Cass. pen., sez. I 25-06-2008 (05-06-2008), n. 25727 Contemporanea partecipazione a più associazioni criminali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia – giudice dell’esecuzione – ha, per quanto qui interessa, respinto l’istanza di revoca parziale della condanna inflitta a M.G. dalla Corte d’Assise di Appello di Milano con sentenza del 14.2.2000, limitatamente al delitto associativo in tema di narcotraffico al capo 2 dell’imputazione, per pretesa duplicazione di giudicato rispetto al reato oggetto della meno grave condanna irrogata dalla Corte d’Appello di Palermo il 6.6.2003, non ravvisando identità storiconaturalistica dei fatti nelle due sedi giudicati e riportandosi alla pronuncia emessa "in executivis" il 15.11.2004 dalla Corte palermitana, che aveva già risolto nello stesso senso la questione.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione l’interessato e il difensore, denunciando, con argomentazioni sintoniche e complementari, violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e art. 669 c.p.p., nonchè carenza o illogicità della motivazione.
Il giudice "a quo" si era limitato ad un riscontro letterale fra i capi d’imputazione dei due processi, senza tener conto della struttura della fattispecie associativa, qualificata dallo specifico programma di attività delittuosa che, nel caso in esame, era lo stesso, essendo pacificamente riconosciuto che il gruppo operante in Sicilia e là giudicato non costituiva altro che uno dei canali di rifornimento della più ampia organizzazione dedita allo spaccio di varie specie di droga sulla piazza di (OMISSIS), con ramificate e mutevoli fonti di approvvigionamento; il ricorrente, nella veste direttiva e di finanziatore accertata in entrambi i giudizi, si, era ad un certo punto occupato dell’acquisto di una motonave per il trasporto dell’"hashish" in Sicilia e successivo inoltro a destinazione. Non era quindi rilevante che la contestazione nel giudizio di Milano risalisse più indietro nel tempo, nè le condotte erano diversamente "localizzate", risultando in entrambi i casi estese a molteplici luoghi in (OMISSIS) e all’estero; gli associati erano di fatto i medesimi, e nei confronti di un coimputato nel procedimento svoltosi in (OMISSIS) il G.I.P. di Milano aveva disposto l’archiviazione proprio in forza del divieto di "bis in idem".
Neppure rilevava la precedente decisione "in executivis" della Corte d’Appello di Palermo in quanto emessa da giudice incompetente, essendo all’epoca già divenuta irrevocabile per ultima una ulteriore condanna del Tribunale di Brescia, cui era pertanto attribuita la funzione di giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 4.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; ha replicato con memoria la difesa.
Il gravame è infondato. Va anzitutto ribadito che la struttura dell’associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell’altra ed operi sotto il suo controllo (Cass., Sez. 6^, 3.6.1993/11.2.1994, De Tommasi ed altri) oppure sia a questa legata da un vincolo federativo (Cass., Sez. 1^, 13.1/18.2.2005, Serraino); in sostanza, anche nel campo dell’economia criminale ben può verificarsi, come nell’ambito delle attività lecite, che un soggetto sia contemporaneamente socio di più società, fenomeno tanto più frequente quando la partecipazione riguarda la società controllata e quella controllante. Pertanto, in presenza di strutture coordinate o subordinate l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta – in assenza di documentati rapporti contrattuali – con l’esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza. Nel caso di specie la valutazione del giudice di merito è ragionevole e in questa sede incensurabile, poichè l’autonomia del sodalizio giudicato dalla Corte territoriale di Palermo è stata affermata in ragione di plurimi e convergenti dati sintomatici: la struttura è stata costituita circa dieci anni dopo l’inizio dell’operatività del gruppo "milanese"; non vi è piena coincidenza soggettiva, come emerge dal raffronto fra i capi d’imputazione e dalle stesse deduzioni del ricorrente; il campo di operazione è diverso e più limitato, riguardando il rifornimento – non in esclusiva – di alcune soltanto delle molteplici tipologie di stupefacenti trattate dalla più antica organizzazione; i mezzi navali sono stati apprestati – indipendentemente dalle preesistenti modalità di trasporto del sodalizio maggiore – in vista di particolari esigenze del traffico con una specifica fonte di approvvigionamento (Nordafrica – v. in proposito il ricorso del difensore); pur essendo l’attività di entrambe le strutture largamente estesa nel territorio nazionale e all’estero, l’operatività dell’una si è esplicata in via prioritaria in (OMISSIS), mentre l’altra ha operato principalmente in (OMISSIS), "terminale" del traffico proveniente dalle coste settentrionali africane, e ciò richiede una differenziazione a livello organizzativo.
Quanto poi all’incidenza di altri provvedimenti giurisdizionali, il decreto di archiviazione nei confronti di un diverso indagato non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti del M..
Preclusivo all’istanza qui avanzata deve invece ritenersi il precedente rigetto del 15.11.2004 da parte della Corte d’Appello di Palermo in sede esecutiva. Infatti, le pronunce del giudice dell’esecuzione, pur non avendo efficacia di giudicato, determinano una preclusione "rebus sic stantibus" alla riproposizione di una domanda già rigettata (art. 666 c.p.p., comma 2), che può essere superata solo con la prospettazione di elementi nuovi o non precedentemente valutati. L’effetto preclusivo discende dalla pronuncia sul merito, indipendentemente da questioni processuali che dovevano essere fatte valere esclusivamente nel corso del procedimento, e non possono essere per la prima volta sollevate con una nuova istanza; resta perciò irrilevante l’eccezione di incompetenza della Corte palermitana qui sollevata. Tanto considerato, nessun nuovo elemento risulta prospettato con la domanda introduttiva del presente procedimento, ed anzi il ricorso personale del M. è in larga parte costituito da una critica della decisione della Corte d’Appello che doveva essere fatta valere con i mezzi d’impugnazione, e non nell’ambito di un ripetitivo incidente d’esecuzione.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II Penale, 20 luglio 2011, n. 28875 E’ appropriazione indebita quanto si trattiene l’auto in leasing anche se il contratto è risolto?

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Fatto

p.1. Con ordinanza del 4/02/2011, il Tribunale di Ragusa confermava il decreto emesso in data 11/01/2011 con il quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro preventivo di un’autovettura Mercedes tg … in possesso di B.S. e B.G., indagati del reato di cui all’art. 646 c.p. per non avere riconsegnato alla società di leasing, nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto, la suddetta auto.

p.2. Avverso l’ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto un unico ricorso in cassazione deducendo violazione dell’art. 646 c.p. per non avere il tribunale considerato che, nella fattispecie in esame, non era neppure configurabile in astratto l’ipotizzato reato di appropriazione indebita atteso che i ricorrenti non avevano mai avuto alcuna intenzione di impossessarsi dell’auto, tant’è che, con lettera del 6/05/2010, avevano invitato la società di leasing ad effettuare il materiale ritiro. Nella fattispecie, quindi, era ravvisabile, al più, una controversia di natura civilistica. Il tribunale, poi, non aveva considerato che era stata dedotta una compensazione e che la denuncia di furto avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio circa la chiara buona fede dei ricorrenti.

Diritto

p.3. La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Il tribunale, in ordine all’eccezione dei ricorrenti che, a sostegno della loro buona fede, avevano prodotto la lettera con la quale, a seguito della diffida, avevano invitato la società di leasing a ritirare l’autovettura, l’ha respinta rilevando che, ai sensi dell’art. 8.2 del contratto, i ricorrenti erano obbligati “alla immediata restituzione nel luogo indicato dal concedente del bene”.

Ad avviso del Tribunale, la suddetta norma era sufficiente per far ritenere la sussistenza del fumus delicti.

Sennonché, va replicato che la suddetta motivazione è fuorviante rispetto alla prova dell’elemento psicologico del reato di appropriazione indebita.

Infatti, la violazione della citata norma pattizia, può, al più, dare luogo ad una responsabilità civile, ma non si capisce come dovrebbe refluire anche sulla prova dell’elemento psicologico del contestato reato di appropriazione indebita.

È vero che è sufficiente la sola configurabilità astratta del reato ma, nel caso di specie, non spiega il tribunale neppure quali siano gli elementi fattuali dai quali desumere la sussistenza degli estremi dell’ipotizzato reato.

Altro punto su cui il tribunale omette qualsiasi motivazione, è la dedotta compensazione: in proposito, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280. In conclusione, essendo la motivazione carente, l’ordinanza va annullata con rinvio al tribunale di Ragusa per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3673 Canone

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Svolgimento del processo

G.G. conveniva nel 1998 dinanzi al Tribunale di Roma C.M., D.C.C., B., M. e L., R.R., C.E., eredi di D.C. N., chiedendo, previa determinazione del canone di locazione di un appartamento ai sensi della legge 392/1978, la restituzione dell’eccedenza – L. 18 milioni e cinquecentomila o comunque delle somme indebite – ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale determinava il canone, ma rigettava la domanda di restituzione per mancanza di prova di pagamenti in eccedenza.

Con sentenza del 18 maggio 2005 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello perchè il teste escusso – padre del G. – aveva genericamente riferito che il figlio gli aveva comunicato l’importo del canone corrisposto, ma la scrittura del 1997 da atto che il canone pagato è quello pattuito con il de cuius, senza però precisarne l’ammontare, mentre le somme risultanti dai vaglia e dagli assegni bancari erano di importo inferiore – L. 12.015.000 – all’ammontare dovuto – L. 16.020.495 – e variavano da L. 500 mila a L. 425 mila a L. 625 mila a L. 400 mila.

Ricorre per cassazione G.G. cui resiste C. M.. La notifica della data di udienza è stata effettuata personalmente al ricorrente essendo deceduto il suo difensore.

Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente denuncia "Omessa ed insufficiente motivazione della decisione impugnata per la parte relativa al mancato esame dei pagamenti dei canoni di locazione versati da esso ricorrente conduttore dal maggio 1994 al maggio 1997 per L. 6.825.000 corrispondenti a L. 195.000 mensili secondo il contratto di locazione del 1994, quietanziati con scrittura del 1 marzo 1997 a firma di D. C.C. e confermati da C.M. all’udienza del 26 settembre 2000 (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Illogicamente la Corte di Appello ha limitato l’esame dei pagamenti effettuati ai documenti prodotti ed ha affermato che il complessivo importo – pari a L. 16.020.495 – era inferiore al dovuto per il periodo novembre 1992 – ottobre 1997 senza tener conto che sia negli scritti difensivi, sia nell’interrogatorio formale, sia nella scrittura del marzo 1997, le convenute hanno affermato che i canoni erano stati regolarmente pagati – secondo il fittizio importo di L. 195 mila mensili, che dissimulava un canone di L. 500.000 mensili – sì che, aggiungendo i relativi canoni per il periodo maggio 1994 – maggio 1997, pari a L. 6.825.000, alle somme risultanti dai vaglia e assegni, pari a L. 12.015.000, si otteneva la prova del maggior importo pagato.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, allorchè la parte intenda provare il suo assunto con presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi per ritenere l’esistenza di un fatto principale ignoto – nella specie la simulazione del canone – essendogli demandata la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza dei fatti che egli sceglie di porre a fondamento del relativo processo logico.

Ne consegue che il ragionamento deduttivo non può risolversi nella prospettazione di una diversa interpretazione degli indizi addotti senza addurre ragioni di assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento di merito (Cass. 10847/2007) e pertanto il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 09-02-2011, n. 4647 Falsità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.G. e O.G. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto continuato di ricettazione di numero 254 moduli di ricette della ASL n. (OMISSIS) di provenienza furtiva, falso e truffa commessi in data successiva al mese di (OMISSIS) per essersi fatti consegnare da un farmacista medicinali contenenti sostanze stupefacenti del prezzo di circa Euro 1.370. Con riferimento alla posizione del M. deduce travisamento della prova di colpevolezza per non essere stato accertato se nel luogo ove sono stati sequestrati i ricettari il prevenuto avesse effettivo domicilio. Con riferimento alla posizione di O. deduce che il giudice di appello non ha dato risposta alla doglianza proposta con atto di impugnazione con cui si rappresentava che il prevenuto era in possesso di valide ricette relative a quel farmaco, come risultante dalla deposizione del verbalizzante. Con motivo comune ad entrambi i prevenuti il difensore deduce che nella fattispecie deve ritenersi l’ipotesi attenuata del capoverso dell’art. 648 c.p. che deve ritenersi prescritto. Con altra doglianza avanzata in favore di entrambi i prevenuti deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai delitti di falso e truffa non essendovi elementi indicanti il concorso dei due nella ideazione del disegno criminoso e rileva assenza di motivazione con riferimento al diniego di perizia grafica sulle ricette.

Il ricorso è manifestamente infondato. Le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

E’ quindi inammissibile un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito. Nè la rispondenza delle valutazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e; l’accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicchè la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l’accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie e con specifico riferimento al primo motivo di ricorso il giudice di merito ha individuato l’appartamento abitato dal M. in base alle dichiarazioni al riguardo fornite dalla coimputata T. (vedi sentenza di primo grado) e la difesa non ha avanzato dati di fatto contrari a detto accertamento.

Anche il motivo di gravame proposto nell’interesse di O. è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello. Il concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso a quello attribuibile in una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud. 11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). In concreto la decisione evidenzia che le ricette non false sono state spedite tutte presso altra farmacia, con la conseguenza dell’irrilevanza delle doglianze proposte al riguardo.

In ordine al motivo di ricorso relativo al decorso del termine di prescrizione si evidenzia che la Corte territoriale non ha per l’entità dei fatti motivatamente ritenuto sussistere ipotesi lieve e comunque il termine di prescrizione per l’art. 648 c.p., commi 1 e 2, non sono maturati. Il secondo motivo comune ai ricorrenti è inammissibile perchè generico. Ciò in quanto non sono indicati i motivi erroneamente considerati dal giudice i merito in presenza del dato oggettivo costituito dal ritiro dei medicinali presso la farmacia, come accertato attraverso la deposizione del farmacista che proprio dai tre ricevette le ricette false intestate al nome di persone ignare. Le doglianze in ordine al diniego di perizia non possono essere ricondotte a vizi di legittimità in quanto la richiesta di perizia non integra violazione del principio di prova decisiva neanche rappresentata nella concreta fattispecie.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.