T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 236 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. G.M., espone di esser affetto da gravi patologie, che ne hanno assai limitato l’autonomia nelle attività fondamentali della vita e di avere, perciò, inoltrato al Comune di Pisa una richiesta di assistenza personale in forma indiretta, per il progetto di cd. vita indipendente, quantificando il contributo richiesto in Euro 4.291,00 mensili.

1.1. In risposta alla sua istanza, la A.S.L. n. 5 di Pisa, con nota prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007, gli comunicava l’ammissione, deliberata dalla Commissione di Assistenza Sociale, ad un contributo di Euro 424,00 per la durata di tre mesi a decorrere dal mese di ottobre 2007.

1.2. Dolendosi della palese inidoneità del contributo riconosciutogli, il sig. M. ha impugnato la predetta nota dell’A.S.L. n. 5 di Pisa e la deliberazione della Commissione di Assistenza Sociale del 17 ottobre 2007 (recante ammissione al contributo), chiedendone l’annullamento.

1.3. A supporto del gravame ha dedotto le doglianze di:

– violazione ed erronea applicazione della l. n. 241/1990, nonché violazione del diritto di difesa del ricorrente, poiché l’impugnata nota dell’A.S.L. n. 5 di Pisa, essendo priva di motivazione, lederebbe il diritto di difesa del ricorrente, che non sarebbe stato messo in grado di comprendere i criteri sulla base dei quali gli è stato riconosciuto un contributo di soli Euro 424,00 e per soli tre mesi;

– violazione ed erronea applicazione della l. n. 104/1992 e della l. n. 72/1997, nonché violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ed in particolare degli artt. 2, 3, 13, 32 e 38 Cost., ed eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità e manifesta illogicità, giacché la nota impugnata non garantirebbe per nulla quella rimozione degli ostacoli che impediscono ai disabili di vivere una vita autonoma ed indipendente, avuta di mira dalla normativa in discorso;

– eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in quanto la P.A. avrebbe dovuto indicare e comprovare le ragioni (anche eventualmente di bilancio) che giustificherebbero l’erogazione di un contributo minimo.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Pisa, con atto di costituzione formale.

2.1. In esito all’udienza del 3 dicembre 2009, il Collegio ha disposto incombente istruttorio con ordinanza n. 188/09, ordinando all’A.S.L. n. 5 di Pisa ed al Comune di Pisa di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa.

2.2. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, depositando una memoria difensiva con la relativa documentazione ed eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, per essere la nota impugnata atto meramente confermativo del provvedimento con il quale il contributo de quo era già stato concesso per il 2006, rimasto inoppugnato. Nel merito, ha eccepito l’infondatezza delle censure, chiedendo la reiezione del gravame.

2.3. Anche il Comune di Pisa ha depositato una memoria difensiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’atto presupposto e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

2.4. Con motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2010 il sig. M. ha impugnato il regolamento sugli interventi di aiuto personale agli handicappati ex l. n. 104/1992, approvato dall’A.S.L. n. 5 di Pisa con deliberazione n. 1496 del 28 giugno 1995, nella parte in cui (all’art. 4) ha determinato in Lire 1.000.000 mensili il limite del contributo economico erogabile per gli interventi in forma indiretta. A supporto dei motivi aggiunti ha dedotto la violazione ed erronea applicazione della l. n. 104/1992 e della l. n. 72/1997 e dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in specie degli artt. 2, 3, 13, 32 e 38 Cost., nonché la doglianza di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, manifesta illogicità, contraddittorietà, reiterando le argomentazioni già esposte nel secondo motivo del ricorso originario.

2.5. Ai motivi aggiunti ha replicato l’Azienda USL n. 5 di Pisa, depositando una memoria difensiva con documentazione allegata ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità od infondatezza del ricorso. L’A.U.S.L. ha, in ogni caso, manifestato l’intenzione di riconoscere per il futuro al sig. M. il contributo per la cd. vita indipendente (attivato solo dal dicembre del 2009) nella misura di Euro 1,680,00 mensili e salva rinuncia agli altri contributi percepiti dall’interessato. Ciò che – va anticipato – fa permanere intatto l’interesse ad agire del ricorrente, per il periodo pregresso e, comunque, per il maggiore importo mensile da lui richiesto.

2.6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio deve prioritariamente scrutinare l’eccezione formulata in via preliminare dalle difese delle Amministrazioni resistenti, da qualificare in termini di inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione dell’atto presupposto.

3.1. L’eccezione è fondata.

3.2. Ed invero, l’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa ha versato in atti copia della nota prot. n. 2010 del 18 agosto 2006, contenente riscontro alla richiesta del sig. M. di riconoscimento del contributo economico per il progetto di cd. vita indipendente. In tale nota il richiedente è stato informato della non partecipazione dell’Azienda U.S.L. al "Progetto di sperimentazione dell’assistenza personale finalizzata alla Vita indipendente e autodeterminata" promosso dalla Regione Toscana e, pertanto, della mancata fruizione, da parte della medesima A.U.S.L., delle risorse aggiuntive preordinate allo scopo. Il richiedente veniva, altresì, informato della sua ammissione all’erogazione di un contributo, per l’assistenza indiretta, pari a Euro 424,00 mensili, a decorrere dal mese di luglio del 2006. È, quindi, evidente che l’atto lesivo delle pretese dell’odierno ricorrente deve essere rinvenuto nella suindicata nota del 18 agosto 2006, rispetto alla quale l’impugnata nota prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007 si pone quale atto meramente consequenziale, privo di un autonomo contenuto lesivo. Infatti, è con la nota prot. n. 2010 del 18 agosto 2006 che l’Amministrazione ha respinto l’istanza del sig. M. di godere del contributo per il progetto di cd. vita indipendente – salvi i più recenti, ma ancora non decisivi, sviluppi evidenziati nella memoria di replica – ammettendolo ad un contributo economico assistenziale di tipo diverso, riconducibile ai servizi per la disabilità ex l. n. 104/1992 previsti per la zona di Pisa dal regolamento approvato con la deliberazione n. 1496/1995. La nota de qua è, perciò, l’atto che il sig. M. avrebbe dovuto impugnare con il ricorso originario, quale atto presupposto direttamente ed immediatamente lesivo e che invece è rimasto inoppugnato: donde l’inammissibilità del ricorso originario stesso, che si riverbera, come meglio si vedrà infra, anche su quello per motivi aggiunti, determinandone parimenti l’inammissibilità.

3.2. Ad ovviare alla suddetta mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo ed alla conseguente inammissibilità del gravame originario, non può certo bastare l’impugnazione, da parte del sig. M., della nota dell’Azienda U.S.L. prot. n. 2869 dell’8 novembre 2007 e della deliberazione della Commissione di Assistenza Sociale dell’A.U.S.L. n. 5 di Pisa in data 17 ottobre 2007, con cui l’ammissione dell’interessato al contributo di Euro 424,00 mensili è stata reiterata per tre mesi a partire dall’ottobre del 2007. Come già detto, infatti, si tratta di atti meramente confermativi e consequenziali, per i quali, perciò, vale il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo comporta l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto consequenziale confermativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32619; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 settembre 2007, n. 7695; T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 182). Per di più la predetta nota dell’8 novembre 2007 è la mera comunicazione della decisione presa dalla Commissione di Assistenza Sociale nell’indicata seduta del 17 ottobre 2007 e, dunque, la sua impugnazione è di per sé inammissibile, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale e di efficacia lesiva (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 settembre 2007, n. 7532).

3.3. La mancata impugnazione della nota dell’Azienda U.S.L., prot. n. 2010 del 18 agosto 2006 si ripercuote, altresì, sul ricorso per motivi aggiunti. Con quest’ultimo è impugnato il regolamento per gli interventi di aiuto ai disabili ex l. n. 104/1992, nella parte in cui limita a Lire 1.000.000 l’importo del contributo erogabile per l’assistenza in forma indiretta. Si tratta, cioè, dell’atto "a monte", la cui impugnazione è anch’essa colpita da inammissibilità, per la mancata impugnazione dell’atto che ha dato concreta applicazione nel caso di specie, alla previsione regolamentare: appunto, la nota del 18 agosto 2006. In ogni caso, è in quest’ultima che l’Azienda U.S.L. si è espressa negativamente sulla richiesta del sig. M. di vedersi erogato il contributo per il progetto di cd. vita indipendente ed è quest’ultima, dunque, che il richiedente avrebbe dovuto impugnare. Donde l’inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti.

4. In definitiva, sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti, devono esser dichiarati inammissibili, rimanendo così assorbita l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Comune di Pisa.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, anche in ragione dei possibili sviluppi evidenziati dall’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa nella memoria finale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1208 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con l’atto introduttivo di primo grado, seguito da motivi aggiunti, l’odierno appellante denunziava la sua mancata ammissione alla fase del percorso formativo di cui al corsoconcorso per il passaggio tra le aree -da B1, B2, B3 a C1- bandito dal Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001, lamentando l’erronea attribuzione del giusto punteggio invece spettantegli per titoli e servizi e, quindi, di dover essere collocato in posizione migliore ed utile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza gravata, ha dichiarato l’azione proposta dal ricorrente originario, in parte inammissibile perché il deducente non si sarebbe dovuto limitare a contestare genericamente in memoria l’erroneità delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai singoli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, ma avrebbe dovuto impugnare i relativi atti a mezzo di motivi aggiunti, mentre quelli proposti riguardavano la graduatoria di rettifica e non si riferivano agli apprezzamenti di detta commissione; nella residua parte l’ha invece respinta siccome infondata, in quanto il punteggio attribuito dalla commissione sarebbe conseguenza vincolata dei criteri fissati in modo rigido e predeterminato dal bando, specie relativamente alla valutazione del periodo di servizio non di ruolo prestato dall’interessato.

2.- L’appellante, con il gravame in esame e tramite due mezzi di censura, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, da un lato, contestando la necessità ritenuta dai primi giudici di dover impugnare anche la dettagliata relazione depositata dall’Amministrazione a chiarimento delle "ragioni dell’attribuzione dei punteggi" quando era già oggetto d’impugnazione principale l’omessa considerazione, quale esperienza professionale, dell’intero servizio prestato nell’Amministrazione, e, dall’altro, sostenendo che il bando non preveda affatto un diseguale trattamento tra l’esperienza professionale maturata in ruolo o fuori ruolo.

L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio per resistere, eccependo nella memoria la non equiparabilità, ai fini valutativi dell’esperienza professionale, di un’attività lavorativa precaria non prestata nelle specifiche posizioni economiche.

Con la decisione n. 3674 assunta nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2010 la Sezione ha disposto integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimenti ritualmente osservati.

L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi come da memoria depositata il 28 ottobre 2010, che si presenta tuttavia novativa nella parte in cui chiama in causa la nota questione della preferenza accordata in tale corsoconcorso ai concorrenti con qualifica B3.

All’udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L’appello dev’essere respinto e la sentenza va confermata.

Infatti, a prescindere da ogni preclusione -come sollevata dalla decisione gravata o relativa all’ampliamento del tema del decidere- la pretesa sostanziale dedotta, inerente il giusto punteggio spettante con specifico riguardo alla valutazione dei servizi non di ruolo, è da ritenere infondata nel merito.

Per quanto in questa sede rilevante, il bando relativo al corsoconcorso di specie prevede, all’art. 3, quali titoli valutabili per la formazione della graduatoria per l’ammissione al corso formativo:

a) Esperienza professionale maturata, nel Ministero delle Finanze, nelle qualifiche che danno diritto a concorrere (massimo punti 22)

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B2 e B1………………………………………………………………punti 1

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B3 e B3S………………………………………………………….punti 1,5

b) Anzianità di servizio (massimo punti 3)

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato nella P.A……………………………………………………………..punti 0,25

Ne consegue la evidente erroneità della tesi sostenuta dall’appellante circa una intrinseca equivalenza tra esperienza professionale (lett. a) ed anzianità di servizio (lett. b), sicchè correttamente la commissione ha attribuito per i periodi di servizio non di ruolo prestati dal ricorrente punti 0, 25 ad anno e punti 1 per i periodi di servizio svolti dal medesimo nella specifica area B: invero, se la prospettazione fosse esatta, da un punto di vista prettamente logico dovrebbe concludersi per l’inutilità della suestesa distinzione lavorativa e diversa articolazione di punteggi.

Viceversa, come già affermato da questo Consiglio (IV, 12 febbraio 2010 n. 788), i difformi punteggi previsti per ciascun anno di servizio nelle posizioni economiche dell’area B o genericamente nelle attività di servizio a prescindere se prestate in posizione di ruolo e non, tendono a valorizzare adeguatamente la differente professionalità acquisita dai dipendenti concorrenti, con la pienezza e continuità d’impiego proprie di tale tipo di servizio maturato nelle specifiche qualifiche richieste.

In questo quadro, il principio di diritto applicabile è esattamente opposto a quello ventilato dall’appellante, e cioè: l’assimilazione al servizio di ruolo di quello preruolo quale requisito di ammissione a procedure concorsuali è possibile soltanto se prevista espressamente (VI, 19 ottobre 2009 n. 6384).

4.- Conclusivamente, poiché il bando tiene distinte le prestazioni di servizio sotto i momenti dell’esperienza e dell’anzianità, così escludendo in radice qualsiasi assimilazione in chiave interpretativa tra i due tipi di servizio regolati ai fini della valutazione dei titoli di servizio per l’ammmissione al corso formativo, l’appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.

Tuttavia, le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Campania oggetto d’impugnazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-03-2011, n. 2097 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La attuale ricorrente, ammessa con riserva alle prove scritte, non le ha tuttavia superate stante il punteggio ottenuto inferiore al minimo e di conseguenza non è stata ammessa alle prove orali come previsto dal Bando di concorso all’art. 11, comma 8°.

Tali determinazioni non risultano essere state impugnate dalla interessata.

Di conseguenza deve ritenersi venuto meno l’interesse della ricorrente a proseguire nella sua attuale istanza giudiziale stante anche la inconfigurabilità di una domanda risarcitoria. Tale non può considerarsi la richiesta di "condanna dell’Amministrazione…. resistente al risarcimento dei danni…" riportata nelle conclusioni del ricorso come formula di stile meramente enfatica, cioè del tutto priva del benché minimo contenuto petitorio e probatorio che, come noto, è necessario per individuare la esistenza di una domanda di risarcimento.

Per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che consentono la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13081 Imposta incremento valore immobili – INVIM

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 aprile 2006 la CTC di Roma accoglie l’impugnazione proposta dall’amministrazione nei confronti della soc. Comileasing e annulla con rinvio la decisione della commissione di secondo grado di Firenze del 9 ottobre 1995.

Narra che, in data 11 novembre 1993, la commissione di primo grado di Firenze aveva accolto il ricorso introduttivo della società annullando, per difetto di motivazione, l’avviso di accertamento notificato per INVIM. Riferisce, inoltre, che l’Ufficio, a seguito della reiezione dell’impugnazione da parte della commissione di secondo grado, aveva proposto ulteriore gravame dinanzi alla CTC, sostenendo che l’avviso di accertamento era soltanto un mezzo per consentire alla contribuente di adire il giudice tributario, il quale doveva, comunque, entrare nel merito del rapporto.

Precisa, infine, che la società, con apposita memoria, aveva insistito sulla tesi della nullità dell’avviso di accertamento "per mancanza di motivazione". La CTC, nel riformare la decisione di seconde cure, sostiene che l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur. Afferma, inoltre, che l’amministrazione deve indicare i criteri adottati nella valutazione e non è tenuta ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi dei fatti oggetto dell’avviso, nè di riportarne, sia pure sinteticamente, il contenuto.

Stabilisce, infine, che nella specie risulta esplicitato il criterio di valutazione seguito, facendosi specifico riferimento alle tabelle valutative UTE, indicative per categorie di situazioni riferibili a identiche situazioni e ai valori medi di mercato praticati nella zona per immobili con caratteristiche similari per qualità e consistenza.

Con ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4 del 13 settembre 2006, la soc. Scotti Finanziaria (inc.te la soc. Prefim, a sua volta inc.te la soc. Comileasing), avanza alla stessa CTC domanda di revocazione della sentenza del 27 aprile 2006, che è dichiarata inammissibile con sentenza del 2 maggio 2007.

La CTC, premesso che la vertenza s’incentra sulla rettifica del valore iniziale a fini INVIM (da L. 8.360.920.000 a L. 6.550.000.000) notificata il 13 marzo 1992 in relazione al rogito per notar Cirri registrato il 7 gennaio 1991, procede ad una breve sintesi delle tre decisioni precedenti.

Indi, afferma che l’errore revocatorio è basato dalla ricorrente sul fatto che la CTC sosterrebbe in sentenza che le tabelle indicative predisposte dall’UTE fossero richiamate nell’avviso di accertamento, mentre esse era state richiamate dall’Ufficio solo in appello, atteso che "l’avviso di accertamento di valore originario … non solo non recava alcuna fonte del criterio di calcolo, ma non indicava neppure – se non in modo stereotipato e prestampato – il criterio valutativo, limitandosi a dire eh e aveva fatto riferimento alla variazione media dei fabbricati nel periodo 1990/1996". La CTC, nel motivare l’inammissibilità dell’ulteriore ricorso della parte contribuente, precisa che questa non tiene conto che già nel corso del procedimento di primo grado "in udienza l’Ufficio precisava di aver calcolato il valore iniziale sulla base del valore finale tenuto conto delle tavole di valutazione elaborate dall’UTE"; sicchè, già nel giudizio di primo grado, era stato indicato il criterio di valutazione seguito dall’amministrazione.

Osserva al riguardo la CTC che, ove in prime cure siano comunque dedotti dall’Ufficio gli elementi assunti a base dell’esperito accertamento, deve intendersi integrata la motivazione e, di conseguenza, riconosciuta la legittimità dell’avviso di accertamento per tale profilo, con assicurazione così dell’esercizio del diritto di difesa della parte contribuente.

Con atto notificato il 29 maggio 2007, la soc. Scotti Finanziaria propone ricorso per cassazione avverso le sentenze della CTC n. 3810 del 27 aprile 2006 e n. 3874 del 2 maggio 2007, articolando due motivi di cen-sura alla prima e un motivo di censura alla seconda.

L’agenzia delle entrate non si è costituita.
Motivi della decisione

01. Con il primo motivo, inerente alla prima sentenza della CTC, la ricorrente denuncia: "Violazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22 (in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 72 e 75). Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 3: omessa pronuncia e omessa motivazione su eccezione decisiva, sollevata dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 ed all’art. 111 Cost., comma 4".

Assume la contribuente che l’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado non era attinente alla ratio decidendi della sentenza di prime cure, poichè il gravame riguardava i profili estimativi dell’accertamento, che invece era stato dichiarato nullo per violazione dei requisiti formali prescritti per la sua motivazione dal combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6. In proposito rileva che, tale assenza di censura, da luogo a giudicato interno rilevabile d’ufficio e completamente trascurato prima dalla commissione di secondo grado e poi dalla commissione centrale, dinanzi alla quale ultima la questione era stata formalmente sollevata. Perciò la decisione della CTC sul merito della vertenza era viziata da plurime violazioni di legge e da omessa pronunzia sull’eccezione di giudicato preclusiva del sindacato sul rapporto tributario.

02. Con il secondo motivo, sempre inerente alla prima sentenza della CTC, la ricorrente denuncia: "Violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6 e del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3". Assume la contribuente che non fosse ammissibile la rettifica del valore iniziale di parte (231,99 millesimi) di un fabbricato, svincolata dal valore attribuito ai medesimi beni in occasione di precedente tassazione, per identica quota al valore dell’intero palazzo. Contesta, inoltre, la legittimità del ricorso a coefficienti di variazione media dei valori immobiliari, applicati a ritroso, cioè illogicamente ricavando il valore iniziale da quello finale, non rettificato ed equalizzato attraverso elementi statistici diversi dai parametri valutativi di legge ( D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51).

03. Con il terzo motivo, inerente invece alla sentenza della CTC sulla revocazione della prima sentenza, la ricorrente denuncia:

"Violazione degli artt. 393 e 402 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4". Assume la contribuente che la CTC, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, avesse negato la pronuncia rescindente per ragioni estranee alla pronunzia impugnata, semmai inerenti all’eventuale giudizio rescissorio. Rileva, in proposito, che le considerazioni svolte dalla CTC riguardava il preteso potere emendativo da riconoscersi all’Ufficio nel corso del processo tributario, mentre il ricorso per revocazione attingeva l’errore di lettura interna degli atti che aveva condotto la CTC a ritenere che l’accertamento contenesse i coefficienti estimativi applicati dall’Ufficio, invece effettivamente indicati solo nel processo d’appello.

04. In via preliminare occorre esaminare il terzo motivo, in quanto è giurisprudenza di questa Sezione che le impugnazioni per Cassazione contro la sentenza resa in ultimo grado di merito e contro quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione possano essere contemporaneamente proposte con un unico ricorso, realizzandosi in sostanza un’ipotesi di connessione. Quando ciò si verifica, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione impone di pronunziare anzitutto sui motivi del ricorso che si riferiscono alla seconda delle due decisioni considerate (Sez. 5, Sentenza n. 2818 del 13/02/2004).

05. Il motivo non è fondato. L’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, deve consistere in un errore di percezione e deve avere "rilevanza decisiva", oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della immediata rilevabilità (Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 07/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 9396 del 21/04/2006).

06. La CTC, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente, rileva in sostanza che tale decisività non è riscontrabile nel caso di specie, atteso che l’utilizzazione estimativa dei coefficienti UTE aveva trovato ingresso sin dal giudizio di prime cure cfr. sent 1 grado: "In udienza l’Ufficio precisava di aver calcolato il valore finale tenuto conto delle tavole di valutazione elaborate dall’UTE" a integrazione dell’avviso di rettifica ove si leggeva: "Il valore iniziale è stato ridotto in considerazione dei valori medi di mercato praticati nella zona per immobili dalla caratteristiche similari per qualità e consistenza.

Si è tenuto conto, inoltre, dell’ubicazione e delle caratteristiche dell’immobile e della relativa variazione media del valore dei fabbricati nel periodo 1990/1986". 07. Le relative questioni hanno trovato ulteriore e più completo approfondimento nel giudizio di secondo grado, in relazione all’appello dell’Ufficio "Lo scrivente … ha ridotto il valore iniziale, alla data di ultimazione del fabbricato (1986), a L…., siffatta determinazione estimativa tiene conto delle tavole indicative predisposte dall’UTE di Firenze, relative alla variazione media del valore dei fabbricati nel periodo 1990 (cui si riferisce il dato certo costituito dal prezzo di cessione assoggettato ad IVA) – 1986. I coefficienti indicati dall’organo tecnico sono rispettivamente, 2250 e 1450". 08. La CTC, sub 6 della seconda sentenza, "osserva al riguardo … che, secondo il consolidato indirizzo dalla Suprema Corte e di questa Commissione, ove nel corso del giudizio introduttivo siano comunque dedotti dall’Ufficio tributario gli elementi assunti a base dell’asserito accertamento, deve intendersi integrata la motivazione e, di conseguenza, riconosciuta la legittimità dell’avviso di accertamento per tale profilo, con assicurazione così dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente". 09. Dunque, la CTC non fa altro che richiamare la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui, mirando l’obbligo della motivazione della rettifica di valore a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, è necessario e sufficiente che l’avviso indichi comunque il criterio utilizzato (anche se atipico o comunque diverso da quelli specificati dalla legge), permanendo, in sede contenziosa, l’onere dell’Ufficio di allegare gli elementi giustificativi del "quantum" accertato, nel quadro dell’avviso, e la facoltà della parte contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa (Sez. 5, Sentenza n. 24526 del 21/11/2005).

10. Orbene, come si è detto, la domanda di revocazione non può essere accolta quando, anche se per avventura esistente, l’errore di fatto non sia caduto su di un punto determinante per la decisione contenuta nella sentenza impugnata. L’apprezzamento dei giudici della CTC, riguardante – nella sostanza – la decisività dell’asserito errore di fatto che dovrebbe legittimare la revocazione, è insindacabile in cassazione, in quanto adeguatamente motivato e immune da vizi logici (cfr., in generale, Sez. 3, Sentenza n. 3326 del 16/10/1968).

11. Le suesposte ragioni comportano la conferma della dichiarata inammissibilità dell’istanza di revocazione. Tale conclusione, peraltro, è ulteriormente corroborata dalle considerazioni svolte infra (p. 14,15) e comuni al primo motivo.

12. Passando, dunque, all’esame del primo motivo, inerente alla prima sentenza e corredato da plurimi quesiti, va osservato che non è in discussione il principio secondo cui il gravame che non attinga la ratio decidendi della sentenza sia affetto da nullità, che determina l’inammissibilità dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 11273 del 27/08/2001). Così è indubbio che la questione, sollevata dinanzi alla CTC dalla contribuente, non risulti esaminata da quei giudici.

13. Sennonchè, nella specie, nelle conclusioni rassegnate nell’appello dell’amministrazione si legge: "Voglia quindi codesta Commissione di 2^ grado, in riforma del primo giudicato, riconoscere la piena legittimità dell’operato dello scrivente, sia in diritto (motivazione dell’avviso di accertamento) che nel merito". Dunque la ratio decidendi relativa alla carente motivazione dell’avviso di accertamento risulta testualmente impugnata dall’amministrazione, che, con il concreto atteggiarsi estimativo del suo gravame, finisce con il rivendicare nient’altro che il principio di etero – integrazione processuale dell’avviso stesso.

14. Inoltre, a quanto si legge nell’odierno ricorso (e come si è già accennato in precedenza), la società contribuente ha impugnato in primo grado l’accertamento in riduzione del valore iniziale a fini dell’INVIM, sia eccependo la sua carenza motivazione, per genericità della stessa (perchè riferita a valori medi di mercato), sia sostenendo la congruità dei valori dichiarati. La commissione di prime cure dichiara nullo l’avviso di accertamento, affermando che i motivi in essa contenuti non adempivano l’obbligo, imposto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 di una motivazione che permettesse di verificarne le specifiche ragioni e la coerenza logica e giuridica.

Inoltre, invocando la sentenza delle Sezioni Unite n. 5783 del 1988, rileva che "non risulta che l’ufficio abbia in sede contenziosa giustificato la diminuzione di valore iniziale con elementi concreti". Per tali motivi dichiara "nullo" l’avviso.

15. Come ben si vede, l’argomentare della CTC rende illogico il dispositivo rispetto alla premessa, in quanto, secondo quest’ultima (e secondo l’invocato precedente delle Sez. un.) l’accertamento poteva essere dichiarato nullo solo se nella motivazione mancasse del tutto l’enunciazione del criterio estimativo astratto, mentre la pronunzia di primo grado sostiene che l’Ufficio avesse omesso in sede contenziosa di fornire elementi concreti. Quale che fosse l’intenzione dei primi giudici è indubbio che l’amministrazione, per appellare la decisione, dovesse proprio dedurre e provare d’aver fornito – e di fornire – in sede contenziosa elementi concreti. Il che porta a escludere l’eccepita inammissibilità dell’appello e l’eccepito passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

Ciò ridonda anche sulla rilevata inammissibilità della domanda di revocazione (v. sopra 11).

16. Infine, quanto al secondo motivo, va ricordato che questa Sezione, pronunziando in tema di INVIM, ha ritenuto del tutto legittimo l’avviso di rettifica, col quale l’Ufficio abbia desunto il valore iniziale dei cespiti dal loro valore finale, applicando una per-centuale di riduzione, nel caso deciso dalla sentenza n. 4221 del 2006, pari al tasso d’inflazione registratosi nel periodo corrente tra l’anno della loro costruzione ad opera della stessa società tassata e l’indicata data di riferimento (Sez. 5, ). Infatti, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma 2, ultima parte, rinvia per la determinazione del valore iniziale degli immobili, allorchè non sia possibile far riferimento a valori dichiarati o accertati all’epoca della loro acquisizione ai fini dell’imposta proporzionale di registro, o dell’imposta di successione, o dell’IVA, ai valori venali determinati secondo le norme relative all’imposta di registro e, quindi, secondo il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 norma che fa riferimento: 1) ai valori risultanti dai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni; 2) al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili; 3) "ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni". Tali criteri di valutazione sono assolutamente "pari ordinati", nulla autorizzando a ritenere il terzo residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri (sent. ult. cit.).

17. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6 cit. – in forza del quale l’imponibile si determina assumendo come valore finale "quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell’imposta di registro o di successione" e come valore iniziale "quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto" – sono irrilevanti le modalità di identificazione del valore iniziale definitivo, il quale può consistere in quello dichiarato dal contribuente e non rettificato dall’amministrazione, oppure in quello corretto da quest’ultima e non impugnato dall’interessato, ovvero in quello concordato dalle parti o determinato automaticamente sulla base di norme dettate per agevolare la definizione delle pendenze tributarie (Sez. 5, Sentenza n. 602 del 13/01/2006). E’ del tutto evidente che il valore di precedente tassazione è quello dichiarato o accertato per il precedente acquisto dell’immobile oggetto di nuova tassazione e non quello relativo ad altra porzione dello stesso compendio immobiliare, che, proprio per la diversità ontologica dei cespiti, non da luogo a quella continuità nella circolazione del medesimo bene che è alla base dell’oggettivazione estimativa per il carattere di unitarietà e continuità che caratterizza la fattispecie impositiva dell’INVIM. Dunque, non ricorre affatto la violazione di legge denunciata dalla odierna ricorrente.

18. Il ricorso va, quindi, integralmente rigettato; nessuna statuizione è adottata sulle spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

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