Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9876 sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La 6^ Sez. di questa S.C., con sentenza n. 25097 del 6.3.09, dep. 16.6.09, annullava – su ricorso del PM – l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, sezione riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. con modifiche in L. n. 356 del 1992, di beni vari (immobili, mobili, quote e patrimoni aziendali), emesso il 9.7.08 dal GIP nei confronti di F.F..

Pronunciando in sede di rinvio, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 24.6.10, confermava detto decreto.

Tramite il proprio difensore ricorreva il F. contro tale ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) vizio di motivazione sulla presunzione di illecita accumulazione dei beni sequestrati, a tal fine non potendo bastare gli accertamenti patrimoniali eseguiti su delega del PM dalla Divisione Anticrimine della Questura di Napoli, considerato altresì che non era stato acquisito alcun dato in ordine all’attività economica svolta dal ricorrente; inoltre, le dichiarazioni dei redditi del F. evidenziavano, in maggior parte, introiti tali da giustificare l’acquisto dei beni sequestrati; ad ogni modo, l’apparente sproporzione poteva essere semplicemente il frutto da un lato di dichiarazioni dei redditi mendaci, dall’altro di simulazione relativa negli atti di compravendita stipulati in un’epoca in cui la tassazione immobiliare assumeva come imponibile il prezzo dichiarato in contratto anzichè il valore catastale;

b) inesistenza del fumus delicti necessario all’applicazione della misura cautelare, per la quale – contrariamente a quanto asserito nell’impugnata ordinanza – il F. aveva riportato condanna solo in ordine al reato p. e p. ex art. 321 c.p., estraneo all’applicabilità dell’art. 12 sexies cit.;

c) mancanza di disponibilità, da parte del ricorrente, di buona parte dei beni sequestrati, come risultante – contrariamente a quanto statuito nella gravata ordinanza – da un’attenta lettura dei documenti prodotti dalla difesa; inoltre, la qualità di imprenditore del F. (posta a base della sua stessa condanna) necessariamente aveva prodotto redditi leciti sufficienti a fargli acquistare i beni sequestrati;

d) erroneità del riferimento temporale, atteso che l’asserita sproporzione doveva essere valutata con riferimento alla data di acquisto dei singoli beni e non avuto riguardo alla data dell’emissione della misura cautelare o a quella degli accertamenti investigativi ad essa prodromici; a tal fine il ricorso ripercorreva analiticamente le risultanze della situazione patrimoniale del F. negli anni 2000-2007 alla luce della documentazione versata in atti;

e) violazione del principio di irretroattività della legge penale in ordine all’estensione della confisca ex art. 12 sexies cit. anche ai reati contro la pubblica amministrazione operata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 220, lett. a): la contraria statuizione contenuta nella summenzionata sentenza n. 25097/09 della 6^ Sez. di questa S.C., che aveva annullato la precedente decisione del riesame proprio affermando la natura di misura di sicurezza della confisca de qua ed il suo assoggettamento al principio di cui all’art. 200 c.p., era in contrasto con successive decisioni della Corte cost. e della CEDU. 1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

I motivi di doglianza che precedono sub a) e sub c) – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono preclusi giacchè, per costante insegnamento di questa S.C., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge.

E’ pur vero che in tale nozione vanno compresi (oltre agli errores in indicando o in procedendo) anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 25932 del 29.5.2008, dep. 26.6.2008; Cass. S.U., n. 5876 del 28.1.2004, dep. 13.2.2004).

Tuttavia nel caso di specie non può certo dirsi che la motivazione dell’impugnata ordinanza sia radicalmente priva d’un minimo percorso argomentativo. Anzi, i giudici del riesame hanno preso in considerazione da un lato i beni e il denaro oggetto di sequestro, dall’altro i redditi non solo del F., ma anche di sua moglie, escludendo che i documenti prodotti dimostrino redditi tali da giustificare i patrimoni oggetto di sequestro.

Le contrarie considerazioni svolte in ricorso richiederebbero, per la loro verifica, un approccio diretto agli atti che è – invece – precluso in sede di legittimità.

Nè – per altro – potrebbe parlarsi di travisamento della prova, anch’esso incompatibile con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro, oltre che nemmeno ritualmente dedotto nel caso di specie, giacchè a tal fine la parte deve necessariamente trascrivere il verbale di prova od allegarne in copia il documento in cui è consacrata, evidenziando l’esatto passaggio in cui si annida il vizio: diversamente, il ricorso non è autosufficiente; cfr., da ultimo, Cass. Sez. F n. 32362 del 19.8.10, dep. 26.8.10).

Ancora, non giova al ricorrente l’ipotesi che l’apparente sproporzione possa essere semplicemente il frutto di evasione fiscale: in primo luogo, è noto che l’ipotesi alternativa, come non è sufficiente a rappresentare una manifesta illogicità argomentativa denunciabile ex art. 606 c.p.p. (a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99;

Cass. Sez. 1 n. 13528 del 11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep, 11.2.84 e numerosissime altre), così – a fortiori – non può segnalare un’assoluta carenza argomentativa spendibile per cassazione contro un provvedimento di sequestro.

In secondo luogo, i parametri legislativi per valutare la legittima provenienza di beni nell’ottica del cit. art. 12 sexies consistono nella sproporzione esistente tra il loro valore e il reddito dichiarato dall’interessato ai fini delle imposte sul reddito oppure nello squilibrio esistente tra detto valore e l’attività economica svolta dal medesimo. Si tratta di parametri non concorrenti, ma alternativi, di guisa che per valutare tale sproporzione il giudice prende in esame uno soltanto di essi, senza dover passare ad ulteriore valutazione con l’altro parametro una volta che abbia già constatato la sproporzione tra il valore dei beni e il parametro originariamente prescelto (cfr. Cass. Sez. 1 n. 5202 del 14.10.96, dep. 26.10.96; Cass. Sez. 1 n. 2860 del 10.6.94, dep. 23.8.94).

2 – Il motivo di doglianza che precede sub b) è precluso sotto entrambi i profili in esso affrontati.

Invero, una volta intervenuta una decisione di merito (anche se non ancora definitiva), resta ormai inibito al giudice della cautela procedere ad una valutazione in tema di colpevolezza e qualificazione giuridica del fatto-reato difforme da quella operata in sede di cognizione e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, nonchè per l’ovvia funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può certo porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto.

In altre parole, l’avvenuta condanna costituisce preclusione processuale a che gli stessi fatti vengano diversamente delibati nel procedimento incidentale (cfr., rispetto all’analoga ipotesi delle misure cautelari personali, Cass. Sez. 4 n. 26636 del 6.5.09, dep. 30.6.09; Cass. Sez. 2 n. 3173 del 19.12.08, dep. 22.1.09; Cass. Sez. 1 n. 29107 del 14.7.2006, dep. 10.8.2006; Cass. Sez. 1 n. 28378 del 15.6.2006, dep. 8.8.2006; Cass. Sez. 1 n. 6825 del 4.12.97, dep. 28.1.98; Cass. Sez. 5 n. 1709 del 9.4.97, dep. 23.5.97; Cass. S.U. n. 38 del 25.10.95, dep. 27.11.95).

Quanto all’asserita inapplicabilità del cit. art. 12 sexies al delitto di cui all’art. 321 c.p., costituisce rilievo preliminare ed assorbente la preclusione che deriva dalla summenzionata sentenza di annullamento che la Sez. 6 di questa S.C. ha emesso proprio in base al presupposto dell’applicabilità della confisca ex art. 12 sexies anche al corruttore di cui all’art. 321 c.p..

3 – Il motivo che precede su d) è manifestamente infondato.

In realtà, l’impugnata ordinanza ha fatto corretta applicazione dei parametri cronologici del confronto tra beni e fonti di reddito, conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell’interessato deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento dell’applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, tenuto presente – altresì – che a sua volta la giustificazione credibile deve consistere nella prova positiva della lecita provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato (cfr.

Cass. S.U. n. 920 del 17.12.03, dep. 19.1.04; conf. Cass. Sez. 6 n. 5452 del 12.1.10, dep. 11.2.10; Cass. Sez. 6 n. 721 del 26.9.06, dep. 16.1.07).

4 – Anche il motivo che precede sub e) è precluso dalla sentenza di annullamento della precedente decisione del Tribunale di riesame emessa dalla cit. sentenza n. 25097/09 della 6 Sez. di questa S.C., che ha statuito l’assoggettamento della confisca ex art. 12 sexies cit. al principio di cui all’art. 200 c.p. e, quindi, ha ammesso la retroattività della modifica apportata all’art. 12 sexies dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 220 lett. a), relativamente all’inserimento anche dei reati contro la P.A. nel catalogo di quelli per cui può farsi luogo alla predetta misura di sicurezza.

Ogni ulteriore discorso a riguardo è interdetto dal rilievo che, ex art. 627 c.p.p., comma 3, il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di questa S.C. per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Quanto al diverso avviso di sentenze della Corte cost. o della CEDU (per la CEDU v. Sud Fondi S.r.l. c. Italia, 30.8.07), si tratta di contrasto già esistente al momento in cui la 6 Sez. di questa S.C., con la summenzionata pronuncia n. 25097/09, ha respinto l’eccepita irretroattività della misura di sicurezza, di guisa che sulla questione vi è ormai il giudicato, preclusivo di ogni ulteriore rivisitazione in base a dati giurisprudenziali già conosciuti all’epoca della decisione di annullamento.

5 – Da ultimo, l’implicita esclusione della confisca in sede di merito – cui ha accennato solo in sede di discussione la difesa dell’odierno ricorrente – costituisce motivo nuovo tardivamente dedotto.

6 – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13241

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del ricorso.
Svolgimento del processo

11 Tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto, immediatamente esecutivo, dei 18.06-13.08.2010, accoglieva l’istanza proposta (il 16.03.2010), ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 e dell’art. 8 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva dalla citata L. n. 64 del 1994, da A. M., residente in (OMISSIS), disponendo che la minore S.C.E., nata a (OMISSIS), figlia dell’istante e di S.F., cittadino italiano, facesse ritorno immediato in Polonia presso la madre.

La vicenda trae origine dall’iniziativa assunta dal F. S. di trasferire e trattenere la figlia minore in Italia, dal marzo del 2010.

Il Tribunale per i minorenni di Milano, sentiti in camera di consiglio i genitori della bambina, vagliate tutte le argomentazioni esposte dal S., esaminata la documentazione in atti e viste anche le conclusioni del P.M, dichiarava illegittimo il trasferimento in Italia della minore, osservando e ritenendo:

che la bambina dal marzo 2006 e sino all’allontanamento del marzo 2010, era vissuta con la sola madre in (OMISSIS), ivi ottemperando all’obbligo scolastico e svolgendo attività sportiva che non era stato dimostrato il consenso della M. al trasferimento definitivo in Italia della figlia con il padre ma soltanto il consenso a fare sì che il padre recasse con sè la bambina nel fine settimana;

che significativa era stata la presentazione da parte della M., già dal febbraio 2010, di due ricorsi dinanzi all’A.G. polacca, per la regolamentazione della potestà genitoriale e per la disciplina degli incontri del padre con la figlia;

che ai fini decisori occorreva avere riguardo alla residenza abituale della bambina, immediatamente precedente il trasferimento illecito;

che destituita di fondamento era la tesi del S. secondo cui la figlia, in caso di ritorno in (OMISSIS), sarebbe stata esposta a situazioni di pregiudizio oggettivo e soggettivo e, comunque, per lei intollerabili, non avendo lo stesso mai lamentato in passato comportamenti della M. poco adeguati al suo ruolo materno nè fornito alcuna prova sul punto;

che un eventuale disagio della bambina poteva essere conseguenza di una pervicace ed ostinata condotta di appannamento della figura materna da parte del padre, più che di asseriti maltrattamenti operati dalla madre;

che non risultava essersi verificata alcuna situazione abbandonica della figlia da parte della madre;

che eventuali profili attinenti alla tutela della minore ed al migliore affidamento della stessa avrebbero potuto essere rappresentati alla competente autorità del paese di residenza abituale, essendo la competenza del T.M. in questa sede,, limitata ad una delibazione di eventuali impedimenti al ritorno della bambina in (OMISSIS);

che non appariva necessario procedere all’audizione della minore, in considerazione della sua età e di quanto risultava dall’espletata istruttoria;

che in tema di sottrazione internazionale dei minori, il TM aveva la facoltà e non l’obbligo di provvedere all’audizione del minore capace di discernimento e trarre dal di lui ascolto elementi, da ponderare alla luce dell’intera istruttoria del caso, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio per lui di essere esposto, in caso di ritorno, a pericoli psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile;

che nella specie proprio la mancanza di elementi oggettivi che avessero potuto fare presumere l’esposizione della bambina a tale rischio nel caso di suo ritorno presso la madre, rendeva superfluo se non pregiudizievole un suo diretto coinvolgimento emotivo nel contrasto tra i genitori;

che, in ogni caso, l’Autorità giudiziaria, pur quando avesse considerato il minore sufficientemente maturo, non era vincolata dalla volontà contraria al ritorno dallo stesso espressa, ma conservava un potere discrezionale di valutazione che escludeva qualsiasi automatismo.

Il S. veniva anche condannato, ai sensi dell’art. 26 della citata Convenzione, al pagamento delle spese conseguenti alla sottrazione e delle eventuali spese che il Servizio sociale territoriale o il Consolato avessero dovuto affrontare per collocare madre e bambina in luogo idoneo fino alla partenza per la (OMISSIS).

Contro questo decreto il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato al PG presso il giudice a quo ed alla M., che ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente in rito va dichiarata l’irricevibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dei documenti non inerenti nè alla nullità del decreto impugnato nè all’ammissibilità del ricorso, a tale atto allegati dal S. nonchè depositati dalla M. insieme con la memoria illustrativa.

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

l. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 Convenzione New York 1989, 3, 6 e 12 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei bambini ratificata in Italia con L. 77 del 2003, dell’art. 13, commi 1 e 2 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 recepita in Italia con L. n. 64 del 1994 e art. 11 comma 2 Re Ce 2201/2003 sotto il profilo del mancato ascolto del minore".

Si duole della mancata audizione della figlia, sostenendo che per il rubricato quadro normativo, l’audizione del minore costituisce un adempimento obbligatorio tutte le volte in cui sia accertata la sua capacità di discernimento, nei procedimenti che lo riguardano, che tale ascolto diviene " l’unica sede e l’unica opportunità per valutare direttamente dal minore se il rientro nell’altro Stato coincida con il suo interesse" e sottolineando anche che l’opinione così espressa può essere motivo per negare il rimpatrio ai sensi dell’art. 13, comma 2 della citata Convenzione dell’Aja del 1980 oppure per dare dimostrazione del pregiudizio previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b) del medesimo testo.

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Convenzione New York 1989, 3, 6 e 12 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei diritti dei bambini ratificata in Italia con L. n. 77 del 2003, dell’art. 13, commi 1 e 2 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 recepita in Italia con L. n. 64 del 1994 e art. 11, comma 2 Re CE 2201/2003 sotto il profilo del mancato accertamento della "sufficiente maturità" della minore.

Si duole che i giudici di merito non abbiano accertato se la minore fosse o meno sufficientemente matura, data l’assenza di discrezionalità in ordine alla scelta se procedere o meno a tale accertamento.

3. "Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio".

Premesso che i motivi in base ai quali può omettersi l’ascolto del minore sono legati alla sua età e capacità di discernimento, censura le ragioni esposte dai giudici di merito a fondamento della conclusione di non opportunità dell’audizione della minore, a suo parere ricondotte sia alla non utilità di tale mezzo, per essere il relativo esito privo di automatismo rispetto alla decisione, e sia alla possibilità di manipolazione paterna e, dunque, su valutazione ex ante d’inattendibilità dell’eventuale opposizione al rientro manifestata dalla bambina.

4. "Nullità del decreto e/o del procedimento".

Sostiene che la mancata audizione della minore, se non "parte processuale" almeno "parte sostanziale" del procedimento, seppure caratterizzato dall’urgenza e dalla finalità ripristinatoria, ha comportato la violazione del diritto di difesa della minore stessa, di cui il principio del contraddittorio è il maggiore corollario, violazione da sanzionare con la nullità assoluta dell’impugnato provvedimento conclusivo.

I primi tre motivi del ricorso, con i quali il decreto reso dal Tribunale per i minorenni viene censurato per più profili inerenti tutti alla mancata audizione della minore e che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del quarto motivo d’impugnazione.

Giova premettere, per quanto in questa sede rileva:

– che la Convenzione dell’Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, dispone:

– all’art 1 che "La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immeditato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti";

– all’art. 13 "Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, … che si oppone al ritorno, dimostri:

a) che la persona… cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro ..; o;

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere…. ". che la citata L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7, comma 3 dispone "..

Il Tribunale decide con decreto…., sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo…." Sul tema va, inoltre, ribadito:

che la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 ha la finalità di tutela dell’interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti ed il suo scopo è il ripristino dello status quo di residenza del minore, ossia la reintegrazione della situazione di fatto in cui viveva il minore prima dell’illecita sottrazione, (cfr. cass. 2954 del 1998; n. 6235 del 1998, n. 9501 del 1998; n. 3701 del 2000, n. 2748 del 2002; n. 5944 del 2003; n. 19544 del 2003;

n. 16831 del 2006; n. 5236 del 2007);

che nel procedimento in tema di sottrazione internazionale del minore, previsto dalla citata Convenzione de L’Aja, l’art. 13 del testo internazionale introduce alcune deroghe al dovere dello Stato, che ne sia richiesto, di ordinare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, tra cui l’ipotesi in cui la persona o l’ente che si oppone al ritorno dimostri che esiste un rischio grave per il minore, ipotesi il cui accertamento implica un’indagine di fatto, riservata al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non congruamente e logicamente motivata (cfr. cass. n. 19544 del 2003 e n. 16753 del 2007);

che l’art. 13, comma 2, della medesima Convenzione de L’Aja riguarda un’ipotesi di esclusione dell’ordine di rimpatrio (per la quale non è richiesto il rischio di pericolo fisico o psichico o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile), che ricorre allorchè il minore vi si oppone, sempre che costui abbia raggiunto "un’età ed un grado di maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione. Tale disposizione subordina l’accertamento in concreto della maturità del minore al compimento di un’età in mancanza della quale le nozioni di comune esperienza sconsigliano la sua audizione, onde evitargli traumi psichici che la tenera età può rendere pericolosi e che sarebbero del tutto ingiustificati, non potendo comunque, in tale età, egli ritenersi capace di scelte libere e razionali, atte a prevalere sulla presunzione, sulla quale è fondata la Convenzione, del suo prevalente interesse a ritornare presso l’affidatario (cfr. cass. n. 11328 del 1997 e n. 16753 del 2007, cit.);

che nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, l’audizione del minore ( L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3) non è imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e 19 dicembre 2003 n. 19544), e però pure in tale procedura si era ritenuta in genere opportuna, se possibile (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e n. 15145 del 2003), come d’altronde ora specificamente previsto dall’art. 11, comma 2, del Regolamento CE n. 2201/2003, che dispone Nell’applicare gli artt. 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità (condizione quest’ultima sottesa anche all’art. 23, lett. b) ed esplicitamente ribadita dall’art. 42, comma 2, lett. a) del medesimo testo, richiamati dal ricorrente). che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77 per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr cass., ord., n. 9094 del 2007 e da ultimo Cass. SU n 22238 del 2009);

che conseguentemente anche nel procedimento in questione l’audizione del minore è in via generale (non facoltativa ma) necessaria onde potere valutare, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Convenzione, anche l’eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità, per età o grado di maturità, e a fortiori di danno per quest’ultimo (cfr cass., n. 12293 del 2010). che il tribunale per i minorenni può provvedere all’audizione del minore, purchè capace di discernimento, e trarre dal di lui ascolto elementi – da ponderare alla luce dell’intera istruttoria del caso – ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, fermo restando che alla opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell’istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato (cfr cass. n. 6081 del 2006). che la volontà del minore di opporsi al rientro non indica una condizione di per sè preclusiva all’emanazione dell’ordine di rimpatrio da parte del giudice dello Stato richiesto, quando esso provenga da un minore che – secondo il motivato apprezzamento del tribunale per i minorenni – non abbia ancora raggiunto l’età ed il grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione; in tal caso, l’ascolto del minore, avente capacità di discernimento, ha una rilevanza cognitiva, in quanto l’esito di quel colloquio può consentire al giudice di valutare direttamente se sussista o meno il fondato rischio, per il minore medesimo, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (cfr. cass. n. 16753 del 2007 cit);

che il giudizio sulla domanda di rimpatrio ai sensi della Convenzione de L’Aja del 1980vnon investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore; cosicchè tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga – nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito – al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile (cfr. cass. n. 9501 del 1998; n. 5236 del 2007 cit.) Ciò premesso, l’impugnato decreto si rivela sostanzialmente aderente al dettato normativo ed ai richiamati principi di diritto, oltre che adeguatamente motivato in riferimento alle specificità del caso.

La valutazione di non necessità dell’audizione della minore appare fondata su premesse in diritto ineccepibili alla luce dei precedenti richiami, inerenti sia alla funzione meramente ripristinatoria del procedimento in discussione, che non contempla accertamenti in merito all’auspicabile migliore regime giuridico di affidamento del minore, e sia alle finalità che in esso assume l’ascolto del minore stesso, ai presupposti cui è condizionato tale non indefettibile momento istruttorio ed agli effetti che possono esservi ricollegati. A quest’ultimo riguardo, i giudici di merito, una volta accertato in fatto che dall’espletata istruttoria non era desumibile alcun elemento atto a dimostrare che il ritorno della bambina in Polonia presso la madre, con cui da tempo ella conviveva prima dell’illecita sottrazione da parte del padre, avrebbe per lei potuto comportare i fondati e gravi rischi, specificamente indicati nell’art. 13, comma 1, lett b) della Convenzione del 1980, hanno escluso l’audizione della minore legittimamente valorizzando la tenera età della stessa, nata i 6.06.2002, e, quindi all’epoca di soli 8 anni, così attendibilmente, seppure implicitamente, negandole secondo il notorio sufficiente maturità, ma anche e del pari legittimamente, privilegiando l’interesse superiore della stessa a non essere esposta al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che opponeva i genitori, ad abundantiam sottolineando pure la superfluità del suo ascolto in funzione cognitiva e richiamando ulteriormente la correlabilità di eventuali suoi meri disagi da rientro, alla pervicace ed ostinata condotta del S. di appannamento della figura materna.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del S., soccombente, al pagamento in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il S. a rimborsare alla M. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 08-04-2011, n. 2055 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 3 dicembre 2007 e depositato il 27 dicembre 2007, il Sig. B.D. espone in fatto che:

– è nudo proprietario dell’immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada (CE) riportato al Catasto Terreni, Foglio 3, particella 5044, di cui è usufruttuario il padre B.D.;

– sul fondo sono stati realizzati n. 2 vani rustici adibiti a ricovero e manutenzione di attrezzi agricoli, in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 5/1997;

– in data 1 marzo 2004 il ricorrente presentava istanza di condono edilizio ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003 n. 326 relativamente a n. 2 pensiline recintate antistanti i vani rustici e al cambio di destinazione dei vani deposito a pertinenze abitative;

– con atto del 27 giugno 2007 il Comune comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 rilevando in particolare l’incongruenza tra la destinazione d’uso dichiarata nella domanda di condono e quella effettivamente riscontrata a seguito del sopralluogo svolto presso l’immobile, trattandosi di opere adibite a complesso sportivo e buvette con posti a sedere, a supporto della piscina e del campo di calcio prospicienti;

– con nota del 9 luglio 2007 il Sig. B.D. (padre del ricorrente ed usufruttuario del bene) trasmetteva le proprie osservazioni ed insisteva per l’accoglimento della domanda ma la commissione di condono respingeva le argomentazioni, rilevando peraltro che le stesse non provenivano dal proprietario del bene e destinatario formale del provvedimento e ribadendo l’insussistenza delle condizioni per l’applicabilità del condono edilizio;

– infine, il Comune respingeva l’istanza di condono con provvedimento del 3 ottobre 2007.

Avverso tale provvedimento e gli altri atti meglio specificati in epigrafe insorge il ricorrente che affida il gravame ai motivi di diritto di seguito rubricati:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per presupposti inesistenti;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/90, eccesso di potere per presupposti inesistenti, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;

III) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 10 bis della L. 241/90, eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. 326/2003 e falsa applicazione della L.Reg. 10/2004, violazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Nicola La Strada che eccepisce in rito l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum ed erronea indicazione del provvedimento impugnato, in quanto recante data futura (3 ottobre 2008) rispetto alla spedizione del ricorso. Nel merito, l’intimato ente contesta il dedotto e conclude per la reiezione del mezzo di gravame.

Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 881 del 9 dicembre 2010.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata spedita in decisione.

2. Il Collegio ritiene superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale, rilevato che lo stesso si appalesa infondato nel merito.

3. Difatti, dall’esame degli atti di causa (con particolare riferimento alla domanda di condono avanzata dal ricorrente e dai verbali di sopralluogo effettuati presso il manufatto ed afferenti alla destinazione d’uso riscontrata) emerge l’infondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso.

4. In particolare, con riguardo al punto risolutivo del giudizio, il Collegio ritiene che gli atti impugnati si fondano legittimamente sulla diversa destinazione impressa al bene abusivo rispetto a quella specificata nella domanda di condono del 1 marzo 2004. Difatti, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, il Comune non può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria per una destinazione d’uso diversa da quella richiesta allorquando manchi un’oggettiva conformazione strutturale dell’immobile coerente con l’uso per il quale è stata avanzata domanda (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5190).

5. Tale circostanza fattuale ricorre, viceversa, nel caso in esame nel quale:

– la domanda di condono del 1 marzo 2004 aveva ad oggetto la costruzione di due corpi di fabbrica su un unico piano (piano terra) composti da un locale deposito ed un appartamento ad uso esclusivo di una villa con destinazione d’uso residenziale;

– dai verbali di sopralluogo e dagli accertamenti svolti dal Comune resistente è emerso viceversa che le opere sono state sin dalla loro ultimazione adibite a complesso sportivo nonché a buvette con relativi posti a sedere con consumazioni e a supporto della piscina, del campo sportivo e del circolo ricreativo e mai destinate a privata abitazione;

– per l’effetto, la richiesta di condono appare totalmente incompatibile con la destinazione residenziale indicata nella istanza di sanatoria e con le caratteristiche tecniche strutturali delle opere abusive (cfr. verbale della commissione di condono n. 19 del 4 giugno 2007);

– la commissione di condono ha infine accertato che le opere in questione non erano state neppure ultimate alla data del 31 marzo 2003, come risulta dalla informativa di reato n. 1909/PM del 4 agosto 2004, con ciò venendo meno il presupposto prescritto dall’art. 32, comma 25, della L. 326/2003.

6. Per effetto delle illustrate considerazioni si dequotano del tutto i profili impugnatori svolti dal deducente, ivi compresa la doglianza relativa al difetto di motivazione, atteso che gli atti gravati recano specifica indicazione delle relative ragioni logico – giuridiche, con specifico riferimento alla riscontrata difformità della destinazione impressa al bene rispetto a quella specificata nella domanda di condono.

7. Non meritano inoltre condivisione le censure che attengono alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

7.1. In dettaglio, è infondata la doglianza che ha ad oggetto la presunta violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe reso il preavviso di rigetto prima del completamento della fase istruttoria affidata alla commissione condono. La deduzione è priva di pregio in quanto, dalla stessa lettura della nota del 27 giugno 2007, si ricava che la comunicazione ex art. 10 bis veniva disposta in seguito al verbale n. 19 del 4 giugno 2007 della suddetta commissione, con la conseguenza che non appare dubbia la riconducibilità dei motivi ostativi alle determinazioni dell’organo deputato allo svolgimento dell’attività istruttoria.

7.2. Peraltro, occorre aggiungere che, ai sensi della predetta disposizione di legge, le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento devono essere effettivamente valutate dall’amministrazione, ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale, ma ciò non comporta la necessità di confutare puntualmente tutte le argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente una motivazione sintetica al fine di giustificarne il rigetto. Ciò è quanto si è verificato nel caso che occupa, giacché il provvedimento conclusivo del 3 ottobre 2007 reca traccia dello scrutinio svolto dall’amministrazione in ordine alle osservazioni presentate dal privato, concludendo per la relativa infondatezza rappresentando che non sussistono le condizioni documentali e tecniche alla luce delle attività istruttorie svolte per l’applicabilità del condono di cui alla L. 326/2003.

8. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

9. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore dell’amministrazione resistente nella misura specificata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna B.D. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di San Nicola La Strada, con attribuzione al procuratore per esso costituito ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2011, n. 16696 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza in data 19 novembre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a L. R. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00. L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 1 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava la L. al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

Il Tribunale così motivava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. p.2. Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

p.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3, 11/06/2008, n, 15478). p.2. 11 primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento; violazione degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281-sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello;

violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, ma, all’evidenza è riconducibile al n. 4 della norma, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato. Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 20/11/2009, n. 24532). p.3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali. p.4. Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c..

Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria. p.5. Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c..

La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento. Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Dustribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. p.6. In ogni caso, se le ragioni di inammissibilità si superassero quanto al terzo e quarto motivo, si evidenzierebbe un’ulteriore causa di inammissibilità derivante dalla circostanza che le doglianze cui i motivi si riferiscono concernono motivazioni che il Tribunale ha enunciato espressamente dopo avere detto i relativi motivi di appello assorbiti.

Ne consegue che le dette doglianze avrebbero potuto senz’altro riproporsi nel caso di cassazione della decisione in accoglimento del primo o del secondo motivo e non dovevano essere impugnate. p.7. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo. Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.