Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11937 Provvedimenti contingibili ed urgenti Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Portoferraio ricorre (successivamente depositando memoria illustrativa) nei confronti di M.V. (condomino del Condominio Palazzo ex Inam, che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. Toscana, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla tassa per l’occupazione della aree pubbliche per gli anni 2003 e 2004, annullava, in riforma della sentenza di primo grado, l’avviso opposto.

In particolare, i giudici d’appello, premesso che l’occupazione di area pubblica di cui si discute era stata posta in essere, a mezzo di transenne, dallo stesso Comune a seguito della mancata esecuzione di ordinanza sindacale intesa alla eliminazione di parti pericolanti dell’edificio (del quale peraltro il suddetto Comune era proprietario pro quota), rilevava che nè il condominio nè i singoli condomini potevano essere considerati soggetti passivi del tributo richiesto perchè non avevano posto in essere la materiale occupazione del suolo nè avevano a tal fine richiesto concessione, potendo peraltro il Comune richiedere al condominio, a diverso titolo, tutte le spese sostenute per aver provveduto a garantire l’incolumità pubblica a seguito dell’inerzia del medesimo, ivi compresa la Tosap, gravante sull’autore materiale dell’occupazione.

2. Col primo motivo, deducendo violazione di legge, il ricorrente sostiene che, a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, in caso di inottemperanza, il Sindaco può dare attuazione al provvedimento contingibile ed urgente a spese degli interessati, con la conseguenza che, agendo il Comune come sostituto degli inadempienti, l’obbligazione tributaria deve gravare sui soggetti intimati e non sul sostituto dei medesimi, i quali ultimi sarebbero stati gravati dell’obbligazione tributaria se avessero eseguito spontaneamente i lavori.

La censura è infondata.

Le obbligazioni del destinatario di un provvedimento contingibile ed urgente trovano fondamento nell’esplicazione del potere della P.A. di incidere, nell’interesse pubblico, sulla sfera del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all’esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno. Tali obbligazioni, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale sanzionanti l’inadempimento all’ordine dell’autorità, consistono nel rimborso all’amministrazione delle spese da essa sostenute in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo; il diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito (v. in tal senso Cass. 12231 del 2007).

Da quanto esposto consegue che l’inadempiente sarà, a seguito della c.d. "esecuzione in danno", obbligato a rimborsare, secondo la disciplina civilistica, tutte le spese sostenute dall’amministrazione, non anche che egli potrà essere ritenuto obbligato, sul piano tributario, per l’attività posta in essere dall’amministrazione, ove non sussistano le condizioni previste dalle relative norme tributarie impositrici.

Col secondo motivo, deducendo ulteriore violazione di legge, il ricorrente sollecita un’interpretazione non meramente letterale bensì "teleologica" del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, sostenendo che, in caso di lavori disposti d’ufficio, occupante di fatto deve essere considerato l’intimato inadempiente rispetto al quale il Comune agisce come sostituto.

La censura è infondata.

A norma del D.Lgs. n, 507 del 1993, art. 38, "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province" e, a norma del successivo art. 39, "la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio".

Nessuna delle condizioni contemplate dalle norme citate si è verificata nella specie, posto che il condominio non è titolare di concessione o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e neppure risulta essere occupante di fatto, immediato o mediato, del suddetto suolo, non avendolo materialmente occupato e neppure avendo ordinato o disposto la sua occupazione.

Tanto premesso, è appena il caso di precisare che quando la lettera della legge non è ambigua nè vaga non c’è bisogno di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari e che, in ogni caso, le norme che definiscono oggetti e soggetti imponibili sono complete per loro natura, non essendo prospettabile nelle fattispecie impositive l’esistenza di lacune tecniche da risolvere con interpretazione estensiva o analogica e non potendo le norme tributarie impositrici colpire soggetti non precisamente ed espressamente individuati.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.200,00 per onorario oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-02-2013, n. 6017

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 23 marzo 2012 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza proposta da E. A. per l’applicazione in sede esecutiva dell’istituto del reato continuato tra i reati giudicati con le sentenze rese dalla medesima Corte di Appello nelle date del 2/10/2003 e del 22/1/2009, rideterminando la pena complessiva in anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 23.000 di multa.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, il quale lamenta violazione di legge in relazione alla disposizione di cui all’art. 671 c.p.p., in quanto la Corte di Appello aveva accolto l’istanza senza essersi avveduta che già in sede di cognizione la pronuncia resa il 22/1/2009 aveva unificato il reato giudicato con quello oggetto della precedente sentenza del 2/10/2003 ed individuato quale pena complessiva quella di anni sette di reclusione ed Euro 23.000 di multa, sicchè, a norma dell’art. 671 c.p.p., la questione non avrebbe potuto essere proposta al giudice dell’esecuzione.

3. Con requisitoria scritta del 20 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso, condividendone i motivi.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. Come correttamente rilevato dal ricorrente, la norma di cui all’art. 671 c.p.p., consente che quando un soggetto con unica o con più azioni o omissioni abbia violato le norme di legge in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed abbia riportato distinte pronunce di condanna possa ottenere anche in via esecutiva il riconoscimento della continuazione; si tratta dunque di un intervento giudiziale postumo rispetto alle sentenza di condanna, che in via eccezionale si traduce in un nuovo apprezzamento delle singole vicende già oggetto di accertamento col possibile superamento di statuizioni coperte dal giudicato già formatosi, in quanto l’ordinamento considera meritevole di un trattamento punitivo meno severo colui che commetta una pluralità di reati con la stessa o più azioni, frutto di una deliberazione iniziale di unico programma criminoso, quindi di un diverso atteggiamento psicologico del soggetto agente rispetto a chi abbia agito con deliberazioni autonome, maturate in tempi successivi per effetto di impulsi estemporanei ed indifferenti a precedenti condanne.

La disposizione dell’art. 671 c.p.p., al comma 1, pone un limite espresso alla possibilità di riconoscere la continuazione o il concorso formale di reati in sede esecutiva, che vieta qualora l’applicazione dell’istituto sia stata già esclusa dal giudice della cognizione, ossia dal giudice chiamato in via principale a conoscere delle violazioni contestate con la massima pienezza di poteri di apprezzamento del fatto e delle sue caratteristiche di disvalore.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla diversa ipotesi in cui il giudice della cognizione abbia già unificato i reati giudicati con altri, oggetto di precedente pronuncia irrevocabile e determinato quindi la pena complessiva per il reato continuato o per il concorso formale: in questo caso un successivo intervento in sede esecutiva avrebbe soltanto l’effetto di incidere sul trattamento sanzionatorio senza una ragione apprezzabile per il già avvenuto riconoscimento dello stesso beneficio e per l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di rettificare "in melius" le determinazioni sulle quali si è formato il giudicato.

Di tali principi l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto, avendo nuovamente applicato la continuazione, come se ciò non fosse già avvenuto e stabilendo una pena complessiva inferiore a quella inflitta con la sentenza della Corte di Appello del 22/1/2009 in contrasto con la norma di cui all’art. 671 c.p.p.. Deve dunque essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 22 ottobre 2010, n. 37775 In tema di abuso di ufficio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale di Campobasso ricorre avverso la sentenza 18 febbraio 2010 di non luogo a procedere del Tribunale di Isernia nei confronti di V.G., prosciolto dal reato ex art. 323 c.p., comma 1 perchè il fatto non sussiste, sul presupposto della verificata assenza di violazioni di legge o di regolamento nella condotta accertata.
1.) l’accusa e la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p..
Il V. è accusato del reato p. e p. dall’art. 323 c.p., comma 1, per avere, in qualità di addetto dell’ufficio Centro Postale Operativo delle Poste Italiane S.p.A. di Isernia e, quindi di incaricato Mod.3/SG. in servizio pubblico, fatto recapitare, tramite i portalettere, a ex dipendenti e precari, corrispondenza del sindacato "C.P.O. U.G.L.", di cui era rappresentante, priva di affrancatura, e ciò, in violazione della Delib. Ministero delle Comunicazioni 9 novembre 2001, artt. 24 e 27 del punto 2-2, con ciò procurando intenzionalmente, un ingiusto vantaggio patrimoniale al sindacato medesimo. In (OMISSIS).
Il G.U.P. ha ritenuto che le norme richiamate nella contestazione e cioè la Delib. Ministero delle Comunicazioni 9 novembre 2001, artt. 24 e 27 del punto 2-2 non configurino violazioni suscettibili di rilievo penale.
2.) il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso e la decisione di annullamento con rinvio della Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente parte pubblica deduce violazione di legge, rilevando che la Delib. 9 novembre 2001 del Ministero delle Comunicazioni richiama espressamente il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 2, comma 1, norma "che designa quale autorità di regolamentazione del servizio postale il Ministero delle comunicazioni".
Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che deliberazione in questione, essendo stata emessa dal Ministro delle comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale e quale soggetto a ciò espressamente designato, mediante un decreto legislativo, a regolamentare il settore postale (che era e rimane un servizio pubblico), con espressa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve essere considerato quale "atto regolamentare" e, in quanto tale, rientrante a pieno titolo nell’ambito delle violazioni tipizzate dall’art. 323 c.p., nel testo introdotto dalla L. 16 luglio 1997, n. 234.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto va ribadito che la qualità di incaricato di pubblico servizio, nella specie, dipendente di Poste italiane s.p.a. addetto a strutture di accettazione (come il C.P.O.), va accertata esclusivamente sulla base della disciplina della attività oggettivamente considerata ed indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia stato affidato allo Stato o ad altri soggetti pubblici o privati.
Inoltre va precisato, in linea con la pacifica giurisprudenza della Corte, che la trasformazione delle poste, da Amministrazione dello Stato a società per azioni non ha affatto cancellato le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica dell’ente.
Va pertanto qualificato come incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste italiane s.p.a., addetto alla struttura di accettazione qualificata come Centro Postale operativo (C.P.O.), trattandosi di attività connotata da condotte di natura non meramente applicativa od esecutiva, ma al contrario contraddistinte da gradi apprezzabili di autonomia e discrezionalità, tipiche delle mansioni di concetto.
Quanto al thema decidendum, va chiarito in punto di diritto che la ed "francatura delle corrispondenze" (giusta dizione del D.P.R. n. 156 del 1973) che, laddove non eseguita, Impone a sensi della Delib.
Ministro delle Comunicazioni 9 novembre 2001, art. 27, il mancato recapito della posta inviata e la sua restituzione al mittente (dietro pagamento dell’importo dovuto), trova originario fondamento nell’art. 44 del Codice postale e delle comunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Tale norma risulta abrogata dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 16, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 97/67 (concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) il quale peraltro:
a) al primo comma, ha ribadito la regola che gli "invii postali rientranti nel servizio universale… per essere avviati alla rete pubblica sono debitamente affrancati":
b) al comma 3, ha disposto l’abrogazione di tutte le forme di franchigia, di esenzione e riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla Convenzione postale universale e dagli accordi internazionali, riaffermando la validità delle sole disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Si tratta quindi di fonti impositive di obblighi la cui violazione integra il reato di abuso d’ufficio, posto che nella specie il dipendente, addetto all’Ufficio C.P.O. – struttura di accettazione della filiale delle Poste italiane s.p.a. di (OMISSIS), ha illecitamente "avviato alla rete pubblica invii postali privi di corrispondente affrancatura" ed inoltre non dotati del timbro dell’ufficio di provenienza, con ulteriore violazione anche delle regole interne di organizzazione del servizio, considerate le modalità in concreto adottate per l’immissione della posta del sindacato nella rete di spedizione (consegna diretta al singolo portalettere, o mediante deposito della posta medesima sul banco di lavoro del portalettere).
Da ciò la sussistenza della "violazione delle norme" prevista nello schema dogmatico dell’art. 323 c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Isernia per nuova deliberazione che tenga conto degli anzidetti principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia per nuova deliberazione

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 28895 del 2011 Tracce sul computer di collegamento a siti pedopornografici

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze concesse le attenuanti generiche, ridusse la pena ad anni due di reclusione, concesse la sospensione condizionale della pena e confermò nel resto la sentenza 31.3.2008 del tribunale di Montepulciano, che aveva dichiarato L.T. colpevole del reato di cui all’art. 600 quater cod. pen. per avere consapevolmente detenuto nel suo computer materiale pedopornografico.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) vizio di motivazione e travisamento del fatto. Osserva che non è vero che il CTU abbia riscontrato qualcosa nei CD-ROM o in altri supporti informatici. Il CTU ha solo trovato nel computer tracce di collegamenti a siti pedopornografici ma non ha trovato alcuna traccia di archiviazione o salvataggio dei file, né sul computer né su altri supporti, quali il CD-ROM di cui parla la sentenza impugnata. I file recuperati erano tutti dovuti alla navigazione e salvati automaticamente dal programma di navigazione nella memoria cache. Risulta quindi che egli aveva cancellato il materiale non appena avuto conoscenza del suo contenuto, e non aveva archiviato e organizzato il materiale né sul computer né su chiavette o archivi esterni. Anche i filmati risultano tutti immediatamente eliminati nel cestino e non vi è traccia di una visione in anteprima. Non è stato trovato nessun supporto esterno con materiale pedopornografico.
2) violazione dell’art. 600 quater cod. pen. perché egli è stato condannato sull’erroneo presupposto di una detenzione consapevole di materiale pedopornografico, della quale invece non c’è prova. Anche dalla CTU emerge che egli avrebbe solo visionato il materiale senza archiviarlo o memorizzarlo, il che non può integrare una detenzione consapevole o il procurarsi il materiale per averne la disponibilità. Infatti, secondo la giurisprudenza, il reato non è integrato dalla mera consultazione via internet di siti pedofili senza registrazione dei dati su disco. Ora, la sentenza impugnata parla solo di accesso ad alcuni siti, ma nulla dice sul loro salvataggio o archiviazione.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che è totalmente assente la motivazione sulla tesi della difesa circa le reali motivazioni che lo avevano indotto a collegarsi con i siti in questione. Sul punto la sentenza impugnata si limita ad affermare apoditticamente che le argomentazioni difensive sono irrilevanti. Del resto anche il CTU aveva ammesso che l’imputato aveva le competenze tecniche per sviluppare programmi di sicurezza. La corte d’appello non ha esaminato e valutato gli elementi specificamente evidenziati sul punto dalla difesa.
4) violazione di legge e violazione del divieto di reformatio in peius nonché della correlazione tra fatto contestato e sentenza. Lamenta che la corte d’appello ha applicato un aumento per la continuazione, mentre né nella sentenza di primo grado né nel capo di imputazione si era mai parlato di continuazione.
5) contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, perché la corte d’appello, pur avendo ritenuto l’imputato meritevole delle attenuanti generiche per le ragioni indicate, non ha poi spiegato perché ha applicato nel massimo la riduzione per le attenuanti generiche. In realtà il giudice sembra aver erroneamente applicato il nuovo testo della disposizione e non quello vigente al momento del fatto, che prevedeva la sanzione alternativa della multa o della reclusione, tanto che anche il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione della sola pena pecuniaria.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che i primi tre motivi propongono in realtà censure in punto di fato della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito e non consentita in questa sede di legittimità. I suddetti tre motivi sono comunque infondati.
Il ricorrente ripropone in questa sede le doglianze relative al fatto che le immagini ed il film pedopornografici non erano stati trovati nel disco rigido (effettivamente sembra che la sentenza impugnata abbia confuso tra disco rigido e CD Rom, ma si tratta di mero errore materiale) inseriti in apposite cartelle ma nella memoria cache del programma di navigazione o nel cestino, il che dimostra che gli non li conservava per detenerli ma li cestinava subito dopo averli visionati ed essersi reso conto del loro contenuto. Ne deriverebbe che, in mancanza di salvataggio su disco o altro supporto, non potrebbe parlarsi di detenzione con la conseguenza che il reato non è configurabile.
L’equivoco di fondo su cui si basano questi motivi consiste nel fatto che la sentenza di primo grado ha ritenuto l’imputato colpevole non solo di detenzione del materiale pedopornografico, ma anche e soprattutto della ipotesi di essersi procurato il materiale stesso (art. 600 quater, nel terso vigente ed in quello anteriore, punisce chiunque, consapevolmente, si procura o detiene il materiale), come si desume chiaramente a pag. 3, dove si afferma che “anche il semplice procurarsi, come nel caso de quo, detto materiale per poi disporne personalmente”, ed a pag. 4, dove si dice che “il download deve ritenersi attività equivalente e costituente procurarsi materiale pornografico”. È vero che si potrebbe sostenere che nel capo di imputazione si fa esplicitamente riferimento solo alla detenzione e non anche all’essersi procurato. Ma con l’atto di appello (e nemmeno con il ricorso per cassazione) non è mai stata eccepita una violazione del principio tra chiesto e pronunciato od una violazione del diritto di difesa, che chiaramente non sussiste essendosi l’imputato difeso sul punto.
In ogni caso i giudici del merito hanno ritenuto che l’imputato si fosse procurato ed avesse anche detenuto il materiale pedopornografico in considerazione del fatto: che nel suo computer sono state trovate tracce di ben 1.800 fotografie e 25 film pedopornografici; che le connessioni ai siti ed alle BBS erano durate per molto tempo e non erano state sicuramente casuali, perché per accedervi l’imputato si era dovuto registrare e munirsi di parola d’ordine e di nome utente; che per di più i siti e le BBS erano di difficile reperimento e certamente non incontrati per caso; che quindi vi era stata una intensa attività di ricerca e di scaricamento de file, non giustificabile con un accesso casuale; che non era possibile parlare di detenzione accidentale data la quantità di immagini e film.
La motivazione, quindi, è congrua ed adeguata.
Ugualmente non manifestamente illogica è la motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la tesi difensiva secondo cui l’imputato si era collegato ai siti e BBS ed aveva scaricato il materiale pedopornografico perché intendeva realizzare un programma informatico che consentisse di bloccare l’accesso a questi siti. I giudici hanno infatti rilevato che non era stato fornito nessun elemento di prova che suffragasse questo assunto, il quale anzi era smentito dal fatto che il L. non era in possesso di alcuna strumentazione idonea a tale scopo, dato che il perito non aveva trovato programmi e software con il linguaggio C o con altri linguaggi di programmazione.
Sono invece fondati il quarto ed il quindi motivo.
La corte d’appello, infatti, nel rideterminare la pena, ha disposto un aumento per la continuazione, così violando sia il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, dal momento che non erano stati contestate più condotte delittuose in continuazione tra loro, sia il divieto di reformatio in peius, dato che la sentenza di primo grado non aveva applicato nessun aumento per la continuazione.
È anche erronea e manifestamente illogica la determinazione della pena perché la corte d’appello, dopo aver ritenuto eccessiva la pena irrogata in primo grado ed avere per questo concesse le attenuanti generiche, ha poi applicato la pena detentiva in una misura quasi corrispondente al massimo ed una minima diminuzione per le attenuanti, senza alcuna motivazione. D’altra parte, proprio la totale mancanza di motivazione fa pensare che la corte d’appello abbia applicato la pena vigente al momento della decisione e non quella vigente al momento del fatto. Difatti, il reato è stato commesso il 14.6.2005 e pertanto doveva applicarsi il vecchio testo dell’art. 600 quater cod pen. (anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3 della l. 6 febbraio 2006, n. 38) il quale prevedeva la pena alternativa della reclusione fino a tre anni ovvero della multa non inferiore ad € 1.549,00 (e difatti il Procuratore generale in appello aveva chiesto la sola multa di € 15.400,00).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena ed alla continuazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Genova. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla continuazione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Firenze.
Rigetta il ricorso nel resto.
Depositata in Cancelleria il 20.07.2011

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