Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il signor D.K., residente a Tesimo, si grava avverso il decreto della Questura di Bolzano, notificatogli in data 21.6.2009, con il quale, previa comunicazione del preavviso di rigetto, in esito alla quale l’odierno ricorrente non faceva pervenire osservazioni, sono state respinte le sue istanze di rinnovo del porto d’armi per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco.
A sostegno del ricorso vengono formulati i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 11, 2° e 3° comma e 43, 2° comma R.D. 18.6.1931 n. 773 – eccesso di potere per insufficienza e illogicità manifesta della motivazione.
Con atto 28.8.2009 si costituiva l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno e, con memoria dd. 30.9.2009, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza. All’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare, avanzata dal ricorrente, veniva rinviata all’udienza di trattazione del merito.
Il ricorrente depositava una memoria di replica dd. 3.1.2011 ad illustrazione delle proprie tesi difensive ed alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento di diniego all’esame è motivato con riferimento al certificato del casellario giudiziale da cui si rileva, a carico del ricorrente, in data 2.2.2005, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP del Tribunale militare di Padova a mesi 6 di reclusione per simulazione di infermità (art. 159 C.P. militare di pace), sul seguente capo d’imputazione: "perché, in data ricompresa tra il 1 gennaio 2002 ed il 30 settembre 2003, simulava patologie di carattere neuropsichiatrico in realtà insussistenti in modo tale da indurre in errore le autorità sanitarie militari, ciò facendo al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare".
Nel decreto questorile viene precisato che sui fatti di rilevanza penale, di cui alla citata sentenza, è stata effettuata una valutazione autonoma e il fulcro motivazionale recita testualmente: "ritenuto che la condotta del predetto, analizzata per le finalità concessive dell’autorizzazione richiesta, non sia compatibile con il porto di armi, attività che richiede la massima diligenza ed osservanza delle norme per limitare i pericoli alla privata e pubblica incolumità; ritenuto che, per tutto quanto esposto nei confronti di K.D. non esiste la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi e delle relative autorizzazioni e pertanto il medesimo non dà più affidamento di non abusare delle armi…"
Nel caso in esame, osserva il ricorrente, egli si è reso responsabile di un reato di natura fraudolenta, ma non certo di carattere violento e minimamente attinente alla materia delle armi, pertanto la sua condotta non rientrerebbe, nell’ottica di un giudizio prognostico, nell’ambito di un comportamento di persona che non dia garanzia circa il corretto uso dell’arma, con conseguente violazione della specifica normativa di cui agli artt. 11 e 43 del TULPS ed illogicità e irragionevolezza della motivazione.
Il rilievo non convince.
L’art. 11, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773, stabilisce che le autorizzazioni di polizia "devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione" e che l’art. 43, secondo comma, dello stesso T.U.L.P.S. dispone che la licenza di portare armi "può essere ricusata…(omissis)…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".
Le misure del T.U.L.P.S. dirette a vietare la detenzione delle armi perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Pertanto il provvedimento concessivo dell’autorizzazione richiede che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti della quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.
L’Amministrazione è stata indotta, sulla base della condanna penale e del comportamento fraudolento posto in essere dal K. in spregio alla legge, oggetto della condanna, a dubitare dell’affidabilità dei futuri comportamenti dell’odierno ricorrente, anche con riferimento alla materia dell’uso delle armi. Il precedente ritenuto ostativo dalla p.a. al rinnovo dell’autorizzazione di polizia in materia di armi non necessariamente deve riferirsi a tale materia: la prognosi negativa di abuso del porto d’armi può formarsi su fattispecie diverse, poggianti in ogni caso su di una scarsa propensione al rispetto delle regole, che, nel caso di specie si è concretizzata nella volontà fraudolenta di sottrarsi ad obblighi stabiliti dalla legge (il servizio militare, all’epoca obbligatorio, con possibilità, peraltro, di obiezione di coscienza).
Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che la licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di cui all’art. 669 c.p. e dell’art. 4, primo comma, della L. 18.4.1975, n. 110 e che tale deroga può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, tanto da eliminare ogni seppur minimo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14.2.2007, n. 616).
Ai sensi degli artt. 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, va riconosciuto all’Autorità competente il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni ed il porto d’armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne e la costante giurisprudenza amministrativa, da cui anche questo Tribunale non ha mai avuto ragione di discostarsi, ritiene che l’autorità di P.S. sia chiamata a valutare anche in via preventiva, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, se il titolare di una licenza di porto d’armi dia o meno affidamento di non abusarne, in base ad indici sintomatici, secondo una valutazione non inattendibile, a prescindere da eventuali condanne penali. Ed anche recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che "…la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicchè la P.A. può legittimamente negare il porto d’armi anche qualora la pregressa condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità" (vedi CdS, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 379) ed ancora " sono legittimi il divieto di detenere armi e la revoca del titolo abilitativo eventualmente rilasciato, disposti sulla base di una serie di fatti i quali, nel ragionevole apprezzamento che ne fa l’Amministrazione, possono indurre ad ipotizzare un uso improprio dell’arma e quindi a far ritenere carente l’affidabilità del soggetto"(cfr. CdS, Sez. VI, n. 1245/2010).
In considerazione del fatto che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un’intrinseca pericolosità e, dall’altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, il giudizio discrezionale formulato dalla competente autorità in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore appare sufficientemente sorretto con il riferimento a comportamenti antigiuridici che inficiano in capo al medesimo la sussistenza del requisito della buona condotta, appalesando nel contempo una probabile inaffidabilità a fare corretto uso del titolo di polizia richiesto.
In conclusione questo Collegio ritiene che il comportamento "contra legem" del ricorrente, oggetto della condanna penale su cui si basa il diniego impugnato, sia sufficiente, pur nella stringatezza della motivazione, per sostenere la valutazione negativa contenuta nel decreto questorile, che, nell’ambito dell’ampia discrezionalità in materia, risulta esente dalle violazioni lamentate, nonché privo di elementi di illogicità ed irragionevolezza.
La resistenza del provvedimento impugnato alle dedotte censure determina il rigetto del ricorso, fermo restando che il ricorrente potrà ripresentare istanza per il rilascio del porto d’armi per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall’epoca dei fatti sanzionati, della propria giovane età in quel periodo e della (eventuale) successiva buona condotta.
Sussistono giustificati motivi per addivenire alla compensazione delle spese tra le parti ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico del ricorrente soccombente, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.
Spese compensate, salva l’irripetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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