Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-03-2012, n. 3851 Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con Delib. 3 luglio 2008, n. 1707 la Provincia autonoma di Trento determinò le condizioni di proroga decennale – ai sensi della L. Provinciale 6 marzo 1998, n. 4, art. 1 bis 1 – del concessionario uscente ENEL s.p.a. nella concessione di derivazione idroelettrica di quattro impianti, attingenti acqua dal lago di Molveno.

2.- Il provvedimento fu impugnato innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), del R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143, dall’Associazione Lago di Molveno, dall’onlus WWF Italia e da nove persone fisiche, che dedussero violazioni di legge e prospettarono anche questione di legittimità costituzionale della menzionata legge provinciale nell’assunto che l’utilizzazione a scopo idroelettrico del lago determinerebbe, per effetto della disposta proroga della concessione, un processo degenerativo dello specchio lacuale, suscettibile di comprometterne il valore ambientale e di sfruttamento a fini turistici.

L’Amministrazione provinciale resistette.

Con sentenza n. 43 del 2011 il TSAP, ritenuta assorbita ogni questione di legittimazione dei ricorrenti, ha rigettato nel merito il ricorso nei sostanziali assunti: che la delibera di proroga poneva riduttive condizioni di sfruttamento dell’invaso, condivise anche dall’associazione ambientalista, nell’ottica di conservare, anche a beneficio del comunicante lago di Bior, livelli idrici accettabili perle stesse comunità turistiche; che l’uso civico di pesca non interferiva con i diritti di pesca amministrati dal Comune di Molveno tramite l’Associazione dei pescatori dilettanti di pesca sportiva;

che, in conclusione, i vantaggi arrecati alla comunità dalle condizioni di proroga non integravano alcuna lesione di diritti.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, articolando quattro motivi illustrati anche da memoria e ponendo una questione di costituzionalità della L. Provinciale n. 4 del 1998, art. 1 bis 1, comma 15 quater.

Resiste con controricorso la Provincia autonoma di Trento, che anzitutto prospetta l’inammissibilità dei motivi.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo è dedotta "violazione delle norme di diritto, nel combinato disposto ex art. 2 Cost., inerente ai diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 144, comma 1, inerente all’appartenenza del demanio idrico allo Stato- Comunità. L’insegnamento della Corte Suprema nomofilattica nella sentenza delle Sezioni Unite 18.2.2011, n. 3939".

Vi si afferma che la sentenza del TSAP "si rivela gravemente viziata in quanto sovversiva dell’ordine pubblico economico attinente all’assetto proprietario dei beni del demanio idrico" ed in contrasto con le linee fondamentali delle norme che impongono l’esigenza di un riequilibrio dei dati ambientali a spese dello sfruttamento idroelettrico. Insomma, allo spirare del termine della concessione di grande derivazione idroelettrica, la stessa non si sarebbe dovuta rinnovare.

1.1.- L’inammissibilità del motivo è insita nella assoluta genericità della censura, del tutto avulsa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è fatta oggetto di critica specifica, ma che si afferma in contrasto con esigenze di preminente tutela dell’ambiente in base ad una concezione funzionale della demanialità sulla base di considerazioni di natura politico- istituzionale.

La citata sentenza n. 3939/2011 è impropriamente richiamata, concernendo la puntualizzazione delle caratteristiche della demanialità di un bene ("valle da pesca"), in quel caso negata dalla ricorrente società ed invece affermata dalla Corte di legittimità, che ha rigettato il ricorso.

Non è dunque soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4. 2.- Per la stessa ragione è inammissibile il secondo motivo di ricorso, col quale è denunciata "violazione delle norme di diritto a presidio del controllo immanente sulle utenze d’acqua pubblica, sullo sfondo dell’appartenenza del demanio idrico alto Stato-Comunità D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 144, comma 1". Che l’utilizzazione dell’acqua per scopi idroelettrici non soddisfi i bisogni essenziali della collettività e non corrisponda a criteri di solidarietà è opinione dei ricorrenti, peraltro inidonea a configurare un vizio di violazione di legge da parte del TSAP. 3.- Il terzo motivo censura la motivazione come perplessa ed illogica sulla questione dei diritti di pesca, ma difetta l’allegazione della questione decisa e l’illustrazione dell’errore specificamente commesso.

La sentenza impugnata non nega, in particolare, che titolari dell’uso civico di pesca siano anche i ricorrenti, i quali non affermano di essersi mai proclamati titolari di un diritto esclusivo di pesca, di cui pure illustrano la differente natura rispetto al primo. Non è in particolare affermato che, in ragione della proroga della concessione, l’uso civico non sia più esercitatile; nè è chiarito sotto quale aspetto l’uso civico fosse stato invocato in relazione all’addotta illegittimità della deliberazione di proroga della concessione.

4.- Il quarto motivo lamenta analoga insufficienza della motivazione in ordine al punto della violazione delle regole dell’evidenza pubblica, ma non è dato cogliere dove tale problema fu posto innanzi al TSAP – che neppure vi accenna in motivazione – ed in quale senso esso lo avrebbe erroneamente risolto.

Va soggiunto che, nella parte in cui i ricorrenti prospettano "violazione delle regole di diritto interno e comunitario che presiedono su base concorsuale all’assegnazione di beni pubblici", denunciano un errore di diritto estraneo all’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che è sempre esclusivamente attinente ad una quaestio facti.

5.- In siffatto contesto, si disvela del tutto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale della L. Provinciale n. 4 del 1998, art. 1 bis, comma 15 quater, contemplante le condizioni della proroga delle concessioni idroelettriche.

6.- All’inammissibilità del ricorso per essere inammissibili tutti i motivi in cui si articola, consegue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore della contro ricorrente Provincia autonoma di Trento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 10.200, di cui 10.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9271

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi dell’11 marzo 2011 n. 4819, classifica 46.24, notificato il 18 marzo 2011 e della nota cat. 6H/2011/PAS della Questura di Rieti e gli altri atti allo stesso connessi.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990 perché l’Amministrazione ha adottato l’atto impugnato senza comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento, senza che ricorressero esigenze di celerità e cautelari; – il difetto dei presupposti di cui all’art. 39 TULPS per disporre il divieto di detenzione di armi, in quanto l’Amministrazione ha tenuto conto di quanto rappresentato dalla moglie del ricorrente, senza compiere alcun approfondimento istruttorio; – il fatto che il provvedimento di diniego sia stato assunto senza che vi fossero sospetti sulla possibilità che il ricorrente abusasse delle armi detenute.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– il provvedimento è stato adottato su segnalazione della moglie del ricorrente (dalla quale egli sostiene di essere separato di fatto) secondo la quale il C. non sarebbe più nelle condizioni fisiche e psichiche di detenere armi;

– con ord. 7.7.2011 n. 6091, sono stati chiesti all’Amministrazione documentati chiarimenti unitamente alla nota della Questura di Rieti prot. n. 6H/2001/PAS del 24.1.2011 sulla quale si basa il provvedimento impugnato;

– in data 8.8.2011 l’Amministrazione ha depositato la citata nota della Questura di Rieti dalla quale emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, posto che il C., all’epoca dei fatti, era stato ricoverato a seguito di emorragia celebrale e, quindi, era stato ritenuto impossibilitato a provvedere alla custodia delle armi e delle relative munizioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 11-11-2011, n. 41094

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di due fabbricati emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 11.1.2011 nei confronti di O.E. e O.G., indagate dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95.

Si rileva in punto di fatto nell’ordinanza che le indagate stavano procedendo alla demolizione e ricostruzione di due capannoni agricoli con conservazione della destinazione d’uso in base al permesso di costruire n. 5 rilasciato il 14.5.2010.

A seguito di un controllo effettuato da organi della locale Polizia Municipale si accertava che i due fabbricati in corso di costruzione presentavano misure differenti per lunghezza, larghezza ed altezza rispetto a quelle indicate nei progetti assentiti, con una maggiore volumetria complessiva e la modifica dei prospetti esterni. Era stato inoltre rilevato che, contrariamente a quanto assentito, sia al piano terra che al primo piano erano stati realizzati tramezzi con la conseguente suddivisione in più locali, da adibire a stanze, bagni e cucine, come si era desunto dai disegni eseguiti sui muri relativi al posizionamento degli impianti di luce, acqua gas e servizi sanitari.

Sulla base dei citati elementi il Tribunale del riesame, condividendo le valutazioni del P.M. e del G.I.P., ha ritenuto sussistente il fumus dei reati oggetto di indagine per essere stati realizzati due edifici completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quelli oggetto del permesso di costruire, nonchè per essere stati realizzati gli immobili in zona sismica senza un congruo progetto, stanti le rilevate difformità.

In particolare l’ordinanza ha affermato che la DIA presentata dalle interessate per la esecuzione di varianti in corso d’opera non poteva ritenersi legittima, non rientrando le modificazioni apportate al progetto originario nelle previsioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2.

E’ stata, infine, ritenuta sussistente l’esigenza cautelare che ha giustificato l’applicazione della misura in considerazione del pericolo di prosecuzione dell’attività illecita.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore delle indagate, che la denuncia per violazione di legge.

Con il primo mezzo di annullamento le ricorrenti denunciano il travisamento della prova da parte dei giudici del riesame.

Si deduce, in sintesi, che la difesa delle istanti aveva prodotto dinanzi al Tribunale del riesame una consulenza di parte, con la quale si evidenziava la erroneità delle misurazioni effettuate dagli organi della polizia municipale e la inesistenza delle ritenute difformità dei fabbricati rispetto al progetto assentito e successive denunce di variante.

Si denuncia, quindi, la svalutazione da parte dei giudici di merito del citato elemento di prova con conseguente travisamento di una prova decisiva.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell’art. 321 c.p.p..

La censura viene riferita sia al periculum in mora che al fumus commissi delicti. Su entrambi i punti si denuncia la omessa valutazione della concrete risultanze processuali.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici del riesame hanno tenuto conto della consulenza tecnica di parte, osservando che le risultanze della stessa non appaiono convincenti con riferimento alla erroneità delle misurazioni effettuate dagli inquirenti, non essendo chiarite le ragioni delle diverse modalità con cui il consulente di parte ha proceduto alle sue misurazioni; hanno evidenziato, inoltre, la non correttezza giuridica dei rilievi afferenti alla dia presentata per la esecuzione di varianti in relazione ai limiti stabiliti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, per il ricorso a detto strumento (tra l’altro, in base alla dia in variante non possono essere modificate la destinazione d’uso, la categoria edilizia etc.).

E’ appena il caso di ricordare sul punto che il giudice del riesame non può procedere ad una completa valutazione del merito dell’accusa, ma solo controllare l’esistenza del fumus commissi delicti alla luce delle prospettazioni dell’accusa, sicchè le produzioni difensive devono essere di assoluta evidenza nell’escludere la sussistenza del reato. Sul punto è sufficiente che il giudice dei riesame abbia dato concretamente atto di averne tenuto conto e di avere escluso la loro idoneità a confutare efficacemente le prospettazioni dell’accusa, così come risulta dall’impugnata ordinanza.

Inoltre, il travisamento della prova si risolve in un vizio di motivazione non deducibile avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali ai sensi dell’art. 325 c.p.p..

La nozione di prova decisiva, infine, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), si riferisce al solo giudizio di merito e non al giudizio cautelare nel quale non è prevista l’assunzione di prove.

Anche il punto dell’esigenza di impedire la prosecuzione dell’attività illecita ha formato oggetto di adeguata disamina mediante il riferimento al concreto pericolo che le indagate possano portare a termine la costruzione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 32 Procedimento

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Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione n. 4331/10 del TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania con la quale sono stati accolti – previa riunione – i ricorsi proposti dal signor Al.Ru. contro i provvedimenti del Genio Civile di Catania (di denegata autorizzazione del progetto strutturale di un edificio da edificare) e di approvazione regionale del nuovo piano regolatore generale del Comune di San Gregorio di Catania, nel quale la zona di interesse del ricorrente è stata campita come "B0" di completamento, ma con la sovrapposizione di una fascia denominata DS1, che, secondo le norme di attuazione, prescrive la inedificabilità quale che sia la destinazione d’uso indicata nelle tavole di piano.

Il Giudice ha ritenuto infatti i provvedimenti in oggetto carenti di adeguata motivazione ed ha perciò statuito, da un lato, "l’espresso obbligo dell’Amministrazione regionale competente di doversi ripronunciare, entro centottanta giorni dalla notifica della presente decisione, con adeguata motivazione sulle osservazioni presentate"; dall’altro che l’accoglimento del ricorso contro il provvedimento del Genio Civile, "in quanto ormai dipendente dal ripronunciamento dell’Amministrazione regionale in tema di edificabilità della zona, cui il provvedimento impugnato espressamente si riferisce, non comporta la possibilità di immediata realizzazione dell’opera cui il ricorrente aspira, dovendosi il Genio civile anch’esso ripronunciarsi sulla concreta fattibilità della stessa, anche ove la zona dovesse esser ritenuta edificabile con provvedimento regionale".

Nei confronti della decisione ha proposto appello incidentale il Ru. "al fine di devolvere al Collegio la cognizione dell’intera vicenda".

Per la migliore comprensione della questione, appare utile una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.

L’appellato signor Al.Ru. è proprietario di un terreno, nel centro abitato di San Gregorio di Catania, relativamente al quale egli ha presentato un progetto edilizio. Ritenendo che sullo stesso si fosse formato il silenzio assenso e che ne fosse dunque conseguita la necessaria concessione edilizia, il Ru. ha presentato al Genio Civile di Catania il progetto strutturale dell’edificio da edificare, per il rilascio del richiesto parere.

Successivamente a tali fatti è stato adottato il nuovo piano regolatore generale del Comune. Nei confronti di esso, il Ru. ha presentato rituali osservazioni in quanto l’area di sua proprietà, prima edificabile, è stata campita come zona "B0" di completamento, ma con la sovrapposizione di una fascia denominata DS1 che, secondo le norme di attuazione, prescrive la inedificabilità quale che sia la destinazione d’uso indicata nelle tavole di piano.

Il Genio Civile di Catania – nonostante l’asserita preesistente concessione – ha negato il rilascio dell’autorizzazione richiesta, in quanto "dall’art. 4 delle Prescrizioni Esecutive del citato P.R.G., si deduce infatti che "è vietata ogni forma di nuova edificazione in aree totalmente o parzialmente edificate"". Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato (ricorso 3749/02), che ne ha lamentato la illegittimità sotto diversi profili (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere per incongruenza della motivazione).

Da parte sua, l’Assessorato regionale, adottando il Decreto dirigenziale regionale di approvazione del piano regolatore generale (nel quale si prescrive la inedificabilità per la zona di interesse del ricorrente), ha mostrato di far propria la deduzione formulata dai progettisti del piano in ordine alla opposizione presentata dall’odierno ricorrente e ha ritenuto perciò di rigettare la stessa.

Poiché ciò sarebbe avvenuto – a giudizio del Ru. – con una formula generica e tautologica, tale da non consentire alcun vaglio critico dell’iter tecnico giuridico che ha condotto al rigetto delle perplessità avanzate con l’intervento di opposizione proposto, il Ru. ha impugnato, con un nuovo ricorso (3893/04), anche tale provvedimento dirigenziale, che ha ritenuto viziato di illegittimità sotto diversi profili (violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento).

Il Giudice, riuniti i due ricorsi ed esaminati, per economia di giudizio, gli stessi nell’ordine logico (dunque con precedenza di quello contro il PRG) ha statuito il loro accoglimento nei limiti prima riferiti (necessaria nuova motivazione regionale sulle osservazioni proposte dal ricorrente Ru. e necessaria conseguente nuova rivalutazione del Genio Civile del progetto strutturale presentato).

La decisione è stata impugnata sia dal Genio Civile di Catania che dall’Assessorato regionale, che ne chiedono la riforma e, nei limiti prima ricordati, anche dal Ru., che propone, a sua volta, appello incidentale.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Le argomentazioni del Giudice di prime cure in ordine alle carenze di motivazione dei provvedimenti impugnati appaiono infatti pienamente da condividere.

Il punto centrale della questione è costituito dalla considerazione nella quale la Amministrazione regionale ha tenuto conto delle osservazioni dell’interessato.

Il rigetto dell’osservazione n. 26 presentata dal Ru. odierno appellato (e la conseguente conferma di inedificabilità dell’area) è stato motivato con riferimento al parere prot. n. 18748 del 22.10.1999 reso dal Genio Civile di Catania. Dal parere n. 240 del 25.9.2003 reso dal C.R.U. emerge infatti – come già osservato dal Giudice di prime cure – che è stato condiviso "quanto prescritto nello studio geologico eseguito a corredo del P.R.G. e delle P.E. che definisce inedificabili le aree interessate da dislocazioni tettoniche e da fenomeni di "Creep asismico", conformemente a quanto contenuto nel parere dell’Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n. 18748 Pos. 348 del 22.10.1999". E anche il parere n. 34 dell’11.7.2003 del D.R.U., in ordine all’esame dell’osservazione n. 26 di parte ricorrente, si limita a sua volta ad un nuovo rinvio (ora al parere del C.R.U., che rinviava già al parere dell’Ufficio del Genio Civile): "l’osservazione non è stata esaminata dal progettista né dal geologo incaricato, poiché la stessa ha contenuto esclusivamente geologico si rinvia al parere del C.R.U.".

Ma non è tutto.

Anche il parere del Genio Civile del 22.10.1999, cui gli Organi regionali fanno rinvio, non esprime un autonomo giudizio, ma uno correlato, a sua volta, alla relazione geologica del dr. Ba. allegata al P.R.G.: "così come prescritto dal consulente Geologo le zone interessate da dislocazioni tettoniche e da fenomeni di "Creep asismico" vengono considerate dal progettista come inedificabili". E lo stesso deve dirsi per la nota controdeduttiva in ordine alle osservazioni poste da cittadini del progettista del P.R.G. (allegato al prot. n. 12745 del 2.8.2002), acquisita agli atti a seguito della istruttoria disposta dal Giudice di prime cure. In essa, il progettista, rispetto all’osservazione n. 26, afferma invero: "si precisa che si è venuti a conoscenza del documento redatto dal dott. Ba…. alla data odierna. Inoltre non si ritiene di dover entrare merito a delle considerazioni di tipo specialistico in quanto di competenza del geologo incaricato come consulente al P.R.G. Inoltre si ricorda che il Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole al P.R.G. prima dell’adozione dello stesso da parte del commissario ad acta".

Come esattamente osservato perciò dal Giudice di prime cure, "in buona sostanza, quindi, rispetto alla circostanziata osservazione n. 26, che impinge su dati tecnici, la risposta complessiva delle Amministrazioni coinvolte, ivi compreso il Genio civile, rinvia alla relazione geologica".

Una eventuale motivazione per relationem potrebbe dunque essere riferita solo, in ultima analisi, alla relazione geologica in oggetto. Ma questa non appare idonea a sorreggere la determinazione della amministrazione. In essa, infatti, come ancora una volta il Giudice di prime cure ha osservato, si pone al paragrafo 9.2.1 ("aree di rispetto a cavallo delle linee di faglia sia certe che presunte") una distinzione (all’interno della quale non emerge la collocazione specifica dell’area in questione) tra zone nelle quali è stato possibile un preciso accertamento ed altre dove la dislocazione tettonica, causa della necessità di una zona di rispetto e di edificabilità, "è stata rilevata come presunta in quanto non era emersa alcuna evidenza tale da poter definire la stessa con maggiore precisione. In tali settori … a supporto della progettazione esecutiva si dovrà prevedere l’esecuzione di indagini finalizzate alla corretta individuazione dell’accidente tettonico, per individuare la migliore posizione edificatoria nei confronti del disturbo tettonico". E va ancora aggiunto che il professionista redattore della relazione ha avuto modo anche di precisare – proprio con riferimento alla osservazione dell’odierno appellato – che "lo studio geologico a supporto del P.R.G. costituisce uno studio di carattere generale ed in quanto tale basato su modeste ed indicative indagini sparse sul territorio comunale, su elementi bibliografici esistenti, su difficili e talora complessi riscontri macroscopici di campagna in relazione alla presenza o meno di strutture tettoniche che talora vanno valutate per interpolazione di singoli punti accertati sia macroscopicamente in campagna che attraverso le modeste e puntuali indagini effettuate nel territorio, e pertanto la tale studio non risulta certamente mirato in particolare alla fattibilità di singoli progetti in singoli e circoscritti lotti" e che "la zona interessata dal progetto delle due palazzine, inserita certamente in una più ampia area interessata da disturbi tettonici, non risulta secondo le indicazione dei geologi Ra. e Ba." (consulenti dell’appellato) "interessata nelle rispettive impronte fondazionali da dislocazioni attive che pur tuttavia si posizionano a breve distanza da esse, …. non potendosi certamente lo scrivente pronunciarsi per i motivi anzidetti, sulla sicura o meno edificabilità del singolo lotto, nel contesto generale testé esaminato". Sicché ha concluso consigliando all’Amministrazione "di demandare per ogni autorevole decisione e per competenza tecnica sul territorio, la questione al Genio Civile di Catania".

E’ di ogni evidenza dunque la giustificata conclusione del Giudice che le affermazioni in oggetto "completano un iter istruttorio con rinvio alla competenza del Genio civile, il quale, a sua volta, come chiarito, si è affidato alla relazione geologica". E come dunque tutto ciò deponga "per una carenza istruttoria, invero non rilevata in ricorso, ma anche, così come ivi sostenuto, da un difetto di motivazione, posto che una giustificazione concreta a fronte delle precise osservazioni di parte ricorrente effettivamente non sussiste".

Ne consegue la ineccepibilità della decisione assunta. Il provvedimento dirigenziale impugnato non può considerarsi appropriatamente motivato in quanto "all’osservazione, per altro avente natura tecnica e, quindi, non meramente rivolta a censurare una scelta discrezionale, ma una condizionata da contestati presupposti di ordine scientifico", non è stata fornita una plausibile risposta, ma solo "un rinvio a pareri che si giustificano l’uno per mezzo dell’altro senza una conclusione precisa".

Corretta e pienamente condivisibile appare la conseguenza che questa conclusione comporta sulla adeguatezza della motivazione del provvedimento con il Genio Civile di Catania ha denegato l’autorizzazione al progetto strutturale a suo tempo presentato dall’appellato. Anche su di esso appare indispensabile un nuovo pronunciamento dopo il ripronunciamento dell’Amministrazione regionale in tema di edificabilità della zona.

Per le esposte ragioni, l’appello deve essere respinto e la decisione del Giudice del prime cure integralmente confermata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l’appello incidentale, respinge l’appello principale e conferma la impugnata decisione del Tribunale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.