T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 16-05-2011, n. 820 Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, all’epoca assistente della Polizia di Stato, contesta con il presente gravame, siccome asseritamente illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria irrogatagli dal dirigente del II reparto mobile di Padova nella misura di 3/30 di una mensilità di stipendio per aver aperto senza alcuna autorizzazione una busta contenente documenti riservati dell’Amministrazione (che avrebbe dovuto restituire alla Direzione Centrale di Sanità) ed averla allegata ad una querela presentata all’Arma dei Carabinieri per un asserito abuso d’ufficio in relazione ad una specifica richiesta di sottoposizione ad accertamenti sanitari (il ricorrente, avendo manifestato fin dal 2004 una malattia rientrante nella sfera neuropsichica, era sottoposto alla c.d. "sorveglianza medica periodica": cfr. il doc. 7 della difesa erariale).

Resisteva in giudizio l’intimato Ministero dell’Interno eccependo l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 27 aprile 2011.
Motivi della decisione

Con un’articolata serie di doglianze il ricorrente lamenta, in buona sostanza: 1) l’inesistenza di qualsiasi norma che punisca il fatto di presentare una quereladenuncia all’Arma dei Carabinieri; 2) la mancata, tempestiva contestazione della mancanza disciplinare nel momento in cui egli asserisce di aver dichiarato al dott. Guerri che si sarebbe recato presso la stazione dei Carabinieri per proporre querela in relazione al contenuto della busta "riservata"; 3) l’illegittimità della reiterazione dell’assoggettamento ad accertamenti psicoattitudinali già espletati al momento dell’assunzione in servizio; 4) l’omessa informazione sui motivi per cui avrebbe dovuto recarsi a Roma per sottoporsi ad esami clinici; e 5) la mancata motivazione circa l’irrogazione della pena pecuniaria in una misura intermedia, atteso il previsto "range" da 1/30 a 5/30.

Orbene, seguendo l’ordine innanzi esposto deve evidenziarsi quanto di seguito.

1.- Il ricorrente non è stato punito per aver presentato una querela agli organi di polizia giudiziaria – fatto del tutto irrilevante -, ma, come risulta evidente dalla lettura del provvedimento sanzionatorio, per essersi appropriato di una busta contenente documenti riservati che aveva l’obbligo di consegnare al destinatario ivi indicato e che, invece, aveva consegnato a terzi.

2.- In tema di procedimento disciplinare nei confronti del dipendente pubblico l’art. 103, II comma del TU n. 3/57 (applicabile al procedimento sanzionatorio a carico del personale di PS ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 737/81) non mira a vincolare l’Amministrazione all’osservanza di un termine fisso per la contestazione degli addebiti, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti ed alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale (cfr, ex pluribus, CdS, I, parere 4.4.2007 n. 4660/06). Nel caso di specie, ove il fatto è stato conosciuto dall’Amministrazione il 12 settembre 2005, la contestazione di esso come suscettibile di sanzione è stata effettuata dall’Amministrazione il successivo 22 settembre, in termini dunque certamente tempestivi.

3.- La sottoposizione, nel corso del rapporto d’impiego, del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato a visite mediche, anche programmate e periodiche, ai fini della verifica della permanenza dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio è espressamente prevista dall’art. 2 del DM dell’interno 30.6.2003 n. 198: era conseguentemente legittimo l’ordine di servizio alla stregua del quale il ricorrente doveva presentarsi presso la Direzione centrale di sanità del Ministero dell’interno per essere sottoposto ad accertamenti sanitari.

4.- Quanto annotato al precedente punto è sufficiente a dar ragione dell’infondatezza dell’assunto del ricorrente secondo cui non sarebbe stato informato dei motivi di sottoposizione ad ulteriori accertamenti sanitari da espletarsi presso la Direzione di Roma: come, invero, risulta anche dalla nota 27.11.2004 del Dirigente l’ufficio sanitario di Padova, dott. Cardile, in atti (doc. 1, all. al doc. 7 dell’avvocatura distrettuale), il ricorrente era sottoposto a "sorveglianza medica periodica" ai sensi dell’art. 2, II comma del DM n. 198/03 in quanto soggetto che aveva "sofferto di malattie della sfera neuropsichica", sicchè non poteva non essere a conoscenza della necessità di assoggettarsi ad accertamenti sanitari programmati al fine di accertare la persistenza del requisito dell’idoneità fisicopsicoattitudinale al servizio (requisito che, nelle more del presente giudizio, è stato poi effettivamente riscontrato insussistente, con conseguente dispensa dal servizio a decorrere dal 17.7.2007: cfr. la nota 4.3.2011 del II reparto mobile di Padova prodotta dalla difesa erariale in data 11.3.2011).

5.- In relazione, infine, alla misura della pena pecuniaria inflitta va osservato che in sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi – non ricorrenti nel caso di specie – di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l’evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati (cfr., ex multis, CdS, IV, 16.10.2009 n. 6353; VI, 20.1.2009 n. 262).

6.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto: l’infondatezza del gravame comporta, evidentemente, l’infondatezza della domanda di risarcimento del pregiudizio asseritamente connesso con l’affermata illegittimità dell’impugnato provvedimento, riscontrato invece immune dai denunciati vizi.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-05-2011, n. 1376 Deliberazioni

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Svolgimento del processo

La ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Bregnano, espone:

che il messo comunale in data 24 aprile 2010 successivamente alle ore 12.00 immetteva nella cassetta della posta del suo domicilio in Via Capiaghi 23/A, un avviso di deposito ai sensi dell’art 140 c.p.c. con la seguente indicazione "non avendo trovato all’indirizzo indicato nell’atto da notificare né alcuno della sua famiglia o addetto alla sua casa, né portiere o vicino di casa cui consegnarlo, in relazione al combinato disposto degli art 13 e 140 cpc è stato depositato oggi nella casa comunale di Bregnano, l’atto n. 4907 in data 24.4.2010 Convocazione del Consiglio Comunale del 30.4.2010";

di essere ritornata al proprio domicilio alle ore 18.00 e non potendo recarsi presso gli uffici comunali, chiusi alle ore 12.00, di aver atteso la seconda raccomandata, secondo la procedura prevista dall’art 140 cpc;

che oggetto della raccomandata era la convocazione del Consiglio Comunale, secondo l’art 2 del regolamento, che statuisce che "L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere notificato dal Messo Comunale al domicilio del Consigliere almeno cinque giorni prima";

di non aver partecipato alla seduta del Consiglio Comunale del 30.4.2010, in assenza del termine minimo regolamentare;

che i consiglieri di minoranza dopo aver fatto presente la violazione del procedimento di convocazione, non hanno partecipato alla seduta;

che nonostante la richiesta di rinvio, il Consiglio Comunale ha proceduto ad approvare le delibere relative alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il piano generale di sviluppo 20102014, il bilancio di previsione esercizio 2010 e la relativa relazione revisionale e programmatica, dichiarandole immediatamente esecutive.

Con l’inscritto ricorso viene contestata la legittimità delle delibere assunte nella seduta del Consiglio Comunale del 30.4.2010, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 Reg, per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art 140 c.p.c., non essendo stato rispettato il procedimento per la convocazione del consiglio comunale.

2) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 e 3 Reg. per il funzionamento del Consiglio Comunale, mancanza di termine minimo, in quanto non è stato rispettato il termine di cinque giorni per la convocazione prima del consiglio comunale.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositata in data 8 giugno 2010, a fronte del deposito documentale, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

A) violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art 38 comma 2 D. lvo 267/2000, art 18 comma 7 Statuto comunale e art 2 Reg, per il funzionamento del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art 140 c.p.c.: al domicilio della ricorrente non è mai pervenuta la convocazione e quindi non è venuta a conoscenza dell’ordine del giorno;

B) Violazione di legge per omessa e falsa applicazione dell’art 140 c.p.c. come modificato dalla Corte Costituzionale 3/2010, nonché dall’art 48 D. lg 82/2005 in combinato disposto con gli artt. 1 e segg. DPR 68/2005: l’Amministrazione afferma di aver sostituito la raccomandata con una comunicazione mediante posta elettronica, comunicazione che non risulta essere pervenuta.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2010, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1) La ricorrente, consigliere comunale di minoranza del Comune di Bregnano ha chiesto l’annullamento delle delibere del C.C. approvate nella seduta del 30.4.2010, in quanto la convocazione non è stata effettuata nei termini di legge.

Sostiene infatti la nullità della convocazione, in quanto in base al combinato disposto degli artt. 2 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, dell’art 38 comma 2 del D. lvo 267/2000 e dell’art 18 comma 7 dello Statuto Comunale, l’avviso di convocazione con l’elenco dell’ordine del giorno, per le sessioni ordinarie, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio del consigliere almeno cinque giorni prima.

Per la notifica devono essere applicati gli artt. 137 e segg. del c.p.c.: nel caso di specie il Messo Comunale avrebbe dovuto inviare la raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art 140 c.p.c. dopo il deposito nella cassetta postale dell’avviso di deposito.

Si difende l’Amministrazione comunale, sollevando una serie di eccezioni di inammissibilità del ricorso, e sostenendo nel merito che il termine "notifica" non possa essere interpretato in senso tecnico, cioè con un rinvio agli artt. 137 c.p.c. e segg.

Inoltre vengono rilevate una serie di circostanze di fatto, da cui si deduce la effettiva conoscenza della ricorrente sia della data di convocazione sia dell’ordine del giorno: la sua partecipazione alla riunione dei capigruppo, la presentazione di mozioni sul bilancio lo stesso 24 aprile, essendo la ricorrente presente in Comune e l’invio della convocazione per posta elettronica.

2) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’Amministrazione Comunale intimata, in quanto il ricorso è infondato.

2.1 Secondo parte ricorrente il mancato invio della raccomandata avrebbe comportata la nullità dell’atto di convocazione.

Va preliminarmente escluso che si possa parlare di nullità dell’atto di convocazione, in quanto i vizi di nullità sono tipici e configurabili nelle sole tassative ipotesi di cui all’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che costituiscono un numero chiuso (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 luglio 2010, n. 16661).

Si tratta eventualmente di un vizio di violazione di legge, in quanto il Messo Comunale non avrebbe seguito l’iter previsto dall’art 140 c.p.c. nel procedimento di convocazione.

2.2 Il fuoco del problema attiene al valore da conferire al termine "notifica" di cui all’art 2 del regolamento, che prevede testualmente che "l’avviso di convocazione deve essere notificato al domicilio del consigliere comunale almeno cinque giorni prima".La norma non prescrive che si sia raggiunta l’effettiva conoscenza del consigliere comunale, cioè che la convocazione sia stata ricevuta effettivamente, (risultato che mai potrebbe realizzarsi, dal momento che un consigliere potrebbe non ritirare l’avviso, anche se effettuato attraverso raccomandata), ma che sia perfezionato il procedimento con cui portare a conoscenza l’avviso di convocazione.

Si deve quindi verificare quale fosse l’esatto procedimento da seguire e se sia stato rispettato.

Ad avviso del Collegio il termine non può essere interpretato in senso tecnico, cioè rinviando al codice di procedura civile, così da richiedere, in caso di assenza, il deposito dell’avviso e la raccomandata con ricevuta, ma è sufficiente che la convocazione sia effettuata con ogni procedimento astrattamente idoneo a consegnare al consigliere l’atto di convocazione.

In base ad una interpretazione sistematica tra la fonte primaria e quella regolamentare: il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è stato approvato nel 1976 e quindi sotto il vigore dell’art. 125, t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, in base al quale la convocazione dei consiglieri doveva essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

Il comma secondo dell’art 125 precisa poi che "la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale".

La norma di legge non utilizzava il termine notifica, ma solo consegna e quindi laddove nel regolamento veniva utilizzato il termine "notificare" non si intendeva nell’accezione tecnica di cui agli artt. 137 e ss., c.p.c. ma nel più ampio significato di portare a conoscenza o rendere edotti (in tal senso T.A.R. Basilicata, 28 ottobre 1993, n. 367).

Non essendovi l’obbligo di notifica dell’avviso di convocazione delle sedute del consiglio comunale nelle forme degli atti giudiziari, l’onere di consegna può ritenersi adempiuto anche quando il messo comunale non abbia seguito il procedimento previsto dagli artt. 137 e segg., ma si sia limitato anche solo a consegnare l’avviso presso il recapito del consigliere.

2.3 Una seconda ragione porta a ritenere valida la convocazione nel caso in esame, da rinvenirsi nei principi generale di semplificazione e celerità: le modalità per comunicare la convocazione, quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, devono seguire il principio di libertà delle forme, purché vi sia idonea, astrattamente, al raggiungimento dello scopo (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10020)

Escluso quindi che il regolamento del Comune di Bregnano utilizzi il termine notifica nel senso tecnico e che ogni altro mezzo di comunicazione/trasmissione può ritenersi valida, purchè astrattamente idonea a pervenire all’interessato, la convocazione non è affetta da alcun profilo di nullità, in quanto il messo ha correttamente eseguito il procedimento.

La disciplina come detto, non presuppone l’effettiva ricezione, ma a tutela della posizione del destinatario, impone solo che vi sia una consegna dell’avviso con mezzi idonei.

La stessa disciplina codicistica prevede, a tutela di esigenze di accelerazione dei procedimenti di notificazione e di salvaguardia delle ragioni del notificante, una presunzione di conoscenza in caso di consegna non a mani proprie del destinatario (essendo ritenuto il portiere con presunzione "iuris tantum" una persona di fiducia del notificatario), seppure con delle cautele in difesa della posizione di quest’ultimo, quali la sottoscrizione del plico da parte del terzo ricevente.

Non essendo richiesta l’effettiva conoscenza, il mezzo con cui dare la convocazione deve essere rapportato alla situazione di fatto, nonché alla funzione dell’atto da comunicare: il messo dopo il deposito nella cassetta postale, ha provveduto ad inviare una comunicazione via posta elettronica.

E’ fatto notorio che le modalità di comunicazione degli avvisi sono modernizzate e quindi, in un’ottica di semplificazione e di agevolazione delle comunicazioni, una volta escluso che vi sia l’obbligo della notifica di cui al c.p.c., anche la posta elettronica, congiuntamente alla tradizionale forma di deposito nella cassetta postale, può essere ritenuta una valida forma di completamento del procedimento, procedimento che avrebbe potuto arrestarsi, secondo una applicazione normativa tradizionale, al semplice deposito nella cassetta postale della convocazione.

3) Tali considerazioni sono sufficienti a respingere sia i motivi del ricorso sia il motivo rubricato con la lett. A) dei motivi aggiunti, fondati sulla tesi della necessità di rispettare il procedimento del c.p.c. e di conseguenza sulla nullità della convocazione (primo motivo del ricorso) e del mancato rispetto dei termini di cinque giorni per la conoscenza della convocazione dalla seduta del consiglio comunale (secondo motivo del ricorso).

Quanto alla seconda censura dei motivi aggiunti, relativa alla violazione delle norme in materia di posta certificata, è sufficiente aggiungere che, poiché come sopra detto, nessun obbligo incombeva al messo di inviare una ulteriore comunicazione, non si pone il problema di verificare se il procedimento della posta certificata rispetti il DPR 68/2005.

Oltre a quanto sopra dedotto, va solo aggiunto che pare condivisibile la linea difensiva "sostanzialista" dell’Amministrazione, tesa ad evidenziare una serie di circostanze di fatto che portano a ritenere che il lamentato mancato invio della raccomandata non può invalidare il procedimento di convocazione. La ricorrente ha partecipato alla riunione dei capigruppo (sede in cui vengono concordati gli argomenti da inserire all’ordine del giorno) ed era presente nella casa comunale, per depositare le mozioni riferite agli argomenti oggetto della seduta del consiglio comunale, lo stesso 24 aprile ed è quindi stata posta nelle condizioni di conoscere sia la data del consiglio sia l’ordine del giorno.

4) Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della questione in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21801 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 133/15/05, depositata il 16 dicembre 2005, che, accogliendo l’appello di L.P., dottore commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 2232 cod. civ., e della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, assumendo che esigere, come nella specie, che "detta organizzazione produca autonomamente e senza l’attività del professionista" si porrebbe in contrasto con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, oltre che con il disposto della norma del codice in rubrica.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui l’attività del contribuente è assoggettata all’imposta solo ove sussista "quella organizzazione, autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l’attività svolta e di fornire, come struttura a sè stante, quelle prestazioni tipiche dell’attività del professionista", essendo "in grado di autonomamente funzionare e creare valore aggiunto, anche senza l’apporto del titolare" – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione gravata, d’altra parte, non contiene un accertamento di fatto in ordine alla "assenza di una siffatta organizzazione nella attività economica esercitata" dal contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 24057 Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 63/35/5, depositata il 25 ottobre 2005, con la quale, rigettato l’appello della seconda contro quella della commissione tributaria provinciale, veniva disattesa la pretesa relativa al pagamento di maggiori imposte Irpef ed Ilor per il 1992, per le quali era stata emessa cartella di pagamento a seguito di ripresa a tassazione di onorari riscossi e non indicati in dichiarazione da parte di D. C.. La CTR osservava che l’ufficio non aveva fornito alcun supporto probatorio alla sua pretesa, mentre i dati ed elementi indicati nella dichiarazione del reddito per 1.1 1991 corrispondevano alle annotazioni effettuate nei registri Iva per lo stesso anno, sicchè si doveva dedurre che la contestazione di C. fosse fondata. Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile. Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per diletto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. ^19072 del 2003).

3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente agenzia, deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che era proprio l’appellato che doveva fornire la prova del suo assunto, dal momento che non vi era alcuna traccia della somma di L. 129.948.000 non solo nella dichiarazione del reddito relativo al 1991 e nei registri Iva dello stesso anno, ma anche in quella dell’anno 1992 in argomento, tanto che nel rigo E36 attinente ai compensi nessun importo vi figurava. Peraltro il compenso in questione era stato riscosso nel 1992, sicchè per il principio di cassa esso doveva essere indicato con riferimento a quell’anno e non inverosimilmente in quello precedente per competenza.

Il motivo è fondato, in quanto C. non aveva esibito l’elenco clienti e fornitori per il 1992, sebbene richiesto, a nulla valendo che eventualmente ne avesse fatto istanza all’ufficio senza esito, atteso che si trattava di documento contabile che comunque doveva essere sempre in suo possesso sino alla definizione di ogni eventuale pratica di carattere fiscale. Ma a parte ciò, va rilevato che l’ente erogatore della somma in contestazione, e cioè Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata, aveva rilasciato un’attestazione da cui risultava che quel compenso all’ingegnere contribuente era stato pagato proprio nel 1992, e ciò costituiva elemento rilevante ai fini probatori che ne occupano, essendo determinante il principio di cassa allora vigente.

Invero in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 8, (nel testo vigente "ratione temporis"), nel disciplinare, nell’ambito del genere "lavoro autonomo", il "reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a)", stabilendo che in tal caso il reddito a dichiararsi "è costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuale fuori del territorio comunale, ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese", non ha lo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l’imposta, trovando, pertanto, applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, e, quindi, anche nell’ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 4643 del 25/02/2011).

4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione di norme di legge, giacchè il giudice di seconde cure non considerava che persino la dichiarazione del reddito relativo al 1991 non riportava alcuna indicazione di compensi nel prescritto rigo" E36, con importo pari a zero, e neppure le annotazioni per l’Iva contenevano alcun riporto in tal senso, nonostante la dichiarazione allegata da C. secondo cui egli avrebbe assoggettato l’emolumento a tassazione relativamente al 1991. Invece era determinante l’attestazione dell’Ente per l’irrigazione suindicata, come pure era rilevante la documentazione Iva, per cui la fatturazione doveva corrispondere all’anno di riscossione, sicchè l’emissione della cartella era legittima sulla scorta della dichiarazione del reddito.

La censura va condivisa, posto che l’amministrazione finanziaria, allorchè riscontri un mero errore materiale o di calcolo emergente "ictu oculi" nella dichiarazione dei redditi, provvede bene di conseguenza a notificare una cartella di pagamento al contribuente in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. a), senza peraltro che essa sia tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 9224 del 21/04/2011, n. 26671 del 2009).

5. Il terzo motivo, attinente a vizi di motivazione, rimane assorbito, anche se appare opportuno rilevare che la documentazione Iva doveva essere conservata sino alla chiusura della pratica relativa all’annualità d’imposta e comunque non meno di cinque anni e sino a dieci anni rispetto a quello d’imposizione, senza che il contribuente l’avesse mai esibita.

6. Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, e con rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso la cartella di pagamento.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, per quelle relative al rapporto tra il Ministero e l’intimato alcuna statuizione va emessa, stante la mancata costituzione di C., mentre le altre seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimato al rimborso delle spese dell’intero giudizio nei confronti della ricorrente, e che liquida complessivamente per il primo grado in Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.350,00 per onorari; per il secondo in Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 1.600,00 per onorari, e per il presente giudizio in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

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