T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto il Tribunale rileva che con decreto ingiuntivo n. 255/2010 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 03.06.2010, munito di formula esecutiva il 21.09.2010, notificato in tale forma il 15.10.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 1.339.870,11 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La società ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo di cui si tratta, non è stato eseguito integralmente dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi suindicati ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Palermo, affinché provveda all’esecuzione dei titoli suindicati per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in essi determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione.

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2012, ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I.G. ricorre personalmente innanzi a questa Corte, deducendo motivazione carente circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., avverso la sentenza del 24 settembre 2010, con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex artt. 444 e segg. c.p.p. siccome ritenuto penalmente responsabile:

a) – del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Torino, notificatogli il 5 dicembre 2009, di lasciare il territorio dello Stato);

b) – del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 (non aver esibito ai agli organi di polizia, senza giustificato motivo, alcun documento di identificazione).

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata da I.G. va annullata senza rinvio, ai sensi dell’artt. 129 c.p.p. e art. 2 c.p., comma 2. 2. Quanto al reato sub a) (violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter), va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte Europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp, Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E’ pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Quanto al reato sub b) (omessa esibizione al personale della polizia di Stato, senza giustificato motivo, di un documento di riconoscimento), va rilevato che il precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 29.10.03 n. 45801, Rv. 226102), secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, consistente nella mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di p.s., del passaporto o di altro documento di identificazione, poteva essere commesso da qualsiasi cittadino straniero che si trovasse in Italia, a prescindere il medesimo fosse o meno presente sul territorio nazionale in modo regolare od irregolare, è stato recentemente innovato da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.16453 del 24/02/2011 dep. 27/04/2011, imp. P.M. in proc. Iacev Rv. 249546), la quale, esaminata ex novo la questione a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, ha ritenuto che la modificazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente "abolitio criminis" per gli stranieri extra comunitari irregolari.

6. E poichè nella specie risulta che l’imputato I.G., cittadino extracomunitario di nazionalità croata, non era in possesso di regolare permesso di soggiorno, si che non aveva ottemperato all’invito rivoltogli dal personale della polizia di Stato di esibire un qualsiasi documento di riconoscimento, in quanto ne era del tutto privo, siccome cittadino extracomunitario clandestino, va ritenuto che il comportamento dal medesimo tenuto non integra gli estremi del reato contestatogli.

7. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riferimento al reato sub b) perchè il fatto addebitato all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.

8. Ritiene il Collegio che l’intervenuta abolitio criminis riferita ad entrambi i reati contestati all’imputato ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata siano da ritenere prevalenti anche sulla evidente inammissibilità del presente ricorso, siccome proposto dall’imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la cui motivazione, anche in punto di mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sebbene succinta, appare adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per tali tipi di decisioni.

Invero l’impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di ricorsi inammissibili è destinata a cedere in ipotesi, come quella in esame, di successioni di leggi e di abolitio criminis ex art. 2 c.p.; e la nozione di condanna ricavabile da tale ultima norma, in combinato con l’art. 673 c.p.p., dev’essere ricondotta alla nozione di giudicato formale, si che, fin quando quest’ultimo non si sia formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto dell’intervenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per fatti ormai divenuti privi di rilievo penale.

9. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè entrambi i fatti ascritti all’imputato non sono previsti dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 25-10-2011, n. 38720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 novembre 2008 il Tribunale di Gela in composizione monocratica dichiarava C.L. colpevole del reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di V.A. e VI.An. e del reato di cui all’art. 189 C.d.S. perchè, dopo avere causato un incidente stradale con lesioni in danno di V.A. e An., non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle due donne, allontanandosi repentinamente dal luogo dell’incidente e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e uniti i reati nel vincolo della continuazione, pena sospesa e condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1.

Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell’imputata. La Corte di Appello di Caltanissetta in data 28.10.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Gela e condannava l’imputata al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la predetta sentenza C.L., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Secondo la ricorrente erroneamente la Corte territoriale aveva mantenuto congiuntamente i benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e dell’indulto ex L. n. 246 del 2006, art. 1 in quanto, a suo avviso, l’applicazione dell’indulto avrebbe dovuto escludere la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., non solo perchè risulta logicamente inconcepibile la sospensione condizionale di una pena dichiarata contestualmente estinta, ma soprattutto in considerazione del principio del favor rei e dell’interesse dell’imputato.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo la ricorrente la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, avrebbe operato un "travisamento della prova", in quanto avrebbe omesso di considerare circostanze decisive rilevanti. In particolare la sentenza impugnata aveva ritenuto che ci fosse compatibilità tra il luogo in cui l’incidente si è verificato ed il tragitto che la C. doveva compiere per fare rientro dal posto di lavoro presso la sua abitazione, mentre invece tale circostanza sarebbe smentita dalla lettura dello stralcio dello stradario del Comune di Gela allegato al ricorso. Osservava inoltre la ricorrente che non furono le persone offese a prendere nota dell’autovettura Y10 di colore granata che aveva determinato l’incidente, ma fu la teste Cr. a riportare il numero di targa in un foglietto di carta che poi consegnò alle signore V.. Lamentava peraltro la ricorrente che agli atti di causa non c’era traccia di questo foglietto che non era stato allegato alla denuncia querela e che, quindi, non poteva escludersi senza ombra di dubbio il verificarsi di un errore nell’indicazione del numero di targa dell’autovettura e della persona che aveva causato l’incidente.

Motivi della decisione

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Per quanto attiene al primo, osserva la Corte che la questione dell’applicazione congiunta, che la ricorrente assume essere erronea, dei benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e dell’indulto ex L. n. 246 del 2006, art. 1 è stata proposta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, non avendo mai formato oggetto dei motivi di appello. Il motivo in questione è pertanto inammissibile, non potendo la questione di cui sopra essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Per quanto attiene poi al secondo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

I giudici della Corte di appello di Caltanissetta hanno infatti indicato con congrua e logica motivazione le ragioni che hanno consentito di ritenere che sia stata proprio l’imputata a cagionare le lesioni a V.A. e An. con la condotta colposa descritta nel capo di imputazione. La sentenza impugnata ha infatti correttamente rilevato che la identificazione dell’imputata è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni testimoniali assolutamente convergenti delle due persone offese e di Cr.Ma.Lu. e L.M.. La Cr., che, insieme alla L., aveva assistito all’incidente, annotò poi su di un foglietto, il numero di targa dell’autovettura che è risultata, sia per quanto attiene al modello, che per quanto attiene al colore, assolutamente coincidente con quella descritta dalle testi.

Correttamente quindi i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto inidonei ad inficiare il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado i dubbi avanzati sia in ordine all’esistenza del biglietto su cui era stato annotato il numero di targa, sia in ordine alla possibilità di un errore nella rilevazione del numero di targa.

Il ricorso proposto da C.L. manca pertanto di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a ascrittole in chiave a lei favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, sono stati in alcun modo configurati il "travisamento della prova", nè l’assenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 6656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene appellata la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli che, accogliendo la eccezione sollevata dalla Amministrazione Ospedaliera, ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo nel ricorso presentato da parte ricorrente, dirigente medico anestesista in servizio presso il medesimo Ospedale, diretto al riconoscimento delle spettanze per esposizione a rischio radiologico, sul presupposto che il ricorso, pur notificato in data 11 settembre 2000, era stato depositato nella Segreteria Sezionale dopo il 15 settembre 2000 e pertanto dopo che si è verificata la decadenza di cui all’art. 45 comma 17 del d.lgs 31 marzo 1998 n.80 nel testo sostituito dall’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165.

2. Parte appellante assume in primis la erroneità della sentenza del TAR Campania sottolineando che la questione di diritto posta alla base della pronunzia di inammissibilità del ricorso, relativa al momento in cui nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato, è stata risolta dal Consiglio di Stato in maniera difforme da quanto sostenuto dal primo giudice.

3. La doglianza è fondata.

Il Collegio rinvia per relationem alla sentenza della Sezione del 18 febbraio 2009 n.946 che, decidendo una questione analoga a quella sollevata nell’odierno gravame, ha ritenuto che il ricorso, notificato prima del 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data, deve considerarsi ammissibile. Così la decisione statuisce testualmente: "Il Collegio ritiene di dover aderire alla giurisprudenza prevalente, in quanto la tesi che, sotto il profilo logicogiuridico, fa discendere dalla scelta del modello processuale c.d. "da ricorso" la conseguenza che il rapporto processuale si costituirebbe soltanto con il deposito del ricorso e non con la sua notificazione, non considera che la chiave di soluzione del problema sta nello stabilire non il momento in cui il giudice viene concretamente investito dell’onere di decidere la controversia, ma il momento in cui, alla stregua delle norme processuali, debba intendersi concretamente esercitato il diritto d’azione. Diritto, che aldilà della sua connotazione formale, si ricollega, sul piano sostanziale alla situazione giuridica soggettiva che costituisce il titolo della domanda giudiziale, secondo la formula solenne contenuta nell’art. 24 della Costituzione, in forza del quale " tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

Ora, se l’azione "deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito" (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192), sfuggono le ragioni del perché nel processo civile, sia pur ispirato al modello della " vocatio in ius", l’esercizio di tale potere si manifesta, conformemente al ricordato art. 39, ultimo comma, c.p.c., con la notifica della citazione, dell’atto cioè con cui l’attore formula la domanda giudiziale e chiama il soggetto che egli assume essere legittimato passivamente a comparire davanti al giudice ( art. 163 c.p.c.), nel processo amministrativo, per il solo fatto che questo è ispirato al modello della "vocatio iudicis" debba attendersi, per ciò solo, anche l’ulteriore adempimento del deposito del ricorso. Dal punto di vista strutturale, infatti, i due modelli, per quel che qui interessa, non divergono in modo significativo, perché sia nel processo amministrativo che in quello civile da citazione, il giudice in realtà è concretamente investito della controversia solo successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Il primo con il deposito del ricorso notificato (art. 21, comma 2, legge Tar), il secondo con la costituzione delle parti e la conseguente iscrizione della causa a ruolo (artt. 165. 166 e 168 c.p.c.)."

Venendo al caso in esame il ricorso risulta notificato l’11.9.2000 e dunque prima del 15 settembre 2000 e pertanto, sulla base del soprarichiamato precedente giurisprudenziale, risulta tempestivamente azionato ed ammissibile.

4. Nel merito l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Sulla domanda relativa alla spettanza ai medici anestesisti in servizio in sale operatorie delle relative Divisioni (Ortopedia, Urologia) del pagamento dell’indennità di rischio radiologico nella misura "piena" (lire 200.000) vi era stato già un riconoscimento a seguito della sentenza n.889/2007 del Tar Campania, sede di Napoli, per il periodo sino al 31.12.1994 con conseguente condanna della Gestione Liquidatoria della ex Usl n.40.

Non risultando, a quanto risulta documentalmente, mutate le condizioni di lavoro alla data di subentro della Azienda A. Cardarelli (1.1.1995) con connessa esposizione degli anestesisti, in via continuativa e abituale alle radiazioni non ionizzanti che vengono prodotte dall’amplificatore di brillanza nella camera operatoria delle Divisione, e essendo stato peraltro riconosciuto dalla stessa Azienda, con disposizione n.67 del 13.3.1998, l’estensione della indennità a tutti i medici svolgenti abitualmente attività professionale in zona controllata, ne consegue il diritto di parte appellante, in via di principio, a vedersi riconosciuta la indennità anche per il periodo successivo al 1.1.1995, di competenza della Azienda Ospedaliera appellata, residuando semmai incertezza solo se, e in quale misura, le relative somme siano state in concreto corrisposte in relazione alle note difficoltà di bilancio delle strutture sanitarie campane.

Al riguardo la domanda, secondo il principio della prosecuzione del credito, per cui l’attore deve provare solo il titolo, mentre l’adempimento, come fatto estintivo, deve essere provato dal convenuto, è fondata e merita accoglimento con l’effetto che saranno dovuti, ovviamente, i soli pagamenti che non risultino già eseguiti.

5. Sull’altro capo della domanda, relativo alla pretesa di parte ricorrente di indennizzo a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali, questo Consiglio di Stato ha rilevato, anche di recente e proprio con riferimento a sanitari dell’Azienda Ospedaliera A. Cardarelli in posizione analoga a quella di parte appellante (da ultimo, Cons. Stato, V, 3 luglio 2009 n.4271), che l’incolpevole, mancata, fruizione del riposo biologico ex artt. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e 5, comma 1, della legge n. 724/1994, è compensabile con un" indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall’interessato (Cons. Stato sez. V, 6 settembre 2000, n. 4699 e sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1819).

Infatti, il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psicofisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

Né sussistono gli estremi per differenziare, ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, il congedo di cui si controverte dalle ferie ordinarie, atteso che esula anche dal congedo in parola la finalità di prevenzione del rischio, trattandosi di forma di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6739).

6. In conclusione l’appello merita accoglimento e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, dichiarata la ammissibilità del ricorso in primo grado, va condannata l’Azienda Ospedaliera intimata al pagamento delle somme dovute che non risultino ancora effettivamente corrisposte a titolo di indennità di rischio radiologico nella misura "piena" nonché a titolo di indennizzo equivalente al trattamento economico per mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali.

Sulle somme dovute dovranno essere conteggiati gli accessori come per legge.

7. Spese ed onorari dei due gradi per la peculiarità della vicenda contenziosa possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna la Azienda intimata al pagamento delle somme di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.