Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 19-06-2012, n. 10076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicato, nella parte in cui ha riconosciuto in favore di V. G. e delle altre persone indicate in epigrafe, tutte agenti in qualità di eredi, la somma di Euro 4.000,00 per ciascun gruppo ereditario (con ripartizione interna pro quota) a titolo di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio instaurato nel dicembre 1993 avanti al Pretore di Napoli (anche) dai rispettivi danti causa, proseguito in appello e definito da questa Corte di Cassazione nel dicembre 2006;

che resiste con controricorso la sola R.M.P., mentre gli altri intimati non hanno depositato difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto preliminarmente che non merita accoglimento l’eccezione, genericamente sollevata dalla R., di inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la notifica del ricorso presso il domicilio eletto risulta tempestivamente inoltrata il 20 dicembre 2010 essendo il giorno precedente festivo (il decreto impugnato era stato notificato il 20 ottobre 2010), e l’iscrizione a ruolo della causa è avvenuta il 30 dicembre successivo, quindi nel termine di cui all’art. 329 c.p.c., comma 1;

che meritano invece accoglimento i tre motivi motivo di ricorso (da esaminare congiuntamente attesa la loro stretta connessione), con i quali si denuncia vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e 75 c.p.c.) per non avere la Corte di merito considerato che le controparti – ivi compresa R.M.P. – hanno chiesto l’equa riparazione, come risulta dallo stesso decreto impugnato, solo nella qualità di eredi dei rispettivi danti causa, deceduti nel corso del giudizio; e quindi che l’indennizzo doveva essere calcolato solo con riferimento alla durata del giudizio sino al decesso dei rispettivi danti causa e non per l’intera durata;

che, in effetti, dall’esame del decreto impugnato risulta che tale principio non è stato applicato dalla Corte di Roma, che in tal modo ha anche provveduto ultrapetita;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, abbiano assunto la qualità di parte, e, in tal caso, solo ove la fase successiva del processo si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09;

n. 2983/08; n. 23939/06);

che, pertanto, il decreto impugnato, avendo riconosciuto agli odierni intimati un indennizzo calcolato sull’intera durata del giudizio, deve essere cassato, con rinvio della causa alla Corte territoriale, la quale procederà ad un nuovo esame delle domande degli odierni intimati attenendosi ai principi sopra esposti, e regolando anche le spese di questo grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-10-2012) 16-11-2012, n. 44977

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado (emessa a seguito di giudizio abbreviato da parte del tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni), ha rideterminato la pena a L.R. (Euro 1500 di multa, in luogo di mesi 1, gg. 15 di reclusione), riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 582 c.p. in danno di L.M.. Lesioni personali consistite in contusione toracica e stato ansioso, lesioni causate da un colpo inferto con una tavola di legno.

L’imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno.

1.1. Si legge in sentenza che l’imputato, mentre stava, unitamente ad altre persone, realizzando una temporanea recinzione intorno a un edificio pericolante, ebbe un alterco con L.M. e con altri, che volevano impedire il compimento della predetta azione. Ne nacque una colluttazione, a seguito della quale, la donna riportò le lesioni poi refertate in ospedale.

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato ascritto, nonchè contraddittorietà della stessa in relazione agli atti di causa; deduce inoltre violazione di legge per inosservanza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, lett. f) argomentando come segue.

La corte d’appello afferma che "è plausibile che la tavola possa aver colpito al petto la donna proprio nel momento in cui la signora …, vincendo la resistenza oppostale, è riuscita, come ha riferito il teste S., a togliere, ossia strappare, la tavola dalle mani dell’imputato". Partendo da tale premessa fattuale, il giudice di secondo grado giunge illogicamente alla conclusione che le lesioni siano state procurate dall’imputato, laddove è certamente molto più probabile che la signora L. si sia fatta male da sola. Vengono anche ricordate in sentenza le esatte parole del S. ("improvvisamente la donna è arrivata di corsa e ha cercato di togliere dalle mani di L.R. una tavola di legno, che lo stesso stava sistemando, unitamente a un altro operaio, sopra un sostegno verticale"). Ebbene, per stessa ammissione dei giudicanti, l’imputato si è limitato a opporre resistenza all’azione repentina messa in essere dalla pretesa vittima, di talchè è davvero arduo ipotizzare che la responsabilità delle tenui lesioni sia da addebitare al ricorrente. Ciò è tanto vero che la stessa sentenza della corte d’appello non esprime certezze, ma ricorre a espressioni ipotetiche ("è presumibile", ovvero " è plausibile"), di talchè non si comprende come possa aver affermato la responsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Peraltro, come anticipato, esiste anche contraddizione tra quanto affermato in sentenza e quanto è obiettivamente rilevabile dagli atti. E invero, quanto alle lesioni, contrariamente a quel che si legge in sentenza, lo stato di dolore conseguente al preteso colpo al petto, fu semplicemente dichiarato dalla donna, ma non accertato dai sanitari, i quali non rilevarono alcuna traccia di escoriazione. Inoltre, non è vero che la donna si sia portata immediatamente in ospedale (così in sentenza), atteso che, dai documenti in atti, emerge che ella fece ciò ben 10 ore dopo i fatti. Anche la deposizione del S. è stata in realtà travisata; costui – invero – ebbe a dichiarare di aver visto la donna togliere la tavola di mano all’imputato e gettarla di lato; il teste ha anche precisato che L.R. non colpì nessuno ma che lo stesso, una volta spogliato della tavola, rimase praticamente immobile. E’ stata fraintesa anche la deposizione dell’altro teste, Z., il quale si è limitato a sostenere che, essendo giunto sul posto dopo i fatti, aveva semplicemente potuto rilevare che tra i due L. era in corso una vivace discussione.

3. Con altra censura il ricorrente, rilevato che il reato in realtà, come ammesso dalla stessa corte romana, era di competenza del giudice di pace, sostiene che non avrebbe potuto essere adottato il rito abbreviato, in quanto espressamente escluso nei processi di competenza di tale giudice. Non è dubbio che il giudice che ha competenza superiore possa trattare processi di competenza del giudice di grado inferiore; egli però non può applicare norme che sono espressamente vietate nel rito del detto giudice. Il giudice di appello, dunque, avrebbe dovuto riconoscere la competenza del giudice di pace e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo gli atti, appunto, al giudice di pace.
Motivi della decisione

1. La seconda censura va ovviamente esaminata per prima. Essa è infondata. Evidentemente, una volta che il giudice di grado superiore abbia ritenuto un procedimento pur di competenza di un giudice di grado inferiore, allo stesso non può essere inibita la trattazione della causa secondo le norme procedurali che regolano il suo (del giudice "superiore") operato. La ratio in base alla quale al giudice di pace è vietata la trattazione con il rito abbreviato non è evidentemente da ricercarsi nella natura dei reati di sua competenza, reati che, come noto, sono quelli ritenuti di minore allarme sociale, ma nella diversa qualificazione professionale di tale giudice con riferimento alla quale l’ordinamento prevede forme di trattazione "più garantite", rispetto a quelle ammesse innanzi al giudice professionale.

2. La prima censura, viceversa, appare fondata, atteso che effettivamente la motivazione esibita dalla corte d’appello appare intrinsecamente contraddittoria. Invero, se si afferma che il contatto fisico tra L.M. e L.R. si è verificato per iniziativa della prima che si è avvicinata al secondo e gli ha strappato di mano una tavola di legno (che costui aveva tra le mani per completare l’opera di recinzione), per ritenere la responsabilità dell’uomo con riferimento alle lesioni riportate dalla donna, occorre che, da un lato, sia provato che dette lesioni (asseritamente prodotte dall’impatto della tavola sul torace della persona offesa) siano state causate da un’azione addebitabile all’uomo, piuttosto che all’azione violenta della donna, la quale, come si legge nella stessa sentenza d’appello, ebbe a "strappare" l’oggetto da mano al suo omonimo; dall’altro, essendo state contestate lesioni dolose, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque motivare in ordine all’elemento psicologico che avrebbe sostenuto la condotta del ricorrente.

2.1. Di tutto ciò non è traccia in sentenza, la quale dunque va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Roma.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-08-2012, n. 13952

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Svolgimento del processo

1.- Con citazione notificata il 27 luglio 2001, R.M., adducendo di essere medico specializzato in chirurgia generale e di avere frequentato il relativo corso di specializzazione nel periodo precedente l’anno accademico 1991/92, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e il Ministero dell’economia e delle finanze e chiedeva la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della giusta remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post-laurea, nonchè, in via subordinata, al risarcimento del danno subito per effetto del ritardato e scorretto recepimento delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.

1.1.- Si costituivano in primo grado tutte le Amministrazioni convenute ed eccepivano il difetto di giurisdizione, nonchè la prescrizione del diritto vantato dall’attore ai sensi dell’art. 2947 c.c..; contestavano inoltre nel merito la fondatezza della domanda.

2.- Con sentenza del 19 luglio 2004 il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione di prescrizione con riferimento sia all’azione contrattuale che all’azione risarcitoria e respingeva la domanda dell’attore.

3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dal dott. R.M., che lamentava l’erroneità della pronuncia di primo grado avere accolto l’eccezione di prescrizione.

3.1.- La Corte d’Appello, con sentenza del 25 gennaio 2010, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri convenuti al risarcimento dei danni in favore dell’appellante per la somma di Euro 11.103,82 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.

4.- Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

Non si difende l’intimato.

Con ordinanza depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011, in esito all’udienza del 22 settembre 2011, questa Corte ha ordinato ai ricorrenti di rinnovare la notificazione del ricorso, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Comunicata l’ordinanza predetta, l’udienza di discussione è stata rifissata per il giorno 25 giugno 2012.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, con ordinanza pubblicata il 23 novembre 2011 e comunicata all’Avvocatura di Stato in data 30.11.2011, ha:

a) rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di R.M.;

– che l’intimato non si è difeso;

– che la notificazione del ricorso risulta tentata presso il domiciliatario avv. Carla Pitoni, con studio in Roma, via (OMISSIS), ma non è andata a buon fine;

b) ritenuto che debba essere ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’intimato R.;

c) ordinato, come da dispositivo del provvedimento, la rinnovazione, a cura dei ricorrenti, come rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, della notificazione del ricorso nei confronti di R.M., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

I ricorrenti non hanno provveduto alla rinnovazione della notificazione: malgrado l’ordinanza sia stata comunicata all’Avvocatura Generale dello Stato in data 30.11.2011, non risulta essere stato depositato alcun atto comprovante la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del R., nè l’Avvocatura di Stato è stata presente all’udienza di discussione del 25 giugno 2012.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (da ultimo, Cass. n. 15062/04, n. 625/08).

Non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese, non essendosi difeso l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 13-06-2008 (04-06-2008), n. 24141 Verbale delle operazioni – Omessa annotazione del nominativo dell’interprete

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato la misura della custodia in carcere disposta a carico di E.A.A. per spaccio di droga. Ha peraltro dichiarato l’incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Ferrara e ha indicata competente quello di Bologna, cui ha disposto la trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all’art. 27 c.p.p..
2. Ricorre E.A.A. il quale deduce che l’ordinanza del riesame si fonda su risultati di intercettazioni telefoniche inutilizzabili per nullità dei decreti autorizzativi. Lamenta poi che la traduzione delle conversazioni dalla lingua araba appaia operata, nel verbale di trascrizione della polizia, da "interprete di lingua madre" senza indicazione di nome e cognome del soggetto, con ulteriore nullità e inutilizzabilità dell’elemento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza sui decreti autorizzativi è, da un lato, manifestamente infondata, posto che il GIP può legittimamente richiamare la richiesta del P.M. nella motivazione dei provvedimenti di autorizzazione, così mostrando di condividerne la valutazione in ordine ai requisiti richiesti per procedere alle intercettazioni, e, dall’altro, apodittica, laddove taccia di genericità l’apparato giustificativo del decreto 19 aprile 2007. Nulla poi viene detto sui motivi e sulla rilevanza della censura ai decreti di proroga, per i quali si lamenta una mancata risposta da parte del Tribunale del riesame.
2. La traduzione delle conversazioni, attività logicamente e cronologicamente successiva alla captazione di queste, non è una delle operazioni previste dall’art. 89 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che quello dell’interprete non fa parte dei nominativi che devono essere annotati nel verbale delle operazioni previsto dall’art. 268 c.p.p., comma 1.
Ne risulta la manifesta infondatezza anche della seconda censura.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.