Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 9-12-2010, dichiarava T.F. colpevole per i reati di furto aggravato in abitazione (art. 624 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 5) di danneggiamento e di minaccia legati dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, di cui anni tre mesi dieci di reclusione ed Euro 550,00 di multa per il delitto di furto; lo assolveva dal reato di tentativo di omicidio plurimo. La Corte in data 15-12-2010 emetteva provvedimento di applicazione di custodia cautelare in carcere a carico dell’imputato in ordine al reato di furto; l’ordinanza veniva confermata dal Tribunale del Riesame adito dall’imputato.

Il T. chiedeva anche la revoca della misura coercitiva. La Corte di Appello quale giudice procedente rigettava l’istanza, che veniva impugnata con appello innanzi al Tribunale della Libertà di Bologna.

2. Il Tribunale, con ordinanza del 15-2-2011, rigettava l’impugnazione confermando il provvedimento cautelare. Osservava che correttamente la Corte di Bologna aveva valutato persistente la pericolosità sodale di T. connessa ad un concreto rischio di recidiva specifica ex art. 274 c.p.p., lett. c, con riferimento alla condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione, pur non essendo il predetto gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il fatto era stato ritenuto grave dalla Corte di merito e sanzionato in modo severo, risultando caratterizzato dall’introduzione dell’imputato nell’abitazione dei vicini di casa approfittando di particolari circostanze di tempo e di luogo;

altresì, l’episodio presentava una valenza persecutoria nei confronti dei soggetti passivi del reato (i componenti della famiglia B. – A.) e manifestava una forte aggressività nei confronti appunto degli stessi che erano anche persone offese del reato ex art. 612 bis cod. pen. attribuito al T. e pendente innanzi al Tribunale di Rimini.

Aggiungeva che la non breve carcerazione preventiva (dal marzo 2009) sofferta dall’imputato non si configurava, peraltro, elemento sicuro comprovante il venir meno o l’affievolimento della pericolosità sociale riconosciuta nel T., stante l’assenza di resipiscenza e la persistenza di disturbi della personalità che lo affliggevano, tanto che nella sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Bologna il predetto era stato dichiarato seminfermo di mente con applicazione della misura di sicurezza. D’altro canto, ad avviso del Tribunale della Libertà, il giudizio espresso dal secondo consulente che aveva visitato il T. nel procedimento pendente a Rimini, per il quale doveva ritenersi cessata la pericolosità psichiatrica, non contrastava con il distinto giudizio di pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen.. Evidenziava pure che la ricorrenza di due precedenti penali per evasione gravanti sul prevenuto, dei quali l’ultimo ostativo alla concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 5 bis, attestava la renitenza del soggetto all’osservanza delle prescrizioni impostegli dall’Autorità giudiziaria, riflettendosi ciò in senso negativo sulla valutazione di idoneità di misure coercitive meno afflittive.

3. Il T. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale in data 15-2-2011. a) Censurava il giudizio del Tribunale di pericolo di reiterazione dì reati della stessa specie ex art. 274 c.p.p., lett. c). Il che era contraddetto dalla valutazione di non pericolosità psichiatrica espressa dal perito dr. F. che aveva operato su incarico del GIP del Tribunale di Rimini. Inoltre, andava evidenziato che esso istante aveva già sofferto la custodia cautelare per il periodo di 23 mesi e che era stato assolto dalla grave imputazione di tentato omicidio a danno di più persone. Per cui allo stato non risultavano sussistenti effettive esigenze cautelari tali da imporre la più grave misura coercitiva. b) Si doleva per il riferimento fatto dal Tribunale della Libertà al procedimento per atti persecutori a suo carico in corso presso il Tribunale di Rimini per il quale doveva piuttosto valere il principio di presunzione di innocenza. c) Si doleva perchè la lunga durata del processo celebrato nei suoi confronti per il reato di evasione aveva determinato la pronuncia della relativa sentenza in epoca tale da rientrare nei limiti dei cinque anni, precedenti al fatto di furto per cui ora si procede, ostativi alla concessione degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 5 bis. d) Censurava la non corretta valutazione del riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. che, secondo il Codice, configurava un’attenuante, mentre il Tribunale della Libertà l’aveva valutato, nei suoi riguardi, con valenza negativa in ordine alle caratteristiche della sua personalità. e) Evidenziava che vi era stato un ritardo nella trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà con ritardo della pronuncia sull’impugnazione proposta. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che il Collegio di Appello ha ampiamente ed adeguatamente dato atto delle esigenze cautelari che impongono l’adozione ed il mantenimento della misura restrittiva più grave, anche tenendo conto dell’inapplicabilità della misura degli arresti domiciliari per la ricorrenza di precedenti penali ostativi per il reato di evasione.

In relazione alla correttezza ed esaustività delle argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di appello, non appaiono incidere gli ulteriori rilievi svolti da ricorrente ai punti b) e c) dell’impugnazione.

D’altro canto, si palesa infondata l’eccezione di ritardata trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà. Difatti, al riguardo la Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che l’art. 310 cod. proc. pen. non richiama i termini perentori previsti nel l’art. 309 c.p.p. per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la pronuncia della decisione, (v. da ultimo, Cass. 17/05/2000 – Bogdan -).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28137

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale di Asti, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 marzo 2006, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.P., titolare dello studio P.L. Arredamenti, nei confronti di P.A., titolare della ditta Pizzeria Birreria "Da Antonio e Maria", e della s.p.a. York International, per la riforma della sentenza del Pretore di Asti n. 79 del 6 aprile 1999, la quale, in accoglimento della domanda del P., aveva dichiarato risolto il contratto di fornitura e posa in opera di un climatizzatore intercorso con il L. e condannato quest’ultimo alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento del danno;

che il Tribunale ha ritenuto l’atto di gravame privo di motivi specifici di impugnazione "in quanto: caratterizzato per la gran parte dalla minuziosa contestazione di singoli assunti contenuti nella sentenza pretorile, disarmonicamente riportati a dimostrazione dell’erroneità generale della pronuncia di primo grado, senza la … correlazione da una parte con le specifiche conseguenze tratte dal giudice di prime cure in punto di decisione dei singoli capi di sentenza e, dall’altra parte, con le opposte argomentazioni defensionali in funzione dell’accoglimento delle pretese della parte appellante; contraddistinto, in chiusa dell’appello stesso, da un rinvio estremamente generico, ancorchè qualificato come espresso a tutte le difese ed eccezioni svolte in prime cure ed in particolare a quelle di conclusionale 15.1.1999, richiamo che, per essere estremamente vago ed ampio e per il fatto di non consentire se non eventualmente all’esito dello studio di tutte le difese di primo grado di escludere che con esso si sia inteso riprodurre argomentazioni tali da determinare contraddizioni e cesure logiche con quanto affermato nell’atto di appello, ha per ciò solo l’effetto di privare di specificità il gravame e, conseguementemente, di farne derivare, in via esclusiva su ogni altra questione, l’inammissibilità del gravame stesso";

che per la cassazione della sentenza del Tribunale L.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 settembre 2006, sulla base di un motivo;

che P.A. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione, falsa ed illogica applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., e pone il quesito "se può il giudice d’appello … a fronte di una pluralità di motivi posti a base dell’appello, dichiarare l’inammissibilità dell’appello nel suo complesso per genericità dei motivi stessi: limitandosi ad una analisi complessiva, sommaria e del tutto apparente delle doglianze avanzate, senza esaminare analiticamente e disgiuntamente i singoli motivi dandone specifica motivazione, senza porli in correlazione tra loro, coordinandoli e rapportandoli alla esposizione in fatto e alle conclusioni assunte dall’appellante, senza verificare se i capi della sentenza impugnata e le richieste di riforma della stessa non emergano dall’esame sia disgiunto sia congiunto dei singoli motivi e delle conclusioni assunte, ancorchè i capi impugnati e le richieste di riforma non siano concretizzati in formule sacramentali";

che il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 65 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e 1’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che il quesito proposto è assolutamente generico, perchè si limita a denunciare, in via del tutto apodittica, un errore del giudice d’appello nell’analisi dei motivi di impugnazione, ma non contiene alcun riferimento alla fattispecie e alle concrete movenze dell’atto di gravame, nè reca alcuna evidenziazione delle ratlones della sentenza di primo grado e delle censure veicolate con l’atto di appello, e quindi con consente di stabilire se – come denunciato dal ricorrente – il Tribunale abbia proceduto ad una "analisi complessiva, sommaria e del tutto apparente" delle censure, omettendo di porle "in correlazione tra loro";

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 726

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente espone in fatto: (a) di aver chiesto, nel 2001, il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio con destinazione residenziale in area sulla quale la regione ha poi imposto un vincolo idrogeologico quindi il divieto di ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi; (b) che con altre istanze, del 2004 e del 2006, ha chiesto la delocalizzazione dell’intervento nell’ambito del contratto di quartiere denominato "Nicolori – Villaggio Trieste" e dell’omonimo piano di recupero, istanze favorevolmente esitate dalla giunta (delibera 184/2004) per come partecipato da nota comunale (prot. n. 9003 del 29 gennaio 2007) di contestuale richiesta di integrazione documentale, riscontrata con nota del 6 aprile 2007; (c) che con altre note, sempre tempestivamente esitate, è stato invitato a produrre ulteriore documentazione; (d) che quindi, il 9 marzo 2011 ha sollecitato la conclusione del procedimento, preannunziando iniziative per l’annullamento del silenzio rifiuto e per il risarcimento dei danni derivati dal comportamento inadempiente; (e) che con il ricorso in epigrafe agisce per l’accertamento del diritto e la condanna del comune di Latina a riscontrare l’istanza del 9 marzo 2011 e, per l’effetto, a concludere il procedimento;

Considerato che con memoria, sul cui odierno deposito nulla è stato eccepito, il comune ha rappresentato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda;

Considerato in particolare che ai fini del decidere rilevano, nel caso, le note comunali – in atti del ricorrente -, rispettivamente del 16 luglio e del 15 dicembre 2008, dalle quali emerge che: (a) è stata rappresentata la necessità di dimostrare l’assenza di formalità pregiudizievoli sugli immobili da cedere, anche "… il giorno stesso previsto per la stipula della convenzione…"; (b) per il calcolo della volumetria – riferibile ovviamente alla capacità dell’area di delocalizzazione e non a quella ab origine interessata dall’intervento precluso dal sopravvenuto vincolo idrogeologico – è stato interessato il dirigente del servizio pianificazione; (c) ribadendo quanto già partecipato, il comune ha rappresentato che "le aree da frazionare non sono quelle di proprietà della S.V. bensì quelle del comune che devono essere cedute agli assegnatari della volumetria ivi allocata.";

Considerato che in esito a detto ultimo adempimento, nulla si desume dalla nota del 20 febbraio 2009 e dalla successiva domanda del 9 marzo 2011 entrambe a firma del ricorrente e preordinate a sollecitare la conclusione del procedimento;

Considerato che e in sede introduttiva e nel corso della odierna camera di consiglio, nulla è stato rappresentato in esito all’inutilità e/o irrilevanza, di detta ultima richiesta integrativa, rispetto alla conclusione del procedimento;

Considerato pertanto che la domanda di annullamento del silenzio quindi di condanna del comune alla conclusione del procedimento, secondo i termini di cui all’istanza del 9 marzo 2011, non può esser accolta in quanto, non essendo stata contestata l’utilità e la congruenza procedimentale, quindi la legittimità dell’integrazione da ultimo citata, non sussistono tutti gli elementi ritenuti necessari dall’amministrazione ai fini della conclusione del procedimento di interesse del ricorrente;

Considerato che da tanto deriva quindi l’assenza dei presupposti di azionabilità della domanda ex articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo che presuppone, in ogni caso, un inadempimento imputabile all’amministrazione, da escludere nei casi in cui il richiedente un provvedimento favorevole non corrisponda integralmente alle richieste dell’amministrazione interessanti profili della vicenda assunti come rilevanti dalla stessa per la definizione, con provvedimento espresso, della relativa domanda;

Considerato che le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5576 Indennità di anzianità e buonuscita

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Svolgimento del processo

L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dalla Regione Abruzzo e tende alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale quel giudice ha accolto un ricorso presentato in quella sede ed ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con l’aggiunta dei benefici della polizza INA, derivante dalla sua provenienza dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Questo il motivo dell’appello:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale Abruzz0 n. 66 del 1987 e dell’art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 100 del 1995; in quanto ai dipendenti ex Casmez trasferiti alla Regione non può che essere applicato il regime previsto per i dipendenti regionali.

I soggetti appellati si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

In questa sede si discute delle modalità del calcolo dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti ex Cassa del Mezzogiorno transitati alla Regione Abruzzo.

Per questi soggetti, la Regione Abruzzo, con propria deliberazione n. 2668 del 30 aprile 1990 aveva stabilito che ai dipendenti ex Casmez doveva essere corrisposta "sia l’indennità di anzianità maturata per il servizio prestato presso la ex Casmez, sino al 30.12.1983, sia le somme trasferite dall’Agenzia per la promozione allo sviluppo del Mezzogiorno", aggiornando il tutto "sulla base del trattamento economico posseduto da ciascun dipendente… al momento della cessazione del rapporto di impiego".

Ora, in presenza di questa delibera di autovincolo da parte della Regione (assunta a fondamento di giudicato formatosi sulla sentenza n.723/1993 del TAR Abruzzo),, è chiaro che la stessa nel determinare la somma dovuta ai singoli dipendenti provenienti dall’ex Casmez avrebbe dovuto prendere in considerazione anche i benefici derivanti dalla polizza Ina accesa dagli stessi in costanza di impiego con la stessa Casmez e gli stessi avrebbero dovuto entrare a far parte della somma presa a base per il calcolo della liquidazione.

Il che non è stato fatto, sulla base della considerazione che, altrimenti, vi sarebbe stata disparità di trattamento con gli altri dipendenti regionali; ma ciò non è, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, perché si trattava di lavoratori che solo in un secondo momento sono transitati nei ruoli regionali, senza che potesse ignorarsi il loro pregresso statuto operativo, e in secondo luogo perché proprio la Regione aveva stabilito che agli stessi andava applicato il Regolamento del personale della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

E" vero che i soggetti appellati hanno ricevuto la liquidazione della polizza Ina, la cui somma va detratta dall’ammontare della liquidazione, ma ciò che è illegittimo, secondo quanto disposto dalla delibera regionale prima indicata, è l’errata determinazione dell’ultimo stipendio, che non contiene, come invece avrebbe dovuto essere, anche i benefici maturati sulla polizza INA.

L’appello è, dunque, infondato e va respinto.

Le spese di giudizio del presente grado, possono, però, ricorrendo complessivamente giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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