Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 10-10-2011, n. 36510Dibattimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di C.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 25-3-11, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello presentato avverso il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 28-1-11, con il quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del dibattimento nei confronti del predetto ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente in primo luogo ripropone la eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata per omessa interlocuzione della difesa (già dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto qualificata come motivo nuovo proposto solo in sede di udienza di discussione del gravame).

In secondo luogo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare non sarebbe stata adeguatamente argomentata.

2.-. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha già chiarito che la cognizione del giudice d’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 28253 del 09/06/2010, Rv. 248135). In definitiva la cognizione del Giudice di Appello cautelare è circoscritta entro il limite dedotto dalla parte impugnante, avuto però riguardo alla natura del provvedimento impugnato: il "thema decidendum" resta circoscritto nei confini dell’effetto devolutivo (Sez. 1, Sentenza n. 46262 del 18/11/2008, Rv. 242065).

Nel caso in esame la nullità dell’ordinanza di sospensione dei termini per omessa interlocuzione della difesa non era stata in alcun modo prospettata nei motivi di appello, sicchè, trattandosi di nullità a regime intermedio, ben poteva intendersi rinunciata dall’impugnante.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha concluso per la inammissibilità del nuovo motivo proposto solo in udienza, non potendosi confondere il regime di rilevabilità della patologia eccepita con la necessaria proposizione del motivo in sede di gravame.

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 21325 del 27/04/2010, Rv. 247308).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, il numero degli imputati, la natura e la qualità dei reati ascritti agli imputati ed il numero delle imputazioni, la necessità di procedere alla riproduzione peritale della copiosa e molteplice attività di indagine tecnica oltre che alla escussione di molte decine di testimoni erano elementi che denotavano chiaramente la esistenza di una situazione obiettiva che impediva la contenuta definizione del giudizio, rendendo inevitabile la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2. 3.-. Il rigetto dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-04-2012, n. 6079 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che L.A., con ricorso del 18 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 15 dicembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della L. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 16 novembre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) la L., dipendente della Regione Campania ed asseritamente titolare del diritto a più favorevole inquadramento e trattamento economico, aveva proposto – con ricorso del 30 gennaio 1992 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che la ricorrente non aveva presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione, di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, che ciò dimostra la sua indifferenza alla trattazione del ricorso ed anche la mancanza di plausibili attese circa la fondatezza del ricorso, peraltro esclusa da univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale.

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata dalla ricorrente come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata indifferenza alla trattazione del ricorso del giudizio presupposto, nonchè, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza delle pretese ivi fatte valere;

che il Ministro controricorrente deduce che, nella specie, il giudizio presupposto è stato dichiarato perento dal T.a.r. adito con decreto del 17 maggio 2010 (prodotto unitamente al controricorso);

che il ricorso merita accoglimento;

che questa Corte ha già più volte affermato i principi secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione dei processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui -tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011);

che, sempre in conformità con tale orientamento, è stato ulteriormente precisato che l’innovazione introdotta dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, specificamente sull’interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 in senso conforme alla CEDU), la quale inoltre, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del 2010 e 3271 del 2011);

che, ancora, è stato precisato che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio presupposto, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 siano privi della sottoscrizione personale della parte, mancando una specifica deroga al principio generale, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura, e nonostante la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilita di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto dovesse essere dichiarato improcedibile (cfr. l’ordinanza n. 25832 del 2010);

che infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere) provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005; cfr., altresì, le sentenze nn. 18780 del 2010 e 10500 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi, in violazione di tutti i su richiamati principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente, soltanto sulla dichiarata perenzione del giudizio presupposto, senza accertare, innanzitutto, se ed a chi sia stato nella specie notificato l’avviso di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 e, soprattutto, negando l’indennizzo sulla base della sola dichiarazione di perenzione dello stesso processo presupposto, intervenuta comunque a distanza di circa quattordici anni dall’inizio di tale processo, senza peraltro verificare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere " annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di quindici anni e dieci mesi circa (dal 30 gennaio 1992, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 16 novembre 2007, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 7.900,00 per i quindici anni e dieci mesi circa di irragionevole durata in favore della ricorrente, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 7.900,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3271

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La A.T. s.n.c. e L.B. impugnano l’ordinanza n. 109 del 3.6.2004 con cui il Comune di Samarate ha ingiunto la rimozione della recinzione del cantiere di cui alla concessione edilizia n. 129/2000 e successiva variante n. 86/01 – con conseguente ripristino della percorribilità della strada consorziale della Brughiera che attraversa il mappale 405 della sezione censuaria di cascina Verghera – articolando le seguenti doglianze:

I. eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza dei presupposti, assenza di congrua motivazione;

II. eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti della stessa amministrazione procedente, illogicità ed irrazionalità manifeste;

III. violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per contrasto con il pubblico interesse, illogicità, mancata ponderazione degli interessi coinvolti;

IV. violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza di motivazione ed insussistenza di presupposti in merito al breve termine di esecuzione assegnato;

V. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

VI. violazione e falsa applicazione dell’art. 107, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà intrinseca al provvedimento impugnato; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; incompetenza relativa dell’organo;

VII. violazione degli artt. 823 c.c. e 378, l. n. 2248/1965, all. F; eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza dei presupposti, carenza di istruttoria per assenza di accertamento del presupposto uso pubblico; elementi di incompetenza relativa dell’organo.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Come prospettato alla parte ricorrente in sede di discussione, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In data 10 dicembre 2004 è stata presentata un’istanza di condono per la formazione di una recinzione del fondo agricolo.

Il procedimento così avviato – come affermato dal Comune nella relazione depositata in giudizio in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale 11 maggio 2011 n. 1227 – è ancora in itinere.

Per costante giurisprudenza, l’avvenuta presentazione, nelle more del giudizio, dell’istanza di condono edilizio per l’opera di cui è stata ordinata la rimozione con il provvedimento impugnato priva il ricorrente di interesse alla definizione nel merito del ricorso (cfr., fra le tante Consiglio Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1811).

Detta istanza potrebbe, invero, essere accolta dal Comune, in tal modo eliminandosi in radice l’abuso che resterebbe perciò superato; ovvero potrebbe essere respinta, con effetto dello spostamento dell’interesse dell’istante dal provvedimento sanzionatorio al diniego, nonché agli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori adottati in base alla rinnovata valutazione della fattispecie, nei cui confronti egli può attivare le forme di tutela giurisdizionale previste dall’ordinamento.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10192 Dolo

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Svolgimento del processo

1.- M.M. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Brescia gli aveva ingiunto di pagare a favore della Telemarket s.p.a. la somma di L. 43.271.000 a titolo di residuo del corrispettivo di L. 90.000.000 relativo alla vendita di un quadro di D.C..

Deduceva che, avendo intenzione di effettuare investimenti diversificati ed essendo del tutto inesperto di pittura, si era rivolto al Prof. B., presentatore delle trasmissioni della Telemarket s.p.a., il quale gli aveva offerto una consulenza per effettuare gli acquisti presso quella società; dopo avere acquistato quattro quadri, ebbe a prenotate il quadro di D.C. messo in vendita all’asta per L. 90.000.000 dopo che il B. gli aveva telefonato per comunicargli che sarebbe stato messo in vendita un dipinto di elevata qualità e a un prezzo al di sotto del valore di mercato promettendogli che sarebbe intervenuto presso il Presidente per ottenere una riduzione del prezzo;

dopo avere rifiutato la consegna del quadro effettuata da un dipendente di Telamarket sul rilievo che aveva incorso una trattativa sul prezzo con il B., quest’ultimo recatosi a casa dell’opponente lo convinse all’acquisto, per cui nell’occasione versò L. 18.000.000 e autorizzò l’emissione di 15 tratte di L. 4.800.000;

successivamente, insospettitosi per avere appreso che il B. aveva pubblicizzato una campagna di vendita di quadri a prezzo ribassato del 10%, aveva accertato che il quadro in questione aveva il valore di L. 30.000.000,trattandosi di un bozzetto prodotto dall’artista in serie.

Ciò premesso, chiedeva l’annullamento per dolo del contratto o comunque il risarcimento del danno arrecato dalla violazione delle regole di buona fede e correttezza, con la revoca del decreto.

L’opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione e, nel contestare che ricorressero i presupposti di cui all’art. 1439 cod. civ., deduceva che: l’attività posta in essere (presentazione del quadro attraverso il proprio incaricato) costituiva normale attività precontrattuale che non poteva qualificarsi come indizio di operazione dolosa;

l’avere posto in vendita i quadri con il 10% di sconto non dimostrava alcun intento fraudolento; si trattava di un’ opera originale realizzata dal maestro per il proprio mercante comm. E R. della galleria La Barcaccia di Roma; il prezzo di L. 90.000.000 era stato determinato calcolando gli interessi al tasso bancario sull’importo di L. 76.000.000 tenuto conto delle modalità del pagamento che era stato rateizzato.

Con sentenza depositata l’8 giugno 2005 il Tribunale revocava l’opposto decreto condannando la opposta al pagamento della differenza fra il prezzo versato e quello di mercato: riteneva che doveva configurarsi il dolo incidente di cui all’art. 1440 cod. civ. sul rilievo che l’opponente avrebbe comunque acquistato il quadro anche senza gli artifici e i raggiri posti in essere dal B..

Con sentenza dep. il 24 aprile 2008 la Corte di appello di Brescia rigettava l’impugnazione proposta dalla Telemarket s.p.a..

Nel confermare la decisione di primo grado relativamente alla ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 1440 cod. civ. che aveva formato oggetto del gravame, i Giudici di appello ritenevano che il M. ebbe ad acquistare l’opera a un prezzo ben più elevato del suo effettivo valore (lire 30-35 milioni) secondo la stima in proposito compiuta dal consulente tecnico d’ufficio con riferimento al periodo della relativa produzione artistica dell’autore, delle dimensioni e della qualità non elevata dell’opera, che non era perciò assimilabile ai dipinti e alle relative quotazioni di cui al catalogo prodotto dall’appellante; dalle convergenti dichiarazioni rese dai testi R., compagna dell’opponente, e del M., dipendente della società opposta, era emerso che l’opponente, rassicurato circa la convenienza dell’acquisto dal B., fu indotto a comprare il quadro al prezzo praticato dalla Telemarket s.p.a.

dall’attività ingannevole posta in essere dal predetto, il quale gli telefonò comunicandogli che nella trasmissione della stessa sera sarebbe stato presentato un dipinto del D.C. e indicando due circostanze rivelatesi non rispondenti al vero: il particolare pregio dell’opera, che nel tempo si sarebbe rivalutata, e la possibilità di trattare, successivamente alla prenotazione dell’acquisto, il prezzo con il Presidente della società. Successivamente, dopo che il dipinto gli era stato consegnato a casa, fu ancora il B. a recarsi a casa del M., restio all’acquisto, per convincerlo sulla sua convenienza e sulla congruità del prezzo.

2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Telemarket s.p.a. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1439 e 1440 cod. civ. cod. proc. civ. nonchè contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, censura la decisione gravata che contraddittoriamente – dopo avere ritenuto che il M. non avrebbe acquistato il quadro senza i raggiri e gli artifici – aveva ripiegato sull’ipotesi di cui all’art. 1440 cod. civ., così considerando valido il contratto.

Formula, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il seguente quesito di diritto: "dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se nell’ipotesi in cui riscontri che in assenza di artifici e raggiri il contraente non avrebbe stipulato il contratto, il giudicante possa applicare il disposto dell’art. 1440 c.c., confermando valido il contratto, con condanna al risarcimento dei danni" 1.2.- Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1), 2), 3), 4) e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere , a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’art. 360 n.1),2),3),4) cod. proc. civ., secondo il citato art. 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.,secondo cui è,invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, aveva inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si proponeva l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. In effetti, la ratio ispiratrice dell’art. 366 bis cod. proc. civ., era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non è solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile – come si è detto – di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (S.U. 3519/2008).

Nella specie, la ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che, pur avendo accertato l’esistenza del dolo previsto dall’art. 1439 cod. civ., avrebbe fatto applicazione dell’art. 1440 cod. civ.: in sostanza, denuncia la falsa sussunzione della fattispecie nella norma applicata, peraltro procedendo a una soggettiva ricostruzione di quelli che sarebbero stati gli accertamenti in fatto compiuti dai Giudici.

Il quesito è generico laddove non specifica la ricostruzione in fatto che sarebbe stata compiuta dai Giudici – dando per accertato che la sentenza abbia escluso l’esistenza di artifizi e raggiri in presenza dei quali l’opponente non avrebbe concluso il contratto – e che peraltro non corrisponde a quella che è stata la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata la quale – dopo avere precisato la distinzione fra l’ipotesi di cui all’art. 1439 cod. civ. e quella di cui all’art. 1440 cod. civ. (solo quest’ultima era in discussione, in quanto oggetto dei motivi di gravame formulati dalla Telemarket s.p.a.)^. ha respinto l’appello ritenendo che il M. non avrebbe acquistato al prezzo praticato da Telemarket s.p.a. senza in alcun modo interferire relativamente alla validità del contratto e all’insussistenza del dolo di cui all’art. 1439 cod. civ., questioni relativamente alle quali si era formato il giudicato interno posto che la sentenza del tribunale, la quale aveva rigettato la relativa domanda, non era stata impugnata dall’opponente (che era il soggetto interessato legittimato a chiederne la riforma), 2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1440 e 2697 cod. civ., deduce che nella specie l’attore non aveva provato gli elementi costitutivi del dolo di cui all’art. 1440 citato, non avendo considerato che il B. era presentatore banditore nè era mai stato dimostrato che la Telemarket s.p.a.

avesse incaricato della telefonata ricordata dalla teste R. o ne fosse stata posta a conoscenza o ancora ne avesse approfittato.

La Corte non aveva considerato che il teste M. non aveva fatto alcun riferimento alla telefonata del B. ed aveva escluso che questi avesse fatto riferimento a un aumento di valore.

Formula, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il seguente quesito di diritto: "dica l’Ill.mma Corte di Cassazione se è vero che colui che assume che il proprio consenso a concludere un contratto a determinate condizioni sia stato determinato da raggiri senza i quali avrebbe concluso a condizioni diverse, debba provare l’animus decipiendi e la mala fede dell’altro contraente".

2.2.- Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo non integra il quesito di diritto richiesto dal citato art. 366 bis norma, atteso che lo stesso è del tutto generico perchè non fa alcun riferimento alla controversia in oggetto e non pone alcuna questione di diritto, risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta (S.U. 28536/2008).

In discussione semmai era l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello ovvero gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali i Giudici avevano fondato il convincimento circa la sussistenza del dolo incidente di cui all’art. 1440 cod. e la responsabilità dell’appellante: orbene, l’indagine di fatto, che è riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ma, nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, secondo l’art. 366 bis citato, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata e distinta dialìesposizione del motivo,che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 20603/07). In tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia fosse ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza dell’iter logico- giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così,inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa.

Ne consegue che nella specie il motivo si sarebbe dovuto concludere con il momento di sintesi nel quale fosse indicato il fatto controverso e il relativo vizio di motivazione: tale onere non è stato certo ottemperato dalla ricorrente.

3.1. – Il terzo motivo, lamentando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 244 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata che aveva posto a base della decisione la deposizione R. che era de relato ex parte actoris e non era suffragata da ulteriori elementi di giudizio, atteso che il contenuto della telefonata del B. la teste l’aveva appreso dal M..

Formula il seguente quesito di diritto :" dica l’Ili.ma Corte di Cassazione se è vero che la deposizione testimoniale de relato di per sè sola non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze concordanti".

3.2. Il motivo è inammissibile.

Premesso che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14267/2006), vanno qui ribadite le considerazioni formulate in occasione dell’esame del precedente motivo, atteso che nella specie la censura doveva contenere non la formulazione del quesito di diritto ma l’indicazione del fatto controverso e il vizio di motivazione: ora anche a prescindere dal rilievo che la ricorrente ha formulato il quesito, ciò che assume rilievo decisivo è l’assoluta genericità di quanto in proposito indicato, atteso che si sarebbero dovute precisare le proposizioni sulle quali la sentenza aveva fondato la decisione in modo da dimostrare che la motivazione si fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni del teste de relato e non avesse tenuto conto di riscontri rinvenuti in alle risultanze istruttorie.

4.1.- Il quarto motivo lamenta omessa e/insufficiente motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 61 cod. proc. civ.. Dopo avere illustrato le censure alla consulenza tecnica d’ufficio e la richiesta di rinnovazione che nel giudizio di merito aveva formulato, deduce che la Corte non aveva risposto al rilievi mossi con riferimento: alla carenza di specifiche competenze da parte del consulente, antiquario tradizionale e generalista, sull’opera del maestro D.C.; alla mancata valutazione da parte del C.T.U. della documentata provenienza dell’opera de quo dalla collezione del comm. R.E.; alla mancata indicazione da parte del C.T.U. delle specifiche ed accertabili fonti del suo convincimento; alla valutazione meramente soggettiva svolta dal C.T.U.; all’obsolescenza della C.T.U. priva di alcun riscontro con la realtà dell’attuale mercato dell’arte.

4.2.- Il motivo è infondato.

Va innanzitutto ricordato che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 6050/201; 7622/2010).

Ciò premesso, occorre osservare che, nel recepire le conclusioni del consulente, la sentenza ha, con ampia e approfondita motivazione, indicato le ragioni in base alle quali era stato determinato il valore dell’opera, tenuto conto dell’oggetto della produzione pittorica del maestro nel periodo in cui risaliva il dipinto caratterizzata da altri temi, della qualità e delle dimensioni. In particolare i Giudici, disattendendo le critiche formulate in proposito dalla ricorrente, hanno rilevato come il consulente aveva proceduto a una ricostruzione storica dei vai periodi della produzione del C., inserendo il dipinto in quella risalente agli anni ’40 – ’50, meno rilevante del precedente periodo e di qualità non elevata. Per quel che, poi, concerneva il catalogo di opere d’arte prodotto dall’appellante, i Giudici evidenziavano che lo stesso non confortava ma addirittura contraddiceva la tesi sostenuta, posto che i dipinti ivi inseriti avevano grandi dimensioni e rappresentavano soggetti diversi dal quadro in oggetto e, pertanto, non era a questo assimilabili.

Orbene, il motivo si risolve in una richiesta di riesame del merito, sollecitando da parte del giudice di legittimità una inammissibile valutazione dell’operato del consulente tecnico. Ed invero le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai Giudici. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente non sussistendo motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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