Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 30-11-2011, n. 44433 Mezzi di impugnazione e provvedimenti impugnabili

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, decidendo quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, accoglieva l’appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno città, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.R. per il reato di ricettazione commesso nel (OMISSIS), perchè estinto per prescrizione, e dichiarava quest’ultimo, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Secondo la Corte di appello, il termine di prescrizione di anni 13 e mesi 4 a far data dalla data del commesso reato ((OMISSIS)) non era ancora decorso, in quanto, a norma dell’art. 157 cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, per determinare il termine di prescrizione si doveva far riferimento alla pena edittale, senza tener conto della ritenuta attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, mentre andava computato in presenza di un atto interruttivo l’aumento di cui all’art. 161 c.p., comma 2, per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale.

La sentenza impugnata riteneva evidente la responsabilità dell’imputato, posto che quest’ultimo aveva esibito alla Polizia, in sede di controllo stradale, una patente provento di furto, visibilmente alterata, recante una sua foro ed intestata a E. M. e considerato che, all’interno della sua autovettura, venivano rinvenuti altri oggetti di provenienza furtiva.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, lamentando:

– con il primo motivo di ricorso, che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso l’avvenuta prescrizione del reato, che si sarebbe maturata invece in data 27 giugno 2008, poichè l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 648 c.p., comma 2 doveva essere considerata figura autonoma di reato o circostanza ad effetto speciale.

– con il secondo motivo di ricorso, che risulterebbe mancante la motivazione in ordine alla affermata sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato.

Veniva altresì trasmesso a questa Corte l’atto con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 579 c.p.p., comma 2, lamentando la mancata applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del F. deve ritenersi inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che l’art. 628 c.p.p., comma 2, stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’art. 627 c.p.p., comma 3.

Orbene, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento del 14/01/2010, aveva affermato che non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione, in quanto l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, non configurava una autonoma previsione incriminatrice, bensì una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 cod. pen., occorresse aver riguardo nel caso in esame alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata. Inoltre, aveva rilevato che, ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, si dovesse tener conto, ai fini della prescrizione del reato, dell’aumento di pena, sino a 2/3 stabilito per la contestata recidiva, di cui all’art. 99 c.p.p., comma 4.

E proprio su tali punti, già decisi dalla Corte di cassazione, che il ricorrente articola le censure versate nel primo motivo di annullamento, che pertanto devono ritenersi inammissibili.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso avanzato dal F., in quanto la sentenza impugnata ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto. Le doglianze del ricorrente, lungi da evidenziare vizi logici e giuridici della motivazione, si risolvono nel diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e, pertanto, non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità. Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne infatti nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

All’inammissibilità del ricorso del F., per le ragioni esposte, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500. 3. Quanto infine all’impugnazione del P.M., deve rilevarsi che l’attrazione, ai sensi dell’art. 579 c.p.p., comma 1, dell’impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell’impugnazione proposta per un altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera rispetto al ricorso per cassazione, qualora l’impugnazione delle disposizioni concernenti le misure di sicurezza sia limitata ai soli motivi di legittimità. Fuori da tale caso, concorrono l’appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza ed il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza.

Nel caso in esame, i motivi di impugnazione del P.M., con cui lamenta la mancata applicazione della misura di sicurezza, investono essenzialmente il merito del giudizio.

Pertanto, l’atto di impugnazione deve essere trasmesso al competente Tribunale di sorveglianza perchè provveda in merito al gravame avverso le disposizioni che riguardano la misura di sicurezza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di F.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende. Dispone la trasmissione dell’impugnazione del P.M. al Tribunale di sorveglianza di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 25 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo

Il ricorrente premette di essere titolare in Salerno, alla via S. Allende n. 149, di un fabbricato per civile abitazione e di vari manufatti ad uso non residenziale, condonati con provvedimento sindacale 30.3.1989 n. 28432, giusta domanda, presentata in data 6.9.1985, prot. 70130, dai propri danti causa, coniugi Salvatore Apicella e Rita Laezza, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985.

Senonché, con il provvedimento impugnato, il dirigente del Settore urbanistica del comune di Salerno, ritenendo non definitivo il predetto atto di condono e non assentibile la domanda a suo tempo presentata, per non essere le opere ultimate alla data del 31.10.1983, ha comunicato agli originari presentatori il rigetto dell’istanza.

Il diniego viene stato gravato in questa sede per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituita ad adiuvandum la "R.C.M. Costruzioni" srl, in quanto interessata a realizzare un intervento edilizio su quegli stessi immobili, di cui ha ottenuto la disponibilità del titolare.

All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo di ricorso, nel quale si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, essendosi l’amministrazione già definitivamente espressa sull’istanza di sanatoria, con provvedimento 30.3.1989 n. 28432.

Tale provvedimento, invero, lungi dall’avere carattere interlocutorio, nel prendere atto del parere favorevole adottato dal gruppo interno di consulenza tecnicogiuridica sulla domanda di condono dei coniugi Apicella e Laezza in data 6.9.1985, prot. 70130, ha testualmente disposto di accogliere la stessa, invitando i richiedenti a versare le somme a conguaglio, per come determinate dall’ufficio tecnico comunale.

L’atto risulta sottoscritto dall’assessore all’urbanistica "per il sindaco".

Sulla scorta di tali dati di fatto, è pertanto evidente che, in presenza di un precedente atto, motivato per relationem ad un parere tecnico e dichiaratamente conclusivo del procedimento avviato sull’istanza del privato, le ragioni ostative al condono successivamente ravvisate dall’autorità comunale avrebbero dovuto confluire in un nuovo procedimento di secondo grado, da avviare e definire ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, a mente del quale "il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Non essendo così avvenuto, il ricorso va dunque accolto sotto questo assorbente profilo e l’atto impugnato conseguentemente annullato.

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento n. 233/08 del 16.7.2008, adottato dal dirigente del Settore urbanistica del comune di Salerno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Francesco Gaudieri, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 106

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Svolgimento del processo
Con ricorso spedito per la notifica in data 31 gennaio 2008 e ritualmente depositato il 1° febbraio successivo, i sigg.ri M.G. e D.G. hanno impugnato gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali l’Azienda Sanitaria Locale "Salerno 2" ha disposto la complessiva revisione del sistema di "comunicazione aziendale" dell’Azienda in maniera, si assume in ricorso, da accentrarla all’interno dell’ "Ufficio di Gabinetto della Direzione" per tal via svilendo il ruolo in materia svolto dall’Ufficio Informazione e Stampa, il cui Responsabile è il ricorrente G.M., giornalista pubblicista, nonché la struttura complessa "Miglioramento dell’accessibilità alle prestazioni" diretta dalla ricorrente XXX. I ricorrenti hanno quindi dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per le seguenti considerazioni: la direttiva impugnata sub a) sarebbe in contrasto con il sovraordinato atto aziendale ed il rispettivo regolamento attuativo, che pertanto avrebbero subito modifiche obliterando la procedura ordinaria di revisione dell’atto aziendale; la scelta dell’Amministrazione sarebbe irrazionale perché provocherebbe la perdita delle rilevanti competenze specialistiche conseguite dai ricorrenti; sarebbe stato omesso l’avviso di avvio del procedimento.
I ricorrenti hanno concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento del danno patito.
L’Amministrazione intimata si è costituito in giudizio resistendo.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti di in epigrafe, con i quali l’Amministrazione sanitaria intimata ha disposto la complessiva revisione del sistema di "comunicazione aziendale" dell’Azienda
II. L’infondatezza del ricorso rende superflua la disamina delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente.
Il ricorso è infondato.
III. Non coglie nel segno innanzitutto il primo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente lamenta la soppressione di fatto delle articolazioni organizzative delle quali sono rispettivamente a capo i ricorrenti, in quanto verrebbero svuotate delle loro funzioni nel settore dell’informazione e della comunicazione aziendale. In senso contrario, occorre osservare che l’impugnata Direttiva del 27 dicembre 2007 non comporta alcun depauperamento delle competenze in materia assegnate, rispettivamente, all’Ufficio Stampa e alla "Struttura Comunicazione Interna ed esterna", in quanto essa prevede soltanto l’attivazione di un circuito informativo tra le diverse articolazioni aziendali che faccia capo alla Direzione aziendale al dichiarato fine di conseguire un "processo finalizzato a consentire un’utile circolazione e suddivisione delle informazioni". La Direttiva quindi prevede che "tutte le linee comunicative aziendali inerenti l’informazione, la comunicazione, i rapporti con la stampa, la pubblicizzazione di eventi presso le strutture aziendali a qualsiasi livello, siano portate preventivamente a conoscenza della Direzione Generale". La portata innovativa dell’atto oggetto di gravame si traduce in un regime di scambio comunicativo permanente tra le singole articolazioni aziendali competenti in materia informativa e la Direzione e ciò non consente di configurare il denunciato svuotamento di funzioni delle prime, né il loro ridimensionamento a meri "trasmettitori" conservando compiti propositivi e di iniziativa che la stessa direttiva presuppone.
IV. Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di censura, con il quale si deduce la surrettizia modifica del sovraordinato Atto Aziendale per effetto dell’adozione degli atti impugnati, atteso che, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la delibera n. 772 del 28.09.2006 di modifica dell’Atto Aziendale e la delibera n. 58 del 17.01.2007 di approvazione del relativo Regolamento Attuativo già prevedono che l’Ufficio Stampa sia accorpato alla struttura complessa "Ufficio di Gabinetto della Direzione". In particolare, per effetto dei citati atti deliberativi, l’Ufficio di Gabinetto della Direzione è collocato, unitamente ad altre sei strutture, in funzione di staff alla Direzione Strategica ed in quanto tale assolve a "funzioni di supporto ai processi decisionali che espleta attraverso…analisi, elaborazione e consulenza". Detto Ufficio altresì cura, per conto dell’organo di governo dell’Azienda (id est la Direzione Generale), "i rapporti esterni con le istituzioni, gli enti locali, le autorità, le aziende ed altri enti e soggetti terzi" e a tal uopo assolve al compito di "raccogliere e selezionare le informazioni relative all’attività dell’Azienda…" (cfr. artt. 9.4 e 9.4.1.).
In conclusione, la censura in esame è infondata e pertanto va respinta.
V. Nemmeno convince il Collegio l’ulteriore doglianza, con la quale si lamenta la irrazionalità della scelta dell’Amministrazione, che comporterebbe la dispersione delle elevate professionalità specialistiche possedute dai ricorrenti. Invero, l’attribuzione di compiti di supervisione in materia informativa affidata all’Ufficio di Gabinetto riflette chiare ed ineludibili esigenze di armonizzazione delle attività espletate dai diversi organi competenti in materia e che per tale motivo richiedono una comune impostazione strategica. La censura, che peraltro impinge in profili che attengono al merito delle scelte aziendali, non raggiunge la soglia dell’illogicità patente secondo i limiti ai quali soggiace il sindacato giurisdizionale.
In conclusione, anche la censura in esame è infondata e pertanto va respinta.
VI. Il vizio, articolato in sede di quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la pretermissione del previo contraddittorio per la omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento non è in grado di inficiare ex se la legittimità degli atti impugnati stante quanto sopra opinato dal Collegio nel senso della immunità degli atti impugnati alle censure articolate. Infatti, in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento – recepito dall’art. 21 septies, l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 – deve escludersi che la violazione della regola procedimentale dell’avviso di avvio del procedimento possa assurgere a vizio di legittimità dell’atto impugnato, ove risulti che la sua mancanza sia inidonea ad incidere sull’esito del giudizio (C.Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 94).
In conclusione, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.
L’infondatezza delle censure articolate fa sì che la domanda risarcitoria vada a sua volta disattesa.
VII. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti costituite le spese di lite e gli onorari di giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 167/08, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Francesco Gaudieri, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 22280/2010 Cessione del credito ed eccezioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 1264 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

I giudici di appello avevano fondato la loro decisione sull’ – erroneo – presupposto che la comunicazione tra cedente X e cessionario B. non fosse mai intervenuta, stabilendo che la opposizione a precetto era fondata “difettando la pretesa con essa fatta valere dei necessari elementi costitutivi”.

In realtà, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cessione del credito contemplata dall’art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l’assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l’effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito.

L’atto di precetto – opposto dalla Z. – costituiva la informazione corretta e giuridicamente rilevante che era stata data alla debitrice ceduta della cessione del credito.

Osserva il Collegio:

I principi di diritto segnalati dal ricorrente corrispondono alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

“La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell’ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell’avvenuta cessione” (Cass. 26 aprile 2004 n. 7919).

Ed ancora:

“La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. 16 giugno 2006 n. 13954).

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto.

Con accertamento che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha escluso che, nel caso di specie, il B. avesse fornito la prova della comunicazione dell’avvenuta cessione alla debitrice ceduta.

Tanto è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per escludere la validità ed efficacia della cessione.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, i quali hanno riconosciuto la fondatezza della opposizione al precetto, difettando la pretesa fatta valere con esso dei necessari elementi costitutivi.

Rimane assorbito l’ulteriore profilo della vicenda, relativo alla inesistenza del credito al momento della cessione, per effetto della transazione raggiunta tra la debitrice e l’originaria creditrice e del successivo pagamento effettuato dalla zeta nelle mani della ics

Si ricorda, tuttavia, che:

“In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.” (Cass., 26 luglio 2002 n. 11073).

“Perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi” (Cass. 7 aprile 2009 n. 8373).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.