T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1935 Motivazione dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso le società istanti hanno impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato revocato alle medesime il contributo agevolativo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 103 della legge n. 388/2000 da erogare alle imprese di cui all’allegato elenco che avevano realizzato progetti di collegamento telematico, cosiddetto bando "ecommerce" e ne è stata disposta la restituzione.

La revoca del contributo è scaturita, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, da un complessivo riesame in sede istruttoria da parte del gestore MCC S.p.a., alla quale hanno partecipato i soggetti interessati mediante la presentazione di controdeduzioni, istruttoria dalla quale è emersa, in relazione allo specifico progetto n. 11790/EC presentato dal promotore Teodolinda (ex Interstudio), l’inosservanza sia da parte del promotore medesimo che delle imprese partecipanti al progetto della normativa di riferimento, in particolare della circolare n. 1253707 dell’8 ottobre 2004 e del d.m. del 3 agosto 2005 in tema di variazioni e subentri, nonché di violazione delle procedure di fruizione delle agevolazioni.

A sostegno del gravame le ricorrenti deducono, sostanzialmente, la carenza di motivazione del decreto impugnato oltre che la violazione della disciplina delle incentivazioni in favore del commercio elettronico e l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, travisamento.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e U.M.C. S.p.a., che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito, controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Con ordinanza n. 1468/2010 del 22 ottobre 2010, comunicata a parte ricorrente il 29 ottobre 2010, la sezione terza ter del TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto di competenza in relazione all’esame del ricorso in epigrafe, individuando nel TAR Lombardia il giudice competente in rapporto al limitato ambito territoriale di efficacia dei provvedimenti impugnati con riferimento alla sede delle società ricorrenti.

In data 24 dicembre le ricorrenti hanno depositato innanzi a questo Tribunale atto di riassunzione del giudizio, notificato il 29 novembre 2010.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

In proposito sono decisive le risultanze della relazione conclusiva della Guardia di Finanza n. 2/16505 del 20 luglio 2009, idoneamente trasposte con riferimento allo specifico progetto n. 11790/EC nella motivazione del decreto di revoca oggetto della presente impugnazione. Mediante la succitata relazione sono stati, infatti, evidenziati i risultati dell’articolata indagine di polizia giudiziaria originata dalla denuncia del Gestore Unicredit MCC alla Procura della Repubblica di Roma in relazione alle gravi irregolarità della gestione degli incentivi di specie, costituite da "operazioni connotate da sistematiche forzature o comunque indebiti utilizzi del sistema gestionale interno all’ente gestore, finalizzate a consentire interventi agevolativi in carenza di fondamentali presupposti normativi (assenza di domanda e decreti). Specifici accertamenti condotti sul progetto 9390 hanno, altresì, consentito di accertare che tutte le imprese in prenotazione hanno beneficiato di un punteggio, nella graduatoria generale di ammissione all’incentivo, risultato alterato rispetto a quello spettante in virtù degli investimenti stimati e dichiarati dal soggetto promotore dell’aggregazione nel modulo di dichiarazione – domanda presentato ai fini della prenotazione delle risorse".

Il decreto impugnato contiene, inoltre, a motivazione della revoca, il riferimento all’inosservanza da parte del soggetto promotore e delle imprese partecipanti al progetto della normativa di riferimento (circolare del Ministero Attività Produttive 8.10.2004, n.1253707 e decreto Ministero Attività Produttive 3.8.2005), nonchè la violazione delle procedure per la fruizione delle agevolazioni stesse. In particolare, dai predetti controlli del Gestore e dell’Autorità di Polizia Giudiziaria è emerso che: 1) in violazione degli artt. 5.7 e 5.8 della circolare succitata le imprese facenti parte del progetto risultano aver del tutto illegittimamente ottenuto agevolazioni fiscali "ecommerce", non risultando agli atti alcun decreto di fruizione; 2) in violazione dell’art. 5.8 della circolare e dell’art. 1 del D.M. 3.8.2005, il progetto non rispetta il vincolo stabilito dal citato D.M. relativamente alla riduzione massima del 30% delle spese di formazione del personale rendicontate e ritenute ammissibili in sede istruttoria, rispetto alle spese di formazione del personale ammesse dal D.M. del 7.6.2005 di approvazione della graduatoria e successive modificazioni di cui al D.M. di subentro n. 1207676 del 19.12.2005.

Dall’esame della documentazione versata in atti, ed in particolare del d.m. n. 32 del 29 novembre 2006, risulta acclarato che la ricorrente non è stata mai inserita nell’elenco contenuto nello stesso, risultando, dunque, accertato l’errore dell’erogazione nei suoi confronti del contributo in questione, perché mai liquidato alla medesima.

Non sussiste, inoltre, un termine finale predeterminato per l’esercizio del potere di revoca, nella fattispecie esercitato nei limiti della ragionevolezza. Ai sensi degli artt. 6, 6.1 e 6.3 della circolare n. 1253707 dell’8 ottobre 2004, infatti, il gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la rispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. Il Ministero può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. In caso di revoca delle agevolazioni è prevista l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998.

Deve, infine, richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale, riguardo al provvedimento di revoca dei contributi pubblici inizialmente concessi, avente carattere di atto dovuto, vincolato nell’"an" e nel "quomodo", non è configurabile la lamentata carenza di motivazione ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, e ciò, sia in relazione all’interesse pubblico al recupero delle agevolazioni pubbliche, che è nella specie indefettibile, sia riguardo alla valutazione dell’interesse privato che è, per converso, recessivo e deve soccombere, persino ove, in ipotesi, fosse rafforzato dalla formazione di un giudicato favorevole (cfr., in tal senso, fra le tante, TAR Lazio, sez. III, 4 maggio 2010, n. 9351).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti, in via solidale, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 28-07-2011, n. 30165

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.A. e Z.D. sono stati condannati in abbreviato alle pene di giustizia dal gip del tribunale di Brescia, l’una per ricettazione continuata, l’altro per ricettazione e furto in abitazione, in continuazione.

La Corte di Appello ha confermato.

Ricorre il difensore deducendo, quanto alla prima, che non è provato che i beni rinvenuti nella sua abitazione siano quelli sottratti alla p.o. e che indebito è il diniego delle generiche.

Per Z.D. si denuncia vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’at. 648 cpv c.p., atteso che il valore del computer portatile, di cui si addebita la ricettazione, si aggira, per comune esperienza, tra i 250 e i 300 Euro.

Le censure sono prive di fondamento.

Meramente difensivistica è la prima doglianza, già disattesa dalla Corte di merito, che ha avuto cura di specificare che nell’abitazione dell’imputata sono state trovate fotocamere "su almeno una delle quali risulta l’esistenza di fotografie appartenenti al derubato".

Con il che resta smentita la tesi cennata del ricorrente.

La diuturna attività delittuosa dell’imputata, d’altro canto, consente di presumere che altri e numerosi beni provenissero dalle abitazioni di altri malcapitati.

Manifestamente infondata è la deduzione inerente le generiche, il cui diniego è ineccepibilmente motivato nella specie.

Non diversamente fragile si palesa la doglianza del D. concernente le generiche, in assenza di ogni elementi di meritevolezza ed a fronte di un allarmante quadro di capacità a delinquere, nonchè quella riguardante l’attenuante ex art. 648 cpv c.p., rettamente esclusa sia in ragione del valore del computer indicato in atti, sia in considerazione dei cennati profili soggettivi del fatto.

Si impone il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30711 Agevolazioni tributarie

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Svolgimento del processo

La Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania depositata il 26/01/2007 che aveva, rigettando l’appello della Regione e accogliendo l’appello incidentale della contribuente, riformato la sentenza della CTP di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della Fibe s.p.a. in ordine all’avviso di accertamento per gli anni 2001, 2002 e primo quadrimestre 2003 con cui veniva chiesto il pagamento del tributo speciale per deposito in discarica di rifiuti solidi per Euro 2.196.082,02 oltre sanzioni per Euro 659.296,00 e interessi per smaltimento della FOS (frazione organica stabilizzata) e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR e depositati presso la discarica del Comune di Giugliano.

La CTR aveva osservato che il materiale residuo della produzione di CDR non poteva considerarsi rifiuto prodotto dalla popolazione, irrilevante l’accertamento della qualità di tali residui e della eventuale violazione di accordi tra la Regione e la società concessionaria, destinato al recupero successivo delle aree in cui venivano riversate, e ciò anche per il 2001(oggetto dell’appello incidentale) e cioè in epoca anteriore alla ordinanza del Commissario di Governo n. 636 del 31/12/2001 che aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dello stoccaggio definitivo della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli provenienti da impianti d produzione di CDR in località Giugliano".

La Regione ricorrente pone a fondamento del ricorso due motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

La Fibe spa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza

Motivi della decisione

Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza.

E’ di preliminare esame il rilievo di cui al controricorso di nullità della notifica del ricorso non essendo stato rispettato l’ordine di consegna della copia ("la consegna del plico non è stata effettuata direttamente al destinatario") e non è stata spiegata la ragione della non consegna a mani proprie, con la conseguenza che la sanatoria avvenuta con la costituzione, ma dopo la scadenza del termine per impugnare, operando ex nunc, non avrebbe impedito la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere passata in cosa giudicata la sentenza.

Il motivo è infondato.

Anzitutto la resistente invoca inammissibilmente la sequenza di consegna dell’atto alle persone fisiche(a mani proprie, a persona della famiglia, addetta alla casa ecc.) laddove nel caso in esame si tratta di notifica a persona giuridica.

La tesi non tiene però conto della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass., nn. 24877/06, 10506/06, 1180/06, 23291/05, 12289/05, 5529/05, 4610/05, 1413/05, 2722/05, 23663/04, 16976/04, 5481/04, 4900/04, 11257/03, 11072/03, 13922/02, 1605/89, 2746/88, 4441/78, 3371/71, 2253/71) anche successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 che, com’ è noto, in linea con le sue precedenti decisioni nn. 69 del 1994 e 358 del 1996 (cui hanno fatto seguito anche le sentenze nn. 477 del 2002, 28 e 97 del 2004, e 154 del 2005), ha sancito il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, fermo restando che il consolidamento dell’effetto anticipato per il primo dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio per il secondo.

Orbene ricollegati gli effetti in favore del notificante alla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (sicuramente tempestiva) è conseguente la non definitività della sentenza impugnata in caso di eventuale nullità della notificazione, che potrebbe essere rinnovata dalla parte o su ordine del giudice(ordine che sarebbe evidentemente inutile ove, come nel caso in ispecie, l’intimato si è costituito).

Sono poi sempre di preliminare esame i motivi del ricorso incidentale con cui si deduce difetto di motivazione in ordine ai rilievi di inammissibilità dell’appello per assenza di motivi specifici e comunque non rivolti alla sentenza gravata.

I motivi, da trattare congiuntamente per identità di ratio, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e perchè denunziano un inammissibile vizio motivazionale su una questione di diritto e non di fatto.

Deduce poi la società il giudicato esterno a seguito della sentenza della CTP di Napoli del 22 giugno 2006 relativa al medesimo tributo pagato per il quarto trimestre 2004 per Fos e sovvalli depositati nel medesimo sito.

Il motivo è infondato.

A parte ogni rilievo in ordine all’autosufficienza della deduzione, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. n. 13916/2006)che ha ritenuto che "l’autonomia delle obbligazioni d’imposta relative a periodi diversi vale solo a negare la possibile esistenza di un’unica obbligazione corrispondente a più periodi d’imposta o di un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le più obbligazioni sorte, in periodi d’imposta diversi: ma non vale ad escludere, e ciò proprio per la "periodicità" di alcuni tributi, che possano esistere elementi rilevanti ai fini della determinazione del dovuto che siano comuni a più periodi d’imposta o che l’accertamento giudiziale del modo d’essere dell’obbligazione relativa ad un singolo periodo d’imposta possa implicare anche l’accertamento di una questione capace di "fare stato" (con forza di giudicato) nel giudizio relativo all’obbligazione sorta in un periodo d’imposta diverso. In altri termini, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti A che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo (ad es. la capacità contributiva, le spese deducibili): ma ben vi possono essere – ed effettivamente vi sono – elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) – "ente commerciale", "ente non commerciale", "soggetto residente", "soggetto non residente", "bene di interesse storico – artistico", ecc. – assunte dal legislatore quali elementi "preliminari" per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente – ad es. trasformazione dell’ente non commerciale in ente commerciale – o normativamente). A questa tipologia di "elementi preliminari", possono essere ascritti anche la "categoria e la rendita catastale" e la "spettanza di una esenzione o agevolazione pluriennale".

E’ innegabile che tali elementi – per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del "periodo d’imposta" assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialita nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta – possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. "efficacia regolarmentare del giudicato" (e del giudicato tributario, in particolare), in base alla quale il primo giudicato – stante il suo contenuto precettivo che eccede la definizione del "segmento di rapporto" oggetto specifico del singolo giudizio e assume il valore di regola dell’agire futuro delle parti, così realizzando l’interesse protetto dalla situazione giuridica accertata in giudizio – è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, immutata restando la situazione fattuale e normativa. Ciò vale tanto più con riferimento ai summenzionati "elementi preliminari" nella costituzione della fattispecie tributaria – ad es., come si è già detto, le "qualificazioni giuridiche" -, i quali, per la loro strutturale propedeuticità (o strumentalità) al riconoscimento di un determinato diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza e, quindi, all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato. Ciò esclude, peraltro, che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a "fare stato" per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica: non ad ogni statuizione della sentenza può riconosce siffatta idoneità, bensì, come conviene un’autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative a "qualificazioni giuridiche" o ad altri eventuali "elementi preliminari" rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. In buona sostanza, si tratta di evitare una eccessiva enfatizzazione della autonomia dei periodi di imposta, privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela. Si tratta ancora una volta di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario il quale, al di là delle soluzioni specifiche relative al caso concreto dibattuto in giudizio, è destinato ad essere, per gli elementi della fattispecie che a questo fine rilevino, norma agendi, cui dovranno conformarsi tanto l’amministrazione quanto il contribuente – astretti da un vincolo procedimentale di collaborazione nella determinazione del tributo che corre tra i poli della dichiarazione (e possibile autoliquidazione) e del controllo (ed eventuale accertamento – rettifica). – per la individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta. Gli elementi rispetto ai quali opera l’efficacia regolamentare del giudicato tributario sono quelli, e solo quelli, che abbiano un "valore condizionante" per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie e per la produzione degli effetti previsti dalla norma (o, secondo il linguaggio utilizzato da altra dottrina, quegli elementi che costituiscano "i referenti per l’applicazione di specifiche discipline").

Orbene nel caso in ispecie il dedotto giudicato non può sussistere mancando la caratteristica del "valore condizionante" in quanto variabile nel tempo è la natura dei prodotti riversati nelle discariche, non essendovi alcun plausibile ragione per ritenere che i rifiuti versati in un trimestre siano uguali a quelli versati in altri trimestri, nè sussiste la diversa ipotesi della rateizzazione in quanto è proprio il trimestre il periodo cui il legislatore ricollega l’obbligo tributario, e non è la rata di un più lungo periodo.

Passando ora all’esame del ricorso della Regione, col primo motivo la stessa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, (vizio di motivazione per omesso esame di documento) per avere del tutto pretermesso l’esame della nota n. 7406 del 22/03/2006 del commissario di governo con cui si rilevava che per quanto concerneva la FOS non risultava che la stessa fosse "convenientemente stabilizzata e opportunamente raffinata e quindi destinata a interventi di recupero ambientale" e che la proporzione dei materiali prodotto (FOS e sovvalli) rende incoerente l’ipotesi di provvedere con la FOS alla ricopertura giornaliera dei sovvalli (rapporto medio FOS/sovvalli 4/1).

Col secondo motivo deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 40, che stabilisce in maniera in,equivoca che il materiale denominato sovvallo va assoggettato al tributo speciale con la sola riduzione del 20%, onde la sentenza laddove escludeva dal tributo anche i sovvalli violava tale disposizione di legge.

I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica, sono fondati.

La contribuente ha eccepito in primo luogo la improcedibilità del primo motivo per omesso deposito del documento a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il rilievo è infondato in quanto nel motivo è trascritta la parte essenziale del documento che serviva a supportare la deduzione della Regione che i materiali conferite alle discariche (FAS e dei sovvalli) non corrispondessero alle caratteristiche che potessero consentire l’esonero o l’agevolazione fiscale.

Del resto è la stessa ricorrente che deduce che in grado d’appello questo documento non era stato oggetto di produzione bensì di semplice esibizione (onde non si potrebbe pretendere la produzione di un documento non prodotto),con ciò comprovando che tale documento (che ha natura di atto valutativo, anche se sotto l’aspetto tecnico, e pertanto, sotto l’aspetto probatorio, privo di efficacia privilegiata) veniva invocato per supportare la plausibilità della posizione della Regione e cioè che i prodotti oggetto di accertamento non avevano le caratteristiche per essere considerati esenti da imposta e invece rientravano nei materiali soggetti all’ecotassa. Passando all’esame del merito del motivo, le norme applicabili nel caso in esame sono costituite dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 24 e segg., che si trascrivono di seguito per le parti che interessano:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2. 25. Presupposto dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivate dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonchè a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 11 e 19. 29. L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;

in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente, omissis.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, omissis.

Da 31 a 34 omissis.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 119 Cost., omissis.

36. Nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". 37. Nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";

38 39 Omissis.

40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.

La impostazione normativa prevede, come si evince dalla chiara finalità espressa dal comma 24 (riduzione dei rifiuti – con conseguente minore conferimento in discarica – e produzione di energia) la generalità del tributo sui rifiuti solidi conferiti in discarica.

Ciò emerge, altresì, dalle modalità del calcolo del tributo, commisurato ad ogni Kg di rifiuto conferito.

Deve essere osservato, sotto l’aspetto puramente tecnico e quale dato di comune conoscenza, e anche perchè le parti concordano su tale descrizione, che, in via generale, la raccolta differenziata dei rifiuti prevede che taluni residui (alluminio,vetro, carta, plastiche e altre sostanze che vengono via via individuate, secondo il grado di conoscenza tecnica) vadano ai rispettivi riciclatori; il resto va agli impianti di cdr (combustibili da rifiuti) che con appositi filtri separano la parte umida (organica) da quella secca producendo tre derivati: la FOS (frazione organica stabilizzata) da usare in genere come fertilizzante, le ecoballe (cubi incellofanati da stoccare temporaneamente per poi mettere al rogo nei termovalorizzatori per produrre energia) e i sovvalli, scarto degli scarti, non utilizzabile (residu de procede) da destinare alla discarica.

Pertanto da un serio trattamento dei rifiuti dovrebbero residuare da conferire alle discariche solo i sovvalli in quanto gli altri prodotti come sopra avrebbero altre destinazioni finali.

Particolarmente indicativa per comprendere la portata e il significato del termine è l’origine della parola, dal toscano, che vuoi dire cosa che si ottiene senza spesa.

Il termine è stato adottato dal legislatore nella L. n. 349 del 1995, che all’art. 3, comma 40, prevede considera tale prodotto.

Quest’ultima norma equipara ai sovvalli e scarti (del tutto inutilizzabili e da conferire in discarica) derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (che è un processo di decomposizione microbica di sostanze organiche) che appaiono, presumibilmente, esaurire tutte o le principali forme di produzione di tali sostanze, anche le sostanze organiche che vengono bruciate, senza produrre energia.

Il trattamento fiscale agevolato(il 20% dell’ecotassa) trova spiegazione nel fatto che il legislatore riconosce ai primi la natura di rifiuto imprescindibile in ogni processo di smaltimento, e pertanto meritevole di minore aliquota rispetto ai rifiuti "volontari" che si intendono dissuadere e riconosce alle sostanze organiche sopradette che dovrebbero – in via ottimale – essere bruciate con recupero di energia e che, invece, vengono "tali e quali" bruciate senza produzione d’energia – nella terminologia adottata appare leggersi quasi un rimprovero del legislatore – una minore capacità inquinante per il fatto di essere comunque bruciate e non conferite in discarica (in sostanza tali sostanze organiche benchè non conferite in discarica perchè bruciate, con una fictio juris vengono equiparate ai sovvalli).

La impostazione normativa fa pertanto presumere che tutto ciò che è conferito in discarica sia rifiuto( nel senso più volte normativamente definito anche a livello comunitario ma sempre in maniera uniforme, quale sostanza di cui la collettività si disfa) mentre appare eccezione ritenere che materiali,pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti o che possa considerarsi rifiuti ma meritevole di un più favorevole regime fiscale. Questa ultima ipotesi soccorre proprio per i sovvalli e gli scarti derivanti dalle superiori operazioni(selezione automatica, riciclaggio e compostaggio), non essendo nel caso in esame in discussione le sostanze organiche bruciate senza recupero di energia.

L’altra ipotesi ed è quella che ricorre nel caso in esame in cui la FIBE assume che i materiali conferiti in discarica non sarebbero rifiuti, ma avrebbero la funzione di ripristino ambientale attuale o in prospettiva. Anzitutto l’affermazione contenuta nella sentenza che non si tratterebbe di rifiuti perchè "non prodotti dalla popolazione ma residuati da un processo di lavorazione", è smentita dalle superiori osservazioni.

Incorre poi in vizio motivazionale la sentenza nel momento in cui omette ogni esame sulla natura effettiva dei materiali conferiti e afferma apoditticamente che i rifiuti vengono lavorati e trasformati in FAS e sovvalli, sostanzialmente accettando la qualificazione operata dalla contribuente e presumendone la natura per il solo fatto che fosse stata approvata l’ordinanza del Commissario di Governo n. 636 del 31/12/2001 che aveva approvato il progetto esecutivo per 1 realizzazione dello stoccaggio definitivo della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli provenienti da impianti d produzione di CDR in località Giugliano" e ciò anche in epoca antecedente l’approvazione medesima – su un’affermazione apodittica e vagamente presuntiva che tale sarebbe stato anche l’uso anteriore – omettendo di valutare la contestazione della Regione circa le caratteristiche del FOS prodotto che invece avrebbe comprovato la natura di vero e proprio rifiuto, con la piena applicabilità della ecotassa. E’ invero giurisprudenza di questa corte che ove si ricolleghi un beneficio fiscale ad un utilizzo, occorre accertare l’uso effettivo e non fondarsi su dati formali(Cass. n. 18501/2010).

La ricostruzione normativa di cui sopra impone di considerare onerato della prova che materiali conferiti in discarica avessero la funzione di risanamento ambientale e pertanto non fossero rifiuti è a carico di chi invoca il beneficio fiscale.

Non è poi del tutto esatta l’affermazione che l’eventuale mancato rispetto degli accordi intervenuti tra la Regione e la società non sia di competenza del giudice tributario ma eventualmente del giudice civile o di quello penale, in quanto se è vero che la imponibilità fiscale dipende dalla legge, non potrebbe tuttavia escludersi che in fatto tali accordi possano essere utilizzati per individuare la natura del prodotto conferito in discarica.

Il secondo motivo è anch’esso fondato in relazione alle superiori osservazioni.

Invero la CTR fa evidente falsa applicazione di legge nell’avere ritenuto un prodotto sovvallo e averne riconosciuto l’intassabilità e non la tassabilità agevolata.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto,con necessità di rinvio affinchè la CTR riesamini la controversia sull’iter logico – giuridico argomentativo di cui ai superiori motivi che così si sintetizza: il principio giuridico che tutto ciò che si conferisce in discarica è rifiuto impone che la parte che ne invoca una diversa natura(quale quella del risanamento) ai fini della esenzione dalla cosiddetta "ecotassa" o della imposta agevolata (per i sovvalli) ne provi la effettiva natura.

La CTR provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1783 Alloggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Riformando parzialmente la sentenza definitiva, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi B.D. e F. G., la Corte d’appello di Bari, con sentenza 24 giugno 2010, ha revocato l’affidamento congiunto della figlia V., che nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età, ha assegnato la casa familiare alla madre, convivente con la figlia V., e ha attribuito alla stessa F. un assegno di divorzio. La corte ha osservato che la stabile convivenza della donna nella casa coniugale con il suo nuovo compagno era stata dedotta tardivamente dall’attore nel giudizio di primo grado, che la signora F. non svolge alcuna attività lavorativa ed è aiutata economicamente dai suoi genitori, e che l’attore, a fronte delle contestazioni della convenuta, non aveva dimostrato che la figlia fosse economicamente autosufficiente e vivesse da sola a (OMISSIS).

2. Per la cassazione della sentenza, notificata il 25 giugno 2010, ricorre il signor B. con atto notificato ex art. 140 c.p.c. il 30 agosto 2010, per quattro motivi.

La signora F. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di norme processuali. La casa coniugale era stata assegnata alla signora F., in primo grado, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia. La corte d’appello, senza che l’assegnataria avesse introdotto il tema della funzione dell’assegnazione della casa familiare fino al conseguimento dell’indipendenza economica da parte dei figli conviventi, dopo aver revocato l’affidamento della figlia, aveva disposto l’assegnazione della casa fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della figlia V..

3.1. Il motivo non ha fondamento. L’assegnazione in godimento della casa familiare al coniuge con il quale convivano i figli, siano essi minori o siano essi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, è un provvedimento adottato dal giudice della separazione in funzione della tutela di soggetti – i figli dei coniugi contendenti – formalmente estranei al processo. Esso, avendo la sua giustificazione in ragioni che trascendono l’interesse delle parti in causa, non soggiace al principio della domanda. In questo senso la corte ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza 11 aprile 2000 n. 4558, in cui si afferma appunto che poichè si tratta di provvedimenti da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice del merito (cui compete tutelare tale interesse) può disporre al riguardo anche in mancanza di una specifica domanda di parte, previa acquisizione degli elementi fattuali necessari per decidere. Nè sul punto assume rilievo la circostanza che in primo grado il provvedimento fosse a tutela della figlia minore, e in secondo grado a tutela della stessa figlia ormai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, perchè l’interesse tutelato nei due casi è il medesimo, e non fa capo alla madre convivente, come erroneamente si suppone con il motivo in esame.

4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione – della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 115 c.p.c., perchè la corte di merito avrebbe attribuito l’assegno di divorzio basandosi, quanto ai suoi presupposti di legge, su riferimenti non precisi e senza procedere agli accertamenti richiesti.

Il motivo censura un accertamento di merito, adducen-do una violazione di legge senza neppure indicare le affermazioni dell’impugnata sentenza che si porrebbero in contrasto con l’art. 5 della L. n. 898 del 1970.

Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. essa, fuori del caso di utilizzazione di prove non assunte in contraddittorio, può essere dedotta esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, negli stretti limiti in cui ciò è consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Poichè nella specie ciò non è avvenuto, il motivo, in forza del principio appena enunciato, è inammissibile.

5. Con il terzo motivo si censura l’immotivato rigetto della richiesta ammissione di mezzi istruttori (prova testimoniale, interrogatorio e indagini attraverso la polizia tributaria sulle condizioni economiche della F.).

Dei mezzi istruttori in questione non è riportato il contenuto, e ciò, precludendo a questa corte l’esame del carattere decisivo di essi, comporta l’inammissibilità della doglianza. Quanto alle indagini di polizia giudiziaria, esse sono oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito che, costituendo una deroga alle regole generali sull’onere della prova non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata (Cass. 28 gennaio 2011 n. 2098), la quale non ha conseguentemente titolo per dolersi del suo mancato esercizio.

6. Il quarto mezzo denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 e dell’art. 155 quater c.c.. Nel disporre l’assegnazione della casa coniugale, la corte di merito non avrebbe tenuto conto della convivenza more uxorio della F. nè della presenza di un minore, figlio del convivente, che avrebbe turbato la figlia V., inducendola a lasciare l’abitazione familiare prima del raggiungimento della maggiore età.

Il motivo è inammissibile, basandosi su premesse di fatto non accertate dal giudice di merito, o addirittura in contrasto con quelle accertate nel giudizio di merito, avendo la corte territoriale espressamente escluso che fosse stata data la prova del trasferimento della figlia in altra abitazione.

7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.