Cassazione I civile del 15.09.2011, n. 18853 Divorzio, infedelta’, risarcimento danni, famiglia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra (…) con citazione del 22 giugno 2001 convenne dinanzi al tribunale di … il marito

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dall’obbligo di fedeltà, avvenuto con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch’essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il

procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con Ctu sulle condizioni di salute dell’attrice, il tribunale respinse la domanda. L’attrice propose appello e il convenuto propose appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese di primo grado. La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 20 maggio 2006, rigettò entrambi gli appelli. La sig.ra (…) ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato il 29 giugno 2007 alla controparte, formulando due motivi, ai quali il sig. (…) resiste con coritroricorso notificato il 4 settembre 2007, entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. All’esame dei motivi va premessa la reiezione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso nel suo insieme prospettate dal controricorrente risultando, contrariamente a quanto dedotto con esse, il ricorso autosufficiente, essendo chiaramente indicate nei motivi le ragioni della decisione impugnata che s’intendono censurare ed i necessari riferimenti agli atti del processo, mentre del tutto irrilevante ai fini della eccepita inammissibilità è la citazione (in memoria) di sentenze di merito (di alcuni tribunali) conformi alla decisione impugnata

2. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, dopo avere affermato di condividere la tesi secondo la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio l’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana, ha poi affermato che, nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al risarcimento. Tale mancanza emergerebbe dall’avere la ricorrente in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale. Secondo la ricorrente detta motivazione sarebbe incongrua, non comprendendosi in che cosa consista quel “presupposto”, né perché mancherebbe la prova di esso. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2043 – 2059 – 151 cod. civ.), Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia, come nella specie, una pronuncia di addebito in sede di separazione. Il diritto al risarcimento, infatti, trova fondamento nel caso di specie nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione personale. Avrebbe pertanto errato la Corte d’appello nel ritenere che l’abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi, di non accertare la causa della crisi coniugale “così erroneamente trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti specificamente, ad altro fine dettati dall’art. 151 cod. civ.” . Regole e limiti validi per la pronuncia di separazione con addebito e comportanti il divieto di mutamento del titolo, ma non la proponibilità di una domanda di risarcimento, come quella proposta dalla ricorrente. L’addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitate, e in certi casi può essere anche privo di conseguenze pratiche, come lo sarebbe stato nel caso di specie per la ricorrente la quale, rinunciando al giudizio di separazione, non aveva espresso alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni, l’azione di risarcimento pertanto, secondo la ricorrente, era comunque esercitabile, in relazione ad una condotta dell’altro coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto. Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati da questa Corte nella sentenza n 9801 del 2005, circa la concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e della legislazione speciale, di

tutele concorrenti con l’azione risarcitoria. Il motivo si conclude con il seguente quesito : “Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti

dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti”.

2.2. Deve premettersi che la “ratio” della decisione impugnata va ravvisata nella statuizione in essa contenuta secondo la quale la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio “non può trovare accoglimento” in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. In relazione a tale “ratio” va esaminato con precedenza il secondo motivo.

2.3. In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza

quali la stessa sentenza 10 maggio 2005 n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli. Secondo quella sentenza i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio

non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e

dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 cod. civ. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 cod. civ., l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl’istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire una causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono

strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l’assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all’assegno di separazione a causa dell’addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo.

La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale. La concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai

danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell’odierna ricorrente.

2.4. Dovrà pertanto considerarsi al riguardo – in conformità à quanto statuito in detta sentenza delle

Sezioni Unite – che l’art 2059 cod. civ. non prevede un’autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 cod. civ. e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di diritti tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non

patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 2059 cod, civ: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno

non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso

tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non

patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati, caso per caso, dal giudice.

In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti oondizioni: a) che l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. o che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.

2.5. Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue. Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 della

Costituzione, ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione, ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo “ius in corpus” – da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un ‘diritto inviolabile” di ognuno nei confronti dell’altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge.

Nell’ottica di tale assetto normativo, se l’obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall’ordinamento è costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo. In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali, ai quali è limitato il tema del decidere, sulla base dei principi già sopra esposti, perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell’ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva – obbiettivarnente insita nella violazione dell’obbligo di fedeltà – di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.

2.6. In relazione ai su detti principi deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.

Deve intatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l’affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la “ratio decidendi”) censurata con il motivo, secondo il quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell’esperibilltà dell’azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi , come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all’accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.

Tale statuizione viene erroneamente collegata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell’ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio (ex multis Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279; 29 marzo 2005, n. 6625)

Quella giurisprudenza pone a fondamento del su detto principio la statuizione dell’art. 151, comma 2, cod. civ., che attribuisce espressamente la cognizione della domanda di addebito al giudice della separazione. Ma ai fini che qui interessano va rilevato che l’art. 151 cod. civ. attribuisce al giudice della separazione la cognizione sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio unicamente in relazione alla pronuncia sull’addebito, che in essi trova la “causa petendi”. Cioè in relazione a quello specifico “petiturn”, costituito dalle conseguenze giuridiche che si collegano alla pronuncia di addebito e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l’esclusione del diritto al mantenimento (con salvezza del solo credito alimentare ove ne ricorrano i requisiti) e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione (artt. 155, 549 e 585 cod. civ.). “Petitum” al quale si può non avere interesse, avendo invece interesse, sussistendone i presupposti, al diritto al risarcimento.

Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, né essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull’addebito (inidonea di per sé a dare fondamento all’azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato

– come sopra si è fatto – che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima “causa petendi” dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso “petitum”. Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l’addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al “petitum” azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all’esperimento dell’azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.

Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell’obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell’addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un’azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema

subordinare – risultato al quale condurrebbe la “ratio” della decisione impugnata – alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto – dichiarandosi assorbito il primo – e la sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere il nome delle parti e delle altre persone in esso indicate.

Depositata in Cancelleria il 15.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2010) 22-01-2011, n. 2251 Amministrazione pubblica; Richiesta; Responsabilità amministrativa o contabile; Esercizio dell’azione civile Parte civile; Persone giuridiche; Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

1. – Il G.u.p. del Tribunale di Milano nell’ambito di un complesso procedimento in cui risultavano imputate numerose persone e società in ordine a reati di associazione per delinquere, corruzione, appropriazione indebita, oltre che per illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231 del 2001, ha applicato la sentenza di "patteggiamento" in epigrafe indicata nei confronti, tra l’altro, di A.V. (mesi 9, giorni 15 di reclusione ed Euro 178,00 di multa, pena sospesa, con la condanna al pagamento delle spese e onorari in favore della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate), F.O. (mesi 9, giorni 15 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, pena sospesa, con la condanna al pagamento delle spese e onorari in favore della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate), P. C. (anni 1 di reclusione, pena sospesa, con la condanna al pagamento delle spese e onorari in favore della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate), Iniziative Industriali s.p.a.

(sanzione pecuniaria di Euro 28.000,00, con la confisca della somma di Euro 92.744,63), O.M.S. Salieri s.r.l. (sanzione pecuniaria di Euro 42.000,00 e divieto di pubblicizzare beni o servizi per un anno, oltre la confisca della somma di Euro 325.000,00 e la condanna al pagamento delle spese e onorari in favore delle parti civili costituite, ENI s.p.a., ENIPower s.p.a. e SNAMProgetti s.p.a.).

2. – Contro questa sentenza hanno presentato distinti ricorsi per cassazione A.V. e F.O., deducendo i medesimi motivi.

I ricorrenti, tramite il loro difensore di fiducia, hanno dedotto l’inosservanza degli artt. 444 e 129 c.p.p. perchè il giudice avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell’articolo da ultimo citato, l’estinzione del reato di appropriazione indebita contestato ai capi B) ed E), essendosi verificata la parziale prescrizione al momento della pronuncia della sentenza, intervenuta a distanza di quasi un anno dalla domanda di "patteggiamento" presentata dalle parti, con conseguente necessità di rideterminare la pena pattuita con riferimento al reato associativo più grave di cui al capo A).

In ogni caso, eccepiscono l’avvenuta prescrizione anche degli altri reati, cioè dell’associazione per delinquere e dei residui episodi di appropriazione indebita.

3. – Con il ricorso presentato nell’interesse di P.C. viene, preliminarmente, impugnata anche l’ordinanza resa il 10.7.2008 con cui il giudice ha dichiarato inammissibili le richieste di applicazione della pena – per i reati contestati ai capi P1) e P3) – e di giudizio abbreviato – per il reato di appropriazione indebita di cui al capo P2) – avanzate dall’imputato, ritenendo incompatibili le due diverse istanze di definizione del procedimento.

In ogni caso, il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. – anche in relazione al reato di cui al capo P2) -, sostenendo che la richiesta di applicazione concordata della pena per tutti i reati sarebbe stata una scelta "obbligata" dal rigetto, illegittimo, dell’istanza di giudizio abbreviato.

Infine, con l’ultimo motivo censura la medesima sentenza per inosservanza dell’art. 129 c.p.p., limitatamente all’ipotesi dell’appropriazione indebita, rilevando l’insussistenza del reato.

4. – Ha proposto ricorso per cassazione anche la società Iniziative Industriali, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

Dopo aver premesso che alla società è stato contestato l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231 del 2001, art. 25, comma 3 dipendente dal reato di corruzione commesso dall’amministratore delegato, G.G., nei confronti di G.F., dipendente dell’ufficio tecnico di Snamprogetti, al fine di ottenere commesse industriali relative all’impianto di Wafa, in Libia, si assume che la sentenza ha erroneamente ritenuto che G.F. rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale, presupposto indefettibile per la configurabilità del reato di cui all’art. 321 c.p. – contestato all’amministratore delegato – e per poter ipotizzare lo stesso illecito amministrativo a carico della società.

In realtà, secondo la ricorrente il presunto corrotto sarebbe un dipendente di una società per azioni, con capitale detenuto interamente da Eni s.p.a., svolgente attività d’impresa in regime di diritto privato, a cui non si applica nè la legge quadro in materia di appalti pubblici, nè la normativa in materia di appalti pubblici di pubbliche forniture, pertanto estranea a pubbliche funzioni.

Si rileva come la commessa relativa alla fornitura di tubi per la costruzione di un impianto presso il sito di Wafa è consistita nell’esercizio di una comune attività imprenditoriale, regolata interamente da strumenti di diritto privato.

D’altra parte, anche prendendo in esame la collocazione e i poteri di G.F. nell’ambito della Snamprogetti deve comunque escludersi la qualifica di pubblico ufficiale, non avendo alcuno dei poteri autoritativi sintomatici di tale qualifica, nè poteri deliberativi.

Infine, si esclude che possa ritenersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a G.F., in quanto non è rinvenibile alcuna finalità diretta al conseguimento di interessi pubblici.

5. – Con il ricorso proposto dalla società O.M.S. Saleri, tramite il difensore di fiducia, si lamenta l’errore contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata là dove indica la somma da confiscare in Euro 325.000,00 ricomprendendovi anche la sanzione pecuniaria di Euro 42.000,00, già indicata nello stesso dispositivo.

In questo modo non sarebbe stato correttamente ratificato l’accordo delle parti.

Con un secondo motivo la società ricorrente chiede l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna alle spese e onorari in favore delle parti civili costituite.

Si assume, infatti, che nel processo nei confronti degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 non è prevista la possibilità di costituzione di parte civile.

6. – Nella sua requisitoria scritta il procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di A., di F. e di P., nonchè quello presentato nell’interesse della società Iniziative Industriali.

Per quanto riguarda il ricorso della O.M.S. Saleri, il procuratore generale ha ritenuto infondato il motivo con cui la società censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la costituzione delle parti civili, mentre ha chiesto che sia accolta l’istanza di correzione del dispositivo della sentenza in relazione alla somma oggetto di confisca.

7. – I difensori di A., F. e P. hanno presentato memorie difensive con cui hanno replicato alla requisitoria scritta del procuratore generale; lo stesso hanno fatto i difensori delle due società.

Nell’interesse delle parti civili costituite, Eni s.p.a. e Enipower s.p.a., è stata depositata un’articolata memoria difensiva per sostenere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, proponendo in via subordinata, qualora si dovesse ritenere che il sistema del D.Lgs. n. 231 del 2001 non consenta la costituzione di parte civile, questione di costituzionalità dell’art. 74 c.p.p. e art. 185 c.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

Per l’Agenzia delle Entrate, anch’essa costituitasi parte civile nei confronti di A., F. e P., l’avvocatura generale dello Stato ha chiesto l’inammissibilità dei ricorso da questi presentati.

Infine, il difensore di A. e F. ha depositato una sentenza del Tribunale di Milano che, nei confronti di altri imputati, ha ritenuto prescritti gli stessi reati contestati ai due sopra menzionati.

Motivi della decisione

8. – I ricorsi presentati nell’interesse di A.V. e F. O. sono inammissibili.

8.1.- I motivi dedotti, comuni ad entrambi i ricorrenti, riguardano la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati.

Sotto un primo profilo si lamenta che il G.u.p. non abbia rilevato l’estinzione parziale per prescrizione del reato di appropriazione indebita intervenuta dopo l’accordo tra le parti e prima della sentenza di patteggiamento, con riferimento ad alcune condotte.

Preliminarmente, deve confermarsi il più recente orientamento della Cassazione, che esclude che con il "patteggiamento" l’imputato rinunci alla prescrizione, con conseguente impossibilità di farla valere quando sia maturata prima della sentenza ex art. 444 c.p.p..

La rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., così come novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6 una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti, sicchè la domanda di patteggiamento non può considerarsi una implicita rinuncia alla prescrizione, anche perchè lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 prevede l’ipotesi che il giudice prosciolga per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., in cui rientra anche il caso dell’estinzione del reato per prescrizione.

Il limite temporale per rilevare tale causa di estinzione del reato – così come una delle altre ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. – è costituito dalla verifica cui è tenuto il giudice ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2.

Tuttavia, occorre considerare che il giudice del patteggiamento riscontra l’eventuale esistenza di una delle cause di non punibilità attraverso una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di una di queste cause, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (in questi termini, Sez. un., 25 novembre 1998, n. 3, Messina).

Per quanto riguarda la prescrizione, il giudice è tenuto a dichiararla quando accerta l’avvenuto decorso del termine stabilito per il reato enunciato nel capo di imputazione, ma il controllo che deve operare non deve implicare alcun tipo di accertamento, dovendo la prescrizione risultare dagli atti.

Nel caso in esame, invece, per rilevare la prescrizione parziale, così come dedotta dai ricorrenti, il giudice avrebbe dovuto procedere ad accertamenti di fatto non compatibili con il rito speciale di cui all’art. 444 c.p.p..

Così, riguardo alla posizione di A.V. deve rilevarsi che le date dei bonifici costituenti le condotte appropriative, cui fanno riferimento i ricorrenti per sostenere la intervenuta prescrizione parziale, non sono nemmeno menzionate nel capo di imputazione, nè indicate nella sentenza; in ordine alla posizione di F.O., per il quale si assume l’intervenuta prescrizione anche del reato associativo, l’accertamento della estinzione dei reati viene dedotta nello stesso ricorso attraverso una serie di dati di fatto e di valutazioni circa il tipo di concorso nei reati il cui accertamento si rivela del tutto incompatibile con il rito prescelto.

8.2. – Con un distinto motivo i ricorrenti, inoltre, rilevano che, successivamente alla pronuncia della sentenza, si sarebbe verificata la prescrizione anche dei residui reati, per cui chiedono che questa Corte ne dichiari l’estinzione.

A questo proposito si rileva che una volta richiesta ed ottenuta pronuncia ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può essere sollevata, con apposito ricorso per cassazione, la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l’accordo delle parti e con la ratifica di esso da parte del giudice, sicchè sarebbe contraddittorio considerarlo in piedi ai fini della prescrizione (Sez. 3^, 17.4.1998, n. 1241, Manovella; Sez. 3^, 25 giugno 1997, n. 2535, Esposito).

In questo caso, infatti, risulta superato il limite entro cui il giudice è tenuto a verificare la sussistenza delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p..

Peraltro, i ricorrenti hanno dedotto solo l’intervenuta prescrizione dei reati, senza avanzate alcuna ulteriore doglianza relativa alla decisione, sicchè deve ritenersi che si tratti di un ricorso apparente, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione (Sez. un., 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera).

Anche sotto quest’altro profilo il ricorso deve considerarsi inammissibile.

9. – Il ricorso proposto nell’interesse di P.C. è inammissibile.

9.1. – L’imputato nel suo ricorso lamenta l’illegittimità dell’ordinanza del 10 luglio 2008, con cui il G.u.p. del Tribunale di Milano aveva ritenuto inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per il reato di appropriazione indebita, contestuale all’istanza di patteggiamento presentata, nella medesima udienza preliminare, in ordine agli altri reati oggetto di contestazione.

Secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente ritenuto l’incompatibilità delle distinte richieste e, a sostegno della sua tesi, cita un precedente di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati nel caso in cui l’imputato richieda, per gli altri reati, l’applicazione della pena concordata (Sez. 5^, 24 ottobre 2000, n. 4511, Torello).

Deve, effettivamente, riconoscersi che vi è compatibilità tra richieste distinte di riti speciali quando non viene eluso il fine di deflazione processuale di tali giudizi, a differenza di quanto accade nel caso in cui l’imputato si limiti a presentare una domanda di giudizio abbreviato solo per alcuni reati, in cui la mancata definizione del processo, nella sua interezza, rende ingiustificato l’effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore, al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall’art. 438 c.p.p., là dove parla di richiesta di definizione nell’udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato (così, Sez. 2^, 27 marzo 2008, n. 20575, Di Paola; Sez. 4^, 5 luglio 2006, n. 30096, Arcari; Sez. 1^, 19 novembre 1999, n. 380, Favara).

Tuttavia, in questa sede si deve prescindere dalla legittimità della decisione adottata dal G.u.p. del Tribunale di Milano, in quanto occorre considerare che le censure rivolte alla citata ordinanza sono contenute nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che ha ratificato l’accordo delle parti, avente ad oggetto anche il reato di appropriazione indebita: in sostanza, dopo il provvedimento del 10 luglio 2008 P. ha modificato la sua strategia difensiva, estendendo la richiesta di "patteggiamento" al reato di cui all’art. 646 c.p., sicchè oggi non può dolersi di una scelta processuale che egli stesso ha consapevolmente compiuto.

Nè può sostenere che si sia trattato di una "scelta obbligata", conseguente all’ordinanza del 2008.

E’ vero che l’imputato non avrebbe potuto limitare la definizione anticipata della sua responsabilità lasciando fuori dalla richiesta di patteggiamento il reato di appropriazione indebita, perchè la richiesta stessa sarebbe stata dichiarata inammissibile proprio in ragione della mancata definizione integrale del processo a suo carico (Sez. 2^, 8 luglio 2010, n. 28696, P.G. in proc. Azzolina; Sez. 1^, 12 novembre 2006, n. 6703, P,G. in proc. Ignacchiti); tuttavia, avrebbe potuto impugnare l’ordinanza del 28 luglio 2008 per abnormità chiedendone l’annullamento.

Tale impugnazione sarebbe stata possibile, in considerazione del fatto che si trattava di una richiesta di giudizio abbreviato "incondizionato", rispetto alla quale il giudice non aveva il potere di rigetto (Sez. 1^, 7 ottobre 2004, n. 43451, Riccardi; Sez. 1^, 2 aprile 2004, n. 22287, Petrucci; Sez. 1^, 2 luglio 2001, n. 30276, Sangani), e che il provvedimento di diniego causava una stasi processuale dell’udienza preliminare, stasi che nella specie è stata rimossa proprio dalla determinazione dell’imputato di modificare l’oggetto delle sue richieste processuali, proponendo per tutti i reati domanda di applicazione concordata di pena.

9.2. – Con l’altro motivo proposto il ricorrente lamenta il mancato proscioglimento in sede di patteggiamento in ordine al reato di cui all’art. 646 c.p., deducendo però non il vizio di motivazione, ma l’erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Al riguardo si osserva che nel caso in esame non sussiste alcuna ipotesi di violazione di legge, non potendosi ritenere che il giudice avesse l’obbligo di emettere una sentenza di proscioglimento, così come assume il ricorrente.

Ad escludere la denunciata violazione dell’art. 129 c.p.p. è sufficiente la constatazione che il giudice ha motivato, seppure in maniera succinta, la mancanza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento.

Anche a voler ritenere che il ricorrente abbia, in realtà, voluto censurare la motivazione della sentenza, si dovrebbe concludere ugualmente per l’insussistenza del vizio, dal momento che il giudice ha dato atto dell’avvenuta verifica richiesta dalla legge, escludendo che ricorrano le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372, Serafino).

10. – Il ricorso presentato nell’interesse della società Iniziative Industriali s.p.a. è inammissibile.

Il problema posto dalla società ricorrente riguarda i limiti entro cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal giudice del patteggiamento, possa essere fatta valere davanti alla Cassazione, impugnando la relativa sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Su questo tema la Cassazione ha proposto filoni interpretativi non sempre omogenei, ricercando un punto di equilibrio tale da conciliare le esigenze derivanti dal rito negoziale con la previsione del controllo affidato alla giurisdizione.

Infine, è prevalso l’indirizzo volto a riconoscere che la qualificazione giuridica del fatto costituisce materia tendenzialmente sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) (Sez. un., 19 gennaio 2000, n. 5, P.G. in proc. Neri; Sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781, Diop).

Tuttavia, in tali casi il controllo che deve effettuare il giudice di legittimità circa la corretta qualificazione giuridica ha un ambito necessariamente limitato, riferibile alla imputazione e alla motivazione della sentenza impugnata.

Nella specie, da quanto contenuto nella contestazione e da quanto riportato nella sentenza appare corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, emergendo la descrizione di fatti rientranti in una serie di condotte corruttive poste in essere nell’interesse della società ricorrente da parte del suo amministratore, G. G., e nei confronti di soggetti – non solo del dipendente della SnamProgetti – appartenenti a società e imprese "partecipanti alle gare", quindi coinvolte in un pubblico servizio, rispetto ai quali deve quanto meno riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche in considerazione del fatto che il capo di imputazione menziona espressamente l’aggravante di cui all’art. 319 bis c.p., da intendere riferita alla stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione.

Peraltro, la qualifica di incaricato di pubblico servizio non determina alcuna ricaduta negativa sull’accordo oggetto del patteggiamento, in quanto il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, commi 3 e 4, prevede la medesima sanzione pecuniaria in relazione al reato di corruzione commesso nei confronti di un pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di pubblico servizio.

La circostanza che i soggetti cui si riferisce l’imputazione fossero società per azioni non appare sufficiente, allo stato degli atti, per escludere ogni connotazione pubblicistica all’attività da questi svolta, tenuto conto che la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la qualità di incaricato di pubblico servizio va accertata, da parte del giudice di merito, esclusivamente sulla base della disciplina dell’attività oggettivamente considerata ed indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti pubblici ovvero a privati.

Il limitato spazio che residua al giudice per accertare la qualifica giuridica del fatto in sede di patteggiamento porta a ritenere giustificata la decisione adottata dal G.u.p. del Tribunale di Milano.

11. – Il ricorso presentato nell’interesse della società O.M.S. Saleri è fondato.

11.1. – Il rilevato contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza circa l’importo della confisca può essere eliminato con la procedura della correzione degli errori materiali.

Dalla sentenza risulta che l’accordo delle parti prevedeva il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 42.000,00, nonchè la messa a disposizione del prezzo e del profitto del reato in vista della confisca per Euro 283.000,00 (di cui Euro 190.000,00 relativi alla tangente contestata ed Euro 93.000,00 pari a circa il 2% della somma dell’appalto in contestazione), per un importo complessivo di Euro 325.000,00; nel dispositivo il giudice, nel ratificare l’accordo, ha riportato correttamente l’ammontare della sanzione pecuniaria, ma a titolo di confisca ha indicato, erroneamente, l’importo complessivo di Euro 325.000,00, che già comprendeva la sanzione pecuniaria.

Si è trattato di un mero errore materiale, che deve essere corretto sostituendo l’importo relativo alla confisca nella misura originariamente indicata nell’accordo, pari cioè a complessivi Euro 283.000,00. 11.2. – Va accolto anche il motivo con cui si censura la sentenza per aver condannato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, seconda parte, la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, ENI s.p.a., ENI Power s.p.a. e SNAMProgetti s.p.a., deducendo la violazione dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. sul presupposto che la costituzione delle parti civili non è ammessa nel processo a carico degli enti.

La questione sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo in cui si accerta la responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 deve essere esaminata in termini generali, non condividendosi le argomentazioni utilizzate dal procuratore generale, secondo cui la costituzione della parte civile sarebbe ammissibile solo nel rito speciale del patteggiamento.

Non si comprende, infatti, per quali ragioni la possibilità di costituirsi come parte civile sarebbe preclusa nel procedimento ordinario, ma ammessa unicamente nel procedimento speciale del c.d. patteggiamento, sulla base di un argomento formale costituito dal richiamo contenuto nell’art. 63, D.Lgs. cit., titolo 2^, libro 6^ del codice di procedura penale.

Una simile differenziazione di disciplina non trova alcuna ragionevole giustificazione.

11.2.1. – Il problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti ha dato luogo a interpretazioni contrastanti sia nella dottrina, che nella giurisprudenza di merito.

In alcuni casi l’esclusione della parte civile è stata giustificata con riferimento alla natura formalmente amministrativa della responsabilità prevista nel D.Lgs. n. 231 del 2001, mentre quanti propendono per la natura sostanzialmente penale di questo tipo di responsabilità da reato sono favorevoli a riconoscere tale possibilità in capo alla parte civile.

In altri termini, il dibattito sulla questione in oggetto ha finito per investire il tema della natura della responsabilità degli enti, tema quanto mai incerto, su cui la giurisprudenza, almeno quella di legittimità, non si è ancora pronunciata in termini definitivi, mentre la dottrina si è divisa, proponendo una molteplicità di interpretazioni, che vanno dal riconoscimento della natura di vera e propria responsabilità penale, alla negazione di essa, per affermare che si tratti di una responsabilità amministrativa, fino a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una sorta di tertium genus di responsabilità, diversa dalle tradizionali categorie della responsabilità penale e amministrativa, ma comunque riconducibile ad un modello latu sensu criminale, in cui vengono coniugati elementi del sistema penale e amministrativo, nel tentativo di "contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Sebbene questa Corte si sia pronunciata, per incidens, sulla natura della responsabilità, ritenendo che si tratti di un tertium genus (Sez. 6^, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover s.r.l. ed altro), tuttavia deve ritenersi, condividendo quanto sostenuto da autorevole dottrina, che lo specifico problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

La soluzione, infatti, può essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato, che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per essere affrontata attraverso l’esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l’istituto codicistico della costituzione di parte civile.

In questo approccio ermeneutico il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel D.Lgs. n. 231 del 2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile.

La sistematica rimozione, nel D.Lgs. n. 231 del 2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione 2^, capo 3^ del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, nè ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.

Peraltro, accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la parte civile, il D.Lgs. n. 231 del 2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo.

Da un lato, vi è l’art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente la limita all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall’altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all’art. 54.

L’omologo istituto codicistico di cui all’art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della "pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario", sia delle "obbligazioni civili derivanti dal reato", in quest’ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il D.Lgs. n. 231 del 2001, cit. art. 54 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all’erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero.

Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.

11.2.2. – Già queste osservazioni, che fanno leva sull’interpretazione letterale delle norme che disciplinano il processo a carico degli enti, evidenziano la scelta, compiuta dal legislatore del 2001, favorevole ad escludere la parte civile e dimostrano come il tentativo di proporre un’interpretazione che porti ad applicare, in via estensiva o analogica, le disposizioni codicistiche sulla costituzione della parte civile si presenti di difficile attuazione, soprattutto perchè manca una vera e propria "lacuna normativa" da colmare.

L’ampliamento della competenza del giudice penale ad occuparsi anche dell’azione civile avrebbe dovuto avvenire attraverso una esplicita previsione di legge e a questo proposito si è rilevato, da parte di attenta dottrina, che l’art. 111 Cost., così come modificato, pretende il rispetto del principio di stretta legalità quale "criterio direttivo di tutta la disciplina del processo penale", sicchè non sarebbe ammissibile ricorrere ad una interpretazione analogica dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p..

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito e della dottrina ritiene che sia possibile applicare direttamente l’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34, sul presupposto della piena compatibilità dell’istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

Invero, il tentativo di applicare direttamente nel D.Lgs. n. 231 del 2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l’ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio.

Il reato che viene realizzato dai vertici dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

In altri termini, all’accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell’interesse ovvero del vantaggio derivato all’ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall’individuo all’ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologia) dell’azione del primo all’interesse o al vantaggio dell’altro, che risponde autonomamente dell’illecito "amministrativo".

Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone.

Di conseguenza, se l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa farsi un’applicazione dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico.

L’ostacolo maggiore all’applicazione diretta dell’art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 – non importa se attraverso una interpretazione estensiva o analogica – è costituito dagli stessi limiti ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest’ultima che non può coprire anche l’illecito dell’ente, così come delineato nel citato D.Lgs. n. 231 del 2001.

Allo stesso modo, anche l’art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34 in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall’art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato.

In sostanza, l’impossibilità di procedere all’applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell’illecito amministrativo.

11.2.3. – Queste stesse obiezioni valgono anche nei confronti della tesi sostenuta nella articolata e approfondita memoria presentata nell’interesse di Eni s.p.a. ed Eni Power s.p.a. che, riprendendo argomentazioni proposte da un’autorevole dottrina, ritiene ammissibile la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti, assumendo che la nuova ipotesi di illecito delineata dal D.Lgs. n. 231 del 2001 è, comunque, fonte di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., sicuramente azionabile in sede civile e poichè costituisce principio generale che anche in sede penale vi sia la possibilità di azionare tali pretese in base all’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p., una volta che la competenza del giudice penale è stata estesa all’illecito dell’ente non vi sarebbero ragioni per introdurre una diversa disciplina in materia, soprattutto considerando che l’ente risponde per fatto proprio e in misura del tutto autonoma rispetto alla condotta della persona fisica.

Il ricorso all’art. 185 c.p. viene giustificato sia per la sostanziale natura civilistica della norma, che ne consente l’applicazione anche analogica, sia per l’inscindibile collegamento della responsabilità dell’ente con l’illecito penale, situazione questa che legittima l’ingresso nel processo a carico dell’ente delle disposizioni in materia di costituzione della parte civile.

Invero, tanto l’inquadramento dell’illecito dell’ente come fatto produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 c.c., quanto il riconoscimento che quella dell’ente sia una responsabilità per fatto proprio, non paiono argomenti idonei a dimostrare che in questo processo debba trovare spazio la disciplina sulla costituzione di parte civile, in mancanza di dati normativi positivi che autorizzino una tale conclusione.

Sotto un primo profilo, si osserva come la gestione dell’azione civile nel processo penale, lungi dall’essere un principio generale dell’ordinamento, si presenti in realtà sotto specie di una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale, affermato nel codice del 1988 (in particolare dall’art. 75 c.p.p., espressione del c.d. favor separationis), tanto che le disposizioni processuali che consentono la decisione nel giudizio penale dell’azione civile sono da considerare di natura quasi eccezionale.

Sicchè deve convenirsi con chi, in assenza di ogni esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in mancanza di una qualunque base normativa al riguardo, esclude che nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 possa avere ingresso un’azione civile nei confronti dell’ente: per ritenere che il giudice competente a conoscere l’illecito dell’ente sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso sarebbe stata necessaria una previsione espressa.

Inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti può trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il profilo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno derivante dall’illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato.

Non convince la tesi, sostenuta nella memoria depositata dal difensore dell’Eni s.p.a. e dell’Eni Power s.p.a., secondo cui "il danno prodotto dall’illecito amministrativo è pur sempre cagionato dal medesimo fatto che è reato per la persona fisica e illecito per l’ente", sicchè si tratterebbe di un "fatto di entrambi" i soggetti con la conseguenza che anche l’ente "risponde dei danni causati dal suo contributo concorsuale al reato".

In questo modo si finisce per sostenere che l’esercizio dell’azione civile nel processo disciplinato dal D.Lgs. n. 231 del 2001 riguardi il danno derivante dal reato, attribuendolo indifferentemente alla persona fisica e all’ente e negando, contraddittoriamente, che quella dell’ente sia una responsabilità per fatto proprio, che trova la sua ragione nella commissione di un illecito complesso, in cui il reato è solo uno degli elementi.

Invece, va ribadita l’autonomia dell’illecito addebitato all’ente, dovendo distinguersi la sua responsabilità da quella della persona fisica e riconoscendo che l’eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall’illecito amministrativo di cui risponde l’ente.

In realtà, deve convenirsi con quella dottrina che, molto acutamente, ha evidenziato come "i danni riferibili al reato sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria", escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall’illecito dell’ente.

E’ stato posto in risalto come non possano essere considerati danni prodotti dall’illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell’ente per effetto dell’applicazione delle sanzioni a seguito dell’accertata responsabilità dell’ente, in quanto l’eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell’illecito amministrativo; peraltro, anche i danni subiti dai soci e dai terzi incolpevoli cui faceva riferimento la direttiva contenuta nell’art. 11, lett. v) della Legge Delega n. 300 del 2000, a cui non è stata data attuazione, non erano quelli derivanti direttamente dall’illecito amministrativo, ma costituivano anch’essi ricadute negative derivanti dall’applicazione delle sanzioni, pecuniarie o interdittive.

Se non è ipotizzabile l’esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell’illecito amministrativo allora "l’ostinato silenzio" del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l’esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell’ente.

In ogni caso, anche a voler ammettere, in astratto, che un danno possa derivare direttamente dall’illecito amministrativo, mancherebbe comunque, per le ragioni che si sono già illustrate, ogni appiglio normativo che giustifichi la costituzione della parte civile nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001. 11.2.4. – Un altro argomento utilizzato nella memoria difensiva dell’Eni s.p.a. e dell’Eni Power s.p.a. a sostegno dell’ammissibilità della costituzione della parte civile nel processo degli enti fa leva sulle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, che pongono le premesse per il soddisfacimento delle pretese risarcitorie e restitutorie della persona offesa, sottolineando come la ratto del decreto sia quella di tutelare l’interesse dei danneggiati dal fatto illecito, al pari dell’interesse alla punizione dell’ente.

Il riferimento è, in particolare, agli artt. 12 e 17, che consentono all’ente di ottenere l’esclusione ovvero la riduzione delle sanzioni pecuniarie e interdirti ve in caso di avvenuto risarcimento dei danni patiti dalla vittima, nonchè all’art. 19, che prevede la riduzione della confisca per la parte di profitto che può essere restituita al danneggiato.

A questo proposto si osserva, preliminarmente, che dalla formulazione inequivocabile delle disposizioni menzionate si ricava che il danno cui si riferiscono è quello derivante dal reato e non quello determinato dall’illecito amministrativo commesso dall’ente, sicchè le argomentazioni possono essere rovesciate e sostenere che il legislatore, ancora una volta, ha escluso la configurabilità di conseguenze dannose derivante dall’illecito amministrativo, limitandosi a prevedere "sconti" di sanzioni collegate esclusivamente a forme di "reintegrazione" di danni da reato.

In ogni caso, è stato notato come il fatto che in materia di responsabilità degli enti si sia costruito un sistema di riduzione sanzionatoria collegato a condotte di c.d. "ravvedimento operoso" è circostanza del tutto neutra rispetto al problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, come è dimostrato dalla disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, in cui è prevista la possibilità di adottare prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato (art. 28) e nello stesso tempo è esclusa l’ammissibilità dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (art. 10).

11.2.5. – In conclusione deve ritenersi che nel processo a carico dell’ente, così come disciplinato nel D.Lgs. n. 231 del 2001, non sia ammissibile la costituzione della parte civile.

Questa deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo penale ordinario non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., così come ritiene il difensore delle società Eni s.p.a. e Eni Power s.p.a. nella richiesta subordinata della sua memoria.

La "disparità" di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’accertamento nel processo a carico dell’ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell’illecito, sicchè appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile.

Anche il dedotto contrasto con l’art. 24 Cost. appare manifestamente infondato.

Innanzitutto deve escludersi che la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simultaneus processus; inoltre, nel processo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 la posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi davanti al giudice civile, può citare l’ente come responsabile civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad oggetto la responsabilità penale dell’autore del reato, commesso nell’interesse nella persona giuridica, e lo può fare – normalmente – nello stesso processo in cui si accerti la responsabilità dell’ente.

Invero, un’analoga questione si è posta in passato, seppure in un contesto diverso.

La Corte costituzione con la sentenza n. 60 del 1996, modificando una sua precedente giurisprudenza (sentenze n. 106 del 1977 e n. 78 del 1989), ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 270 c.p.m.p. che, nei processi di competenza del giudice militare, escludeva la proponibilità dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni.

Tuttavia, in quella decisione il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’esclusione della parte civile dal processo, valutando come non giustificabili le differenze di disciplina tra i due modelli processuali, il cui oggetto di accertamento era comunque costituito, in entrambi i casi, da reati, sicchè non vi era ragione perchè il giudice militare non potesse conoscere anch’egli degli interessi civili nascenti da questi.

Inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 270 c.p.m.p. è stata affermata perchè rendeva impossibile l’inizio immediato dell’azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno:

infatti, tale norma, al secondo comma, prevedeva la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all’esito di quello penale militare, realizzando in questo caso l’ingiustificata disparità di trattamento raffrontata con la corrispondente disciplina del processo penale ordinario.

Nel caso in esame, invece, la situazione è profondamente diversa, in quanto la deroga in ordine alla posizione della parte civile nel processo a carico degli enti trova ampia giustificazione con riferimento alla diversa regiudicanda oggetto di accertamento, cioè l’illecito amministrativo, rispetto all’oggetto del procedimento ordinario; inoltre, nella specie trova piena applicazione l’art. 75 c.p.p., che consente l’esercizio immediato dell’azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all’esito del giudizio penale.

12. – Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla condanna della O.M.S. Saleri s.p.a. alla rifusione delle spese in favore di Eni s.p.a, Eni Power s.p.a. e SnamProgetti s.p.a., erroneamente ammesse a costituirsi come parti civili nel processo nei confronti della stessa società; sempre in accoglimento del ricorso della O.M.S. Saleri s.p.a. deve disporsi la rettifica della sentenza, così come indicato nel dispositivo; all’inammissibilità degli altri ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della O.M.S. Saleri s.p.a. alla rifusione delle spese in favore delle parti civili;

rettifica altresì la sentenza impugnata nel senso che ove in dispositivo si legge "confisca della somma di Euro 325.00,00" deve invece leggersi "confisca della somma di Euro 283.000,00".

Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6108 Redditi di capitale Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.A. impugnava avanti alla Commissione Tributaria di Pesaro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della parte dell’IRPEF pagata in autotassazione per l’anno 1990 e relativa alla pensione corrispostagli dall’istituto lussemburghese contro la vecchiaia e l’invalidità.

L’adita Commissione provinciale accoglieva il ricorso del contribuente con decisione che veniva confermata dalla Commissione regionale di Ancona, adita a seguito di appello dell’A.F..

Per la cassazione della sentenza della CTR di Ancona propone ricorso fondato su unico motivo l’Agenzia delle entrate. Non svolge attività difensiva M.A..
Motivi della decisione

Preliminarmente il Presidente sostituisce se stesso al relatore nella redazione della sentenza.

Ciò premesso si osserva che il ricorso è fondato.

Invero in base all’art. 18, comma 2 della convenzione firmata in data 14.8.1982 n. 747 dall’Italia e dal Lussemburgo "le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato".

Tale norma come appare evidente persegue la finalità di impedire la doppia imposizione sicchè l’Italia proprio in esecuzione della convenzione firmata con il Lussemburgo ha inserito nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15, che stabilisce che se alla formazione del reddito concorrano redditi prodotti all’estero le tasse ivi pagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente, a condizione però che la detrazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte estere sono state pagate. Nella specie risulta dall’impugnata sentenza che la procedura prevista dal richiamato art. 15 non è stata rispettata dal M. il quale successivamente alla dichiarazione dei redditi ha chiesto il rimborso dell’imposta pagata in Lussemburgo e poi nuovamente in Italia, non essendosi avvalso della procedura prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15.

Consegue che rettamente l’Agenzia delle Entrate competente ha rifiutato il rimborso posto che l’art. 15 detta, a pena di decadenza, una specifica procedura da seguire per ovviare alla doppia imposizione, non rispettata dalla M., circostanza che esclude qualsiasi ipotesi di violazione dell’art. 18 della richiamata convenzione italo-lussemburghese.

Il ricorso va pertanto accolto l’impugnata sentenza va cassata e poichè non residuano accertamenti in fatto da eseguire il ricorso introduttivo del presente giudizio può essere respinto ex art. 384 c.p.c..

Tenuto conto della materia del contendere e dei motivi della decisione si ritiene equo compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-04-2011, n. 8775 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.V. ricorre, nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a, per la cassazione parziale della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7936/05 del 5 gennaio 2006. 2. La suddetta sentenza dichiarava il diritto del S. a tutti gli scatti di anzianità maturati presso lo Stato al momento del passaggio all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (21.5.78), e sino all’inquadramento in livello B/1, con diritto al conseguente ricalcalo del t.f.r. ed al richiesto adeguamento della polizza INA, e condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa al pagamento degli importi relativi agli scatti, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate in base agli indici Istat dal giorno della maturazione dei crediti al saldo. La Corte d’Appello riteneva che non potesse trovare accoglimento, per assoluta genericità, la domanda relativa agli scatti di merito, solo indicati nelle conclusioni e neppure menzionati in ricorso.

3. Occorre precisare che con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, S.V. esponeva che in qualità di dipendente della Zecca dello Stato, era transitato, ai sensi della L. n. 154 del 1978, presso l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con diritto all’anzianità ed al trattamento economico conseguito in precedenza;

che era stato inquadrato nel livello contrattuale B/1 solo in data 20 luglio 1978, pur avendone diritto già dal 21 maggio precedente. Ciò premesso chiedeva che venissero accertati gli importi dovuti per differenze retributive. La domanda veniva rigettata e la statuizione veniva confermata dal Tribunale di Roma.

3.1. Proponeva ricorso per cassazione il S..

3.2. La Corte, con la sentenza n. 8260/03, accoglieva il ricorso laddove si ascriveva alla sentenza di non avere considerato, in relazione al diritto agli scatti di anzianità già maturati, il disposto della L. n. 154 del 1978, art. 13 e designava, quindi, nella Corte d’appello di Roma il giudice del rinvio, al fine di riesaminare la questione del diritto agli scatti anche alla luce del suddetto L. n. 154 del 1978, art. 13. 4. La Corte d’Appello si pronunciava con la suddetta sentenza n. 7936/05. 5. Il S. ha formulato un motivo di impugnazione, articolato in due profili.

6. Resiste con controricorso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a..

7. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con un unico articolato motivo di ricorso il S. ha dedotto:

violazione e falsa applicazione di norme di legge ( L. n. 154 del 1978, art. 13; art. 3 Cost.), motivazione omessa insufficiente e contraddittoria ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In primo luogo, il ricorrente afferma che erroneamente è stata ritenuta generica la domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità, in quanto la stessa era stata puntualmente e specificamente argomentata e richiesta negli atti dei precedenti giudizi; in secondo luogo espone che la pronuncia della Corte d’Appello avrebbe disatteso il principio stabilito dalla Corte di cassazione e sarebbe incorsa in vizi logici e giuridici, in quanto il mantenimento degli scatti di merito discende dalla L. 154 del 1978, art. 13 e la ratio ed i presupposti degli stessi sono analoghi a quelli di anzianità. 2. Occorre precisare che la Corte di cassazione con la sentenza n. 8260 del 2003, resa inter partes, riteneva fondato il ricorso solo "laddove si ascrive alla sentenza di non avere considerato, in relazione al diritto agli scatti di anzianità già maturati, il disposto della L. n. 154 del 1978, art. 13 il quale prevede, per il personale trasferito, il diritto – entro sessanta giorni – all’inquadramento tra il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, "con anzianità pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali".

Il Tribunale invero, ha negato il diritto agli scatti fondandosi esclusivamente sulla predetta disposizione contrattuale, ossia sull’art. 20 del CCNL Aziende Grafiche ed Affini del 1977, confermata anche dalle parti speciali del medesimo contratto per operai ed impiegati, senza considerare una questione decisiva, e cioè il dettato della legge sulla conservazione ai fini retributivi dell’anzianità maturata prima del passaggio.

Nell’attribuire preminente rilievo alla disposizione della citata L. del 1978, la presente pronunzia si discosta da quella resa da questa Corte n. 2347 del 9 ottobre 2001 che, nel decidere su altra sentenza del Tribunale di Roma di contenuto analogo, ha rigettato il ricorso del lavoratore incentrando l’esame sull’interpretazione del citato art. 20 dei dipendenti aziende grafiche operata in sede di merito, ed escludendo l’esistenza di vizi ermeneutici. Spetterà dunque al Giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, di riesaminare la questione relativa al diritto agli scatti alla luce non solo della norma contrattuale, ma anche alla luce del citato L. n. 154 del 1978, art. 13".

Nè nella suddetta pronuncia n. 8260 del 2003, l’esposizione del motivo di ricorso, pone in evidenza la sottoposizione alla Corte della questione degli scatti di merito: "Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., degli artt. 2095, 2103, 2112 c.c., dell’art. 1362 c.c. e seg., della L. n. 154 del 1978, art. 13 della L. n. 90 del 1961, della L. 157 del 1965, degli artt. 112, 116, 414, 437 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.

Assume il ricorrente che con la L. 154 del 1978 si era verificata una fusione tra la Zecca ed il Poligrafico dello Stato, che configurerebbe un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., per cui avrebbe errato il Tribunale nell’affermare che l’inquadramento come capo reparto presso il Poligrafico non poteva prescindere da provvedimenti organizzativi dell’Istituto, senza considerare che il suo diritto al nuovo inquadramento doveva decorrere dalla stessa data del transito. Il Tribunale avrebbe errato altresì nel non ammettere la prova dedotta sul fatto che egli aveva svolto le medesime mansioni nel medesimo posto senza soluzione di continuità, di talchè non si era verificata alcuna promozione, ma la semplice continuazione delle medesime mansioni svolte in precedenza. Il Tribunale avrebbe anche violato la L. n. 154 del 1978, art. 13 recante garanzia di conservazione del trattamento giuridico ed economico maturato presso l’ente di provenienza.

Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare che egli espletava già mansioni di impiegato e che quindi era inapplicabile l’art. 20 del CCNL che prevede la diversa ipotesi del passaggio e quindi del mutamento di mansioni.

Il Tribunale avrebbe errato perchè l’art. 20 del CCNL avrebbe dovuto essere interpretato in armonia con quanto disposto dalla L. n. 154 del 1978, art. 13 e comunque l’interpretazione data dal Tribunale non avrebbe tenuto presente il canone interpretativo in claris non fit interpretatio". 2.1. Tanto precisato, il motivo d’impugnazione deve essere ritenuto inammissibile, in quanto, in ragione del tenore della citata sentenza n. 8260 del 2003, era precluso dal giudicato interno l’esame della domanda relativa agli scatti di merito.

Trova, infatti, applicazione il principio, di cui all’art. 384 c.p.c., dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, efficacia preclusiva che riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza (Cass. n. 17353 del 2010).

L’effetto preclusivo dell’anzidetta questione emerge dall’esame della sentenza di cassazione (che la Corte ha il potere di compiere direttamente: Cass. 25 marzo 2005, n. 6461), che accoglie il ricorso e cassa con rinvio con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità.

Peraltro, il ricorrente, nel censurare la ritenuta genericità della domanda da parte del Giudice di appello, pur deducendo che la domanda relativa agli scatti di merito era specificamente argomentata e richiesta nei precedenti giudizi "sia nel giudizio di 1^ grado che del giudizio di appello, che nel ricorso per cassazione", fa un sommario riferimento, e nel ricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., al contenuto dell’atto di appello, ma non si sofferma su quanto avrebbe dedotto, sul punto, nel ricorso di cassazione deciso con la citata sentenza n. 8260 del 2003, assunta a parametro dell’illegittimità della sentenza della Corte d’Appello di Roma, non offrendo, così, elementi volti a suffragare che le censure sottoposte alla Corte ed il relativo decisum attenessero anche a tale profilo, anche con riguardo a quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., n. 6. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.