Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13065 Detrazioni

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate impugnano, con un unico motivo, la sentenza n. 9/23/03 della commissione tributaria regionale della Sicilia del 9.1.2003, con cui veniva rigettato l’appello proposto dalla seconda avverso la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di rettifica per Iva ed accessori relativamente al 1994 nei confronti della società Coop. Eden srl., oggi "Eden Scarl".

La contribuente non sì è costituita.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dall’1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 21(?), e art. 19, commi 1 e 3 giacchè la CTR non considerava che la detraibilità dell’imposta poteva essere invocata se essa si fosse riferita ad operazioni strettamente connesse all’attività d’impresa in un congruo periodo, e non invece dopo tredici anni dal preteso pagamento. La società era inattiva, e la costruzione della casa-albergo ancora allo stato grezzo. Inoltre l’intimata doveva fornire la prova che tutto ciò non fosse imputabile ad essa, e che avesse svolto attività non fruente di esanzione.

Il motivo è fondato. La CTR osservava che gli acquisti effettuati dalla cooperativa non si riferivano ad operazioni esenti nel 1995, nè potevano essere correlati a quelle che sarebbero state svolte successivamente, sicchè la detrazione andava riconosciuta. L’assunto non è esatto, dal momento che in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 ed in conformità all’art. 17 della 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea), immediatamente applicabile nell’ordinamento interno già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa, essendo necessario altresì che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 10136 del 30/04/2009; Sent. n. 18222 del 2007).

Inoltre va rilevato che in tale materia, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 nella formulazione vigente nell’anno 1995, nell’escludere la detrazione dell’IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull’acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, si riferisce alle operazioni realizzate nello stesso anno d’imposta; non anche a quelle che l’imprenditore potrebbe (o dovrebbe, in conformità all’oggetto sociale) porre in essere in annualità d’imposta successive, come semmai sarebbe stato nella specie, in cui quella casa albergo era ancora solo un fabbricato grezzo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11117 del 07/05/2008, n. 1125 del 1999). Inoltre va rilevato che nella vigenza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 3, nella formulazione conseguente alla modificazione introdotta con il D.P.R. n. 687 del 1974, che escludeva la detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1 non spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente alla detrazione dell’imposta, provare che i beni e i servizi cui ineriscono le imposte assolte sono stati destinati ad operazioni esenti, ma al contribuente dimostrare che i medesimi sono stati invece in effetti destinati allo svolgimento di operazioni soggette ad imposta. Perciò ne consegue che alla Coop. Eden non spetta il rimborso richiesto, non avendo provato che il fornitore non aveva potuto detrarre l’IVA sull’acquisto dei medesimi beni, per essere a sua volta gestore di attività esente (V. pure Cass. Sez. U Sentenza n. 10, 30/04/2009;

Sent. n. 2762 del 14/03/1998).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio – posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2 – e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di rettifica per il credito d’imposta.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione per quelle relative al rapporto tra il Ministero e la contribuente, mentre per il resto esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate complessivamente per il primo grado in Euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari; per il secondo in Euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui Euro 650,00 per diritti ed Euro 950,00 per onorari, e per il presente in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2191 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile giusta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa all’udienza del 17 dicembre 2010 dalla ricorrente.

La mancata costituzione in giudizio delle parti evocate esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 16711 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Badolato ha accolto la domanda proposta da G.A. nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. e condannava questa al risarcimento del danno da inadempimento da contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1, oltre alle spese di lite. Secondo la ricostruzione del giudice di pace l’Enel era rimasta inadempiente al provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica n. 200/1999, integrante il contratto di fornitura, non avendo predisposto una modalità gratuita di pagamento della fornitura.

Il Tribunale di Catanzaro, adito da Enel Distribuzione, con sentenza depositata l’1.6.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda e condannava la parte attrice alle spese del doppio grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice.

Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a..
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista;

in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n. 15478).

2 – Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento;

violazione degli artt. 352 e 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello; violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato.

Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 20/ 11/2009, n. 24532).

3 – Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (cfr. Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia de tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire a cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4 – Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5 – Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento.

Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Distribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6 – Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagamento delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 16-05-2011, n. 19056

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Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 10.05.2007, di condanna di C.A., per il reato di estorsione continuata in danno di G. e Ce., alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche e quella dell’art. 62 c.p., n. 6, ricorre la difesa dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per aver errato nella qualificazione della minaccia necessaria alla sussistenza del delitto di estorsione e per illogicità della motivazione in punto di sussistenza del dolo del reato.

In ordine al primo motivo il ricorrente richiama integralmente il ricorso per saltum avanzato avverso la sentenza di primo grado, ove era diffusamente spiegato perchè le minacce non potevano essere ritenute adeguate ad integrare la fattispecie di cui all’art. 629 c.p.. La sentenza fa riferimento ad una minaccia ambientale ma non circoscrive tale concetto con elementi certi e precisi di costrizione. La minaccia ambientale, infatti, è supposta del tutto astrattamente dalla Corte di merito. In ordine al dolo sembra strano che non si sia dato rilievo alle affermazioni del B. secondo la quale l’attività di C. e G. richiedeva un impegno dell’organizzazione maggiore che per gli altri autotrasportatori.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente, infatti, nel lamentare che il giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione le censure articolate nel relativo atto di gravame, (ricorso per cassazione per saltum) non specifica quali aspetti della vicenda, devoluti alla cognizione del detto giudice, sarebbero stati ignorati.

2.2 Ma è insegnamento costante e ripetuto di questa Corte che l’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso non può essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel pregresso atto di impugnazione, senza indicarne il contenutola pure in modo sintetico ma esaustivo, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o travisate e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.3 L’atto di ricorso deve cioè essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione della ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Requisito indispensabile dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.

Nè può servire a sanare l’assoluta genericità dell’atto di ricorso la tardiva, rispetto ai termini di decadenza dell’impugnazione, produzione, con la memoria di cui in premessa, dell’atto di appello.

SS.UU. n. 21 del 1995 Rv. 199903, rv 212610.

Del tutto infondata è anche la censura di genericità del concetto della minaccia ambientale. La Corte di merito, infatti ha ben indicato i presupposti di fatto che rendevano inutile spendere molteplici parole per indurre i due autostraportatori a pagare la tangente all’imputato, caporeparto della multinazionale dei trasporti Zust Ambrosetti. Si legge infatti alla sesta pagina della sentenza che: "Non bisogna dimenticare che il C. non è il titolare dell’azienda, ma un semplice dipendente dotato di una autonomia decisionale nella scelta degli autotrasportatori che lo rende di fatto il vero dominus della facoltà di scelta dei soggetti con cui contrattare e affidare i viaggi: le parti lese sanno bene che non accedendo alle richieste delle percentuali esse non lavoreranno più per la ditta o quanto meno avranno termini e condizioni di pagamento peggiori, e dunque sanno che se vogliono continuare, debbono pagare la persona che può dare o togliere lavoro a suo piacimento…. Ed ancora, alla pagina 9 "…. Si deve a questo proposito ribadire con forza quello che ha detto il primo giudice: le minacce vi sono state, anche se non informa esplicita, come del resto il rapporto di lavoro tra le parti rendeva non necessario: gli autotrasportatori sapevano benissimo che, per continuare a lavorare per la Zust Ambrosetti, dovevano sottostare alla richiesta del dipendente infedele, e ben sapevano, senza bisogno di parole l’autonomia del C. nella scelta dei soggetti terzi per la esecuzione dei trasporti, li rendeva succubi di una eventuale ed in ogni momento possibile diversa decisione del caporeparto Z.".

Il ricorso, per i motivi su indicati, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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