo richiamato dall’ordinanza interlocutoria non apporta elementi utili alla tesi prospettata.

La disciplina dettata dall’art. 327 c.p.c., comma 1, è compatibile con l’art. 111 Cost., comma 2, perchè l’impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione del giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe.

Ciascuna parte, infatti, può azionare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione: se vincitore attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente tramite l’impugnazione immediata (v. anche Cass. n. 23501 del 2004).

In sostanza, quindi, l’attuale disciplina dei termini non è in contrasto con il principio espresso dal secondo comma dell’art. 111 Cost., poichè i tempi del processo, in questo caso, non conseguono all’interpretazione normativa prescelta, ma sono rimessi all’opzione privilegiata dalle parti.

Neppure il termine, ancor più lungo, concesso al contumace involontario dall’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. pone, del resto, dubbi di compatibilità costituzionale, essendo esso preordinato alla tutela del diritto di difesa.

Le considerazioni svolte trovano, poi, ulteriore ed indiretto riscontro in due recenti interventi legislativi (non applicabili, però, ratione temporis al caso in esame).

Il primo, in ordine temporale, è quello (di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 139 quater, conv., con mod., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) che ha inciso sull’art. 479 c.p.c., con l’eliminazione, nell’ambito del comma 2, della disposizione che consentiva la notificazione della sentenza in via esecutiva, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

La circostanza che, attualmente, la notificazione in executivis sia consentita soltanto nei confronti della parte personalmente, rende evidente che la legge ancora gli effetti della notificazione al dato oggettivo dello schema legale (quello previsto dall’art. 479 c.p.c., ovvero quello di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c.) utilizzato.

Il secondo intervento del legislatore è quello – di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69 – relativo all’abbreviazione a sei mesi del c.d. termine lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., elemento questo che, in un’ottica anch’essa acceleratoria, attenua (non eliminandola comunque del tutto) l’analoga esigenza sulla quale si fonda l’opzione ermeneutica che vorrebbe, in caso di notifica della sentenza alla parte personalmente, imporre al solo istante l’onere di impugnare nel termine breve.

Per l’ordinamento ciò che rileva, dunque, – al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione – non è la conoscenza effettiva, ma la predisposizione di quegli schemi legali tipici ai quali un tale effetto è riconosciuto.

Il rispetto della forma è, in definitiva, un modo di esercizio del potere stesso.

Conclusivamente, va enunciato il seguente principio di diritto: "La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., – nel regime anteriore alla L. 23 febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato.

Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c., e compatibile con il novellato art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo". 3. L’esame del ricorso.

Alla luce dei principii enunciati va, ora, esaminato il ricorso proposto.

I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 285, 325, 326, 327 e 479 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (error in procedendo).

Sostengono l’erroneità della decisione impugnata che ha ritenuto che la notificazione della sentenza in forma esecutiva al domicilio del soccombente, anzichè al procuratore costituito, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., mentre non fa decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti del destinatario, produce, invece, tale effetto nei confronti del notificante; e ciò perchè quest’ultimo, per il fatto stesso di avere assunto tale iniziativa, ha dimostrato di avere potuto valutare l’utilità di proporre o meno l’impugnazione nel proprio interesse.

Il motivo è fondato sulla base della soluzione adottata dalle Sezioni Unite con la presente decisione.

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da D.G.A. e I. V. per tardività, per essere stato proposto con atto notificato "a distanza di più mesi dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva nei confronti della Toro Ass.ni s.p.a.".

La notificazione in forma esecutiva alla parte personalmente – come nella specie – è, come si è visto, inidonea, come tale, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; e ciò per entrambe le parti.

Ne deriva la piena ammissibilità del proposto appello, che dovrà essere esaminato nel suo fondo dal giudice del rinvio.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese del giudizio di cassazione vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-04-2011, n. 3096 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premettono, in fatto, i ricorrenti di essere tutti ex dipendenti delle passate gestioni sanitarie ENPAS ed ENPDEP, ENPALS, ENPAM, Casse Mutue Coltivatori e Casse Mutue Artigiani, ed optanti ex art. 75, d.P.R. 761/79 per il mantenimento della posizione assicurativa costituita presso l’Inps e presso i Fondi integrativi di Previdenza esistenti negli Enti di provenienza, e di avere continuato a versare i contributi ai fondi optati, al fine del godimento del trattamento pensionistico come risultante dalla funzione integrativa del F.I.P..

Precisano, quindi, che l’adesione al Fondo Pensionistico Integrativo consente la maturazione di taluni benefici di carattere previdenziale, avendo lo specifico fine d’integrazione del trattamento A.G.O. – INPS, attraverso il conseguimento per ciascun ex dipendente di un trattamento globale (A.G.O. + l’importo del Fondo) equiparato la massimo dell’anzianità prevista (40 anni di servizio utile) pari al 100% dell’ultima retribuzione goduta all’atto del collocamento in quiescenza, e del successivo adeguamento della pensione così attribuita alla retribuzione del pari grado ed anzianità in servizio, nonché aggiornamento del conteggio integrativo per ogni rinnovo contrattuale applicato ai dipendenti in servizio.

Espongono, ancora, i ricorrenti che la somma dei due trattamenti pensionistici (trattamento base erogato all’atto del collocamento a riposo secondo le regole del Fondo Lavoratori Dipendenti e pensione integrativa erogata dal Fondo Previdenziale come gestito oggi all’interno dell’INPDAP) avrebbe dovuto assicurare loro un importo di pensione pari all’integralità della ultima retribuzione percepita in costanza di servizio, ovvero pari a quella del parigrado ancora in servizio.

Lamentano come, invece, l’art. 15, legge n. 724/1994, varato per porre rimedio alla distorsione creatasi nel tempo nei confronti dei c. d. optanti che venivano a percepire, all’atto del pensionamento una doppia indennità integrativa speciale, ha creato una sperequazione tra i dipendenti andati in pensione entro il 31/12/1994, per i quali è rimasto in vigore il doppio trattamento e quelli collocati a riposo dall’1/1/1995, per i quali è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo.

Dunque, con l’art. 39, CCNL dei dipendenti del comparto Enti pubblici non economici, è stata prevista una revisione della normativa dei Fondi integrativi, da cui sono stati esclusi i pensionati con decorrenza anteriore al 1/1/1995.

Con il ricorso in epigrafe, reclamano, pertanto, l’annullamento della delibera INPDAP n. 325/1996, avente ad oggetto "Modifiche ai regolamenti dei Fondi di previdenza del personale a rapporto d’impiego delle ex gestioni ENPAS ed ENPDEP", nella parte in cui non viene prevista l’applicazione delle modifiche intervenute nella regolamentazione dei Fondi integrativi, per effetto dell’art. 15 comma 6 della legge n. 724/94 e dell’art. 39 del CCNL 1995, anche ai pensionati c.d. optanti ex art. 75, d.P.R., n. 761/79, ante 1.1.1995,

Deducono, al riguardo, i seguenti motivi di censura:

A) Violazione di legge in senso formale e sostanziale; eccesso di potere; nullità assoluta.

B) Violazione di legge in senso formale e sostanziale; eccesso di potere anche in relazione all’art. 15, legge 724/94; travisamento dei fatti.

C) Violazione di legge in senso formale e sostanziale; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi costituzionali del buon andamento, imparzialità, logicità dei provvedimenti; manifesta ingiustizia, illogicità e infondatezza; eccesso di potere.

D) Violazione di legge in senso sostanziale; eccesso di potere; sviamento del procedimento; violazione del contrarius actus in tema di assunzione del provvedimento; eccesso di potere.

E) Sviamento di potere; difetto di funzionalità del criterio; illogicità; manifesta infondatezza; eccesso di potere.

Chiedono, in conclusione, l’annullamento della impugnata delibera, nella parte in cui non ne è prevista l’applicazione anche nei propri confronti; in via subordinata, chiedono la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale sulla base della sollevata questione di costituzionalità dell’art. 15, legge n. 724/1994, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; in via ulteriormente subordinata, chiedono l’accertamento della nullità della delibera impugnata, con ogni effetto anche di natura ripristinatoria.

Si è costituito l’intimato Ente previdenziale che, con memoria difensiva, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, chiedendone, pertanto, l’integrale rigetto.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che avrebbe posto a fondamento della decisone la questione, rilevata d’ufficio, della giurisdizione; quindi ha trattenuto la causa a sentenza.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che difetti, quanto alla odierna vicenda contenziosa, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sulla questione si è pronunciata reiteratamente la Corte di cassazione che ha osservato come, a seguito della costituzione presso l’Inps, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all’art. 47 l. 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l’erogazione dei trattamenti, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell’opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale – traendo titolo, non più dal rapporto di pubblico impiego con l’ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l’Inps – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 giugno 1991, n. 6875; 28 ottobre 1993, n. 10706; 28 marzo 1998, n. 3303; 7 maggio 2002, n. 6491).

Ha osservato, invero, la Corte regolatrice che "l’elemento costitutivo della natura previdenziale di una determinata prestazione pecuniaria è desumibile non già esclusivamente dall’omologa funzione di quest’ultima, bensì dalla sussistenza del dato strutturale costituito dalla sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso, sicché i trattamenti correlati appunto alla cessazione del rapporto di lavoro hanno, ciò nonostante, natura di retribuzione differita solo fino a quando la loro erogazione sia riferibile ad adempimento di obbligazioni proprie di tale rapporto, mentre dismettono la natura retributiva, per assumere quella previdenziale, conforme alla loro funzione, quando divengano – come è accaduto nel caso di specie, per effetto della descritta vicenda estintiva degli enti mutualistici – riferibili ad un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto."

Le superiori considerazioni possono essere spese anche con riferimento alla vicenda contenziosa che ne occupa, essendo controversa la disciplina dei Fondi integrativi in materia di forme di previdenza volontarie finalizzate alla erogazione di trattamenti pensionistici integrativi,

come gestiti, ormai, all’interno dell’INPDAP.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’I.N.P.D.A.P. delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.