Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 01-06-2011, n. 22116 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2.11.2010 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza finalizzata alla revoca della sentenza di condanna per ne bis in idem e quella volta alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione avanzata da F.C.; accoglieva, invece, la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con: a) sentenza emessa dal Pretore di Palermo in data 22.4.1999 e sentenza del Tribunale di Palermo in data 18.6.2001, per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. in relazione alle quali era già stata in precedenza riconosciuta la continuazione; b) sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 4.7.2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30.9.2009, irrevocabile il 22.12.2009, relativa al reato di cui all’art. 570 cod. pen..

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per violazione dell’art. 665 c.p.p., commi 2 e 4, deducendo l’incompetenza funzionale del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, per essere competente la Corte di appello di Palermo che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima in data 30.9.2009. Ed invero, la predetta Corte si era già pronunciata con ordinanza del 19.10.2010 in relazione all’incidente di esecuzione proposto dal F., rideterminando la pena complessiva con riferimento alle medesime sentenze di condanna di cui alla decisione impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Secondo l’indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte – che il Collegio condivide – la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4; quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. 5, n. 29041, 12/07/2002, Surace, rv. 222081; Sez. 1, n. 291, 12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868; Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco, rv.

211428; Sez. 1, n. 1224, 27/02/1998, Naretto, rv. 210195; Sez. 1, n. 2650, 01/06/1994, Casamirra, rv. 198934).

Inoltre, a norma dell’art. 662 cod. proc. pen., comma 2 laddove la sentenza d’appello riformi quella di primo grado – salvo che la riforma attenga soltanto alla entità della pena, alle misure di sicurezza ed alla statuizioni civili – giudice dell’esecuzione competente è la Corte di appello.

2. Tanto premesso, nel caso in esame, come si rileva in atti, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella della Corte di appello di Palermo in data 30.9.2009 (irrev. il 22.12.2009) che ha riformato quella di primo grado in ordine alla responsabilità dell’imputato che ha assolto limitatamente alla contestazione del reato commesso in danno di C.C. in data successiva all’1.10.2005.

Conseguentemente, deve ritenersi la competenza funzionale della Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ed il provvedimento impugnato del tribunale di Palermo deve essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti alla predetta Corte di appello competente, allo stato, a decidere sull’istanza avanzata dal F..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per quanto di sua competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 15-06-2011, n. 235 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

Il signor D.K., residente a Tesimo, si grava avverso il decreto della Questura di Bolzano, notificatogli in data 21.6.2009, con il quale, previa comunicazione del preavviso di rigetto, in esito alla quale l’odierno ricorrente non faceva pervenire osservazioni, sono state respinte le sue istanze di rinnovo del porto d’armi per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco.

A sostegno del ricorso vengono formulati i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 11, 2° e 3° comma e 43, 2° comma R.D. 18.6.1931 n. 773 – eccesso di potere per insufficienza e illogicità manifesta della motivazione.

Con atto 28.8.2009 si costituiva l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno e, con memoria dd. 30.9.2009, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza. All’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la trattazione dell’istanza cautelare, avanzata dal ricorrente, veniva rinviata all’udienza di trattazione del merito.

Il ricorrente depositava una memoria di replica dd. 3.1.2011 ad illustrazione delle proprie tesi difensive ed alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Il provvedimento di diniego all’esame è motivato con riferimento al certificato del casellario giudiziale da cui si rileva, a carico del ricorrente, in data 2.2.2005, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GUP del Tribunale militare di Padova a mesi 6 di reclusione per simulazione di infermità (art. 159 C.P. militare di pace), sul seguente capo d’imputazione: "perché, in data ricompresa tra il 1 gennaio 2002 ed il 30 settembre 2003, simulava patologie di carattere neuropsichiatrico in realtà insussistenti in modo tale da indurre in errore le autorità sanitarie militari, ciò facendo al fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare".

Nel decreto questorile viene precisato che sui fatti di rilevanza penale, di cui alla citata sentenza, è stata effettuata una valutazione autonoma e il fulcro motivazionale recita testualmente: "ritenuto che la condotta del predetto, analizzata per le finalità concessive dell’autorizzazione richiesta, non sia compatibile con il porto di armi, attività che richiede la massima diligenza ed osservanza delle norme per limitare i pericoli alla privata e pubblica incolumità; ritenuto che, per tutto quanto esposto nei confronti di K.D. non esiste la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi e delle relative autorizzazioni e pertanto il medesimo non dà più affidamento di non abusare delle armi…"

Nel caso in esame, osserva il ricorrente, egli si è reso responsabile di un reato di natura fraudolenta, ma non certo di carattere violento e minimamente attinente alla materia delle armi, pertanto la sua condotta non rientrerebbe, nell’ottica di un giudizio prognostico, nell’ambito di un comportamento di persona che non dia garanzia circa il corretto uso dell’arma, con conseguente violazione della specifica normativa di cui agli artt. 11 e 43 del TULPS ed illogicità e irragionevolezza della motivazione.

Il rilievo non convince.

L’art. 11, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773, stabilisce che le autorizzazioni di polizia "devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione" e che l’art. 43, secondo comma, dello stesso T.U.L.P.S. dispone che la licenza di portare armi "può essere ricusata…(omissis)…e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Le misure del T.U.L.P.S. dirette a vietare la detenzione delle armi perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza.

Pertanto il provvedimento concessivo dell’autorizzazione richiede che il detentore sia persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti della quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

L’Amministrazione è stata indotta, sulla base della condanna penale e del comportamento fraudolento posto in essere dal K. in spregio alla legge, oggetto della condanna, a dubitare dell’affidabilità dei futuri comportamenti dell’odierno ricorrente, anche con riferimento alla materia dell’uso delle armi. Il precedente ritenuto ostativo dalla p.a. al rinnovo dell’autorizzazione di polizia in materia di armi non necessariamente deve riferirsi a tale materia: la prognosi negativa di abuso del porto d’armi può formarsi su fattispecie diverse, poggianti in ogni caso su di una scarsa propensione al rispetto delle regole, che, nel caso di specie si è concretizzata nella volontà fraudolenta di sottrarsi ad obblighi stabiliti dalla legge (il servizio militare, all’epoca obbligatorio, con possibilità, peraltro, di obiezione di coscienza).

Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che la licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di cui all’art. 669 c.p. e dell’art. 4, primo comma, della L. 18.4.1975, n. 110 e che tale deroga può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, tanto da eliminare ogni seppur minimo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14.2.2007, n. 616).

Ai sensi degli artt. 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, va riconosciuto all’Autorità competente il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni ed il porto d’armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne e la costante giurisprudenza amministrativa, da cui anche questo Tribunale non ha mai avuto ragione di discostarsi, ritiene che l’autorità di P.S. sia chiamata a valutare anche in via preventiva, ai sensi dell’art. 39 del TULPS, se il titolare di una licenza di porto d’armi dia o meno affidamento di non abusarne, in base ad indici sintomatici, secondo una valutazione non inattendibile, a prescindere da eventuali condanne penali. Ed anche recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che "…la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicchè la P.A. può legittimamente negare il porto d’armi anche qualora la pregressa condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità" (vedi CdS, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 379) ed ancora " sono legittimi il divieto di detenere armi e la revoca del titolo abilitativo eventualmente rilasciato, disposti sulla base di una serie di fatti i quali, nel ragionevole apprezzamento che ne fa l’Amministrazione, possono indurre ad ipotizzare un uso improprio dell’arma e quindi a far ritenere carente l’affidabilità del soggetto"(cfr. CdS, Sez. VI, n. 1245/2010).

In considerazione del fatto che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per un’intrinseca pericolosità e, dall’altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, il giudizio discrezionale formulato dalla competente autorità in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore appare sufficientemente sorretto con il riferimento a comportamenti antigiuridici che inficiano in capo al medesimo la sussistenza del requisito della buona condotta, appalesando nel contempo una probabile inaffidabilità a fare corretto uso del titolo di polizia richiesto.

In conclusione questo Collegio ritiene che il comportamento "contra legem" del ricorrente, oggetto della condanna penale su cui si basa il diniego impugnato, sia sufficiente, pur nella stringatezza della motivazione, per sostenere la valutazione negativa contenuta nel decreto questorile, che, nell’ambito dell’ampia discrezionalità in materia, risulta esente dalle violazioni lamentate, nonché privo di elementi di illogicità ed irragionevolezza.

La resistenza del provvedimento impugnato alle dedotte censure determina il rigetto del ricorso, fermo restando che il ricorrente potrà ripresentare istanza per il rilascio del porto d’armi per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall’epoca dei fatti sanzionati, della propria giovane età in quel periodo e della (eventuale) successiva buona condotta.

Sussistono giustificati motivi per addivenire alla compensazione delle spese tra le parti ad eccezione del contributo unificato che rimane a carico del ricorrente soccombente, come per legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.

Spese compensate, salva l’irripetibilità del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 4019 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’odierno ricorrente, premettendo di essere stato alla dipendenze dell’USL 37 dal 1.10.1986 con la qualifica di operatore tecnico presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, chiese, con ricorso notificato il 2.9.1992, il riconoscimento del diritto al pagamento dei turni del servizio di pronta disponibilità prestati dal mese di febbraio del 1989, con conseguente condanna alla corresponsione delle relative somme.

2. All’esito del giudizio, in accoglimento del ricorso, con decisione n. 5945/2010 il Consiglio di Stato ha condannato la Gestione liquidatoria al pagamento del compenso spettante per i servizi di pronta disponibilità svolti dal febbraio 1989 all’agosto 1990, per complessivi euro 2.396,27, oltre agli interessi ed alla rivalutazione di legge.

3. Con il presente ricorso il Sig. C. M. agisce ora per l’ottemperanza a tale pronuncia, deducendone la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, inutilmente messa in mora con atto stragiudiziale del 20.12.2010.

4. Ciò posto, dato atto della ritualità della notifica del ricorso in ottemperanza, sul presupposto della corretta individuazione del soggetto legittimato passivo, profilo già accertato nel giudizio di cognizione (v. la decisione n. 5945/2010 al punto 2), osserva il Collegio come l’Amministrazione non solo non abbia dato esecuzione alcuna alla pronuncia di condanna passata in giudicato ma, neppure, abbia giustificato minimamente tale omissione, tanto più rilevante in quanto relativa ad una vicenda ultraventennale.

Ne consegue che, accertata la mancata esecuzione della sentenza, il ricorso in ottemperanza è fondato e che, quindi, va ordinato alla Gestione liquidatoria di pagare al ricorrente le somme a lui riconosciute nella decisione n. 5945/2010, dallo stesso quantificate nell’importo complessivo di euro 10.270,71, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione, ove antecedente, della presente sentenza.

5. In considerazione del tempo trascorso e della condotta sin qui serbata dall’Amministrazione, si reputa inoltre necessario procedere, sin da ora, ove decorra inutilmente l’ulteriore termine di 60 giorni, alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un Funzionario prefettizio di comprovata esperienza (cui spetterà il compenso ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a, essendo anch’egli, in base all’art. 21, un ausiliario del giudice – v. Cons. St., IV, n. 8363/2010), che dovrà dare esecuzione alla decisione n. 5945/2010, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari affinché al ricorrente siano finalmente liquidate le somme dovute.

Sull’esito di tali adempimenti, oltre che su eventuali ostacoli o difficoltà, il Commissario informerà tempestivamente e con continuità la Sezione, cui potrà richiedere chiarimenti ove necessario.

6. Le spese di causa, poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo la regola generale della soccombenza, sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

1) Ordina il pagamento, in favore del ricorrente, delle somme indicate in motivazione, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

2) Assegna a tal fine all’Amministrazione intimata il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

3) Nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, come Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega.

4) Condanna infine la gestione liquidatoria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 14-07-2011, n. 27699 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7 aprile 2010, confermava la sentenza del Tribunale di La Spezia pronunciata in data 1 aprile 2009, con la quale – tra gli altri – S.F. (imputata di numerosi episodi di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti) era stata condannata per le condotte di cui ai capi 1), 2) 3) e 4) alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa oltre le pene accessorie di legge e prosciolta dai rimanenti reati per ostacolo da precedente giudicato.

In risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello con le quali era stata dedotta con riferimento alla condotta di cui al capo 1), l’inutilizzabilità delle s.i.t. rese da G.S. in relazione al suo altalenante contegno processuale tenuto in dibattimento che la aveva indotta – dopo una iniziale ritrattazione – a ritornare sulle originarie dichiarazioni di accusa a seguito delle contestazioni mossele dal P.M.; richiesta in via principale l’assoluzione dagli episodi sub 1), 3) e 4) con la formula liberatoria ritenuta di giustizia; gradatamente una riduzione della pena in relazione al minimo apporto concorsuale con riferimento all’episodio di cui al capo 2) ed in estremo subordine il riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, la Corte territoriale manteneva ferma la originaria decisione su tutti i punti contestati.

In particolare, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle sommane informazioni testimoniali rese da G.S. (acquirente della sostanza cedutale dall’odierna ricorrente), ha ricordato che le dette dichiarazioni erano state utilizzate proprio per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. mosse le quali il teste aveva ritrattato.

Quanto alla principale richiesta di assoluzione per carenza della prova la Corte argomentava la sussistenza degli elementi a carico sulla base del materiale probatorio esaminato. Quanto, poi alle doglianze subordinate afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta la Corte aveva ritenuto di escludere le invocate circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. in relazione alle modalità del fatto, alla tenuità della droga commerciata ed al ruolo rivestito dall’imputata e, proprio per tali ragioni, aveva ritenuto adeguata la pena inflitta dal primo giudice.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputata a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo vizio di omessa motivazione per essersi la Corte richiamata per relationem alla sentenza del Tribunale mancando di fornire risposte adeguate alle articolate censure difensive.

Con un secondo motivo reiterativo di analoga doglianza proposta con l’atto di appello, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale penale ( art. 500 c.p.p.) per non avere la Corte dato rilievo alla ritrattazione del teste G. S. (che, in seguito alle contestazioni mosse dal P.M., era ritornata sulle dichiarazioni iniziali di tenore accusatorio nei riguardi dell’imputata, riconoscendola in aula – anche se in termini molto probabilistici – ed aggiungendo altri particolari sul nome).

Il ricorso è infondato.

Invertendo l’ordine dei motivi esposti a sostegno del ricorso, osserva la Corte che correttamente il giudice di appello ha ritenuto utilizzabili le iniziali dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini al P.M. da parte del teste G.S., sia pure al limitato fine di attestarne la credibilità.

La Corte territoriale, così operando, ha fatto corretto uso delle disposizioni dettate dall’art. 500 c.p.p., in quanto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, lo speciale meccanismo delle contestazioni previsto dall’art. 500 c.p.p. consente al giudice di valutare complessivamente l’attendibilità del teste anche alla luce di altri elementi che servano a validare il giudizio di attendibilità complessivo.

E’ certamente inibita al giudice l’utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari laddove quelle dichiarazioni non siano state confermate in dibattimento (salvo che le parti consentano alla acquisizione) mentre è consentito di acquisire al dibattimento le dichiarazioni difformi originarie, ai limitati fini delle contestazioni che valgono per saggiare la credibilità complessiva del teste (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 1A 9.12.2009 n. 3470, Gargiulo, Rv. 246311; Cass. Sez. 3A 4.11.2009 n. 49759, Preka, Rv. 245864; Cass. Sez. 5A 21.9.2005 n. 45311, Gilardi, Rv. 232734).

Tale operazione di verifica complessiva può e deve essere compiuta dal giudice attraverso un esame comparativo di tutti gli altri elementi di prova che possono valere, pur in presenza di eventuali contegni reticenti, a misurare l’attendibilità del teste.

Ovviamente, affinchè il giudice possa far uso legittimo delle precedenti dichiarazioni è necessaria una motivazione che dia conto anche di tutti gli altri elementi di prova che valgano a confermare l’attendibilità di quelle dichiarazioni: elementi che possono essere di eterogenea natura e persine riferibili alla sola logica, purchè univocamente incidenti sulla attendibilità del teste. Ne deriva chela attendibilità della ritrattazione può essere ragionevolmente esclusa laddove caratterizzata da incertezze e/o contraddizioni sospette. (Cass. Sez. 6A 9.6.1997 n. 8402, Satanassi, Rv. 209102).

Peraltro laddove il teste reticente, a seguito delle contestazioni mossegli sulla base delle precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini – come si verificato per l’appunto nel caso in esame – muti nuovamente versione ritornando alle dichiarazioni originarie, quelle rese in dibattimento a seguito delle contestazioni sono direttamente utilizzabili quale prova.

Alla stregua di tali regole interpretative, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto, anzitutto, di valorizzare come prova le dichiarazioni rese dalla teste in dibattimento a seguito delle contestazioni (dichiarazioni a seguito delle quali è ritornata alla versione originaria con la quale indicava proprio nella imputata odierna colei che le aveva ceduto l’eroina); ancora, ha correttamente tenuto conto delle iniziali dichiarazioni ai fini del complessivo giudizio sull’attendibilità della teste, misurata alla stregua di ulteriori elementi oggettivi (esiti delle indagini di P.G. che avevano individuato un contatto diretto tra la G. e l’odierna imputata cui la prima si era rivolta alla ricerca di eroina):

elementi che, unitariamente e globalmente considerati oltre che contestualizzati rispetto all’evento, conferivano complessiva attendibilità alle dichiarazioni della teste così come esattamente argomentato dalla Corte territoriale. Quanto, poi, al secondo vizio denunciato riferito ad una motivazione assolutamente inadeguata a fronte delle specifiche doglianze mosse con l’atto di appello in quanto limitata ad un mero richiamo alla sentenza di primo grado, si tratta di censura non fondata.

E’ noto il principio secondo il quale nel giudizio di appello, è permessa la motivazione "per relationem", rispetto alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate nei riguardi di quest’ultima decisione non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 4A 17.9.2008 n. 38824, Raso ed altri, Rv. 241062;

Cass. Sez. 6A 14.6.2004 n. 31080., Cerrone, Rv. 229299).

Con la conseguenza che laddove le censure dell’appellante contengano argomentazioni specifiche sussiste uno specifico obbligo modvazionale da parte del giudice di appello non più circoscrivibile ad un mero richiamo alla sentenza impugnata (in termini Cass. Sez. 6A 12.6.2008 n. 35346, Bonarrigo ed altri, Rv. 241188; Cass. Sez. 6 20.4.2005, n. 6221, Agliai ed altri, Rv. 233082). Ora nel caso in esame, pur avendo la sentenza impugnata fatto riferimento alle motivazioni esplicitate dal primo giudice, si tratta di richiami del tutto parziali e superficiali posto che il tessuto motivazionale della intera sentenza di appello, con riferimento alle specifiche doglianze mosse in relazione alle ipotesi delittuose sub 1), 2), 3) e 4), si regge su considerazioni del tutto autonome con le quali la Corte ha compiutamente analizzato gli elementi di riscontro, passando in rassegna alcune prove specifiche quali gli esiti delle intercettazioni ed il significato di determinate parole pronunciate dall’imputata cui la Corte ha attribuito una specifica portata accusatoria ovvero le stesse "ammissioni telefoniche" con le quali l’imputata indicava al cliente il luogo ove dirigersi per il reperimento della sostanza stupefacente della quale mostrava di avere piena contezza circa la sua localizzazione.

La Corte ha quindi dato prova di aver valutato in piena autonomia di giudizio e soprattutto in risposta alle singole doglianze difensive non solo il materiale probatorio della quale la difesa contestava la valenza, ma anche i profili riguardanti il trattamento sanzionatorio, avendoli ancorati alla ritenuta gravità della condotta: indiretta riprova di ciò è dato cogliere nello stesso ricorso non avendo la difesa espresso riserve sui punti riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero la gravità della pena inflitta ed avendo circoscritto le proprie doglianze ad una carenza di motivazione in punto di conferma della penale responsabilità.

Segue al rigetto del ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.