Corte di Cassazione – Sentenza n. 3051 del 2011 Violazioni e omissioni contributive scaturenti dalla mancata registrazione e denuncia di una dipendente che ha prestato servizio in qualità di collaboratrice domestica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si domanda la cassazione respinge l’appello proposto da C.C. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, del 30 giugno 2005 di rigetto dell’opposizione promossa dal medesimo C. avverso due verbali di accertamento congiunti dell’INPS e della competente Direzione provinciale del lavoro con i quali gli sono state contestate violazioni e omissioni contributive scaturenti dalla mancata registrazione e denuncia della dipendente C.D. , sanzionate, rispettivamente, per lire 7.954.450, con riferimento al periodo 1979 – 31 dicembre 1995 di lavoro della D. come collaboratrice domestica alle dipendenze del C. e per L. 78.675.000, per il periodo dal 1979 al 31 ottobre 1997 di svolgimento da parte della stessa anche delle mansioni di assistente presso lo studio medico del C.
Secondo la Corte di appello di Lecce, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la deposizione testimoniale di D.C. è stata assunta del tutto legittimamente dal primo giudice, consistendo nell’audizione di persona non avente interesse nel giudizio, nel senso richiesto dall’art. 246 cod. proc. civ.. Tale deposizione, infatti, ha avuto luogo all’udienza del 14 maggio 2003, quando, cioè, era già stata conciliata, in data 2 ottobre 1998, la lite della D. col datore di lavoro, riguardante anche la sussistenza per determinati periodi del rapporto di lavoro. Conseguentemente, essendosi venuta a determinare l’impossibilità giuridica del riconoscimento in favore della lavoratrice di una durata del rapporto maggiore rispetto a quella stabilita in sede di conciliazione, la stessa non doveva considerarsi più fornita (dopo la conciliazione) di una posizione sostanziale idonea a legittimarne la partecipazione al giudizio nella veste processuale di interventore adesivo dipendente a sostegno della posizione dell’INPS (v. Cass. 9 maggio 2007, n. 10545).
Peraltro, l’eventuale interesse riflesso della teste alla decisione, ha indotto la Corte a valutare specificamente l’attendibilità della deposizione stessa.
Tale valutazione ha avuto esito positivo in considerazione del tenore delle dichiarazioni rese e del loro preciso riscontro con le altre risultanze processuali.
Il ricorso di C.C. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste con controricorso l’INPS.
Nell’imminenza dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nella quale ha ribadito le argomentazioni già svolte e confutato le tesi avversarie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360. n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 246 cod.proc.civ., derivante dalla mancata dichiarazione di nullità della testimonianza della lavoratrice assunta in primo grado, che si porrebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui se, nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare. Ancorché, ciò non escluda che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 cod.proc.civ. interrogarlo liberamente sui fatti di causa (vengono citate: Cass. 23 novembre 1988. n. 6299; Cass. 4 agosto 1998. n. 7661: Cass. 8 giugno 2000, n. 7835: Cass. 29 maggio 2006. n. 12729; Cass. 14 novembre 2008. n. 27161).
Il motivo è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il suddetto orientamento non è affatto consolidato e univoco, anzi, come di recente affermato da questa Corte (Cass. 5 ottobre 2009. n. 21209 e, nello stesso senso: Cass. 26 febbraio 2009. n. 4651) esso si deve considerare superato dalla più recente giurisprudenza (in parte anche citata dal ricorrente), quanto meno nell’accezione più radicale (richiamata dal ricorrente) secondo la quale, nelle controversie di cui si tratta, il lavoratore sarebbe aprioristicamente incapace a testimoniare e quindi potrebbe essere, tutt’al più, interrogato liberamente dal giudice.
Va osservato, al riguardo, che, al di là dell’apparente non univocità delle argomentazioni, può tuttavia ormai considerarsi come principio generalmente affermato quello secondo cui non può escludersi la suddetta capacità a testimoniare quando sia stata accertata, in concreto, l’assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio (Cass. 21 ottobre 2003. n. 15745; Cass. 27 febbraio 2007. n. 4500: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4651: Cass. 3 marzo 2009. n. 5074; Cass. 5 ottobre 2009. n. 21209). Ciò, in particolare, si è ritenuto che si verifichi laddove il lavoratore abbia sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro, per cui ogni possibilità di riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro gli è ormai preclusa dall’intervenuta conciliazione giudiziale, con la conseguenza della mancanza di interesse a deporre in tal senso nel giudizio di opposizione (Cass. 9 maggio 2007, n. 10545), come è accaduto nel caso di specie.
Tale conclusione – che non appare contraddetta da Cass. 14 novembre 2008. n. 27161 e da Cass. 14 giugno 2010. n. 14197 che. in giudizi relativi ad opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dall’INPS per contributi omessi e sanzioni nei quali i lavoratori erano stati interrogati liberamente, si sono limitate a ribadire l’orientamento secondo cui l’utilizzazione dello strumento di cui all’art. 421 cod.proc.civ., ultimo comma, è sicuramente ammissibile – si deve anche considerare quella maggiormente conforme alla giurisprudenza di questa Corte relativa all’interpretazione dell’art. 246 cod. proc. civ., in genere, secondo cui l’incapacità a testimoniare prevista da questa disposizione è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata, sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (vedi, per tutte. Cass. 10 maggio 2010, n, 11314).
E comunque, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valuta/ione va fatta, caso per caso, in concreto.
Del resto, la suddetta interpretazione è conforme anche alla ratio dell’art. 246 cod. proc. civ.. che, come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale, è una norma dettata “in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio”, anche solo potenziale (Corte cost. sentenze n. 248 del 1974; 62 del 1995 e, da ultimo, ordinanza n. 143 del 2009). Trattandosi di una antitesi che “non è stata vista dal legislatore soltanto con riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la quale viene chiesta l’attuazione della legge, ma anche rispetto al titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in giudizio”.
Solo se si verificano, in concreto, le suddette condizioni può ricorrersi all’applicazione della disposizione in oggetto, non essendo configurabile, nell’ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza e dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza (Cass. 9 febbraio 2005. n. 2621 e Cass. 16 aprile 2009. n. 9015), tanto più che, come si è detto, l’esclusione dell’incapacità a testimoniare non esclude, comunque, la necessaria valutazione della attendibilità del teste.
Peraltro, in base all’ultimo comma dell’art. 421 cod. proc. civ., il giudice può ordinare la comparizione del lavoratore che ritenga incapace di testimoniare a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., qualora ciò sia giustificato da una motivata situazione di necessità che renda indispensabile il suo libero interrogatorio sui fatti di causa, onde giungere all’accertamento della verità materiale (Cass. 18 gennaio 1993. n. 557 e Cass. 8 aprile 1994, n. 3302).
La sentenza impugnata ha applicato i suddetti principi, richiamando il precedente specifico rappresentato dalla menzionata Cass. 9 maggio 2007, n. 10545.
In particolare, l’eventuale interesse riflesso della teste alla decisione, ha indotto la Corte di appello di Lecce a soffermarsi specificamente sull’attendibilità della deposizione stessa, che ha desunto dall’ampiezza e specificità delle dichiarazioni rese, dal preciso riscontro delle stesse con le dichiarazioni di altri testi e con le risultanze dei verbali di accertamento impugnali e dall’inidoneità delle dichiarazioni del teste I. indicato dal ricorrente a scalfire le suddette emergenze probatorie.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 360, n. 5. coti, proc. civ. per omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello riguardante l’inattendibilità e la nullità della deposizione della teste D.
Il motivo è inammissibile in quanto, secondo un orientamento condiviso di questa Corte, la denuncia di un error in indicando, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5. cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata. Conseguentemente, tale censura non può riguardare l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell’atto di appello, la quale postula la denuncia di un errar in procedendo, ai sensi dell’art. 360. n. 4, cod. proc. civ., in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale (Cass. 22 novembre 2006. n. 24856,; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196: Cass. 19 marzo 2007. n. 6361).
3. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 360. n. 5. cod. proc. civ. per insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo afferente alla prevalente credibilità riconosciuta alla deposizione della teste D. rispetto a quella del teste I.
Anche tale doglianza è inammissibile perché riguarda la valutazione comparativa delle prove testimoniali assunte e, nel ricorso, non sono state trascritte le risultanze probatorie che si assumono non adeguatamente valutate, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte, al fine del controllo, sulla sola base del ricorso per cassazione, della decisività della prova insufficientemente valutata e/o della congruità della comparazione effettuata dal giudice del merito (vedi, per tutte. Cass. 29 settembre 2005. n. 19051).
4. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 360. n. 5. cod. proc. civ. per omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia riguardante la mancata dimostrazione della contestata attività di collaboratrice domestica della D. presso l’abitazione del C.
Il motivo non è fondato in quanto, nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha dato atto, in modo esauriente e immune da vizi logici, di aver sottoposto le risultanze di entrambi verbali di accertamento in contestazione al proprio potere di comparazione e apprezzamento rispetto a tutti gli altri clementi probatori acquisiti. Ciò è conforme all’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui i verbali di accertamento degli enti previdenziali, essendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, sono soggetti al potere di apprezzamento e valutazione del giudice del merito, al pari di tutti gli altri elementi acquisiti (ex plurimis: Cass. SU 26 ottobre 2000. n. 1133: Cass. 3 luglio 2004, n. 12227 e Cass. 7 novembre 2008. n. 26816).
5. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 360, n. 5. cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione circa il punto decisivo della controversia rappresentato dall’interpretazione della conciliazione della vertenza tra la D. e il C.
Sottolinea al riguardo il ricorrente che la circostanza che. nella suddetta conciliazione giudiziale intercorsa tra il C. e la D. , a quest’ultima, a titolo di differenze retributive. è stata riconosciuta la “cospicua somma di L. 25.000.000 (dell’anno 1998)”, è stata considerata come un elemento di ulteriore riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dalla D. in merito al tipo di rapporto di lavoro pluriennale intrattenuto con il C. e alle mansioni svolte.
Secondo il ricorrente la rilevante entità dell’importo corrisposto in sede di transazione (di gran lunga inferiore a quello originariamente richiesto) avrebbe, invece, dovuto indurre la Corte di appello a valutare in termini assolutamente riduttivi l’evasione contributiva contestata al C. sicché il ragionamento svolto sul punto sarebbe “illogico e incomprensibile”.
Anche questo motivo – che si può ritenere ammissibile, anche in difetto della allegazione o della completa trascrizione del verbale di conciliazione in argomento, visto che non è diretto a denunciare una omessa o insufficiente valutazione di una risultanza processuale da parte del giudice di appello (arg. ex Cass. 12 maggio 2005. n. 9954), ma a contestare il merito della valutazione stessa – non è fondato.
Va infatti ribadito riguardo che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Sicché, risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2005. n. 1 1789 e Cass. 14 giugno 2010. n. 14197).
6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate le prime in Euro 11,00 i secondi in Euro 3000.00 (tremila/00), con accessori come per legge.

Depositata in Cancelleria il 08.02.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4028 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, F.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29-03-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo i favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente quantificato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.335,00, procedimento presupposto: 1^ grado Settembre 2000 – Gennaio 2007), pur dovendosi modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’assenza di una istanza di prelievo.

Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10) l’inattività della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, può incidere sulla determinazione del quantum. Può effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento.

Va pure rigettato il motivo relativo alle spese giudiziali, compensate per metà, avendo il Giudice a quo motivato al riguardo sulla natura della controversia e le questioni trattate, oggetto di elaborazioni complesse e non sempre univoche (la motivazione va peraltro modificata: non all’"elaborazione" giurisprudenziale va fatto riferimento, ma all’accoglimento soltanto parziale della domanda) e che non appaiono inferiori ai minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 6405

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Svolgimento del processo

N.A.D. e N.M.C., premesso di essere comproprietarie, unitamente all’altra germana N.F.V., di un immobile in (OMISSIS), costituito da due vani al secondo piano; che tale immobile era detenuto senza titolo da M.L. convenuto, il quale, con atto del 9 maggio 1951, aveva acquistato dalla loro madre R.C., altri due vani adiacenti, e costituenti una unità immobiliare distinta, convenivano in giudizio il predetto per sentirlo condannare al rilascio dell’immobile in questione.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato il suo diritto di proprietà per usucapione decennale sullo immobile, dovendo esso considerarsi compreso nello oggetto della vendita conclusa con R.C. il 9 maggio 1951.

Con sentenza del 4 giugno 1982 il Tribunale adito accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.

Il M. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 29 luglio 1985.

La sentenza era cassata dalla Suprema Corte sul rilievo che il giudizio era nullo perchè si era svolto senza la partecipazione di N.F.V. litisconsorte necessario, in quanto comproprietaria del bene oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione.

Riassunto il giudizio di rinvio, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda delle attrici, rigettando quella riconvenzionale con sentenza del 17 febbraio 1998 che era confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Bari con decisione dep. il 14 maggio 2004.

I giudici di appello, nell’escludere la usucapione decennale invocata dal convenuto, rilevavano – a stregua dell’interpretazione dell’atto notarile del 1951 con cui la R.C., per mezzo del procuratore speciale, aveva venduto al convenuto i due vani al secondo piano di cui era proprietaria – che in base sia al titolo di provenienza (donazione per notar Impartiti del 1915) sia alla procura speciale a vendere fra i beni venduti non potevano ricomprendersi anche gli ulteriori due vani adiacenti di cui la predetta R.C. era usufruttuaria: la descrizione dell’immobile che la venditrice intendeva alienare si riferiva indubbiamente al bene oggetto della donazione del 1915, tenuto conto che nello stesso atto del 1951 erano indicati le due parti di quell’immobile alienati a due diversi proprietari con l’esatto riferimento ai due vani al secondo piano ceduti al convenuto e sovrapposti a quelli al piano terra e al primo piano alienati ad altro soggetto; l’immobile, descritto nella prima parte dell’atto Scrivano, venduto al ricorrente si riferiva dunque a quello di cui all’atto di donazione del 1915, seppure con le modifiche dell’accesso ai due vani al secondo piano, ed era indicato con le pertinenze e i confini compatibili con quelli indicati nell’atto di provenienza; soltanto, il secondo confine indicato era errato unitamente all’accenno al pozzo d’acque in comune con Ca.: infine irrilevante era considerato il riferimento al possesso legale dell’intero immobile, "essendo in potere di terzi", ancora contenuto nella compravendita, perchè in primo luogo tale espressione ben poteva riferirsi all’intero immobile compravenduto con quell’atto di trasferimento e in secondo luogo era, da un lato, possibile ipotizzare – se effettivamente uniti i due vani in questione agli altri due sullo stesso piano con ingresso dallo stesso portoncino, dall’altra parte della scala di accesso, di proprietà delle sorelle N. per successione ereditaria, e tutti oggetto di un unico contratto di locazione – la volontà di cedere i redditi corrispondenti a tale parte della locazione , e dell’altro, addirittura la cessione del contratto locativo per quella parte non di proprietà.

Anche la domanda di usucapione ventennale era respinta sul rilievo che non era maturato il periodo di tempo necessario per effetto dell’originario atto di citazione notificato nel 1971, che costituiva valido atto interruttivo, tenuto conto che tale effetto permaneva fino al passaggio in giudicato della sentenza. Era rigettata la domanda di acquisto della quota di F., comproprietaria non rivendicante, atteso che, come accaduto nella specie, ciascuno dei comproprietari può agire in rivendicazione per l’intero. Venivano ritenute inammissibili le prove articolate e inutile la consulenza tecnica richieste dall’appellante.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M. L. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso N.D.A..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione gravata che aveva dato valore giuridico preminente al titolo formale di proprietà e non invece alla situazione di fatto che il legislatore ha inteso privilegiare ai fini dell’usucapione Non vi era alcun ostacolo a ritenere che la venditrice per mezzo del suo rappresentante avesse dichiarato di essere proprietaria di un bene maggiore di quello che realmente le apparteneva per farne oggetto di vendita alla parte acquirente che in buona fede l’acquistò tenuto conto che la venditrice ne aveva l’intero possesso e poteva trasferirlo; l’atto Scrivano aveva ad oggetto l’intero secondo piano composto di quattro vani con i reali confini contenendo una descrizione del tutto diversa da quella di cui al titolo di provenienza, essendo irrilevante l’unico dato testuale di imprecisione relativo alla consistenza, di due anzichè quattro vani, indicata rispetto alle altre indicazioni risultate corrette.

La sentenza, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., non aveva tenuto conto del tenore letterale del contratto e del comportamento anteriore e successivo tenuto dalle parti, non avendo dato rilievo alle circostanze relative alla buonafede e al possesso di esso ricorrente e impedendo al medesimo di offrire la prova del comportamento anteriore al contratto che aveva chiesto di provare:

ove la volontà delle parti fosse stata quella di alienare soltanto parte dell’immobile, ciò sarebbe stato specificato nell’atto;

irrilevante doveva considerarsi anche che il procuratore speciale avesse ecceduto il proprio potere.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte laddove, pur rilevando le modificazioni intervenute, aveva ritenuto che l’immobile oggetto del contratto Scrivano si identificasse con quello donato con l’atto Lipartiti, quando la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto Scrivano era completamente diversa da quella dell’atto Lipariti; censura la sentenza che aveva ritenuto irrilevanti, e oggetto di confusione, i molteplici elementi emersi pacificamente e testualmente dall’atto Scrivano o ancora l’immissione nel possesso legale dell’immobile, dando rilevanza a ipotizzate volontà in aperto contrasto con il tenore letterale del contratto; i Giudici non avevano motivato in ordine al rilievo che, se le parti avessero inteso limitare alla porzione di immobile proveniente dall’atto Lipartiti, il notaio l’avrebbe specificato indicando i relativi confini due vani l’oggetto della vendita, la deduce che censura. Il primo e il secondo motivo, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, devono essere disattesi.

Innanzitutto, la sentenza nel l’esaminare e rigettare la domanda di usucapione decennale, ha correttamente applicato i principi al riguardo dettati dalla Suprema Corte, secondo cui l’usucapione decennale presuppone l’acquisto in buona fede di un immobile "a non domino" e l’identità tra zona alienata e zona posseduta, nonchè la trascrizione del titolo il quale deve specificamente riguardare l’immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio; il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare esattamente l’immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poichè la perfetta ed assoluta identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino" va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo d’acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro (Cass. 866/2000; 507/1993).

Pertanto, nel verificare il presupposto di cui all’art. 1158 cod. civ., i Giudici hanno proceduto all’interpretazione della compravendita del 1951, escludendo che il bene oggetto di usucapione fosse ricompreso fra quelli indicati nel contratto: tale indagine è stata condotta sulla base del tenore letterale del contratto 1951, avendo la sentenza verificato che la descrizione del bene in esso (e nella procura speciale a vendere) indicato coincideva con quello oggetto di donazione e spiegato con motivazione immune da vizi logici e giuridici la irrilevanza degli elementi invocati dal ricorrente:

trattasi di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Orbene, l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione.

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati: occorre ricordare che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nella specie, il ricorso difetta di autosufficienza laddove non è trascritto il testo integrale degli atti negoziali ai quali si fa riferimento, non essendo evidentemente sufficiente in proposito la trascrizione di stralci delle relative clausole: le doglianze si risolvono nella formulazione di una soggettiva interpretazione del contenuto degli atti esaminati dalla Corte in contrapposizione con quella accolta dalla sentenza impugnata Con il terzo motivo il ricorrente censura il rigetto delle istanze istruttorie, osservando che si trattava di circostanze ammissibili e rilevanti; la sentenza si era limitata a recepire talune affermazioni, errate e contraddittorie, della consulenza tecnica senza tenere conto delle conclusioni poi rassegnate dallo stesso ausiliare e che avrebbero dovuto portate a un decisione diversa da quella adottata: in ogni caso la consulenza, svolta nel giudizio di appello poi annullato, era da considerarsi anch’essa affetta da nullità.

Il motivo è infondato.

Con motivazione corretta era respinta la richiesta di interrogatorio formale perchè avente ad oggetto fatti pacifici (circostanza peraltro ammessa dallo stesso ricorrente), mentre la prova testimoniale era da considerarsi in contrasto con l’atto pubblico e comunque ininfluente: in realtà, la dedotta buona fede dell’acquirente così come l’immissione in possesso ovvero che gli immobili fossero uniti erano circostanze irrilevanti sotto il profilo dell’acquisto sia sotto il profilo di cui all’art. 1158 cod. civ. sia sotto quello di cui all’art. 1146 cod. civ. di cui si dirà infra, una volta che, a stregua dell’interpretazione letterale compiuta dai Giudici – che, come si è detto, è risultata corretta – è stata esclusa l’identità fra il bene posseduto e quello oggetto del contratto del 1951. Con riferimento, poi, al comportamento delle parti, va considerato che in tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all’interpretazione letterale dell’atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonchè delle une per mezzo delle altre,dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l’impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l’interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione: ma, nella specie, la sentenza ha verificato che il tenore letterale del contratto non dava adito a incertezze sul suo contenuto.

Per quanto concerne le critiche formulate laddove la sentenza aveva recepito talune delle affermazioni della consulenza, il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stato trascritto il testo integrale della relazione del consulente.

La deduzione che le consulenze erano state svolte in un giudizio dichiarato nullo avrebbe potuto essere invocata dal soggetto che, non avendo preso parte a quel giudizio, avrebbe potuto legittimamente lamentare il difetto del contraddittorio ma non certamente dal ricorrente che a quel giudizio aveva preso parte.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce che l’atto interruttivo dell’usucapione ventennale compiuto con l’atto di citazione non aveva efficacia anche relativamente alla quota della comproprietaria, che era rimasta estranea al giudizio, tenuto conto oltretutto che le attrici, avendo dichiarato di essere comproprietarie unitamente alla germana, non avevano agito per l’intero ma solo per la loro quota.

In ogni caso, il ricorrente aveva maturato il possesso utile ad usucapionem potendo unire, ai sensi dell’art. 1146 cod. civ., il possesso dal medesimo esercitato a quello goduto dalla R.C.:

infine, la declaratoria di nullità del giudizio aveva travolto tutti gli atti compiuti, sicchè l’effetto interruttivo dell’usucapione sarebbe stato istantaneo e l’usucapione era maturata al momento della notifica della rinnovata citazione avvenuta il 19-10.1991. Il motivo va disatteso.

Le attrici, avendo chiesto il rilascio dell’intero immobile indiviso di cui erano comproprietarie unitamente alla germana F.V. per una quota ideale, avevano evidentemente rivendicato la proprietà dell’intero cespite esercitando i poteri di utile gestione della cosa comune anche nell’interesse della comproprietaria rimasta originariamente estranea al giudizio.

Il richiamo alla previsione dell’art. 1146 cod. civ. è fuori luogo, atteso che in tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146, c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene: nella specie manca il presupposto voluto dalla norma, atteso che, come si è detto, che gli immobili de quibus non sono stati oggetto del contratto dei compravendita del 1951. La domanda giudiziale pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l’esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla (ai sensi dell’art. 1165 cod. civ. trovano applicazione in quanto compatibili le norme in materia di prescrizione); in tal caso, permane, altresì, l’effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 2945 cod. civ. (Cass. 22238/2007). Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, a favore della resistente costituita.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1173 Prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e recante il n.r.g. 554/2006, il sig. M.B. riferiva di essersi arruolato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1971 e di aver prestato sin dal 1975 servizio presso lo scalo marittimo e aereo di BariPalese (dal 1992, con la qualifica di Ispettore).

Nell’ottobre del 1980 egli fu ricoverato d’urgenza presso il Policlinico di Bari per un episodio di "fibrillazione atriale parossistica’. L’episodio rappresentò il primo di una lunga serie di eventi patologici che, nel corso del periodo 19801992, determinarono il progressivo peggioramento del suo stato di salute (essendo affetto, fra l’altro, da "extrasistolia sopraventricolare e ventricolare’, "ulcera duodenale e gastroduodenale’, "disturbo d’ansia con attacchi di panico’, "bronchite cronica con ostruzione delle piccole vie aeree’, "ipoacusia neurosensoriale bilaterale’).

In data 12 luglio 1986 la Commissione medico legale dell’Istituto medico legale di Bari riconosceva la dipendenza da causa di servizio di una delle patologie da cui gli era affetto (ulcera bulbale con gastroduodenite cronica).

Con verbale di visita collegiale del 13 gennaio 1995, la Commissione medico ospedaliera riconosceva l’appellante "non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato in modo parziale", ritenendolo "controind.to ai servizi che comportino stress psicofisici, la irregolare assunzione dei pasti".

A seguito dell’accertamento medico, il Ministero dell’interno disponeva che l’interessato fosse adibito a "servizi interni diurni" (decreto in data 17 febbraio 1995).

Nel corso del quinquennio successivo (febbraio 1995 – novembre 2000) il B. svolse presso lo scalo di Bari Palese i compiti di "capo turno di frontiera" e solo dal novembre del 2000 fu adibito a compiti di "responsabile di segreteria con turno diurno 814′.

Infine, con verbale in data 8 marzo 2002 la Commissione medico ospedaliera lo dichiarò "non idoneo permanentemente al servizio nella Polizia di Stato, nei ruoli tecnici della P.S. (nonché) in altre amministrazioni civili dello Stato, disponendone il congedo assoluto".

Con il ricorso giurisdizionale, il B. ha lamentato che il mancato rispetto dei doveri di protezione nei confronti del lavoratore ( art. 2087 Cod. civ.) aveva cagionato numerosi danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale (danno per differenziale retributivo, danno biologico, danno morale, danno esistenziale), di cui chiedeva l’integrale ristoro.

Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia respinse il ricorso proposto, osservando:

– che il carattere contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 Cod. civ. (e l’inversione dell’onere della prova che ne deriva) non esclude che gravi sul lavoratore quanto meno l’obbligo di allegare in modo concreto il fatto storico all’origine dell’inadempimento;

– che nel caso di specie non era stato allegato alcun comportamento illecito da parte dell’amministrazione, la quale – al contrario – aveva agito in modo ragionevole al fine di non aggravare lo stato di salute del dipendente (adibito a servizi interni diurni a partire dal febbraio 1995);

– che l’amministrazione non aveva contraddetto le prescrizioni fornite dalla C.M.O. nel gennaio del 1995, avendo adibito l’interessato a mansioni lavorative del tutto compatibili con quanto indicato dalla commissione;

– che, in definitiva, l’interessato non aveva allegato alcun elemento idoneo a far ritenere che lo svolgimento dei compiti di "capo turno di frontiera" (peraltro, svolto solo all’interno degli uffici) avesse potuto peggiorare il suo stato di salute.

La sentenza veniva appellata dal B., il quale ne lamentava l’erroneità articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da B.M., ispettore della Polizia di Stato, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con cui è stata respinta la sua istanza volta al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito per essere stato adibito a servizi forieri di stress psicofisico, che avrebbero peggiorato il suo stato di salute sino a determinarne la dispensa dal servizio per inabilità assoluta.

2. Con il primo argomento il B. lamenta che il primo giudice ha omesso di rilevare che il peggioramento del suo stato di salute era dipeso dal comportamento dell’amministrazione, la quale, pur essendo stata resa edotta sin dal 1995 che il dipendente non poteva essere adibito a compiti lavorativi forieri di stress, aveva tuttavia omesso di adottare le conseguenti misure e aveva continuato ad utilizzarlo per i compiti precedentemente svolti, risolvendosi solo nel novembre del 2000 a nominarlo "responsabile di segreteria" con turno diurno 814.

In tal modo l’amministrazione ha violato il generale dovere di protezione gravante sul datore di lavoro ( art. 2087 Cod. civ.) contribuendo in modo determinante all’aggravamento delle condizioni di salute del dipendente.

Il comportamento dell’amministrazione risulta a dire dell’appellante, tanto più inescusabile, se si considera che già in precedenza (luglio 1986) la C.M.O. aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizi di alcune delle patologie da cui egli era affetto, riconoscendogli il diritto alla la pensione privilegiata.

Per l’appellante, la sentenza è erronea per la parte in cui ha ritenuto che l’averlo adibito a servizi interni diurni (decreto in data 17 febbraio 1995) era misura adeguata rispetto alle prescrizioni fornite dalla commissione medica, la quale aveva stabilito che l’appellante dovesse essere sollevato da modalità di prestazione del servizio idonee a sottoporlo a stress psicofisici.

Secondo l’appellante, infatti, non era il carattere "interno" ovvero "esterno" dei servizi prestati ad incidere sullo stress psicofisico subito, quanto il fatto di essere stato lasciato a svolgere le precedenti mansioni di "capo turno di frontiera’. Del resto, le mansioni (obiettivamente meno stressanti) di "responsabile di segreteria con turno diurno 814" gli erano state assegnate solo tardivamente (novembre 2000), quando il suo stato di salute era ormai irrimediabilmente compromesso dal pregresso svolgimento di funzioni stressanti.

Con un secondo motivo di gravame il B. lamenta che la sentenza è errata per la parte in cui ha affermato che gravava su di lui l’onere di allegare la prova dell’inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell’art. 2087 Cod. civ.

Secondo l’appellante, il primo giudice ha omesso di considerare che, una volta ricostruita la responsabilità del datore di lavoro come fattispecie contrattuale, la conseguenza è nel senso che spetta al lavoratore solo l’obbligo di allegare la circostanza dell’inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro l’obbligo di fornire la prova contraria (ossia, di comprovare una condotta adempitiva, conforme al generale obbligo di protezione di cui all’art. 2087 Cod. civ.).

Una volta impostati così i termini della distribuzione dell’onus probandi, sarebbe evidente che l’amministrazione non ha in alcun modo fornito la prova liberatoria di siffatta condotta adempitiva, con la conseguenza che dovrebbe dirsi provata la sussistenza della fattispecie oggettiva di una condotta foriera di danno.

2.1. I due motivi dinanzi richiamati – che possono essere esaminati in modo congiunto – non sono fondati.

2.2. Ad avviso del Collegio occorre esaminare distintamente la questione relativa alla distribuzione dell’onere probatorio in ordine all’adempimento dei doveri datoriali ex art. 2087, Cod. civ., dalla questione "sostanziale" relativa al se il datore di lavoro abbia nel caso di specie posto in essere una condotta di effettiva violazione dei detti doveri.

Quanto al primo aspetto, la tesi dell’appellante risulta condivisibile laddove afferma che la particolare forma di responsabilità datoriale di cui all’art. 2087 Cod. civ. è ascrivibile all’ambito della responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in tema di distribuzione dell’onere della prova.

Tuttavia, la configurazione non è di suoidonea a supportare le tesi dell’appellante medesimo.

Secondo un condiviso orientamento, infatti, l’art. 2087Cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass., sez. lavoro, 25 agosto 2003, n. 12467; id., 6 luglio 2002, n. 1603; id., 18 febbraio 2000, n. 1886).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 Cod. civ. non si può desumere la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, perché occorre invece che l’evento sia pur sempre riferibile a una sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati. (Cass., sez. lavoro, 10 maggio 2000, n. 6018).

Impostati in tal modo i termini generali della questione, enucleati nel rapporto di lavoro comune, ma che la Sezione ritiene estensibili anche al rapporto di servizio qui in esame in relazione alle attività di cui qui si tratta, emerge l’infondatezza della pretesa dell’appellante, se solo si consideri che:

– non risulta che il B. abbia provato in modo adeguato la circostanza per cui lo svolgimento dell’attività lavorativa di addetto ai servizi di frontiera (peraltro, con specifiche agevolazioni disposte dal datore di lavoro per ciò che attiene i turni di servizio e il luogodi svolgimento dell’attività) abbia effettivamente inciso sul suo stato di salute, configurandosi come prestazione lavorativa obiettivamente insalubre e comunque incompatibile con lo stato patologico rilevato dalla commissione medica nel gennaio del 1995.

Sotto tale aspetto, la sentenza di primo grado va condivisa laddove osserva (pag. 10, 11) che nessuna delle circostanze allegate dall’interessato in relazione alle modalità concrete di prestazione del servizio depone nel senso di una particolare o abnorme gravosità o si pone comunque in distonia rispetto a quanto prescritto dalla commissione nel gennaio 1995;

– del pari, non risulta che il B. abbia allegato elementi concreti idonei a dimostrare l’esistenza di un nesso di riferibilità diretta fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo 19952000 e l’ulteriore peggioramento del suo stato di salute che, nel corso del 2002, ne ha determinato la permanente inidoneità a qualunque tipologia di servizio. Al contrario non è irrilevante osservare che il definitivo peggioramento del suo stato di salute si è verificato in un momento in cui egli era stato da circa sedici mesi a compiti lavorativi ancora meno gravosi (‘responsabile di segreteria con turno diurno 814’);

– ma anche a voler ritenere, in via subordinata, che l’interessato abbia dimostrato l’esistenza: a) della nocività dell’ambiente di lavoro; b) di uno specifico danno alla salute e c) di un nesso di riferibilità diretta fra i primi due, non si ritiene comunque che sia imputabile all’amministrazione la violazione delle misure concretamente esigibili al fine della salvaguardia della salute del lavoratore, in base alle peculiarità del caso concreto. Come si è detto, va escluso che gravi in capo al datore l’onere indifferenziato di porre in essere qualunque forma di cautela -possibile ed innominata – al fine di impedire il verificarsi di ogni possibile forma di compromissione della salute (secondo un modello che avvicinerebbe ad una configurazione di responsabilità oggettiva).

Conseguentemente, appare che l’amministrazione qui appellata ha posto in essere tutte le cautele ragionevolmente esigibili in relazione al caso di specie (e che, quindi, abbia comunque fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2087 Cod. civ.), avendo corrisposto in modo più che adeguato alle prescrizioni della commissione medica (verbale del 13 gennaio 1995), la quale aveva stabilito che l’interessato era incompatibile con tipologie di lavoro comportanti stress psicofisici e l’irregolare assunzione dei pasti.

Sotto tale aspetto, la determinazione dell’amministrazione (peraltro prontamente adottata) di continuare ad utilizzare l’interessato presso i servizi di frontiera, ma con specifiche agevolazioni per luogo e tempo della prestazione, è pienamente regolare in relazione alla specifica tipologia di rischio accertata dalla commissione medica e alle prescrizioni conseguentemente imposte.

Oltretutto, fermo restando che qualunque prestazione lavorativa, anche la più lieve, comporta inevitabilmente un fisiologico ed ineliminabile livello di tensione e logorio per il lavoratore, dalle risultanze in atti non è emerso in alcun modo che le modalità di prestazione dell’attività di "capo turno di frontiera" implicassero disagi e turbamenti tali da assoggettarlo a stress psicofisici incompatibili con le prescrizioni fornite dalla commissione medica in data 13 gennaio 1995.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.